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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.10.2016 38.2016.32

19. Oktober 2016·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,208 Wörter·~26 min·3

Zusammenfassung

Sanzione di 4gg x insuffic.ric.di lavoro nel periodo di controlo di 2/2016.Effettuato 14 ric.ma alcune non mirate ed efficaci.Non compiuto ric.quale badante nonost.negli ultimi 2 anni lavorato in questa funzione.Non risposto a offerte concrete pubblicate.Cercato solo nella zona del proprio domicilio

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2016.32   rs

Lugano 19 ottobre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2016 di

RI 1   

contro  

la decisione su opposizione del 22 aprile 2016 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 22 aprile 2016 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 24 marzo 2016 (cfr. doc. 106) con cui aveva sospeso RI 1 per quattro giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di febbraio 2016 (cfr. doc. A1).

                                         Al riguardo l’amministrazione ha rilevato:

" (…)

Nel piano d’azione controfirmato dall’assicurato in data 22.10.2015 sono state definite le seguenti professioni da ricercare: “badante, operaio edile, custode di stabili”.

L’assicurato nel formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” del mese di febbraio 2016 ha indicato di aver svolto ricerche di lavoro per le seguenti professioni: “operaio, portiere, lavastoviglie”.

Vi sono però due ricerche svolte in boutique di moda in qualità di operaio e una presso un salone di parrucchieri in qualità di operaio dove i requisiti non sono in linea con il profilo dell’assicurato.

Il nostro ufficio in data 10.03.2016 ha emesso una formale richiesta di giustificazione per ricerche di lavoro qualitativamente insufficienti riguardo il mese di febbraio 2016. Le motivazioni presentate dall’assicurato in data 21.03.2016 non sono state accolte ed in data 24.03.2016 è stata emessa una decisione di sospensione di 4 giorni.

L’assicurato in data 17.04.2016 ha presentato opposizione alla decisione di sanzione.

In sede di opposizione ribadisce sostanzialmente le argomentazioni già presentate in seguito alla richiesta di giustificazione pertanto confermiamo la precedente valutazione. (…)” (Doc. A1)

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 22 aprile 2016 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione, adducendo quanto segue:

" (…)

Nel mese di febbraio ho svolto 15 ricerche di lavoro, la mia consulente __________ mi aveva chiesto di svolgerne 3 la settimana. Ho ricevuto il 24.03.16 una sanzione della consulente perché le ricerche sono state reputate di qualità insufficiente (nella decisione non è stato indicato né quante né quali).

Ecco le mie osservazioni in merito:

- Ho svolto 15 ricerche complessive durante il mese di febbraio: 13 di persona comprovate da timbri (sue due formulari), 2 tramite candidature per iscritto (__________, __________)

- Nella decisione di sanzione del 24.3.16 viene testualmente indicato che avrei svolto “13 ricerche di lavoro ritenute qualitativamente insufficienti”. Tale affermazione è errata, basta contare e sommare le ricerche

- Nella successiva decisione su opposizione del 22.4.16, si indica che 3 sono le ricerche contestate in quanto non in linea con il mio profilo, due in boutiques e una presso un parrucchiere. Io mi sono candidato presso tali posti come “operaio”. Devo premettere che sono di lingua madre spagnola e il mio italiano è molto ridotto e impreciso (la presente lettera, da me condivisa nel contenuto, è stata scritta con l’aiuto di un’amica di lingua madre italiana). Mi sono proposto come operaio intendendo genericamente come aiutante (per magazzino, pulizia, consegne o altre necessità del caso).

- In caso queste 3 ricerche contestate non possano essere ritenute valide, non vedo perché devo ricevere una sanzione visto che ho comunque soddisfatto le direttive minime effettuando altre 12 ricerche di lavoro valide. (…)” (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 2 giugno 2016 l'URC ha postulato la conferma della propria decisione su opposizione, rilevando di aver effettuato, il 23 maggio 2016, degli accertamenti presso due potenziali datori di lavoro interpellati dal ricorrente, e meglio presso il Salone di parrucchiere __________ e la Boutique __________, da cui è emerso che il profilo dell’assicurato non è in linea con le figure professionali delle due aziende citate (cfr. doc. V + 1/3).

                               1.4.   Il 15 giugno 2016 l’assicurato si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie, osservando, da una parte, che, allorché si è proposto presso __________ e il negozio __________ quale operaio, intendeva in qualità di lavoratore ausiliario generico per, ad esempio, lavori di pulizia nel negozio o nel salone e non come parrucchiere (visto che non saprebbe proprio farlo) o venditore. Dall’altra, di aver compiuto queste ricerche, perché alla riunione informativa gli avevano detto che era importante trovare al più presto un lavoro per uscire dalla disoccupazione.

                                         Egli ha pure ribadito di avere comunque soddisfatto i suoi obblighi di svolgere dodici ricerche di impiego valide come indicatogli dalla sua consulente durante il primo colloquio, anche se, delle 15 ricerche consegnate, gli sforzi intrapresi presso boutique e parrucchiere non dovessero essere considerati validi (cfr. doc. VII).

                               1.5.   Con scritto del 12 luglio 2016 l’URC ha segnatamente indicato di ritenere che in base alle argomentazioni addotte non sussistano nuovi elementi rilevanti tali da modificare la nostra decisione (cfr. doc. XI).

                               1.6.   Il doc. XI è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo concernente il mese di febbraio 2016.

                                         Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                         La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193seg.).

                                         La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

                                         Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

                               2.3.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 pag. 95; DTF 120 V 74).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

                               2.4.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

                               2.5.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato (__________1966), di nazionalità __________ e __________ al beneficio di un permesso di dimora B CE/AELS, ha lavorato per circa dieci anni quale operaio edile (muratore) a __________.

                                         In Svizzera ha svolto piccoli lavori di manutenzione di palazzi a __________ e, quale ultima attività, l’occupazione di badante per due anni nel 2014 e nel 2015. Egli è stato licenziato nel mese di settembre 2015 con effetto dal 30 settembre 2015 a causa del decesso della persona assistita (cfr. doc. 2; 37).

                                         Il 9 ottobre 2015 l’insorgente si è iscritto disoccupazione, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 29).

                                         Dal “Piano d’azione” del 22 ottobre 2015 sottoscritto dal ricorrente e dalla sua consulente del personale risulta che il ricorrente era tenuto a compiere tre ricerche alla settimana, pari a dodici ricerche al mese, quale badante, operaio edile, custode di stabili, rispondendo a offerte di lavoro pubblicate sui quotidiani, compiendo ricerche spontanee - ma solo in modo complementare a concrete offerte di lavoro -, tramite conoscenze personali di persona e scritte e iscrivendosi ad agenzie private di collocamento (cfr. doc. 43).

                                         Nel formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” relativo al mese di febbraio 2016, di cui una parte è pervenuta all’URC il 1° marzo 2016 (cfr. doc. 56; 57; A3) e un’ulteriore parte il 3 marzo 2016 (cfr. doc. 59; 60; A3), l’insorgente ha indicato di avere effettuato complessivamente quattordici ricerche di lavoro.

                                         L'URC ha, invece, considerato che l’assicurato avesse intrapreso tredici sforzi ritenuti insufficienti dal profilo qualitativo. Di conseguenza il 10 marzo 2016 gli ha inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 21 marzo 2016, il proprio comportamento.

                                         La consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 109).

                                         L’assicurato, con risposta del 21 marzo 2016, ha asserito, da un lato, di avere aggiunto nel modulo concernente la prova delle ricerche di lavoro svolte due ulteriori sforzi effettuati presso due hotel. Dall’altro, di impegnarsi molto per trovare un lavoro (cfr. doc. 108).

                                         Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

                                         L’amministrazione, con decisione formale del 24 marzo 2016, indicando che le osservazioni presentate dal ricorrente il 21 marzo 2015 non permettevano di soprassedere alla sanzione e precisando che per qualità si intende la ricerca di un’occupazione presso datori di lavoro che corrispondono al profilo professionale dell’assicurato, ciò che non sarebbe stato effettuato dall’insorgente nel mese in questione, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattro giorni. Riguardo all’entità della sanzione è stato evidenziato che si è tenuto conto del fatto che l’assicurato era già stato sospeso per ricerche insufficienti nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 106; consid. 1.1.).

                                         Con decisione su opposizione del 22 aprile 2016 l’URC ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

                               2.6.   In concreto l’URC ha sospeso il ricorrente dal diritto all’indennità di disoccupazione, in considerazione del fatto che nel mese di febbraio 2016 il medesimo ha effettuato tredici ricerche di lavoro di cui tre, due svolte presso delle boutique di moda e una presso un salone di parrucchiere, non erano in linea con il suo profilo professionale. Al riguardo l’amministrazione ha precisato che in effetti le occupazioni da ricercare, ritenuta l’esperienza lavorativa dell’assicurato e quanto da lui dichiarato in occasione dell’allestimento del Piano d’azione nell’ottobre 2015, erano in qualità di badante, operaio edile, custode di stabili (cfr. doc. 106; 109; 43; A1).

                                         Il TCA rileva innanzitutto che l’URC, il 23 maggio 2016 pendente causa, ha interpellato i potenziali datori di lavoro del salone di parrucchiere __________ di __________ e della Boutique __________ di __________, presso i quali l’insorgente si è proposto il 10, rispettivamente il 16 febbraio 2016 quale operaio (cfr. doc. 56, 57), chiedendo loro se le figure professionali che esercitano nella loro azienda sono in linea con il profilo dell’assicurato (cfr. doc. V3; V1).

                                         Questa Corte ritiene che, visto l’effetto devolutivo del ricorso (cfr. STF 8C_284/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.2.2.; DTF 127 V 228 consid. 2.b.aa), l’URC non avrebbe dovuto procedere a degli atti istruttori pendente la procedura ricorsuale al TCA (cfr. STCA 38.2014.16 del 23 marzo 2015 consid. 2.15., parzialmente pubblicata in RtiD II-2015 N. 67 pag. 259 segg.).

                                         Considerato che i potenziali datori di lavoro Boutique __________ e Salone __________ risultavano già dal formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” pervenuto all’URC il 1° marzo 2016, in applicazione dell’art. 43 LPGA (cfr. STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3.; DTF 136 V 113 consid. 5.2.), l’amministrazione avrebbe semmai dovuto procedere agli approfondimenti del caso prima dell’emanazione della decisione formale del 24 marzo 2016 o comunque durante la procedura di opposizione.

                                         Inoltre va ribadito (cfr. consid. 2.5.) che, contrariamente a quanto asserito sia dall’assicurato che ha fatto valere di aver svolto nel mese di febbraio 2016 quindici ricerche di lavoro (cfr. doc. 100; I; VII), sia dall’URC il quale ha considerato che l’insorgente avesse compiuto tredici ricerche (cfr. doc. 106; 109), dal Formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” del mese di febbraio 2016 risultano quattordici ricerche di impiego.

                                         In primo luogo, nelle apposite caselle sono state indicate dodici ricerche di lavoro, e meglio il 1° febbraio 2016 presso __________ di __________ quale operaio, il 3 febbraio 2016 presso la Boutique __________ di __________ in qualità di operaio, il 5 febbraio 2016 presso l’Hotel __________ di __________ quale portiere, l’8 febbraio 2016 presso una boutique di moda di __________, di cui il nome specifico non è leggibile, come operaio, il 10 febbraio 2016 presso il salone __________ di __________ quale operaio, il 12 febbraio 2016 presso l’Edicola __________ di __________ come operaio, il 15 febbraio 2016 presso il Ristorante __________ di __________ in qualità di lavapiatti, il 16 febbraio 2016 presso la Boutique __________ di __________ quale operaio, il 17 febbraio 2016 presso l’Hotel __________di __________ come portiere, il 22 febbraio 2016 presso __________ di __________ quale operaio, il 24 febbraio 2016 presso __________ a __________ come cameriere e il 26 febbraio 2016 presso l’Osteria __________ di __________ quale lavapiatti (cfr. doc. 56; 57; 59).

                                         In secondo luogo, nello spazio a disposizione per gli “Allegati” il ricorrente ha specificato “Hotel __________ e __________ quindi (29-02) inviare la risposta” (cfr. doc. 60).

                                         In effetti con un messaggio di posta elettronica del 1° marzo 2016 il __________ ha risposto all’assicurato in relazione alla sua candidatura di non avere posti vacanti corrispondenti al suo profilo (cfr. doc. 54).

                                         L’Hotel __________ ha risposto alla candidatura del ricorrente effettuata il 27 febbraio 2016 con lettera del 21 marzo 2016, in cui ha comunicato di non poter dare seguito positivo alla sua richiesta, poiché l’organico era al completo (cfr. doc. 55).

                                         Dall’elenco delle quattordici ricerche di impiego svolte dall’assicurato nel mese di febbraio 2016 si evince che il medesimo ha postulato in qualità di operaio presso un salone di parrucchiere (__________di __________; cfr. doc. 56) e presso, non due come indicato dall’URC (cfr. doc. A1), bensì tre boutique di moda (__________di __________, un negozio di moda di __________ il cui nome specifico è illeggibile e la boutique __________ di __________; cfr. doc. 56; 57).

                                         Effettivamente, a prescindere dall’esito degli accertamenti esperiti dalla parte resistente pendente causa menzionati sopra, la candidatura presso questi quattro potenziali datori di lavoro come operaio, seppur intesa - come fatto valere dall’assicurato (cfr. doc. VII) quale lavoratore ausiliario generico per lavori di pulizia o venditore, non risulta mirata ed efficace, in quanto, da una parte, le figure professionali prevalentemente attive presso negozi di moda e saloni di parrucchiere devono avere delle qualifiche professionali o perlomeno esperienza nel settore specifico, che il ricorrente - il quale ha dichiarato di ricercare un impiego quale badante, operaio edile e custode di stabili in conformità alle sue esperienze professionali (cfr. doc. 43; 37; 2) - non possiede.

                                         Dall’altra, per quanto concerne la proposta di svolgere presso questi potenziali datori di lavoro mansioni connesse alla pulizia dei locali, ecc., giova rilevare che in ogni caso non risulta realistica un’occupazione a tempo pieno in tale senso, come per contro postulato dall’assicurato (cfr. doc. 56; 57).

                                         Va, altresì, osservato che nei negozi di questo genere spesso sono gli stessi dipendenti che si occupano a turno a fine giornata o al mattino presto dei compiti di pulizia.

                                         Le considerazioni appena esposte, riguardanti sia il profilo professionale dell’assicurato non corrispondente al posto ricercato, sia l’attività di lavoratore ausiliario generico per le pulizie al 100%, valgono pure per la ricerca compiuta il 22 febbraio 2016 presso l’ufficio cambi __________ di __________ in qualità di operaio a tempo pieno (cfr. doc. 56).

                                         Ne discende che le tre ricerche presso boutique di moda, la ricerca presso il salone __________ e la ricerca presso l’ufficio cambi non sono valide dal profilo qualitativo.

                                         In proposito è utile ricordare che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. STCA 38.2016.6 del 14 aprile 2016 consid. 2.8.; STCA 38.2012.72 del 27 febbraio 2013 consid. 2.10.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.; RDAT I-1994, pag. 206-207).

                                         L’insorgente non ha peraltro svolto alcuna ricerca di lavoro in qualità di badante, nonostante negli ultimi due anni abbia svolto questa funzione, sia stato valutato positivamente dall’Associazione __________ per la quale è stato attivo (cfr. doc. 37; 6) e il mercato del lavoro offra posti in tale settore.

                                         Nemmeno risulta che l’assicurato abbia risposto a offerte di lavoro concrete pubblicate nella stampa cartacea oppure online, contrariamente a quanto previsto dal suo Piano d’azione come modalità da privilegiare per lo svolgimento delle ricerche di lavoro (cfr. doc. 43).

                                         Va, infine, osservato che nel mese di febbraio 2016 il ricorrente ha svolto le ricerche di impiego quasi esclusivamente nella zona limitrofa al proprio domicilio di __________, in particolare a __________, a __________ e a __________. Delle quattro ricerche effettuate a __________, tre concernono poi potenziali datori di lavoro che si trovano nella stessa via (__________; cfr. doc. 56).

                                         In simili condizioni, occorre concludere che il comportamento del ricorrente nel mese di febbraio 2016 non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non risultando le relative ricerche di impiego sufficienti qualitativamente, a prescindere dall’aspetto quantitativo.

                                         L’assicurato ha così violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.2.).

                                         Pertanto l’insorgente deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.

                               2.7.   Per quanto concerne l’entità della sanzione, va ribadito che nel caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurato quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 1.1.).

                                         Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo ammonta a tre-quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.4.).

                                         A mente del TCA, tutto ben considerato, la penalità di quattro giorni a carico del ricorrente, tenuto conto, come sottolineato dall’URC che l’insorgente è già stato sanzionato per un giorno a causa di ricerche insufficienti nel periodo 1° - 9 ottobre 2015 precedente all’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 107; 111), risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

                                         La decisione su opposizione del 22 aprile 2016 deve, perciò, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

38.2016.32 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.10.2016 38.2016.32 — Swissrulings