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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.10.2002 39.2002.33

10. Oktober 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,600 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2002.00033-34   rs/cd

Lugano 10 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 14 marzo 2002 di

1. __________,  2. __________,   

contro  

le decisioni del 20 febbraio 2002 emanate da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con due decisioni del 20 febbraio 2002, con effetto dal

                                         1° dicembre 2001, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di __________ tendente al riconoscimento del diritto a un assegno integrativo a favore del figlio __________ (10.03.1999) e a un assegno di prima infanzia.

                                         A motivazione dei propri provvedimenti l'amministrazione ha precisato che i redditi determinanti superano le spese riconosciute.

                               1.2.   Con tempestivi ricorsi del 14 marzo 2002 l'assicurata e il marito, __________, hanno impugnato dinanzi al TCA le decisioni della Cassa. Essi si sono così espressi:

"  abbiamo fatto richiesta per l'assegno di prima infanzia e per l'assegno

integrativo, ma purtroppo senza esito positivo.

Inizialmente ci siamo informati presso il Municipio di __________ per avere ragguagli rispetto alla poco dettagliata tabella di calcolo allegata alla decisione, e in un secondo tempo abbiamo contattato direttamente l'Istituto delle assicurazioni sociali per avere maggiore chiarezza.

Risultato: escludendo i premi per l'assicurazione malattia e i costi della pigione, nessuna spesa importante della nostra economia domestica è stata presa in considerazione.

Come è possibile non tenere conto delle spese scolastiche di mia moglie quali spese indispensabili, vitali per lo sviluppo intellettuale, ma soprattutto per l'equilibrio psichico, di una persona e della società nella quale vive.

Come è possibile non tenere conto delle spese per l'asilo nido quali spese che inevitabilmente gravano sul bilancio familiare di genitori che lavorano e studiano a tempo pieno.

Perché l'intraprendenza di chi si vuole migliorare, nonostante le mille difficoltà di ogni genere, viene sempre penalizzata o non sostenuta?

In conclusione, chiediamo (sempre che esista un margine di discrezionalità) che la decisione sia rivalutata, tenendo conto di un fabbisogno familiare più realistico, che consideri tutte le spese che sono vitali, non solo quelle legate alla pura sopravvivenza. Inoltre, chiediamo di tenere presente il fatto che la moglie, attualmente impegnata in studi a tempo pieno, non ha nemmeno la possibilità di fare richiesta per una borsa di studio, in quanto non risiede in Ticino da almeno 5 anni." (cfr. doc. _)

                               1.3.   Con risposta del 15 aprile 2002 la Cassa ha proposto di respingere i gravami e ha, in particolare, osservato:

"  (…)

II problema sollevato dai ricorrenti riguarda la computabilità delle spese di formazione e delle spese dell'asilo nido nella determinazione del fabbisogno familiare. Gli elementi di calcolo considerati dalla Cassa non sono per contro oggetto di contestazione.

I ricorrenti si interrogano se esiste un margine di discrezionalità per il quale sia possibile tener conto anche delle spese di formazione e delle spese dell'asilo nido.

La risposta alle perplessità ed agli interrogativi sollevati è purtroppo negativa.

L'elenco delle spese delle quali si può tener conto è esaustivo e non contempla né le spese per la formazione, né le spese per il collocamento all'asilo nido del figlio. La Cassa ha considerato tutte le spese previste dall'art. 3b, cpv. 1-3 LPC: questo elenco è vincolante e non lascia spazio ad altre spese." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il calcolo effettuato dalla Cassa per stabilire se gli assicurati possono avvalersi di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia.

                                         I ricorrenti chiedono che venga tenuto conto di un fabbisogno familiare più realistico. In particolare postulano il computo delle spese scolastiche della moglie e dei costi inerenti alla retta dell'asilo nido frequentato dal figlio __________ (cfr. consid. 1.2.).

                               2.3.   L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a)   ha la custodia del figlio;

  b)   ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c)   il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta         dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi                     alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione                                       sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazione nel calcolo.”

                                         L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che

"  Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie."

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 LAF).

                               2.4.   L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.

                                         L’art. 32 LAF, relativo alle famiglie biparentali, prevede in particolare che

"  1 I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

  a)   hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  b)   uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne            esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del       figlio;

  c)   il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di    cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai             limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).

  2 Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.

  3 Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."

                                         Da quanto esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.

                                         L'art. 33 LAF sancisce:

"  1 Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.

  2 Il diritto all'assegno si estingue:

  a)   alla fine del mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di occupazione superiore al 50%;

  b)   quando il genitore affida il figlio alle cure di una terza persona     per più di mezza giornata sull'arco di un giorno;

  c)   al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di      età."

                                         Secondo l’art. 36 cpv. 1 a 3 LAF

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazione nel calcolo.”

                               2.5.   L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1° gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--, per i coniugi, almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).

                                         Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).

                                         Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).

                                         Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione (comprese le spese accessorie) fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                                         Dal 1° gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).

                               2.6.   Per stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le

"  a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del

       reddito lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,                    eccettuata l'assicurazione malattie;

d. ….

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         A differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).

                                         Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono

"  b.   il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c.   un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i     beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI       15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle       prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale                              abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore                                     dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in                      considerazione quale sostanza;

  d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese           le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e.   le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra     convenzione analoga;

  f.    gli assegni familiari

  g.   le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h.   le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                                         Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).

                               2.7.   Gli insorgenti, come esposto sopra (cfr. consid. 2.2.), nell'atto di ricorso hanno asserito di dover far fronte alle spese relative all'asilo nido frequentato dal figlio.

                                         L'art. 11a OPC, al quale la LAF rinvia (cfr. art. 28 cpv. 1 LAF), prevede che:

"  il reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito.”

                                         Secondo la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108 V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).

                                         A titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980 p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 52).

                                         Costituiscono spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte (“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un autoveicolo entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo, op. cit., p. 52 e 53).

                                         Inoltre possono essere dedotte le spese per gli abiti professionali (cfr. Direttive sulle prestazioni complementari, n. 2083).

                                         Le spese per la cura dei figli, per contro, non sono riconosciute quale deduzione dal reddito. Del resto anche la legislazione fiscale federale e quella cantonale non prevedono nella loro lista esaustiva di deduzioni tale costo (cfr. art. 26 LIFD; art. 25 LT).

                                         Pertanto a giusta ragione l'amministrazione ha computato quale spesa per il conseguimento del reddito unicamente i costi di trasporto sostenuti da __________ per recarsi dal suo domicilio di __________ al luogo di lavoro a __________ (cfr. doc. _).

                                         A titolo abbondanziale giova comunque segnalare che la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e che entrerà in vigore probabilmente il 1° gennaio 2003 (cfr. scritto del 18 giugno 2002 dell'IAS al TCA nell'ambito di un'altra vertenza in ambito di assegni di famiglia, inc. 39.2002.44), prevede ai nuovi art. 47a segg. LAF il rimborso della spesa di collocamento del figlio.                   

                                         Il Consiglio di Stato nel Messaggio relativo alla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2001 aveva infatti precisato che in materia di assegni di famiglia, oltre alle prestazioni di complemento già previste (assegni integrativi e assegni di prima infanzia), si potevano sostenere misure di appoggio per i genitori, in vista del collocamento dei figli durante il tempo di lavoro (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 p.to 4.3.8.5.).

                                         La proposta del Consiglio di Stato è stata approvata prima dalla Commissione della gestione e delle finanze (cfr. Rapporto dell'11 giugno 2002 sul messaggio 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia p.to 2.4.1.3.) e poi dal Gran Consiglio.

                                         In particolare il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato a un nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto conformemente alla Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza o a una famiglia diurna riconosciuta ai sensi sempre della Legge appena menzionata (cfr. nuovo art. 47a cpv. 2 LAF).

                                         Inoltre hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento sia i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ed economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, che i genitori che non hanno diritto a un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non le condizioni economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito disponibile (cfr. nuovo art. 47b cpv. 1 LAF).

                               2.8.   I coniugi __________ hanno poi allegato di dover sostenere le spese concernenti gli studi che la moglie sta effettuando presso l'istituto superiore interpreti traduttori di Como (cfr. consid. 2.2.; 1.2.; 9B; 9D).

                                         Al riguardo va rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC, al quale la LAF rinvia (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. c; art. 28, art. 36 LAF consid. 2.3.; 2.4.), è esaustiva e che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83).

                                         Le spese che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione.

                                         Nel caso di specie, pertanto, i costi relativi alla scuola frequentata dall'assicurata, come del resto la retta dell'asilo nido (cfr. consid. 2.7.), non possono essere computati quali spese specifiche.

                                         A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).

                                         Di transenna va rilevato che l'art. 19 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 prevede che il Cantone favorisce l'accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria, il perfezionamento e la riqualificazione professionali con la concessione di assegni e di prestiti di studio per l’assolvimento di un tirocinio, per la continuazione degli studi nelle scuole pubbliche ticinesi, per la frequenza di istituti superiori e di istituti specializzati per il perfezionamento e la riqualificazione professionali, se il richiedente è in possesso del certificato di studi adeguato.

                                         Tuttavia, per poter beneficiare di un assegno o di un prestito, devono essere adempiute delle precise condizioni. Giusta l'art. 20 della citata legge, infatti, gli assegni e i prestiti di studio sono concessi a ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino e a stranieri ivi residenti da almeno cinque anni. Inoltre secondo l'art. 21 cpv. 2 gli assegni e i prestiti di studio sono commisurati alle spese derivanti dagli studi e alle possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia.

                                         Nel caso di specie i ricorrenti medesimi hanno riconosciuto che __________ non ha diritto a una borsa di studio, in quanto non risiede nel cantone Ticino da 5 anni ai sensi dell'art. 20 della Legge della Scuola (cfr. consid. 1.2.), bensì soltanto dal 13 ottobre 1998 (cfr. doc. _).

                               2.9.   Per il resto gli insorgenti non hanno sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio delle singole voci di reddito e di fabbisogno indicate dalla Cassa nelle due decisioni impugnate.

                                         Ora, nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice (cfr. SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145), il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr.STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

                                         Osservato come nell'evenienza concreta i coniugi __________ non hanno portato elementi tali da inficiare i calcoli dell'amministrazione, non sussiste alcun motivo per scostarsi dalle decisioni della Cassa.

                                         I redditi determinanti dei ricorrenti sono, infatti, superiori alle loro spese riconosciute (redditi di fr 52'207.-- e fabbisogno di fr. 45'584.--).

                                         In simili condizioni dunque il TCA non può che confermare le decisioni impugnate.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi sono respinti.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2002.33 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.10.2002 39.2002.33 — Swissrulings