Raccomandata
Incarto n. 39.2006.3 rs/sdm
Lugano 20 luglio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2006 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 27 marzo 2006 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Il 19 luglio 2005 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha riconosciuto a RI 1 il diritto a percepire un assegno integrativo, a favore del figlio __________ (16.06.2004), di fr. 264.-- al mese per il periodo dal mese di luglio 2005 al mese di ottobre 2005 (cfr. doc. 19).
1.2. Con decisione del 6 febbraio 2006 la Cassa ha accordato all’assicurata un assegno integrativo più elevato, pari a fr. 868.-- mensili, a decorrere dal mese di novembre 2005, in quanto il 24 luglio 2005 è nato il figlio __________ (cfr. doc. 1, B).
1.3. L’assicurata ha interposto reclamo contro tale provvedimento, postulando l’assegnazione della prestazione a partire dal mese di agosto 2005, poiché l’annuncio al Comune ha avuto luogo il 30 agosto 2005 e la documentazione è stata consegnata nel mese di novembre 2005, avendo atteso di raccoglierla interamente (cfr. doc. 4).
1.4. Con decisione del 22 marzo 2006 la Cassa, siccome il figlio maggiore dell’assicurata, __________ (2.10.1987), dal mese di novembre 2005, non ha più percepito la pensione alimentare di fr. 500.-- mensili né dall’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento - avendo compiuto i 18 anni -, né dal padre (cfr. doc. 9; 14; B), ha poi aumentato l’importo dell’assegno integrativo a fr. 1'011.--, lasciando comunque invariata la data a partire dalla quale è stata erogata la prestazione, ossia il mese di novembre 2005 (cfr. doc. 15).
A seguito della soppressione della corresponsione degli alimenti per __________, l’amministrazione, il 22 marzo 2006, ha riconosciuto all’assicurata anche il diritto a un assegno di prima infanzia di fr. 357.-- a fare tempo dal mese di novembre 2005 (cfr. doc. B).
1.5. Il 27 marzo 2006 la Cassa ha emesso una decisione su reclamo (cfr. consid. 1.3.) con cui ha ribadito il contenuto del precedente provvedimento, e meglio che l’aumento degli assegni di famiglia aveva effetto dal mese di novembre 2005 (cfr. doc. B).
1.6. Contro la decisione su reclamo l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha confermato quanto allegato nel reclamo del 27 febbraio 2006 (cfr. doc. 4, consid. 1.3.) e ha rilevato:
" (…)
Non ritengo di dover essere penalizzata avendo agito unicamente in buona fede e cercando di raggruppare il tutto a cambiamenti avvenuti.
Che effettivamente l'ufficio in questione sia oberato di lavoro non è una mia fantasia per giustificarmi, ma lo dimostra il fatto che ho presentato la domanda allo sportello Laps per gli assegni integrativi e della prima infanzia in data 17 novembre 2005 (Vedi doc. C) ed ho ottenuto una decisione unicamente in data 6 febbraio 2006.
Inoltre mi sembra strano che una decisione su reclamo venga trattata ancora dalle stesse persone che hanno emesso la decisione iniziale (Signori __________ e Signora __________).
Mi sembra più corretto che la decisione venga emessa da un organo indipendente (…)." (Doc. I)
1.7. L’amministrazione, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.8. L’assicurata si è nuovamente pronunciata in relazione alla fattispecie con scritto del 29 maggio 2006 (cfr. doc. V).
Il 6 giugno 2006 la Cassa ha presentato le proprie osservazioni (cfr. doc. VII).
1.9. Pendente causa questa Corte ha posto i seguenti quesiti al Comune di __________:
" 1.- Per quale motivo la signora RI 1 il 30 agosto 2005 si è rivolta ai vostri uffici comunali?
Più precisamente, qual è stato il tenore del colloquio intercorso tra RI 1 e il funzionario comunale con il quale la stessa ha parlato?
2.- In quell’occasione le sono stati consegnati da parte vostra dei documenti? Se sì, quali?” (cfr. doc. IX)
L’addetta della Cancelleria comunale ha così risposto il 21 giugno 2006:
" (…) in qualità di funzionario che ha trattato questo caso, vi comunico che di regola quando viene richiesta una prestazione LAPS gli utenti si presentano due volte al nostro sportello. La prima per l'annuncio e in questa occasione viene loro consegnata una lista dei documenti da produrre; la seconda per il controllo della completezza dei documenti richiesti e per fissare l'appuntamento allo sportello Laps.
Non posso dire di ricordare il giorno in cui è venuta da me la signora __________ (all'epoca __________ in quanto il matrimonio con il signor __________ è avvenuto successivamente, con precisione il 14.10.2005), ma posso sicuramente confermare che l'annuncio al Comune (doc. C) è stato compilato da me in data 30 agosto 2005 perché è ciò che risulta dal questionario stesso.
Vorrei premettere che non è di mia competenza stabilire che tipo di prestazione viene eventualmente concessa al richiedente, ma in base alla situazione del momento posso immaginare che una decisione della competente Autorità Cantonale possa andare in una direzione piuttosto che in un'altra.
Nel caso specifico, considerato che il 24 luglio 2005 la signora RI 1 (all'epoca __________), è diventata nuovamente mamma; posso pensare che la prestazione richiesta fosse legata agli assegni di prima infanzia e assegni integrativi.
Nel caso del colloquio, come in tutti i casi, saranno state date delle informazioni generali al riguardo delle prestazioni Laps e le modalità di richiesta.
Di regola, da parte della Cancelleria Comunale non viene mai consegnato all'utente un qualsiasi documento. Lo stato di famiglia viene trasmesso da noi direttamente allo sportello Laps." (Doc. XII)
Inoltre il TCA ha chiesto alla Cassa di trasmettere alcuni documenti (cfr. doc. X), che sono pervenuti il 23 giugno 2006 (cfr. doc. XI, 19, 20).
1.10. I doc. IX, XII, X, XI con i relativi allegati sono stati inviati all’assicurata per conoscenza con la facoltà di presentare eventuali osservazioni (cfr. doc. XIV).
Essa si è espressa in merito il 3 luglio 2006 (cfr. doc. XV).
La Cassa, alla quale sono stati trasmessi i doc. IX e XII (cfr. doc. XIII), il 4 luglio 2006 ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. XVII).
Il doc. XV è stato sottoposto per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XVI), mentre il doc. XVII è stato inviato per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. XVIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. L’assicurata, nel ricorso e nello scritto del 29 maggio 2006, ha eccepito il fatto che la decisione su reclamo venga trattata dalle stesse persone che hanno emesso la decisione iniziale e ha indicato di ritenere più corretto che la decisione sia emessa da un organo indipendente (cfr. doc. I, V).
Al riguardo va osservato che è la legge stessa, e meglio l’art. 33 cpv. 1 Laps, al quale rinvia l’art. 68 LAF cpv. 2, che prevede che contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
Questo Tribunale, a seguito dell'introduzione della procedura di opposizione (cfr. art. 52 LPGA), che si applica a molte delle assicurazioni sociali federali e che è analoga alla procedura di reclamo valida per gli assegni di famiglia, fondati sul diritto cantonale, ha stabilito che è preferibile che le decisioni formali e le decisioni su opposizione siano trattate da persone differenti (cfr. STCA del 20 ottobre 2004 nella causa V., 38.2004.36; STCA del 24 marzo 2003 nella causa C., inc. 38.2003.28; STCA del 6 giugno 2003 nella causa D., inc. 38.2003.34; STCA del 18 agosto 2003 nella causa S., inc. 38.2003.30; STCA del 12 dicembre 2003 nella causa E. SA, C., S., G., inc. 30.2003.30-33; STCA del 15 dicembre 2003 nella causa G., inc. 30.2003.63).
Ciò analogamente a quanto già avveniva negli ambiti che da tempo conoscono la procedura di opposizione, come la LAINF.
Nel caso concreto la decisione su reclamo è stata emanata dal Capo ufficio dell’Ufficio delle prestazioni, __________, e dalla Capo servizio AF, __________, mentre la decisione formale è stata emessa dalla funzionaria incaricata della Cassa, __________ (cfr. doc. B, 1), ovvero da una persona diversa rispetto a quelle che hanno prolato la decisione su reclamo.
La risposta di causa è stata poi sottoscritta dal Vice Direttore della Cassa, __________, e dal Capo ufficio, __________ (cfr. doc. III).
In simili condizioni, la censura sollevata dalla ricorrente è priva di fondamento.
Abbondanzialmente è utile evidenziare che il TFA con sentenza del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, confermando un giudizio di questa Corte, relativo a un caso di assicurazione contro la disoccupazione in cui la medesima persona che aveva sottoscritto la decisione amministrativa iniziale aveva redatto pure la risposta di causa pendente ricorso cantonale, ha rilevato che né la LPGA (cfr. art. 61, 49, 52 LPGA), né il diritto di procedura cantonale contemplano alcunché a proposito dei requisiti formali che la risposta di causa dovrebbe rispettare. L’Alta Corte ha pertanto concluso che l’ordinamento cantonale non viola il diritto federale.
Nel merito
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se l’aumento dell’importo dell’assegno integrativo di spettanza dell’assicurata, rispetto a quanto fissato con decisione del luglio 2005, debba decorrere dal 1° novembre 2005, come deciso dalla Cassa, o se invece esso abbia effetto già dal mese di agosto 2005, come preteso dall’assicurata.
L’assegno integrativo è regolato dagli art. 24segg. LAF.
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) soddisfa i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)
... (cpv. 3)."
L'art. 27 LAF prevede altresì che
" Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)
In ogni caso, dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."
Dal tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni integrativi rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).
2.4. Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,
" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.5. Secondo l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare
"Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."
L'art. 30 Laps prevede che
"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."
In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che
" E' considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
Ai sensi dell’art. 48 LAF l’ordinamento degli assegni di famiglia è applicato dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari (Cassa cantonale) e dalle Casse professionali per gli assegni familiari (Casse professionali) esistenti all’entrata in vigore della legge.
Inoltre ex art. 54 cpv. 1 lett. a LAF alla Cassa cantonale compete il calcolo e il pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia.
2.6. Nella presente fattispecie risulta dalla documentazione agli atti che RI 1, a partire dal 1° luglio 2005, è stata posta al beneficio di un assegno integrativo di fr. 264.-- mensili a favore del figlio __________ (cfr. doc. 19; consid. 1.1.).
Il 24 luglio 2005 l’assicurata ha dato alla luce il figlio __________.
La Cassa è venuta a conoscenza di tale evento nel mese di novembre 2005, allorché la ricorrente si è presentata allo sportello Laps di __________ (sportello di riferimento per il Comune di __________; cfr. art. 19 Reg.Laps; www.ti.ch/DSS/temi/laps/comprensori).
L’amministrazione, constatando che nella situazione personale e familiare dell’assicurata erano intervenuti dei cambiamenti, e meglio, oltre alla nascita del figlio __________, il matrimonio tra la signora RI 1 e il padre di __________ e __________, __________, il 14 ottobre 2005 (cfr. doc. B), con decisione del 6 febbraio 2006 ha aumentato l’ammontare mensile dell’assegno integrativo a fr. 868.-- a fare tempo dal mese di novembre 2005 (cfr. doc. 1).
Il 22 marzo 2006 la Cassa ha poi sostituito tale provvedimento con una nuova decisione secondo cui l’importo dell’assegno a decorrere dal mese di novembre 2005 corrisponde a fr. 1'011.--(cfr. doc. 14).
L’assicurata contesta la decorrenza del nuovo importo dell’assegno integrativo, sostenendo che, siccome si è rivolta già il 30 agosto 2006 al Comune del proprio domicilio, al fine di ritirare i documenti per ottenere gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. doc. A, D), ha diritto alla prestazione dal mese di agosto 2005.
La funzionaria della Cancelleria comunale di __________, interpellata in proposito dal TCA, il 21 giugno 2006, ha comunicato di non poter dire di ricordare il giorno in cui RI 1 si è presentata da lei, ma di poter confermare che l’annuncio al Comune è stato compilato da lei in data 30 agosto 2005 perché è ciò che risulta dal formulario (cfr. doc. XII; consid. 1.9.).)
Il 9 novembre 2005 la ricorrente si è poi recata nuovamente presso il Comune. In tale data è stato compilato da parte della funzionaria della Cancelleria comunale il formulario “Annuncio al Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps” ed è stato fissato l’incontro con lo sportello Laps di __________ per il 17 novembre 2005 (cfr. doc. C).
L’assicurata ha motivato il fatto di avere atteso fino a novembre 2005 per ripresentarsi al Comune, affermando di avere voluto prima raccogliere l’intera documentazione relativa a tutti i cambiamenti avvenuti - nascita di __________, matrimonio, revisione periodica - per non inoltrare la domanda più volte (cfr. doc. I, A, D)
2.7. Come menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), l’art. 30 Laps, a cui rinvia l’art. 41 cpv. 2 LAF relativo all’obbligo di informare nell’ambito degli assegni integrativi e di prima infanzia, prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali deve essere comunicato agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali.
L’art. 10 lett. b Reg.Laps contempla, poi, quale cambiamento rilevante, segnatamente, una variazione della composizione dell’unità di riferimento, ossia della cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione spettante al titolare di tale prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Inoltre giusta l’art 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari (cfr. consid. 2.5.).
Lo scopo dell'obbligo di informare consiste nel permettere alla Cassa di eventualmente modificare l'assegno di famiglia erogato a favore di un assicurato, ovvero di adeguarlo alla situazione reale dell'interessato.
Nell’evenienza concreta va sottolineato che con la decisione del 19 luglio 2005 trasmessa alla ricorrente, che le ha accordato l’assegno integrativo a favore del figlio __________ a decorrere dal 1° luglio 2005, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha avvertito esplicitamente di quanto segue:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di riferimento indicati nell’allegata tabella di calcolo deve essere annunciato immediatamente all’ufficio che ha emanato la presente decisione.
In particolare quanto segue:
- la variazione dell’unità di riferimento (per esempio nascita di un figlio
o decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo);
- il cambiamento di domicilio;
- il cambiamento di stato civile (per esempio: la separazione, il
divorzio o il nuovo matrimonio);
- l'inizio, la cessazione o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la
fine o l'interruzione della formazione scolastica;
- l'inizio o la cessazione di una attività lucrativa;
- l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per
esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
- la vendita di beni immobiliari e/o mobiliari;
- l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o
da un'assicurazione privata.
La persona che con indicazioni incomplete o inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta è punita con la multa fino a diecimila franchi o con l’arresto, è riservata l’azione penale." (cfr. doc. 1; le sottolineature sono del redattore)
Pertanto l'assicurata, dopo aver ricevuto la decisione del 19 luglio 2005 relativa all'assegno integrativo, avrebbe dovuto leggerla accuratamente e constatare che la Cassa, in quanto autorità competente che ha emesso tale provvedimento, deve essere informata senza indugio di ogni modifica rilevante ai fini del diritto all'assegno.
Sulla decisione è peraltro chiaramente indicato che deve essere annunciato ogni cambiamento delle condizioni personali, in particolare la nascita di un figlio e un nuovo matrimonio.
L'insorgente, del resto, già con il reclamo ha espressamente riconosciuto di essere stata edotta dell’obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica alla Cassa (cfr. doc. 4=A).
In simili circostanze, ogni nuovo evento intervenuto nella sua famiglia, e meglio la nascita di __________ il 24 luglio 2005 e il matrimonio con __________ il 14 ottobre 2005, avrebbe dovuto essere annunciato tempestivamente alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
Era sufficiente un breve scritto da indirizzare alla Cassa immediatamente dopo il verificarsi del cambiamento.
La documentazione attestante tali avvenimenti era peraltro esigua (atto di nascita, rispettivamente atto di matrimonio) e facilmente reperibile. Se fossero necessitati ulteriori documenti, la Cassa stessa avrebbe provveduto a richiederli all’assicurata, elencandoli specificatamente e fissandole un congruo termine per la relativa trasmissione.
L'amministrazione, essendo venuta a conoscenza delle modifiche intervenute nella situazione personale e familiare della ricorrente unicamente nel mese di novembre 2005, in occasione oltretutto della revisione periodica dell’assegno (cfr. art. 27 cpv. 1 lett. a e cpv. 5 lett. a Laps), a ragione ha fissato la decorrenza dell’aumento dell’importo dell’assegno integrativo al 1° novembre 2005.
2.8. Tale conclusione, in concreto, si giustifica, anche volendo tutelare il comportamento della ricorrente che invece di avvertire direttamente la Cassa, si è rivolta al suo Comune di domicilio.
Infatti, anche considerando che l’assicurata, alla fine di mese di agosto 2005, ha deciso di chiedere una revisione straordinaria dell’assegno integrativo di sua spettanza a seguito della nascita del figlio __________ e per questo si è recata al Comune, il diritto all’aumento del relativo ammontare non può in ogni caso decorrere dal mese di agosto 2005.
La normativa applicabile nel caso in esame non prevede infatti che il diritto a una prestazione inizi il primo giorno del mese in cui vi è stato un semplice primo contatto con il Comune.
L’art. 23 cpv. 1 Laps enuncia, in effetti, che il diritto al pagamento delle prestazioni sociali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda e sono adempiute le condizioni legali a cui esso è subordinato.
L’art. 27 cpv. 5 lett. c Laps stabilisce, poi, che l’adeguamento delle prestazioni interviene dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente.
Per inciso giova segnalare che dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 concernente la modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) emerge che il Consiglio di Stato ha proposto di modificare il tenore degli art. 23 e 27 cpv. 5 lett. c Laps, nel senso di fare iniziare il diritto al pagamento della prestazione o il relativo adeguamento dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda (cfr. Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723, p.to 2.5.6.). Le relative motivazioni sono state esplicitate nel Messaggio aggiuntivo del 7 giugno 2006 n. 5723a (necessità di contenere l’evoluzione della spesa, volontà di evitare un riconoscimento retroattivo della prima prestazione, ricomporre prassi e norma legale nel versamento delle prestazioni assistenziali) su richiesta della Commissione della gestione a seguito di un emendamento da parte di alcuni parlamentari.
Il Parlamento ha approvato tale modifica nel mese di giugno 2006 (cfr. FU 51/2006 del 27 giugno 2006 pag. 4339 segg).
Secondo l’art. 6 Reg.Laps per il calcolo della decorrenza delle prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è stata avviata presso l’organo competente di cui all’art. 12.
L’art. 12 cpv. 1 lett. g Reg.Laps, a sua volta, prevede che per la compilazione e l’inoltro della richiesta di assegni di famiglia il cittadino si rivolge allo sportello competente.
Ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 Reg.Laps la richiesta di revisione va presentata allo sportello.
Dalle norme legali citate sembrerebbe, dunque, che il diritto al pagamento degli assegni decorra, sia in caso di prestazioni iniziali che in caso di revisione, dal primo giorno del mese in cui la domanda è depositata allo sportello Laps.
Tuttavia nella Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali – Servizio centrale delle prestazioni sociali è stato stabilito che:
" Per il calcolo della decorrenza delle prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è stata avviata presso l’organo competente.
La pratica per l’inoltro delle domande si ritiene avviata:
1. il giorno in cui il richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo fissa l’appuntamento presso lo sportello Laps competente. In questo caso il Comune allestisce il formulario di annuncio al Comune secondo il modello allegato. Questo formulario deve essere consegnato allo sportello Laps dal richiedente e figurare nell’incarto cartaceo.
(…)."
Ciò si evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica della Laps, in cui è indicato:
" (…)
V’è da aggiungere che la domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo sportello Laps." (cfr. Messaggio n. 5723, p.to 2.5.6.)
Determinante è, pertanto, il giorno in cui presso il Comune viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps.
In casu, di conseguenza, ai fini della decorrenza dell’aumento dell’importo dell’assegno integrativo, è decisivo il giorno in cui per la seconda volta l’assicurata si è recata presso il proprio Comune, ossia il 9 novembre 2005 .
E’ in questa occasione che è stato compilato il formulario “Annuncio al Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps” e che è stato fissato l’incontro con lo sportello Laps di __________ per il 17 novembre 2005 (cfr. doc. C).
Nella presente fattispecie non vi sono d’altronde ragioni che permettano di derogare al principio generale applicato a tutti i titolari del diritto a prestazioni che postulano la relativa assegnazione o ne domandano una revisione.
In particolare l’assicurata mai ha asserito che presso il Comune le avrebbero garantito che, anche attendendo un lungo lasso di tempo prima di fissare l’appuntamento con lo sportello Laps, avrebbe comunque avuto diritto alle prestazioni a partire dal giorno in cui per la prima volta si è rivolta al Comune.
Inoltre la circostanza di avere atteso la revisione periodica dell’assegno integrativo - stabilita al più tardi per la fine di novembre 2005, in quanto l’assegno integrativo attribuito con decisione del 19 luglio 2005 scadeva il 31 ottobre 2005 (cfr. doc. 19, 20) -, al fine di raccogliere l’intera documentazione non è di ausilio alcuno ai fini della vertenza.
Come già evidenziato, infatti, per adeguare l’importo dell’assegno a seguito della nascita di __________ non era necessaria della documentazione copiosa, né il relativo ottenimento avrebbe implicato un notevole dispendio di tempo.
Si è trattato, quindi, di una decisione presa dalla ricorrente per sua libera scelta, di cui deve sopportarne le conseguenze.
L’assicurata, nel mese di settembre 2005, ha altresì ricevuto una comunicazione del 15 settembre 2005, relativa alla revisione periodica, con cui la Cassa ha ribadito quanto già indicato sulla decisione del 19 luglio 2005 (cfr. doc. 19), più precisamente che l’assegno erogatole in quel momento sarebbe stato soppresso con effetto dal 31 ottobre 2005, e ha precisato che conseguentemente il diritto alla prestazione avrebbe dovuto essere nuovamente determinato dal 1° novembre 2005 se la domanda fosse giunta entro il 30 novembre 2005 o posteriormente se la richiesta fosse stata inoltrata successivamente (cfr. doc. 20 = doc. F1).
La ricorrente, visti i cambiamenti intervenuti nella sua situazione famigliare a decorrere dal mese di luglio 2005 e quelli che si sarebbero verificati in seguito, oltre al tenore dell’avviso citato, al più tardi nel mese di settembre 2005 avrebbe dovuto e potuto chiedere alla mittente dello scritto, ossia alla Cassa, delucidazioni in merito, soprattutto in relazione alla possibilità o meno di attendere fino alla revisione periodica per fornire la documentazione afferente alla nascita di __________ avvenuta nel mese di luglio 2005, senza pregiudicare il momento a partire dal quale avrebbe avuto diritto all’aumento dell’assegno.
Dalla comunicazione inviata dalla Cassa l’assicurata non può, invece, derivare alcun vantaggio, contrariamente a quanto la stessa sembra asserire nello scritto del 3 luglio 2006 (cfr. doc. XV).
Da una parte, infatti, l’avvertimento puntualizza chiaramente che il diritto all’assegno sarebbe stato determinato dal 1° novembre 2005 sempre che la relativa richiesta fosse pervenuta entro la fine del mese di novembre 2005. Non è per contro stata menzionata, quale inizio della decorrenza della prestazione, alcuna data precedente il 1° novembre 2005.
Dall’altra, inoltre, questo avviso viene inviato dall’amministrazione agli assicurati al fine di rendere loro attenti circa il rischio di perdere, eventualmente per alcuni mesi, il diritto alla prestazione percepita, nel caso in cui non provvedano tempestivamente a dare seguito alla revisione periodica. Si tratta, dunque, di una misura esclusivamente a favore degli assicurati.
2.9. Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che la decorrenza dell’aumento dell’importo dell’assegno integrativo non deve essere fissata al mese di agosto 2005, bensì al mese di novembre 2005, come rettamente stabilito dalla resistente.
La decisione su reclamo del 27 marzo 2006 emanata dalla Cassa deve conseguentemente essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Intimazione alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti