RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2002.00009 ZA/cd
Lugano 25 luglio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2002 di
__________,
contro
la decisione dell'8 gennaio 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 13 marzo 2001 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________ c, a favore del figlio __________ (24 maggio 1992), un assegno integrativo di fr. 347.-- mensili con effetto dal 1° novembre 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1° gennaio 2001 tale assegno è stato aumentato a fr. 400.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. A seguito dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con decisione 8 gennaio 2002 ha rifiutato l'erogazione dell'assegno a partire dal 1° novembre 2001.
A motivazione del rifiuto la Cassa ha precisato che il reddito determinante supera le spese riconosciute (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso 17 gennaio 2002 l'interessata ha impugnato la decisione della Cassa, chiedendo l'erogazione dell'assegno integrativo. Essa si è così espressa:
" (…)
Con la presente contesto la vostra decisione in quanto l'importo relativo al contributo assicurazione malattia risulta essere di fr. 69.-- mensili (829:12), mentre io pago mensilmente, da gennaio 2002,
fr. 336.10 per me e per mio figlio __________ (escluse le assicurazioni LCA, che comunque non sono prese in considerazione nel vostro calcolo). Inoltre, non so ancora se avrò diritto al sussidio Cassa malati e in che mese quest'ultimo mi verrà accordato qualora ne avessi diritto.
Riguardo all'importo relativo al reddito da attività dipendente, non capisco come sì sia arrivati a trovare la cifra riportata di fr. 29'789.--.
Chiedo pertanto che siano verificati gli importi sopramenzionati."
(cfr. doc. _)
1.4. Con risposta 28 marzo 2002 la Cassa ha proposto di accogliere parzialmente il ricorso con le seguenti motivazioni:
" (…)
Con la contestata decisione la Cassa, procedendo alla revisione periodica del diritto all'assegno, ne ha respinto il riconoscimento a contare dal 1. novembre 2001.
Mediante ricorso si chiede la verifica del calcolo, in particolare per il premio della cassa malati ed il reddito del lavoro.
II ricorso è parzialmente accoglibile.
Prima di entrare nel merito delle contestazioni va precisato che la decisione della Cassa ha effetto dal 01.11.2001. Indicando un premio della cassa malati di fr. 829.- a carico della ricorrente si è accertata la situazione esistente al 01.11.2001 e non quella del 2002. Stesso discorso vale per il reddito del lavoro.
In sede ricorsuale la Cassa ha potuto tuttavia rendersi conto che, limitatamente al mese di novembre 2001, il calcolo deve essere rettificato perché in quel mese la ricorrente ha alternato un periodo di disoccupazione con la ripresa lavorativa. Per questo mese quindi non poteva essere considerato solo il reddito del lavoro come se l'assicurata avesse solo svolto attività lucrativa ma piuttosto occorre tener conto delle entrate da disoccupazione e da lavoro percepite nel mese di novembre 2001, riportandole su base annua.
II calcolo corretto per il mese di novembre 2001 è pertanto il seguente:
FABBISOGNO
105 Contributo assicurazione malattia 829
111 Pigione lorda annua 7200
134 Pigione ammessa (massima) 7200
130 Fabbisogno vitale 23330
Totale fabbisogno 31359
SOSTANZA
200 Libretti di risparmio e di deposito 4746
222 Parte sostanza non computabile 40000
Totale sostanza 0
REDDITO
300 Reddito attività dipendente 9932
305 Indennità giornaliera di assicurazione 14311
312 Interesse libretto e deposito risparmio 43
318 Assegno di base 2196
Totale reddito 26482
Per quanto attiene il mese di dicembre è per contro corretto computare il solo reddito del lavoro perché la ricorrente non ha più beneficiato delle indennità di disoccupazione come d'altronde era normale che fosse. II calcolo, rettificato in parte rispetto a quello contestato, si presenta come segue:
FABBISOGNO
105 Contributo assicurazione malattia 829
111 Pigione lorda annua 7200
134 Pigione ammessa (massima) 7200
130 Fabbisogno vitale 23330
Totale fabbisogno 31359
SOSTANZA
200 Libretti di risparmio e di deposito 4746
222 Parte sostanza non computabile 40000
Totale sostanza 0
REDDITO
300 Reddito attività dipendente 29184
312 Interesse libretto e deposito risparmio 43
318 Assegno di base 2196
Totale reddito 31423
Per i calcoli di novembre e dicembre 2001 il premio della cassa malati a carico della ricorrente ammonta a fr. 828,30 (arrotondato a
fr. 829.-). A fronte di premi totali per l'assicurazione obbligatoria di
fr. 3514,80, la signora __________ ha percepito sussidi per un ammontare di fr. 2686,50.
Trovandosi già nel corso dell'anno 2002, la Cassa ha pure proceduto al calcolo valido dal 01.01.2002. Questo si presenta come segue:
FABBISOGNO
105 Contributo assicurazione malattia 1004
111 Pigione lorda annua 7200
134 Pigione ammessa (massima) 7200
130 Fabbisogno vitale 23330
Totale fabbisogno 31534
SOSTANZA
200 Libretti di risparmio e di deposito 4746
222 Parte sostanza non computabile 40000
Totale sostanza 0
REDDITO
300 Reddito attività dipendente 29184
312 Interesse libretto e deposito risparmio 43
318 Assegno di base 2196
Totale reddito 31423
Per quanto riguarda il premio della cassa malati la ricorrente paga complessivamente fr. 4033,20 all'anno dai quali sono tuttavia deducibili sussidi ammontanti a fr. 3029,20. Ne deriva il computo di fr. 1004.- a carico della signora __________. Per il reddito del lavoro non risultano aumenti. Dal 01.01.2002 abbiamo un fabbisogno totale di fr. 31534.- a fronte di entrate ammontanti a fr. 31423.-. Ne risulta un ammanco di fr. 111.- che tuttavia non consente il riconoscimento dell'assegno integrativo in quanto inferiore all'importo dell'assegno familiare di base fr. 183.- (vedi art. 27, cpv.3 LAF).
Visto quanto precede si chiede quindi a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler decidere cosi come proposto dalla Cassa nel senso che alla ricorrente è riconosciuto un assegno integrativo di fr. 407.- per il mese di novembre 2001 e gli è rifiutato sia da dicembre 2001 che dal 01.01.2002." (cfr. doc. _)
1.5. Con osservazioni del 10 aprile 2002, la ricorrente ha aggiunto:
" in riferimento alla vostra raccomandata del 3 aprile 2002, comunico di
non avere ulteriori mezzi di prova da farvi pervenire e di confermare integralmente il contenuto del ricorso inoltrato in data 17 gennaio 2002.
Osservo inoltre come nella risposta di causa presentata dalla Cassa cantonale assegni familiari di Bellinzona mi venga computato un reddito da attività dipendente di fr. 29'184.- (contro i fr. 29'789.- riportati sulla decisione di rifiuto dell'assegno integrativo datata 8 gennaio u.s.). Desidero sapere come si possa arrivare a trovare tale importo, quando, nella decisione di assegno integrativo del 14 marzo 2001 il reddito da attività dipendente computatomi è di fr. 27'007.- ed il mio reddito non è aumentato." (cfr. doc. _)
1.6. Con scritto 19 aprile 2002 la Cassa ha precisato che:
" agli interrogativi sollevati dalla ricorrente precisiamo quanto segue:
a) il calcolo che ha consentito di stabilire un reddito annuo di fr. 29184.è stato fatto tenendo conto del conteggio salario del mese di dicembre 2001 (doc. n° _ agli atti), rettificato per il 2° pilastro dal conteggio di febbraio 2002 (doc. n° _ agli atti) della ditta __________;
b) il reddito del lavoro indicato nella decisione del 14.03.2001 teneva conto della dichiarazione di salario del 21.11.2000 della ditta __________ (doc. n° _ agli atti);
c) contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il salario presso i due datori di lavoro, secondo queste dichiarazioni, è aumentato di fr. 200.mensili (è possibile che successivamente presso la __________ sia intervenuto un aumento di salario)."
(cfr. doc. _)
1.7. A seguito di un accertamento effettuato dal TCA (cfr. doc. _), in data 25 aprile 2002 la Cassa ha precisato:
" in riferimento alla vostra lettera del 23 aprile 2002, vi precisiamo
quanto segue:
Reddito annuale fr. 27'007.- (vedi documenti no. _)
Salario lordo fr. 2'300.
Deduzioni sociali
AVS : fr. 2'300.x 5.05% = fr. 116.15
AD: fr. 2'300.- x 1.50% = fr. 34.50
Suva: fr. 2'300.x 1.70% = fr. 39.10
Cassa pensione = fr. 35.45
Salario netto
Fr. 2'300.-
./. Fr. 116.15
./. Fr. 34.50
./. Fr. 39.10
./. Fr. 35.45
Fr. 2'074.80
Salario netto annuale
Fr. 2'074.80 x 13 mensilità + fr. 35.45 (la cassa pensione viene dedotta solo su 12 mensilità)= fr. 27'007.85
Reddito annuale fr. 29'789.- (vedi documento no. _)
Fr. 2'500.-
./. Fr. 163.75
./. Fr. 44.75
Fr. 2'291.50
(da notare che non era ancora stato definito l'ammontare della cassa pensione)
Salario netto annuale
Fr. 2'291.50 x 13 mensilità = fr. 29'789.50
Reddito annuale fr. 29'184.- (vedi documento no. _)
Fr. 2'500.-
./. Fr. 163.75
./. Fr. 44.75
./. Fr. 50.45 (trattenuta cassa pensione mensile)
Fr. 2'241.05
Salario netto annuale
Fr 2'241.05 x 13 mensilità + Fr. 50.45 = fr. 29'184.10"
(cfr. doc. _)
In data 4 giugno 2002 l'assicurata ha comunicato di non avere osservazioni da aggiungere (cfr. doc. _).
1.8. A seguito di un ulteriore accertamento del TCA, in data 3 luglio 2002, la Cassa ha fornito i seguenti ragguagli:
" in risposta alla vostra lettera del 27 giugno 2002, vi precisiamo
quanto segue:
Premi cassa malati dal 01.01.2002
premio base Lamal __________ fr. 257.10
+ premio base Lamal fr. 79.--
Totale mensili fr. 336.10
Totale annuo fr. 336.10 x 12 = fr. 4033.20
./. sussidio annuo __________ fr. 2353.20
./. sussidio annuo __________ fr. 676.--
Totale annuo 2002 fr. 1004.--
Premi cassa malati dal 01.01.2001
Premio base Lamal __________ fr. 217.90
+ premio base Lamal __________ fr. 75.--
Totale mensile fr. 292.90
Totale annuo fr. 292.90 x 12 = fr. 3514.80
./. sussidio annuo __________ fr. 2086.50
./. sussidio annuo __________ fr. 600.--
Totale annuo 2001 fr. 828.30 (arrotondato al fr. superiore)"
(cfr. doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
L’art. 27 LAF prevede altresì che
" 1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che
" Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 Reg.LAF).
2.3. L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998 unitamente all'Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 in vigore dal 1° gennaio 2001 (cfr. Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 6 dicembre 2000), prevedono che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, al minimo per le persone sole, a fr. 15'280.--, per i coniugi, almeno 22’920.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'050.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'367) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'683.--).
Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Dal 1° gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.4. Per quanto attiene il calcolo per stabilire il diritto agli assegni integrativi vanno distinti il mese di novembre 2001, il mese di dicembre 2001 e il periodo dal 1° gennaio 2002.
Per il mese di novembre e dicembre 2001 il fabbisogno vitale della famiglia della ricorrente, formata dalla madre e dal figlio _________, è pari a fr. 23'330.--, come indicato dalla Cassa.
La pigione dell'appartamento in cui vive l'assicurata con il figlio e i due fratelli ammonta a fr. 14'400.-- annui. Tuttavia l'assicurata paga solo la metà dell'affitto (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). La pigione pagata mensilmente dalla ricorrente ammonta quindi a fr. 550.-- mensili. Il canone annuo è pari, pertanto, a fr. 6'600.--, a cui si aggiungono fr. 600.-- annui a titolo di spese accessorie (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). La Cassa ha pertanto computato giustamente un importo di fr. 7'200.-- complessivi a titolo di pigione annua lorda.
Per quel che riguarda il periodo dal 1° gennaio 2002 il fabbisogno vitale della famiglia della ricorrente, formata dalla madre e dal figlio ________, è pari a fr. 23'330.--, come indicato dalla Cassa.
La pigione dell'appartamento in cui vive l'assicurata con il figlio e i due fratelli ammonta a fr. 14'400.-- annui. Tuttavia l'assicurata paga solo la metà dell'affitto (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). La pigione pagata mensilmente dalla ricorrente ammonta quindi a fr. 550.-- mensili. Il canone annuo è pari, pertanto, a fr. 6'600.--, a cui si aggiungono fr. 600.-- annui a titolo di spese accessorie (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). La Cassa ha pertanto computato giustamente un importo di fr. 7'200.-- complessivi a titolo di pigione annua lorda.
2.5. Per stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC, le
" a) spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b) spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c) premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d) …
e) pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono
" b) il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c) un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e) le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f) gli assegni familiari
g) le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h) le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
Per quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.6. Per quanto attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si rileva che la Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del relativo regolamento.
Come indicato al consid. 2.2., ai fini del calcolo dell'assegno integrativo viene computato unicamente il premio relativo all'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).
Inoltre, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 3b cpv. 3 LPC), non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.
Infine va evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa infatti che va tenuto conto del premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).
La situazione per i mesi di novembre e dicembre 2001, è la seguente.
Il premio di base, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammonta a fr. 3'514.80 annui (fr. 217.90 premio mensile per l'assicurata, fr. 75.-- premio per il figlio; cfr. doc. _ consid. 1.8; 11 e 12 agli atti dell'amministrazione).
I sussidi ammontano a fr. 2'086.50 per l'assicurata e a fr. 600.--per il figlio (cfr. doc. _ consid. 1.8; doc. _ agli atti dell'amministrazione)
In simili condizioni il premio annuo a carico della ricorrente dal mese di novembre 2001 ammonta a fr. 828.30, arrotondato a 829.-- (3'514.80 - 2'686.50) secondo quanto correttamente stabilito dalla Cassa (cfr. doc. _ consid. 1.8).
La situazione dal gennaio 2002 si presenta per contro come segue.
Il premio di base, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammonta a fr. 4'033.20 annui (fr. 257.10 premio mensile per l'assicurata, fr. 79.-- premio per il figlio; cfr. doc. _ consid. 1.8; A2 e A3).
I sussidi ammontano a fr. 2'353.20 per l'assicurata e a fr. 676.--per il figlio (cfr. doc. _ consid. 1.8; doc. _ agli atti dell'amministrazione)
In simili condizioni il premio annuo a carico della ricorrente dal mese di gennaio 2002 ammonta a fr. 1'004.-- (4'033.20 - 3'029.20) secondo quanto correttamente stabilito dalla Cassa (cfr. doc. _; consid. 1.8).
Dopo gli accertamenti effettuati dal TCA ed esaminate le risultanze, il calcolo relativo ai contributi della cassa malati risulta pertanto corretto.
2.7. Per quanto concerne gli assegni di base, va ribadito che giusta l'art. 8 LAF essi sono attribuiti ai salariati in caso di infortunio o di malattia, cessato il diritto al salario, per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al lavoro; dall'importo dell'assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso titolo dall'ente assicuratore.
L'importo dell'assegno è di fr. 183.-- mensili per figlio (cfr. art. 16 LAF).
La Cassa ha dunque correttamente computato la somma di fr. 2'196.-- a titolo di assegni di base per il figlio che ai sensi di legge deve essere computato nel reddito (cfr. consid. 2.2).
2.8. Secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Per l’art. 29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
La stessa disposizione è prevista per l'assegno di prima infanzia all'art. 37 LAF.
In proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo l’art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
Infine l'art. 59 Reg.LAF sancisce che:
" In caso di modifica dell'assegno integrativo ai sensi degli art. 29 LAF e art. 35 e 36 Reg. LAF, l'assegno di prima infanzia è conseguentemente aumentato, ridotto o soppresso."
Pertanto, sulla base dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. art. 28 e 46 LAF), determinanti sono i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno.
Infatti se nel corso dell'anno civile le spese riconosciute dalla legge, i redditi determinanti e la sostanza subiscono una diminuzione o un aumento considerevoli per un periodo che si presume abbastanza lungo, per il calcolo delle PC ci si dovrà basare sulle nuove spese e i sui nuovi redditi, convertiti in spese annue e redditi annui e sulla sostanza disponibile nel momento in cui ha avuto luogo la modifica (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 7005).
Nell'evenienza concreta la Cassa nella risposta ha rettificato il calcolo del reddito, limitatamente al mese di novembre 2001, in quanto in quel mese l'assicurata ha alternato un periodo di disoccupazione con la ripresa lavorativa. Riportandolo su base annua, il reddito da lavoro dipendente ammonta fr. 9'932.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione) mentre le indennità di disoccupazione sono di fr. 14'311.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione; consid. 1.4).
In conclusione il reddito complessivo da ritenere per il calcolo dell'assegno integrativo per il mese di novembre 2001 è di fr. 26'482.-- (fr. 9'932.-- quale reddito da attività dipendente, fr. 14'311.-- quali indennità di disoccupazione, fr. 43.-- interessi e depositi e fr. 2'196.-- quale assegno di base) che a fronte di un fabbisogno complessivo di fr. 31'359.-- , da diritto, limitatamente a novembre 2001 a fr. 407.-- (31'359 - 26'482 / 12).
Per quanto attiene al reddito da attività dipendente dal dicembre 2001 l'importo deve essere corretto in quanto l'assicurata non ha più percepito le indennità di disoccupazione. Il reddito da attività dipendente è quindi di fr. 29'184 (cfr. calcolo di dettaglio al consid 1.7) ed il reddito totale di fr. 31'423.-- (fr. 29'184.-- quale reddito da attività dipendente, fr. 43.-- interessi e depositi e fr. 2'196.-- quale assegno di base), che superando il fabbisogno complessivo di fr. 31'359.--, non dà diritto all'assegno integrativo per il mese di dicembre 2001.
Da gennaio 2002 il fabbisogno totale è aumentato a fr. 31'534 (cfr. consid. 2.6, calcolo del premio cassa malati). Raffrontandolo al reddito complessivo di fr. 31'423 risulta un ammanco di fr. 111.--, che tuttavia non consente il riconoscimento di un assegno integrativo poiché non supera l'importo di fr. 183.-- così come dispone l'art. 27 cpv. 3 LAF.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é parzialmente accolto.
Di conseguenza la Cassa cantonale assegni familiari verserà a _________ fr. 407.-quale assegno integrativo per il mese di novembre 2001, mentre dal mese di dicembre 2001 non può essere erogato nessun assegno integrativo.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti