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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.08.2000 39.2000.58

8. August 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·459 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2000.00058   FP

Lugano 8 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattore:

Francesca Pozzi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 luglio 2000 di

__________, 

contro  

la decisione del 13 luglio 2000 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

Ritenuto che,              -   con due decisioni 12 luglio 2000 la Cassa cantonale per gli assegni famigliari ha rifiutato di attribuire a __________ l'assegno di prima infanzia e l'assegno integrativo dopo il 1. luglio 2000, in quanto il reddito determinante supera il limite annuo fissato dalla legge ex art. 27 e 35 LAF (doc. _). Con decisione del giorno successivo la Cassa cantonale per gli assegni famigliari ha ordinato la restituzione degli assegni integrativi (di Fr. 470.-mensili) e degli assegni di prima infanzia (di Fr. 600.-- mensili) percepiti indebitamente dal 1. settembre 1999 al 30 giugno 2000, per un totale di Fr. 10'700.-- (doc. _);

                                     -   contro quest'ultima decisione amministrativa del 13 luglio 2000 sono tempestivamente insorti i coniugi __________ chiedendo il condono della restituzione dei suddetti assegni (doc. _);

                                     -   ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 LAF gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti. La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto o in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave (art. 44 cpv. 3 LAF);

                                     -   nel caso che ci occupa, i ricorrenti non contestano la restituzione degli assegni, ma postulano il condono della restituzione;

                                     -   l'amministrazione non ha emesso una decisione in merito, per cui su tale richiesta il TCA non può statuire.

                                         Secondo l'art. 68 LAF l'autorità di ricorso può, infatti, pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata dalla Cassa per gli assegni famigliari (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);

                                     -   pertanto gli atti vanno inviati alla Cassa affinché emani una decisione formale in merito alla richiesta di condono della restituzione degli assegni indebitamente percepiti, contro la quale ____________ potranno ricorrere, entro 30 giorni dalla relativa ricezione, al TCA.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso non é ricevibile.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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