Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.06.2000 39.2000.2

14. Juni 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,954 Wörter·~15 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2000.00002   MB/sc

Lugano 14 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 6 gennaio 2000 di

__________  

contro  

la decisione del 21 dicembre 1999 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con effetto dal 1 febbraio 1999 La Cassa cantonale per gli assegni familiari ha assegnato a __________, a favore del figlio __________, un assegno integrativo di fr. 470 mensili.

                               1.2.   In data 16 novembre 1999 la Cassa  ha trasmesso all'agenzia comunale di __________ il formulario di revisione degli assegni familiari, che è stato ritornato, compilato, il 19 novembre 1999.

                               1.3.   Con decisione 6 dicembre 1999 la Cassa ha ordinato a __________ di restituire l'importo di fr. 2'350 a titolo di assegni familiari indebitamente percepiti dal 1 luglio 1999 al 30 novembre 1999. A motivazione della richiesta l'amministrazione ha precisato che, dal formulario relativo alla revisione degli assegni familiari, risulta che percepisce indennità giornaliera di disoccupazione sulla base di un termine quadro aperto il 15 giugno 1999.

                                         Con un'ulteriore decisione di medesima data l'amministrazione ha soppresso, con effetto dal 1 dicembre 1999, il diritto all'assegno integrativo dell'interessata.

                               1.4.   In data 9 dicembre 1999 __________ ha presentato domanda di condono alla Cassa di compensazione, sostenendo che:

"  (…)

nel mese di luglio prima di traslocare definitivamente a __________ l'ufficio assistenza di Bellinzona (sig. __________) mi ha detto di iscrivermi all'ufficio di disoccupazione in quanto io non figuravo ai sensi di legge disoccupata. Appena arrivata a __________ mi sono iscritta.

Fino ad ottobre i soldi versati dalla cassa andavano a risarcire l'assistenza per gli aiuti fino ad allora conseguiti, sono pertanto solo due mesi che dispongo del denaro della disoccupazione.

Il fatto di non avervi avvisato non rientrava nelle mie intenzioni ma bensì pensavo che foste collegati in un qualche modo all'ufficio assistenza.

Pertanto vi chiedo il condono dell'importo da me dovuto in quanto impossibilitata visto la mia condizione di disoccupata. Vi informo anche che a partire da agosto 2000 non mi verranno più versati gli alimenti dal mio ex-marito." (Doc. _)

                               1.5.   Con decisione 21 dicembre 1999 la Cassa cantonale ha respinto la domanda di condono dell'assicurata, con le seguenti motivazioni:

"  Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).

Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.

La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione nell'adempimento dell'obbligo d'istruzione o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.

La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.

In data 3 settembre 1997 ha inoltrato una richiesta per assegni di famiglia (assegno integrativo) indicando che era persona senza attività lucrativa.

In data 5 novembre 1999 ci trasmette, per la revisione degli assegni familiari (AFI/API) anno 1999, copia del conteggio disoccupazione del mese di ottobre 1999 dal quale rileviamo l'apertura del termine quadro in data 15 giugno 1999.

Sulle nostre decisioni di assegno integrativo citiamo:

"                                                                             Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).

In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite."

Nel presente caso non può essere riconosciuto il requisito della buona fede poiché non ci ha annunciato l'iscrizione al collocamento e di essere al beneficio delle indennità di disoccupazione.

Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave." (Doc. _)

                               1.6.   Con tempestivo ricorso 6 gennaio 2000 l'assicurata ha impugnato la decisione dell'amministrazione, ribadendo la propria buona fede e precisando di non essere in grado di rimborsare l'importo dovuto.

                               1.7.   Con risposta 12 novembre 1999 l'amministrazione ha proposto di respingere il gravame, con le seguenti motivazioni:

"  Dalla documentazione agli atti si evince che in data 16.11.1999 la Cassa venne a conoscenza che la ricorrente percepiva l'indennità di disoccupazione e che questa le era corrisposta sin dal 15.06.1999. In nessuna occasione precedente la signora __________ informò la nostra Cassa d'essersi annunciata all'assicurazione disoccupazione.

L'assegno integrativo erogato fino ad allora era stato determinato sulla scorta della documentazione precedentemente trasmessa alla Cassa (documenti del 9/97).

Le decisioni di assegni integrativi menzionano l'obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione economica o personale. La ricorrente ha omesso di comunicare tempestivamente l'aumento delle sue entrate dovute alla disoccupazione. Così facendo ha commesso una grave negligenza che ha comportato l'indebito percepimento dell'assegno integrativo. La negligenza commessa è incompatibile con il riconoscimento della buona fede per cui si chiede a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc. _)

                               1.8.   Pendente causa il TCA ha chiesto alcuni chiarimenti all'Ufficio del sostegno sociale e richiamato agli atti gli incarti dell'assicurazione disoccupazione e dell'Ufficio del sostegno sociale.

                                         in diritto

                                         In ordine

                                         La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.1.   Oggetto del contendere è il condono della restituzione di prestazioni presumibilmente percepite a torto dalla ricorrente a titolo di assegni integrativi per il periodo dal 1 luglio 1999 al 30 novembre 1999.

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a) ha la custodia del figlio;

  b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta 

      dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

      alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle

      prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha  

  diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF:

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                               2.2.   Per l’art. 29 LAF:

"  1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.

   2 Il regolamento disciplina i particolari.

   3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.

   4 La riduzione o la soppressione interviene:

a)   se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b)   se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."

                                         In proposito l’art. 35 RegLAF precisa che:

"  2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.

3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."

                                         Secondo l’art. 36 RegLAF inoltre

"  L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."

                               2.3.   Secondo l’art. 41 LAF:

"  Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."

                                         Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).

                                         In proposito il regolamento precisa che

"  Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:

a)   ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;

b)   ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."

                                         Il 42 LAF:

"  Il titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."

                               2.4.   Per l’art. 44 LAF:

"  1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.

   2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.

   3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."

                                         Secondo l’art. 47 LAF infine:

"  Per quanto concerne non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."

                                         Secondo l’art. 76 RegLAF:

"  1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.

   2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

   3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile in materia LAF in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

                               2.6.   Preliminarmente va rilevato che è incontestato che l'assicurata non ha notificato alla Cassa di essersi iscritta alla disoccupazione e di percepire da essa delle indennità da luglio 1999.

                                         L'interessata sostiene tuttavia di essere in buona fede, in quanto le indennità di disoccupazione non le sarebbero state versate, bensì trasmesse all'Ufficio del sostegno sociale, a tacitazione di prestazioni assistenziali versatele in precedenza.

                                         A proposito della buona fede la giurisprudenza, distingue, da un lato, il caso in cui vi è mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, e dall'altro quello invece a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126).

                                         La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'as­sicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481).

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

"  nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

                                         Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di resti­tuire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

                                2.7   In concreto va rilevato che in virtù dell'art. 41 LAF e della disposizione del regolamento d'esecuzione, il titolare del diritto all'assegno è tenuto a informare la Cassa cantonale sui "cambiamenti rilevanti per il diritto" (consid. 2.3).

                                         Tenuto conto delle censure sollevate dall'assicurata (consid. 2.6) nel caso concreto va stabilito se, come sostiene l'interessata, le indennità a cui aveva diritto venivano versate direttamente all'Ufficio del sostegno. In tal caso non vi sarebbe stato, dal punto di vista dell'assicurata, alcun cambiamento rilevante per il diritto, in quanto la situazione finanziaria dell'interessata non si modificava.

                                         Dall'incarto della Cassa disoccupazione __________ emerge che l'assicurata, nel mese di luglio 1999, ha percepito indennità di disoccupazione di fr. 707.25

.                                        Il 16 agosto l'Ufficio del sostegno sociale ha comunicato alla Cassa disoccupazione di tenere in sospeso il versamento delle indennità all'assicurata fintanto che non sarebbero state trasmesse le cessioni debitamente firmate da quest'ultima. A seguito della sottoscrizione della cessione del diritto alle indennità di disoccupazione la Cassa disoccupazione ha versato all'Ufficio del sostegno sociale le indennità di agosto e settembre 1999 pari a fr. 3'213.50.

                                         Dal canto suo l'Ufficio assistenza aveva anticipato fr. 3'100. Ha pertanto restituito all'interessata fr. 113.50.

                                         In data 21 settembre 1999 l'Ufficio assistenza ho poi comunicato alla Cassa disoccupazione di versare le indennità all'assicurata con effetto dal 1. novembre 1999 (indennità di ottobre; cfr. incarto dell'Ufficio del sostegno sociale e della Cassa disoccupazione __________ agli atti). Ciò è avvenuto con comunicazione del 28 ottobre 1999.

                                2.8   In virtù delle circostanze concrete e della giurisprudenza suesposta questa Corte deve concludere come segue. Poiché per i mesi di agosto e settembre le indennità di disoccupazione venivano versate direttamente all'Ufficio del sostegno sociale a seguito dell'anticipo all'assicurata da parte di questo ufficio dell'importo di fr. 3'100 - quest'ultima poteva e doveva ritenere che questa modifica non era rilevante per il diritto all'assegno, in quanto il calcolo non sarebbe mutato. In simili condizioni per questo periodo l'assicurata non ha violato alcun obbligo di notifica né ha percepito a torto assegni integrativi.

                                         Per quanto riguarda agosto e settembre quindi il ricorso dev'essere accolto.

                                         Per quanto riguarda ottobre e novembre, invece, l'assicurata doveva sapere che da ottobre i soldi le sarebbero stati versati personalmente, in quanto l'8 ottobre 1999 l'Ufficio del sostegno sociale le ha restituito fr. 113.50 percepiti a torto. Essa doveva quindi rendersi conto che niente più era dovuto all'assistenza. In tali circostanze avrebbe dovuto notificare immediatamente il versamento delle indennità alla Cassa. Lo stesso vale per luglio in quanto le indennità le sono state versate personalmente.

                                         In simili circostane per ottobre e novembre 1999 l'assicurata non può essere considerata di buona fede, in quanto nelle circostanze concrete tramite la mancata notifica del versamento delle indennità ha commesso una grave negligenza. Lo stesso vale per il mese di luglio. Per questo mese tuttavia l'importo da restituire va calcolato tenuto conto di indennità giornaliere di soli fr. 707.25 effettivamente percepiti dall'assicurata.

                                         Per i mesi di luglio, ottobre e novembre la decisione è confermata. L'assicurata non è in buona fede. Per quanto riguarda il mese di luglio l'importo da restituire va tuttavia adeguato alle prestazioni ricevute.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § La decisione impugnata è annullata.

                                 2.-   Per i mesi di agosto e settembre 1999 __________ è di buona fede.               

                                 3.-   Per i mesi di luglio, agosto e settembre 1999 __________ non è di buona fede. Essa deve pertanto restituire gli assegni integrativi percepiti a torto ai sensi di quanto indicato al considerando 2.8.                 

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2000.2 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.06.2000 39.2000.2 — Swissrulings