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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.11.2002 39.2002.4

25. November 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,019 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 39.2002.4   rs/cd

Lugano 25 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2001 di

__________

contro  

la decisione del 7 dicembre 2001 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1     in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 7 dicembre 2001 la Cassa cantonale per gli assegni di famiglia (di seguito la Cassa) ha respinto la domanda di assegno di prima infanzia inoltrata da __________ il 2 ottobre 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), argomentando:

"  (…)

Secondo l'articolo 32 LAF i genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno di prima infanzia per il figlio, se cumulativamente:

a)   hanno il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;

b)   uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;

c)   il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'articolo 24 cpv. 1 lett. c) LAF.

Nella fattispecie, l'Ufficio controllo abitanti di __________ ci comunica che il signor __________ è residente nel Canton Ticino dal 1° di novembre 2000 proveniente da __________. Pertanto la condizione dell'articolo 32 lett. a) LAF non è adempiuta.

Vi facciamo inoltre osservare che, anche se la condizione di domicilio fosse adempiuta, l'assegno di prima infanzia non può essere erogato in quanto il reddito annuo è superiore al fabbisogno (cfr. tabella di calcolo assegno integrativo)." (cfr. doc. _)

                               1.2.   __________, il 21 dicembre 2001, ha tempestivamente impugnato questo provvedimento, adducendo le motivazioni seguenti:

"  Mi è arrivata la vostra decisione di rifiuto.

Voglio fare ricorso in quanto avendo avuto due gemelli, io non posso più lavorare, e dal 16 dicembre non vengo più retribuita.

Il mio ragazzo lavora, ma abbiamo anche 35'000 fr. di debiti (vedi documentazione spedita precedentemente con la richiesta).

Concludo chiedendo un riesame della pratica." (cfr. doc. _)

                               1.3.   In uno scritto, pervenuto al TCA il 12 settembre 2002, la Cassa ha rilevato:

"  Dopo avervi richiesto la proroga il 10.01.2002, abbiamo chiesto l'invio di documenti che ci permettessero di determinarci sul ricorso. La signora __________, malgrado un nostro richiamo, non ci ha mai risposto." (Doc. _).

                               1.4.   Con risposta 16 ottobre 2002 l'amministrazione ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:

"  (…)

Per quanto attiene il diritto all'assegno di prima infanzia le ragioni del rifiuto sono da ascrivere al domicilio del convivente nel Canton Ticino. E' solo dal 01.11.2000 che il signor __________ ha il domicilio nel Canton Ticino e quindi non adempie la condizione prevista all'art. 32 cpv. 1 lett. a) LAF.

Anche nell'ipotesi dell'adempimento di questa condizione, l'assegno di prima infanzia non poteva essere riconosciuto perché non ne sussistevano le condizioni economiche." (cfr. doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il riconoscimento a __________ del diritto a un assegno di prima infanzia.

                                         Gli art. 31 e 32 cpv. 1 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell'assegno di prima infanzia.

                                         L'art. 31 LAF, concernente la famiglia monoparentale, prevede che:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

b) si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%;

c) il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge nonché gli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett.c.

                                         L'art. 32 cpv. 1 LAF, che si riferisce alla famiglia biparentale, enuncia:

"  I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;

c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c)."

                                         Il Reg.LAF prevede all'art. 45 cpv. 1 che:

"  sono considerati domiciliati nel Cantone i titolari del diritto che vi risiedono effettivamente con l'intenzione di stabilirsi durevolmente".

                                         Secondo l'art. 46 del Reg.LAF:

"  Il titolari del diritto dimostrano di essere stati domiciliati ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

                                        Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno.

                                        In caso di interruzione, i titolari del diritto devono adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta."

                               2.3.   Riguardo alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa G., non pubblicata (39.98.109-110), il TCA ha precisato:

"  Nella presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF.

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.

Infatti, da una parte, vista la durata del soggiorno in Francia dell'assicurata per motivi di studio e considerato che essa vive a Parigi con il suo compagno e sua figlia ed ha quindi in quella città il centro dei suoi interessi familiari, si può ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio civile in Francia (cfr., per un caso analogo, proprio in materia di assegni familiari RVJ 1999 pag. 108-100).

Inoltre e soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che G. è tuttora domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede effettivamente (cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa P., H 144/97) per ben 8 mesi all’anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran lunga superiore rispetto a quella ammessa dall’art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo cui il domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi".

Non esistono del resto in concreto motivi di forza maggiore atti a giustificare un'interruzione superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella causa M., P 44/97).

A ragione la Cassa ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno integrativo.

Anche l’assegno di prima infanzia è stato giustamente rifiutato dall’amministrazione, visto che secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere ottenere questa prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni."

                               2.4.   La Cassa, nell'evenienza concreta, ha rifiutato all'assicurata il diritto all'assegno di prima infanzia, fondandosi sull'art. 32 cpv. 1 lett. a LAF, relativo alle famiglie biparentali. L'amministrazione ritiene che il requisito del domicilio nel Cantone da almeno tre anni di entrambi i coniugi non sia realizzato, in quanto il convivente dell'insorgente, padre dei due figli gemelli di quest'ultima, risiede in Ticino soltanto dal 1° novembre 2000 (cfr. consid. 1.1.; 1.4.).

                                         Al riguardo va osservato che il chiaro tenore della legge prevede all'art. 32 cpv. 1 lett. a) LAF che, per le famiglie biparentali, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni per avere diritto all'assegno (cfr. consid. 2.2.).

                                         Nel caso delle famiglie monoparentali invece, ai sensi dell'art. 31 LAF, solo il genitore che ha la custodia del figlio deve adempiere il presupposto del domicilio in Ticino da tre anni, al fine di ottenere un assegno di prima infanzia (cfr. consid. 2.2.).

                                         La prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e che entrerà in vigore probabilmente il 1° gennaio 2003 (cfr. scritto del 18 giugno 2002 dell'IAS al TCA nell'ambito di un'altra vertenza riguardante gli assegni di famiglia, inc. 39.2002.44), prevede l'abolizione della condizione del "doppio" periodo di carenza (cfr. nuovo art. 32 cpv. 1 lett.c LAF).

                                         Tale modifica rende peraltro superflua la distinzione fra famiglia monoparentale e famiglia biparentale.

                                         Il requisito sancito dall'attuale art. 32 cpv. 1 lett.a LAF crea infatti disparità di trattamento, visto che l'art. 49 Reg.LAF prevede che il genitore monoparentale che ha ottenuto il diritto all'assegno di prima infanzia mantiene tale diritto se viene raggiunto dall'altro genitore, anche se quest'ultimo non adempie il presupposto relativo al periodo di carenza. Per contro se la richiesta dell'assegno di prima infanzia è formulata da entrambi i genitori, la famiglia viene ab initio considerata quale famiglia biparentale e, quindi, soggetta alla condizione del "doppio" periodo di carenza (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.4.2.).

                                         Con l'abolizione del presupposto del domicilio nel Cantone da tre anni da parte di entrambi i genitori, l'art. 49 Reg.LAF andrebbe inoltre abrogato.

                                         In futuro, per poter accedere al diritto all'assegno di prima infanzia, sarà quindi sufficiente che uno dei due genitori adempia la condizione dei tre anni di domicilio in Ticino, la quale comunque rimane invariata (cfr. nuovi art. 32 cpv. 1 lett. c. e art. 33a cpv. 1 ALF). Ovviamente le altre condizioni legali in particolare quella del domicilio - dovranno essere realizzate da entrambi i genitori (cfr. p.to 4.3.4.2 del Messaggio).

                               2.5.   Nella fattispecie l'assicurata abita con __________ e i loro due figli, __________ e __________, a __________, per cui si è effettivamente confrontati con una famiglia biparentale giusta l'art. 32 LAF.

                                         La ricorrente è nata nel cantone Ticino e vi ha sempre vissuto (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Il padre di __________ e __________, per contro, dopo aver risieduto in Ticino, dove è nato, fino alla fine del mese di ottobre 1998, si è trasferito, a partire dal 1° novembre 1998, a __________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Egli è rimasto nel canton __________ fino al 1° novembre 2000, quando ha deciso di tornare in Ticino e di stabilirsi a __________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         In simili condizioni occorre concludere che __________ e __________ non adempiono il presupposto enunciato all'art. 32 cpv. 1 lett. a LAF e quindi non hanno diritto all'assegno di prima infanzia (cfr.STCA dell'11 settembre 2001 nella causa M., 39.2002.22-23; STCA del 9 luglio 2002 nella causa L.M., 39.2002.7; STCA del 21 maggio 2002 nella causa S., 39.2001.63-64, STCA del 9 aprile 2002 nella causa G., 39.2001.51-52, STCA del 14 giugno 2000 nella causa M., 39.2000.8).

                                         Di conseguenza la decisione della Cassa del 7 dicembre 2001 relativa al rifiuto dell'assegno di prima infanzia deve essere confermata.

                               2.6.   A titolo abbondanziale va in ogni caso segnalato che anche nell'ipotesi in cui sia l'assicurata che il suo convivente avessero ossequiato il presupposto del domicilio in Ticino da tre anni, all'insorgente non avrebbe potuto comunque essere erogato un assegno di prima infanzia, visto che le loro condizioni economiche non rispettavano quanto previsto dalla legge.

                                         Infatti con sentenza emanata in data odierna il TCA ha respinto il  ricorso di __________ contro la decisione del 6 dicembre 2001 con la quale la Cassa le aveva negato il diritto all'assegno integrativo, poiché i suoi redditi determinati erano più elevati delle spese riconosciute (cfr. inc. 39.2002.3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2002.4 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.11.2002 39.2002.4 — Swissrulings