Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.07.2005 39.2005.5

18. Juli 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,944 Wörter·~35 min·5

Zusammenfassung

l'ordine di restituire gli assegni integrativi fissati provvisoriamente e percepiti nei mesi relativamente ai quali è poi stata emessa la decisione di tassazione è corretto, sia nel principio che nell'importo. Diniego del diritto all'assegno nei mesi toccati dal rimborso anche applicando la Laps

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 39.2005.5   rs/sc

Lugano 18 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 marzo 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 21 febbraio 2005 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 12 gennaio 2005 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha ordinato a __________ e RI 1 di restituire l’importo di fr. 6'902.-- percepiti indebitamente a titolo di assegni integrativi a favore delle figlie nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2003.

                                         A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato:

"  Con decisione del 24 aprile 2001 la nostra Cassa ha accordato un assegno integrativo mensile di fr. 1'789.--, rispettivamente un assegno di prima infanzia di fr. 374.-- tenendo in considerazione un reddito da attività indipendente di fr. 40'000.-- (per il periodo dal 01.04.2001 al 31.12.2001) in seguito aumentato a fr. 60'000.--.

In data 21 gennaio 2004 il signor RI 1 si è presentato presso lo Sportello regionale LAPS di __________ per la revisione degli assegni di famiglia. Con la nuova richiesta ha consegnato la notifica di tassazione per il periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2002 da dove si evince un reddito aziendale di fr. 84'000.--, diminuito con la notifica di tassazione 2003 a fr. 75'000.-- annui.

L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.

Abbiamo quindi ricalcolato l'importo mensile e ne consegue che per il periodo dal 01.01.2003 al 31.07.2003 avete percepito a torto l'importo di fr. 6'902.-- come dal seguente conteggio:

Assegno integrativo percepito:

dal 01.01.2003 al 31.07.2003/07 mesi a           fr.     986.--        fr.    6'902.--

Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate):

dal 01.01.2003 al 31.07.2003/07 mesi a           fr.       0.--         fr.           0.--

Totale assegno integrativo a nostro favore                         fr.    6'902.--"

(Doc. 52A)

                               1.2.   A seguito del reclamo interposto da RI 1 l’11 febbraio 2005 (cfr. doc. 53A), la Cassa, il 21 febbraio 2005, ha emanato un decisione su reclamo con cui ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A1).

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, in cui ha evidenziato:

"  (...)

Intendo ricorrere contro la decisione di un ordine di restituzione di fr. 6'902.-- da parte delle assicurazioni sociali al riguardo di assegni famigliari per le mie figlie percepiti nell'anno 2003.

Informo che ho in corso un altro procedimento con ricorso e con ordine di restituzione di fr. 29'000!

Ho già illustrato vari motivi a mia giustificazione e, sperando di non sbagliare, ometto di citarli.

Ho tanti debiti, fatture, e in più presso l'ufficio esecuzione ho precetti per 15'000 franchi.

Per iniziare l'attività in proprio quattro anni fa ho dovuto creare una voragine di spese e di debiti.

Non ne vengo più fuori e in più devo restituire gli assegni che mi hanno permesso di vivere quando non sapevo come andare avanti!!

Ho 4 figlie da crescere e un quinto che devo mantenere con 4'200 franchi all'anno (v. allegato). (...)" (Doc. I)

                               1.4.   L’autorità amministrativa, nella propria risposta del 18 aprile 2005, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti, di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi diritto (cfr. doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della presente vertenza è la restituzione dell’importo di fr. 6'902.--, che a mente della Cassa, la famiglia RI 1 ha percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio al 31 luglio 2003 (cfr. doc. 52A).

                                         La legge cantonale sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003.

                                         I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

                                         Il 1° febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).

                                         Per quanto attiene al diritto materiale, dal profilo temporale, il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2004 nella causa S., U.417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: decisione su reclamo del 21 febbraio 2005).

                                         Il caso in esame si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2003.

                                         Pertanto al mese di gennaio 2003 vanno applicati i disposti legali della v.LAF, valida per gli assegni in questione fino al 31 gennaio 2003.

                                         Per quanto attiene al lasso di tempo dal mese di febbraio al mese di luglio 2003, per contro, deve essere presa in considerazione la nuova LAF.

                                         A) Gennaio 2003

                               2.3.   L'art. 24 v.LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a) ha la custodia del figlio;

  b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta 

      dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

      alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle

      prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha  

  diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 v.LAF

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 v.Reg.LAF).

                                2.4.   Per l’art. 29 v.LAF

"  L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia. (cpv. 1)

  Il regolamento disciplina i particolari. (cpv. 2)

  L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata. (cpv. 3)

  La riduzione o la soppressione interviene:

a)   se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b)   se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante. (cpv. 4)"

                                         In proposito l’art. 35 v.RegLAF precisa che

"  Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione. (cpv. 1)

  L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori. (cpv. 2)

  Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato. (cpv. 3)"

                                         Secondo l’art. 36 v.RegLAF inoltre

"  L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."

                               2.5.   Secondo l’art. 41 v.LAF concernente le disposizioni comuni

"  Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."

                                         In proposito l'art. 70 del v.Reg.LaF precisa che

"  Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:

a)   ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;

b)   ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."

                                         Anche secondo l'art. 42 v.LAF

"  Il titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."

                               2.6.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 v.LAF delle disposizioni comuni prevede che

"  L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito. (cpv. 1)

  Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno. (cpv. 2)

  La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave. (cpv. 3)"

                                         Dal tenore del Messaggio alla v.LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).

                                         Per l’art. 76 v.Reg.LAF

"  In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno. (cpv. 1)

La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari. (cpv. 2)

La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa. (cpv. 3)"

Secondo l’art. 47 v.LAF, infine,

"  Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all'art. 47 v.LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 v.LAF (cfr. consid. 2.6.).

                               2.8.   La Cassa, a seguito dell’invio, il 26 ottobre 2004, da parte dell’assicurato della notifica di tassazione relativa ai redditi e alla sostanza del 2003, ossia della tassazione 2003B, da cui emerge che egli nel 2003 ha realizzato un guadagno da attività indipendente di fr. 75'000.-- (cfr. doc. 47), ha adeguato il calcolo degli assegni integrativi versati alla famiglia RI 1 dal 1° gennaio 2003.

                                         Il 12 gennaio 2005 l’amministrazione ha, conseguentemente, emesso l’ordine di restituzione dell’importo di fr. 6'902.--, relativo al periodo da gennaio a luglio 2003, confermato con decisione su reclamo del 21 febbraio 2005 (cfr. doc. 52A; A1).

                                         Per inciso, a proposito del lasso di tempo in questione, giova osservare che esso termina con il mese di luglio 2003, poiché alla fine di tale mese l’erogazione dell’assegno integrativo è stata sospesa.

                                         In effetti la Cassa con scritto 15 maggio 2003 aveva avvisato l’assicurato che, a seguito dell’entrata in vigore della Laps e della revisione della LAF, l’assegno sarebbe stato bloccato (cfr. doc. 76 inc. 39.2005.3-4).

                                         Il ricorrente, dal canto suo, nel reclamo dell’11 febbraio 2005, ha asserito di aver guadagnato pochissimo nel 2003 esercitando la sua attività di infermiere indipendente, anche se ha precisato che nel secondo semestre del 2003 ha comunque fatturato di più e ha ricevuto dalle casse malati diversi importi arretrati che risalivano a otto mesi precedenti (cfr. doc. 53A; 27). Nell’atto ricorsuale egli ha, poi, semplicemente rinviato ai motivi già addotti nel reclamo (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

                                         Dagli atti di causa emerge che effettivamente l’8 ottobre 2004 l’Ufficio di tassazione di __________ ha emanato la notifica di imposte relativa ai coniugi RI 1 per l’anno 2003. Dalla stessa si evince un reddito da attività indipendente principale del contribuente di fr. 75'000.-- annui (cfr. doc. 39, 40).

                                         Tale decisione è passata in giudicato incontestata. L’assicurato stesso, infatti, ha dichiarato di non avere interposto contro tale provvedimento alcun reclamo (cfr. doc. 47).

                                         Il guadagno annuo di fr. 75'000.-- risultante dalla tassazione 2003B (cfr. doc. 39, 40) si rivela più elevato di quanto conteggiato dalla Cassa nella decisione concernente il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2003 emessa, verosimilmente, alla fine del 2002. Essa, allora, aveva computato un reddito da attività indipendente di fr. 60'000.--, sulla base del reddito presumibile dichiarato nel questionario per l’affiliazione degli indipendenti alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG nel mese di ottobre 2000, con inizio dell’attività indipendente dal mese di gennaio/febbraio 2001 (cfr. doc. 15 inc. 39.2005.3-4 sempre concernente l’assicurato).

                                         E’ chiaro, dunque, che nella fattispecie si è realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell’assicurato (cfr. art. 35 v.Reg.LAF).

                                         La Cassa, il 4 aprile 2001, aveva d’altronde reso attenta la moglie del ricorrente, __________, del fatto che l’assegno integrativo era stato fissato in modo provvisorio in considerazione del reddito di fr. 60'000.-- dichiarato dal marito nel formulario di affiliazione alla Cassa cantonale di compensazione quale indipendente e che avrebbe ricevuto tale assegno fino all’emissione della notifica di tassazione 2003/2004, allorché l’importo sarebbe stato ricalcolato con i dati definitivi del reddito da attività indipendente (cfr. doc. 4).

                                         La moglie del ricorrente, dal canto suo, il 15 aprile 2001 aveva firmato una dichiarazione del seguente tenore:

"  La sottoscritta si impegna a trasmettere immediatamente all’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni familiari, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona una copia della notifica di tassazione biennio 2003/2004.

La sottoscritta si impegna inoltre a restituire quella parte di assegno familiare che le è stata assegnata a titolo provvisorio, ed alla quale non avrebbe avuto diritto computando un reddito da attività indipendente diverso da quello considerato nel calcolo per gli assegni di famiglia (assegno integrativo e/o prima infanzia)." (Doc. 5)

                                         Pertanto, a giusto titolo, l'amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza della notifica di tassazione 2003B, ha effettuato un nuovo conteggio degli assegni integrativi percepiti nel mese di gennaio 2003, tenendo conto del reddito da attività indipendente relativo al 2003.

                                         La famiglia RI 1, di conseguenza, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi del mese di gennaio 2003.

                                         Essi vanno, così, restituiti (cfr. consid. 2.7.).

                               2.9.   Occorre ora stabilire se l’importo richiesto in restituzione è corretto.

                                         L’art. 3c cpv. 1 lett. a LPC, applicabile agli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all’art. 28 cpv. 1 v.LAF, prevede che il reddito determinante comprende le entrate in denaro o in natura provenienti dall’esercizio di un’attività lucrativa.

                                         Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall’esercizio di un’attività lucrativa; il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell’articolo 2c lettera d, il reddito dell’attività lucrativa è interamente computato.

                                         Ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 v.LAF il reddito del lavoro è computato per intero.

                                         L'art. 25 lett. c OPC, poi, prevede che:

"  ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono i nuovi redditi e le spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."

                                         Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.8.), dai dati fiscali relativi al 2003 risulta che il reddito da attività indipendente conseguito dall’insorgente in quell’anno corrisponde a fr. 75'000.-- (cfr. doc. 39, 40).

                                         Inoltre la decisione di tassazione 2003B dell’8 ottobre 2004 è passata in giudicato incontestata (cfr. doc. 47).

                                         A questo proposito occorre rilevare che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

                                         Per costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).)

                                         Questa Corte, pertanto, non ha motivo di scostarsi dai dati risultanti dalla notifica di tassazione 2003B dei coniugi RI 1.

                                         Per quanto riguarda l’asserzione dell’insorgente secondo cui egli, nel 2003, avrebbe guadagnato pochissimo, va rilevato, in primo luogo, che egli ha comunque riconosciuto che nel secondo semestre di quell’anno ha fatturato di più.

                                         In secondo luogo, egli non ha comunque minimamente quantificato gli asseriti scarsi profitti (cfr. doc. 53A).

                                         Inoltre dal “conto economico” per l’anno 2003 allestito dall’insorgente emerge, in ogni caso, un guadagno netto di fr. 69'440.-- (fr. 106'824.-- di ricavi – fr. 37'383.85.-- di costi; doc. 22), a cui l’autorità fiscale ha aggiunto l’importo di fr. 5'560.-- corrispondenti a “prestazioni a proprio favore dall’attività professionale del contribuente” (cfr. doc. 39), che il ricorrente non ha contestato, ottenendo così la somma di fr. 75'000.-- (fr. 69'440.-- + fr. 5'560.--).

                                         Di conseguenza al fine di stabilire l'ammontare dell'assegno integrativo a cui __________ aveva realmente diritto nel mese di gennaio 2003, quale reddito da attività indipendente, va computato l'importo di fr. 75'000.--.

                             2.10.   Per il resto il ricorrente non ha sollevato ulteriori eccezioni in merito alle singole voci di reddito e di fabbisogno conteggiate dalla Cassa nel nuovo calcolo dell’assegno integrativo relativo al mese di gennaio 2003.

                                         Al riguardo va osservato che i redditi determinanti sono costituiti dal reddito da attività indipendente di fr. 75'000.-- annui (cfr. consid. 2.9.) e dal valore locativo della proprietà fondiaria di fr. 13'125.-- (cfr. doc. 52C). Complessivamente essi ammontano a fr. 88'125.--.

                                         Le spese riconosciute annue sono, invece, composte degli interessi ipotecari di fr. 13'781.--, delle spese di manutenzione fabbricati di fr. 3'281.--, del contributo della cassa malati di fr. 2001.--, della pigione di fr. 14’805.-- e del fabbisogno vitale di fr. 51’086.-- (cfr. doc. 52C). Globalmente esse sono pari a fr. 84'954.--.

                                         Ora, nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice (cfr. SVR 2001 KV N. 50 pag. 145), il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; per le assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale cfr. art. 61lett. c LPGA).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

                                         Osservato come nel caso di specie l'assicurato non ha portato elementi tali da inficiare in modo sostanziale il nuovo calcolo dell'amministrazione per il mese di gennaio 2003, non sussiste alcun motivo per ritenere errata la decisione impugnata quanto all'importo chiesto in restituzione per tale mese di fr. 986.-- [AFI percepiti (1 mese X fr. 986.--) - AFI di diritto (1 mese X fr. 0.--); cfr. doc. 52B; 52C].

                                  B)   Febbraio – luglio 2003

                             2.11.   Come menzionato precedentemente (cfr. consid. 2.2.), per l'arco di tempo dal mese di febbraio al mese di luglio 2003 vanno applicate le disposizioni della nuova LAF.

                                         L'assegno integrativo è regolato agli art. 24 segg. LAF.

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

c) soddisfa i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)"

                                         L'art. 27 LAF prevede altresì che

"  Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"

                                         Dal tenore di queste norme legali, risulta che la LAF per il calcolo degli assegni integrativi rinvia alla Laps, in vigore anch'essa dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.2.).

                                         Con l'entrata in vigore della Laps, per il regime degli assegni integrativi, oltre che degli assegni di prima infanzia, non è più possibile, infatti, prendere in considerazione i parametri della LPC per l'accertamento del diritto e il calcolo della prestazione: soltanto i parametri della Laps sono applicabili. La LAF continua invece a definire il titolare del diritto e l'importo massimo dell'assegno erogabile (cfr. art. 12 Laps; Messaggio del 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 5).

                             2.12.   Secondo l'art. 41 cpv. 2 LAF concernente l'obbligo di informare

"Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

                                         L'art. 30 Laps prevede che

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

                                         In proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che

"E' considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

                             2.13.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede che

"  Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

                                         L'art. 26 Laps sancisce:

"  La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998, per quanto riguarda l'art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni indebitamente percepite, prevede che è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

                                         Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione:

"  Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno

e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)

                                         Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

                                         Ai sensi dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

                             2.14.   Nel caso di specie, come visto sopra (cfr. consid. 2.8., 2.9.), dalla tassazione 2003B emessa l’8 ottobre 2004 risulta che il reddito da attività indipendente del ricorrente per il 2003 ammonta a fr. 75'000.-- (cfr. doc. 39, 40) e non a fr. 60'000.--, come, invece, considerato dalla Cassa per calcolare l’assegno integrativo spettante alla moglie dell’assicurato nell’anno 2003, poi versatole (cfr. doc. 1).

                                         Relativamente ai mesi da febbraio a luglio 2003, per quanto attiene al principio della restituzione, vale quanto esposto al consid. 2.8.

                                         Pertanto l'assicurato, da un profilo oggettivo, ha percepito a torto anche gli assegni integrativi concernenti il periodo da febbraio a luglio 2003.

                                         La Cassa, a ragione, ha richiesto la restituzione di tali assegni.

2.15.   Per quanto riguarda l'importo degli assegni da rimborsare per i mesi di da febbraio a luglio 2003, è vero che la nuova LAF, in vigore dal 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia rinvia alla Laps (cfr. consid. 2.2.).

                                         Tuttavia giusta la disposizione transitoria, di cui all'art. 37 Laps:

"  La legge si applica alle richieste inoltrate dopo la sua entrata in   vigore. (cpv. 1)

Le prestazioni sociali erogate in virtù del previgente diritto vengono adeguate al nuovo diritto entro il termine stabilito dal Consiglio di Stato. L’adeguamento può avvenire anche durante il periodo di decorrenza delle decisioni emanate in virtù del previgente diritto; in nessun caso queste decisioni conferiscono diritti acquisiti. (cpv. 2)"

                                         Inoltre l'art. 23 Reg.Laps enuncia che:

"  Le prestazioni sociali erogate in virtù del diritto previgente vengono adeguate al nuovo diritto in occasione della revisione periodica o di una revisione straordinaria. Le prestazioni di durata inferiore all’anno non vengono adeguate."

                                         Relativamente agli assegni integrativi, va evidenziato che essi sono soggetti, ai sensi dell'art. 27 Laps, a revisione periodica o straordinaria in caso di cambiamento (cfr. consid. 2.13.).

                                         Nell'evenienza concreta, allorché è entrata in vigore la revisione della LAF e la Laps, la famiglia RI 1 beneficiava di assegni integrativi già dal 2001 (cfr. doc. 52A; A1).

                                         Inoltre, verosimilmente, la decisione degli assegni relativa al 2003 (cfr. doc. 1) è stata emessa alla fine del 2002. Il calcolo è, dunque, stato effettuato ancora sulla base della v.LAF.

                                         Secondo le norme transitorie della Laps e del Reg.Laps gli assegni non dovevano necessariamente essere adeguati dal 1° febbraio 2003, ma in occasione di una revisione periodica o straordinaria.

                                         In casu il ricorrente, il 15 maggio 2003, è stato avvertito dalla Cassa che a seguito dell’entrata in vigore della Laps e della nuova LAF l’assegno sarebbe stato sospeso a decorrere dal 31 luglio 2003 e di prendere contatto con lo sportello Laps competente per inoltrare una nuova richiesta (cfr. doc. 76 inc. 39.2005.3-4).

                                         Da ciò va desunto che l’amministrazione nell’arco di tempo tra il mese di maggio e il mese di luglio 2003 aveva intenzione di procedere alla revisione degli assegni integrativi accordati alla famiglia RI 1.

                                         La revisione non ha, però, potuto avere luogo, poiché l’assicurato non ha interpellato la Cassa fino al mese di ottobre 2004, rispettivamente lo sportello Laps fino al mese di gennaio 2001 (cfr. doc. 42; consid. 2.8.; inc. 39.2005.3-4 sempre relativo all’assicurato).

                                         Pertanto per i mesi da febbraio a luglio 2003, al fine di stabilire l'importo di assegni integrativi da restituire, percepito a torto rispetto a quello erogato secondo il conteggio effettuato in precedenza sulla base della v.LAF, vanno ancora applicate la v.LAF e la LPC, alla quale la v.LAF rinviava, come del resto effettuato dalla Cassa (cfr. doc. 52C).

                                         Riguardo alle censure concernenti l’importo computato a titolo di reddito da attività indipendente va fatto riferimento a quanto indicato al consid. 2.9.

                                         La Cassa ha, quindi, rettamente conteggiato l'importo di fr. 75’000.-- quale guadagno conseguito dall’assicurato esercitando la propria professione a titolo indipendente.

                                         Non sono state sollevate ulteriori eccezioni riguardo al nuovo calcolo effettuato dalla Cassa nemmeno in relazione ai mesi da febbraio a luglio 2003 (cfr. consid. 2.10.; doc. 52C).

                                         I redditi e le spese determinanti per il calcolo degli assegni integrativi concernenti tale periodo corrispondono, perciò, a quelli per il mese di gennaio 2003, pari a fr. 88'125.-- a titolo di redditi e a fr. 84'954.-- quali spese (cfr. consid. 2.10.; doc. 52C).

                                         La decisione su reclamo del 21 gennaio 2005, per quanto concerne l'importo chiesto in restituzione relativo ai mesi da febbraio a luglio 2003 di fr. 5’916.-- [AFI percepiti (6 mesi X fr. 986.--) - AFI di diritto (6 mesi X fr. 0.--); cfr. doc. 52C], risulta, dunque, corretta.

                             2.16.   Abbondanzialmente va, comunque, rilevato che anche applicando la Laps al conteggio degli assegni integrativi dei mesi da febbraio a luglio 2003 il risultato non cambierebbe.

                                         Ai sensi della Laps gli assicurati hanno diritto all'assegno integrativo allorché il reddito disponibile residuale - che è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps) -, sommato al sussidio per il premio della cassa malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps).

                                         Il reddito disponibile residuale, in casu, corrisponderebbe a fr. 54’994.-- [redditi computabili ( fr. 75’000.-- reddito da attività indipendente + fr. 13'125.-valore locativo proprietà fondiaria) - spese computabili (fr. 12’844.-interessi ipotecari + fr. 3'281.-- spese manutenzione fabbricati + fr. 2'001.-contributo per la cassa malati + fr. 14’805.-- pigione + fr. 200.-- imposte)].

                                         Al riguardo giova segnalare, in primo luogo, che l’importo di interessi ipotecari computati di fr. 12'844.-- è inferiore a quello conteggiato nel calcolo secondo la v.LAF di fr. 13'781.-- (cfr. consid. 2.10.).

                                         La Cassa, nel conteggio secondo la v.LAF e la LPC, ha applicato l’art. 3b cpv. 3 lett. b LPC che consente di dedurre dal reddito gli interessi ipotecari e le spese per la manutenzione dei fabbricati fino a concorrenza del ricavo lordo dell’immobile.

                                         Il valore locativo dell’immobile dell’assicurato è di fr. 13'125.-- (cfr. doc. 52C). L’amministrazione, però, a titolo di spese di manutenzione e interessi ipotecari, non ha tenuto conto unicamente di questo importo complessivo, bensì della somma di fr. 17’062.-- (fr. 13'781.-- + fr. 3'281.--).

                                         L’importo di fr. 17'062.-- corrisponde al valore locativo di fr. 13'125.-- maggiorato del 30%.

                                         La Cassa ha proceduto in tal senso fondandosi sulla sentenza DTF 126 V 252, secondo cui il ricavo lordo dell'immobile giusta l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC non corrisponde necessariamente al valore locativo fiscale del medesimo, in quanto talvolta il valore locativo considerato dall'autorità fiscale non coincide con le pigioni di mercato, bensì è di un importo inferiore e sull’art. 20 cpv. 2 LT, ai sensi del quale il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni (cfr. anche Circolare N. 15/2003 della Divisione delle contribuzioni).

                                         L’amministrazione, quali interessi ipotecari e spese di manutenzione, ha così computato un ammontare corrispondente al valore locativo dell’immobile dell’assicurato aumentato del 30% (al riguardo cfr. STCA del 24 settembre 2001 nella causa C., 39.2000.97 in cui il TCA ha lasciato aperta la questione di sapere se e in che misura in Ticino il ricavo lordo dell’immobile è maggiore del valore locativo, pur precisando che nell’ipotesi in cui esso sia più elevato del valore locativo, non può in ogni caso superare quest’ultimo di più del 30% e STCA del 10 aprile 2002 nella causa C., 38.2001.135, relativa a una vertenza di condono di indennità di disoccupazione percepite senza giusta causa, in cui questa Corte ha rinviato gli atti all’amministrazione per esperire ulteriori accertamenti, fra cui stabilire se quali spese di manutenzione e interessi ipotecari poteva essere dedotto l’importo pari al valore locativo o se sulla base della DTF 126 V 253 si giustificava la deduzione di un importo diverso).

                                         Giusta l’art. 8 cpv. 2 lett. a Laps le spese di manutenzione e gli interessi ipotecari sono, per contro, riconosciuti fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di fr. 3'000.-- (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 pag. 14; STCA del 27 aprile 2005 nella causa R., 39.2004.11, consid. 2.9.).

                                         In casu il reddito della sostanza è pari a fr. 13'125.-- (cfr. doc. 52C), per cui a titolo di interessi ipotecari e spese di manutenzione va computato al massimo l’ammontare di fr. 16'125.-- (fr. 13'125.-- + fr. 3'000.--).

                                         Essendo le spese di manutenzione di fr. 3'281.-- (cfr. doc. 52C), quali interessi ipotecari nel calcolo secondo la nuova LAF e la Laps non può che essere conteggiata la somma massima di fr. 12'844.--.

                                         In secondo luogo, nelle spese computabili vanno considerate anche le imposte, a differenza del calcolo secondo la v.LAF.

                                         Infatti la Laps all'art. 8 cpv. 1 lett. l contempla fra le altre spese computabili, le imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito e la sostanza.

                                         In casu dagli atti emerge che il reddito imponibile per l'imposta cantonale 2003B è di fr. 17'200.--, per cui il totale dell'imposta cantonale per il 2003 è di fr. 0.-- (cfr. doc. 40, 41). Il reddito imponibile complessivo concernente l'imposta federale diretta corrisponde, invece, a fr. 44'300.-- (cfr. doc. 40). Pertanto, nel calcolo dell'assegno, va conteggiata un'imposta federale che si aggira intorno alla somma di fr. 200.--.

                                         Per una famiglia biparentale costituita dai due genitori e da quattro figlie come quella dell'assicurato (il quinto figlio del ricorrente, nato da una relazione extraconiugale - doc. 38 -, non fa parte della sua unità di riferimento, dato che egli non ne ha l’autorità parentale. Dagli atti non risulta, infatti, che l’autorità tutoria abbia attribuito ai genitori l’autorità parentale in comune; cfr. art. 4 Laps, artt. 298 cpv. 1, 298a CC), la soglia di intervento ai sensi dell’art. 10 Laps corrisponde alla somma dell'importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola per il titolare del diritto, dell'importo corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla LPC per la persona sola per la prima persona supplementare dell'unità di riferimento, dell’importo corrispondente al limite minimo previsto dalla LPC per il primo figlio per la seconda e per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento, dell’importo corrispondente al limite minimo previsto dalla LPC per il terzo figlio per la quarta e la quinta persona supplementare dell’unità di riferimento, ossia fr. 51’084.-- (fr. 15'700.-- + fr. 7'850.-- + fr. 8'260.-- + fr. 8'260.-- + fr. 5'507.-- + fr. 5'507.--; cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002).

                                         Di conseguenza, in concreto, vi è un’eccedenza di reddito residuale pari a fr. 3'910.-annui (fr. 51’084.--soglia di intervento - fr. 54’994.-- reddito residuale).

                                         Pertanto, anche sulla base del calcolo secondo la nuova LAF e la Laps, la famiglia RI 1 non aveva diritto agli assegni integrativi da febbraio a luglio 2003.

                                         Il nuovo conteggio della Cassa per i mesi da febbraio a luglio 2003, che, tenendo conto di un assegno integrativo versato di fr. 986.-- e di un assegno di diritto di fr. 0.--, ha determinato la restituzione per tali sei mesi di fr. 5’916.--(cfr. doc. 52B), si rivela, quindi, corretto anche dal profilo della nuova LAF e della Laps.

                             2.17.   Alla luce di tutto quanto esposto bisogna concludere che l'assicurato deve restituire gli assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° gennaio al 31 luglio 2003 di complessivi fr. 6'902.-- (fr. 986.-- + fr. 5'916.--; cfr. consid. 2.10.; 2.15.; 2.16.).

                                         La decisione su reclamo del 21 febbraio 2005 deve, perciò, essere confermata.

                                         A titolo abbondanziale va segnalato che la Cassa nella decisione su reclamo ha indicato che è data facoltà ai signori RI 1 di concordare con l’amministrazione un pagamento rateale (cfr. doc. A1).

                                         Contestualmente occorre rilevare che tale tema non è oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto a occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e). E' comunque utile rammentare che effettivamente, come preannunciato dalla Cassa, un'eventuale soluzione confacente alle esigenze del ricorrente deve essere stabilita con l'amministrazione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti