RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2002.00055 dc/sc
Lugano 24 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2002 di
__________,
contro
la decisione del 16 aprile 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti in particolare il ricorso del seguente tenore:
" Con la qui presente faccio ricorso contro la decisione del 16.04.2002 e chiedo gentilmente di mandare tutti gli atti in suo possesso al nostro avvocato a Zurigo." (Doc. _)
richiamato il decreto 5 agosto 2002 del Tribunale col quale, costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato assegnato alla parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per completare il ricorso, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile;
constatato che il termine assegnato è infruttuosamente trascorso, e che la ricorrente non ha scusato la propria omissione;
appurato inoltre che l'assicurata stessa in data 17 febbraio 2003 ha precisato che l'avv. __________ è il legale di suo marito __________ (cfr. Doc. _, vedi pure: Doc. _):
richiamati gli art. 1a, 2 e 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961
decreta 1.- Il ricorso non è ricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti