Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.11.2000 39.2000.74

13. November 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·334 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2000.00074   dc/gm

Lugano 13 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il "ricorso" del 27 settembre 2000 interposto da

__________, 

contro  

la "decisione" del 28 agosto 2000 emanata dalla

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 29 settembre 2000 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;

visto lo scritto della cassa del 30 ottobre 2000 del seguente tenore:

"   il ricorso interposto da __________ e __________ non contesta una formale decisione notificata dalla Cassa e pertanto deve essere dichiarato irricevibile.

    Con lo scritto del 28 agosto 2000 la Cassa ha informato l'interessato che gli assegni anticipati e richiesti in restituzione non corrispondevano a quelli autorizzati invitandolo a verificare e trasmettere, se del caso, la necessaria documentazione

    Anziché rispondere alla Cassa, __________ ha interposto ricorso presso codesto Tribunale.

    Sulla base delle osservazioni contenute nel ricorso del 27 settembre 2000 la Cassa ha comunque riconosciuto il diritto agli assegni fino al 31 dicembre 2000, come richiesto dal ricorrente (v. autorizzazione allegata)." (cfr. Doc. _);

preso atto della lettera dell'8 novembre 2000 nella quale i ricorrenti precisano:

"   Con la presente dichiarazione ritiriamo il ricorso da noi presentato in data 27 settembre 2000 in quanto riteniamo che "l'autorizzazione al versamento degli assegni per i figli" di data 30.10.2000 annulla la "contestazione del diritto agli assegni familiari anno 1999" di data 28.08.2000 (doc. _ del ricorso stesso) ed al conseguente rimborso di fr. 2'196.- da parte nostra." (cfr. Doc. _);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo

39.2000.74 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.11.2000 39.2000.74 — Swissrulings