Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.01.2020 38.2019.58

20. Januar 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,504 Wörter·~28 min·4

Zusammenfassung

Negato diritto a indennità per insolvenza per non avere rispettato l'obbligo di ridurre il danno. Rapporto di impiego terminato a marzo 2018. PE fatto spiccare il 25.5.18. L'ass. non avrebbe dovuto attendere quasi 6 mesi prima di chiedere la comminatoria di fallimento

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 38.2019.58   dc/sc

Lugano 20 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2019 di

RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 9 settembre 2019 emanata da

Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 9 settembre 2019 (cfr. doc. A) la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 28 maggio 2019 (cfr. doc. 64-66) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, in quanto egli non ha rivendicato i propri crediti salariali in modo sufficientemente tempestivo.

                                         L’amministrazione ha così motivato la propria decisione su opposizione:

" (…)

4.   Nell'evenienza concreta emerge come l'opponente dichiara d'aver prestato la propria attività lavorativa presso la società __________ di __________ dal 01 giugno 2016 al 31 marzo 2018 in qualità di venditore, rivendicando indennità per insolvenza per il periodo dal 01 dicembre 2017 al 31 marzo 2018.

5.   Tramite decisione formale del 28 maggio 2019 la Cassa aveva negato il diritto alle indennità per insolvenza in quanto non aveva intrapreso tutti i passi necessari a tutela dei suoi crediti salariali.

6.   Tramite opposizione del 27 giugno 2019 il Signor RI 1 comunica di aver proceduto a sollecitare più volte alla società il pagamento dei salari. Afferma come verso la fine dell'anno 2017 la società ha iniziato a ritardare il versamento dei salari, pagando successivamente solo acconti ed in modo irregolare. A mente del qui opponente lo stesso ha proceduto, quotidianamente, a sollecitare il versamento dei salari alla società, ma senza alcun riscontro.

      Successivamente afferma di aver sollecitato il versamento dei propri crediti salariali tramite scritti del 15 gennaio, 10 febbraio, 05 marzo e 30 aprile 2018: infine, in data 25 maggio 2018, ha fatto spiccare un precetto esecutivo.

7.   La Cassa, in base a tutta la documentazione e la relativa opposizione, ritiene come il Signor RI 1 non abbia sufficientemente tutelato i suoi obblighi di ridurre il danno previsto dall'art. 55 LADI. Il qui opponente ha percepito il salario fino al 30 novembre 2017, mentre per il periodo dal 01 dicembre 2017 al 31 marzo 2018 non è stato retribuito dalla società. Agli atti si rileva come abbia proceduto a sollecitare per iscritto il versamento dei salari e, in data 25 maggio 2018, a far spiccare un precetto esecutivo (notificato alla società in data 31 luglio 2018). Dalla notifica del precetto esecutivo alla comminatoria di fallimento (16.01.2019) sono decorsi quasi 6 mesi: il Sig. RI 1 afferma come, il tempo trascorso, è causato dal fatto che non conosceva i passi da intraprendere e non aveva disponibilità finanziaria per rivolgersi ad un avvocato o commercialista.

A mente della Cassa il Signor RI 1 avrebbe dovuto intervenire in maniera più tempestiva, senza attendere oltre 5 mesi dalla notifica del precetto esecutivo, prima di inoltrare la domanda di proseguimento della procedura esecutiva.

Inoltre non si comprende il motivo per cui, non percependo i salari, si sia limitato a sollecitare il pagamento dei propri crediti unicamente tramite scritti inoltri per posta ordinaria. (…)” (Doc. A)

                               1.2.   Contro la citata decisione su opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. La sua patrocinatrice chiede il riconoscimento del diritto ad indennità per insolvenza, sostenendo che l’assicurato ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per tutelare i suoi interessi salariali e rileva:

" (…)

5. Viste le difficoltà economiche del datore di lavoro il dipendente (che ha lavorato sino alla chiusura dell'attività) ha regolarmente sollecitato verbalmente il proprio datore di lavoro per i salari arretrati con altrettante lettere via posta ordinaria in data 15 gennaio 2018, 10 febbraio 2018, 5 marzo 2018 e 30 aprile 2018 (Doc C). Nell'ultimo scritto il ricorrente ha reso attento il datore di lavoro che in assenza di pagamento degli arretrati salariali avrebbe intrapreso la via legale nei suoi confronti. La Cassa rimprovera che il ricorrente ha sollecitato il proprio datore di lavoro solo per posta ordinaria. Ora non si evince in nessuna diposizione legislativa che un richiamo di pagamento debba essere tassativamente inviato per posta raccomandata. Inoltre non ci si capacita, se l'invio raccomandato era una condizione sine qua non, del motivo per cui la Cassa ha richiesto in data 21 agosto 2019 (Doc. D) al ricorrente le ricevute inerenti gli invii, giustificativi che il ricorrente ha prodotto con la ricevuta dell'acquisto di francobolli come da allegato (Doc. E) e poi lo riprende perché non ha utilizzato un invio raccomandato. Se l'invio di una raccomandata era un motivo valido per considerare nulli i solleciti la Cassa avrebbe dovuto già notificarlo in quella sede al ricorrente e indicargli che non aveva agito correttamente ed in base alla legge ma si presume che non essendoci disposizione legale che impone l'invio raccomandato questa osservazione al ricorrente non poteva essere fatta. Viene però poi utilizzata anche quale causale per negare il diritto all'insolvenza del ricorrente in fase conclusiva della decisione su opposizione. Nella fattispecie ogni scritto del ricorrente è andato a buona destinazione tanto che il datore di lavoro costantemente ribadiva verbalmente al ricorrente che appena vi era possibilità gli sarebbe stato fatto un pagamento di un acconto o il saldo degli arretrati infatti in data 05.02.2019 il ricorrente riceveva un acconto di CHF 1'000.00 (Doc F). La Cassa rimprovera ancora al ricorrente in merito al fatto di aver atteso 5 mesi dalla notifica del precetto (25.05.2018) ma considerando il versamento dell'acconto in data 5 febbraio 2018 il ricorrente ha visto la buona fede e l'impegno del datore di lavoro e ha proseguito con i solleciti e dopo il terzo richiamo del 30.04.2018 ha spiccato precetto esecutivo. Questo modo di agire non può essere considerato tardivo o negligente o non a propria tutela. Non ricevendo più acconti o saldo degli arretrati in data 25.05.2018 il ricorrente spiccava precetto esecutivo no. 2583818 (Doc. G).

Ignaro del fatto che quando un debitore non ritira una procedura esecutiva quest'ultima resta in deposito presso il Comune di domicilio del debitore che manda un agente per la notifica in base ai suoi tempi e ignaro che in caso di assenza del debitore il precetto deve essere pubblicato sul foglio ufficiale ticinese (per cui ci sono dei tempi non assolutamente stimabili); solo in data 16 gennaio 2019 ha potuto inoltrare il proseguimento con la comminatoria di fallimento anch'essa pubblicata in seguito sul foglio ufficiale ticinese in data 05.02.2019 (Doc. H).

6. Non da meno in data 24 marzo 2019 il ricorrente, a tutela dei suoi interessi, ha saputo di poter insinuare il suo credito presso l'ufficio fallimenti è così ha fatto (Doc. I). Questo dimostra ancora una volta che il ricorrente ha fatto tutto quanto in suo potere per tutelare il suo danno economico. (…)” (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 4 novembre 2019 la Cassa propone di respingere il ricorso e sottolinea quanto segue:

" (…) A mente della Cassa non vi sono motivi giustificati per attendere quasi 6 mesi dalla notifica del precetto esecutivo alla comminatoria di fallimento. Inoltre non si comprende il motivo per cui, rimasti inevasi i solleciti quotidiani di pagamento (da fine anno 2017), il Sig. RI 1 si sia limitato a trasmettere con cadenza mensile delle semplici lettere, anziché intervenire in maniera più incisiva.

Dal lavoratore si chiede una costante e coerente prosecuzione dei passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di esecuzione forzata (STF 8C_431/2018; 8C_158/2019). Il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. In particolare egli non deve percorrere la procedura più comoda o a lui meno onerosa, ma semmai individuare quella più efficace per cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. (…)” (Doc. III)

                               1.4.   Il 5 novembre 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza.

                                         L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

                                         Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.

                                         In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage”).

                                         Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ». ).

                                         In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.

                                         In una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.

                                         Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.

                                         In una sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalle legge in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)”

                                         In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:

" (…)

4.2. Ancora nei tempi più recenti il Tribunale federale ha ribadito la portata dell'art. 55 LADI e gli obblighi per il lavoratore. Da quest'ultimo si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi come se l'indennità per insolvenza non esistesse. In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. Il lavoratore è anche tenuto ad agire giudizialmente se l'importo scoperto tende ad aumentare e appare sempre più probabile il definitivo non pagamento di tali pretese salariali (da ultimo sentenze 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1; 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.1 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.2, tutte con riferimenti).  

4.3. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Se l'assicurato malgrado alcune diffide e minacce di esecuzione, non agisce tempestivamente, deve essere riconosciuta per lo meno una negligenza grave con la conseguenza che l'indennità per insolvenza è negata (sentenza 8C_85/2019 consid. 4.3).  

4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto (art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni (anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.  

4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”

                                         L’Alta Corte è arrivata alla stessa conclusione in una sentenza 8C_158/2019 del 5 agosto 2019, trattandosi di un assicurato che è stato legato da un contratto di lavoro dal 15 aprile 2017 al 28 settembre 2017, che ha lavorato fino al 1° settembre 2017 e che ha ricevuto il salario solo fino al 30 aprile 2017. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti conclusioni:

" (…)

4.3. Secondo i fatti accertati in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le proprie pretese salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di quattro mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato pagamento del salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20 giugno 2018 all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per un importo complessivo di fr. 28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio (art. 52 cpv. 1 LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo la lettera del 2 ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha atteso passivamente fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al Tribunale di Milano che il 12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per quanto attiene alla datrice di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è chiaramente sufficiente per adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI.  

4.4. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.2.2 e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3).  

4.5. Comunque a torto il ricorrente lascia intendere che non avrebbe potuto beneficiare delle esenzioni dalle spese processuali di cui alle normative speciali del diritto del lavoro. Fatto spiccare il precetto esecutivo, in caso di opposizione della datrice di lavoro, se non avesse voluto procedere nelle forme del rigetto provvisorio (consid. 4.4), avrebbe comunque potuto avviare un'azione di accertamento del credito (art. 79 LEF), con la presentazione di una procedura di conciliazione e poi di una causa giudiziaria secondo la procedura semplificata per ottenere la condanna della datrice di lavoro svizzera e contestualmente il rigetto definitivo dell'opposizione. Sia la procedura di conciliazione (art. 113 cpv. 2 lett. d CPC) sia la procedura giudiziaria (art. 114 lett. c CPC) sarebbero state gratuite. In entrambi i casi (rigetto provvisorio dell'opposizione o accertamento del credito), l'inizio di una procedura in Svizzera avrebbe potuto vedere salvaguardata eventualmente anche la classe del credito nell'imminente fallimento (art. 219 cpv. 4 lett. a e cpv. 5 n. 2 LEF; cfr. sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). Proprio perché la rivendicazione delle proprie pretese salariali necessita di una certa urgenza, diversamente dall'opinione del ricorrente, l'avvio di una causa in Italia non si avvera utile. Proprio nel caso concreto, dai fatti accertati (art. 105 cpv. 1 LTF), risulta che la datrice di lavoro svizzera è stata dichiarata fallita già il 18 maggio 2018, mentre l'udienza dinanzi al giudice del lavoro italiano ha avuto luogo il 12 luglio 2018. Quand'anche vi fosse stata una sentenza definitiva del giudice italiano in favore del ricorrente, egli avrebbe dovuto comunque ancora provvedere all'esecuzione forzata in Svizzera, facendo spiccare un precetto esecutivo e chiedendo poi il rigetto definitivo in caso di opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF; procedura di exequatur incidentale), oppure dando avvio alla procedura di exequatur prevista dagli art. 38 segg. CLug (RS 0.275.12). Questo dimostra come nella realtà l'avvio di una causa all'estero non sia particolarmente efficace alla tutela di pretese salariali nell'ottica dell'assicurazione contro la disoccupazione (per non nascondere dell'eventualità di un non riconoscimento in Svizzera della decisione estera).  

4.6. In ogni caso non è dimostrato, né il ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente, ossia al più tardi nell'ottobre 2017, con la Cassa una strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.4), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci.  

4.7. È opportuno ancora ribadire che il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare come il semplice conferimento di un mandato a un avvocato, lasciando a quest'ultimo decidere autonomamente se (e quando) iniziare una procedura, è manifestamente insufficiente per adempiere alle esigenze dell'art. 55 cpv. 1 LADI (sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). Per il resto, non si può non nascondere come per prassi invalsa le azioni e le omissioni (anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e rinvii). Il giudizio cantonale non è pertanto lesivo in alcun punto al diritto federale. (…)”

                                         In una sentenza 38.2017.64 del 5 marzo 2018 il TCA, al consid. 2.5, aveva in particolare sottolineato che:

" (…)

Per quanto concerne l’asserzione ricorsuale secondo cui X.__________ non avrebbe avuto la disponibilità economica per provvedere alla presentazione di un precetto esecutivo contro la società o per intentare altre azioni giudiziarie (cfr. doc. I; consid. 1.2.), è utile evidenziare, in particolare, che l’inoltro di un precetto esecutivo non comporta una spesa rilevante.

Più specificatamente il costo varia a seconda del valore del credito. Per un credito il cui importo si attesti tra fr. 10'000.-- e fr. 100'000.-- la tassa ammonta a fr. 103.30 (la tassa base è di fr. 90.-- a cui si aggiungono le spese di spedizione per la notifica del precetto esecutivo, di norma fr. 8.-- e della copia indirizzata al creditore, di norma fr. 5.30. In caso di problemi in occasione della notifica del precetto esecutivo possono eccezionalmente insorgere costi supplementari) per l’esemplare per il debitore e a fr. 58.30 per l’esemplare per l’eventuale coescusso (cfr. art. 16 ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento; www.e-service.admin.ch/eschkg/cms/content/faq/teuertab_it; www.ti.ch/di/dg/uef/procedura-interattiva/precetto-esecutivo). (…)”

                               2.2.   Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato quale venditore per la __________ dal 1° giugno 2016 (cfr. doc. 122) al 31 marzo 2018 (cfr. doc. 68).

                                         La ditta è stata dichiarata fallita con decreto della Pretura del Distretto di __________ del 25 febbraio 2019 a fare tempo dal 26 febbraio 2019 alle ore 10:00 (cfr. estratto Registro di commercio del Cantone Ticino, reperibile al sito www.zefix.ch).

                                         Il salario è stato pagato regolarmente fino al 30 novembre 2017 (cfr. doc. 68).

                                         Il 15 gennaio 2018 l’assicurato ha inviato al datore di lavoro uno scritto del seguente tenore:

" … vi comunico che ad oggi non ho ancora ricevuto il salario relativo al mese di dicembre 2018.

Pertanto vi chiedo gentilmente di provvedere al versamento nei prossimi 5 giorni.” (Doc. 90)

                                         Il 10 febbraio 2018 ha ancora scritto al datore di lavoro:

" … vi comunico che nonostante il richiamo del 15 gennaio 2018 dove sollecitavo il versamento del salario di dicembre 2017, ad oggi non ho ancora ricevuto i salari relativi ai mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018.

Pertanto vi chiedo gentilmente di provvedere al versamento al più presto.” (Doc. 89)

                                         Il 5 marzo 2018 egli ha inviato un nuovo scritto, rilevando:

" … vi comunico che ad oggi non ho ancora ricevuto i salari relativi ai mesi di dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018.

Nonostante i molteplici richiami, i salari sono tuttora scoperti e vi prego di voler effettuare il versamento entro e non oltre i 10 giorni dalla presente.” (Doc. 88)

                                         Infine, il 30 aprile 2018 l’assicurato si è così espresso:

" Dato il silenzio a seguito dei richiami dei mesi precedenti, richiedo nuovamente entro e non oltre 5 giorni della presente, il versamento dei salari tutt’oggi scoperti, relativi ai mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018.

Se ciò non accadrà sarò costretto ad adire per vie legali nei vostri confronti.” (Doc. 87)

                                         Il 25 maggio 2018 il ricorrente ha poi fatto spiccare un precetto esecutivo (cfr. doc. 70).

                                         Siccome il destinatario era irreperibile, esso è stato notificato tramite pubblicazione sul FUC __________ del __________ 2018 (cfr. doc. 71).

                                         La Comminatoria di fallimento è stata effettuata il 16 gennaio 2019 (cfr. doc. 72) e notificata sul FUC __________ del __________ 2019 (cfr. doc. 73).

                                         L’assicurato in data 13 maggio 2019 ha così riassunto all’amministrazione i passi da lui intrapresi per fare valere i propri crediti salariali:

" (…) come consigliato da un sindacalista ho provveduto a spiccare precetto esecutivo a mia tutela in quanto i semplici solleciti mi hanno detto che non erano abbastanza. In considerazione che la società non aveva più recapito tutta la procedura esecutiva ha comportato più tempo del previsto tanto che la comminatoria l'ho inoltrata a Gennaio 2019 perché solo in seguito mi hanno informato che in mancanza di recapito e degli organi amministrativi fanno testo le pubblicazioni del foglio ufficiale. Recuperando i dati da quest'ultimo ho potuto far valere i miei diritti con la comminatoria preso atto delle comunicazioni pubblicate. Nel frattempo qualcuno ha mandato in fallimento la società nel mese di Febbraio 2019 fermando la mia procedura.

Purtroppo, nel periodo precedente, gli organi della società avevano dato le dimissioni e sembra che il recapito era stato cancellato e la corrispondenza non andava a buon fine. Di riflesso la comunicazione con la società era diventata impossibile per cui non so se tutti i miei solleciti sono andati a buon fine.

Da parte mia ho fatto tutto il possibile per tutelare i miei diritti nel limite della mia conoscenza dell'agire.” (Doc. 77)

                                         Nella sua opposizione del 27 giugno 2019 egli ha poi rilevato:

" (…) Nel corso della fine dell'anno 2017 la __________ in liquidazione ha iniziato a ritardare con il pagamento dei salari. Procedeva con dei versamenti di acconti ma mai regolari. Quotidianamente sollecitavo il datore di lavoro cercando di informarmi sulla situazione finanziaria della società ma senza avere mai una risposta definitiva e chiara. A tutela dei miei diritti e per diminuire il danno finanziario ho provveduto, oltre a solleciti orali, ad inviare diversi scritti di sollecito per il pagamento dei salari arretrati. Questo è avvenuto con scritti in data 15.01.2018,10.02.2018, 05.03.2018 e 30.04.2018. Malgrado i miei solleciti scritti ed orali dal 5 febbraio 2018, non ho più ricevuto il pagamento né di acconti né tanto meno dei miei salari arretrati e l'ultimo versamento di un acconto di CHF 1'000.00, come da mio estratto Postfinance (richiamato l'incarto insolvenza trasmesso al signor __________) è avvenuto in data 05.02.2018. (…)” (Doc. 52)

                               2.3.   Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere quanto dovutogli dalla __________siano insufficienti e che quindi la Cassa abbia correttamente negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.

                                         In effetti l’assicurato, dal mese di dicembre 2017 ha ricevuto soltanto degli acconti, ha sollecitava quotidianamente l’ex datore di lavoro e malgrado le richieste scritte del 10 febbraio, 5 marzo e 30 aprile 2018 non ha più ricevuto neppure un acconto dopo il 5 febbraio 2018.

                                         In queste conclusioni ci si potrebbe chiedere, viste le particolari circostanze del caso, se delle misure più incisive rispetto ad una semplice lettera di sollecito dovevano già essere prese durante gli ultimi mesi del rapporto di lavoro (cfr. consid. 2.1.).

                                         Certamente però, dopo avere fatto spiccare il 25 maggio 2018 un precetto esecutivo, l’assicurato che ha sottolineato di avere seguito i consigli di una persona qualificata non avrebbe dovuto attendere quasi sei mesi prima di chiedere la comminatoria di fallimento (cfr. la giurisprudenza riprodotta al consid. 2.1.).

                                         In simili condizioni, questo Tribunale ritiene che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).

                                         La giurisprudenza esige, infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).

                                         La decisione su opposizione del 9 settembre 2019 deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

38.2019.58 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.01.2020 38.2019.58 — Swissrulings