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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.06.2000 39.2000.8

14. Juni 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,347 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2000.00008   ZA/tf

Lugano 14 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattore:

Zaccaria Akbas  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2000 di

__________, 

contro  

la decisione del 17 gennaio 2000 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 17 gennaio 2000 la cassa ha respinto la domanda di assegno di prima infanzia inoltrato dagli assicurati, argomentando:

"  Abbiamo esaminato la richiesta per assegni di famiglia (assegno di prima infanzia) del 25 novembre 1999.

Secondo l'art. 32 cpv. 1 LAF (Legge sugli assegni di famiglia) i genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, di per il figlio, se cumulativamente:

a)   hanno il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;

b)                                   uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;

c)   il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c) LAF.

La Sezione degli stranieri ci comunica che la signora __________ risiede nel Canton Ticino solo dal 1. maggio 1998.

La condizione dell'art. 32 cpv. 1 lett. a) LAF non è pertanto adempiuta.

Per questo motivo la richiesta di assegno di prima infanzia è respinta."  (cfr. doc. _)

                               1.2.   Contro questa decisione __________ e __________ hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si sono così espressi:

"  Abbiamo ricevuto la vostra decisione in merito agli assegni a margine citati e vi comunichiamo che abbiamo deciso di ricorrere.

Vi preghiamo di prendere in considerazione le seguenti nostre annotazioni:

-   mia moglie (Refije) non esercita nessuna attività lucrativa per dedicarsi alla cura dei bambini;

-   lo stipendio che percepisco come cameriere non mi permette di poter provvedere al meglio per i miei figli e con la crisi che esiste in questo periodo non mi è possibile di trovare un lavoro che mi permetta di guadagnare a sufficienza;

-   io (Kadri) ho il domicilio nel Cantone dal 01.03.1990;

-   ho portato la mia famiglia nel Cantone per potergli dare un'istruzione migliore di quella che si sarebbe potuta avere nel mio paese." (cfr. doc _)

                               1.3.   Nella sua risposta del 15 febbraio 2000 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

"  Con la contestata decisione la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha respinto il riconoscimento dell'assegno di prima infanzia perché la signora __________ non adempie la condizione prevista dall'art. 32, cpv. 1, lett. a) LAF.

Mediante ricorso si postula il riconoscimento dell'assegno dal momento che la condizione del citato articolo è assolta dal marito.

Il ricorso non è accoglibile.

Giova ricordare che il diritto all'assegno di prima infanzia è rivendicato da una famiglia biparentale con 3 figli.

Il signor __________ risiede nel Cantone Ticino dal 01.03.1990 ed è in possesso di un permesso di domicilio (C) mentre la moglie lo ha raggiunto, unitamente ai 3 figli, in data 01.05.1998.

L'art. 32, cpv. 1, lett. a) LAF stabilisce che per poter ottenere l'assegno di prima infanzia entrambi i genitori devono assolvere la condizione relativa ai 3 anni di domicilio.

Nella presente fattispecie solo il signor __________ l'assolve e pertanto non è possibile aderire alla richiesta.

Si chiede pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata."  (cfr. doc. _)

                                         in diritto

                                        In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° luglio 1997 sono entrate in vigore alcune norme della nuova Legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF) dell'11 giugno 1996 e fra queste gli articoli da 24 a 37 che regolano l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia.

                                         Gli art. 31 e 32 cpv. 1 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell'assegno di prima infanzia.

                                         L'art. 32 cpv. 1 LAF, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:

"  I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno di prima infanzia, per il figlio, se cumulativamente:

  a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del              figlio;

  c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui            il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti         posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c."

                                         Il Reg. LAF prevede all'art. 45 cpv. 1 che "sono considerati domiciliati nel Cantone i titolari del diritto che vi risiedono effettivamente con l'intenzione di stabilirsi durevolmente".

                                         Secondo l'art. 46 del Reg. LAF:

"  Il titolari del diritto dimostrano di essere stati domiciliati ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

  Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno.

  In caso di interruzione, i titolari del diritto devono adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta."

                               2.3.   Riguardo alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, il TCA. in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa S.G., non pubblicata (39.98.109-110), ha precisato:

"  Nella presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF.

  Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.

  Infatti, da una parte, vista la durata del soggiorno in Francia dell'assicurata per motivi di studio e considerato che essa vive a Parigi con il suo compagno e sua figlia ed ha quindi in quella città il centro dei suoi interessi familiari, si può ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio civile in Francia (cfr., per un caso analogo, proprio in materia di assegni familiari RVJ 1999 pag. 108-100).

  Inoltre e soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che S. G. è tuttora domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede effettivamente (cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa S.P., H 144/97) per ben 8 mesi all’anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran lunga superiore rispetto a quella ammessa dall’art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo cui il domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi".

  Non esistono del resto in concreto motivi di forza maggiore atti a giustificare un'interruzione superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella causa J.M., P 44/97).

  A ragione la Cassa ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno integrativo.

  Anche l’assegno di prima infanzia è stato giustamente rifiutato dall’amministrazione, visto che secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere ottenere questa prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni."

                               2.4.   Nel caso concreto risulta dagli atti che il signor __________ risiede nel Canton Ticino dal 1° marzo 1990, mentre la moglie ___________ e i suoi tre figli lo hanno raggiunto solo dal 1° maggio 1998 (cfr. doc. _).

                                         Ora, il chiaro tenore della legge, prevede all'art. 32 cpv. 1 lett. a) LAF che entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni per avere diritto all'assegno di prima infanzia.

                                         Di conseguenza i signori __________ potranno per contro riproporre questa richiesta a partire dal mese di giugno del 2001.

                                         In simili condizioni la decisione della Cassa cantonale con le quali è stato rifiutato agli assicurati il diritto all'assegno di prima infanzia deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti