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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.12.2020 38.2020.53

14. Dezember 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,105 Wörter·~1h 1min·3

Zusammenfassung

Diritto interno: residenza in CH ma no diritto a ID (non dimostra periodo contribuzione). Non entrano in consid. norme su totalizzazione poiché nessun giorno di lavoro in CH. Diritto internaz.: lavorato su nave con rientro nel luogo di residenza per ferie. Falso frontaliere. Rinvio

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 38.2020.53   DC/gm

Lugano 14 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 settembre 2020 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 18 agosto 2020 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 18 agosto 2020 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 23 aprile 2020 (Doc. 12) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità di disoccupazione.

                                        L’amministrazione ha innanzitutto stabilito che l’assicurato non ha adempiuto il periodo di contribuzione secondo il diritto interno:

" (…)

1.   Nel presente caso lei si è iscritto al collocamento in data 07.04.2020 rivendicando le indennità di disoccupazione dopo essere stato impiegato nel settore alberghiero sulle navi da crociera con la funzione di responsabile __________.

2.   ln sede di opposizione è stato indicato che il datore di lavoro __________ è una società Svizzera per contro i contratti di lavoro, contratti a termine di 6 mesi come pure i conteggi salario sono stati redatti dalla società __________, il salario è stato versato in dollari.

3.   Nell'opposizione si ribadisce che il datore di lavoro è __________ con sede a __________, a mente della cassa, se così fosse stato, la citata società avrebbe personalmente provveduto al pagamento del salario (in CHF) ed ai contributi sociali.

4.   La cassa ha esaminato tutti i possibili scenari tenuto conto della particolarità dell'attività svolta.

5.   Il primo riguarda il periodo di contribuzione, in sede di opposizione è stato trasmesso un estratto conto dal quale si evince che lei ha puntualmente pagato i contributi sociali durante la sua attività all'estero, ma come indicato anche nella dichiarazione dell'Istituto delle assicurazioni sociali, datata 24.07.2020, i contributi riguardano AVS/AI/IPG/AF ma non i contributi dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD).

6.   Preso contatto con il firmatario della dichiarazione lo stesso ha confermato che quella tipologia di attività non è soggetta a trattenuta AD.

7.   Ragion per cui si conferma che non vi è periodo di contribuzione. (…)” (Doc. 19 pag. 6-7)

                                         La Cassa sostiene poi che non è possibile concludere per l’esistenza di un sufficiente periodo di contribuzione applicando le norme del diritto internazionale della sicurezza sociale:

" (…)

8.   Il secondo scenario è a sapere se lei poteva beneficiare delle indennità di disoccupazione grazie alla totalizzazione.

9.   La totalizzazione di periodi è un mezzo per impedire che una persona, in seguito al trasferimento da un Stato a un altro, perda i periodi in corso di acquisizione e si ritrovi in una situazione più sfavorevole che non se avesse svolto tutta la sua carriera professionale in un solo Stato.

10. In pratica si possono tenere in considerazione sia i periodi di lavoro all'estero (Stati UE/AELS) che in Svizzera per arrivare al periodo minimo di contribuzione di 12 mesi.

11. Anche in questo caso il diritto non può essere concesso in quanto un presupposto per l'erogazione delle prestazioni in caso di disoccupazione è competente lo Stato dove è stata svolta l'attività.  (…)” (Doc. 19 pag.7)

                                         Secondo l’amministrazione non si è neppure in presenza di motivi che giustificano l’esonero del periodo di contribuzione:

" (…)

12. Infine la cassa ha valutato pure l'ipotesi dell'esonero tenendo in considerazione che l'attività stata svolta in territorio extra UE/AELS, come citato nell'opposizione: "... ln particolare, foss'anche che la compagnia __________ avesse la propria sede a __________, circostanza qui contestata, le navi sono in ogni caso registrate a __________, motivo per cui entrerebbe in vigore Io stato di bandiera comportando che lo svolgimento del lavoro avviene su territorio __________ ..."

13. Come già citato gli Svizzeri e i cittadini dell'UE o dell'AELS titolari di un permesso di domicilio che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro né dell'UE né dell'AELS (Stato terzo) sono esonerati dalle condizioni relative al periodo di contribuzione se durante il termine quadro per il periodo di contribuzione, è stato svolto un periodo di contribuzione di minimo 6 mesi in Svizzera.

14. Come già indicato lei non ha avuto periodi di lavoro in Svizzera durante il periodo di contribuzione.

15. Per questi motivi l'opposizione non può essere accolta.”

(Doc. 19 pag. 7)

                               1.2.   Contro la citata decisione su opposizione, la patrocinatrice dell’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.

                                         Ella ha innanzitutto così descritto la formazione e l’attività professionale svolta dall’assicurato:

" (…) ll signor RI 1 (__________1971) è cittadino svizzero, nato e cresciuto in Ticino e con domicilio a __________ a contare dal 2011 (doc. D). In precedenza il domicilio era fissato nel Comune di __________.

Egli si è formato nell'ambito del settore alberghiero (doc. E, __________ di __________) e per circa vent'anni ha lavorato su navi da crociera ricoprendo la funzione di responsabile __________.

A contare dal mese di gennaio del 2015, il signor RI 1 è entrato alle dipendenze della spett. __________ con contratti di ca. 6 mesi che poi venivano sistematicamente rinnovati da parte della datrice di lavoro. Durante questi anni di lavoro egli ha trascorso la maggior parte del proprio tempo a bordo, sbarcando limitatamente per poter godere le proprie ferie (doc. F, corrispondente al doc. C dell'opposizione 25.05.2020).

Il rapporto di lavoro è stato purtroppo disdettato dalla datrice di lavoro (doc. G, corrispondente al doc. E dell'opposizione 25.05.2020), per mano del signor __________, presidente amministrativo con firma individuale (doc. H, corrispondente al doc. D dell'opposizione 25.05.2020), a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19. (…)”

(Doc. I pag. 2-3)

                                         La patrocinatrice di RI 1 ha sottolineato che l’assicurato ha la residenza effettiva in Svizzera ed al proposito ha precisato che:

" (…) il signor RI 1 ha stabilito il proprio domicilio in Ticino da decenni (non ha spostato il proprio domicilio a seguito del licenziamento!), riceve la propria posta e corrispondenza a __________ e possiede un numero di telefono svizzero attivo.

In primo luogo corre l'obbligo di sottolineare che il ricorrente, in quanto cittadino svizzero, regolarmente domiciliato a __________ da molti anni, ad oggi non presenta lacune contributive, avendo egli sempre regolarizzato la propria posizione relativa ai contributi sociali (Nr. AVS __________). In questo senso si rimanda integralmente al pt. Ad 1 del doc. L (scritto di risposta 30.07.2020 del ricorrente alla richiesta di informazioni di data 21.07.2020 della Cassa), in particolare al doc. G ivi allegato dal quale emerge che la posizione del signor RI 1 è perfettamente in regola.

Egli ha inoltre sempre pagato le imposte in Svizzera (doc. M) sulla scorta della dichiarazione di tassazione da cui ne scaturisce la relativa decisione di tassazione. In questo senso, qualora codesta lod. Autorità lo ritenesse necessario, si richiama formalmente dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________ le decisioni di tassazioni afferenti gli anni 2016-2018.

Corre pertanto l'obbligo di precisare che il qui ricorrente non paga contributi in alti Paesi.

Egli è da sempre affiliato ad una cassa malati svizzera, per cui paga regolarmente i relativi premi, senza che egli abbia mai avuto problemi di copertura (doc. N).

Per quanto attiene ai legami affettivi, si rileva che gli amici e i membri della famiglia RI 1 sono tutti domiciliati in Ticino, nel __________: madre, padre, sorella e fratello, entrambi svizzeri, coniugati da molti anni con cittadini svizzeri.

ll ricorrente ha pure due nipotini a cui tiene molto e coi quali intrattiene dei legami intensi e regolari.

A comprova del suo legame con il nostro territorio vi è pure il fatto che lo stesso è inoltre membro da molti anni della fondazione __________ e dell'associazione __________ (doc. O e doc. P).

Ogni qualvolta che giungeva allo scadere del proprio periodo di lavoro, egli ha sempre fatto rientro a casa, luogo in cui si è sempre trattenuto per diversi mesi.

In tali occasioni egli ha dunque sempre ritrovato i propri affetti, nonché gli amici di una vita. Non da ultimo, in siffatte occasioni, egli fissava sempre appuntamenti presso il proprio medico di famiglia per sottoporsi ai controlli annuali di rito. In passato egli è stato paziente del Dr. med FMH __________, __________ ed oggi è paziente del dr. med. FMH __________, __________ (doc. Q, ev. ulteriore documentazione a comprova dei regolari controlli potrà essere se del caso venire prodotta a prima richiesta qualora codesta lod. Autorità lo ritenesse opportuno).

Orbene, posto che il signor RI 1 ha sempre risieduto durante il proprio tempo libero in Svizzera, ha sempre intrattenuto dei concreti e reali rapporti sul nostro territorio, luogo dove egli possiede il centro delle proprie relazioni personali, per il futuro, si rileva che egli dopo innumerevoli e regolari ricerche di lavoro (doc. R) ha appena concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la struttura __________ — sul nostro territorio! - a far tempo dal 1° settembre 2020 (doc. S). Lo stesso ha inoltre immatricolato un'autovettura a proprio nome (doc. T), ritenuto come prima usasse il veicolo dei propri genitori stante i mesi di assenza per lavoro presso le navi da crociera.

Tali elementi depongono tutti a favore del concetto di residenza effettiva in Svizzera, che conformemente alle esigenze della consolidata ed invalsa giurisprudenza ä anche condiviso dalla dottrina maggioritaria. (…)” (Doc. I)

                                         La rappresentante dell’assicurato ha poi rilevato che, contrariamente a quanto stabilito dalla Cassa, il ricorrente ha lavorato per una società svizzera ed ha di conseguenza adempiuto il periodo di contribuzione, per cui RI 1 ha diritto alle indennità di disoccupazione dal 7 aprile 2020:

" (…) Egli è alle dipendenze della spett. __________ a contare dal mese di gennaio 2015, ogni volta con contratti a termine di 6 mesi (+ 15 giorni / - 30 giorni) che vengono sistematicamente rinnovati di volta in volta come si evince dal libretto di navigazione di cui al doc. F.

Come ben si evince dall'estratto RC di cui al doc. H, il ricorrente è pertanto alle dipendenze di una società svizzera: __________, con sede e recapito a __________.

Pure la carta intestata della lettera di data 16.05.2020 mediante la Quale è stato comunicato al signor RI 1 il proprio licenziamento, indica quale sede della società __________ (doc. G).

Ciò non fa eccezione con il passato, atteso come tutte le comunicazioni ufficiali venivano dal quartier generale di __________.

Tale società anonima di diritto svizzero, è sempre stata l'interlocutrice dei dipendenti di __________.

Ciò è avvenuto in particolare pure nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19, ritenuto come durante i mesi di marzo, aprile e maggio le comunicazioni sono giunte con regolarità da __________, anche dalla persona di __________, Executive Chairman, Presidente del CdA con diritto di firma individuale della __________.

Nella sua ultima missiva (doc. G, pag. 2, § 8), il signor __________ ha comunicato in particolare quanto segue:

" è per questo motivo che oggi purtroppo non siamo in grado di darle II benvenuto a bordo - se non per le posizioni richieste dal diritto marittimo internazionale - e nemmeno di darle un calendario preciso per il suo rientro, almeno non per il momento.

Nel contempo, mi permetta di rassicurarla personalmente che intendiamo accoglierla nuovamente a bordo non appena sarà possibile." (traduzione dalla lingua inglese a cura dall'infrascritta legale)

Ma vi è di più, sempre Chairman, nella persona del signor __________, nel medesimo scritto ha pure affermato quanto segue:

" Sin dall'inizio la nostra priorità (__________ nota dell'infrascritta legale) è stata quella di aiutare il resto dell'equipaggio alfine di fare rientro presso le di loro famiglie, come peraltro anche voi avete fatto durante la durata delle operazioni di sbarco. Grazie alla tempestiva e fattiva collaborazione siamo stati in grado di rimpatriare la maggior parte dell'equipaggio e meglio, oltre 15'000 dei 20'000 membri dell'equipaggio a mezzo di 17 navi che sono ora salvi a casa.

Ad oggi restano a bordo ca. 4'900 membri dell'equipaggio, per la maggior parte coloro che non possono fare rientro a casa a causa delle misure sanitarie poste in atto nei vari Stati. Non appena queste ed altre restrizioni verranno soppresse saremo in grado di fare in modo che ognuno di essi possa fare rientro nel proprio paese alla prima occasione utile." (traduzione dalla lingua inglese a cura dall'infrascritta legale)

Trattasi questa di una comunicazione di fondamentale importanza, a carattere organizzativo dettata dall'imperiosa necessità di agire velocemente in considerazione della situazione pandemica che ancora oggi ci affligge.

Non si può pertanto che concludere che gli ordini, le decisioni, la gestione e l'organizzazione di oltre 20'000 mila dipendenti (fra i quali anche il signor RI 1) siano stati direttamente gestiti e coordinati in modo impeccabile da parte della società Svizzera.

Sbaglia pertanto la Cassa a sostenere che il ricorrente è occupato per una società __________.

E ciò perché a mente della Cassa, in particolare nei due anni precedenti l'annuncio alla disoccupazione, il ricorrente "non avrebbe conseguito nessuna occupazione salariale diretta in Svizzera (periodo di contribuzione) immediatamente prima dell'annuncio alla disoccupazione" e per il fatto che, sempre secondo la Cassa, "i conteggi salariali verrebbero infatti stipulati (recte: allestiti e conteggiati!) da parte di un'altra società, con sede a __________", criteri questi del tutto inconferenti in virtù di quanto esposto ai punti che precedono.

A maggior ragione se si considera che la Cassa ha attribuito senza ratio alcuna la scelta aziendale e gestionale della spett. __________ al signor RI 1, senza che a lui potesse venir imputato alcunché (cfr. pt. 2 e pt. 3 delle motivazioni della decisione 18.08.2020 della Cassa, di cui al doc. A).

Tale strategia resta e rimane di carattere meramente aziendale motivo per cui non può e non deve influenzare in alcun modo il diritto di un lavoratore dipendente a ricevere le indennità di disoccupazione che gli spettano. inconferente resta pure la circostanza secondo la quale il salario deve essere necessariamente versato in CHF ritenuto come si tratti di un'azienda con oltre 20'000 dipendenti che opera su scala mondiale.

La scelta aziendale di versare in dollari anziché in CHF, Kuna, Reais, Euro e via dicendo poco importa ritenuto come di fatto le questioni organizzative dei dipendenti e delle loro attività è stata, come ben si è visto pure durante la gestione della situazione di pandemia e dalla lettera di licenziamento, invero diretta integralmente e direttamente dalla spett. __________.

Per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali si rimanda al doc. G allegato alla risposta 30.07.2020 (doc. L) alla richiesta di informazioni della Cassa di data 21.07.2020 (doc. K) dal quale si evince che il signor RI 1, relativamente ai contributi AVS/AI/IPG/AF non ha arretrati fino al 30 giugno 2020. Quo ai periodi di contributi AD si rileva che tale contesto non può essere posto a carico del qui ricorrente avendo egli sempre adempiuto ai propri doveri.

Per quanto concerne il periodo di contribuzione di due anni, occorre qui rilevare che il ricorrente ha lavorato per almeno 12 mesi, adempiendo così ai presupposti legali di cui all'art. 13 cpv. 1 e art. 9 cpv. 3 LADI.

A comprova di questa circostanza si rimanda al libretto di navigazione dal quale si evince che durante i due anni precedenti alla richiesta, l'opponente è stato impiegato presso la spett. __________ (doc. F) superando ampiamente i 12 mesi di lavoro nei due anni che precedono la domanda. A titolo esemplificativo si rileva che il signor RI 1 ha svolto:

·  01.04.2018 – 01.06.2018 =   61 giorni di lavoro

·  18.08.2018 – 03.11.2018 =   77 giorni di lavoro

·  10.01.2019 – 25.03.2019 =   74 giorni di lavoro

·  30.03.2019 – 27.07.2019 = 119 giorni di lavoro

·  11.09.2019 – 21.01.2020 = 132 giorni di lavoro

·  09.03.2020 – 07.04.2020 =   28 giorni di lavoro

A titolo meramente abbondanziale si precisa che il ricorrente, nonostante la rescissione del contratto di lavoro, è dovuto rimanere a bordo della nave da crociera in __________, atteso come a seguito dell'evoluzione epidemiologica, i vertici di __________ si sono visti costretti a tenere i propri dipendenti a bordo ritenuto come in __________ vi fossero in quel momento in vigore delle restrizioni molto severe, onde per cui i dipendenti (passeggeri ed equipaggio) erano impossibilitati a sbarcare. Il ricorrente, come si evince dal doc. U, ha potuto fare rientro in Svizzera solo in data 28 maggio 2020, allorquando il Governo __________ ha formalmente autorizzato lo sbarco. Il volo (doc. V) di rientro è stato organizzato e coordinato dall'ambasciata italiana in __________.

Visto quanto precede si chiede a che codesta lod. Autorità riconosca che il signor RI 1 venga posto al beneficio di un'indennità di disoccupazione a far tempo dal 07.04.2020 data in cui è stata formulata la relativa richiesta. (…)” (Doc. I pag. 5-7)

                                         Secondo la sua patrocinatrice, RI 1 adempirebbe comunque il periodo di contribuzione in applicazione delle norme di diritto internazionale della sicurezza sociale attraverso l’applicazione del principio della totalizzazione oppure, in alternativa, considerando il ricorrente un falso frontaliere con diritto di opzione fra Stato di lavoro e Stato di residenza:

" (…)

4.

Sia quel che sia, quand'anche codesta lod. Autorità non condividesse quanto esposto al pt. 3 del presente allegato ricorsuale e volesse ritenere che il signor RI 1, pur essendo alle dipendenze della spett. __________ di __________, abbia lavorato a __________ (circostanza qui contestata), valga quanto segue.

In questo senso verrebbe pertanto applicato il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

Questo regolamento, rivolto ai lavoratori subordinati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, pienamente applicabile anche nel caso in cui entrasse in linea di conto __________.

Secondo l'art. 3 del Regolamento (CEE) n. 1408/71, le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente Regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

L'art. 67 del summenzionato Regolamento prevede, in materia di disoccupazione, il principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione, tant'è che alla sua cifra 2 recita:

" L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di occupazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di occupazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica."

Avendo la Svizzera ratificato summenzionato accordo e facendo parte __________ dell'UE, il presente Regolamento è pertanto applicabile.

Il principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione è subordinato alla condizione che l'interessato abbia compiuto i periodi di assicurazione o i periodi di occupazione salvo per i casi previsti dall'art. 71 par. 1 lett. a pt. ii e lett. b pt. ii (cfr. art. 67 cifra 3 cum art. 71 Regolamento).

Nel caso concreto il signor RI 1 è cittadino svizzero, nato e cresciuto in Svizzera, che ha svolto tutte le sue formazioni in Svizzera e che dal 2015 ad oggi ha svolto il ruolo di responsabile __________ –   __________ per delle navi da crociera gestite dalla spett. __________, ditta Svizzera, a __________. Lo stesso è sempre stato incaricato sulla base di contratti a tempo determinato in base ai tragitti delle imbarcazioni e alle richieste stagionali.

In questo senso si rileva che la dottrina riconosce due tipologie di lavoratori frontalieri.

L'art. 71 par. 1 del Regolamento n. 1408/71prevede una distinzione fra i frontalieri:

-   "Veri' (art. 1 lett. b e ad. 71 par. 1 lett. a del Regolamento): in questa categoria ricadono tutti i lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato membro e risiedono nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritornano al proprio domicilio ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

-   "Non veri” (art. 71 par. 1 lett. b del Regolamento): in questa categoria ricadono quelle persone per le quali il luogo di occupazione e di residenza non coincide ugualmente, ma che però, a differenza dei "frontalieri veri", nemmeno rientrano almeno una volta a settimana al loro luogo di residenza.

Questo è per es. il caso dei lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa internazionale. Nell'elenco che precede ricade pertanto pure la categoria delle navi da crociera.

In questo senso si rileva che nel caso di un frontaliero "vero" in disoccupazione, lo stesso beneficia esclusivamente delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro in cui risiede (cfr. DTF 133V 169, consid. 6.2 segg.).

Nel caso invece di un lavoratore subordinato, ossia di un frontaliero "non vero", lo stesso dispone di un diritto di opzione (diritto di scelta incondizionato) tra le prestazioni dello Stato d'impiego e Quello dello Stato di residenza. Si tratta di un diritto di opzione che il frontaliero "non vero" esercita mettendosi a disposizione degli Uffici del lavoro dello Stato dell'ultima occupazione oppure degli Uffici del lavoro del luogo di residenza (cfr. art. 71 par. 1 let. b Regolamento). Ne consegue che il lavoratore può scegliere tra il regime di prestazioni di disoccupazione dello Stato della sua ultima occupazione e quello dello Stato di residenza. In questo modo si dà la possibilità al lavoratore di beneficiare delle migliori possibilità di reinserimento professionale (cfr. DTF 132 V 53, consid. 6.4; 131 V 222, consid. 222; 133 V 169, consid. 6.1 segg.).

Nel caso di specie, al signor RI 1 deve venir necessariamente riconosciuto Io statuto di frontaliere "non vero" ai sensi della let. b dell'art. 71 par. 1 del Regolamento ritenuto come quest'ultimo pur lavorando da diversi anni per un'azienda che opera nel settore dei trasporti marittimi internazionali a ___________ ha de facto sempre trascorso il proprio tempo libero in Svizzera, paese dove non solo risiede, ma nel quale detiene pure di fatto il centro dei propri interessi. In questo senso si rimanda integralmente a quanto esposto al pt. 2 del presente allegato ricorsuale dal quale si evince che il signor RI 1 è domiciliato da sempre in Ticino, è nato e cresciuto e ha svolto le sue formazioni nel nostro territorio, luogo dove peraltro vivono pure la propria famiglia e i di lui amici, paga regolarmente le imposte, l'AVS e la propria CM in Svizzera, abbia effettuato durante questi mesi di disoccupazione regolari ricerche di lavoro in Svizzera, grazie alle quali ha concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato sul nostro territorio, si sottopone a regolari• controlli medici nella regione ed è abbonato al __________ e alla __________.

Alla luce di quanto suesposto, è evidente che voler fissare il centro degli interessi di una persona in base della scelta unilaterale della datrice di lavoro Svizzera di incaricare una ditta maltese per quanto attiene la fatturazione degli stipendi pur di non riconoscere alcunché a titolo di indennità di disoccupazione, ha dell'inverosimile e viola ogni parvenza di buon senso. A maggior ragione se, visto quanto detto, è evidente che il ricorrente risiede effettivamente sul nostro territorio (sic!).

Per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione, che peraltro non consistono nella mera erogazione di somme di denaro, bensì includono pure l'aiuto alla riqualifica professionale, si rileva che il regolamento n. 1408/71 mira a garantire al lavoratore le prestazioni di disoccupazione nelle condizioni più favorevoli alla ricerca di una nuova occupazione.

Visto quanto sopra e in considerazione della ratio legis e della volontà del legislatore si ritiene pertanto anche in questo caso adempiuto quanto richiesto dall'art. 67 cum art. 71 par. 1 let. b del Regolamento, posto come sia chiaro che - nel caso in ometto - sia evidente che il signor RI 1 disponga di migliori possibilità di reintegrazione professionale in Svizzera anziché a __________ (prova ne è che ha trovato lavoro in Ticino !).

Avendo inoltrato solo in Svizzera la propria domanda di prestazioni di disoccupazione, il signor RI 1 ha di fatto esercitato e manifestato correttamente il proprio diritto di scelta nello Stato di residenza.

Premesso che il diritto internazionale e comunitario prevale sul diritto nazionale contrario, ne consegue pertanto che, quand'anche si volesse ritenere che la compagnia __________ abbia la propria sede a __________, l'impostazione della Cassa non potrebbe in ogni caso essere condivisa, ritenuto come il diritto internazionale e marittimo porta, come ben si è visto, a una diversa conclusione.

Considerato infine che, come si è visto, vale pure come periodo di contribuzione anche lo svolgimento di un'attività dipendente soggetta a contribuzione per un'azienda Svizzera all'estero e preso atto che dal libretto di viaggio è chiaramente evincibile che il signor RI 1, lavorando per la spett. __________, ha ampiamente superato 112 mesi di attività lavorativa nei due anni antecedenti alla domanda di prestazioni di disoccupazione (cfr. pt. 3 del presente allegato ricorsuale), si ritiene corretto applicare il principio della totalizzazione conformemente al Regolamento.

Visto quanto precede si chiede dunque a che codesta lod. Autorità riconosca che il signor RI 1 venga posto al beneficio di un'indennità di disoccupazione a far tempo dal 07.04.2020 data in cui è stata formulata la relativa richiesta.

Prove: c.s.; ogni altra ammessa.

5.

Nella denegatissima ipotesi in cui codesta lod. Autorità non dovesse riconoscere neppure adempiuto il principio della totalizzazione con relativa possibilità di scelta per il signor RI 1 ai sensi dell'art. 67 cum art. 71 par. 1 let. b Regolamento (CEE) n. 1408/71, valga quanto segue.

Secondo l'Accordo concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno (SR 0.831.107), i battellieri del Reno disoccupati possono esercitare il loro diritto alle prestazioni disoccupazione sia nello Stato in cui ha sede la compagnia di navigazione (datore di lavoro precedente) che nel Paese in cui soggiornano (cfr. Prassi LADI, SECO TC, B 142, p. 84).

Stante la stretta connessione con l'ambito professionale in cui esercita il signor RI 1 e il senso (ratio legis) dell'accordo volto a tutelare la sicurezza sociale dei battellieri e delle persone che operano nel settore, si ritiene corretto applicare per analogia quanto esposto nel Accordo, ritenuto come quest'ultimo ricalchi i principi peraltro già esposti nel Regolamento (CEE) n. 1408/71 all'art. 71 par. 1 let. b (cfr. pt. 4 del presente allegato ricorsuale).

In questo caso il signor RI 1 avrebbe pertanto il diritto di richiedere le prestazioni disoccupazione sia nello Stato in cui ha sede la compagnia (__________ / __________ sia nel paese dove soggiorna (Svizzera).

A titolo abbondanziale si rileva pure, in considerazione di questo Accordo, nonché alle motivazioni suelencate ai p.ti 2-5, un'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione risulterebbe senz'altro giustificata.

Visto quanto esposto si chiede dunque a che codesta lod. Autorità riconosca che il signor RI 1 venga posto al beneficio di un'indennità di disoccupazione a far tempo dal 07.04.2020 data in cui è stata formulata la relativa richiesta.” (Doc. I pag. 7-11)

                               1.3.   Nella sua risposta del 12 ottobre 2020, la Cassa si è così espressa:

" (…) Sostanzialmente, la Cassa rimanda l’autorità adita ai motivi esposti nella sua decisione su opposizione del 18.08.2020. I considerandi che seguono completano e precisano questi fatti in risposta alle indicazioni del ricorrente nella sua memoria del 21.09.2020.

1.    Come indicato nel ricorso l’assicurato, al momento dell’iscrizione al collocamento si trovava in __________ in attesa di poter avere il permesso di rientro, avvenuto in data 28.05.2020.

Vi ringraziamo dell’interesse che saprete conferire alla presente e vi preghiamo di accogliere, Signore e Signori Giudici, l’espressione della nostra più alta considerazione.” (Doc. III)

                               1.4.   Il 21 ottobre 2020 la patrocinatrice dell’assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" (…) La Cassa disoccupazione CO 1, nella sua succinta motivazione rileva che "come indicato nel ricorso l'assicurato, al momento dell'iscrizione al collocamento si ritrovava in __________ in attesa di poter avere permesso di rientro, avvenuto in data 28 maggio 2020".

In quest'ottica corre l'obbligo di sottolineare che il signor RI 1, quando lo Stato __________ ha imposto un lock down totale su tutto il territorio nazionale, non vi si trovava per piacere bensì per lavoro.

Le Autorità __________ hanno infatti imposto dal 26 marzo fino al 30 aprile 2020 (in un primo tempo le misure di confinamento sono state imposte fino al 16 aprile 2020 cfr. W e Z, e in seguito le stesse, a causa dell'aggravarsi della situazione epidemiologica, sono tuttavia state prorogate ulteriormente) la sospensione di ogni attività economica e di movimento di persone non assolutamente indispensabile (il signor RI 1 è da allora che si trova impossibilitato dal Governo ad esercitare la propria professione indipendentemente dal fatto che abbia ricevuto successivamente dai vestitici di __________ lo scritto di cui al doc. G). Per fare ciò vi è stata una chiusura delle frontiere (ad eccezione per i casi in cui, come per il signor RI 1, è stato concesso il rimpatrio previo consenso da parte della competente Autorità, a mezzo di voli Charter puntualmente organizzati dallo stesso Governo cfr. doc. U e V).

Chiusura questa che ha coinvolto non solo gli aeroporti ma anche le frontiere terrestri e i porti (!)

Trattasi invero di normative di contenimento estremamente dure che, oltre ad aver interessato l'attenzione dei media, è stata pure comprensibilmente fonte di grande stress per il ricorrente che, senza sua colpa, si è visto per un lungo periodo, e meglio dal 25 marzo 2020 sino al giorno del volo, bloccato su una nave da crociera sigillata su ordine del governo __________ a 4 Km dalla costa senza alcun "in e out”.

A comprova della gravità della situazione sanitaria si rileva che lo Stato __________ ha riaperto parzialmente i propri confini anche con gli altri Stati __________ solo a far tempo 10 ottobre 2020 (dopo 7 mesi!), mentre con decine di altri Paesi ad alto rischio (es. __________ etc.) l'ingresso è ancora vietato (cfr. doc. Y!).

È pertanto da considerarsi positivo il fatto che il signor RI 1, nonostante sia stato licenziato a bordo della nave da crociera su cui prestava i propri servizi, sia riuscito – nonostante tutto – a rimpatriare.

Alla luce di quanto suesposto, in considerazione della gravità e delle peculiarità del caso qui in oggetto, ci si riconferma nell'allegato ricorsuale e si contesta integralmente le succinte - argomentazioni della Cassa che non adducono alcunché a sostegno delle proprie motivazioni.” (Doc. V)

                                         Il 26 ottobre 2020 la Cassa ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni (cfr. doc. VII).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa a ragione oppure no ha negato a RI 1 il diritto all'indennità di disoccupazione a far tempo dal 7 aprile 2020, in quanto il periodo minimo di contribuzione non è adempiuto e non sussiste un motivo di esonero.

                               2.2.   Preliminarmente va ricordato che, secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, per poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione l’assicurato deve avere la propria residenza in Svizzera.

                                         Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

                                         In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).

                                         In una sentenza 8C_280/2019 del 5 settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il Tribunale federale ha stabilito che:

" … ai disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di occupazione prima dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui era impiegata una persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca – è la Svizzera, per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione svizzera. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora abituale in Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o dimostrare con tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto di affitto, ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se necessario, la Cassa deve procedere ai chiarimenti necessari; la cassa deve segnatamente assumere le prove fornite dalla persona assicurata.”

                                         La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).

                                         In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).

                                         In una sentenza 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 il Tribunale federale ha confermato il concetto di residenza secondo la LADI ed ha sottolineato che questo presupposto non deve essere adempiuto soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro) bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.

                                         Nella presente fattispecie, alla luce degli elementi dettagliatamente illustrati dalla patrocinatrice dell’assicurato (cfr. consid. 1.2.), peraltro non contestati dall’amministrazione, il TCA deve concludere che RI 1 è effettivamente residente nel nostro Cantone, dove rientrava regolarmente per le ferie ogni volta che si concludeva un rapporto di lavoro sulle navi da crociera.

                               2.3.   Un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

                                         Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

                                         L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

                                         L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

                                         Ai fini dell’applicazione di tale articolo, da una parte, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato, non essendo un presupposto per il riconoscimento di un periodo contributivo ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.1.; STFA C 34/04 del 20 settembre 2004 consid. 1.3.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89).

                                        In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

                                         In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.

                                         Al riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.

                               2.4.   L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 3 che gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro né della Comunità europea né dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono esentati per un anno dall’adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un’attività dipendente all’estero ed abbiano svolto in Svizzera durante almeno sei mesi un’occupazione soggetta a contribuzione. Alle stesse condizioni sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell’AELS il cui permesso di domicilio non è scaduto. Il Consiglio federale stabilisce inoltre a quali condizioni gli stranieri il cui permesso di domicilio non è scaduto e che non sono cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o dell’AELS e il cui permesso di domicilio non è scaduto, sono esentati dall’adempimento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all’estero di oltre un anno.

                                         Il nuovo testo dell’art. 14 cpv. 3 LADI è stato introdotto quale all. n. 2 della LF del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).

                                         Il tenore precedente era il seguente:

" Gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro né della Comunità europea né dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono esentati per un anno dall’adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un’attività dipendente all’estero. Alle stesse condizioni sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell’AELS il cui permesso di domicilio non è scaduto. Il Consiglio federale stabilisce inoltre a quali condizioni gli stranieri il cui permesso di domicilio non è scaduto e che non sono cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o dell’AELS e il cui permesso di domicilio non è scaduto, sono esentati dall’adempimento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all’estero di oltre un anno.” (cfr. STCA 38.2004.4 del 15 novembre 2004; STCA 38.2005.106 del 12 giugno 2006; STCA 38.2011.85 del 18 giugno 2012)

                                         A proposito del nuovo art 14 cpv. 3 LADI, nel caso di un assicurato svizzero che si è recato in Nigeria alla fine del 2017, il Tribunale federale in una sentenza 8C_579/2020 del 6 novembre 2020 ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.  

Gemäss den vorinstanzlichen Feststellungen hat der Beschwerdeführer die Beitragszeit während der hier massgeblichen Rahmenfrist mangels beitragspflichtiger Beschäftigung in der Schweiz während mindestens sechs Monaten, welche Voraussetzung gemäss Art. 14 Abs. 3 AVIG in der seit 1. Juli 2018 in Kraft stehenden Fassung verlangt wird, nicht erfüllt. Das kantonale Gericht bestätigte aus diesem Grund die Ablehnung eines Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung durch das AWA.

Der Beschwerdeführer macht geltend, dass die Vorinstanz zu Unrecht die neue Fassung der erwähnten Bestimmung mit diesem zusätzlichen Erfordernis zur Anwendung gebracht habe statt die bis 30. Juni 2018 gültig gewesene. Sinn und Zweck der Bestimmung von Art. 14 Abs. 3 AVIG sowohl in der alten wie auch in der neuen Fassung sei, Schweizern die Rückkehr aus dem Ausland - die zur Zeit wegen der durch die Corona-Pandemie beeinträchtigten ausserordentlichen wirtschaftlichen Lage ohnehin noch zusätzlich erschwert sei - durch Befreiung von der Beitragspflicht zu erleichtern. Dieses gesetzgeberische Ziel werde jedoch vereitelt, wenn die neue Fassung auf Fälle angewendet werde, in denen die Aufnahme einer Beschäftigung im Ausland vor deren Inkrafttreten erfolgt sei. Die per 1. Juli 2018 geänderten Anspruchsvoraussetzungen dürften zudem auch mit Blick auf das Gebot von Treu und Glauben nicht rückwirkend zur Anwendung gelangen. Er habe, so der Beschwerdeführer weiter, bei seiner Auswanderung auf die damals geltende Gesetzesordnung vertraut, zumal er bis dahin während 20 Jahren lückenlos Beiträge an die Arbeitslosenversicherung entrichtet habe.

5.  

Es steht zunächst für das Bundesgericht verbindlich fest, dass der Beschwerdeführer innerhalb der dafür massgeblichen Rahmenfrist (vom 16. Dezember 2017 bis 15. Dezember 2019) jedenfalls nicht während mindestens sechs Monaten in der Schweiz beschäftigt war. Eine diesbezügliche offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung wird nicht gerügt. Dass das kantonale Gericht bei der Beurteilung der Anspruchsberechtigung mit der Anwendung von Art. 14 Abs. 3 AVIG in der seit 1. Juli 2018 in Kraft stehenden Fassung Bundesrecht verletzt haben sollte, lässt sich nicht erkennen. Praxisgemäss war hinsichtlich der Erfüllung der Beitragszeit auf die bei der Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung am 20. Dezember 2019 geltenden Bestimmungen abzustellen (oben E. 3). Nachdem die Rechtsprechung die Frage der zeitlichen Geltung diesbezüglich bereits entschieden hat, bleibt kein Raum für eine Gesetzesauslegung in dem vom Beschwerdeführer beantragten Sinne. Aus dem von ihm angeführten Urteil BGE 123 V 25 mit allgemeinen Erwägungen zur intertemporalrechtlichen Geltung einer Norm (E. 3b S. 29; i.c. Art. 85bis Abs. 1 IVV, verrechnungsweise Drittauszahlung bei Nachzahlung von Invalidenrenten) lässt sich nichts zu seinen Gunsten ableiten. Zudem wurde keine unzulässigerweise rückwirkend geltende Regelung zur Anwendung gebracht (oben E. 3). Daran ändert nichts, wie von der Vorinstanz zu Recht erkannt, dass sich bezüglich einer von insgesamt sieben Anspruchsvoraussetzungen - nämlich der Rahmenfrist für die Beitragszeit - der Sachverhalt teilweise unter altem Recht verwirklicht hatte. Liegt kein Verstoss gegen das Rückwirkungsverbot vor, vermochte indessen auch der Vertrauensgrundsatz der Anwendung der am 1. Juli 2018 in Kraft getretenen Rechtsänderung nicht entgegenzustehen (BGE 130 I 26 E. 8.1 S. 60 mit Hinweisen; Urteil 2C_340/2020 vom 16. September 2020 E. 6.1). Es besteht praxisgemäss kein Anspruch auf Beibehaltung einer einmal geltenden Rechtsordnung (BGE 145 II 140 E. 4 S. 145). Nicht erkennbar ist schliesslich, dass die Vorinstanz bei ihrer Beurteilung zu Unrecht eine Bestimmung der Verordnung über Massnahmen im Bereich der Arbeitslosenversicherung im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) ausser Acht gelassen hätte. Der angefochtene Entscheid lässt sich damit nicht beanstanden. (…)”

                                         In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

                                         Contestualmente la nostra Massima Istanza ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero.

                                         Cfr. pure STF 8C_234/2018 dell’8 agosto 2018 consid. 3; STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007.

                               2.5.   Nella presente evenienza, dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, sul formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 21 aprile 2020, ha indicato di avere lavorato dal febbraio 2015 al 31 marzo 2020 per il seguente datore di lavoro:

____________________” (Doc. 2, punto 14)

                                         Egli ha pure precisato di avere soggiornato “dal 2015 al 2020 a __________ per lavoro” (cfr. Doc. 2, punto 32).

                                         I contratti di lavoro di durata determinata (6 mesi) sono stati redatti dalla società __________ di __________ ed il salario è stato versato in dollari (cfr. Doc. 3 e Doc. 6).

                                         Il datore di lavoro __________ in uno scritto del 1° aprile 2020 ha comunicato che le restrizioni imposte dal COVID-19 l’hanno obbligato ad effettuare una pausa dell’attività (“Due to the rapid spread of the COVID-19 global panedemic and the many related restrictions, we had to temporarily pause our entire operation until our cruise ships can sail again in a safe and healthy environment. This is an unfortunate situation that is completely out of our control”, cfr. Doc. 5).

                                         Un’ulteriore dichiarazione attestante l’inizio dell’attività dell’assicurato dal 2015 è stata redatta dal “__________” (cfr. Doc. 4).

                                         In uno scritto del 22 aprile 2020 alla Cassa di disoccupazione, RI 1 si è così espresso:

" (…) In allegato vi invio la documentazione richiesta per la domanda d’indennità.

Come ho già spiegato telefonicamente al Sig. __________ del URC - __________, dal 2015 sono impiegato presso una compagnia di navi da crociera, __________, battenti bandiera __________.

A causa della situazione COVID-19 la nave sulla quale ero impiegato è entrata in disarmo (lay-up), terminando pertanto il mio contratto di lavoro il 31 marzo 2020.

La comunicazione scritta della disdetta mi è stata confermata il 7 aprile.

Al momento, a causa del lockdown generale, sono ancora momentaneamente bloccato a bordo della nave posizionata in __________ pertanto, il mio rientro in Ticino è stato pianificato per i primi di maggio.

Essendo una compagnia estera, come attestato di lavoro mi è stato consegnato unicamente quello in allegato.

In caso vi servissero ulteriori informazioni, vi prego di contattarmi al mio indirizzo email.” (Doc. 7)

                                         In un messaggio di posta elettronica del 26 aprile 2020 indirizzato a __________ della Cassa disoccupazione CO 1, l’assicurato ha in particolare precisato che:

" (…) Da febbraio 2015 sono impiegato presso __________ con sede a __________ ma, lavorando su navi registrate a __________, entra in vigore lo Stato di bandiera, pertanto il mio impiego è svolto su suolo __________.

Per tale motivo ho rispettato i requisiti di esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione, come menzionato nell’opuscolo “Disoccupazione” - domanda 2 pag. 10. (…)” (Doc. 8)

                                         Dall’estratto del conto individuale della Cassa __________ risulta che l’assicurato negli anni 2016 e 2017 ha versato i contributi quale persona senza attività lucrativa (cfr. Doc. 10).

                                         Il 13 maggio 2020 __________ ha quindi scritto all’assicurato quanto segue:

" (…) in base all’estratto conto AVS, allegato, lei non risulta iscritto quale dipendente il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento i contributi, bensì dal 1° gennaio 2016 quale persona senza attività lucrativa.

La rendo inoltre attento, che le disposizioni legali inerenti all’esonero dall’adempimento del periodo di contribuzione in caso di rientro in Svizzera da uno Stato non UE/AELS (art. 14 LADI) prevedono che nei due anni precedenti l’annuncio alla disoccupazione, oltre ad aver lavorato quale dipendente per almeno 12 mesi in uno Stato non UE/AELS, va attestata un’occupazione di almeno 6 mesi in Svizzera.

Per queste ragioni, lei non ha purtroppo diritto all’indennità di disoccupazione dal 7 aprile 2020. (…)” (Doc. 9)

                                         Il 24 luglio 2020 la Cassa __________ ha poi attestato che RI 1 ha versato i contributi sociali fino al 30 giugno 2020 (cfr. Doc. 17).

                                         Dall’estratto conto relativo agli anni 2018, 2019 e 2020 si evince che si tratta di contributi personali all’AVS/AI/IPG e per gli assegni familiari integrativi, ma non all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Doc. 17 e Doc. 18).

                                         Come giustamente evidenziato dall’amministrazione sono quindi contributi versati da persona senza attività lucrativa con domicilio in Svizzera, ciò che permetterà all’assicurato di non avere lacune contributive per gli anni in questione al momento in cui beneficerà della rendita di vecchiaia.

                                         Proprio per il fatto che non sono stati versati contributi sociali in Svizzera da attività salariata, non può essere fatta propria dal TCA la tesi della patrocinatrice dell’assicurato (cfr. consid. 1.2), secondo cui il datore di lavoro sarebbe la __________ di __________ (v. lettera del 16 maggio 2020, doc. G, e la ragione sociale, doc. H). Del resto è stato l’assicurato stesso ad indicare come proprio datore di lavoro __________ di ___________.

                                         In conclusione, il TCA non può dunque che confemare l’operato della Cassa che ha concluso che l’assicurato, sulla base del diritto interno, non ha diritto all’indennità di disoccupazione in quanto non ha saputo dimostrare almeno 12 mesi di contribuzione nei due anni di precedenti l’annuncio in disoccupazione.

                                         La decisione della Cassa deve pure essere confermata nella misura in cui essa ha ritenuto che non sia dato un motivo di esonero ai sensi dell’art. 14 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.3) in quanto anche volendo ritenere che l’assicurato rientri da un paese che non fa parte dell’UE o dell’AELS (__________), egli non può dimostrare un periodo di contributivo di almeno 6 mesi in Svizzera.

                               2.6.   Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurato, cittadino svizzero che ha svolto per diversi anni la propria attività lucrativa per un datore di lavoro dell’Unione Europea (__________), possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24).

                                         Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

                                         Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

                                         Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

                                         Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

                                         Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales” in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

                                         L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;

                                         B. Rubin, op.cit., pag. 683).

                                         In una sentenza 38.2008.10 del 16 giugno 2008, massimata in RtiD I-2009 n. 66 pag. 262, il TCA ha stabilito che non ha non ha diritto alle indennità di disoccupazione previste dalla LADI un assicurato al quale, avendo svolto almeno un giorno di lavoro in Svizzera nel termine quadro determinante, sono applicabili le norme del Reg. CEE 1408/71 concernenti la totalizzazione dei periodi di occupazione o di assicurazione, ma che ha fatto annotare sul modulo E301 elaborato dalla Comunità europea un periodo lavorativo all’estero in un Paese UE dal proprio ragioniere. Infatti, i periodi di assicurazione svolti nei Paesi UE, per poter essere presi in considerazione, devono venire attestati mediante l’apposito formulario E301 dalle autorità competenti del Paese in questione e non da propri consulenti.

                                         Nella presente fattispecie l’assicurato, prima di iscriversi in disoccupazione, non ha lavorato neppure un giorno in Svizzera (cfr., invece, STCA 38.2008.10 del 16 giugno 2008 appena citata, nella quale il TCA ha testualmente rilevato che “il brevissimo periodo (un giorno) nel quale l'assicurato ha svolto un'attività lavorativa dipendente in Svizzera permette di far scattare le norme del Regolamento n. 1408/71 relative alla totalizzazione dei periodi di occupazione o di assicurazione (cfr. consid. 2.3) come giustamente stabilito dall'amministrazione (su questo tema, cfr. DTF 131 V 222, in particolare pag. 227-228; DTF 132 V 196, in particolare pag. 197; STCA 38.2002.211 del 16 giugno 2003; STCA 38.2003. 76 del 19 aprile 2004 in RtiD II-2004 pag. 202).”).

                                         Di conseguenza, come correttamente sottolineato dall’amministrazione (v. pure DLA 2019 n. 13 pag. 360-364), siccome è per principio competente lo Stato dell’ultima occupazione, le norme relative alla totalizzazione non entrano in considerazione nel caso concreto.

                               2.7.   Secondo il TCA, la Cassa ha tuttavia omesso di esaminare la questione da un altro profilo e non ne ha fatto nessun accenno nella risposta di causa (cfr. consid.1.3).

                                         Infatti, per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.

                                         Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

                                         Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2014 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e  che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente.

                                         Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).

                                         Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

                                         Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883 (2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

                                         Nel caso concreto, RI 1 “non può essere manifestamente definito un lavoratore frontaliero vista l’estrema lontananza dal luogo di residenza e, soprattutto, il mancato rientro almeno una volta la settimana” (cfr. STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015).

                               2.8.   Il Regolamento (CE) n. 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).

                                         Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.

                                         Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

                                         Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).

                                         Nella Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1° giugno 2016, la SECO ha precisato che:

"A80 Poiché la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo 65 RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.

A81  La decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.

A82 In generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.

A83  Vale il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego fisso.”

                                         ed ancora che:

“A29 È considerato falso lavoratore frontaliero colui che è attivo professionalmente in uno Stato e risiede in un altro Stato nel quale non torna ameno una volta la settimana.

         Per rientrare nella categoria di veri lavoratori frontalieri, a questi lavoratori manca il requisito dello spostamento giornaliero o settimanale (pendolare).

         Per dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, anche a tali persone devono essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).”

                                         L’autorità di sorveglianza cita esplicitamente una vecchia sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee – dal 1° dicembre 2009 Corte di giustizia dell’Unione europea – del 17 febbraio 1977 Silva di Paolo c/Office national de l’emploi consid. 12 e 13 (reperibile al sito www.eur-lex.europa.eu) nella quale la Corte ha sottolineato i motivi per i quali il concetto di falso frontaliero non può essere applicato in modo esteso (e non dunque a tutti i lavoratori migranti), in considerazione soprattutto del fatto che non è corretto fare assumere i costi per il rischio disoccupazione allo Stato di residenza mentre i contributi sono stati versati nello Stato dell’ultimo impiego.

                                         In quell’occasione la Corte di giustizia aveva in particolare rilevato:

" L'elemento determinante, per l'applicazione dell'art. 71 nel suo complesso, è la residenza dell'interessato in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione egli era soggetto durante la sua ultima occupazione.

Il trasferimento dell'onere delle prestazioni di disoccupazione dallo Stato membro dell'ultima occupazione allo Stato membro di residenza è giustificato per talune categorie di lavoratori che conservano stretti legami col paese in cui essi si sono stabiliti e dimorano abitualmente; esso non lo sarebbe più nel caso in cui, con un'interpretazione troppo lata della nozione di residenza, si arrivasse ad ammettere l'eccezione di cui all'art. 71 del regolamento n.

1408/71 per tutti i lavoratori migranti che sono occupati in uno Stato membro, mentre la loro famiglia continua a dimorare abitualmente in un altro Stato membro.

Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 71, n. 1, lett. b), ii), vanno interpretate restrittivamente.

Tali considerazioni hanno indotto la commissione amministrativa (per la previdenza sociale dei lavoratori migranti) istituita in forza dell'art. 80 del regolamento n. 1408/71, ad ammettere, nel suo parere 24 gennaio 1974, n. 94 (GU 1974, n. C 126, pag. 22), la possibilità di applicare l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), solo per i lavoratori stagionali ed inoltre, per quelli contemplati all'art. 14, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n. 1408/71.

Tale decisione, tuttavia, pur se fornisce alcune indicazioni, non si può intendere nel senso ch'essa si riferisca a tutte le categorie di lavoratori atte a fruire della disposizione, né che essa escluda da tale beneficio talune altre categorie, comprendenti lavoratori che hanno conservato analoghi stretti legami col loro paese di dimora abituale.

Coi termini «in cui risiede o che ritorna in tale territorio» l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), contempla due categorie di lavoratori la cui situazione è sostanzialmente la medesima.

La nozione di «Stato membro in cui risiede» va riferita unicamente allo Stato in cui il lavoratore, pur se occupato in un altro Stato membro, continua a dimorare abitualmente e nel quale trovasi anche il centro principale dei suoi interessi.

All'uopo, la circostanza che il lavoratore abbia lasciato la propria famiglia nel suddetto Stato costituisce un indice del fatto che egli vi ha conservato la propria residenza, ma non potrebbe, di per sé sola essere sufficiente a giustificare l'applicazione della norma di cui all'art. 71, n. 1, lett. b), ii).

Non appena, infatti, il lavoratore abbia un'occupazione stabile in uno Stato membro, si presume ch'egli vi risieda, anche se abbia lasciato la propria famiglia in un altro Stato.

Vanno quindi presi in considerazione, oltre alla situazione familiare del lavoratore, anche i motivi che l'hanno indotto a spostarsi, e la natura del lavoro.

L'aggiunta dei termini «o che ritorna in tale territorio» implica semplicemente che la nozione di residenza, come sopra definita, non esclude necessariamente la dimora non abituale in un altro Stato membro.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), del regolamento n.

1408/71, vanno quindi presi in considerazione la durata e la continuità della residenza nel periodo precedente lo spostamento dell'interessato, la durata e lo scopo della sua assenza, la natura dell'occupazione trovata nell'altro Stato membro, nonché l'animus dell'interessato quale risulta dal complesso delle circostanze

del caso.”

                                         Nella sua Circolare la SECO ricorda inoltre che:

“A30  Secondo la decisione U2 della Commissione amministrativa, rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in particolare:

         ·   le persone che lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB);

         ·   le persone che normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB);

         ·   le persone cui si applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB,

se nel corso della loro ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (ai fini dell'obbligo di assicurazione).”

                                         e che:

“A31  La decisione U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari. Il presupposto – valido anche per questa categoria – che una persona risieda nello Stato in cui lavora (n. marg. A80 segg.) può essere confutata considerando tutte le circostanze per ogni singolo caso. Per una valutazione in merito devono essere osservati i criteri riportati al n. marg. A80.”

                                         Infine, a proposito della determinazione dello Stato di residenza, la SECO fa il seguente esempio:

" A85 (…)

Un lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la Svizzera.”

                               2.9.   In una sentenza 38.2015.30 del 20 novembre 2015 il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Al fine di chiarire la situazione dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, nella presente fattispecie ma anche in modo generale per i lavoratori stranieri già attivi sul Cantiere ___________, questo Tribunale ha interpellato a due riprese la SECO (cfr. consid. 1.5 – 1.6), con esplicito riferimento alla nozione di falso frontaliere.

Preliminarmente va rilevato che nella sua risposta del 25 agosto 2015 l’autorità di vigilanza non ha indicato alcun motivo che osti alla qualifica di tali lavoratori come falsi frontalieri, qualora dall’analisi della situazione del singolo caso emergesse che non è data la residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.1 e 2.2).

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che vista la natura e la durata del contratto di lavoro, la tipologia delle attività da svolgere, gli orari di lavoro e le condizioni abitative (__________ del ____________), i rientri ad intervalli regolari nel luogo di residenza raggruppando i giorni di congedo (cfr. l’esempio al punto A85 della Circolare della SECO), ritenuto pure che “la decisione U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari” (cfr. punto A31 della Circolare della SECO), analogamente ai lavoratori stagionali (cfr. DTF 133 V 169; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2), anche gli assicurati che sono stati attivi sul Cantiere ___________ devono essere qualificati come falsi frontalieri se hanno mantenuto la loro residenza (nel senso di avere il centro dei propri interessi personali e familiari) nello Stato di provenienza.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, vista l’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage” et droit du travail: quelques cas tessinois, in op.cit. pag. 90-91), tali assicurati opteranno verosimilmente per annunciarsi in disoccupazione in Svizzera, paese nel quale hanno svolto la loro attività lucrativa e hanno versato i relativi contributi, e non nello Stato di residenza.

È quasi inutile aggiungere, anche in relazione agli assicurati già attivi presso il Cantiere ___________, che l’esame delle disposizioni di diritto internazionale deve essere effettuato solo qualora venga escluso il diritto alle prestazioni sulla base del diritto interno (cfr. DTF 131 V 222 consid. 2.2 pag. 252).

In tale contesto va sottolineato che, riservato l’esame di ogni singolo caso concreto, se delle persone sole (celibi, nubili, separati/e, divoziati/e) o persone sposate con figli ormai adulti, risiedessero effettivamente in Svizzera e dimostrassero di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a quello professionale, la realizzazione del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. a LADI andrebbe verosimilmente ammesso, soprattutto qualora il rapporto di lavoro in Svizzera fosse durato diversi anni (cfr. consid. 2.1-2.3; DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015).

Come visto (cfr. consid. 2.6), la conseguenza per un assicurato del riconoscimento dello statuto di falso frontaliero è quella di poter beneficiare di un diritto d’opzione tra le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione svizzera e quella del paese di residenza.

Come ha rilevato anche la Sezione del lavoro dopo la seconda richiesta del TCA alla SECO (cfr. consid. 1.6), se l’assicurato opta per le prestazioni della LADI egli deve dimorare (cfr. Circ. ID 883 A1) effettivamente e costantemente in Svizzera cercando attivamente un’occupazione e non rientrarvi soltanto per i colloqui di consulenza. (…)”

                                         Il TCA è arrivato alle medesime conclusioni nelle STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015, cresciute incontestate in giudicato (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni sociali” in RtiD II-2016, pag. 325 seg., in particolare pag. 350.351).

                             2.10.   Nella presente fattispecie, l’assicurato negli ultimi cinque anni ha sempre esercitato la propria attività a bordo di una nave. D’altra parte il ricorrente ha sempre mantenuto la propria residenza nel nostro Cantone, dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra.

                                         Di conseguenza, come giustamente sottolineato dalla sua patrocinatrice, in qualità di frontaliere “non vero” RI 1, secondo la giurispudenza e le direttive appena riprodotte (cfr. consid. 2.9) aveva il diritto di esercitare il diritto di opzione tra lo Stato di lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto iscrivendosi agli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione nel nostro Cantone.

                                         La decisione su opposizione del 18 agosto 2020 deve dunque essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché esamini gli altri presupposti del diritto.

                                         A proposito del fatto che l’assicurato, iscrittosi per il collocamento dal 7 aprile 2020 (doc. 1), ha potuto rientrare in Svizzera dal __________ soltanto il 28 maggio 2020 (cfr. doc. III e doc. V), il TCA ricorda che, secondo l’art. 9 cpv. 2 LADI, il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione (cfr. STF 8C_521/2020 del 31 ottobre 2020, consid. 6.1.: “Die versicherte Person hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie: a. ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10 AVIG); b. einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11 AVIG); c. in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG); d. die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht; e. die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG); f. vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und g. die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG). Denn die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt mit dem ersten Tag, für den sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG). Gemäss Art. 10 Abs. 3 AVIG gilt der oder die Arbeitsuchende erst dann als arbeitslos, wenn er oder sie sich beim Arbeitsamt zur Arbeitsvermittlung gemeldet hat. Die versicherte Person muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei ihrer Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AVIG).”).

                                         Concretamente ciò significa che, in particolare, i presupposti degli art. 12, 15 e 17 LADI sono adempiuti soltanto dopo il rientro in Svizzera dell’assicurato e che il diritto all’indennità di disoccupazione non può di conseguenza in ogni caso essere riconosciuto già dal 7 aprile 2020, come chiesto nel ricorso (cfr. doc. I, pag.11).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §      La decisione su opposizione del 18 agosto 2020 è annullata.

                                         §§    RI 1 ha per principio diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione.

                                         §§§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 affinché esamini tutti i presupposti del diritto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Visto l’esito del ricorso, la Cassa Disoccupazione CO 1 verserà all’assicurato fr. 2'000.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

38.2020.53 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.12.2020 38.2020.53 — Swissrulings