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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.08.2005 39.2005.2

16. August 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,150 Wörter·~51 min·5

Zusammenfassung

rifiuto del condono di assegni di base.Buona fede negata:mancato avviso della morte dell'ex marito,quando dalla Richiesta e dall'Autorizzazione l'assicurata avrebbe dovuto capire che gli assegni interi erano dovuti pure al lavoro del padre.Nemmeno si è attivata poi per far sospendere il versamento

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 39.2005.2   rs/td

Lugano 16 agosto 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su reclamo del 21 gennaio 2005 emanata da

Cassa CO 1     in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Questo Tribunale, con sentenza 9 dicembre 2004, ha respinto il ricorso dell’assicurata del 25 maggio 2004 diretto contro la decisione del 22 aprile 2004, con cui la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) le ha ordinato di restituire gli assegni di base percepiti a torto nel periodo dal 1° aprile 1999 al 31 dicembre 2002, pari a un importo complessivo di fr. 8'235.-. Il TCA ha stabilito, da un lato, che il diritto al rimborso non era perento né dal profilo relativo, né da quello assoluto. Dall’altro, che l’assicurata, che svolgeva un’attività al 50%, dopo il decesso del suo ex marito, avvenuto il 1° marzo 1999, ha oggettivamente percepito indebitamente parte degli assegni di base interi versatile (cfr. inc. 39.2004.7).

                                         Tale giudizio è passato in giudicato incontestato.

                                         Relativamente agli assegni di base erogatile a torto nel 2003, corrispondenti a un ammontare di fr. 2'196.--, è stato concordato con il datore di lavoro che gli stessi devono essere rimborsati tramite quest’ultimo (cfr. doc. A).

                               1.2.   Il 25 maggio 2004 l’assicurata, rappresentata dall’avvocato RA 1, ha chiesto alla Cassa il condono della restituzione della parte di assegni di base percepiti dal mese di aprile 1999 al mese di dicembre 2002, oltre che degli assegni per il 2003, sostenendo la sua buona fede e una situazione finanziaria alquanto precaria (cfr. doc. B1).

                                         Con decisione del 21 gennaio 2005 l’amministrazione ha accolto parzialmente la domanda di condono, rinunciando a chiedere la restituzione dell’importo degli assegni di base versati all’assicurata a torto dal mese di aprile al mese di giugno 1999. La somma totale da rimborsare è stata conseguentemente ridotta da fr. 10'431.-- a fr. 9'882.--, per il lasso di tempo dal mese di luglio 1999 al mese di dicembre 2003.

                                         La Cassa ha così motivato questo provvedimento:

"  a seguito della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) 9 dicembre 2004, mediante la quale è stato respinto il suo ricorso 25 maggio 2004, inoltrato avverso l'ordine di restituzione 22 aprile 2004 per l'importo di fr. 10'431.-- a titolo di assegni di famiglia percepiti a torto durante il periodo dal 1° aprile 1999 al 31 dicembre 2003, abbiamo ora esaminato la domanda di condono 25 maggio 2004, inoltrata tramite il suo rappresentante legale avv. RA 1.

Secondo l'art. 44 cpv. 3 LAF (Legge sugli assegni di famiglia) la restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituisse per lui un onere troppo grave.

Il presupposto della buona fede deve essere esaminato in via prioritaria; per giurisprudenza, qualora lo stesso faccia quindi difetto, non sarebbe necessario entrare nel merito del presupposto dell'onere troppo grave.

La buona fede non è riconosciuta quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo di informare o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.

La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti minimi stabiliti dall'art. 2 cpv. 1 e 3 LPC.

Nella fattispecie, con decisione 13 gennaio 1999, la nostra Cassa aveva rilasciato al suo datore di lavoro __________ (da 1.1.2000 modificato nella ragione sociale in __________), un'autorizzazione per il versamento di due assegni interi (fr. 366.­-- mensili) in favore dei figli __________ nato il 12 ottobre 1990 e __________ nato il 10 giugno 1992, valida a decorrere dal 10 settembre 1998.

Tale decisione era stata emessa sulla base dell'art. 18 cpv. 2 LAF, in vigore fino al 31 dicembre 2002, per il quale la persona che esercita solo accessoriamente o parzialmente un'attività salariata ha diritto ad un assegno intero, se la sua attività, aggiunta all'attività salariata dell'altro genitore, raggiunge almeno il grado di un'occupazione a tempo pieno. Al momento della richiesta per assegni, presentata in data 17 settembre rispettivamente 24 novembre 1998, lei esercitava in effetti la sua attività salariata a tempo parziale, mentre il padre dei figli ne esercitava una a tempo pieno: grazie al cumulo delle due attività lavorative (la sua e quella del suo ex marito), lei ha quindi potuto beneficiare di un assegno intero per ciascun figlio, pur esercitando un'attività a tempo parziale.

Ora, sul retro delle nostre autorizzazioni, che lei ha ricevuto in copia, si legge:

6. In caso di lavoro a tempo parziale l'assegno è ridotto nel seguente modo:

ore effettive di lavoro durante il mese x importo dell'assegno mensile completo media mensile ore di lavoro nella ditta (ore effettuate dai dipendenti occupati a tempo pieno)

Dal tenore di questa enunciazione è chiaro che, in caso di attività a tempo parziale, si ha diritto soltanto ad un assegno parziale, commisurato al grado di occupazione. Nel suo caso lei non poteva, quindi, esimersi dal ritenere che il diritto ad un assegno intero fosse dovuto al cumulo della sua attività (a tempo parziale) con quella dell'altro genitore, segnatamente il suo ex marito.

Al momento del decesso dello stesso, lei avrebbe quindi dovuto avvertire specificatamente la Cassa - e non un altro ente (vedi STCA 09.12.2004, ad 2.6, pag. 21 e seg.) - di tale evento, cosicché essa potesse procedere a rivedere il diritto alla prestazione familiare.

Vista questa sua inadempienza, non si può ritenere che lei abbia percepito la prestazione, per il periodo posteriore al decesso del suo ex marito, in buona fede. Mancando il presupposto della buona fede, non è necessario verificare se la restituzione costituisce per lei un onere troppo grave. Resta comunque riservata la possibilità di concordare con la nostra Cassa un pagamento rateale.

Tuttavia, in considerazione del fatto che in occasione dell'udienza tenutasi innanzi al TCA il 14 ottobre 2004 (contestuale alla procedura di restituzione) la Cassa ha rinunciato a verificare quale era il suo grado di occupazione nel periodo aprile-giugno 1999 (vedi verbale, pag. 7) e, conseguentemente, il suo grado di occupazione non è

determinabile con esattezza, la Cassa rinuncia a chiedere la restituzione dell'importo richiesto con decisione 22 aprile 2004 per il relativo periodo. L'importo corrisponde a fr. 183.-- x 3 mesi, cioè fr. 549.--." (Doc. A1)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha impugnato dinanzi al TCA questo provvedimento, argomentando:

"  (…)

1.

La Signora RI 1, classe 1967, è madre di __________, nato il 12 ottobre 1990, e __________, nato il 10 giugno 1992.

__________ e __________ sono nati dall'unione coniugale tra la signora RI 1 ed il signor __________, deceduto in data 1. marzo 1999.

La signora RI 1 è stata dipendente a tempo parziale e a far tempo dall'anno 1998 dapprima del __________ e dintorni e successivamente dell'__________. Nell'ambito di tale attività ella ha sempre percepito assegni per i figli in ragione del 100%.

Con lettera di data 22 aprile 2004 l'__________, Cassa CO 1, __________ ha chiesto alla ricorrente la restituzione dell'importo di fr. 8'235.- ritenendo che la stessa avesse percepito a torto, durante il periodo intercorrente dal 1. aprile 1999 al 31 dicembre 2002, assegni familiari in ragione del 100% anziché del 50%. La Cassa ha pure chiesto la restituzione dell'importo di fr. 2'196.- per l'anno 2003. A sostegno di tale decisione l'Ufficio in questione si è avvalso del fatto che la signora RI 1 non gli aveva comunicato il decesso dell'ex marito, signor __________, avvenuto in data 1. marzo 1999. Contro tale decisione la signora RI 1 ha interposto ricorso presso questo lod. Tribunale.

Con decisione 9 dicembre 2004 questo lodevole Tribunale ha respinto il ricorso della signora RI 1 ritenendo sostanzialmente come la stessa, pur tenuto conto delle sue allegazioni, avesse oggettivamente percepito indebitamente parte degli assegni di base versatile a far tempo dal mese di aprile 1999. Nell'ambito di tale decisione questo lod. Tribunale non si è pronunciato, perché non ancora il momento, circa la buona fede della ricorrente.

Prove:              doc., testi, richiamo dalla Cassa CO 1 e dalla Cassa __________ di compensazione AVS/AI l'incarto completo della signora RI 1, richiamo inc. no. 39.2004.7 di questo lod. Tribunale.

2.

A seguito della decisione 9 dicembre 2004 di questo lod. Tribunale, con lettera di data 24 gennaio 2005 l'__________, Cassa CO 1, __________ ha parzialmente accolto la domanda di condono della signora RI 1 limitatamente all'importo di fr. 549.- e ha chiesto la restituzione dell'importo di fr. 9'882.- per il periodo dal 1. luglio 1999 al 31 dicembre 2003.

Tale Cassa ha sostanzialmente ritenuto che la signora RI 1 non ha "percepito la prestazione, per il periodo posteriore al decesso del suo ex marito, in buona fede" non avendo avvisato la Cassa di tale evento.

Contro questa decisione la signora RI 1 eleva pertanto il seguente gravame.

Prove: c.s.

3.

Ai sensi dell'art. 44 cpv. 3 LAF la restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituisce per lui un onere troppo grave.

La signora RI 1 ritiene che le condizioni poste dall'art. 44 cpv. 3 LAF sono nella fattispecie date, in quanto da un lato non può essere negata la sua buona fede e d'altro lato le sue condizioni economiche sono tali per cui la restituzione costituisce un onere troppo gravoso.

a.

Preliminarmente si rileva che la signora RI 1 sta già restituendo parte degli assegni familiari percepiti nel corso dell'anno 2003. Trattasi di una situazione che non può essere intesa come accettazione delle decisioni impugnate. Si tratta, infatti, di una decisione unilaterale del suo datore di lavoro, il quale, a far tempo dal mese di maggio 2004, trattiene dal suo stipendio gli assegni familiari correnti. In totale l'importo trattenuto, mese di febbraio compreso, dovrebbe ammontare a circa fr. 1'830.-. Qualora questo lod. Tribunale dovesse respingere il presente ricorso, l'importo esatto da restituire dovrà essere rivalutato, caso contrario, gli importi così trattenuti dovranno essere restituiti alla ricorrente.

Prove: c.s.

b.

La Cassa CO 1, __________ (qui di seguito Cassa) ha sostanzialmente ritenuto che solo per il fatto che la signora RI 1 non l'ha avvisata del decesso dell'ex marito, ella non può essere ritenuta in buona fede.

Contrariamente a quanto ritiene la Cassa, la signora RI 1 al momento in cui percepì le prestazioni per cui ne è stata richiesta la restituzione era in buona fede. Quanto precede risulta da un lato dagli stessi motivi già invocati nell'ambito del ricorso di cui all'inc. no. 39.2004.7 di questo lod. Tribunale (e che verranno interamente ripresi) e d'altro lato dal fatto che non si poteva ragionevolmente pretendere dalla ricorrente che la stessa comprendesse che ella percepiva assegni familiari al 100% solo ed esclusivamente grazie al cumulo della sua attività con quella dell'ex marito.

b.1

Va ricordato, innanzitutto, che la signora RI 1 era convinta che gli Uffici competenti (tra i quali i Comuni interessati ed il datore di lavoro) fossero al corrente dell'avvenuto decesso dell'ex marito. Infatti, a far tempo dall'anno 1999 la signora RI 1 percepisce una rendita vedovile AVS, una rendita AVS per orfani per ciascuno dei suoi figli ed una prestazione complementare. Prestazioni che ella non avrebbe percepito se il padre dei suoi figli non fosse deceduto.

Per poter ottenere tali prestazioni la ricorrente aveva, a suo tempo e con l'aiuto di sua cognata, compilato alcuni formulari dai quali risultava chiaramente tale evento.

Ora, se da un lato vero è che i diversi uffici che entrano in considerazione fanno tutti parte dell'__________, ma trattasi di Uffici distinti tra loro, con compiti differenti, d'altro lato è altresì vero che per i cittadini che vi hanno a che fare per la prima volta tale distinzione non è così semplice; per questi l'Istituto delle assicurazioni sociali è uno solo.

La signora RI 1 era inoltre convinta che le autorità cantonali competenti, i Comuni interessati ed il suo datore di lavoro fossero a conoscenza dell'avvenuto decesso del signor __________, anche per altri motivi, già invocati con il ricorso di cui all'inc. no. 39.2004.7 di questo lod. Tribunale, e che vengono qui di seguito brevemente ripresi.

Intanto a seguito del decesso del signor __________, avvenuto per suicidio, la Magistratura Penale avviò una relativa indagine.

Inoltre, oltre alla pubblicazione dell'avvenuto decesso apparso sul Foglio Ufficiale no. 36 del 7 maggio 1999, il nome del signor __________ apparve nuovamente sul foglio ufficiale no. 50 dello stesso anno avendo la famiglia rinunciato alla successione.

In fine, il signor __________ era una persona conosciuta nel __________ e nei Comuni di __________ e __________, e di conseguenza il suo decesso era noto anche alle Autorità comunali.

Anche per queste circostante la signora RI 1 era convinta che non solo gli uffici cantonali e comunali competenti, ma anche il suo datore di lavoro fosse al corrente dell'avvenuto decesso dell'ex- marito. A proposito del suo datore di lavoro, va rilevato un episodio importante. Quando il signor __________ morì, la ricorrente chiese alla sua capo­gruppo, signora __________, la possibilità di avere qualche giorno di congedo. La sua capo-gruppo non le diede subito la risposta, ma si informò presso i suoi superiori. I giorni di congedo vennero poi negati perché il signor __________ non era più il marito della ricorrente. Questo episodio ha fatto sì che la signora RI 1 fosse convinta che il suo datore di lavoro fosse al corrente del decesso del signor __________, anche perché la signora __________ era la sua diretta superiore.

b.2

A sostegno della sua tesi, la Cassa rileva che la ricorrente ricevette copia delle autorizzazioni a percepire gli assegni familiari sul retro delle quali vi è il calcolo del diritto alle prestazioni in caso di lavoro parziale.

Va, però, sottolineato che la signora RI 1 ha sempre lavorato a tempo parziale ad ha sempre percepito gli assegni familiari al 100%.

Ora non si può oggettivamente pretendere dalla stessa che comprendesse che ella percepiva assegni familiari al 100% solo ed esclusivamente grazie al cumulo della sua attività con quella dell'ex marito e che quindi, a far tempo dal decesso del signor RI 1 si applicava quel calcolo che fino allora non si era applicato.

D'altra parte, da gennaio 2000, dopo cioè il decesso del signor __________, alla ricorrente venne modificato il contratto a seguito del cambiamento della ragione sociale del suo datore di lavoro. Le clausole contrattuali non vennero modificate, in particolare le condizioni salariali, ed alla ricorrente non vennero sottoposte domande circa l'attività dell'ex marito. Forse se il "nuovo" datore di lavoro lo avesse fatto, non ci troveremmo in questa situazione davvero gravosa per la ricorrente.

Neppure le indicazioni circa l'obbligo di informare a retro dell'autorizzazione della Cassa, né quelle figuranti sul conteggio stipendio della signora RI 1 potevano indurre la stessa a metterle in relazione con il suo obbligo di segnalare il decesso dell'ex marito. Infatti, tali indicazioni dicono tutto, pure in merito all'obbligo di segnalare il decesso dell'avente diritto agli assegni familiari (che non era il signor __________), fuorché l'obbligo d'informare in caso di decesso dell'ex marito.

Quanto precede permette inoltre di affermare che non vi sono state situazioni tali che potessero indurre la signora RI 1 a capire che con il decesso dell'ex marito potevano subentrare modifiche circa l'erogazione degli assegni familiari (RDAT 14/1-2001).

Contrariamente a quanto sostiene la Cassa, dunque, la buona fede della signora RI 1 deve essere riconosciuta.

Prove: c.s.

c.

Dato il presupposto circa la buona fede della signora RI 1, va ora esaminata la situazione economica della stessa.

La ricorrente, vista proprio la sua situazione finanziaria, percepisce, ormai a far tempo dall'anno 1999, una prestazione complementare.

Questa circostanza permette di affermare che anche la seconda condizione posta dall'art. 44 cpv. 3 LAF per l'ottenimento del condono è data.

Inoltre, proprio a seguito della decisione di data 22 aprile 2004 della Cassa, il datore di lavoro della ricorrente ha trattenuto a far tempo dal mese di maggio 2004 gli assegni familiari per l'anno 2004 (ed ora 2005) in compensazione degli assegni versati nel corso dell'anno 2003. Questa ulteriore circostanza ha messo in seria difficoltà la signora RI 1 che si è vista ridurre improvvisamente le sue entrate mensili di fr. 366.-, importo non indifferente per la stessa ritenute le esigenze dei figli. A questa minor entrata dovrà essere aggiunta una maggior uscita mensile, pari alle rate che verranno fissate per la restituzione degli assegni familiari percepiti a torto, qualora questo lod. Tribunale non dovesse accogliere il presente ricorso." (Doc. I)

                               1.4.   La Cassa, nella sua risposta 15 marzo 2005, ha proposto di respingere l’impugnativa e ha osservato:

"  (…)

constatato come il ricorso riproponga i medesimi argomenti della domanda di condono interposta il 25 maggio 2005, la Cassa si riconferma nella propria decisione 21 gennaio 2005, con la quale ha parzialmente accolto la richiesta di condono e, conseguentemente, diminuito da fr. 10'431.-a fr. 9'882.-- l'importo che la signora RI 1 è tenuta a restituire alla Cassa a titolo di assegni di famiglia percepiti a torto durante il periodo dal 1 ° luglio 1999 al 31 dicembre 2003.

La Cassa sottolinea nuovamente come alla signora __________ non possa essere riconosciuta la buona fede, in quanto dal tenore dell'enunciazione riportata sul retro dell'autorizzazione per il versamento degli assegni in suo possesso, si evince chiaramente che in caso di attività a tempo parziale, l'assegno viene proporzionalmente ridotto.

Beneficiando del versamento degli assegni al 100%, pur esercitando la sua attività a tempo parziale, ragionevolmente la signora RI 1 avrebbe dovuto perlomeno sincerarsi del motivo per cui fosse stata emanata nei suoi confronti una tale decisione; ella sarebbe stata quindi informata del fatto che in applicazione dell'art. 18 cpv. 2 LAF (in vigore fino al 31 dicembre 2002), ciò era dovuto al cumulo del suo grado d'occupazione con il grado d'occupazione del suo ex-marito. Conseguentemente, la signora RI 1 sarebbe dunque stata consapevole del fatto che dopo il decesso del suo ex-marito, l'importo degli assegni ai quali avrebbe avuto diritto, sarebbe stato commisurato unicamente al suo grado d'occupazione.

La Cassa precisa inoltre che sebbene l'elenco delle motivazioni che potrebbero modificare il diritto all'assegno riportato sul retro delle autorizzazioni, non può che avere carattere indicativo e non esaustivo - non è infatti immaginabile riportare in questo ambito tutte le possibili circostanze che potrebbero modificare il diritto all'assegno - la modifica riguardante il grado d'occupazione viene riportata. Pertanto, per quanto esposto al punto che precede, ritenuto che la modifica del diritto all'assegno riconosciuto alla signora RI 1, è connessa alla modifica del grado d'occupazione, la motivazione secondo la quale la signora RI 1 non poteva immaginare il suo obbligo di annunciare il decesso dell'ex-marito, non può essere accettata dalla Cassa.

Infine, pure la motivazione secondo la quale per il cittadino non è semplice identificare i vari Uffici facenti parte dell'__________, non può essere condivisa dalla Cassa, poiché sul retro dell'autorizzazione per il versamento degli assegni, è chiaramente specificato - in grassetto - che ogni circostanza che potrebbe modificare il diritto all'assegno deve essere immediatamente comunicata all'__________, Cassa CO 1 (sottolineatura nostra), Servizio prestazioni complementari e assegni familiari, __________." (Doc. III)

                               1.5.   Il 31 marzo 2005 l’assicurata, tramite la sua rappresentante, ha indicato ulteriori mezzi di prova da assumere, e meglio l’audizione delle testi __________ e __________, al fine di riferire circa la richiesta dell’interessata di poter beneficiare di alcuni giorni di permesso a seguito del decesso dell’ex marito, l’edizione dei dossier dell’assicurata da parte dell’__________ e del __________, nonché il richiamo dell’inc. 39.2004.7 da questo Tribunale, dell’incarto completo dell’assicurata dalla Cassa, dall’__________ e dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio prestazioni complementari (Doc. V).

                               1.6.   L’amministrazione, il 15 aprile 2005, ha precisato:

"  (…)

Dalla corrispondenza 6 aprile 2005 non emergono fatti nuovi rilevanti, ritenuto che in occasione dell'incontro avvenuto in data 14 ottobre 2004 presso questo Tribunale, la questione dell'informazione inerente l'avvenuto decesso del signor __________, fornita dalla signora RI 1 alla signora __________, già era emersa ed i testi signor __________ e signor __________, già avevano chiarito le proprie competenze, nonché le competenze dalla signora __________ (cfr. verbale d'udienza)." (Doc. VII)

                               1.7.   Pendente causa il TCA ha invitato alla Cassa di trasmettere le “Richieste per assegni di famiglia” compilate dall’assicurata e presentate il 17 settembre, rispettivamente il 24 novembre 1998 e l’autorizzazione concernente il versamento degli assegni di base in favore dei due figli rilasciata al datore di lavoro dell’assicurata il 13 gennaio 1999 (cfr. doc. VIII).

                                         L’amministrazione ha inviato la documentazione richiesta il 1° giugno 2005 (cfr. doc. IX + 1/2a).

                               1.8.   I doc. VII, VIII, IX + 1/2a sono stati trasmessi alla patrocinatrice dell’assicurata per conoscenza con la facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni (cfr. doc. X).

                               1.9.   L’avv. RA 1, il 20 giugno 2005, ha riconfermato la richiesta di audizione delle signore __________ e __________ (cfr. doc. XI).

                             1.10.   Il doc. XI è stato inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XII).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è il condono della restituzione di prestazioni percepite indebitamente dall’assicurata a titolo di assegni di base dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2003.

                                         Preliminarmente va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

                                         Il 1° febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

                                         Ciò vale anche in caso di cambiamento delle norme di diritto, a meno che vi sia una regolamentazione transitoria contraria (cfr. DTF 127 V 309 consid. 3b).

                                         Il caso in esame si riferisce al periodo dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2003. Come visto, il 1° gennaio 2003 sono entrate in vigore le nuove norme della LAF concernenti gli assegni di base e di formazione. In assenza di disposizioni transitorie particolari, al lasso di tempo dal mese di aprile 1999 al mese di dicembre 2002 vanno applicati i disposti legali della v.LAF, valida fino al 31 dicembre 2002. Per quanto attiene all'anno 2003, per contro, deve essere presa in considerazione la nuova LAF (cfr. per analogia DTF 130 V 445).

                                         L'art. 2 cpv. 1 v.LAF sancisce:

"  Titolare del diritto all'assegno di famiglia è il genitore."

                                         Secondo l'art. 4 v.LAF:

"  Il genitore che ha la custodia del figlio, di regola, ha diritto all'assegno."

                                         Il capitolo I della v.legge, dedicato all'assegno di base, stabilisce agli art. 6 segg. le condizioni per poter avere diritto a questa prestazione.

                                         In particolare l'art. 6 v.LAF prevede:

"  Il salariato ha diritto all'assegno, per il figlio, se:

a) è occupato nel Cantone ed è alle dipendenze di un datore di

    lavoro sottoposto alla legge;

b) è residente nel Cantone ed è occupato fuori dal cantone, se è

    alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla legge.

    (cpv. 1)

Il salariato ha diritto, per il figlio, ad un solo assegno. (cpv. 2)"

                                         L'art. 7 v.LAF enuncia:

"  Il diritto all'assegno sorge e si estingue contemporaneamente al diritto al salario."

                                         Relativamente al presupposto della custodia del figlio, l'art. 11 v.LAF sancisce che:

"  Se la custodia del figlio è affidata ad entrambi i genitori, ha diritto all'assegno:

a) la madre, se entrambi i genitori esercitano un'attività salariata a

    tempo pieno o un'attività salariata a tempo parziale, ma con pari

    grado di occupazione;

b) il genitore che esercita l'attività salariata a tempo pieno, se l'altro

    genitore esercita un'attività salariata a tempo parziale;

c) il genitore con il grado di occupazione più elevato, se entrambi i

    genitori esercitano un'attività salariata a tempo parziale;

d) il genitore che esercita un'attività salariata, se l'altro genitore non

    ha alcuna attività salariata. (cpv. 1)

Se uno solo dei genitori ha la custodia del figlio ed entrambi esercitano un'attività salariata, ha diritto all'assegno il genitore che ha la custodia del figlio. (cpv. 2)

Il genitore che non ha la custodia del figlio ed ha un'attività salariata ha diritto all'assegno se l'altro genitore non ha un'attività salariata. (cpv. 3)

Il regolamento di applicazione definisce e disciplina casi particolari. (cpv. 4)"

                                         L'art. 18 v.LAF prevede, relativamente a un'attività a tempo parziale:

"  la persona che esercita solo accessoriamente o parzialmente un'attività salariata ha diritto ad un assegno calcolato in proporzione alla durata effettiva delle prestazioni lavorative prestate. (cpv. 1)

Essa ha diritto ad un assegno intero, se la sua attività, aggiunta all'attività salariata dell'altro genitore, raggiunge almeno il grado di un'occupazione a tempo pieno. (cpv. 2)"

                                         Il nuovo art. 2 cpv. 1 LAF ha il medesimo tenore dell'art. 2 v.LAF

                                         Ai sensi del nuovo art. 6 LAF:

"  Il salariato ha diritto all'assegno, per il figlio, se:

a) è occupato nel Cantone ed è alle dipendenze di un datore di

    lavoro sottoposto alla legge;

b) è residente nel Cantone ed è occupato fuori dal cantone, se è

alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla legge.

(cpv. 1)

Il salariato ha diritto all'assegno, per il figlio, in proporzione al suo grado di occupazione. Ogni figlio da diritto ad un solo assegno.

(cpv. 2)."

                                         L'art. 7 LAF è identico all'art. 7 v.LAF.

                                         La prima revisione della legge sugli assegni di famiglia ha abolito il presupposto della custodia. Infatti il v.art. 4 LAF è stato abrogato. Con il nuovo assetto legislativo è quindi soltanto l'esercizio di un'attività salariata per un datore di lavoro sottoposto alla legge a determinare la titolarità del diritto dei genitori (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia p.to 4.2.3.1.2 pag. 19; Rapporto dell'11 giugno 2002 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia pag. 4).

                                         Secondo il nuovo modello se soltanto uno dei genitori è salariato, esso ha diritto all'assegno in proporzione al suo grado di occupazione, indipendentemente dal fatto se il figlio vive con lui o con l'altro genitore (non salariato) ed indipendentemente dal luogo di residenza del figlio medesimo: Ticino, altro Cantone o Stato estero (cfr. Messaggio p.to 4.2.3.2.6 pag. 21; nuovo art. 6 cpv. 2 LAF).

                                         Il Consiglio di Stato aveva proposto un preciso ordine di priorità in caso di concorrenza dei diritti, cioè quando entrambi i genitori potrebbero pretendere un assegno conformemente alla legge. L'ordine di priorità proposto dall'esecutivo distingueva a seconda che il figlio viva con uno solo dei genitori o con entrambi. In questa prima evenienza, il genitore che vive con il figlio avrebbe dovuto essere titolare del diritto in via prioritaria, mentre nella seconda evenienza, sarebbe stato, in prima linea, il genitore con il grado di occupazione più elevato a beneficiare della priorità, a parità di grado di occupazione dei genitori, sarebbe stato il padre ad essere titolare del diritto in via prioritaria. In entrambi i casi, sarebbe rimasto riservato il diritto per il genitore che non gode del diritto prioritario di beneficiare del relativo differenziale (cfr. Messaggio p.to 4.2.3.2.4 pag. 20; Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze pag. 4).

                                         La Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio ha dapprima rilevato che il Consiglio di Stato aveva omesso di disciplinare la fattispecie in cui il figlio non coabita, né con un genitore, né con l'altro. Essa ha ritenuto che anche questa fattispecie dovesse essere disciplinata in via legislativa. La Commissione ha inoltre considerato che il fatto di concedere al padre il diritto prioritario, ancorché nel caso in cui entrambi i genitori lavorino con lo stesso grado di occupazione, avrebbe potuto essere contrario al principio costituzionale della parità di trattamento fra uomo e donna sancito dall'art. 8 cpv. 2 Cost. fed.

                                         Pertanto essa ha concluso che non deve essere la legge a determinare un ordine di priorità nel caso in cui entrambi i genitori possano pretendere un assegno per lo stesso figlio, quanto piuttosto i genitori stessi designando liberamente fra di loro l'avente diritto.

                                         Per evitare il rischio di un doppio versamento, nel caso in cui i datori di lavoro dei due genitori siano affiliati presso Casse per gli assegni familiari differenti, è opportuno che fra le Casse interessate vi sia un passaggio di informazioni (cfr. Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze pag. 4-5).

                                         Il Gran Consiglio ha fatto propria questa impostazione.

                                         Il nuovo art. 11 LAF, in vigore dal 1° gennaio 2003, ha quindi il seguente tenore:

"   Se entrambi i genitori sono salariati per un datore di lavoro

  assoggettato alla legge, ognuno di essi ha diritto all'assegno in base al suo grado di occupazione. (cpv. 1)

Ha diritto in via prioritaria:

a) se il figlio coabita con uno soltanto dei genitori, il genitore

    designato da quello che coabita con il figlio;

b) se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il genitore da essi

    designato;

c) se nessuno dei due genitori coabita con il figlio, di regola il

    genitore da essi designato. (cpv. 2)

 La designazione dell'avente diritto prioritario interviene al momento in cui sorge il diritto all'assegno. Essa esplica i suoi effetti fintanto che le condizioni di cui al cpv. 2 sono adempiute. (cpv. 3)

 La designazione vale per tutti i figli comuni. (cpv. 4)."

                                         Il nuovo l'art. 17 LAF enuncia poi:

"  L’importo dell’assegno è rapportato al grado di occupazione del genitore titolare del diritto. (cpv. 1)

Al genitore salariato che non ha diritto all’assegno in via prioritaria secondo quanto disposto dall’art. 11 LAF spetta un differenziale, ritenuto che ogni figlio dà diritto al massimo ad un assegno intero. (cpv. 2)."

                                         Dal 1° gennaio 2003 ogni genitore ha pertanto diritto a una quota-parte di assegno determinata in base al suo grado di occupazione, fermo restando il principio che ogni figlio dà diritto al massimo a un assegno intero (cfr. Messaggio p.ti 4.2.3.2.4, 4.2.3.2.5.).

                                2.2.   Per l'art. 41 v.LAF:

"  Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."

                                         In proposito l'art. 69 Reg.v.LAF precisa che

"   Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente il

 datore di lavoro competente su ogni cambiamento rilevante per il

 diritto all'assegno. (cpv. 1)

 Il datore di lavoro competente informa, a sua volta, la Cassa per gli

 assegni familiari competente su ogni mutamento delle condizioni

 personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario

 dell'assegno. (cpv. 2)."

                                         Anche secondo l'art. 42 v.LAF:

"  Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."

                                         Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l'art. 44 v.LAF prevede che:

"  L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito. (cpv. 1)

   Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

  momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in

  ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno. (cpv. 2)

   La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in

  tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione

  indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni

  economiche al momento della restituzione, il provvedimento

  costituirebbe per lui un onere troppo grave. (cpv. 3)."

                                         Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia pag. 54).

                                         Per l'art. 75 v.Reg.LAF:

"   In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa per gli

 assegni familiari competente emette un ordine di restituzione nei

 confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno. (cpv. 1)

 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla

 restituzione alla Cassa per gli assegni familiari competente. (cpv. 2)

 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30

 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della

 Cassa. (cpv. 3)."

                                         La revisione della LAF non ha apportato modifiche a tali articoli relativamente agli assegni di base e di formazione.

                               2.3.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui al v.art. 47 LAF e all'art. 47 nuova LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 v.LAF (= art. 44 cpv. 3 nuova LAF; cfr. consid. 2.2.).

                               2.4.   In concreto, come visto precedentemente (cfr. consid. 1.1.), questa Corte, con sentenza del 9 dicembre 2004 (inc. 39.2004.7), ha confermato l’ordine di restituzione emesso il 22 aprile 2004 dalla Cassa nei confronti dell’assicurata.

                                         Il TCA ha stabilito che la ricorrente, svolgendo un’attività a tempo parziale, ha oggettivamente percepito a torto parte degli assegni di base interi versatile per i due figli dopo il decesso del suo ex marito, avvenuto il 1° marzo 1999.

                                         Alla stessa, dal mese di luglio 1999 quando ha iniziato a lavorare a metà tempo presso il __________ (cfr. doc. X2 inc. 39.2004.7), in applicazione dell’art. 18 cpv. 1 v.LAF, secondo cui la persona che esercita solo parzialmente un'attività salariata ha diritto a un assegno in proporzione alla durata effettiva delle prestazioni lavorative prestate, avrebbero dovuto, infatti, essere corrisposti soltanto due assegni di base al 50%.

                                         In proposito è utile evidenziare che la Cassa, in sede di udienza del 14 ottobre 2004 indetta nell’ambito della procedura di restituzione (cfr. doc. X inc. 39.2004.7), dopo che è emerso che l'assicurata dal mese di settembre 1998 fino alla fine di giugno 1999 è stata impiegata a ore dal __________, ha dichiarato, preso atto del brevissimo periodo (tre mesi) intercorso tra l'inizio, il 1° luglio 1999, del contratto al 50% e l'arco di tempo coperto dall'ordine di restituzione in cui la ricorrente ha lavorato a ore, da aprile a giugno 1999, di rinunciare a verificare qual era il grado di occupazione della stessa da aprile a giugno 1999.

                               2.5.   Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

                                         La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

"  nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

                                         Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

                               2.6.   Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

                                         Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

                               2.7.   Nella presente evenienza la Cassa ha accolto parzialmente la richiesta di condono della restituzione della somma di

                                         fr. 10'431.--, corrispondenti ad assegni di base percepiti a torto dall’assicurata dal mese di aprile 1999 al mese di dicembre 2003, e meglio ha rinunciato a chiedere il rimborso della somma di fr. 549.-- relativa al periodo dal 1°aprile al 30 giugno 1999, in quanto, come evidenziato sopra (cfr. consid. 2.3.), l’amministrazione, in occasione dell’udienza dinanzi al Presidente del TCA del 14 ottobre 2004 nell’ambito dell’inc. 39.2004.7, ha manifestato la sua intenzione di non verificare qual era il grado di occupazione dell’assicurata dal mese di aprile al mese di giugno 1999 quando la stessa lavorava a ore per il __________ (cfr. doc. A1).

                                         La Cassa ha, per contro, negato il condono del restante importo, poiché la ricorrente non l’avrebbe ricevuto in buona fede.

                                         L’amministrazione ha motivato la propria decisione, adducendo che dal tenore di quanto enunciato sul retro dell’autorizzazione per il versamento di due assegni interi rilasciata al datore di lavoro il 13 gennaio 1999, che l’assicurata ha ricevuto in copia, risulta chiaro che in caso di attività a tempo parziale si ha diritto soltanto a un assegno parziale commisurato al grado di occupazione. Pertanto l’assicurata, che non poteva esimersi dal ritenere che il diritto a un assegno intero fosse dovuto al cumulo della sua attività con quella dell’altro genitore, avrebbe dovuto avvertire la Cassa, e non un altro ente, della morte dell’ex marito, affinché la medesima potesse procedere a rivedere il dritto all’assegno. L’insorgente non ha invece comunicato alcunché al riguardo. (cfr. doc. A1).

                                         L’assicurata, dal canto suo, sostiene di essere stata in buona fede, visto che essa era convinta, avendo postulato le rendite di vedovanza e per orfani e le PC, che gli uffici competenti per gli assegni familiari fossero al corrente del decesso dell’ex marito.

                                         Essa ha, pure, affermato di avere creduto che le autorità cantonali competenti, i Comuni interessati e il suo datore di lavoro fossero a conoscenza della morte del padre dei suoi figli, poiché, da un lato, sul FU è stato pubblicato il decesso di questi e la rinuncia della famiglia alla successione. Dall’altro, __________ era persona nota nel __________ e nei comuni di __________.

                                         L’insorgente pensava, poi, che il datore di lavoro sapesse della morte dell’ex marito, a seguito del fatto che la capogruppo __________, a cui aveva chiesto qualche giorno di congedo in occasione del decesso del padre dei suoi figli, prima di negarle il permesso, si sarebbe informata presso i propri superiori.

                                         Inoltre la ricorrente ha asserito che, percependo sempre assegni interi pur lavorando a tempo parziale, non si può oggettivamente pretendere che dall’autorizzazione deI versamento degli assegni comprendesse di ricevere le prestazioni al 100% solo ed esclusivamente grazie al cumulo della sua attività con quella dell’ex marito. D’altra parte, quando alla fine del 1999 le è stato modificato il contratto, con effetto dal 1° gennaio 2000, a seguito del cambiamento della ragione sociale del datore di lavoro, non le è stato chiesto alcunché circa l’attività dell’ex marito.

                                         Infine l’insorgente ha allegato che né sul retro dell’autorizzazione della Cassa, né sul conteggio stipendio è stato indicato l’obbligo di informare in caso di decesso dell’ex marito (cfr. doc. I).

                               2.8.   Dapprima va esaminata la censura sollevata dall’assicurata secondo cui la sua buona fede va riconosciuta, in quanto essa credeva che l’ufficio competente per gli assegni familiari fosse al corrente del decesso dell’ex marito, siccome la stessa, dal 1999, percepisce delle rendite di vedovanza e per orfani e le prestazioni complementari (cfr. doc. I).

                                         Come già osservato nella sentenza del 9 dicembre 2004 (inc. 39.2004.7), giusta l'art. 53 cpv. 1 lett. c v.LAF è soltanto alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, rispettivamente ad altre Casse professionali, a seconda dell'attività svolta dal titolare del diritto, che compete il pagamento degli assegni di base e di formazione.

                                         Gli art. 41 v.LAF e 69 v.Reg. LAF e 41 LAF e 69 Reg.LAF (cfr. consid. 2.2.) prevedono poi che il titolare del diritto all'assegno è tenuto a informare il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto. Se è informato il datore di lavoro, questi avverte la Cassa competente di ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto e del beneficiario dell'assegno.

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 30 settembre 1998 nella causa B., pubblicata in RDAT I-1999 pag. 275, relativa al caso di un’assicurata che aveva sottaciuto alla Cassa cantonale di compensazione preposta all’erogazione delle rendite il fatto di essersi risposata, continuando conseguentemente a percepire una rendita vedovile, ha confermato il rifiuto del condono, per mancanza di buona fede della medesima, anche se il nuovo matrimonio era noto all’autorità tributaria e alla Cassa cantonale di compensazione competente in materia di affiliazione e contributi.

                                         In particolare la nostra Massima Istanza ha rilevato:

"(…)

 b) A rivendicazione della sua buona fede B. adduce in sostanza di aver ritenuto che la Cassa cantonale di compensazione dovesse essere a conoscenza del suo matrimonio dal momento che lo stesso era noto all'autorità tributaria e a quella preposta alle affiliazioni all'AVS, quest'ultima avendo in effetti provveduto ad assegnarle un nuovo numero AVS, a dipendenza del cambiamento di stato civile e di cognome, quando fu informata dal suo datore di lavoro che aveva ripreso un'attività lavorativa nel giugno 1989.

Ora, come hanno già concluso i giudici cantonali, simili argomentazioni non ravvisano l'esistenza di validi motivi per rendere scusabile l'omessa notifica all'autorità competente per la concessione della rendita vedovile.

Innanzitutto, l'assunto ricorsuale s'appalesa manifestamente pretestuoso ove si consideri che la ricorrente, anche successivamente al giugno 1989, ha continuato a ricevere i versamenti delle prestazioni e le comunicazioni di servizio da parte dell'opponente sempre indirizzati e intestati con il suo cognome da vedova e il relativo - vecchio- numero d'affiliazione. Ora, in simili circostanze non si vede veramente come le potesse sfuggire che l'amministrazione ancora la reputava non risposata e che, di conseguenza, l'erogazione della rendita avveniva sulla base di tale, errata, presunzione (sentenza non pubblicata 27.8.1973 in re Z., H 28/73).

Ma a prescindere da queste costatazioni, correttamente il primo Tribunale ha osservato che se alla Cassa di compensazione è certo fatto obbligo di tener conto degli elementi che potrebbero casualmente pervenirle da altre amministrazioni, non si può tuttavia esigere dalla stessa, amministrazione di massa, di spontaneamente cerziorarsi presso organi amministrativi non direttamente partecipanti all'erogazione delle prestazioni circa l'esistenza di eventuali elementi suscettibili di influire sui diritti di un assicurato. L'opposta conclusione, oltre a minacciare seriamente l'efficienza dell'amministrazione, svuoterebbe di ogni portata e significato la ricordata prescrizione concernente l'obbligo per l'assicurato di informare l'autorità competente (cfr. VSI 1994 pag. 127 consid. 4, sentenze non pubblicate 24 luglio 1990 in re B., P 11/90, 20 ottobre 1989 in re B., P 20/88, 16 giugno 1989 in re T., H 263/87."(cfr. RDAT I-1999 pag. 277-278)

                                         Il principio secondo cui non esiste nessun obbligo tra le diverse amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente essere trasmessa agli altri organi amministrativi per conoscenza è stato ribadito dall'Alta Corte in una recente sentenza del 22 giugno 2004 nella causa O. (P 8/03), che ha confermato un precedente giudizio di questo Tribunale.

                                         Il TFA ha, in particolare, osservato che l'autorità cantonale aveva giustamente considerato che nel caso di specie non poteva essere imputata ai responsabili dell'Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni complementari, del fatto che l'assicurato necessitasse, a causa della sua malattia invalidante, di un regime dietetico speciale.

                                         In simili condizioni, dunque, la comunicazione del decesso dell’ex marito, tramite la compilazione dei formulari per la richiesta delle rendite vedovile e per orfani e delle PC, alla Cassa __________ di compensazione - ufficio distinto dalla Cassa __________ assegni familiari - non può valere come relativa notifica a quest’ultima.

                                         Pertanto all’assicurata, sulla base del solo fatto di avere informato la Cassa di compensazione AVS della morte di __________, non può essere riconosciuta la buona fede nella riscossione degli assegni di base interi successivamente alla dipartita dell’ex coniuge.

                               2.9.   Contrariamente a quanto sostiene l’insorgente (cfr. doc. I), è pure irrilevante ai fini del giudizio sulla buona fede la circostanza che sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino (FU) sia stata pubblicata, il 7 maggio 1999 la morte di __________ e, il 25 giugno 1999, la rinuncia alla successione.

                                         La conseguenza giuridica della pubblicazione sul FU è, infatti, la finzione della conoscenza del contenuto di un determinato atto (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 123. N. 1).

                                         I relativi effetti si limitano, quindi, strettamente all'oggetto della pubblicazione e non possono essere estesi a rapporti giuridici connessi indirettamente alla stessa.

                                         La pubblicazione sul FU della data della morte dell'ex marito della ricorrente e della rinuncia all'eredità da parte degli eredi non ha, perciò, avuto l’effetto di finzione di conoscenza del decesso del padre dei figli dell’assicurata, per quanto riguarda l’erogazione degli assegni di base interi all’insorgente.

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più nel caso concreto se si considera che le informazioni apparse sul FU nemmeno concernevano il titolare degli assegni di base, che non era __________, bensì la ricorrente.

                             2.10.   Come risulta dalla sentenza del 9 dicembre 2004 (inc. 39.2004.7, consid. 2.5.), la Cassa non è stata informata del decesso dell’ex marito dell’assicurata avvenuto il 1° marzo 1999, fino al mese di marzo 2004.

                                         Sulla “Richiesta per assegni di famiglia” sottoscritta dalla ricorrente nel mese di settembre 1998 è stato però menzionato, oltre al suo impiego presso il __________, che il padre dei suoi due figli era attivo al 100% presso la __________ di __________ (cfr. doc. IX1; consid. 1.7.).

                                         Inoltre sull’“Autorizzazione al versamento degli assegni per i figli” emessa il 1° gennaio 1999 e valida dal 1° settembre 1998 con cui è stata autorizzata al datore di lavoro l’erogazione di un assegno intero per ciascuno dei due figli, è stato espressamente indicato, da una parte, che ha diritto all’assegno, di regola, il genitore salariato che ha la custodia del figlio, ossia che vive sotto lo stesso tetto, oltre il fatto che in caso di lavoro a tempo parziale l’assegno è ridotto secondo un preciso calcolo esposto. Dall’altra, che ogni circostanza che modifichi il diritto all’assegno deve essere immediatamente comunicata alla Cassa CO 1 (cfr. doc. IX2; consid. 1.7.).

                                         Questa “Autorizzazione” è stata inviata al datore di lavoro dell’assicurata (cfr. doc. IX2a).

                                         Dall’udienza del 14 ottobre 2004 nell’ambito della causa relativa alla restituzione (cfr. doc. X, inc. 39.2004.7) è emerso che la stessa è stata pure trasmessa in copia alla ricorrente.

                                         Tale circostanza è stata, del resto, ribadita nella decisione del 21 gennaio 2005 con cui la Cassa ha rifiutato il condono, oggetto della presente vertenza, ed è rimasta incontestata (cfr. doc. I).

                                         L’insorgente, leggendo l’Autorizzazione citata, da cui emerge che un impiego a tempo parziale non dava diritto ad assegni interi, bensì a prestazioni ridotte, con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze e tenendo presente che anche se lavorava a tempo parziale, le erano stati comunque attribuiti due assegni interi - che essa dal mese di settembre 1998 ha regolarmente percepito con il suo stipendio mensile - e che compilando la Richiesta di assegni di base nel settembre 1998 ha dovuto dichiarare l’attività dell’ex marito, del quale era stato esplicitamente chiesto anche il grado di occupazione, avrebbe dovuto capire, contrariamente a quanto asserito dalla stessa nell’atto ricorsuale (cfr. doc. I), che gli assegni interi erano dovuti non solo alla sua occupazione a tempo parziale, bensì anche all’attività del padre dei suoi figli.

                                         Visto, inoltre, che sull’Autorizzazione del 1° gennaio 1999 era stato rammentato che il diritto agli assegni spettava in ogni caso al genitore che viveva con i figli, l’assicurata non poteva individuare un’altra ragione per la quale le era stato richiesto di indicare l’attività dell’ex marito.

                                         Di conseguenza l’assicurata avrebbe dovuto avvisare direttamente il proprio datore di lavoro o la Cassa del decesso di __________ e ciò a prescindere dal fatto allegato dalla ricorrente (cfr. doc. I) che né sul retro dell’Autorizzazione, né sul conteggio di stipendio, fra le circostanze sottoposte all’obbligo di informazione, era stata precisata a chiare lettere la morte dell’ex coniuge.

                                         Tuttavia la ricorrente, contrariamente a quanto previsto all’art. 41 LAF, non ha proceduto in tal senso, come si evince dalla sentenza del 9 dicembre 2004 (inc. 39.2004.7), in cui è stato accertato che non solo la Cassa, bensì nemmeno il datore di lavoro è stato messo al corrente della morte del padre dei figli dell’assicurata fino al 2004.

                                         Nell’ipotesi in cui non le fosse, nonostante tutto, risultata chiara la connessione tra l’attività dell’ex marito e l’assegnazione di due assegni interi, la ricorrente avrebbe dovuto perlomeno richiedere alla Cassa, autorità che ha rilasciato la menzionata Autorizzazione, per quali motivi, benché il suo impiego fosse a tempo parziale, le erano stati attribuiti due assegni interi e non ridotti come indicato nel calcolo sul retro dell’Autorizzazione.

                                         Al riguardo è utile segnalare che il TFA in una sentenza del 24 marzo 2004 nella causa SECO c/W. AG, C 162/03, ha rifiutato a una società il condono della restituzione di indennità per lavoro ridotto, in quanto alla ditta in questione e ai suoi organi non poteva essere riconosciuta la buona fede. Applicando un’attenzione minima, infatti, essi avrebbero potuto e dovuto riconoscere che la documentazione concernente il momento in cui erano avvenuti i pagamenti andava conservata. Inoltre in caso di dubbio essi avrebbero dovuto informarsi presso la cassa di disoccupazione. Il loro comportamento, in contrasto con la diligenza minima richiesta, non poteva poi essere classificato soltanto quale lieve negligenza.

                                         Va, pure, rilevato che l’Alta Corte, in una sentenza del 2 luglio 2003 nella causa D, C 70/03, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa a un caso in cui una cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente a un assicurato un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, ha stabilito che il medesimo non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. In effetti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

                                         L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto trattavasi di un caso di negligenza lieve.

                                         In simili condizioni, il TCA deve concludere che l’assicurata ha violato il proprio obbligo di informare l’amministrazione.

                                         A mente di questa Corte la violazione commessa dall’insorgente configura poi, nel caso di specie, una negligenza grave.

                             2.11.   A nulla giova, infine, l’asserzione dell’assicurata secondo cui essa era convinta che il proprio datore di lavoro fosse al corrente del decesso dell’ex marito, visto che la sua capo-gruppo, alla quale aveva chiesto dei giorni di congedo proprio in occasione della scomparsa del padre dei suoi figli, prima di risponderle negativamente, si sarebbe informata presso i suoi superiori (cfr. doc. I).

                                         Da un lato, come stabilito nella sentenza del 9 dicembre 2004 (inc. 39.2004.7), la signora __________ non svolgeva funzioni di grado pari al direttore o al responsabile amministrativo. Essa aveva unicamente la competenza di organizzare il lavoro, per esempio congedi e vacanze. Pertanto la sua posizione non era parificabile a quella del datore di lavoro. Ciò doveva essere noto anche all’assicurata, dal momento che per le questioni amministrative essa, già dal 1998, ha interloquito esclusivamente con __________ che a quell’epoca era segretario del __________ (cfr. inc. 39.2004.7, consid. 2.8.).

                                         L’eventuale conoscenza da parte della signora __________ di determinati fatti non ha, perciò, influenza sulla buona fede della ricorrente.

                                         Dall’altro, anche se si volesse accettare la tesi sostenuta dall’assicurata, ossia che la capo-gruppo ha interpellato i superiori prima di risponderle in merito al congedo per il decesso dell’ex coniuge, va osservato che ciò non è sufficiente per riconoscere la buona fede dell’insorgente.

                                         La ricorrente, dopo l’asserito episodio, ha in effetti, in ogni caso, continuato a ricevere i due assegni di base interi, senza mai attivarsi per far interrompere tale corresponsione, benché potesse e dovesse riconoscere che parzialmente avveniva, successivamente al decesso dell’ex coniuge, senza titolo giuridico.

                                         Al riguardo va rammentato che, sulla base della Richiesta degli assegni del settembre 1998 e della relativa Autorizzazione del 1° gennaio 1999, dando prova della necessaria attenzione, la ricorrente avrebbe dovuto comprendere che l’erogazione degli assegni interi dipendeva pure dall’attività del padre dei suoi figli, o comunque avrebbe potuto giungere a tale conclusione se avesse richiesto chiarimenti in tal senso alla Cassa (cfr. consid. 2.10.).

                                         In questo contesto è utile evidenziare che il TFA, in una sentenza del 4 ottobre 2004 nella causa W., P 32/04, ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente della morte della madre - beneficiaria delle PC l’autorità competente, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate sul conto postale della madre, di cui poteva disporre, senza titolo giuridico.

                                         Non è, inoltre, di nessun ausilio per l’assicurata appellarsi al fatto che quando è stato modificato il suo contratto di lavoro alla fine del 1999, con effetto dal 2000, non le sono state poste domande circa l’attività dell’ex marito (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

                                         Come già ampiamente evidenziato, spettava all’assicurata medesima informare il suo datore di lavoro, rispettivamente la Cassa del decesso dell’ex coniuge.

                             2.12.   L'assicurata, con il ricorso, ha chiesto al TCA di richiamare l’incarto 39.2004.7, il suo incarto completo dalla Cassa CO 1 e dalla Cassa di compensazione AVS/AI (cfr. doc. I).

                                         Inoltre il 31 marzo 2005 l’insorgente ha postulato l'audizione di due testi, __________ e __________, l’edizione del suo dossier da parte dell'__________ del __________ e __________, __________ del __________, del __________ e __________ e il richiamo dei documenti già menzionati, oltre che dell’incarto del Servizio delle prestazioni complementari (cfr. doc. V).

                                         Il TCA rileva innanzitutto che l'incarto 39.2004.7 è parte integrante delle tavole processuali.

                                         Sulla base della documentazione agli atti la questione relativa all’assenza di buona fede da parte dell’assicurata quando dopo la morte dell’ex coniuge ha continuato a percepire due base interi è, poi, stata sufficientemente chiarita.

                                         In particolare riguardo alla richiesta di audizione delle signore __________ e __________, va osservato che la conferma della richiesta dell’assicurata di poter beneficiare di alcuni giorni di permesso a seguito del decesso dell’ex marito, è ininfluente per l'esito della presente lite, in quanto, come precisato sopra (cfr. consid. 2.11.), la ricorrente era, in ogni caso, nelle condizioni di potere e dovere riconoscere che il versamento di due assegni di base interi anche successivamente alla morte del padre dei suoi figli avveniva senza valido titolo giuridico.

                                         Di conseguenza la richiesta della ricorrente concernente il richiamo e l’edizione dei citati documenti, oltre che l’audizione delle due testi deve essere respinta.

                                         A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                             2.13.   Alla luce di tutto quanto esposto questa Corte ritiene che avendo l’assicurata commesso una negligenza grave, l’invocata buona fede non deve essere ammessa per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2003.

                                         Non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, questo Tribunale deve, di conseguenza, confermare la decisione del 21 gennaio 2005 della Cassa CO 1 e respingere il ricorso.

                                         A titolo abbondanziale va segnalato che qualora la restituzione di una determinata somma dovesse creare a un assicurato delle ingenti difficoltà di ordine finanziario, la prassi della Cassa prevede di verificare mediante un calcolo interno, da effettuare usando i criteri dell'UEF, se esiste un margine che va al di là dei minimi vitali. Nel caso di risposta negativa il credito viene dichiarato irrecuperabile (cfr. STCA del 26 novembre 2002 nella causa P, 39.2002.28, pubblicata in RDAT I-2003 N. 18; STCA del 6 giugno 2003 nella causa M., 39.2002.68;).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2005.2 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.08.2005 39.2005.2 — Swissrulings