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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.06.2002 39.2001.82

11. Juni 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,699 Wörter·~28 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2001.00082   rs/cd

Lugano 11 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2001 di

__________, 

contro  

la decisione del 16 novembre 2001 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 20 marzo 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito ad __________ un assegno integrativo di fr. 608.-- a favore dei due figli, con effetto dal 1° gennaio 1998 (cfr. doc. _).

                                         Dal 1° gennaio 1999 l'importo dell'assegno è stato quantificato in fr. 644.-- (cfr. doc. _).

                                         Con provvedimento 16 settembre 1999 l'assegno è stato diminuito a fr. 483.-- a decorrere dal 1° settembre 1999 (cfr. doc. _).

                                         Il 25 maggio 2000 l'assegno integrativo è stato ulteriormente ridotto a fr. 380.-- a partire dal 1° marzo 2000 (cfr. doc. _).

                                         L'assegno è poi stato aumentato a fr. 469.-- dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. _).

                               1.2.   A seguito dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con decisione 16 novembre 2001 ha ordinato ad __________ di restituire l'importo di fr. 7'083.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° marzo 2000 al 31 luglio 2001.

                                         A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:

"  (…)                               

con decisione del 25 maggio 2000 la nostra Cassa le ha accordato un assegno familiare integrativo mensile di fr. 380.- a decorrere dal

1. marzo 2000 tenendo in considerazione le indennità disoccupazione percepite dal marito (indennità giornaliera fr. 120.55).

In data 22 maggio 2001 le trasmettiamo il formulario per la revisione degli assegni di famiglia che ci viene ritornato il 10 luglio 2001. Dallo stesso abbiamo rilevato che suo marito ha iniziato un'attività lucrativa il 14 febbraio 2000 presso la __________ (salario mensile lordo fr. 3'530.-).

L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.

Ne consegue che per il periodo dal 1. marzo 2000 al 31 luglio 2001 ha percepito a torto l'importo di fr. 7'083.- come da seguente conteggio:

Assegno integrativo percepito:

dal 01.03.2000 al 31.12.2000/10 mesi               a fr.   380.-        fr.  3'800.dal 01.01.2001 al 31.07.2001/07 mesi               a fr.   469.-        fr.  3'283.-        fr.   7'083.-

Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate):

dal 01.03.2000 al 31.07.2001/17 mesi               a fr.       0.-        fr.         0.-        fr.          0.-                  

Totale assegno integrativo a nostro favore                               fr.   7'083.-"

                                                                                                                             ===========

(Doc. _)

                               1.3.   In data 4 dicembre 2001 l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:

"  (…)

Come ho letto nella vostra lettera che diceva che noi non abbiamo annunciato il cambiamento di lavoro di mio marito.

Noi credevamo di aver consegnato sempre tutti i documenti, per questo motivo eravamo sempre tranquilli, quando voi ci avete chiesto la revisione degli assegni, al non ricevere risposta ho telefonato perché non sapevo se mi concedevate l'indennità.

Al non ricevere risposta mio marito è andato personalmente per informarsi.

Se noi avessimo temuto qual cosa non avremmo insistito a contattarvi! Vorrei che voi accettaste le mie scuse per questa mancanza di memoria, già che abbiamo molte cose da sbrigare e qualche volta ci capita di dimenticarci di qualcosa.

Abbiamo ricevuto una richiesta di revisione assegno integrativo e assegno di prima infanzia dovevo consegnare l'ultimo stipendio in mio possesso visto che mio marito ha iniziato a lavorare alla _________ il 14-02-2000 e dovevo consegnare l'ultimo salario in mio possesso e avevo l'ultimo dell'ufficio del lavoro per questo lo avevo mandato.

Noi non ci dimentichiamo mai delle bollette da pagare perché ci arrivano direttamente a casa e questo vale anche per le lettere, per questo ad ogni vostra richiesta di documenti ve li abbiamo sempre mandati.

Volevo dirvi che noi siamo una famiglia di operai e abbiamo molte cose da pagare, voi sapete quanto è cara la vita:

abbiamo un affitto mensile di fr. 986.il consumo di elettricità all'anno di fr. 1200.perché abbiamo il boiller a casa

assicurazione dell'automobile di fr. 1440.- a l'anno

un Leasy della macchina di fr. 510.- che è di circa fr. 23.000.apparecchi dei denti per i nostri due figli, più o meno fr. 6000.- ciascuno, uno lo dobbiamo fare adesso.

Abbiamo una tassa comunale di fr. 2690.- la dobbiamo pagare entro il 24 dicembre 2001 il mio figlio maggiore frequenta una squadra di calcio e ogni anno deve pagare fr. 200.-.

L'assicurazione d'economia domestica che dobbiamo pagare entro la fine dell'anno anche la targa della circolazione da pagare entro gennaio, c'è l'assicurazione automobil club Svizzera.

Mio marito sta facendo la licenza della categoria C perché si sta consumando la cartilagine del ginocchio e costa tanto per questo vuole cambiare lavoro, e molte altre cose da pagare che anche voi sapete, guadagna più o meno fr. 3'500.-- a 3'600.- al mese, io lavoro come donna delle pulizie in una scuola ma non nelle vacanze scolastiche, in media ricevo fr. 800.- al mese.

Con ciò non vorrei che pensaste che io cerchi di non assolvere le mie responsabilità, chiedo solo che siate un po’ comprensibili.

Vi ringrazio per la vostra attenzione, qualunque fosse la vostra decisione mi attengo al vostro giudizio sia positivo o inverso."

(Doc. _)

                               1.4.   Con risposta 27 dicembre 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:

"  (…)

a)   con decisione del 20 marzo 1998 alla ricorrente fu riconosciuto il diritto ad un assegno integrativo di fr. 608.- mensili a contare dal 1. gennaio 1998: il motivo di tale riconoscimento era attribuibile allo stato di disoccupato del marito ed al ridotto reddito che la signora _________ traeva dallo svolgimento di una parziale attività lucrativa;

b)   con decisione del 16 settembre 1999 l'assegno integrativo fu ridotto da fr. 644.- a fr. 483.-: in quell'occasione la Cassa venne informata dal marito della ricorrente della riapertura di un termine quadro di indennizzazione quale disoccupato dal 1. maggio 1999, con indennità ridotta rispetto al precedente termine di indennizzazione, ma parimenti, del cambiamento del datore di lavoro dalla moglie con reddito annuo più elevato;

c)   in data 25 maggio 2000 l'assegno integrativo fu ulteriormente ridotto da fr. 483.- a fr. 380.- a seguito della revisione periodica avviata d'ufficio dalla Cassa il 27 dicembre 1999 e ritrasmessaci in data 21 marzo 2000: in quell'occasione la ricorrente, sebbene il marito aveva iniziato un'attività lucrativa presso la __________

      il 14 febbraio 2000 con un salario mensile lordo di fr. 3'530.- in qualità di magazziniere, allestendo il formulario di revisione

      il 15 febbraio 2000 non ne fece menzione indicandocelo per contro ancora disoccupato;

d)   solo in occasione della revisione periodica avviata d'ufficio

      il 22 maggio 2001 e ritornataci il 10 luglio 2001 la Cassa venne informata per la prima volta dell'attività lucrativa del marito; a seguito degli accertamenti effettuati è stato possibile quantificare l'ordine di restituzione di fr. 7'083.-;

Da quanto precede si può tranquillamente riconfermare l'ordine di restituzione di fr. 7'083.- in quanto nel periodo dal 1. marzo 2000 al 31 luglio 2001 la famiglia della ricorrente disponeva di redditi che non giustificavano più il versamento di un assegno integrativo." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la restituzione alla Cassa, da parte di __________, di fr. 7'083.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° marzo 2000 al 31 luglio 2001.

                                         In proposito la Cassa sostiene che l'assicurata è tenuta a risarcire l'assegno integrativo erogatole, in quanto non l'ha informata dell'inizio dell'attività dipendente del marito a partire dal 14 febbraio 2000 (cfr. consid. 1.1.).

                                         L'assicurata ha asserito di aver creduto di aver sempre trasmesso all'amministrazione tutti i documenti, per cui ha chiesto comprensione, visto pure che ha molte spese a cui far fronte (cfr. consid. 1.2.).

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a) ha la custodia del figlio;

  b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta 

      dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

      alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle

      prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha  

  diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Per l’art. 27 LAF

"  1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.

3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 Reg.LAF).

                               2.3.   Per l’art. 29 LAF

"  1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.

  2 Il regolamento disciplina i particolari.

  3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.

  4 La riduzione o la soppressione interviene:

a)   se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b)   se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."

                                         In proposito l’art. 35 RegLAF precisa che

"  1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.

  2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.

  3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."

                                         Secondo l’art. 36 RegLAF inoltre

"  L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."

                               2.4.   Secondo l’art. 41 LAF

"  Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."

                                         In proposito l'art. 70 del RegLAF precisa che

"  Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:

a)   ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;

b)   ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."

                                         Anche secondo l'art. 42 LAF

"  Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."

                               2.5.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che

"  1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.

  2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.

  3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."

                                         Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).

                                         Per l’art. 76 RegLAF:

"  1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.

2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."

                                         Secondo l’art. 47 LAF, infine,

"  Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).

                               2.7.   A motivazione dell'ordine di restituzione la Cassa, come visto (cfr. consid. 2.2.; 1.1.), sostiene che l'assicurata non ha notificato tempestivamente l'inizio dell'attività lavorativa del marito a partire dal 14 febbraio 2000.

                                         La ricorrente per contro ha dichiarato che credeva di aver inviato alla Cassa tutta la documentazione richiesta (cfr. consid. 1.2.).

                                         A tale proposito va ricordato che, in virtù dell'art. 41 LAF e dell'art. 70 Reg.LAF, il titolare del diritto all'assegno è tenuto a informare la Cassa cantonale sui "cambiamenti rilevanti per il diritto" (cfr. consid. 2.4.).

                                         Nell'evenienza concreta risulta dagli atti che effettivamente il marito dell'assicurata, il 14 febbraio 2000, ha iniziato a lavorare presso la ________ in qualità di magazziniere (cfr. doc. _).

                                         Dal mese di febbraio al mese di dicembre 2000 _________ ha percepito al netto dei contributi sociali la somma di fr. 36'740.--, comprensiva della quota parte di tredicesima, che riportata su dodici mesi è pari a fr. 41'988.-- (cfr. doc. _).

                                         Per l'anno 2001, invece, effettuando il calcolo su un anno, lo stipendio del marito dell'insorgente ammontava a fr. 41'060.-- (cfr. doc. _).

                                         Anche l'assicurata negli anni 2000 e 2001 ha esercitato un'attività lucrativa. Essa lavorava in qualità di ausiliaria di pulizie presso il Centro professionale ___________ di ___________, percependo nel 2000 fr. 11'264.-- netti e dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 fr. 5'479.-- netti, corrispondenti a fr. 10'958.-annui (cfr. doc. _).

                                         Inoltre fino al mese di agosto 2000 è stata attiva quale mamma diurna. Dal 1° gennaio al 31 agosto 2000 ha guadagnato fr. 1'977.-- netti, pari a fr. 2'966.-- annui (cfr. doc. _).

                                         Complessivamente dunque le entrate della famiglia _________, conteggiate su un anno, tenuto conto del guadagno dei genitori, dell'interesse da libretto di risparmio e degli assegni di base, ammontano a fr. 60'625.-- per il periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2000 e a fr. 57'659.-- per il lasso di tempo dal 1° settembre al 31 dicembre 2000.

                                         I redditi annui per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2001 corrispondono invece a fr. 56'410.--.

                                         Le entrate annue dell'assicurata a partire dal mese in cui __________ ha iniziato a lavorare erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno integrativo (cfr. doc. _).

                                         L'amministrazione si era in effetti basata su quanto il coniuge della ricorrente percepiva dall'assicurazione contro la disoccupazione, ovvero fr. 28'685.-- (cfr. doc. _), che sommati al reddito da attività dipendente dell'assicurata, agli assegni di base e all'interesse da conto di risparmio davano un reddito complessivo di fr. 45'725.-- (cfr. doc. _).

                                         Risulta quindi chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 35 Reg.LAF; consid. 2.3.), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

                                         In simili condizioni, dunque, la ricorrente ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi che le sono stati erogati a favore dei due figli.

                                         La Cassa poteva di conseguenza emettere la decisione di restituzione essendo date le premesse del riesame (cfr. consid. 2.6.).

                                         Del resto, l'assicurata nell'atto ricorsuale non ha contestato la restituzione nel suo principio (cfr. consid. 1.2.).

                               2.8.   Occorre ora stabilire se l'importo richiesto in restituzione è corretto.

                                         L'art. 25 lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. art. 28 e 47 LAF), prevede che:

"  ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono i nuovi redditi e le spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."

                                         Pertanto nel caso di specie correttamente i nuovi conteggi allestiti dalla Cassa tengono conto del reddito da attività dipendente percepito da ____________ nel 2000, rispettivamente del guadagno del 2001, calcolati su base annua.

                                         Dal certificato di salario per la dichiarazione di imposte relativo al periodo dal 14 febbraio al 31 dicembre 2000 emerge che il marito dell'assicurata, lavorando presso la ________, ha guadagnato al netto dei contributi sociali fr. 36'740.--. Effettuando il calcolo su base annua si ottiene un guadagno annuo di fr. 41'988.-- netti (cfr. doc. _).

                                         Nel 2001 il coniuge ha percepito un salario lordo mensile di fr. 3'635.--, corrispondente a un reddito annuo netto, comprensivo della tredicesima, di fr. 41'060.-- (cfr. doc. _).

                                         L'insorgente dal canto suo fino al 31 agosto 2000 era occupata presso due datori di lavoro differenti, e meglio come personale ausiliario di pulizia presso il ____________ e presso l'Associazione ____________.

                                         Dal __________ l'assicurata ha percepito per l'anno 2000, fr. 11'264.-netti, mentre lavorando come __________ nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2000 ha guadagnato fr. 1'977.-- netti, che calcolati su un anno corrispondono

                                         fr. 2'966.-- (cfr. doc. _).

                                         Dai certificati di salario emessi dall'Ufficio stipendi del _________ risulta che lo stipendio netto dell'assicurata dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 ammontava a fr. 5'479.--, pari a fr. 10'958.-- annui (cfr. doc. _).

                                         Pertanto nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2000 i redditi complessivi da attività dipendente della famiglia _________, calcolati su anno, ammontavano a fr. 56'218.-- (fr. 41'988.-- + fr. 11'264.-- + fr. 2'966.--).

                                         Nel lasso di tempo dal 1° settembre al 31 dicembre 2000 invece i loro guadagni, sempre riportati su un anno, corrispondevano a fr. 53'252.-- (fr. 41'988.-- + fr. 11'264.--), visto che l'assicurata, dal 1° settembre 2000, non ha più svolto l'impiego di mamma diurna (cfr. doc. _).

                                         Nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2001 i redditi da lavoro dei coniugi __________, conteggiati su dodici mesi, erano poi pari a fr. 52'018.-- (fr. 41'060.-- + fr. 10'958.--).

                                         La Cassa, nei nuovi calcoli degli assegni integrativi adeguati alla reale situazione economica dell'assicurata (cfr. doc. _), ha dunque a giusta ragione computato, a titolo di reddito da attività lucrativa dipendente, tali importi.

                               2.9.   Per quanto attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si rileva che la Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del relativo regolamento.

                                         Come indicato all'art. 28 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.2.), il premio per l'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione integralmente nel calcolo.

                                         Pertanto, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC, la quale si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 33 Reg.LAF; art. 3b cpv. 3 lett. d LPC).

                                         Ai fini del calcolo dell'assegno integrativo, come del resto delle PC, viene computato unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).

                                         Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).

                                         Infine va evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa infatti che va considerato il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).

                                         Nella fattispecie la Cassa, nei conteggi volti a stabilire se l'assicurata avrebbe o meno dovuto percepire un assegno integrativo, ha computato un premio netto di fr. 1'572.-- per il 2000 e di fr. 1979.-- per il 2001.

                                         Per quanto concerne il 2000 il premio di base, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammontava a fr. 6'871.20 annui (fr. 217.80.-- premio mensile per l'assicurata, fr. 204.80 premio mensile per il marito, fr. 75.-- per ciascuno dei due figli, cfr. doc. _).

                                         I sussidi annui corrispondevano a fr. 1'969.80 per l'assicurata, a fr. 1'969.80 per il marito, a fr. 579.60 per il primo figlio e a fr. 780.-- per il secondo figlio (cfr. doc. _).

                                         Va osservato che il sussidio del figlio maggiore è meno elevato rispetto a quello del fratello. L'art. 44 LCAMal prevede, infatti, che le famiglie sussidiate sono esonerate dal pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il secondo figlio e per quelli successivi, tuttavia ex art. 48 LCAMal solo fino all'ammontare massimo della quota media cantonale ponderata per assicurati il cui premio è inferiore a quello degli adulti, che corrispondeva per il 2000 a fr. 780.-- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2000). Globalmente quindi i sussidi erano di fr. 5'299.20.

                                         In simili condizioni, il premio annuo a carico della ricorrente ammontava a fr. 1'572.--, come indicato dalla Cassa (cfr. doc. _).

                                         Per il 2001 l'assegno di base, senza la deduzione dei sussidi corrispondeva a fr. 7'197.-- (fr. 231.80.-- premio mensile per l'assicurata, fr. 217.90 premio mensile per il marito, fr. 75.-- per ciascuno dei due figli, cfr. doc. _).

                                         I sussidi annui ammontavano a fr. 1'929.60.-- per l'assicurata, a fr. 1'929.60.-- per il marito, a fr. 558.60.-- per il primo figlio e a fr. 800.-- per il secondo figlio (cfr. doc. _). Al riguardo va osservato che per il 2001 la quota media ponderata per assicurati il cui premio è inferiore a quello degli adulti, che corrisponde al sussidio massimo per il secondo figlio e quelli successivi, è stata aumentata a fr. 800.-- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2001).

                                         I sussidi erano dunque complessivamente di fr. 5'218.--.

                                         In simili condizioni, il premio annuo a carico della ricorrente ammontava a fr. 1'979.--, come peraltro ammesso dall'amministrazione (cfr. doc. _).

                             2.10.   L'assicurata, nel ricorso, sostiene di dover far fronte mensilmente a diverse spese che non sono state computate dalla Cassa, come il consumo di elettricità per il boiler, i costi per le cure dentistiche dei figli, il leasing dell'autovettura, la relativa assicurazione responsabilità civile, le tasse comunali, la quota della squadra di calcio in cui gioca uno dei due figli, l'assicurazione economia domestica e l'Automobil Club Svizzero (cfr. consid. 1.2.).

                                         Per quanto concerne le spese di elettricità per il boiler di casa, va rilevato che secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 OPC AVS/AI, applicabile anche agli assegni di famiglia (cfr. art. 28 cpv. 1 LAF; consid. 2.2.)

"  Oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento è concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'articolo 257b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO).

L'ammontare annuo del forfait è uguale alla metà dell'ammontare di cui all'articolo 16a."

                                         Poiché l’importo previsto all’art. 16a OPC AVS/AI è di fr. 1’680.--, l'ammontare deducibile a titolo di spese di riscaldamento è di fr. 840.--.

                                         Nel caso di specie la questione a sapere se con la pigione deve essere computato anche l'importo di fr. 840.-- può rimanere irrisolta, visto che anche conteggiando questo ammontare nel fabbisogno, i redditi sarebbero in ogni caso più elevati delle spese riconosciute. Per il 2000 infatti il fabbisogno ammonterebbe a fr. 51'114.-- a fronte di un reddito complessivo di fr. 60'625.-- per il periodo da marzo ad agosto 2000 e di fr. 57'659.-- da settembre a dicembre 2000; per il 2001 le spese riconosciute corrisponderebbero a fr. 52'591.--, mentre il reddito è pari a fr. 56'410.-- (cfr. doc. _).

                             2.11.   L'art 28 cpv. 3 LAF sancisce:

"  Il premio per l'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo."

                                         La LAF dunque esclude il computo delle spese mediche e dentistiche dal conteggio degli assegni di famiglia, così come della franchigia prevista dall'assicurazione malattia, essendo quella porzione di spese di cura e malattia a carico dell'assicurato (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 19 gennaio 1994 relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia pag. 36).

                                         Anche il sistema delle prestazioni complementari all'AVS/AI non tiene conto di tali spese nel calcolo delle PC, tuttavia prevede il rimborso delle spese di malattia e invalidità, fra le quali quelle di dentista, per l'anno civile in cui ha avuto luogo la cura nei limiti di determinati importi (cfr. art. 3 lett. b LPC art. 3d LPC; art. 2 OMPC).

                                         Nell'evenienza concreta dunque i costi che deve sostenere l'assicurata per gli apparecchi dei denti dei figli non possono essere conteggiati nel calcolo dell'assegno integrativo.

                                         Per inciso va comunque segnalato che determinati disturbi dentari sono considerati delle infermità congenite ai sensi dell'art. 13 LAI, per la cui cura gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari dell'assicurazione per l'invalidità (cfr. art. 13 LAI, 3 OAI; Ordinanza sulle infermità congenite, OIC).

                             2.12.   Per quanto riguarda le ulteriori spese allegate dall'assicurata (cfr. consid. 2.10.; 1.2.), va rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC, al quale la LAF rinvia (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. c LAF), è esaustiva e che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83).

                                         Le spese che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione.

                                         Nel caso in esame non possono pertanto essere computati quali costi specifici quelli relativi alle imposte, alla quota della squadra di calcio in cui gioca un figlio, all'assicurazione economia domestica e all'Automobil Club Svizzero.

                                         Anche i canoni di leasing dell'autovettura e i premi della relativa assicurazione responsabilità civile non sono da conteggiare quali spese riconosciute, in quanto essi non costituiscono dei costi per il conseguimento del reddito giusta l'art. 11a OPC. I coniugi __________, infatti, abitando e lavorando a __________, non necessitano di un'autovettura per recarsi al posto di lavoro.

                                         A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).

                                         Di transenna va rilevato che le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito e la sostanza saranno in futuro opportunamente considerate in modo esplicito quando entrerà

                                         in vigore la Legge cantonale sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) adottata dal Gran consiglio il 5 giugno 2000 (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. j Laps e Messaggio del Consiglio di Stato del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 11).

                             2.13.   Alla luce di tutto quanto precede, occorre concludere che i redditi complessivi dell'assicurata sono più elevati delle spese riconosciute per il periodo 1° marzo - 31 agosto 2000 (redditi fr. 60'625.-- e fabbisogno fr. 50'274.--), per il lasso di tempo 1° settembre - 31 dicembre 2000 (redditi fr. 57'659.-- e fabbisogno di fr. 50'274.--) e infine per il periodo 1° gennaio -31 luglio 2001 (redditi fr. 56'410.-- e fabbisogno di fr. 51'751).

                                         Per questi tre periodi dunque non sono dovuti alla ricorrente degli assegni integrativi.

                                         Di conseguenza l'ordine di restituzione emanato dalla Cassa non presta il fianco a critiche nemmeno per quanto attiene alla sua quantificazione.

                                         Il TCA, pertanto, avendo l'assicurata percepito indebitamente gli assegni integrativi erogatile e vista la correttezza dell'importo chiesto in restituzione, deve confermare l'ordine di restituzione emesso il 16 novembre 2001.

                             2.14.   A titolo abbondanziale va comunque rilevato che secondo gli art. 44 cpv. 3 LAF e 76 Reg.LAF all'assicurata resta la facoltà di chiedere alla Cassa il condono dell'obbligo di restituire.

                                         Infatti è giustificato pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, visto che solo in tal caso l'obbligo è stabilito definitivamente.

                                         La restituzione è condonata tuttavia soltanto se il richiedente ha percepito a torto gli assegni in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere gravoso (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF; consid. 2.5.; 2.6.).

                                         Per quanto attiene al presupposto della buona fede, va ricordato che essa deve essere esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

                                         Al riguardo va osservato che il TCA conferma costantemente gli ordini di restituzione emanati dalla Cassa, allorché un assicurato non ha avvisato tempestivamente l'amministrazione dell'inizio di una nuova attività lavorativa, benché con la decisione di riconoscimento del diritto agli assegni di famiglia fosse stato espressamente avvertito di informare la Cassa, in quanto autorità competente, di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno

                                         Questa Corte ha infatti ritenuto che tale comportamento configuri una negligenza grave, per cui la buona fede non deve essere ammessa (cfr. STCA del 16 aprile 2002 nella causa M., 39.2001.53; STCA del 23 ottobre 2001 nella causa B.M., 39.2001.32; STCA del 10 maggio 2001 nella causa B., 39.2000.88; STCA del 7 maggio 2001 nella causa F., 39.2000.89; STCA del 12 ottobre 2000 nella causa G., 39.2000.66).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2001.82 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.06.2002 39.2001.82 — Swissrulings