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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.12.2020 38.2020.46

7. Dezember 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,790 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

Inidonea al collocamento poiché a disposizione del mercato del lavoro per breve periodo prima della scuola reclute. Possibilità di trovare lavoro nella ristorazione - settore oggetto di chiusura causa coronavirus da metà marzo a 11.5.20 - nulla. In casu reperimento posto è stato un caso di fortuna

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2020.46   rs

Lugano 7 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 agosto 2020 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 11 agosto 2020 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione dell’11 agosto 2020 la Sezione del lavoro, Ufficio giuridico, ha confermato la propria decisione del 14 maggio 2020 (cfr. doc. 13) con la quale ha ritenuto RI 1 inidonea al collocamento dal 7 aprile al 30 ottobre 2020, in quanto era a disposizione del mercato del lavoro soltanto per un breve periodo - e meglio dal 7 aprile al 28 giugno 2020 - prima dell'inizio della scuola reclute dal 29 giugno al 30 ottobre 2020 (cfr. doc. A; 8/2).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere:

" (…) In breve espongo le mie motivazioni, riallacciandomi a quanto esposto dalla Sezione.

Al punto 2

“L'assicurato che all'inizio, omissis, non è in genere idoneo al collocamento, poiché le possibilità di essere assunto sono troppo esigue”.

Omissis. ln caso di disponibilità inferiore a tre mesi, l'assicurato può eccezionalmente essere riconosciuto idoneo al collocamento se, considerata la situazione del mercato del lavoro e la flessibilità dell'assicurato, omissis, ha buone possibilità di essere assunto da un datore di lavoro.

Ho dimostrato che sono riuscita a trovare un'occupazione e quanto indicato nel testo non prevede infatti un'assoluta inidoneità al collocamento anche se la disponibilità è inferiore ai tre mesi.

Solo per pochi giorni non rientravo nel lasso di tempo dei tre mesi e sarei stata idonea al collocamento.

La flessibilità l'ho dimostrata. Ho fatto ricerche in lavori che esulano dalle mie competenze e ho firmato un contratto di lavoro proprio in una professione che non è la mia.

Al punto 3

Come indicato, il mio ordine di marcia aveva come inizio il 29 giugno scorso. Vista la situazione sanitaria non ero sicura che sarei potuta partire. Mi sono quindi resa disposta a cercare qualsiasi tipo di lavoro.

Purtroppo l'emergenza ha visto chiudere tutte le attività, ma le ricerche dovevano essere fatte.

"Mentre risulta aver ricercato attività (esclusivamente) come cameriera, rispettivamente come "aiutante" nei camping, nei mesi di aprile e maggio 2020, omiss, non poteva tuttavia avere quale esito una concreta possibilità d'assunzione, se non successivamente alla riapertura dei suddetti esercizi pubblici"

Mi sembra di aver capito che il tipo di ricerche fatte nei mesi di aprile e maggio non erano del tutto idonee alla situazione.

Credo che, vista appunto l'emergenza sanitaria, che l'assunzione poteva avvenire solo dopo la riapertura, ma questo credo in qualsiasi professione a meno che mi fossi proposta come infermiera, ma vista la mia formazione non sarei stata comunque tenuta in considerazione. Il mio ragionamento è stato quello, che quando avrebbero riaperto, avrei potuto avere una possibilità di assunzione, anche se a tempo parziale o limitato.

Infatti è proprio in un esercizio pubblico che ho trovato un'occupazione.

"Omiss, è da ricondurre a circostanze meramente fortuite, seppure l'occupazione ricercata non necessitasse particolari qualifiche. "

Il fatto che il lavoro non necessitasse di particolari qualifiche non mi pare sia motivo di inidoneità al collocamento. Mi è stato chiesto di essere flessibile e lo sono stata, impegnandomi comunque ad imparare qualcosa di nuovo.

Penso che qualsiasi sia la professione si possa trarre un insegnamento che può servire per la vita.

La mia esperienza lavorativa al __________ mi ha permesso di fare nuove conoscere. Mi hanno accolta come in una famiglia e mi hanno dedicato del tempo per insegnarmi. Ho avuto anche la possibilità di aiutare in cucina e quindi non solo eseguire "lavoretti" di pulizia tavoli o apparecchiare.

Conclusione

Mi sono resa disponibile per qualsiasi tipo di lavoro e a qualsiasi orario.

Sono riuscita a trovare un lavoro anche con la situazione sanitaria che si è creata.

Anche se avevo un ordine di marcia, hanno creduto in me e sono stata assunta.

Mi sono impegnata ad imparare e a svolgere i compiti che mi sono stati assegnati.

Mi sono messa in gioco e ho svolto una professione che non è la mia, (anche se non necessita avere particolari qualifiche).

Ho dimostrato non da ultimo la mia idoneità al collocamento. (…)” (Doc. I)

                               1.3.   Con risposta del 10 settembre 2020, l’amministrazione ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.4.   L’11 settembre 2020 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se correttamente o meno la Sezione del lavoro abbia ritenuto l'assicurata inidonea al collocamento dal 7 aprile 2020.

                                         Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è infatti, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

                                         A norma dell’art. 15 LADI il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.

L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.1.)

Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).

Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_282/2018 del 14 novembre 2018 consid. 4.1.; STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_474/2017 del 22 agosto 2018 consid. 2.2.; STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265).

In una sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale federale delle assicurazioni) in proposito ha rilevato che per l’idoneità al collocamento sono determinanti le prospettive concrete di assunzione sul mercato generale del lavoro entrante in considerazione per la persona assicurata. In questo contesto occorre tener conto della disponibilità temporale, delle circostanze congiunturali e di tutte le altre circostanze, segnatamente del tipo d’attività. Le effettive possibilità d’assunzione vanno valutate considerando soltanto i posti di lavoro ragionevolmente esigibili dalla persona assicurata.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_714/2014 del 26 marzo 2015 consid. 2.2.

L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve, inoltre, essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico. Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. STF 8C_318/2020 del 3 luglio 2020; STF 8C_654/2019 del 14 aprile 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 7 pag. 174; SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12).

L’Alta Corte ha pure stabilito che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 5 pag. 15; STF 8C_686/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 3.1.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

È dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un’occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

                               2.3.   Il Tribunale federale ha stabilito il principio generale secondo cui l’assicurato che prende un impegno a partire da una determinata data e, di conseguenza, è disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo è, in principio, inidoneo al collocamento (cfr. STF 8C_435/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF 146 V 210 e SVR 2020 ALV Nr. 8 pag. 25; STF C 169/06 del 9 marzo 2007; STFA C 236/05 del 10 novembre 2005; STFA C 215/97 del 29 aprile 1998).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA è arrivato alla stessa conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per effettuare un perfezionamento linguistico.

                                         Decisivi per la valutazione dell’idoneità al collocamento di un assicurato che ha preso un impegno per una determinata data non sono principalmente la sua volontà di lavorare, gli sforzi compiuti o l’effettivo reperimento di un impiego per il breve periodo. Determinante è piuttosto se si può presumere con una certa probabilità che un datore di lavoro assumerebbe l’assicurato per il breve lasso di tempo concretamente a sua disposizione (cfr. STF 8C_435/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF 146 V 210 e SVR 2020 ALV Nr. 8 pag. 25; STF 8C_809/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 3.1.; DTF 126 V 520 consid. 3a).

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_721/2019 del 4 febbraio 2020.

                               2.4.   Per quanto concerne più specificatamente gli assicurati che si iscrivono in disoccupazione prima di svolgere un periodo di servizio militare o di servizio civile, va rilevato che l’Alta Corte con giudizio del 29 settembre 1997, pubblicato in DTF 123 V 214, ha deciso l’inidoneità al collocamento di un assicurato che dal 22 gennaio al 17 maggio 1996 doveva svolgere un servizio d’istruzione militare, siccome la sua disponibilità sul mercato del lavoro dal 13 novembre 1995 era di troppo breve durata affinché un datore di lavoro fosse disposto a offrirgli un impiego fino al 21 gennaio 1996.

                                         Con sentenza C 141/98 del 3 agosto 1998, confermando una sentenza di questa Corte del 24 marzo 1998, la nostra Massima Istanza ha indicato:

" (…) Infine, la giurisprudenza cantonale si è correttamente riferita alla prassi in cui questa Corte aveva avuto modo di vagliare il tema dell'idoneità al collocamento di assicurati disponibili sul mercato del lavoro per pochi mesi prima di iniziare un periodo di servizio militare (DTF 123 V 218 consid. 5a e sentenze ivi citate).

  3.- Nella fattispecie concreta, il ricorrente è stato licenziato dal suo datore di lavoro con effetto al 31 ottobre 1997, per motivi di ristrutturazione del personale.

  Egli ha dovuto adempiere gli obblighi militari a partire dal 1° febbraio 1998, per cui le sue possibilità di essere assunto da un potenziale datore erano ridotte, la durata della disponibilità per un eventuale impiego essendo stata di soli tre mesi. In base a tali circostanze, le precedenti istanze hanno considerato essere l'assicurato inidoneo al collocamento.

  a) A sostegno del suo gravame, l'insorgente fa valere che nei casi enunciati nel giudizio impugnato il periodo di tempo a disposizione del disoccupato era stato inferiore a tre mesi. A suo avviso, si dovrebbe inoltre tener conto di un coordinamento tra il diritto dell'assicurazione contro la disoccupazione ed il disciplinamento legale che contempla il contratto di lavoro. Palesemente la sua collocabilità risulterebbe pure dal fatto di aver effettivamente reperito un'attività temporanea nella professione di cuoco, per il periodo dall'8 dicembre 1997 al 31 gennaio 1998.

  b) Le tesi sostenute dal ricorrente non possono essere condivise e non sono pertanto suscettibili di sovvertire l'esito della vertenza. A prescindere dal fatto che la durata di controllo della disoccupazione di I.C. non diverge sostanzialmente da quelle riscontrate nella menzionata prassi, a giusta ragione i giudici cantonali hanno sottolineato che nel campo alberghiero le possibilità di un impiego di brevissima durata sono estremamente ridotte in periodo di bassa stagione (cfr. DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a e b). Pure in modo pertinente essi hanno rilevato come l'effettivo reperimento da parte dell'assicurato di un'attività temporanea nella professione di cuoco sia stata una coincidenza fortunata, irrilevante ai fini decisionali (cfr. DLA 1996/1997 no. 35 pag. 198 consid. 2d). Infine, nella misura in cui il ricorrente si avvale di un coordinamento tra il diritto dell'assicurazione contro la disoccupazione e la normativa legale in materia di contratto di lavoro, in particolare per quanto concerne l'art. 336c cpv. 1 lett. a CO, gli accennati intendimenti prospettati a suo tempo dal legislatore non possono essere considerati vincolanti per l'amministrazione o il giudice che statuisce in merito all'idoneità al collocamento fondandosi sul mercato del lavoro secondo le condizioni vigenti al giorno d'oggi.

  Deriva da quanto precede che l'adempimento del requisito della collocabilità del ricorrente dev'essere negato.

  Si giustifica pertanto di confermare le precedenti pronunzie."

                                         Con ulteriore giudizio C 37/05 del 6 luglio 2005 il TF ha stabilito che un assicurato, iscrittosi per il collocamento il 15 dicembre 2003 e che il 13 febbraio 2004 era stato dichiarato abile al servizio e aveva poi iniziato la scuola reclute il 15 marzo 2004, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento fino al 13 febbraio 2004 (visto che in un primo tempo aveva pensato di svolgere il servizio miliare nell'estate 2005). Per il periodo successivo egli doveva invece essere ritenuto inidoneo al collocamento.

                                         L’Alta Corte, inoltre, nella sentenza 8C_509/2017 del 31 agosto 2017, con cui ha considerato irricevibile - in quanto non sufficientemente motivato - il ricorso di un assicurato che era stato ritenuto inidoneo al collocamento nel mese prima di iniziare il servizio militare e che aveva fatto valere di avere effettuato ricerche di lavoro, di essersi iscritto a un’agenzia di lavoro interinale, come pure che il servizio militare risultava da un obbligo federale, ha comunque precisato:

" (…) qu'au demeurant, la raison de sa disponibilité limitée à l'emploi, à savoir l'entrée au service militaire, n'est pas susceptible de lui reconnaître une aptitude au placement (…)”

                                         Il TCA, con sentenza 38.99.34 del 19 aprile 1999, pubblicata in RDAT II-1999 N. 71 pag. 258, ha riconosciuto l’idoneità al collocamento di un assicurato, iscrittosi in disoccupazione il 2 novembre 1998, che avrebbe dovuto assolvere due periodi di servizio militare (scuola sottufficiali) dal 18 gennaio al 26 febbraio 1999 e dal 1° marzo al 21 maggio 1999 nel frattempo, per vari motivi, differiti in date da stabilire dopo l’estate 2000.

                                         Contestualmente questa Corte ha rilevato che:

" (…) Nella presente fattispecie se realmente l’assicurato avesse dovuto svolgere i periodi di servizio militare indicati dall’URC di __________ (cfr. consid. 1.1 ), alla luce della costante giurisprudenza federale citata, egli avrebbe dovuto essere ritenuto inidoneo al collocamento (cfr. consid. 2.5).

In realtà il ricorrente è stato esentato dal servizio militare. A mente del TCA non sussistono dunque i motivi invocati dall’amministrazione per negare all'assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione. X.__________ è pertanto idoneo al collocamento sin dal 2 novembre 1998.”

                                         Con giudizio 38.1999.160 del 24 settembre 1999, pubblicato in RDAT I-2000 N. 69 pag. 589, il TCA ha, invece, confermato la decisione di inidoneità al collocamento dal 12 aprile 1999 emanata dall’amministrazione nei confronti di un assicurato disponibile per il mercato del lavoro solo per un breve periodo che separava la prima parte (8 febbraio – 29 marzo 1999) dalla seconda parte (21 giugno - 13 agosto 1999) della scuola reclute che era astretto a effettuare in due fasi.

                                         Questo Tribunale, con sentenza 38.2000.144 del 12 ottobre 2000, ha poi accolto il ricorso per violazione del diritto di essere sentito di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento dall’11 febbraio 2000, poiché dal 3 aprile al 24 novembre 2000 era tenuto a prestare servizio civile presso un ospedale, e ha rinviato gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

                                         Il TCA, a titolo abbondanziale, ha tuttavia osservato quanto segue:

" (…) va, comunque, segnalato che questo Tribunale, fondandosi sulla costante giurisprudenza federale citata, ha sempre confermato le decisioni dell'UCL che stabiliscono l'inidoneità al collocamento di un assicurato, allorché quest'ultimo è disponibile per il mercato del lavoro solo per un breve periodo perché astretto ad effettuare la scuola reclute o i corsi di istruzione per ottenere i diversi gradi dell'esercito (cfr. STCA del 2 maggio 2000 nella causa M.B.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa S.D.; STCA del 24 settembre 1999 nella causa M. pubblicata in RDAT I-2000 pag. 589).”

                                         In proposito cfr. pure STCA 38.2007.27 del 27 agosto 2007 (assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, poiché prima dell’inizio della scuola reclute era a disposizione per il mercato del lavoro soltanto per un mese e mezzo); STCA 38.2005.27 del 13 luglio 2005 (assicurato inidoneo al collocamento, in quanto disponibile per un potenziale datore di lavoro per poco più di due mesi prima della scuola reclute); STCA 38.2012.14 del 10 ottobre 2012 (assicurato ritenuto inidoneo al collocamento dal 1° settembre 2011, poiché era a disposizione del mercato del lavoro soltanto per due brevi e discontinui periodi - e meglio dal 1° settembre al 14 ottobre 2011 prima dell'inizio del servizio civile e dal 28 novembre 2011 al 5 gennaio 2012 precedentemente a un secondo periodo di impiego quale persona soggetta al servizio civile - tali da limitare eccessivamente le possibilità di trovare un’occupazione adeguata); STCA 38.2020.21 del 1° settembre 2020 (assicurato inidoneo al collocamento, in quanto disponibile per un potenziale datore di lavoro per poco meno di due mesi e mezzo prima della scuola reclute).

                               2.5.   La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Prassi LADI ID p.to B227, relativamente ai casi di disponibilità del mercato del lavoro per un periodo limitato, ha indicato:

" B227

L’assicurato che, al momento in cui si annuncia alla disoccupazione, può mettersi a disposizione del mercato del lavoro soltanto per un periodo relativamente breve in quanto ha pianificato il proprio tempo a partire da una certa data (es.: viaggio all’estero, rientro definitivo al Paese d’origine per un cittadino straniero, servizio militare, formazione, o inizio di un’attività lucrativa indipendente), non è in linea di massima idoneo al collocamento siccome le probabilità di essere assunto da un datore di lavoro sono minime.

Se è disponibile per il collocamento per almeno 3 mesi, l’assicurato è considerato idoneo al collocamento. In caso di disponibilità inferiore a 3 mesi, l’assicurato può essere riconosciuto idoneo al collocamento se, considerata la situazione del mercato del lavoro e la flessibilità dell’assicurato (ad esempio se è disposto a esercitare un’attività che non rientra nell’ambito della professione da lui appresa e ad accettare impieghi temporanei), ha buone probabilità di essere assunto da un datore di lavoro.” (La sottolineatura è della redattrice)

                                         Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3., pubblicata in SVR 2020 Nr. 11 pag. 35; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

                               2.6.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 (__________ 2001), la quale nel luglio 2019, dopo tre anni di apprendistato ad __________, ha conseguito l’attestato federale di capacità quale parrucchiera (cfr. doc. 4; 7), ha lavorato presso la __________ di __________ come ausiliaria (barista) a ore dal 26 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 (cfr. doc. 9/1; 8/1).

                                         Il suo contratto è giunto a termine anticipatamente a causa dell’interruzione della stagione invernale dovuta alla pandemia da coronavirus (cfr. doc. 8/1; 12).

                                         Il 7 aprile 2020 si è annunciata in disoccupazione (termine quadro per la riscossione di prestazioni: 14 ottobre 2019 – 13 ottobre 2021), indicando, da un lato, di cercare un’occupazione come parrucchiera, venditrice, cameriera, dall’altro, di essere in ogni caso disponibile per qualsiasi lavoro. La medesima ha pure precisato che dal 29 giugno 2020 avrebbe svolto la scuola reclute ad __________ (cfr. doc. 5; 6; A).

                                         Il 17 aprile 2020 l’URC di Locarno ha sottoposto alla Sezione del lavoro una “Richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento”, specificando:

" La signora RI 1 si è iscritta all’Ufficio di collocamento il 7.4 2020. Ha presentato un ordine di marcia per il periodo 29.06.2020-30.10.2020.” (Doc. 8)

                                         Dall’ordine di marcia del 4 marzo 2020 si evince, in effetti, che l’insorgente dal 29 giugno al 30 ottobre 2020 avrebbe dovuto prestare servizio militare ad __________ (cfr. doc. 8/2).

                                         Dopo aver dato la possibilità di presentare osservazioni al riguardo all’insorgente (cfr. doc. 9), la quale vi ha dato seguito il 27 aprile 2020 (cfr. doc. 10), la Sezione del lavoro, con decisione del 14 maggio 2020, ha ritenuto la ricorrente inidonea al collocamento dal 7 aprile 2020, in quanto a disposizione del mercato del lavoro soltanto per un breve periodo - e meglio dal 7 aprile al 28 giugno 2020, prima dell'inizio della scuola reclute il 29 giugno 2020 (cfr. doc. 13; consid. 1.1.).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione dell’11 agosto 2020 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).        

                               2.7.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, richiamata in particolare la giurisprudenza sopra menzionata (cfr. consid. 2.3.; 2.4.), ritiene che a ragione la Sezione del lavoro abbia deciso l’inidoneità al collocamento della ricorrente dal 7 aprile 2020.

                                         Innanzitutto è utile evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_318/2020 del 3 luglio 2020 consid. 3.2.2; STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 5 pag. 15; STF 8C_581/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 2.2.2.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.3.; STF 8C_479/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 2.2.; DTF 129 V 167 consid. 1; DTF 120 V 385 consid. 2).

                                         Inoltre giova ribadire che in linea di principio gli assicurati che prendono un impegno a partire da una determinata data e, di conseguenza, sono disponibili sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo vanno considerati inidonei al collocamento (cfr. consid. 2.3.).

                                         L’insorgente, dovendo iniziare il 29 giugno 2020 la scuola reclute, poteva essere a disposizione del mercato del lavoro soltanto per due mesi e ventuno giorni.

                                         A prescindere dagli sforzi intrapresi dall’assicurata al fine di reperire un impiego, il tempo a disposizione della medesima, ritenuta la situazione del mercato del lavoro (cfr. consid. 2.2.; 2.5.), era troppo limitato per avere un sufficiente numero di potenziali datori di lavoro disposti ad assumerla (cfr. STF 8C_509/2017 del 31 agosto 2017; DTF 123 V 214; STFA C 141/98 del 3 agosto 1998; STCA 38.2005.27 del 13 luglio 2005; STCA 38.99.160 del 24 settembre 1999, pubblicato in RDAT I-2000 N. 69 pag. 589).

                                         In effetti la possibilità di trovare un’occupazione per un così breve periodo (dal 7 aprile al 28 giugno 2020) nell’ambito professionale in cui la ricorrente ha compiuto le proprie ricerche nei mesi di aprile e maggio 2020, ossia quello della ristorazione (l’assicurata si è candidata in esercizi pubblici quali bar, pub, ristoranti; cfr. doc. 19), oggetto di chiusura a causa del coronavirus da parte delle autorità cantonali e federali da metà marzo all’11 maggio 2020 (cfr. art. 6 Ordinanza 2 COVID-19 modifica del 16 marzo 2020 valida dal 17 marzo 2020, RU 2020 783; Risoluzione n. 1298 emessa dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 14 marzo 2020; Risoluzione n. 1570 emanata dal Consiglio di Stato ticinese il 20 marzo 2020; Risoluzione n. 1649 del Consiglio di Stato del 27 marzo 2020; Risoluzione n. 1827 del Consiglio di Stato del 15 aprile 2020; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html), era praticamente nulla per il lasso di tempo dal 7 aprile al 10 maggio 2020 ed estremamente limitata dall’11 maggio al 28 giugno 2020 (cfr. STCA 38.2020.21 del 1° settembre 2020 consid. 2.7.; STCA 38.2012.14 del 10 ottobre 2012 consid. 2.8.; STCA 38.2007.27 del 27 agosto 2007; STCA 38.2005.27 del 13 luglio 2005).

                                         In casu è vero che l’insorgente ha reperito un impiego quale cameriera ad ore presso il __________ di __________ dal 29 maggio 2020 (cfr. doc. 14/1).

                                         È altrettanto vero, tuttavia, che, l’Alta Corte, da una parte, nella sentenza C 169/06 del 9 marzo 2007 menzionata al consid. 2.3., ha indicato che il reperimento di un impiego per un breve arco di tempo - in quella fattispecie per i due mesi e mezzo circa in cui l'assicurata era disponibile sul mercato del lavoro - deve essere definito unicamente quale caso di fortuna (cfr. pure STF C 141/98 del 3 agosto 1998, citata al consid. 2.4.).

                                         Dall’altra, ha stabilito che decisivo per la valutazione dell’idoneità al collocamento di un assicurato che ha preso un impegno per una determinata data non è segnatamente l’effettivo reperimento di un impiego per il breve periodo, bensì se è probabile che un datore di lavoro assumerebbe l’assicurato per il breve lasso di tempo concretamente a sua disposizione (cfr. consid. 2.3.).

                                         Infine quanto asserito nel ricorso, e meglio che “vista la situazione sanitaria non ero sicura che sarei potuta partire” (cfr. doc. I; consid. 1.3.), si rivela ininfluente. In proposito determinante risulta essere l’ordine di marcia che prevedeva la partenza per la scuola reclute il 29 giugno 2020, peraltro comunicata dall’assicurata stessa senza indugio all’URC al momento dell’annuncio per il collocamento (cfr. consid. 2.6.). L’insorgente mai ha indicato – né tantomeno comprovato - di avere ricevuto da parte dell’Esercito comunicazioni concernenti un eventuale rinvio del servizio militare.

                               2.8.   Alla luce di quanto sopra esposto, la decisione su opposizione dell’11 agosto 2020 va conseguentemente confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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