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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.04.2003 39.2002.81

29. April 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,051 Wörter·~25 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 39.2002.81   rs/sn

Lugano 29 aprile 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2002 di

__________

contro  

la decisione del 27 settembre 2002 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle     In materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 27 settembre 2002, con effetto 1° agosto 2002, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di __________ tendente al riconoscimento del diritto a un assegno integrativo a favore della figlia __________ (5.5.1990).

                                         A motivazione del proprio provvedimento l'amministrazione ha precisato che i redditi superano le spese riconosciute (cfr. doc. _).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 7 ottobre 2002 l'assicurata ha impugnato la decisione della Cassa, argomentando:

"  (…)

Da diversi anni, causa problemi di salute, non mi è possibile lavorare (v. certificati medici allegati) e sto aspettando il sussidio d'invalidità.

In seguito a separazione da mio marito ricevo un mensile di Fr.3220,

Vivo con mia figlia __________ di 12 anni che, come tutti gli adolescenti del giorno d'oggi, ha diverse esigenze; il padre non si interessa in nessun modo della bambina (potete informarvi presso lo studio legale dell'avv. __________).

Devo assumermi molte spese, tra le quali affitto (fr.1300.mensili), costi sanitari (franchigie e 10% a mio carico), ecc. Inoltre devo subire un intervento molto importante ai denti (v. preventivo annesso), spesa non coperta dalla cassa malattia.

Accludo pure copia allestita dall'ufficio esecuzioni e fallimenti.

Mi sono rivolta all'assistenza sociale di __________, ma mi è stato riferito che non possono aiutarmi.

Mi permetto dunque interpellavi affinché sia riesaminata la pratica e possa ricevere l'assegno integrativo, così da risolvere almeno in parte la mia situazione finanziaria." (doc. _)

                               1.3.   Il TCA, il 15 gennaio 2003, ha assegnato all'amministrazione un ultimo termine perentorio di 10 giorni per insinuare la risposta di causa (cfr. doc. _).

                                         La Cassa, con risposta del 14 gennaio 2003, ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:

"  In data 26.08.2002 la signora __________ ha inoltrato richiesta di assegno integrativo. Nel formulario di richiesta ha indicato di trovarsi in una situazione molto difficile dovendo far fronte a note di cura dentaria per trattamenti ai quali si è sottoposta unitamente alla figlia. Ha allegato al riguardo una nota d'onorario di fr. 961.- risalente all'ottobre 2000 ed un preventivo di spesa per 3'450.- franchi.

Va subito precisato che la legislazione sugli assegni familiari non prevede, allo stato attuale, la copertura di cure dentarie per cui nel calcolo effettuato dell'assegno integrativo queste spese non vengono considerate.

La Cassa ha proceduto alla verifica del diritto all'assegno considerando da un lato il fabbisogno vitale, la pigione ed il premio cassa malati e dall'altro gli alimenti percepiti e l'assegno familiare di base. Ne sono risultati redditi per un ammontare di fr. 40'441.- e fabbisogno totale per fr. 39'463.-.

In sede ricorsuale si è potuto rilevare che l'assegno di base risulta essere ancora più elevato di quello computato dalla Cassa, fr. 245.- anziché fr. 150.-, ciò porterebbe i redditi della ricorrente a fr. 41'581.- anziché fr. 40'441.-. Il pretore che ha stabilito l'onere alimentare a carico del padre conferma che questo non è comprensivo dell'assegno di base. Alla signora __________ non resta che rivendicare al datore di lavoro dei marito il versamento di questo assegno familiare direttamente nelle sue mani." (doc. _)

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è il riconoscimento a __________ del diritto a un assegno integrativo a far tempo dal 1° agosto 2002.

                                         Preliminarmente va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

                                         Il 1° febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 7 marzo 2003 nella causa G., H 305/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

                                         Il caso in esame (decisione del 27 settembre 2002 con effetto dal 1° agosto 2002) si riferisce a un periodo precedente all'entrata in vigore della modifica della Legge sugli assegni di famiglia, per cui vanno applicate le disposizioni della LAF valide fino al 31 dicembre 2002 e, relativamente agli assegni integrativi le norme in vigore fino al 31 gennaio 2003.

                                         L’assegno integrativo è regolato agli art. 24ss LAF validi fino al 31 gennaio 2003.

                                         Il v.art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  1 Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a) ha la custodia del figlio;

  b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta

      dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

      alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle

      prestazioni complementari all'AVS/AI.

   2 Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.

  3 Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Il v.art. 27 LAF prevede altresì che

"  1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

   2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.

   3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Secondo il v.art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,

"  1 Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

2 Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  3 Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         Il v.art. 33 del Regolamento LAF (Reg.LAF) prevede che

"  Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie."

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (v.art. 34 Reg.LAF).

                               2.2.   L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia il v.art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2002, al minimo per le persone sole, a fr. 15'280.-, per i coniugi, almeno 22’920.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'050.- Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'366.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'683.--).

                                         Dal 1° gennaio 2003 il fabbisogno è di fr. 15'700.--, fr. 23'550.-- rispettivamente fr. 8'260.-- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002).

                                         Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie.

                                         Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, dal 1° gennaio 2001, di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                               2.3.   Per stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC, le

"  a) spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b) spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c) premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d) …

  e) pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         A differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.1.).

                                         Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo comprendono:

"  b) il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c) un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e) le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

  f)  gli assegni familiari

  g) le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h) le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                                         Per quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (v.art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).

                               2.4.   L'assicurata, nell'atto ricorsuale, sostiene in particolare di dover far fronte a molte spese, fra le quali la pigione e i costi sanitari, più precisamente la franchigia e la partecipazione del 10% a suo carico. Inoltre essa ha asserito di doversi sottoporre a un intervento dentistico, il cui costo non è coperto dalla cassa malati.

                                         La ricorrente ha infine allegato, documentando con un estratto dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti, di avere pendenti numerose procedure esecutive a causa di fatture non pagate (cfr. consid. 1.2.).

                                         Il provvedimento contestato è stato emanato il 27 settembre 2002 e si riferisce al periodo a decorrere dal 1° agosto 2002, per cui alla presente vertenza si applicano i limiti del fabbisogno in vigore fino al 31 dicembre 2002 (cfr. consid. 2.2.).

                                         In concreto, quindi, visto che per il calcolo degli assegni di famiglia si tiene conto dei limiti minimi previsti dalla LPC (cfr. v. art. 24; 27, 32 LAF), il fabbisogno vitale della famiglia dell'assicurata, composta dalla madre e dalla figlia ________, ammontava a fr. 23'330.-- (fr. 15'280.-- + fr. 8'050.--), come indicato dalla Cassa (cfr. doc. _).

                                         L'insorgente poi paga annualmente a titolo di pigione fr. 13'284.-, mentre le spese accessorie, comprensive delle spese di riscaldamento e di acqua calda, corrispondono a fr. 2'280.-- (cfr. doc. _).

                                         Complessivamente il canone annuo è pari, pertanto, a fr. 15'564.--.

                                         Questo ammontare è più elevato del massimo riconosciuto (cfr. consid. 2.2.), perciò rettamente l'amministrazione ha computato unicamente la somma di fr. 15'000.-- (cfr. doc. _).

                               2.5.   Per quanto attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si rileva che la Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del relativo regolamento.

                                         Come indicato al v.art. 28 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.1.), il premio per l'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione integralmente nel calcolo.

                                         Pertanto, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC, la quale si fonda sul premio medio cantonale (cfr. v.art. 33 Reg.LAF; art. 3b cpv. 3 lett. d LPC).

                                         Ai fini del calcolo dell'assegno integrativo, come del resto delle PC, viene computato unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal (v.art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).

                                         Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).

                                         Infine va evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati. Il v.art. 28 cpv. 2 LAF precisa infatti che va considerato il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).

                                         Nella fattispecie la Cassa, nel calcolo relativo all'assegno integrativo, ha computato un premio netto di fr. 1'133.--.

                                         Il premio di base nel 2002, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammontava a fr. 4'161.60.-- annui (fr. 267.80.-- premio mensile per l'assicurata, fr. 79.-premio mensile _________, cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         I sussidi annui erano di fr. 2'353.20 per l'assicurata e di fr. 676.-- per la figlia (cfr. doc. _).

                                         In simili condizioni, il premio annuo a carico della ricorrente ammontava effettivamente a fr. 1'133.-- (fr. 4'161.60 - fr. 2'353.20 - fr. 676.--).

                               2.6.   Il v.art 28 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.1.) sancisce:

"  Il premio per l'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazione nel calcolo."

                                         La LAF dunque esclude il computo delle spese mediche e dentistiche dal conteggio degli assegni di famiglia, così come della franchigia prevista dall'assicurazione malattia, essendo quella porzione di spese di cura e malattia a carico dell'assicurato (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 19 gennaio 1994 relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia pag. 36).

                                         Anche il sistema delle prestazioni complementari all'AVS/AI non tiene conto di tali spese nel calcolo delle PC, tuttavia prevede il rimborso delle spese di malattia e invalidità per l'anno civile in cui ha avuto luogo la cura, nei limiti di determinati importi (cfr. art. 3 lett. b LPC art. 3d LPC; art. 2 OMPC).

                                         Nell'evenienza concreta dunque la partecipazione ai costi delle cure mediche del 10%, la franchigia e le spese per i trattamenti dentistici che deve sostenere l'assicurata (cfr. consid. 1.2.; 2.4.) non possono essere conteggiati nel calcolo dell'assegno integrativo.

                                         A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve sopperire mediante l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).   

                                         Abbondanzialmente va osservato che né la prima revisione della LAF, in vigore relativamente agli assegni integrativi dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.1.), né la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), in vigore anch'essa dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.), alla quale la LAF rinvia per quanto concerne le modalità di calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia (cfr. consid. 2.1.), contemplano il computo delle spese mediche nel conteggio degli assegni (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. c. LAF; art. 8 Laps).

                                         Giova comunque segnalare, in relazione a eventuali problemi dentari della figlia della ricorrente, che determinati disturbi ai denti sono considerati delle infermità congenite ai sensi dell'art. 13 LAI, per la cui cura gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari dell'assicurazione per l'invalidità (cfr. art. 13 LAI, 3 OAI; Ordinanza sulle infermità congenite, OIC).

                               2.7.   Secondo l'art. 3c cpv. 1 lett. h LPC (cfr. consid. 2.3.), applicabile agli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui al v.art. 28 cpv. 1 LAF, il reddito determinante comprende le pensioni alimentari del diritto di famiglia.

                                         Nel caso in esame la Cassa ha dunque a ragione computato nel conteggio relativo all'assegno di famiglia gli alimenti versati dal marito dell'assicurata dal quale, vive separata dal 1998 (cfr. doc. _).

                                         Dall'assetto cautelare proposto dal Pretore di __________ e sottoscritto sia dalla ricorrente, che dal coniuge il 25 settembre 1998 risulta che quest'ultimo si è impegnato a versare, a titolo di contributi alimentari, l'importo di fr. 1'220.-- mensili per la figlia __________ e di fr. 2'000.-- al mese per l'insorgente (cfr. doc. _).

                                         L'assicurata, nell'atto ricorsuale, ha confermato di ricevere a tutt'oggi dal marito la somma di fr. 3'220.-- mensili quale onere di mantenimento (cfr. consid. 1.2.).

                                         Nemmeno l'ammontare di fr. 38'640.-- (fr. 3'220.-- X 12 mesi), considerato dall'amministrazione nella decisione impugnata, presta pertanto fianco a critiche.

                               2.8.   Per quanto riguarda gli assegni di base, va rilevato che il v. art. 45 LAF prevede:

"  Il genitore che per sentenza o convenzione è tenuto a versare una pensione alimentare a favore di uno o più figli deve pagare, se percepito, l'assegno di famiglia in aggiunta a detta pensione."

                                         Nel Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994 il Consiglio di Stato, commentando l'art. 42 (corrispondente al v. art. 45 in vigore fino al 31 dicembre 2002), ha precisato:

"  La norma non lascia alcuno spazio alle parti od al Giudice civile, nell'ambito di una causa di stato civile (separazione o divorzio), di decidere della destinazione degli assegni di famiglia: il genitore tenuto a versare una pensione alimentare in favore di uno o più figli deve obbligatoriamente versare - naturalmente se lo percepisce - l'assegno di famiglia in aggiunta a detta pensione." (cfr. Messaggio 19 gennaio 1994, pag. 54)

Il v. art. 45 LAF non corrisponde, tuttavia, a quanto contemplato all'art. 285 cpv. 2 Codice civile svizzero (CCS), che regola a livello federale la commisurazione del contributo per il mantenimento del figlio, il cui tenore è il seguente:

"  Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite d'assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo".

                                         Di regola, quindi, in ambito civile i contributi alimentari e le prestazioni sociali, in particolare gli assegni di base, si sommano, a meno che il giudice non abbia previsto una regolamentazione differente. E' possibile inoltre derogare al principio del cumulo delle pensioni alimentari e delle prestazioni sociali, allorché ciò appaia un abuso di diritto, ovvero quando, vista la situazione economica delle parti, non si giustifica che il figlio riceva più del suo fabbisogno (cfr. DTF 128 III 305 segg.).

                                         Nel Messaggio del 18 dicembre 2001 relativo alla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia il Consiglio di Stato ha conseguentemente proposto, ai fini di una migliore interpretazione della LAF, di fare esplicito riferimento alla succitata norma del diritto civile.

                                         E' stato pure precisato che nella dottrina e nella prassi giudiziaria non vi è concordanza circa la questione a sapere se gli assegni familiari debbano essere computati nel reddito del genitore che ne è titolare del diritto, allo scopo di determinare l'importo della pensione alimentare del genitore obbligato al pagamento. Una parte della dottrina ritiene si debba distinguere a seconda se il figlio vive con il genitore titolare del diritto o meno; altri ritengono che l'importo dell'assegno familiare debba essere preso in considerazione soltanto se il reddito del genitore tenuto al mantenimento è medio-elevato, ma non in caso di reddito modesto; altri ancora sono del parere che l'assegno familiare debba essere preso in considerazione nel reddito del genitore obbligato al pagamento; per taluni altri questo principio è applicabile limitatamente al calcolo del contributo di mantenimento per il figlio e non di quello dell'altro genitore.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale di Appello, l'assegno familiare viene di regola dedotto dal fabbisogno del figlio e, quindi, il contributo dovuto dal genitore obbligato al pagamento, si intende già comprensivo degli assegni familiari (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 p.to 4.2.12 pag. 35-36).

                                         Il Gran Consiglio ha fatto propria l'impostazione indicata dall'Esecutivo cantonale.

                                         Il nuovo art. 45 LAF, in vigore dal 1° gennaio 2003, ha dunque il seguente tenore:

"  Riservato l'art. 285 cpv. 2 CCS, il genitore che per sentenza o convenzione è tenuto a versare una pensione alimentare a favore di uno o più figli deve pagare, se percepito, l'assegno di famiglia in aggiunta a detta pensione."

                                          Nell'evenienza concreta quando, il 25 settembre 1998, è stato stabilito l'assetto cautelare, nulla è stato indicato in merito agli assegni di base. Infatti il Pretore ha unicamente proposto il versamento da parte del padre di un contributo alimentare per la figlia di fr. 1'220.-- mensili (cfr. doc. _).

                                         In virtù dell'art. 285 cpv. 2 CCS, come visto, se il giudice non dispone diversamente, gli assegni di famiglia sono pagati in aggiunta agli alimenti, per cui in casu gli assegni percepiti dal marito della ricorrente dal Cantone Zurigo devono essere corrisposti alla figlia quale supplemento all'onere di mantenimento.

                                         Nella risposta di causa la Cassa ha, in effetti, precisato che il Pretore di __________ ha confermato che il contributo alimentare a favore di __________ non è comprensivo degli assegni di base (cfr. consid. 1.3.).

                                         Tale allegazione non è stata del resto contestata dall'assicurata.

                                         Dall'atto ricorsuale si evince tuttavia che l'assicurata riceve dal marito soltanto i contributi alimentari (cfr. consid. 1.2.).

                                         Per la lettera g dell'art. 3c cpv. 1 LPC (cfr. consid. 2.3.), il reddito determinante comprende pure le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

                                         In una sentenza del 9 febbraio 1999 in re B.J, cresciuta in giudicato, il TCA ha già stabilito che questa norma è applicabile anche per il calcolo degli assegni integrativi.

                                         In materia di prestazioni complementari, vengono di principio considerati per il calcolo, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238).                                                          

                                         E' quindi rilevante il fatto che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

                                         Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. In particolare non è richiamabile se l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c).

                                         In questi casi la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia a sostanza ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. f LPC in vigore fino al 31 dicembre 1997 (RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b). Questa giurisprudenza dev’essere applicata anche in virtù del nuovo diritto. L’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC prevede infatti, come menzionato sopra, che i redditi determinanti comprendono anche le entrate e le parti di sostanza cui l’assicurato ha rinunciato.

                                         Di regola la giurisprudenza si è limitata a riconoscere l’applicabilità del citato articolo, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata, ribadendo più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell’assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 p. 167 consid. 2b; Carigiet, Ergänzungsleistungen, Zurigo 1995, p. 120; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).

                                         Nel caso di specie l'assicurata, fino perlomeno alla risposta di causa, non ha fatto valere il suo diritto agli assegni di base a favore della figlia versati al marito, per cui la mancata riscossione degli stessi deve essere considerata una rinuncia.

                                         Di conseguenza a ragione nel calcolo relativo all'assegno integrativo la Cassa ha conteggiato pure gli assegni di base.

                                         Per inciso va rilevato che gli art. 45 LAVS e 12a LPC, applicabili a titolo suppletorio agli assegni di famiglia (cfr. v.art. 47 LAF; art. 47 LAF in vigore dal 1° gennaio 2003, BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 32), prevedono che il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti il pagamento a terzi per garantire un uso conforme allo scopo.

                                         L'art. 76 OAVS, valido anche per le prestazioni complementari (cfr. art. 22a OPC), enuncia che quando l'avente diritto non impiega la rendita per il sostentamento delle persone a suo carico, la cassa di compensazione può effettuare il pagamento o parte di esso nelle mani di una terza persona qualificata o di un'autorità sulla base di queste disposizioni

                                         L'assicurata può dunque richiedere che gli assegni di base a favore di ________ le vengano corrisposti direttamente.

                                         Per quanto concerne l'importo dell'assegno di base da computare, va osservato che nella decisione contestata è stato considerato un assegno di fr. 1'800.-- annui (cfr.doc. _).

                                         La Cassa, nella risposta, puntualizza che esso è in realtà più elevato, ossia corrisponderebbe a fr. 2'940.-- (cfr. consid. 1.3.).

                                         Questa Corte può tuttavia esimersi dall'accertare a quanto ammonta precisamente l'assegno di base percepito dal marito dell'insorgente, visto che, già computando una somma di fr. 1'800.--, i redditi determinanti (fr. 40'441.--; cfr. doc. _) sono in ogni caso più elevati delle spese riconosciute (fr. 39'463.--; cfr. doc. _).

                               2.9.   L'insorgente, per documentare i molti debiti contratti, ha allegato al ricorso un estratto dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti (cfr. doc. _).

                                         Al riguardo il TCA osserva che i debiti sono deducibili dalla sostanza e non dai redditi (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. c LPC). Poiché la sostanza computabile di proprietà della ricorrente è uguale a zero, la deduzione dei debiti non ha, in casu, nessuna rilevanza ai fini del calcolo dell’assegno integrativo.

                                         Neppure gli ammortamenti possono essere dedotti, in quanto non previsti nella lista esaustiva di cui all'art. 3b cpv. 3 LPC applicabile alla procedura LAF (cfr. consid. 2.3.).

                                         Inoltre, secondo il chiaro tenore della legge a titolo di interessi sui debiti possono essere riconosciuti solo gli interessi ipotecari (cfr. art. 3b cpv. 3 lett. b LPC; consid. 2.3.).

                                         Di transenna va osservato che la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), che dal 1° febbraio 2003 si applica al calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. consid. 2.1.; 2.6.), stabilisce anch'essa che i debiti sono deducibili unicamente dalla sostanza. Tale normativa prevede, tuttavia, il computo nella spesa vincolata degli interessi maturati sui debiti ammessi in deduzione dall'art. 32 cpv. 1 lett. a Legge tributaria (LT). Gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di fr. 3'000.--, mentre per i debiti derivanti dall'esercizio dell'attività professionale viene ammesso l'importo effettivo degli interessi (cfr. art. 6; 8 Laps; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).

                             2.10.   Alla luce di tutto quanto precede, il TCA, pur comprendendo la difficile situazione della ricorrente, deve concludere che il calcolo effettuato dalla Cassa il 27 settembre 2002 è corretto e che di conseguenza l'assicurata non ha diritto all'assegno integrativo a decorrere dal 1° agosto 2002.

                                         La decisione impugnata non può dunque che essere confermata.

                                         In riferimento a quanto sostenuto dall'assicurata relativamente al fatto che l'assistenza sociale non può aiutarla (cfr. consid. 1.2.), va infine precisato che le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario sono sussidiarie alle prestazioni delle assicurazioni sociali (cfr. v. art. 2 Legge sull'assistenza sociale; art. 2 Legge sull'assistenza sociale in vigore dal 1° febbraio 2003).

                                         Anche un'eventuale prestazione assistenziale propriamente detta di tipo finanziario ordinaria viene determinata sulla base di un conteggio che tiene conto dei redditi e delle spese del richiedente (cfr. v. art. 18; 22 Legge sull'assistenza sociale). In particolare dal 1° febbraio 2003 il calcolo delle prestazioni assistenziali si basa sul reddito computabile e la spesa vincolata stabiliti secondo le modalità previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), riservate le eccezioni contemplate dalla Legge sull'assistenza sociale stessa (cfr. art. 22 Legge sull'assistenza sociale in vigore dal 1° febbraio 2003; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003, pag. 39 segg.). Va comunque segnalato che la soglia d'intervento, in deroga all'art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (cfr. art. 19 Legge sull'assistenza sociale in vigore dal 1° febbraio 2003; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003, pag. 39 segg.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2002.81 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.04.2003 39.2002.81 — Swissrulings