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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.10.2025 38.2025.40

27. Oktober 2025·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·11,202 Wörter·~56 min·7

Zusammenfassung

Correttamente negato il diritto a percepire indennità per insolvenza. Assic. avrebbe dovuto agire in modo sollecito ed incisivo già durante rapporto lav. Dopo la fine del rapporto di lav. ha fatto spiccare PE, presentato comminatoria ma poi non ha più proseguito la proc. esecut., negligenza grave

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 38.2025.40   CL/gm

Lugano 27 ottobre 2025    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 giugno 2025 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 27 maggio 2025 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  Con decisione su opposizione del 26 maggio 2025 (cfr. all. B a doc. I) la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la decisione del 20 gennaio 2025 (cfr. doc. 77-78) con la quale aveva negato ad RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza ai sensi art. 55 cpv. 1 LADI, per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno.

                                  L’amministrazione ha così motivato la propria decisione su opposizione:

" (…)

5. Nel caso concreto, la Cassa ritiene che gli sforzi compiuti dal signor RI 1 per ottenere quanto dovutogli dalla società __________ a titolo di salari per il periodo da gennaio a luglio 2023, vadano considerati insufficienti.

Il signor RI 1 non ha mai percepito, durante tutto il periodo lavorativo, il salario contrattualmente pattuito.

L’attività lavorativa è cessata il 14 luglio 2023 e, come da documentazione agli atti, il signor RI 1 vantava CHF 32'779.40 (cfr. PE) quali salari arretrati.

Terminata l’attività lavorativa, il signor RI 1 ha fatto spiccare un precetto esecutivo in data 5 settembre 2023, la comminatoria di fallimento il 9 ottobre 2023 (notificata il 23 gennaio 2024), mentre il 5 giugno 2024 la società è fallita.

A mente della Cassa il signor RI 1 avrebbe dovuto procedere, già durante l’attività lavorativa, a sollecitare il versamento dei salari. Mal si comprende inoltre il motivo per cui, dopo la comminatoria di fallimento, non abbia proseguito nell’iter procedurale.

In simili condizioni, non rivendicando l’integrale e puntuale versamento del salario in maniera incisiva e tempestiva, il ritiene che il signor RI 1 abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI. Il diritto alle II va pertanto negato” (cfr. all. B a doc. I).

                          1.2.  Contro la citata decisione su opposizione, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA.

                                  Il patrocinatore ha chiesto il riconoscimento del diritto alle indennità per insolvenza “per un periodo di quattro mesi basato sullo stipendio lordo di CHF 5'000.- oltre alla quota parte di tredicesima”, oltre a protestare, in caso di accoglimento del gravame, il riconoscimento di spese, tasse e ripetibili e, in caso contrario, l’ammissione al gratuito patrocinio.

                                  A fondamento delle ragioni del proprio assistito, l’avv. RA 1 fa valere quanto segue:

" (…) Il signor RI 1 è stato licenziato con effetto al 14.07.2025 [recte: 2023]. In seguito egli ha purtroppo avuto notevoli problemi di salute e ha potuto delegare soltanto ad agosto inoltrato (il 17.08.2023) alla fiduciaria __________ per occuparsi della questione del suo diritto all’indennità per insolvenza ai sensi della LADI: in seguito, tutto l’iter è stato regolarmente seguito con segnatamente l’inoltro di un precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento. La ditta è stata sciolta in seguito a fallimento a far tempo dal 05.06.2024. (…)

20. Nella fattispecie che ci occupa, il signor RI 1 ha intrapreso tutto quello che poteva al fine di tutelare i propri interessi.

21. Infatti il qui ricorrente, malgrado il suo stato di salute, ha provveduto tramite il di lui nonno signor __________ a delegare ad una terza società il prosieguo dell’iter volto a tutelare il suo credito.

22. La resistente sostiene che il qui ricorrente avrebbe dovuto far valere i suoi diritti già nei mesi precedenti, mentre egli era alle dipendenze dell’allora datore di lavoro. La resistente suffraga ciò appoggiandosi alle sentenze del Tribunale federale che riguardano casi assolutamente differenti da quello dell’assicurato, in effetti, nei casi di cui alle sentenze citate, gli assicurati erano stati gravemente negligenti in quanto avevano lasciato trascorrere un lasso di tempo lunghissimo anche dopo la fine dei rapporti lavorativi (addirittura 29 mesi in una sentenza citata) prima di intervenire.

23. Non si può infatti pretendere che un lavoratore che ha appena assunto un impiego faccia formalmente valere il proprio credito nei confronti del datore di lavoro. Ça va sans dire che il qui ricorrente ha chiesto a più riprese all’allora datore di lavoro rassicurazioni circa il pagamento del suo stipendio. Tuttavia egli non poteva procedere con una formale diffida o addirittura con un precetto esecutivo in quanto innanzitutto il tempo trascorso era troppo breve e avrebbe inoltre rischiato severe conseguenze quali il licenziamento. Un licenziamento avrebbe infatti peggiorato la sua situazione e quindi il danno assicurativo poiché egli si sarebbe trovato a dover richiedere le indennità di disoccupazione LADI. Inoltre le parti avevano successivamente concordato che il pagamento degli stipendi sarebbe stato corrisposto dopo la conclusione di numerosi appalti e non immediatamente nei primi mesi di lavoro. pertanto gli stipendi non erano immediatamente esigibili.

24. Il qui ricorrente adempie a tutti i criteri posti dalla LADI e in particolare dagli art. 51, 53 e 55 LADI. La LADI si limita a disporre che l’assicurato deve prendere ogni provvedimento nella procedura di pignoramento o di fallimento. Essa non prevede in alcun modo che il lavoratore/assicurato debba agire subito nei confronti del datore di lavoro potenzialmente moroso. Non si comprende infatti in quale modo il mero fatto di far spiccare un precetto esecutivo immediatamente e a maggior ragione una diffida/messa in mora scritta possano limitare/ridurre il danno. La procedura seguita dal qui ricorrente/dalle persone da lui delegate è stata diligente e ha permesso di tutelare il suo credito nella massa fallimentare. Non vi è alcun indizio che il danno sia stato aggravato” (cfr. doc. I).

                                  Con comunicazione al TCA dell’8 luglio 2025, il patrocinatore del ricorrente ha, poi, precisato che quest’ultimo “non intende più richiedere l’assistenza giudiziaria” (cfr. doc. IV).

                          1.3.  Nella sua risposta del 18 luglio 2025 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e, in particolare, ha osservato quanto segue:

" (…) Il ricorrente non ha mai ricevuto alcun salario; ciò malgrado, ha mantenuto l’impiego presso la __________ sino al 14 luglio 2023 e in tale lasso di tempo, come indicato anche nel gravame, non ha messo in atto alcuna misura incisiva per rivendicare l’integrale e puntuale versamento del salario, limitandosi a chiedere rassicurazioni al datore di lavoro e addirittura, considerata la nota morosità, concordare (senza però richiedere adeguata garanzie; art. 337a CO) il pagamento degli stipendi a conclusione di asseriti numerosi appalti.

Il precetto esecutivo è stato spiccato dopo 2 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (rispettivamente dopo 9 mesi dall’inizio dell’attività); la procedura è stata proseguita soltanto sino alla comminatoria di fallimento: l’insorgente non ha infatti continuato tempestivamente – con l’inoltro dell’istanza di fallimento – la misura intrapresa sino alla fase dell’esecuzione forzata prevista dalla legge e ha invece atteso che un altro creditore facesse fallire la società.

Questo in palese disattenzione dell’obbligo di ridurre il danno di cui all’art. 55 cpv. 1 LADI, in base al quale occorre far valere i propri crediti salariali in maniera chiara ed inequivocabile nei confronti del datore di lavoro già durante l’esistenza del contratto di lavoro. Nel conteso dell’II il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca infatti un ruolo preponderante, non dovendo il medesimo semplicemente attendere la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro.

Ne segue che l’insorgente non ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro e pertanto il diritto alle prestazioni deve essere negato” (cfr. doc. V).

                          1.4.  Il 25 agosto 2025, il patrocinatore del ricorrente ha comunicato al TCA di non avere altri mezzi di prova da presentare (cfr. doc. VII).

considerato                 in diritto

                          2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha negato ad RI 1 il diritto a percepire le indennità per insolvenza.

                          2.2.  L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

                                  In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso.

                                  Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

                                  Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.

                                  In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.

                                    A proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro, l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

" 2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51).

                                  In una sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009, pubblicata in RtiD No. 52/II-2009, il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato contro la STCA 38.2008.1 dell’8 maggio 2008.

                                  In quella fattispecie, il TCA si era chinato sul caso di un assicurato che aveva lavorato tra giugno e settembre 2004, senza mai ricevere il salario, in un “ambiente familiare” nel quale “vi era un rapporto di amicizia” e che durante il rapporto lavorativo aveva “continuato a sollecitare verbalmente il versamento di quanto dovutogli”. Licenziatosi, egli si è, poi, rivolto ad un sindacato ed in data 21 febbraio 2025 ha fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti dell’ex datore di lavoro, che vi si è opposto.

                                  Nel giugno 2025 è poi stata notificata la comminatoria di fallimento. La domanda di fallimento è stata inoltrata a febbraio 2006 e l’istanza mediante la quale quel ricorrente aveva chiesto la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione è stata presentata nell’agosto 2006.

                                  Sentite le parti in udienza, questa Corte aveva stabilito che “durante il breve rapporto di lavoro l’assicurato ha costantemente sollecito il versamento del salario”, ragion per cui egli non aveva gravemente violato l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI.

                                  Per quanto attiene, invece, al periodo successivo alla conclusione del rapporto lavorativo e con particolare riferimento agli otto mesi intercorsi tra la comminatoria di fallimento e la domanda di fallimento, il TCA ha, invece, concluso che il ricorrente aveva gravemente violato il proprio obbligo di ridurre il danno, accertando inoltre che il rappresentante di quel ricorrente sin dal giugno 2004 era al corrente del fatto che la comminatoria di fallimento non era sufficiente per giustificare un diritto all’indennità per insolvenza. (consid. 2.6.).

                                  Pronunciandosi sulla fattispecie in esame, l’Alta Corte, nella STF 8C_466/2008 del 1° aprile 2009, ha, come anticipato, confermato l’operato di questo Tribunale sulla scorta, in particolare, delle seguenti motivazioni:

" (…) Nel caso di specie, la Corte cantonale, dopo avere rammentato il principio generale secondo il quale il rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante, ha ravvisato una colpa grave dell'insorgente essenzialmente nella circostanza che quest'ultimo, patrocinato sin dall'inizio da un ente sindacale, è rimasto inattivo per un periodo di quasi otto mesi, trascorsi dalla comminatoria di fallimento del 27 giugno 2005 e la relativa domanda del 15 febbraio 2006. 

Questa Corte non vede motivo per non aderire alla valutazione dell'autorità giudiziaria cantonale. Il tempo non indifferente trascorso nel presente caso senza che l'interessato abbia intrapreso passi concreti per il recupero del salario dovutogli mal si concilia, in effetti, con l'obbligo di diminuire il danno incombentegli giusta il disposto dell'art. 55 cpv. 1 LADI. 

Privo di pertinenza è infine l'argomento ricorsuale secondo cui il ritardo nella presentazione dell'istanza di fallimento sarebbe dovuto all'impossibilità di esplicare in tempi adeguati tutte le ricerche inerenti l'ex datore di lavoro, partito in Italia senza lasciare traccia od indirizzo. Si ricorda infatti all'insorgente che, a norma dell'art. 190 cpv. 1 cifra 1 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni.” (consid. 4).

                                 In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi dopo la fine del rapporto di lavoro (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage”).

                                  Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) »).

                                  In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi dopo la fine del rapporto di lavoro prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.

                                  In una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.

                                  Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.

                                  In una sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)”

                                  In una sentenza 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze l’assicurato deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente sentenza nella quale l’Alta Corte aveva sottolineato che:

" (…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du travailleur pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On n'exige pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b).

                                  In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:

" (…)

4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto (art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni (anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.  

4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”

                                  In una sentenza 8C_408/2020 del 7 ottobre 2020 il Tribunale federale ha concluso che non aveva commesso una grave negligenza un assicurato che aveva rivendicato in particolare il versamento del salario tramite WhatsApp ed il cui ex datore di lavoro aveva richiesto l’apertura del fallimento.

                                  Al riguardo l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

5.1. Der Beschwerdeführer rügt, das kantonale Gericht habe den massgeblichen Sachverhalt rechtsfehlerhaft festgestellt, indem es nicht berücksichtigt habe, dass die Arbeitgeberin am 3. Dezember 2018 nicht bloss eine Überschuldungsanzeige gemacht, sondern gleichzeitig um Eröffnung des Konkurses ersucht habe, was vom Gericht am 6. Dezember 2018 bestätigt und ein Kostenvorschuss eingefordert worden sei. Diese mangelhafte Sachverhaltsfeststellung könne zudem entscheidend für den Ausgang des Verfahrens sein. 

Dem ist beizupflichten. Der Beschwerdeführer hat diesen Umstand schon in seiner Einsprache vom 29. April 2019 und erneut in seiner vorinstanzlichen Beschwerde unter Beilage der entsprechenden Unterlagen geltend gemacht. Die Vorinstanz äussert sich in keiner Weise dazu, obwohl sie ihm in der Folge vorwirft, er habe in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14. Dezember 2018 mit seinem Arbeitgeber nicht mehr die ausstehenden Lohnzahlungen, sondern nur noch andere Dinge wie den Konkurs thematisiert. Diese Ausserachtlassung ist im vorliegenden Kontext unbegründet und damit als willkürlich und rechtsfehlerhaft im Sinne von Art. 95 lit. a BGG zu bezeichnen. Die rechtliche Beurteilung des vorliegenden Streites hat somit unter Einbezug der Diskussionen und der Unterlagen über den Verlauf des Konkurses der Arbeitgeberin zu erfolgen.

5.2. Weiter macht der Beschwerdeführer geltend, sein Vorgehen sei vergleichbar mit jenem gemäss Urteil 8C_124/2012 vom 27. August 2012, wo das Verhalten der versicherten Person vom Bundesgericht als vorbildlich bezeichnet worden sei. Zudem seien WhatsApp-Nachrichten als rechtsgenüglich zu betrachten, da ansonsten gegen das Legalitätsprinzip (Art. 5 Abs. 1 BV) und gegen das Verbot des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1 BV) verstossen würde. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei keine Untätigkeit gegeben, die ein mangelndes Interesse an den Lohnzahlungen manifestieren würde. 

Nach der Rechtsprechung wird von der versicherten Person nicht verlangt, dass sie sich juristisch fehlerlos verhält; verlangt ist ein Verhalten, das einem vernünftigen Menschen unter den gegebenen Umständen des Einzelfalls als selbstverständlich erscheint (vgl. statt vieler ARV 2007 S. 51 E. 3.2, C 231/06). Im hier zu beurteilenden Fall hatte der Beschwerdeführer seine Arbeitgeberin schon mehrfach aufgefordert, den ausstehenden Lohn zu begleichen. Weiter war ihm bekannt, dass seine Arbeitgeberin am 3. Dezember 2018 eine Überschuldungsanzeige und gleichzeitig das Gesuch um Konkurseröffnung eingereicht hatte, was vom zuständigen Gericht am 6. Dezember 2018 verbunden mit der Aufforderung zur Einreichung des Kostenvorschusses bestätigt wurde. Dass er sich bei dieser Sachlage am 10. und 22. Januar 2019 über den Stand der Konkursverfahrens erkundigte und nicht explizit die Lohnzahlung forderte, ist nachvollziehbar. So hat er denn auch, als die Konkurseröffnung weiter auf sich warten liess, am 13. Februar 2019 die Arbeitgeberin betrieben. Mehr kann von einem juristischen Laien nicht verlangt werden. Der Beschwerdeführer erfüllt mit seinem Vorgehen die Anforderungen an die Schadenminderungspflicht. Daran ändert nichts, dass die Kommunikation mit der Arbeitgeberin mehrheitlich per WhatsApp stattfand, anerkennt doch die Rechtsprechung auch telefonische Nachfragen als Handlungen zur Erfüllung der Schadenminderungspflicht (vgl. etwa ARV 2007 S. 51 E. 3.2, C 231/06, oder SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4, wo mündliche Nachfragen als ausreichend anerkannt wurden). Anders als bei telefonischen Nachfragen ist bei WhatsApp-Nachrichten zudem der Inhalt der Kommunikation belegbar.

Selbst wenn dem Beschwerdeführer ein qualitativ ungenügendes Fordern der Lohnzahlung in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14. Dezember 2018 vorgeworfen werden könnte, ist die Zeitspanne des angeblichen Untätigbleibens von zwei Monaten (14. Dezember 2018 - 13. Februar 2019) jedenfalls nicht so lange, dass dies als schweres Verschulden zu werten wäre. So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte. Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4). Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrl.sigen Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)”.

                                  Con giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa ed aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro:

" 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei, ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht erscheinen lassen.

6.2. Dieser Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht (BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3). Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (Urteil 8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”.

In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento. In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di questi.

In quel caso di specie, relativo ad un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1° dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018 a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il 14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il Tribunale federale, respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019. Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.

                                  In una sentenza STF 8C_629/2024 dell’8 maggio 2025 l’Alta Corte si è espressa sul caso di un assicurato licenziato con lettera del 15 novembre 2022 dalla datrice di lavoro che contestualmente gli ha comunicato che, vista la difficile situazione economica in cui versava, non avrebbe potuto pagare né il salario di quel mese, né quanto dovuto durante il periodo di disdetta. Il 1° dicembre 2022 la datrice di lavoro ha poi versato un acconto di fr. 3'200.- sullo stipendio di novembre.

                                  Quell’assicurato, per il tramite di un sindacato cui si era rivolto, con lettera del 25 gennaio 2023 aveva chiesto all’ex datrice di saldare, entro il 30 gennaio successivo, quanto dovuto per il residuo di novembre, per il saldo vacanze e per le ore straordinarie.

                                  In assenza di riscontri, in data 14 marzo 2023 l’ex dipendente aveva avviato nei confronti dell’ex datrice di lavoro una procedura esecutiva, cui la debitrice non si era opposta. Il Tribunale del Distretto di Lucerna aveva poi aperto il fallimento e l’assicurato richiesto le indennità per insolvenza, che la Cassa - poi sconfessata dal Tribunale d’appello - gli ha negato facendo valere ch’egli non aveva ottemperato al suo obbligo di diminuire il danno.

                                  Chiamato a pronunciarsi, il Tribunale federale ha innanzitutto rammentato che l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI non richiede che l’assicurato intraprenda immediatamente delle misure esecutive, ma mira ad evitare ch’egli resti inattivo ed attenda l’apertura del fallimento nei confronti dell’ex datore di lavoro, nei confronti del quale egli deve, per contro, intraprendere passi concreti e continui per far valere i propri crediti, sfociando, poi, in una procedura esecutiva.

                                  L’Alta Corte ha rilevato che la giurisprudenza ha riconosciuto una violazione dell’obbligo di ridurre il danno a fronte dell’inazione di un assicurato durata diversi mesi dopo la fine del rapporto di lavoro (citando, quali esempi, le STF 8C_66/2013 del 18 novembre 2013 consid. 4.3 [attesa di cinque mesi dopo un licenziamento immediato]; 8C_444/2007 del 7 aprile 2008 consid. 4 [mancata richiesta di fallimento per diversi mesi]; C 167/2004 del 29 dicembre 2006 consid. 3 [attesa di 11 mesi dopo avere rivendicato i salari impagati nonostante fosse nota la difficile situazione finanziaria dell’azienda]; C 91/01 del 4 settembre 2001 consid. 1b [salari rimasti impagati per tre mesi].

                                  Anche nel caso che era chiamata a giudicare, l’Alta Corte ha ritenuto che quell’assicurato non era rimasto inattivo. Egli si era, innanzitutto, rivolto ad un sindacato per far valere i propri crediti. Il fatto che il sindacato abbia, prima di rivendicare i salari, chiesto della documentazione all’ex datrice di lavoro non può essere considerato, secondo quanto stabilito dal Tribunale federale, come una grave negligenza. Ciò vale pure per la rivendicazione effettiva dei crediti salariali avvenuta il 23 gennaio 2023, per la circostanza che solo un mese e mezzo dopo si sia proceduto mediante la via esecutiva e che dopo un altro mese e mezzo si stato avviato il fallimento della ditta. Tenuto conto dell’insieme degli sforzi globalmente continui profusi da quell’assicurato, il TF ha quindi ritenuto che il periodo di quattro mesi, intercorso tra la lettera della datrice e l’avvio della procedura esecutiva, non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno ed ha respinto il ricorso presentato dalla Cassa:

" 6.2. Die Rügen der Arbeitslosenkasse sind nicht stichhaltig. Nach der Rechtsprechung verlangt die Schadenminderungspflicht nach Art. 55 Abs. 1 AVIG nicht, dass die versicherte Person sofort Zwangsvollstreckungsmassnahmen gegen den ehemaligen Arbeitgeber einleitet. Vielmehr soll verhindert werden, dass sie untätig bleibt und die Konkurseröffnung über ihren Arbeitgeber abwartet (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts [EVG: heute: öffentlich-rechtliche Abteilungen III und IV des Bundesgerichts] C 91/01 vom 4. September 2001 E. 1b). Insofern ist die versicherte Person, um den Anspruch auf Insolvenzentschädigung nicht zu verlieren, gehalten, konsequent und kontinuierlich Schritte zur Geltendmachung der ausstehenden Forderungen gegenüber dem ehemaligen Arbeitgeber zu unternehmen, die sodann in Zwangsvollstreckungsmassnahmen münden müssen (vorne E. 4.2). Die Rechtsprechung bejaht insofern regelmässig eine Verletzung der Schadenminderungspflicht bei einer mehrmonatigen Untätigkeit der versicherten Person nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (vgl. etwa Urteile 8C_66/2013 vom 18. November 2013 E. 4.3 [fünfmonatiges Zuwarten bis zur Klageerhebung nach fristloser Kündigung]; 8C_444/2007 vom 7. April 2008 E. 4 [während mehrere Monate unterlassenes Konkursbegehren]; C 167/2004 vom 29. Dezember 2006 E. 3 [elfmonatiges Zuwarten nach Geltendmachung der geschuldeten Löhne trotz Kenntnis der schlechten finanziellen Lage des Betriebs]; C 91/01 vom 4. September 2001 E. 1b [dreimonatiges Untätigbleiben]; C 183/97 vom 25. Juni 1998 E. 2 [einjährige Untätigkeit]).  

Wie die Vorinstanz ausführt, liegt eine solche Untätigkeit hier nicht vor. So hat der Beschwerdegegner nach Erhalt des Schreibens der Arbeitgeberin vom 15. November 2022 zur Durchsetzung seiner Forderungen die Unterstützung der Gewerkschaft C.________ gesucht, was als Bemühen um Schadensvermeidung zu werten ist (vgl. etwa Urteil 8C_898/2011 vom 6. Juni 2012 E. 3.4 betreffend Kontaktaufnahme der versicherten Person mit ihrer Rechtsschutzversicherung). Dass die Gewerkschaft im Auftrag des Beschwerdegegners bei der Arbeitgeberin zunächst die Lohnabrechnung für den November 2022 und das Arbeitszeitkontrollblatt für das Jahr 2022 einforderte und deren Eingang am 18. Januar 2023 abwartete, ist ebenfalls nicht als geradezu grobfahrlässig zu qualifizieren. Dasselbe gilt für die darauf folgende zeitnahe Zahlungsaufforderung vom 23. Januar 2023, die rund eineinhalb Monate später eingeleitete Betreibung vom 14. März 2023 und das eineinhalbmonatige Zuwarten ab Kenntnis, dass das Fortsetzungsbegehren gestellt werden könne. Angesichts der insgesamt doch kontinuierlichen Bemühungen zur Geltendmachung der Forderungen ist der Zeitraum von vier Monaten zwischen dem Schreiben der Arbeitgeberin und der Einleitung des Betreibungsverfahrens - auch unter Berücksichtigung der offenkundigen Zahlungsschwierigkeiten der Arbeitgeberin und der daraus resultierenden Dringlichkeit der Angelegenheit - entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin insgesamt nicht als grobfahrlässige Verletzung der Schadenminderungspflicht zu qualifizieren. Die Beschwerde der Arbeitslosenkasse ist somit unbegründet. Wie von der Vorinstanz bundesrechtskonform angeordnet, wird sie über die Höhe der Insolvenzentschädigung entscheiden.”

                                  Infine, in una sentenza STF 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025, il Tribunale si è espresso sul caso di un’insegnante, che ha lavorato per un’associazione dal 2010 al 30 giugno 2022 (ultimo giorno di lavoro effettivamente svolto) e che il 25 luglio 2023 - dopo aver avviato una procedura di esecuzione nei confronti del datore di lavoro ed aver presentato una corrispondente richiesta di prosecuzione del pignoramento - ha chiesto l’erogazione delle indennità per insolvenza in relazione agli importi arretrati relativi ai mesi da gennaio a giugno 2022, pari a 19'268.20 franchi.

                                  Con decisione dell'11 settembre 2023 (poi confermata con decisione su opposizione), l’amministrazione aveva negato il diritto all'indennità per insolvenza ritenuto che l’assicurata non aveva adempiuto al proprio dovere di diminuire il danno, non avendo fatto concretamente valere i propri crediti salariali nel periodo tra il 1° febbraio ed il 15 dicembre 2022.

                                  Chiamata a pronunciarsi, l’Alta Corte ha, innanzitutto, ricordato al consid. 2.2. che, dal punto di vista dell'assicurazione contro la disoccupazione, con riferimento a quanto previsto dall’art. 51 cpv. 1 lett. a LADI, non è ragionevole che il dipendente continui il rapporto di lavoro con il datore di lavoro insolvente dopo quattro mesi senza ricevere il salario. Se il lavoratore rimane presso il datore di lavoro insolvente senza percepire lo stipendio oltre tale periodo, invece di cercare una nuova occupazione, agisce a proprio rischio.

                                  Il Tribunale federale ha, poi ribadito che l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI non richiede che il dipendente avvii un'esecuzione o intenti un'azione legale contro il datore di lavoro già durante il rapporto di lavoro in essere, né che l’assicurato intraprenda immediatamente delle misure esecutive, ma mira ad evitare ch’egli resti inattivo ed attenda l’apertura del fallimento nei confronti dell’ex datore di lavoro, nei cui riguardi egli è, invece, chiamato ad intraprendere passi concreti e continui per far valere i propri crediti, sfociando, poi, in una procedura esecutiva.

                                  Con rifermento al periodo in cui il rapporto lavorativo è ancora in essere, l’Alta Corte ha ribadito che l’assicurato deve far valere il proprio diritto al salario nei confronti del datore di lavoro in modo chiaro e inequivocabile ed è tenuto ad adottare ulteriori misure se si tratta di importi salariali notevoli e se deve concretamente aspettarsi una perdita di salario.

                                  Infatti, anche per il periodo precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, non è ammissibile che la persona assicurata, senza un motivo sufficiente, non intraprenda per un periodo di tempo prolungato alcuna azione legale per ottenere il pagamento di importi salariali significativi, sebbene debba concretamente aspettarsi la perdita degli stipendi dovuti. I lavoratori devono infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità di insolvenza non esistesse, ciò che non è compatibile con un periodo di inattività prolungato (consid. 2.3.).

                                  Nel caso concreto sul quale era chiamato a pronunciarsi il Tribunale federale, l’assicurata aveva ricevuto l'ultimo stipendio alla fine di dicembre 2021. Nonostante da quel momento non le fosse più stato corrisposto alcun salario, la medesima aveva continuato a svolgere la sua attività di insegnante fino al 30 giugno 2022.

                                  L’Alta Corte, in quella fattispecie, confermando nell’esito l’operato dell’Autorità cantonale, si è pronunciata come segue:

" 3.2.3. Die Beschwerdeführerin macht letztinstanzlich erneut geltend, die finanziellen Mittel des Vereins stammten hauptsächlich von Geldbeiträgen von C.________. Der Verein habe die Beiträge jeweils auf der Grundlage von Ausgabenprognosen erhalten, worüber jährlich habe berichtet werden müssen. Die Vorinstanz habe in offensichtlich unrichtiger Sachverhaltsfeststellung nicht erwähnt, dass sich die Beschwerdeführerin in ihrer Korrespondenz mit dem Arbeitgeber bereits im März 2022 auf diese Abläufe zur Bestimmung der vom italienischen Staat auszurichtenden Beiträge bezogen habe und eine Einreichung korrekter Dokumente gefordert habe, damit die Beiträge gesprochen würden.  

Soweit die Beschwerdeführerin einen Zusammenhang zwischen der Finanzierung der Löhne und einem jährlichen finanziellen Beitrag von C.________ an den Arbeitgeber betont, führt dies zu keinem anderen Ergebnis. Aus dem Umstand, dass sich die Beschwerdeführerin in ihrer E-Mail-Korrespondenz mit dem Arbeitgeber bereits im März 2022 auf den Prozess für die Bestimmung der durch C.________ auszurichtenden finanziellen Beiträge bezog ("in modo da fornire all'ufficio contabile di D.________ la documentazione corretta da consegnare al fine di poter ricevere il contributo da parte del C.________ "), lässt sich nichts zu ihren Gunsten ableiten. Dass der Arbeitgeber als Verein organisierte Institution seine finanziellen Mittel u.a. aus Beiträgen von C.________ generierte, ändert nichts daran, dass die Beschwerdeführerin mit dem Verein in einem Arbeitsverhältnis stand, woraus ihr Anspruch auf Lohn entstand. Es verletzt daher kein Bundesrecht, wenn die Vorinstanz ihren Fokus auf die durch die Beschwerdeführerin unternommenen Massnahmen gegenüber ihrem offensichtlich zahlungsunfähigen Arbeitgeber zur Geltendmachung und Realisierung ihrer Lohnsprüche legte und nicht näher darauf einging, dass der Arbeitgeber offenbar keine Beiträge von C.________ mehr erhielt. Woher letztlich die finanziellen Mittel des Vereins stammten und aus welchen Gründen C.________ keine Beiträge mehr sprach, ist aus arbeitslosenversicherungsrechtlicher Sicht nicht entscheidend. Die Beschwerdeführerin legt nicht substanziiert dar, warum sie vor dem Hintergrund der behaupteten jährlichen Beitragsleistung des italienischen Staates an den Arbeitgeber trotz der Lohnausstände seit Januar 2022 "offensichtlich mit der bevorstehenden Zahlung der Löhne" habe rechnen können, wie sie vorbringt. Solches geht auch aus der Korrespondenz mit der italienischen Botschaft nicht hervor. Eine durch den italienischen Staat gesicherte Lohnfinanzierung, auf die sie sich hätte verlassen können, wie die Beschwerdeführerin behauptet, ist jedenfalls nicht ersichtlich. 

Die Vorinstanz verwies vielmehr, ohne in Willkür zu verfallen, auf die beiden E-Mails vom 7. und 24. März 2022, worin die Beschwerdeführerin eine offene und transparente Auseinandersetzung zur Lösungsfindung verlangte und den Arbeitgeber aufforderte, dezidierter vorzugehen bei der Lösung des Problems der Lohnausstände. Den (bindenden) vorinstanzlichen Feststellungen zufolge war der Beschwerdeführerin bereits zu diesem Zeitpunkt klar, dass der Verein offenbar nicht die geforderten Dokumente bei C.________ eingereicht hatte, um Beiträge desselben zu erhalten. Selbst wenn die Löhne der vom Verein angestellten Lehrpersonen hauptsächlich durch die Beitragsleistungen von C.________ finanziert worden wären, zeigt die Beschwerdeführerin nicht auf, weshalb ihr die Einleitung rechtlicher Massnahmen gegen den Arbeitgeber zur Begleichung seiner Lohnschulden während der Dauer des Arbeitsverhältnisses mit Blick auf die konkreten Umstände unzumutbar gewesen sein sollen, wie sie einwendet. Nichts anderes ergibt sich aus dem Schreiben des italienischen Botschafters vom 27. September 2022, welches belege, dass der Prozess zum Erhalt der Beiträge von C.________ dannzumal noch am Laufen gewesen sei. Erst nach Kenntnisnahme dieses Schreibens habe sich abgezeichnet, dass der Arbeitgeber die staatlichen Beiträge für die Finanzierung der Löhne des Jahres 2022 nicht erhalten und die Arbeitsaufnahme unwahrscheinlich würde. Es erschliesst sich nicht, weshalb die Beschwerdeführerin gestützt darauf mit einer bevorstehenden Zahlung der Löhne hätte rechnen können und müssen, wie sie vorbringt. Inwiefern der Vorinstanz mangels weitergehender Ausführungen zur Finanzierung des Vereins eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung vorzuwerfen wäre, ergibt sich nicht. 

Selbst wenn der Beschwerdeführerin bezüglich ihrer Schadenminderungspflicht nicht zum Vorwurf gemacht werden könnte, dass sie nach vier Monaten ohne Lohn das Arbeitsverhältnis nicht beendet hatte, zeigte die Vorinstanz somit in nicht zu beanstandender Weise auf, dass die Beschwerdeführerin, obwohl sie weiterhin als Lehrerin tätig blieb, zu weitergehenden Schritten verpflichtet gewesen wäre, nachdem die mündlichen wie schriftlichen Mahnungen keinerlei Erfolg gezeitigt hatten. 

3.2.4. Rechtsprechungsgemäss ist überdies regelmässig bei einer mehrmonatigen Untätigkeit der versicherten Person nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Verletzung der Schadenminderungspflicht zu bejahen (vgl. E. 2.3 vorne; Urteil 8C_629/2024 vom 8. Mai 2025 E. 6.2 mit Hinweisen). Der Beschwerdegegner weist letztinstanzlich zu Recht darauf hin, dass die Beschwerdeführerin spätestens nach ihrem letzten effektiven Arbeitstag Ende Juni 2022 angesichts der erheblichen Lohnausstände und des Umstands, dass keinerlei konkrete Hinweise auf eine baldige Lohnzahlung durch den Arbeitgeber bestanden, gehalten gewesen wäre, konsequent und kontinuierlich rechtliche Schritte zur Geltendmachung der ausstehenden Forderungen gegenüber dem Verein zu unternehmen. Daran ändert nichts, dass sie bis anhin ihren Lohn, wenn auch offenbar zuweilen mit Verspätung, immer erhalten habe, wie sie einwendet.  

3.2.5. Die Vorinstanz qualifizierte es als grobfahrlässige Verletzung der Schadenminderungspflicht, dass die Beschwerdeführerin trotz der offenkundigen Zahlungsschwierigkeiten des Arbeitgebers erst rund ein Jahr nach Erhalt des letzten Lohnes Ende Dezember 2021 mit der Einreichung des Schlichtungsgesuchs am 15. Dezember 2022 weitreichendere, konkrete rechtliche Schritte zur Geltendmachung ihrer Lohnansprüche einleitete. Dies verletzt kein Bundesrecht. Damit hält das angefochtene Urteil vor Bundesrecht stand.».

                                  Per quanto concerne le decisioni di questo Tribunale, giova rilevare che con STCA 38.2020.55 del 21 dicembre 2020, il TCA si è pronunciato sul caso di un’assicurata che aveva lavorato da ottobre 2018 a luglio 2019, senza mai vedersi pagare integralmente il salario. Già durante il rapporto di lavoro, la medesima si era rivolta ad un sindacato che aveva sollecitato il versamento dei salari per iscritto a due riprese, nonché ad un legale che analogamente si era adoperato telefonicamente. Rimaste inevase tali richieste, quell’assicurata aveva deciso di dimettersi. Subito dopo la conclusione del rapporto di lavoro, ella aveva fatto spiccare un precetto esecutivo, tre mesi dopo la comminatoria di fallimento ed a giugno 2020 l’istanza di fallimento.

                                  In quel caso, il TCA ha stabilito quanto segue:

" (…) Ora, nel caso concreto, l’assicurata, che non ha ricevuto il salario intero sin dall’inizio dell’attività lavorativa durata 10 mesi, ha rivendicato correttamente ed inutilmente quanto spettantele durante il rapporto di lavoro.

La ricorrente ha poi sciolto con effetto immediato il contratto di lavoro il 29 luglio 2019 ed ha subito fatto spiccare un precetto esecutivo.

Tuttavia, dopo la comminatoria di fallimento del 10 ottobre 2019, nel quale figurava esplicitamente l’indicazione che se il debitore non avesse versato quanto dovuto entro 20 giorni l’assicurata avrebbe potuto chiedere il fallimento al giudice, ella ha atteso sette mesi (fino al 5 giugno 2020) prima di inoltrare l’istanza in Pretura.

Alla luce degli avvenimenti precedenti, tale istanza avrebbe invece dovuto essere inoltrata immediatamente, cioè entro la fine del 2019 o all’inizio del 2020 e quindi prima dello scoppio della pandemia COVID-19 (sul tema cfr. Ordinanza sui provvedimenti in materia di insolvenza per superare la crisi connessa al coronavirus – Ordinanza COVID-19 insolvenza – del 16 aprile 2020, in vigore dal 20 aprile 2020 [RU 2020 1233], la quale prevede all’art. 19 che, “a complemento dell’articolo 58 della legge del 25 giugno 198214 sull’assicurazione contro la disoccupazione, le disposizioni di quest’ultima sull’indennità per insolvenza (capitolo 5 del titolo terzo) si applicano per analogia anche alla moratoria COVID-19”. L’art. 58 LADI stabilisce che “in caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia”).

Questo Tribunale ritiene così che l’assicurata abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2121; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).

In tale contesto va infine ricordato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).” (cfr. STCA 38.2020.55 del 21 dicembre 2020, consid. 2.3.).

                                  Al riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2024.21 del 30 settembre 2024; STCA 38.2023.38 del 13 novembre 2023; STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023; 38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022.

                          2.3.  Nella Prassi LADI II, ai punti B35 segg. la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

" OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO

B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il danno. Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.) L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).

B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all’II.

B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario. La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l’obbligo di ridurre il danno forniti dall’assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati.

Giurisprudenza

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009 (Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura immediatamente dopo l’estinzione del termine di mora di 30 giorni per il versamento del salario)

TFA C 109/04 del 9.6.2005 (Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI)

TFA C 91/01 del 4.9.2001 (Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75).”.

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

                          2.4.  Nella presente fattispecie, risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 (cittadino svizzero nato nel 1988) ha lavorato come installatore elettricista presso __________ (ora in liquidazione) dal 16 gennaio al 14 luglio 2023 (cfr. doc. 120).

                                  Il 1° giugno 2023, al ricorrente è stata intimata la disdetta del contratto di lavoro, con effetto al 14 luglio successivo (cfr. doc. 112).

                                  Sin dall’inizio dell’attività lavorativa il salario, contrattualmente previsto in fr. 5'000.- lordi al mese per 13 mensilità (cfr. doc. 119), non è stato versato (cfr. doc. 120, “Salario pagato fino al”, risposta del ricorrente “Mai”).

                                  I conteggi di salario in atti sono stati emessi successivamente alla fine del rapporto di lavoro, riportando tutti la data del 27 luglio 2023 (cfr. doc. 105-111).

                                  La __________, ora in liquidazione, era attiva nel settore della  consulenza, progettazione, direzione lavori e l'esecuzione di impianti elettrici in generale (corrente debole e forte, impianti telefonici, telecomunicazioni), impianti ad alta e media tensione applicati in particolare a complessi industriali, linee aeree AT-MT, nel montaggio e nella messa in servizio di impianti ascensori, montacarichi, scale mobili ed elevatori, nel commercio in elettrodomestici, in apparecchiature elettriche e in elettronica di divertimento, nell'importazione e nell'esportazione dei prodotti menzionati, nella manutenzione di impianti elettrici, ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti telefonici e audiovisivi nella vendita di materiale elettrotecnico e nella costruzione di impianti industriali all'estero con relativa manutenzione.

                                  La società è stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di __________ il 4 giugno 2024 a far tempo dal giorno successivo.

                                  La procedura fallimentare, poi, è stata sospesa per mancanza di attivo con decisione della medesima Autorità del 23 luglio 2024 (cfr. estratto del registro di commercio reperibile al sito internet www.zefix.ch consultato online in data 22 ottobre 2025; sull’utilizzo di internet e i suoi limiti, cfr. STF 9C_245/2024 del 5 maggio 2025 consid. 3.2; 8C_724/2021 dell’8 giugno 2022 consid. 4.1.2; I 425/06 del 6 giugno 2007 consid. 4.3).

                                  Con certificato medico del 9 agosto 2023, la dr.ssa med. __________ (specializzata in medicina interna) ha certificato, “su richiesta dell’interessato”, che RI 1 era degente presso la clinica __________ dal 22 luglio 2023, “per un periodo attualmente imprecisabile” (cfr. doc. 104).

                                  Il 17 agosto 2023, il ricorrente ha “conferito procura” affinché avesse “a rappresentarlo” nelle “pratiche di natura fiscale e amministrativa” alla __________ (cfr. doc. 117), allora attiva nella “consulenza aziendale, fiscale, commerciale e contabile” (cfr. www.zefix.ch).

                                  Il 19 luglio 2024, il ricorrente ha presentato una prima domanda di indennità per insolvenza, facendo valere i propri crediti salariali relativi agli ultimi quattro mesi del rapporto lavorativo che lo aveva legato alla __________, per un totale che ha quantificato in fr. 21'666.- (cfr. doc. 120-121).

                                  Il 16 settembre 2024, la Cassa ha chiesto via mail alla __________ di tramettere “le prove degli sforzi intrapresi a tuteli degli interessi salariali dell’assicurato durante e dopo la fine del rapporto di lavoro (lettere di sollecito, precetto, istanza …)”, oltre ai formulai di domanda di indennità per insolvenza, il modulo complementare, la notifica e la cessione di credito (cfr. doc. 103).

                                  In assenza di un riscontro da parte della rappresentante dell’assicurato, la Cassa ha sollecitato la Sagl a provvedere nel senso di quanto richiesto, prima e via mail il 15 novembre 2024 (cfr. doc. 103), poi per iscritto il 30 dicembre successivo (cfr. doc. 102).

                                  Con scritto pervenuto alla Cassa il 13 gennaio 2025, la __________ ha trasmesso all’amministrazione quanto segue:

copia della notifica di credito dell’8 gennaio 2025, per totali fr. 32'779.40 (di cui fr. 29'862.70 per i crediti salariali dal 16 gennaio al 14 luglio 2023 e fr. 2'916.70 di quota parte tredicesima; cfr. doc. 97);

copia di una seconda domanda di indennità per insolvenza, questa volta dell’8 gennaio 2025, mediante la quale la __________, per conto del ricorrente, ha postulato l’erogazione di prestazioni LADI per totali fr. 29'862.70 a titolo di salari non pagati e di fr. 2'916.70 quale quota parte della tredicesima (cfr. doc. 88-91);

copia del modulo complementare alla domanda di II, pure dell’8 gennaio 2025 (cfr. doc. 86);

copia della cessione di credito sottoscritta, anche in questo caso dalla __________, l’8 gennaio 2025 (cfr. doc. 85);

copia del precetto esecutivo spiccato il 5 settembre 2023 per fr. 32'779.40 oltre interessi al 5% dal 30 luglio 2023 dal ricorrente nei confronti dell’ex datrice di lavoro, che non vi si è opposta quando il 13 settembre successivo le è stato notificato (cfr. doc. 93-94).

                                  Preso atto di tale ultimo documento, con mail del 13 gennaio 2025, la Cassa ha chiesto all’__________ di precisare “come è proseguito l’iter incasso da settembre 2023 al fallimento di giugno 2024” (cfr. doc. 92).

                                  In assenza di riscontri, con decisione del 20 gennaio 2025 (cfr. doc 77-78), la Cassa ha respinto la domanda di indennità per insolvenza di RI 1. L’amministrazione, pronunciandosi sulla domanda di indennità del luglio 2024, ha motivato il proprio provvedimento come segue:

" (…) esaminando il diritto sulla base dei documenti in nostro possesso consideriamo che non ha sufficientemente adempiuto al suo dovere di limitare il danno in funzione delle circostanze e pertanto la sua richiesta di prestazioni è respinta” (cfr. doc. 77-78).

                                  Con opposizione del 21 febbraio 2025, l’attuale patrocinatore del ricorrente ha impugnato la decisione resa nei confronti di quest’ultimo dalla Cassa.

                                  In particolare, il legale ha motivato le ragioni del proprio assistito come segue:

" (…) L’opponente ha eseguito tutte le tappe necessarie per poter pretendere all’indennità per insolvenza per quattro mesi. Egli infatti – oltre ad aver fatto spiccare un precetto esecutivo a settembre 2023 nei confronti del suo ex datore di lavoro per cercare di ottenere il suo credito ex contratto di lavoro – ha fatto notificare all’ufficio di esecuzione di __________, tramite il suo fiduciario __________, la comminatoria di fallimento. Tale comminatoria di fallimento è stata notificata il 23.01.2024 (…).

Dopodiché, il signor RI 1 non ha potuto/dovuto intraprendere ulteriori iniziative in quanto la società è stata dichiarata in fallimento a far tempo dal 05.06.2024 (…). La procedura fallimentare è in seguito stata sospesa per mancanza di attivo (…).

Alla luce di quanto precede, ben si evince che il signor RI 1 non era tenuto ad intraprendere alcun provvedimento supplementare per tutelare i suoi diritti e per limitare i danni. Egli ha fatto valere le proprie pretese salariali mediante precetto esecutivo e comminatoria di fallimento. In seguito la ditta è stata dichiarata fallita verosimilmente su istanza di un altro creditore.

Si osserva che il signor RI 1, come si evince dalla documentazione già in vostro possesso, ha lavorato per 6 mesi senza mai essere retribuito dal suo datore di lavoro __________ ora in liquidazione (…)” (cfr. doc. 56-57).

                                  La comminatoria di fallimento trasmessa in copia all’amministrazione da parte del patrocinatore del ricorrente è stata intimata il 9 ottobre 2023 (cfr. doc. 63-64) e notificata all’ex datrice di lavoro il 23 gennaio 2024 (cfr. doc. 64).

                                  Il 13 marzo 2025, preso atto che il legale si era “riservato la possibilità di produrre ulteriore documentazione sia inerente a provvedimenti presi per tutelare i diritti del suo cliente rispetto all’ex datore di lavoro sia inerente allo stato di salute passato”, l’amministrazione ha invitato l’avv. RA 1 ad inoltrare “l’ulteriore documentazione atta a comprovare gli sforzi intrapresi dal suo cliente atti a tutelare i propri crediti salariali” (cfr. doc. 55).

                                  Il 13 maggio 2025, il patrocinatore di RI 1 ha indicato che il suo assistito, in costanza del rapporto di lavoro che lo legava alla __________, “ha ovviamente più volte richiesto verbalmente il pagamento del suo stipendio, invano”.

                                  L’avv. RA 1 ha, inoltre, precisato che il proprio assistito;

" (…) ha continuato a fornire la propria prestazione lavorativa in virtù degli ottimi rapporti che intercorrevano allora tra il nonno del signor RI 1, il signor __________. Infatti il mio mandante era precedentemente alle dipendenze del nonno, il quale è anche egli attivo nel ramo degli impianti elettrici e di tutto ciò che vi è collegato. Essendo il qui opponente titolare dell’AFC quale installatore elettricista, il signor __________ allora amministratore unico di __________ aveva richiesto al signor __________ di aiutare e se poteva assumere suo nipote.

Inoltre il signor RI 1 era riuscito ad ottenere un’autorizzazione da parte della Confederazione per installare anche impianti a corrente forte in tutto il territorio nazionale. __________ necessitava infatti di una persona con una tale preziosa autorizzazione e un tale AFC.

La società __________ aveva più volte assicurato sia al signor RI 1 sia al di lui nonno di avere dei problemi di liquidità e che avrebbe provveduto a versare tutti gli stipendi del qui opponente una volta certe fattura scoperte sarebbe entrate nelle casse societarie.

Si trattava quindi di una società con una grande clientela sulla piazza ticinese e svizzera acquisita in tanti anni di attività.

Il signor RI 1 è stato finanziariamente sostenuto segnatamente dal proprio nonno, il quale rassicurava reiteratamente il proprio nipote circa il fatto che __________ l’avrebbe senz’altro retribuito.

Il signor RI 1 sapeva che vi erano dei grandi cantieri in corso e che il proprio datore di lavoro l’avrebbe pagato. Vi sono segnatamente diverse testimonianze che possono suffragare che il qui opponente ha fatto valere le proprie pretesi salariali unitamente al signor __________.

I motivi sopraelencati spiegano perché il qui opponente ha continuato a fornire la prestazione lavorativa malgrado la morosità del suo datore di lavoro. Il qui opponente non ha tardato a far valere le proprie pretese facendo spiccare un precetto appena è stato licenziato.

Tale fattispecie non è sovrapponibile a quelle di cui alle sentenze citate nell’avversata decisione. Infatti il qui opponente è stato dipendente per un periodo limitato e il suo scoperto salariale non raggiungeva gli importi molto più elevati di cui alle sentenze del TF citate.

Per quanto attiene allo stato di salute del mio mandante, osservo che lo stesso ha vissuto un momento molto difficile dopo essersi sentito preso in giro dal proprio datore di lavoro. Infatti, quest’ultimo, dopo averlo fatto lavorare per 6 mesi, ha chiuso l’attività e lo ha licenziato con raccomandata a mano 01.06.2023 con effetto 14.07.2023 (…). Il qui opponente è segnatamente stato ricoverato dal 22.07.2023 (…).

Alla luce di tutto quanto precede, si evince e si ribadisce che il signor RI 1 non avrebbe potuto intraprendere nulla di più per tutelare i suoi diritti. In particolare egli ha provveduto a notificare un precetto esecutivo nel mese di settembre 2023 così come una comminatoria di fallimento notificata il 23.01.2024. __________ è in seguito stata dichiarata in fallimento a far tempo dal 05.06.2024 (…).

Si postula pertanto che l’opposizione 21.02.2025 sia accolta integralmente e che la decisione (…) della Cassa (…) sia riformata nel senso che l’indennità per insolvenza richiesta mediante domanda 19.07.2024 sia integralmente riconosciuta al signor RI 1” (cfr. doc. 42-44).

                                  Con decisione su opposizione del 26 maggio 2025, la Cassa ha confermato il proprio precedente provvedimento sulla base delle argomentazioni esposte al consid. 1.1.

                          2.5.  Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che l’operato della Cassa, che ha negato al ricorrente il riconoscimento delle indennità per insolvenza, vada tutelato.

                                  Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13 dicembre 2005).

                                  L’assicurato, dunque, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere celermente il saldo scoperto (cfr. STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 e citata al consid. 2.2.).

                                  La giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_53/3025 dell’8 settembre 2025 consid. 2.2. e 2.3.; STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

                                  Inoltre è utile ricordare che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire una perdita.

                                  L’obbligo di diminuire il danno a carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta. Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30 pag. 190 segg. e citata al consid. 2.2.).

                                  Nella presente fattispecie, l’insorgente, assunto alle dipendenze della __________ a metà gennaio 2023, non ha percepito alcun salario sino a metà luglio 2023, quando ha esplicato i propri effetti la disdetta intimatagli dalla datrice di lavoro un mese e mezzo prima di quel momento.

                                  Questa Corte rileva che il ricorrente ha, quindi, maturato crediti salariali per sei mesi di salario, pari a circa fr. 30'000.-, cui si aggiunge la quota parte della tredicesima (cfr. supra consid. 2.4.).

                                  Nel periodo in esame, non risulta comprovato ch’egli abbia in alcun modo sollecitato il datore di lavoro affinché questi procedesse al pagamento delle sue spettanze salariali.

                                  RI 1, infatti, si è limitato a pretendere di avere sollecitato oralmente il versamento degli stipendi (cfr. supra consid. 1.2 e 2.4.).

                                  In relazione ad eventuali rassicurazioni verbali che il ricorrente, in costanza del rapporto di lavoro, potrebbe avere ricevuto dalla società datrice di lavoro, il TCA rileva che le stesse non esimevano, comunque, il dipendente dall’esigere in modo determinato, tempestivo e adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e che non sono quindi, in ogni caso, sufficienti al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati (cfr. STF 8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 2 pag. 3; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.6.; STCA 38.2015.31 del 27 luglio 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011, consid. 2.7.

                                  Questo vale tanto più se si pone mente al fatto che il preteso in sede ricorsuale “tempo trascorso (…) troppo breve” per agire in modo più incisivo e concreto in costanza del rapporto di lavoro nei confronti della SA superava i quattro mesi di lavoro prestato senza vedersi corrispondere il relativo salario (cfr. in tal senso la STF 8C_53/2025 dell’8 settembre riprodotto al consid. 2.3.) e che, ormai intimatagli la disdetta il 1° giugno 2023, per il successivo 14 luglio 2023, non vi erano altri licenziamenti che il dipendente poteva rischiare (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I “Tuttavia egli non poteva procedere con una formale diffida o addirittura con un precetto esecutivo in quanto innanzitutto il tempo trascorso era troppo breve e avrebbe inoltre rischiato severe conseguenze quali il licenziamento”).

                                  A mente di questo Tribunale, quindi, RI 1 avrebbe dovuto agire nei confronti del datore di lavoro in modo sollecito e con incisività nonostante sussistesse ancora il contratto di impiego (cfr. STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023; STCA 38.2022.100 del 6 marzo 2023), a maggior ragione ritenuto che, ricevuta la disdetta del rapporto lavorativo da parte della società, egli ha continuato ad esservi operativo per un mese e mezzo pur sapendo che il rapporto lavorativo non sarebbe proseguito, aumentando i crediti salariali già scoperti ed anche i rischi di non vedersi pagato quanto dovutogli.

                                  Questo Tribunale ricorda, poi, che al ricorrente era noto - in conseguenza dei rapporti di conoscenza che intercorrevano tra il proprio nonno e la società datrice di lavoro (cfr. supra consid. 2.4.) - che la __________ aveva problemi di liquidità che, contrariamente a quanto stando alla, peraltro non comprovata, tesi ricorsuale doveva essere il caso, non si sono risolti nei primi mesi del rapporto lavorativo.

                                  A fronte di tali asserite difficoltà finanziarie e nella non comprovata ipotesi – peraltro affrontata da questa Corte a titolo meramente abbondanziale - che le parti avessero concordato un dilazionamento del pagamento degli stipendi, in aggiunta a quanto già indicato nei paragrafi precedenti, il TCA rileva che il dipendente nemmeno si è premunito di ottenere delle garanzie dal datore di lavoro insolvente (art. 337a CO) a tutela dei propri crediti salariali.

                                  A mente di questa Corte, quanto precede già sarebbe sufficiente per negare al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza ritenendo ch’egli abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. consid. 2.2.; STF 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025; STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non rivendicando l’integrale e puntuale versamento del salario in maniera incisiva già durante il rapporto di lavoro.

                                  Il TCA rileva, inoltre, che una volta terminato il rapporto lavorativo, dopo avere tempestivamente provveduto a far spiccare nei confronti della SA un precetto esecutivo e dopo avere tempestivamente presentato la comminatoria di fallimento, RI 1 non ha, poi, più proseguito nella procedura esecutivo-fallimentare, segnatamente inoltrando la necessaria istanza in Pretura, ritenuto che sulla comminatoria di fallimento del 9 ottobre 2023, notificata al debitore il 23 gennaio 2024, risulta espressamente indicato che “decorso il termine di 20 giorni senza che i crediti in questione e le spese di esecuzione siano stati pagati, il creditore potrà chiedere al giudice il fallimento del debitore”.

                                  Trascorsi quei 20 giorni, RI 1 non ha intrapreso alcunché per tutelare ulteriormente i propri crediti, attendendo passivamente fintanto che, verosimilmente su istanza di un altro creditore, la società è stata sciolta in seguito al fallimento a decorrere dal 5 giugno 2024 (cfr. supra consid. 2.4.).

                                  Questo Tribunale ritiene così che l’assicurato abbia, nelle modalità suindicate, commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).

                                  La decisione su opposizione del 27 maggio 2025 deve, quindi, essere confermata.

                          2.6.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.13 del 26 maggio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid. 2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

                          2.7.  L’8 luglio 2025, il patrocinatore di RI 1 ha comunicato a questa Corte che il suo mandante “non intende più richiedere l’assistenza giudiziaria” (cfr. supra consid. 1.3.).

                                  La relativa istanza è quindi divenuta priva d’oggetto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

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