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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.02.2005 39.2004.12

17. Februar 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,604 Wörter·~43 min·2

Zusammenfassung

condono di assegni integrativi ricevuti a torto percependo indennità giornaliere LADI e indennità straordinarie L-rilocc retroattive. Buona fede ammessa.L'assicurato ha infatti comunicato già l'iscrizione in AD della moglie e la sua domanda giusta la L-rilocc senza attendere le relative decisioni

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 39.2004.12   rs/ss

Lugano 17 febbraio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 13 settembre 2004 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 21 agosto 2003 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha ordinato a __________ e RI 1 di restituire l’importo di fr. 5'112.-- percepiti indebitamente a titolo di assegni integrativi a favore del figlio __________ (16.4.1998), nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2002 (cfr. doc. 99).

                                         A seguito del reclamo interposto dagli assicurati il 1° settembre 2003 (cfr. doc. b), la Cassa, dopo aver esaminato la documentazione prodotta in occasione dell’incontro avvenuto presso l’amministrazione il 12 febbraio 2004 (cfr. nota del 12 febbraio 2004 della Cassa agli atti dell’amministrazione), il 17 febbraio 2004 ha emesso un nuovo ordine di restituzione che annulla e sostituisce il precedente (cfr. doc. 120).

                                         L’amministrazione ha così richiesto ai coniugi __________ il rimborso dell’ammontare di fr. 1'160.--, corrispondenti ad assegni integrativi percepiti a torto dal 1° settembre al 31 ottobre 2002, in quanto dal mese di agosto 2002 RI 1 ha beneficiato delle indennità straordinarie di disoccupazione e la moglie si è iscritta al collocamento con effetto dal 12 settembre 2002 (cfr. doc. 120).

                               1.2.   L’11 marzo 2004 RI 1 ha postulato il condono del rimborso della somma di fr. 1'160.--, sostenendo di aver agito in buona fede e di trovarsi in condizioni economiche gravi (cfr. doc. 123).

                                         Con decisione 6 aprile 2004 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in particolare, ha argomentato:

"  (…)

Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).

Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.

La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza o da dolo della persona tenuta alla restituzione: quando cioè, al momento della richiesta e dell'esame della situazione economica, certi fatti sono stati taciuti oppure sono state fornite indicazioni inesatte, quando l'obbligo di informare non è stato rispettato o non lo è stato a tempo debito. Agisce con grave negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.

La grave difficoltà ai sensi dell'articolo 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma di legge federale al 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e le spese supplementari superano i redditi determinanti a norma della LPC (art. 5 cpv. 1 OPGA).

Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:

"Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).

In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite".

Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non avete notificato tempestivamente alla nostra Cassa i seguenti cambiamenti:

·         l'attività, da parte del signor RI 1, quale consulente per l'omologazione __________ di una vettura elettrica;

·         dell'inizio del versamento al signor RI 1 delle indennità straordinarie cantonali;

·         l'iscrizione al collocamento della signora RI 1 avvenuta il 12 settembre 2002.

Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella della grave difficoltà." (Doc. 125)

                               1.3.   L’assicurato, il 19 aprile 2004, ha inoltrato reclamo contro il citato provvedimento, chiedendo, in via principale, l’accoglimento della domanda di condono e, in via subordinata, nel caso di reiezione della menzionata richiesta, la possibilità di pagare in modo dilazionato con importi di fr. 100.-- mensili (cfr. doc. d).

                                         Con decisione su reclamo del 13 settembre 2004 la Cassa ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento, precisando:

"  (…)

4. In data 6 aprile 2004 la Cassa ha rifiutato la domanda di condono, non riconoscendo al signor RI 1 la buona fede, ritenuto che egli ha comunicato soltanto in data 24 ottobre 2002, di aver richiesto e beneficiato, a decorrere dall'agosto 2002, delle indennità straordinarie di disoccupazione ed inoltre omettendo di comunicare tempestivamente l'iscrizione al collocamento della moglie, avvenuta a decorrere dal 12 settembre 2002.

Secondo l'art. 44 cpv. 3 LAF (Leggi sugli assegni di famiglia) la restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave.

Le due condizioni per l'ottenimento del condono - buona fede ed onere troppo grave - sono dunque cumulative. Ne consegue che non riconoscendo una di queste condizioni, quella della buona fede, non è necessario esaminare l'altra, riferita all'onere troppo grave.

La Cassa aderisce tuttavia alla richiesta subordinata del signor RI 1, accordando ai signori RI 1 la possibilità di effettuare il rimborso dilazionato in fr. 100.-- mensili." (Doc. a)

                               1.4.   L’assicurato ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo dinanzi al TCA, esprimendosi come segue:

"  (…)

Nel merito.

1. __________ e RI 1 ricevono dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito Cassa) in data 21 agosto 2003 un ordine di restituzione di Fr. 5'112.- per assegni integrativi ritenuti percepiti a torto durante il periodo dal 1 gennaio al 31 ottobre 2002.

2. A seguito del nostro reclamo del 1 settembre 2003 (doc. b) esaminata la documentazione prodotta, la cassa rettifica e diminuisce l'importo del contendere a Fr. 1'160.-(doc. c).

3. In data 17 febbraio 2004, la Cassa ci notifica un nuovo ordine di restituzione per l'importo sopracitato.

4. In data 11 marzo 2004, (doc. d) in risposta all'ordine di restituzione summenzionato, fatte le dovute premesse, viene fatta regolare domanda di condono per essere liberati dall'obbligo della restituzione, richiamati gli articoli (cfr.art.26 cpv.3 LAPS) tenuto conto della buona fede dimostrata con i nostri scritti puntuali e delle condizioni economiche precarie dell'unità familiare di riferimento al momento della restituzione.

5. In data 6 aprile 2004 (doc. a), la Cassa rifiuta la domanda di condono non riconoscendoci la buona fede, sulla base di una errata interpretazione dei documenti presentati (doc. allegata). La Cassa si rifiuta di entrare nel merito dell'onere troppo grave persistendo nel negare il principio della buona fede, peraltro dimostrabile con gli stessi documenti ufficiali cantonali prodotti (doc. e. / f./ g.).

6. In via del tutto subordinata, nella domanda di condono viene proposto un pagamento dilazionato di Fr. 100.- che allo stato attuale costituisce un onere troppo grave.

                                      MOTIVI DEL RICORSO

Ad4.           Contestato.

La Cassa persiste nelle proprie repliche a non riconoscere la buona fede, sostenendo a torto che abbiamo notificato solo in data 24 ottobre 2002 di aver beneficiato delle indennità straordinarie di disoccupazione già dal mese di agosto 2002.

I documenti prodotti dimostrano che l'istanza per l'ottenimento delle misure attive è stata fatta al 23 ottobre 2002 e la comunicazione alla Cassa al 24 ottobre 2002. (doc. e.). e non in agosto 2002.

Il versamento delle indennità poi è stato accreditato solo durante i mesi di novembre e dicembre 2002 come risulta dal documento bancario del 31.12.02. (doc. f.)

Risulta quindi essere falsa la dichiarazione della cassa secondo cui abbiamo beneficiato delle prestazioni di disoccupazione già dal mese di agosto 2002.

I primi sussidi sono arrivati solo in novembre 2002 e la Cassa ha negato l'assegno a partire da ottobre 2002 con cinica puntualità.

Lo stesso dicasi per l'iscrizione della moglie __________ alla cassa disoccupazione notificata nel nostro scritto del 24 ottobre 2002.(doc. i)

Ribadiamo nel modo più assoluto che al momento della notifica non ci erano note le decisioni della cassa disoccupazione circa l'accoglimento delle domande. La domanda del 25 settembre è stata accolta solo dal 26.11.02 in occasione del conteggio da parte della cassa disoccupazione __________, sia pure calcolata retroattivamente a partire dal 26 settembre 2002 (doc. g, h, l, m, n). A prova della buona fede possiamo anche aggiungere che __________, non ha lavorato dalla fine del periodo scolastico a giugno 2002 fino ad inizio settembre 2002 perciò senza percepire salario alcuno e tanto meno usufruire di una indennità di disoccupazione che a ben vedere poteva legittimamente essere richiesta.

E' così ampiamente dimostrata la nostra perfetta buona fede che rimettiamo al giudizio di questo tribunale ." (Doc. I)

                               1.5.   L’autorità amministrativa, nella sua risposta di causa del 28 ottobre 2004, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa e ha osservato:

"  (…) la Cassa, constatato che il ricorso ripropone i medesimi argomenti del reclamo 19 aprile 2004, si riconferma nella propria decisione su reclamo 13 settembre 2004.

Si evidenzia tuttavia come in occasione del ricorso, il ricorrente asserisca, testuali parole, "... che l'istanza per l'ottenimento delle misure attive è stata fatta il 23 ottobre 2002 e la comunicazione alla Cassa al 24 ottobre 2002 (doc. e) e non in agosto 2002."

Contrariamente a quanto sostenuto dal signor RI 1, l'Ufficio regionale di collocamento di __________ ha rilasciato la dichiarazione a conferma dell'iscrizione per la persona in cerca d'impiego, in data 2 settembre 2002, a seguito dell'iscrizione presentata in data 26 agosto 2002 (doc. 78).

Per questa ragione, già in data 26 agosto 2002, l'assicurato era a conoscenza del fatto che avrebbe potuto beneficiare delle indennità straordinarie cantonali di disoccupazione e conseguentemente avrebbe dovuto ottemperare al suo obbligo di informare." (Doc. III)

                               1.6.   Il 30 ottobre 2004 l’assicurato ha puntualizzato:

"  (…)

Il ricorso non ripropone i medesimi argomenti del reclamo del 19 aprile 2004 ma documenta dei fatti incontestabili (doc. e, doc. f) ai quali l'Istituto delle assicurazioni sociali contrappone una interpretazione di parte e sbagliata.

Come risulta dagli atti, la domanda per beneficiare delle indennità straordinarie cantonali di disoccupazione (L-riloc) è stata fatta il 23 ottobre 2002, dopo che sono state rifiutate le indennità dì disoccupazione. (doc. o - nuovo).

Va ricordato che l'iscrizione alla disoccupazione presso l'Ufficio regionale di collocamento fu fatta per beneficiare dei programmi occupazionali.

Fu in seguito al rifiuto di corrispondere indennità di disoccupazione che mi si informava della possibilità di domandare le misure speciali di

L-riloc, appunto, di fatto solo in ottobre 2002.

Non corrisponde quindi al vero che già al 26 agosto 2002 ero a conoscenza di ottenere le indennità speciali, ma al contrario presagivo di non poter ottenere le indennità di disoccupazione normale.

La comunicazione che potevo ricevere le indennità speciali mi è stata comunicata solo al 5 novembre 2002 (doc. e) e resa effettiva solo al 11 novembre 2002 (doc. f).

L'istituto delle assicurazioni sociali confonde la disoccupazione normale con le misure speciali L-riloc, e da qui costruisce tutto il castello di sabbia ed avanza temerarie conclusioni infondate.

Risulta così evidente che l'obbligo di informare tempestivamente è stato ottemperato ed il principio della buona fede accertato.

Nel frattempo però l'istituto delle assicurazioni sociali con una cinica tempestività già mi aveva sospeso il diritto al sussidio a partire da ottobre 2002 (doc. P nuovo.).

Lo stesso istituto delle assicurazioni sociali, a conoscenza della situazione economica disagiata del richiedente non s'è evidentemente posto la domanda di come avrebbe potuto sbarcare il lunario la famiglia __________." (Doc. V)

                               1.7.   La Cassa, il 10 dicembre 2004, richiamato quanto espresso nella risposta di causa del 28 ottobre 2004 e nella decisione su reclamo del 13 settembre 2004, ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da presentare (cfr. doc. VII).

                               1.8.   I doc. VI e VII sono stati trasmessi per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Preliminarmente va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

                                         Il 1° febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante, per quanto riguarda il diritto materiale, il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

                                         Il caso in esame si riferisce a un periodo (dal 1° settembre al 31 ottobre 2002) precedente l'entrata in vigore della modifica della LAF relativa all'assegno integrativo, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 gennaio 2003.

                                         L’assegno integrativo è regolato agli art. 24ss v.LAF.

                                         L'art. 24 v.LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

  "   Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno

                                                                                 (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

      a) ha la custodia del figlio;

      b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

                                               c)il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta

                                               dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

      alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione

      sulle prestazioni complementari all’AVS/AI. (cpv. 1)

      Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha

      diritto all'assegno. (cpv. 2)

      Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione

      complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo

      della prestazione. (cpv. 3)"

                                         Per l'art. 27 v.LAF

"  L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché

gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito

disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI ed i limiti minimi. (cpv. 1)

In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o

dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.(cpv. 2)

L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è

inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio." (cpv.

3)

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 a 3 v.LAF

" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le

      disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari

      all’AVS/AI.(cpv. 1)

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza

  computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15. (cpv.

  2)

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le

  malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.(cpv. 3)"

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 v.Reg.LAF).

                               2.3.   Per l'art. 29 v.LAF

" L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso

      in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della

      composizione della famiglia. (cpv. 1)

   Il regolamento disciplina i particolari. (cpv. 2)

   L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda

  di revisione è stata inoltrata. (cpv. 3)

   La riduzione o la soppressione interviene:

a)   se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b)   se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante. (cpv. 4)"

                                         In proposito l'art. 35 v.Reg.LAF precisa che

" Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni

      variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo

      della prestazione. (cpv. 1)

   L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di

  cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori. (cpv.

  2)

   Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso

  provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno

  erogato. (cpv. 3)"

                                         Secondo l'art. 36 v.Reg.LAF inoltre

"L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."

                               2.4.   Secondo l'art. 41 v.LAF concernente le disposizioni comuni

"Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."

                                         In proposito l'art. 70 del v.Reg.LAF precisa che

"Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:

a)   ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;

b)   ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."

                                         Anche secondo l'art. 42 v.LAF

"Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."

                               2.5.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono l'art. 44 v.LAF prevede che

"  L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in

ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno. (cpv. 2)

La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in

tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita

in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al

momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un

onere troppo grave. (cpv. 3)"

                                         Dal tenore del Messaggio relativo all'introduzione di una nuova LAF del 19 gennaio 1994 emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).

                                         Per l'art. 76 v.Reg.LAF:

"     In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno. (cpv. 1)

    La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari. (cpv. 2)

    La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa. (cpv. 3)"

                                         Secondo l'art. 47 v.LAF, infine,

"Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."

                                         Per inciso va rilevato che la revisione della LAF (cfr. consid. 2.2.) non ha apportato sostanziali modifiche al v. art. 44 LAF, ad eccezione dell'aggiunta del cpv. 4, in vigore dal 1° febbraio 2003, secondo il quale resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia.

                                         Il tenore dell'art. 26 Laps, valido anch'esso dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.2.), è il seguente:

"       La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere

    restituita. (cpv. 1)

     Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

    momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

    conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal

    pagamento della prestazione. (cpv. 2)

     La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del

    diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se,

    tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al

    momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un

    onere troppo grave. (cpv. 3)"

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all'art. 47 v.LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 v.LAF (cfr. consid. 2.5.).

                               2.7.   Nel caso in esame, per quanto concerne l’obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa, dagli atti di causa risulta che il 5 novembre 2002 a RI 1, nato il 19 agosto 1942 (cfr. doc. 34), è stata intimata una decisione con cui l’Ufficio delle misure attive del Cantone Ticino ha accolto la richiesta del 23 ottobre 2002 tendente all’ottenimento di indennità straordinarie cantonali di disoccupazione ai sensi dell’art. 10 della Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc). In particolare all’assicurato sono state concesse 90 indennità giornaliere sull’arco massimo di un anno, il cui versamento è stato subordinato al controllo della disoccupazione alle medesime condizioni previste dalla LADI e all’adempimento di tutti i presupposti della L-rilocc e del relativo regolamento

                                         (cfr. doc. 80).

                                         Nei conteggi del 5 novembre 2002, inviati al ricorrente, è stato indicato che nei giorni seguenti gli sarebbero stati versati gli importi di fr. 489.50 quali indennità giornaliere straordinarie per il mese dal 26 al 31 agosto 2002 (5 giorni X fr. 97.90; cfr. doc. 83; 103), di fr. 2'055.90 quali indennità giornaliere straordinarie per il mese di settembre 2002 (21 giorni X fr. 97.90; cfr. doc. 82) e di fr. 2'251.70 per il mese di ottobre 2002 (23 giorni X fr. 97.90; cfr. doc. 81).

                                         Inoltre la Cassa di disoccupazione __________ ha trasmesso a __________ due conteggi allestiti il 26 novembre 2002 dai quali emerge che alla stessa, che si è iscritta in disoccupazione il 12 settembre 2002 (cfr. doc. 75), sono state riconosciute, tenuto conto del guadagno intermedio, indennità giornaliere nette, comprensive della quota parte di assegno per il figlio, per il mese di settembre 2002, e meglio per il periodo dal 12 al 30 settembre 2002, pari a fr. 462.80 (cfr. doc. 77) e per il mese di ottobre 2002 di fr. 874.95 (cfr. doc. 76).

                                         E’ pacifico, quindi, che per i mesi di settembre e ottobre 2002, avendo ricevuto, oltre allo stipendio della moglie versato dal Comune di __________ per la sua attività a tempo parziale quale aiuto-cuoca (cfr. doc. 65-66), delle indennità straordinarie da parte dell’Ufficio delle misure attive, nella prima metà del mese di novembre 2002, e meglio l’11 novembre 2002 (cfr. doc. f), e delle indennità giornaliere da parte della Cassa di disoccupazione __________, verosimilmente alla fine del mese di novembre 2002, le entrate della famiglia __________ - calcolate su un anno - di fr. 37'658.-- (cfr. doc. 77; 83; 117), erano più elevate di quanto considerato dalla Cassa nella decisione del 24 gennaio 2002 con la quale era stato accordato a __________ l’assegno integrativo a far tempo dal 1° gennaio 2002 (cfr. doc. 41). L’amministrazione, allora, si era, infatti, basata unicamente sul reddito percepito dalla moglie per la sua occupazione a tempo parziale presso il Comune di __________.

                                         Di conseguenza risulta chiaro che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell'assicurato (cfr. art. 35 v.Reg.LAF), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

                                         In simili condizioni RI 1 e la moglie, da un profilo oggettivo, hanno dunque effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi dei mesi di settembre e ottobre 2002 per un importo complessivo di fr. 1’160.-- (cfr. consid. 2.6.).

                               2.8.   Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

                                         La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

"  nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

                                         Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

                               2.9.   Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

                                         Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

                             2.10.   Nell’evenienza concreta la Cassa ha respinto la domanda di condono inoltrata dall’assicurato, non riconoscendogli la buona fede, in quanto egli non avrebbe comunicato tempestivamente di aver richiesto e beneficiato, a decorrere dal mese di agosto 2002, delle indennità straordinarie di disoccupazione e l’iscrizione al collocamento della moglie, avvenuta il 12 settembre 2002 (cfr. doc. a; consid. 1.3.).

                                         L’amministrazione nella decisione formale del 6 aprile 2004 ha menzionato pure l’attività esercitata dal ricorrente quale consulente per l’omologazione __________ di una vettura elettrica (cfr. doc. 125; consid. 1.2.).

                                         Al riguardo va rilevato che essa è in ogni caso irrilevante ai fini della presente vertenza. Tale occupazione, infatti, si riferisce ai mesi da gennaio a maggio 2002, per cui a un periodo anteriore a quello ora in esame (settembre e ottobre 2002). Inoltre, come visto (cfr. consid. 1.1.), a seguito del reclamo inoltrato dai coniugi RI 1 il 1° settembre 2003 contro l’ordine di restituzione del 21 agosto 2003, relativo al lasso di tempo da gennaio a ottobre 2002, la Cassa ha modificato quest’ultimo provvedimento, limitando l’ordine di rimborso ai mesi di settembre e ottobre 2002.

                                         Preliminarmente va rilevato che il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha posto un principio secondo cui il condono di un rimborso non può essere preso in considerazione ove le prestazioni chieste in restituzione siano sostituite con delle prestazioni dello stesso valore, dovute ad un altro titolo durante il medesimo periodo di tempo e ove i due importi possano essere l’oggetto di una compensazione. L'Alta Corte ha sottolineato che si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116 V 297; DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).                     

                                         Esso è quindi applicabile anche al campo dell'assicurazione cantonale relativa agli assegni di famiglia.

                                         In una decisione del 30 aprile 1996, pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996, pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo grave deve essere negato laddove i mezzi provenienti dal versamento degli arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo il rimborso.

                                         Nel caso concreto gli importi delle indennità straordinarie di disoccupazione percepite dall’assicurato e delle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione percepite dalla moglie, di complessivi fr. 2'518.70 (fr. 2'055.90 + fr. 462.80; cfr. consid. 2.7., doc. 82, 77) per il mese di settembre 2002 e fr. 3'126.65 (fr. 2'251.70 + fr. 874.95; cfr. consid. 2.7., doc. 81, 76) per il mese di ottobre 2003, sono stati versati dall’Ufficio delle misure attive l’11 novembre 2002, rispettivamente dalla Cassa di disoccupazione __________ alla fine del mese di novembre 2002, come risulta dai relativi conteggi (cfr. consid. 2.7.; doc. 76, 77, 81, 82, f).

                                         Pertanto si tratta, in casu, di pagamenti retroattivi.

                                         Dalle tavole processuali si evince, poi, che tali somme verosimilmente non erano più disponibili già quando è stato emanato il primo ordine di restituzione del 21 agosto 2003 relativo al periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2002, contro il quale è stato interposto reclamo (cfr. consid. 1.1.).

                                         Il 23 ottobre 2002 sia RI 1, che  hanno sottoscritto due distinte dichiarazioni, da cui risulta che essi hanno ceduto allo Stato del Cantone Ticino e per esso al Dipartimento della sanità e socialità, rappresentato dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, sia le indennità straordinarie di disoccupazione previste dalla L-rilocc, che le indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione dalla nascita del diritto fino ad avviso contrario dell’Ufficio menzionato. E’ stato, inoltre, indicato che conseguentemente essi autorizzavano l’incasso da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento delle citate prestazioni nei limiti degli interventi effettuati e che avrebbe effettuato

                                         (cfr. doc. 88, 89).

                                         In effetti sui conteggi della Cassa di disoccupazione __________ è stato menzionato che l’intero ammontare delle indennità giornaliere spettanti ad __________ per i mesi di settembre e ottobre 2002 era versato al citato Ufficio

                                         (cfr. doc. 76, 77).

                                         Per quanto concerne, invece, le indennità straordinarie di disoccupazione assegnate al ricorrente, dall’estratto conto al 31 dicembre 2002 della banca __________ di __________ si evince che l’importo corrispondente alle prestazioni per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2002, pari a fr. 4'797.10 (fr. 489.50 + fr. 2'055.90 + fr. 2'251.70; cfr. doc. 81, 82, 83), è stato corrisposto direttamente all’assicurato l’11 novembre 2002.

                                         Il 16 dicembre 2002 all’assicurato è stato versato l’importo di indennità straordinarie relativo al mese di novembre 2002 di fr. 2'055.90 e il 23 dicembre 2002 quello del mese di dicembre 2002 di fr. 1'958.-- (cfr. doc. f) – ammontare quest’ultimo meno elevato, visto che tali indennità gli sono state concesse fino al 27 dicembre 2002

                                         (cfr. doc. 103).

                                         Al 31 dicembre 2002 il saldo di tale conto ammontava tuttavia a fr. 2'004.30 (cfr. doc. f).

                                         L’insorgente, perciò, prima di tale data deve aver utilizzato le indennità versategli retroattivamente per i mesi di settembre e ottobre 2002.

                                         Tale conclusione appare tanto più fondata se si pone mente al fatto che l’assicurato, precedentemente al periodo in questione, aveva contratto molti debiti che hanno dato origine a delle procedure esecutive (cfr. doc. 53, 54. In particolare contro lo stesso, il 23 luglio 2002, erano stati emessi 8 attestati di carenza beni per un totale di fr. 12'481.20 (cfr. doc. 53).

                                         In simili condizioni, a più forte ragione, gli importi spettanti ai coniugi RI 1 a titolo retroattivo non potevano più essere a loro disposizione nel momento in cui avrebbe dovuto avere luogo il rimborso, ossia il 17 febbraio 2004, allorché la Cassa ha emesso il nuovo ordine di restituzione dell’ammontare di fr. 1'160.-- per i mesi di settembre e ottobre 2002, che non è stato impugnato dall’assicurato, ma relativamente al quale è stata presentata domanda di condono (cfr. STFA del 16 marzo 2000 nella causa M., C 297/99).

                                         Di conseguenza, in casu, applicando a contrario quanto precisato dall'Alta Corte federale in DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996, pag. 267 (cfr. consid. 2.9.), un onere troppo grave non può essere per principio negato.

                                         La possibilità di un condono, nell'evenienza concreta, non è quindi esclusa a priori (cfr. RDAT I-2002 N. 12 e per un caso analogo in ambito LADI cfr. pure STCA del 4 gennaio 2000 nella causa S.P., inc. 38.99.00162).

                             2.11.   Per quanto attiene alla buona fede, va rilevato che dagli atti risulta che l’assicurato si è iscritto in disoccupazione il 26 agosto 2002 (cfr. doc. 78) e che il 26 settembre 2002 nei confronti dello stesso è stata emessa una decisione con cui la Cassa di disoccupazione __________ gli ha negato il diritto alle indennità giornaliere contemplate dalla LADI, poiché, non avendo svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione di almeno sei mesi nei due anni precedenti l’annuncio al collocamento, non risultava adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI, né erano realizzati i presupposti, di cui all’art. 14 LADI, per essere esonerato dall’obbligo di adempiere il periodo di contribuzione (cfr. doc. 79).

                                         Il 5 novembre 2002 l’Ufficio delle misure attive ha però accolto l’istanza del 23 ottobre 2002 dell’assicurato tendente all’ottenimento di indennità straordinarie di disoccupazione previste dall’art. 10 L-rilocc (cfr. doc. 80).

                                         All’insorgente sono state concesse 90 indennità giornaliere dal 26 agosto al 27 dicembre 2002 (cfr. doc. 103).

                                         L’11 novembre 2002 al ricorrente sono stata versate le prestazioni retroattive relative ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2002 (cfr. doc. 81-83, f).

                                         La moglie dell’assicurato, dal canto suo, si è annunciata per il collocamento il 12 settembre 2002 (cfr. doc. 75). Alla fine del mese di novembre 2002 la Cassa di disoccupazione __________ le ha versato le indennità giornaliere della LADI per il periodo dal 12 settembre al 31 ottobre 2002, come risulta dai rispettivi conteggi dei mesi di settembre e ottobre 2002 (cfr. doc. 76, 77).

                                         e RI 1, con uno scritto del 24 ottobre 2002, hanno comunicato alla Cassa, da un lato, che l’assicurato, visto che non aveva diritto alle prestazioni della LADI, aveva richiesto, tramite l’Ufficio regionale di collocamento (URC), le indennità straordinarie di disoccupazione e che non aveva ancora ricevuto un riscontro al riguardo. Dall’altro, che la moglie, la quale svolgeva l’attività di aiuto-cuoca per il Comune di __________ a tempo parziale, si era iscritta presso l’URC per ottenere le indennità di disoccupazione essendo disoccupata parzialmente, ma che una decisione in merito, fino a quel momento, non era stata emessa (cfr. doc. i).

                                         L’11 novembre 2002, poi, i coniugi RI 1 hanno informato l’amministrazione che l’Ufficio delle misure attive, il 5 novembre 2002, aveva emanato un provvedimento del con cui gli sono state accordate delle indennità straordinarie. Essi hanno allegato tale decisione e, inoltre, hanno indicato, da un lato, che erano sempre in attesa di una decisione circa il diritto o meno della moglie di percepire delle indennità giornaliere della LADI, da un altro lato, di non aver mai ricevuto il formulario di revisione del 26 agosto 2002 (cfr. doc. m).

                                         La moglie del ricorrente, il 2 dicembre 2002, ha avvisato la Cassa che pochi giorni prima le era stato riconosciuto il diritto di percepire le indennità di disoccupazione. Essa ha trasmesso all’amministrazione i relativi conteggi e ha sottolineato che le prestazioni erano state versate dalla Cassa di disoccupazione direttamente all’Ufficio del sostegno sociale a parziale rimborso del prestito ottenuto (cfr. doc. l).

                                         La Cassa ha negato la buona fede dell’insorgente, asserendo che questi ha informato soltanto il 24 ottobre 2002 di aver richiesto e beneficiato, a decorrere dall’agosto 2002, delle indennità straordinarie di disoccupazione e che, inoltre, non ha tempestivamente comunicato l’iscrizione al collocamento della moglie (cfr. doc. a).

                                         Nella risposta di causa l’amministrazione ha precisato che, dato che l’URC, il 2 settembre 2002, ha rilasciato la dichiarazione di conferma dell’iscrizione per la persona in cerca di impiego del 26 agosto 2002, l’assicurato, già il 26 agosto 2002, era a conoscenza del fatto che avrebbe potuto beneficiare delle indennità straordinarie cantonali di disoccupazione e dunque avrebbe potuto ottemperare al suo obbligo di informare (cfr. doc. III).

                                         L’assicurato, per contro, ha asserito che quando ha percepito gli assegni integrativi di settembre e di ottobre 2002 non gli erano note le decisioni di accoglimento sia della richiesta di indennità straordinarie ai sensi della L-rilocc, che della domanda di indennità di disoccupazione giusta la LADI (cfr. doc. I).

                                         Inoltre, il 30 ottobre 2004, egli ha indicato di essere stato informato della possibilità di domandare le misure speciali della L-rilocc solo nel mese di ottobre 2002, dopo che gli sono state rifiutate le indennità di disoccupazione giusta la LADI. Egli ha puntualizzato che, pertanto, il 26 agosto 2002 non sapeva di poter ottenere le indennità speciali.

                                         La comunicazione della concessione di tali prestazioni gli è stata intimata solo il 5 novembre 2002 e resa effettiva l’11 novembre 2002. Egli sostiene così di avere ottemperato l’obbligo di informare tempestivamente e di essere conseguentemente in buona fede (cfr. doc. V).

                                         Per inciso va evidenziato che secondo l’art. 10 della Legge cantonale sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc), nella sua versione in vigore fino al 31 gennaio 2003 relativa alle indennità straordinarie:

"  Per i disoccupati che non hanno diritto alle indennità previste dalla LADI o che lo hanno esaurito, lo Stato riconosce indennità straordinarie di disoccupazione, interamente a carico del Cantone. (cpv. 1)

Può beneficiare di tali indennità chi:

a)      ha un’età superiore ai 50 anni o figli a carico;

b)      ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare o abbreviare la disoccupazione;

c)      non riceve rendite AVS o AI intere;

d)       oltre ad eventuali rendite d’invalidità parziale, ha un reddito mensile inferiore all’80% delle ultime indennità percepite o che avrebbe dovuto percepire secondo la LADI. (cpv. 2)

L’indennità straordinaria di disoccupazione corrisponde all’80% dell’ultima indennità percepita in base alla LADI. (cpv. 3)

Possono essere concesse fino a 120 indennità giornaliere intere sull’arco massimo di un anno. (cpv. 4)

Il Consiglio di Stato può ridurre il limite di età fino a 35 anni, mediante regolamento, per casi particolari o qualora la situazione del mercato del lavoro peggiorasse. (cpv. 5)"

                                         Nell’ambito della riorganizzazione delle prestazioni sociali cantonali, messa in atto con l’adozione della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), entrata in vigore il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.), il Consiglio di Stato ha proposto di abolire per i lavoratori dipendenti le indennità straordinarie di disoccupazione, ma di mantenerle per i disoccupati indipendenti che non possono beneficiare delle indennità federali previste dalla LADI (cfr. Messaggio del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali n. 4773, p.to 9.2.; Messaggio del 22 dicembre 1998 n. 4773a complementare al messaggio n. 4773, p.to 3).

                                         L’art. 10 L-rilocc è stato effettivamente modificato.

                                         Il nuovo tenore di tale disposizione, in vigore dal 1° febbraio 2003, che si riferisce ora espressamente agli indipendenti disoccupati, è il seguente:

"  Ai disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un’ attività indipendente e non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare indennità straordinarie interamente a carico del Cantone.(cpv. 1)

2.     Può beneficiare di tali indennità chi:

a) ha dimostrato di aver fatto il possibile per evitare o abbreviare la

    disoccupazione;

b) non riceve rendite AVS o AI intere;

c) soddisfa i requisiti della Legge sull’ armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps).(cpv. 2)

3.     In caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta per malattia o infortunio i beneficiari hanno diritto all’ intera indennità. Questo diritto è limitato a 15 indennità giornaliere entro il periodo di percezione fissato dall’ art. 11 cpv. 2. (cpv. 3)"

                             2.12.   Nel caso di specie la questione a sapere se il 26 agosto 2002, quando l’assicurato si è iscritto in disoccupazione, era già al corrente della possibilità di beneficiare di indennità straordinarie ai sensi dell’art. 10 L-rilocc può restare indecisa.

                                         Ai fini della presente vertenza, in effetti, la soluzione di tale quesito risulta ininfluente.

                                         Ciò poiché, anche nel caso in cui l’insorgente avesse effettivamente saputo di avere il diritto di richiedere le indennità straordinarie, egli fino al mese di ottobre 2002 non ha concretizzato tale diritto. Come visto, la relativa istanza è stata inoltrata all’Ufficio delle misure attive il 23 ottobre 2002

                                         (cfr. doc. 80).

                                         Gli assicurati non sono tenuti a comunicare all’amministrazione le prestazioni che potenzialmente potrebbero ottenere se esercitassero un determinato diritto.

                                         Di conseguenza, in casu, appare pure irrilevante esaminare più approfonditamente la problematica relativa alla ricezione o meno del formulario di revisione del 26 agosto 2002 (cfr. doc. m, p).

                                         L’assicurato, poi, quando ha deciso di richiedere all’Ufficio delle misure attive le indennità straordinarie, ha immediatamente comunicato alla Cassa di avere interposto tale domanda, come risulta dallo scritto del 24 ottobre 2002 (cfr. doc. i).

                                         La relativa decisione positiva gli è stata intimata il 5 novembre 2002 ed egli ha avvertito in merito la Cassa l’11 novembre 2002 (cfr. doc. m).

                                         Al riguardo va segnalato il TFA nella sentenza pubblicata in DTF 122 V 221 e in Pratique VSI 1996 pag. 267 seg., già menzionata sopra (cfr. consid. 2.10.), ha stabilito che la buona fede di un’assicurata che ha informato l’autorità competente in ambito PC di essere stata posta al beneficio a titolo retroattivo di prestazioni di invalidità della previdenza professionale solo al momento in cui ha ricevuto la relativa decisione deve essere riconosciuta. Infatti fino al momento in cui è stata emessa la decisione dell’istituto di previdenza, l’assicurata non era al corrente né dell’importo, né del momento a partire dal quale le sarebbe stata erogata la rendita PP. Il diritto ipotetico a una rendita, inoltre, non avrebbe influito sull’importo della PC, visto che esso è determinato computando gli effettivi redditi e la reale sostanza.

                                         La comunicazione prima del provvedimento dell’Istituto di previdenza avrebbe semmai solo permesso all’organo PC di emettere una decisione subordinandola a una condizione o a una riserva. L’omissione dell’assicurata non costituiva comunque una negligenza grave.

                                         In particolare l’Alta Corte ha rilevato:

"  (…)

                                        4a. S'agissant de la question de la bonne foi, l'instance cantonale de

recours a admis que l'intimée n'était pas consciente de l'irrégularité commise jusqu'à réception de la lettre de la compagnie d'assurance X du 4 avril 1991 l'informant de l'étendue de ses droits aux prestations d'invalidité dans le cadre des mesures de prévoyance contractées auprès d'elle. On est ici en présence d'une constatation de faits (consid. 3) qui lie le TFA dans la mesure où rien ne laisse entendre ou n'indique qu'ils seraient entachés d'un vice au sens de l'art. 105 al. 2 OJ (consid. 2).

On peut également se rallier aux juges de première instance dans la mesure où ils ont reconnu que l'intimée pouvait, au regard des circonstances, se prévaloir de sa bonne foi. En effet, selon les constatations de faits opérées par les premiers juges, force est de reconnaître qu'une fois informée de ses revenus supplémentaires, l'assurée en a averti l'administration dans le courant du même mois (avril 1991). Ce faisant, l'intimée a satisfait à son obligation de «communiquer sans retard» impartie à l'art. 24 OPC. On ne saurait en aucun cas penser que l'intimée ait dû communiquer le changement plus tôt. En effet, avant l'avis de la compagnie d'assurance X de début avril 1991, ni l'ampleur, ni le moment du versement des prestations d'invalidité n'étaient connus. Une communication à l'organe PC n'aurait dès lors servi à rien, si ce n'est de lui permettre de rendre une décision PC en l'assortissant d'une condition ou d'une réserve. Le droit hypothétique à la rente n'aurait cependant en aucun cas pu influer sur le montant de la PC, tant il est vrai que celui-ci est déterminé en fonction des seuls revenus réellement perçus et des avoirs actuels dont l'ayant droit peut disposer sans restrictions (v. ATF 115 V 353 i.f. = RCC 1990 p. 371 ss; VSI 1994 p. 225 consid. 3a). On ne saurait davantage reprocher à l'intimée de ne pas avoir déjà annoncé lors du dépôt de sa demande PC qu'une procédure était pendante à l'égard de la compagnie d'assurance X. On ne saurait en tous les cas assimiler une telle attitude comme relevant d'une négligence grave, comme l'ont à juste titre relevé les juges de première instance.

b. Si l'on peut dès lors admettre la bonne foi de l'intimée, encore

convient-il d'examiner l'autre condition de la remise, à savoir la charge trop lourde (art. 47 al. 1 LAVS en corrélation avec art. 27 al. 1 OPC). C'est à cet égard seulement qu'il importera de se prononcer sur les griefs soulevés dans le recours de droit administratif. En effet, contrairement à l'avis de l'organe PC recourant, la problématique soulevée touche bien davantage la question de la charge trop lourde - à savoir la situation économique de la personne appelée à restituer que celle de la bonne foi." (Pratique VSI 1996 pag. 267, consid. 4)

                                         In proposito cfr. anche RDAT I-2002 N.12; STCA del 16 dicembre 2004 nella causa T., 39.2004.9.

                                         In simili condizioni all’assicurato, che ha immediatamente informato, il 24 ottobre 2002, la Cassa del semplice fatto di aver postulato, il 23 ottobre 2002, le indennità straordinarie giusta la L-rilocc, senza nemmeno attendere la relativa decisione dell’Ufficio delle misure attive (cfr. doc. 80, i), non deve essere imputata nessuna mancanza e, di conseguenza, deve essergli riconosciuta la buona fede.

                             2.13.   Per quanto riguarda, poi, la circostanza di aver comunicato alla Cassa, il 24 ottobre 2002, l’iscrizione in disoccupazione della moglie avvenuta il 12 settembre 2002 (cfr. doc. i; 75), va osservato che i coniugi RI 1 anche in questo caso hanno informato l’amministrazione già del semplice fatto che __________ __________ si era annunciata per il collocamento. Essi non hanno atteso l’assegnazione delle indennità di disoccupazione alla fine del mese di novembre 2002.

                                         Pertanto, alla luce della giurisprudenza sopra menzionata, pure relativamente a tale evenienza, i coniugi RI 1 hanno ampiamente ossequiato il loro obbligo di informare di ogni cambiamento (cfr. art. 41 v.LAF; consid. 2.4.).

                                         Comunque, anche volendo considerare che l’informazione alla Cassa precedentemente al 24 ottobre 2002, e meglio immediatamente dopo l’iscrizione in disoccupazione del 12 settembre 2002, avrebbe permesso eventualmente di subordinare l’attribuzione perlomeno dell’assegno integrativo di ottobre 2002 a una condizione o a una riserva (cfr. DTF 122 V 221=Pratique VSI 1996 pag. 267 seg.) – per esempio indicando che se __________ avesse ricevuto delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto restituire la parte di assegno a cui non avrebbe avuto diritto se, fin al momento dell’assegnazione, fossero state computate le indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione –, l’omissione dei coniugi RI 1 non costituisce una negligenza grave, bensì semplicemente una negligenza lieve, per cui la loro buona fede non può in ogni caso essere negata (cfr. STCA del 16 dicembre 2004 nella causa T., 39.2004.9).

                                         L’eventuale riserva o condizione avrebbe potuto concernere solo il mese di ottobre 2002, poiché per il mese di settembre 2002 al momento dell’annuncio all’URC della moglie del ricorrente l’assegno integrativo era verosimilmente già stato versato.

                                         L’art. 38 cpv. 3 LAF prevede, infatti, che l'assegno integrativo e di prima infanzia è versato al beneficiario, all'inizio di ogni mese, dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

                             2.14.   In simili condizioni, nel caso in esame, visto che il ricorrente, quando ha percepito gli assegni integrativi nei mesi di settembre e ottobre 2002, era in buona fede, il primo presupposto per poter beneficiare del condono della restituzione dell’importo di fr. 1’160.-- è ossequiato.

                                         L'incarto va, pertanto, rinviato alla Cassa affinché esamini se sono rispettati i requisiti dell'onere troppo grave e possa così essere condonata la somma di fr. 1’160.--, corrispondente agli assegni integrativi percepiti a torto nel lasso di tempo dal 1° settembre al 31 ottobre 2002.

                                         L’assicurato nel petitum del ricorso ha chiesto, oltre che di annullare la decisione su reclamo del 13 settembre 2004 con cui è stato negato il condono dell’importo di fr. 1'160.--, di riconoscere alla famiglia RI 1 il diritto di percepire un assegno di famiglia, lasciando indeterminato il relativo importo (cfr. doc. I). Come evidenziato al consid. 2.7., a seguito del versamento di indennità straordinarie di disoccupazione e di indennità giornaliere della LADI a titolo retroattivo per i mesi di settembre e ottobre 2002, dal profilo oggettivo, gli assegni integrativi relativi a tali mesi sono stati percepiti a torto.

                                         L’assicurato, pertanto, non aveva il diritto agli stessi.

                                         Il riconoscimento, con la presente sentenza, di aver ricevuto gli assegni in buona fede, non implica, del resto, che essi gli fossero effettivamente dovuti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione impugnata è annullata.

                                 2.-   E’ riconosciuta la buona fede dell’assicurato per i mesi di settembre e ottobre 2002.

                                         Di conseguenza l’incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari affinché esamini il presupposto dell’onere troppo grave concernente la restituzione dell’importo di fr. 1’160.-e pronunci una nuova decisione.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Intimazione alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2004.12 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.02.2005 39.2004.12 — Swissrulings