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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.02.2007 39.2006.8

15. Februar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,236 Wörter·~36 min·2

Zusammenfassung

Notifica di una nuova decisione con indicati,senza riserve,rimedi di diritto nel termine di ricorso.Tempestività può restare indecisa.Ricorso da respingere.Diniego del condono.L'impegno firmato di restituire gli assegni fissati provvisoriamente una volta emessa la tassazione escude la buona fede

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 39.2006.8   rs

Lugano 15 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 11 dicembre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 23 ottobre 2006 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 20 marzo 2006 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 9'968.-- percepiti indebitamente a titolo di assegni integrativi a favore delle figlie __________ e __________, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004, a seguito dell’emanazione della decisione di tassazione relativa al 2004 da cui emerge un reddito da attività indipendente di fr. 50'000.-- (cfr. doc. 3).

                               1.2.   Il 12 aprile 2006 gli assicurati, tramite la __________, hanno inoltrato una domanda di condono (cfr. doc. 4).

                                         Con decisione del 12 maggio 2006 la Cassa ha respinto la richiesta di condono, in quanto la buona fede dei signori RI 1, non può essere riconosciuta in quanto essi, nel gennaio 2002, hanno firmato una dichiarazione con cui si impegnavano a restituire quella parte di prestazione sociale assegnata loro e alla quale non avrebbero avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito per lo stesso periodo dall’ufficio di tassazione, (cfr. doc. 5).

                               1.3.   A seguito del reclamo interposto dagli assicurati personalmente (cfr. doc. 7), la Cassa, il 23 ottobre 2006, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A1).

                               1.4.   Gli assicurati, l’11 dicembre 2006, hanno impugnato la decisione su reclamo dinanzi al TCA, esprimendosi come segue:

"  (…)

Siamo convinti dell’importanza di rivolgerci a voi, diritto che ci hanno accordato nella Decisione del 13 novembre 2006, affinché possiate valutare tutta la situazione e per questo motivo vi inviamo il resoconto delle nostre entrate per tutto il 2004.

Dal loro calcolo sembra che l’entrata della famiglia sia stata di fr. 50'000.-- mentre in realtà è di fr. 44'983.65 (vedi documenti allegati Resoconto 2004 entrate, al lordo fr. 66'683.45 e uscite per acquisto materiale di fr. 21'699.80).

Precedentemente hanno utilizzato un reddito provvisorio che non corrisponde a quanto effettivamente guadagnato.

Crediamo quindi che sia corretto da parte loro perlomeno rifare il calcolo tenendo in considerazione l’entrata effettiva e non l’entrata presunta di fr. 50'000.- che l’Ufficio circondariale di tassazione ci ha erroneamente computato.

Consideriamo poi fondamentale ribadire che nei loro confronti abbiamo sempre agito in buona fede e non abbiamo mai avuto l’intenzione di non mettere a disposizione documenti di cui necessitavano.

Da ultimo ribadiamo la nostra situazione finanziaria non ci permette assolutamente di far fronte alla loro richiesta.

Di conseguenza vi chiediamo gentilmente di rivedere le loro tabelle di calcolo e di condonarci l’eventuale importo che teoricamente dovremmo restituire in quanto abbiamo sempre agito in buona fede e siamo in gravi ristrettezza finanziaria (Doc. I)”

                               1.5.   L’autorità amministrativa, in risposta, ha precisato, da un lato, che l’impugnativa risulta palesemente tardiva, dall’altro, che, in ogni caso il ricorso sarebbe da respingere, poiché i ricorrenti, oltre a non avere inoltrato la decisione di tassazione cresciuta in giudicato, erano perfettamente informati che il reddito da attività indipendente stabilito dall’autorità fiscale sarebbe stato risolutivo per la determinazione di eventuali assegni percepiti in troppo (cfr. doc. III).

                               1.6.   Riguardo alla tardività del ricorso, RI 1 hanno presentato delle osservazioni il 26 gennaio 2007. Contestualmente essi hanno richiesto, vista la complessità della situazione, un eventuale colloquio (cfr. doc. V+bis).

                               1.7.   Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).

                               1.8.   I ricorrenti, il 9 febbraio 2007, dopo che è stato assegnato loro un termine di dieci giorni al fine di presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VII), hanno indicato, in particolare, di non avere altre prove da mostrare, ribadendo la richiesta di un colloquio (cfr. doc. VIII).

                               1.9.   I doc. VII e VIII sono stati inviati per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. IX).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Per quanto riguarda i mezzi di ricorso l’art. 68 cpv. 2 LAF prevede che per l’assegno integrativo e di prima infanzia si applica l’art. 33 Laps.

                                         Ai sensi dell’art. 33 cpv. 2 Laps contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

                                         La legge di procedura per le cause davanti al TCA, che si applica agli assegni di famiglia (cfr. art. 1 lett. f), non prevede nulla in merito al computo e alla sospensione dei termini. L'art. 23 LPTCA, tuttavia, precisa che, per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice cantonale di procedura civile (CPC) (su questo tema cfr. STFA del 17 marzo 2006 causa M., U 74/04).

                                         L'art. 131 CPC enuncia:

"  1 Nel computo dei termini non è compreso il giorno dell'intimazione.

2 Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per numero a quello in cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.

3 Se l'ultimo giorno è un giorno festivo o un sabato, il termine scade il prossimo giorno feriale.

4 Quando la comunicazione di un atto viene fatta per mezzo della posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta ha avuto luogo prima della sua scadenza.

5 Il termine è pure osservato quando la memoria, inoltrata da una persona avente domicilio, dimora abituale o stabile organizzazione all'estero, perviene ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il giorno della scadenza."

                                         Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni (cfr. Condizioni generali della Posta relative ai servizi postali, gennaio 2003, p.to 2.3.7), l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo (cfr. RAMI 2001 pag. 238; DTF 127 I 31; STFA del 25 febbraio 2000 nella causa G., C 359/99; DTF 123 III 493). Irrilevanti sono sia i motivi per i quali il destinatario non ha ritirato l'invio durante il termine di giacenza - tali ragioni potranno se del caso essere fatte valere a sostegno di una domanda di restituzione del termine giusta l'art. 137

                                         CPC -, che gli eventuali accordi conclusi con la Posta per ritirare la propria corrispondenza entro un termine più lungo, come ad esempio l'ordine di trattenuta (cfr. RAMI 2001 pag. 328; DTF 123 III 492). Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente ininfluenti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).

                                         Secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

                                         Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2).

                                         Per inciso va segnalato che la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), valida dal 1° gennaio 2003, le cui modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007 (cfr. RU 2006 pag. 2197 segg. in particolare 2276), e che si applica, però, soltanto alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, per quanto attiene al computo, alla sospensione, all'osservanza dei termini agli art. 38 e 39 della sezione concernente la procedura in materia di assicurazioni sociali, (ai quali rinvia l'art. 60 relativo al contenzioso), prevede sostanzialmente la medesima regolamentazione stabilita dal CPC e dalla giurisprudenza federale precedente l'entrata in vigore di questa nuova legge.

                                         Infatti l'art. 38 LPGA stabilisce che:

"  1 Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato

  alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

2 Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il

  giorno dopo l'evento che lo ha provocato.

2bis Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del

  destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è

  considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo

  infruttuoso tentativo di recapito.

3 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un

  giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine

  scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del

  Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante

4 I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non

  decorrono:

    a.  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;

    b.  dal 15 luglio al 15 agosto inclusi;

    c.  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso."

                                         Secondo l'art. 39 LPGA inoltre:

"  1 Le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore

  oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una

  rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo

  giorno del termine.

2Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente,

  si considera che il termine è stato rispettato."

                                         In una sentenza dell’11 gennaio 1989, pubblicata in DTF 115 Ia 12 il Tribunale federale ha deciso che se l'autorità notifica di nuovo una decisione contenente un'indicazione, priva di riserve, del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine che ha cominciato a correre in seguito ad una prima notificazione infruttuosa, il termine ricorsuale è computato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost.

                                         Tale principio è stato confermato nella STFA del 27 aprile 2005 nella causa S., I 366/04, relativa a una fattispecie in cui una sentenza del TCA, che era stata intimata a un’assicurata il 30 aprile 2004 per plico raccomandato, non è stata ritirata. L’Ufficio postale di destinazione, decorso il termine di giacenza di sette giorni, l’ha quindi ritornata al mittente che l’ha rispedita per invio normale in data 26 maggio 2004.

                                         In quel caso il TFA, dal 1° gennaio 2007 unitosi al TF e trasformato in due Corti di diritto sociale del Tribunale federale (cfr. Legge sul Tribunale federale entrata in vigore il 1. gennaio 2007), ha comunque deciso che la questione della tempestività del ricorso di diritto amministrativo non doveva essere esaminata oltre, siccome l’impugnativa doveva in ogni caso essere respinta.

                               2.3.   In concreto la Cassa ha intimato a RI 1 la decisione su reclamo del 23 ottobre 2006 il medesimo giorno dell’emissione per lettera raccomandata (cfr. doc. 8, 9).

                                         La Posta ha ritornato la raccomandata non ritirata dagli assicurati all’amministrazione che l’ha ricevuta il 13 novembre 2006 (cfr. doc. 9).

                                         La parte resistente, sempre il 13 novembre 2006, ha così trasmesso nuovamente ai ricorrenti il provvedimento in questione mediante plico raccomandato (cfr. doc. 10, 10A).

                                         Gli assicurati hanno interposto ricorso contro la decisione su reclamo del 23 ottobre 2006 l’11 dicembre 2006 (cfr. doc. I).

                                         La Cassa, con la risposta del 17 gennaio 2007, ha asserito che l’impugnativa inoltrata al TCA è palesemente tardiva (cfr. doc. III).

                                         Gli assicurati, dal canto loro, ritengono che il termine di 30 giorni per impugnare il provvedimento della Cassa ha iniziato a decorrere il 13 novembre 2006 (cfr. doc. V).

                                         La prima intimazione della decisione su reclamo del 23 ottobre 2006 ha avuto luogo il 23 ottobre 2006. La notifica del giudizio querelato, spedito per plico raccomandato ma non ritirato, si deve, dunque, considerare avvenuta il 31 ottobre 2006, ultimo giorno del termine di giacenza di sette giorni (cfr. consid. 2.4.).

                                         Il termine di 30 giorni per ricorrere al TCA è così iniziato a decorrere il 1. novembre 2006 e sarebbe, di conseguenza, venuto a spirare il 30 novembre 2006.

                                         Il 13 novembre 2006, però, agli assicurati è stata nuovamente intimata la decisione su reclamo del 23 ottobre 2006 con l’indicazione dei rimedi di diritto, ossia che contro la stessa era dato ricorso al TCA entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla notifica, e con uno scritto di accompagnamento del seguente tenore:

"  Vi trasmettiamo in allegato la decisione su reclamo del 23 ottobre 2006 intimatovi per lettera raccomandata e non ritirata." (Doc. Vbis=10A)

                                         Visto che la Cassa ha di nuovo notificato, senza riserva alcuna, la decisione su reclamo del 23 ottobre 2006 con l’indicazione del rimedio giuridico prima che fosse scaduto il termine originario di 30 giorni per interporre ricorso al TCA, il termine ricorsuale andrebbe calcolato, conformemente alla giurisprudenza citata al considerando precedente, a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano ossequiati i requisiti attinenti all’applicazione del principio costituzionale della tutela della buona fede.

                                         Analogamente alla sentenza del 27 aprile 2005 nella causa S., I 366/04, menzionata sopra, in casu, la questione di sapere se il ricorso interposto al TCA l’11 dicembre 2006 sia o meno tempestivo, non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita.

                                                                                                                                                          Infatti l’impugnativa deve comunque essere respinta nel merito, come verrà più dettagliatamente esposto nei prossimi considerandi.

                                         Nel merito

                               2.4.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti il condono della restituzione dell’importo di fr. 9'968.-- percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

                                         L’assegno integrativo è regolato dagli art. 24segg. LAF.

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a)   coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

b)   ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

c)   soddisfa i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

                                         L'art. 27 LAF prevede altresì che

"  Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."

                                         Dal tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni integrativi rinvia alla Laps, anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

                               2.5.   Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,

"  Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

                               2.6.   Secondo l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare

"Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

                                         L'art. 30 Laps prevede che

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

                                         In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

"  E' considerato cambiamento rilevante:

      a)                               un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

                                        reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

      b)                               una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

                               2.7.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede che

"  Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

                                         L'art. 26 Laps sancisce:

"  La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

                                         Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

                                         Ai sensi dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).

                               2.9.   Nel caso in esame, relativamente all’obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa, dagli atti risulta che nel mese di agosto 2005 agli insorgenti è stata notificata la decisione di tassazione relativa al 2004 da cui emerge un reddito annuo da attività indipendente di fr. 50'000.-- (cfr. doc. 2).

                                         Tale decisione è passata in giudicato incontestata (cfr. doc. 5A).

                                         A questo proposito occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

                                         Per costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).

                                         A ragione, pertanto, la Cassa non si è scostata dai dati risultanti dalla notifica di tassazione 2004 dei coniugi RI 1.

                                         Per quanto concerne l’asserzione dei ricorrenti secondo cui RI 1, nel 2004, avrebbe guadagnato un importo inferiore alla somma di fr. 50'000.-- considerata dall’Ufficio tassazione (cfr. doc. I), va soltanto rilevato che dal resoconto delle entrate allestito dall’assicurato si evince però che le stesse ammontano, per l’arco di tempo da gennaio a dicembre 2004, a fr. 66'683.45 (cfr. doc. B). In relazione alle spese quantificate in fr. 21'699.80 (cfr. doc. B) è poi utile sottolineare che le medesime non sono state sostanziate da alcun documento. Inoltre giova ribadire che i ricorrenti non hanno in ogni caso interposto reclamo contro la notifica di tassazione del 17 agosto 2005 relativa all’anno 2004 (cfr. doc. 5A).

                                         In simili condizioni, occorre concludere che si è realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps).

                                         Per il periodo da gennaio a dicembre 2004 le entrate annue degli assicurati erano, infatti, più elevate di quanto considerato dalla Cassa nelle decisioni del 27 gennaio 2004 e del 19 novembre 2004 con cui era stato accordato loro un assegno integrativo di fr. 1'377.-- a decorrere dal 1. novembre 2003 e di fr. 207.-- a far tempo da 1. novembre 2004. L’amministrazione, nei provvedimenti menzionati, aveva tenuto conto di un reddito da attività indipendente stimato da RI 1 in fr. 19'400.--, rispettivamente di un reddito provvisorio di fr. 48'000.-- (cfr. doc. A1; 3).

                                         I ricorrenti, il 29 gennaio 2002, hanno peraltro firmato una dichiarazione, con cui, da una parte, sono stati resi attenti del fatto che l’assegno integrativo era stato fissato in modo provvisorio. Dall’altra, essi si sono impegnati a trasmettere immediatamente alla Cassa una copia della notifica di tassazione relativa al biennio 2003/2004, nonché a restituire quella parte di assegno che gli era assegnata provvisoriamente e a cui non avrebbero avuto diritto computando un reddito da attività indipendente diverso da quello considerato nel calcolo (cfr. doc. 6).

                                         Il 22 settembre 2004 RI 1 ha sottoscritto un’ulteriore attestazione prestampata di tenore analogo a quella del gennaio 2002. L’amministrazione, però, invece di utilizzare l’espressione “reddito diverso” come nella prima dichiarazione, ha precisato che sarebbe stata da rimborsare la parte di assegno di cui non avrebbero potuto beneficiare conteggiando il reddito stabilito dall’ufficio di tassazione (cfr. doc. 1A).

                                         Per completezza è utile osservare che la Cassa ha menzionato la notifica di tassazione 2003/2004, poiché nel 2002 in Ticino vigeva ancora la tassazione biennale prenumerando che si fondava sul biennio precedente. Se non fosse intervenuto, nel 2003, il cambiamento del sistema fiscale, passato alla tassazione postnumerando nell’ambito della quale i redditi e la sostanza vengono dichiarati ogni anno, sarebbe stata proprio la tassazione 2003/2004 a fornire i dati relativi al reddito per gli anni 2001/2002.

                                         In simili condizioni, la Cassa ha rettamente rivisto i calcoli dell'assegno integrativo a far tempo dal mese di gennaio 2004.

                                         Gli assicurati, in effetti, da un profilo oggettivo, hanno percepito a torto gli assegni integrativi dal mese di gennaio al mese di dicembre 2004.

                                         Essi vanno così rimborsati (cfr. consid. 2.7.; 2.8.).

                             2.10.   Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

                                         La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

"  nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

                                         Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04, consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

                             2.11.   Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

                                         Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

                             2.12.   Nell’evenienza concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché sottoscrivendo le dichiarazioni 29 gennaio 2002 e 22 settembre 2004 essi si sono impegnati a trasmettere le decisioni di tassazione rilevanti e a restituire quella parte di assegno accordata loro e alla quale non avrebbero avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito in modo definitivo dall’ufficio di tassazione (cfr. doc. 5; A1).

                                         Gli insorgenti, per contro, sostengono di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso. Più precisamente essi hanno indicato di non avere mai avuto intenzione di non mettere a disposizione documenti di cui necessitava la Cassa e di essere in grave ristrettezza finanziaria (cfr. doc. I).

                                         La Cassa, in proposito, ha tuttavia affermato che i coniugi RI 1 non le hanno inviato la decisione di tassazione 2004, la quale è stata reperita direttamente dalla parte resistente, in occasione di un controllo (cfr. doc. A1).

                                         Questa Corte constata che, in effetti, dalle tavole processuali non emerge che i ricorrenti abbiano inoltrato senza indugio all’amministrazione la notifica di tassazione emessa nell’agosto 2005.

                                         Quest’ultima non è presente agli atti sotto forma di decisione come solitamente viene notificata ai contribuenti, bensì quale modulo riassuntivo a cui ha accesso l’amministrazione (cfr. doc. 2).

                                         D’altronde gli assicurati nemmeno hanno esplicitamente preteso di aver trasmesso la notifica di tassazione alla Cassa.

                                         In ogni caso, però, ai fini della presente vertenza risulta irrilevante la circostanza che i ricorrenti non abbiano informato la Cassa della notifica di tassazione emessa il 17 agosto 2005. Infatti tale tassazione si riferisce comunque all’anno 2004. Essa è, dunque, in relazione agli assegni percepiti prima del 2005, e meglio nel 2004. Di conseguenza anche una comunicazione tempestiva non avrebbe permesso alla Cassa di evitare di versare delle prestazioni non dovute, in quanto tali prestazioni erano già state da tempo versate.

                                         In concreto, pertanto, l’adempimento del presupposto della buona fede non deve essere esaminato facendo riferimento all’obbligo di annunciare ogni cambiamento rilevante (cfr. art. 41 cpv. 2 LAF e 30 Laps; consid. 2.6.), bensì in relazione alle dichiarazioni firmate dagli assicurati il 29 gennaio 2002 e il 22 settembre 2004 con cui si sono impegnati a restituire gli assegni a cui non avrebbero avuto diritto se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali prestazioni, fosse stato computato il reddito da attività indipendente definitivo (cfr. doc. 6, 1A).

                             2.13.   Con la sottoscrizione dell’attestazione 29 gennaio 2002 gli insorgenti hanno accettato che gli assegni integrativi, ritenuta l’attività indipendente di RI 1, venissero erogati di un determinato importo a titolo provvisorio, fino a che non venisse accertato in modo definitivo il reddito effettivamente conseguito (cfr. doc. 6).

                                         Visto che l’assicurato ha continuato a svolgere un’attività indipendente anche nel 2004 e che, dunque, era impossibile determinare all’inizio dell’anno il suo guadagno complessivo, ai ricorrenti, già dal mese di gennaio 2004 doveva e poteva essere chiaro che gli assegni integrativi sarebbero stati sempre versati provvisoriamente in attesa dell’emanazione della notifica di tassazione per il 2004.

                                         In effetti nel mese di settembre 2004 essi hanno, poi, firmato una dichiarazione analoga a quella del 29 gennaio 2002 (cfr. doc. 1A).

                                         Nel momento in cui il reddito afferente al 2004 fosse stato fissato definitivamente, la famiglia RI 1 non avrebbe più avuto diritto - o perlomeno parzialmente - all'assegno integrativo.

                                         L'erogazione degli assegni di famiglia è stata, pertanto, sottoposta, a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).

                                         Di regola tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).

                                         Se dopo aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.

                                         Fino all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia, essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2678-2680).

                                         Per quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2; RCC 1988 pag. 550).

                                         In particolare in una sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA (C 328/99), pubblicata in DTF 126 V 42, relativa a un caso di restituzione da parte del datore di lavoro di assegni per il periodo di introduzione, il TFA ha osservato:

"  (…)

2.- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13 mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; Nussbaumer, Arbeits- losenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; Daniele Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n° 780 ss, p. 467 ss). L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, note 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (Dieter Freiburghaus, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51). La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246).

b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2). Cependant, quand le versement de prestations a eu lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit administratif, vol. II, p. 48). En outre, une remise de l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988 p. 550). (…)"

(DTF 126 V 42 consid. 2 e 3)

                                         E' inoltre utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito a una vertenza in cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione contro un provvedimento di riduzione delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni, ha in particolare rilevato:

"  (…)

4.1 Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld beziehen und müsste im Unterliegensfall materiell zu Unrecht bezogene Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (…)"

(STFA del 16 aprile 2004 nella causa D., U 75/04 consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.)

                                         Secondo il TFA per negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che fin dall'inizio della procedura un assicurato doveva contare su una possibile restituzione.

                                         Alla luce della giurisprudenza appena esposta, anche nel caso in esame, i ricorrenti, avendo sottoscritto il 29 gennaio 2002 la dichiarazione sottoposta loro dalla Cassa e avendo RI 1 continuato nel 2004 a esercitare un’attività a titolo indipendente, hanno accettato che pure gli assegni di famiglia relativi al 2004 fossero loro versati sotto condizione risolutiva. Conseguentemente essi si sono impegnati, perlomeno implicitamente per i mesi da gennaio a settembre 2004, a restituire le prestazioni che avrebbero percepito a torto.

                              Per il periodo ottobre-dicembre 2004 essi, firmando l’attestazione del 22 settembre 2004, hanno, in effetti, espressamente accettato l’obbligo di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito della determinazione definitiva del reddito conseguito nel 2004 (cfr. doc. 1A).

                                         Pertanto i coniugi RI 1, già dal gennaio 2004, dovevano attendersi un'eventuale decisione di restituzione.

                                         La loro buona fede non può, perciò, essere ammessa per il lasso di tempo dal mese di gennaio al mese di dicembre 2004 (per un caso analogo cfr. STCA del 18 luglio 2005 nella causa L., 39.2005.3-4).

                             2.14.   Gli assicurati hanno chiesto un eventuale colloquio (cfr. doc. V; VIII).

                                         Considerato quanto rilevato in precedenza, ossia che le decisioni fiscali sono vincolanti per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali per quanto attiene alla determinazione degli importi (cfr. consid. 2.9.), questo Tribunale ritiene che un’audizione personale dei ricorrenti non potrebbe mettere in luce nuovi elementi utili ai fini del giudizio, di modo che il TCA può rinunciarvi.

                                         Del resto gli assicurati hanno semplicemente chiesto un colloquio e non l’organizzazione di un pubblico dibattimento ai sensi dell’art. 6 cifra 1 CEDU (DTF 125 V 38 consid. 2, 122 V 55 consid. 3a; RAMI 2004 U 497, p. 155 consid. 1.).

                                         Su questo tema, cfr pure STFA del 20 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04, consid. 3.3.2:

"  Per completezza si rilevi infine che secondo la giurisprudenza pubblicata in DTF 122 V 47, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte, semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastando per creare un simile obbligo."

                                         Inoltre va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                             2.15.   Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti (cfr. consid. 2.13.), primo presupposto per ottenere un eventuale condono (cfr. consid. 2.7.; 2.10.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione degli assegni integrativi percepiti a torto dalla famiglia RI 1 dal mese di gennaio al mese di dicembre 2004.

                                         La decisione su reclamo del 23 ottobre 2006 emanata dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari va pertanto confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2006.8 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.02.2007 39.2006.8 — Swissrulings