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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.02.2014 38.2013.60

12. Februar 2014·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,942 Wörter·~25 min·2

Zusammenfassung

Negato sussidi per soggiornante settim.,visto che nel nuovo lavoro le spese sono < a quelle nell'attiv.preced.Infatti spese di viaggio con il treno x recarsi presso ultimo DL > che x recarsi presso nuovo DL e contrib.x vitto esterno + x spese alloggio est.sono identici nel vecchio e nel nuovo lavoro

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2013.60   dc/sc

Lugano 12 febbraio 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2013 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 20 settembre 2013 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 20 settembre 2013 la CO 1 (in seguito: CO 1) ha confermato la decisione del 5 luglio 2013 (cfr. doc. 5) con la quale ha negato a RI 1 il diritto al sussidio per soggiornante settimanale in quanto le spese dell'assicurata sostenute nell’impiego precedente sono superiori a quelle provocate nella nuova occupazione.

                                         L’amministrazione si è in particolare così espressa:

"  (…)

7.   Il conteggio si riassume così come segue:

      -    Tragitto luogo di domicilio/luogo di lavoro precedente l'iscrizione in disoccupazione:

           __________/__________.

      -    Tragitto luogo di domicilio/nuovo luogo di lavoro:

           __________/__________

      Guadagno assicurato:                                                    fr. 9'552.--

      ./. spese di viaggio – mezzo pubblico:                           fr.               453.65

      ./. contributo vitto esterno:                                              fr.    759.50 *

      ./. contributo alloggio:                                   fr. 1'513.15   fr.               300.00 *

      Guadagno assicurato                                                     fr. 8'038.85

                                                                                              =========

      Guadagno soggetto all'AVS: fr. 7'041.65

      ./. spese di viaggio:                fr.   284.80

      ./. contributo vitto esterno:      fr.   759.50 *

      ./. contributo spese alloggio

          Esterno                               fr.    300.--  *   fr. 1'344.30

      Guadagno verificato dal

      Reddito dell'occupazione

      Esterna:                                  fr. 5'697.35

                                                     =========

*Importi stabiliti dal Dipartimento Federale dell'Economia (art. 3 dell'Ordinanza DFE del 18 giugno 2003 concernente le tariffe di rimborso delle spese).

8.   Al riguardo delle considerazioni esposte nell'opposizione l'CO 1 osserva:

-    nell'opposizione è fatto riferimento all'Abbonamento generale FFS, mentre nella lettera del 14 settembre 2013 a carte giornaliere.

      -    Di non poter tenere in considerazione gli importi indicati nei giustificativi in quanto per il calcolo della perdita finanziaria viene tenuto in considerazione il costo più economico e cioè: le spese di viaggio andata/ritorno del biglietto FFS di 2.a classe, aggiuntivo della quota Abbonamento ½ prezzo, calcolato per rientro settimanale al domicilio (al mese circa 4.33 viaggi).

Nella fattispecie: __________/__________: fr. 453.65; __________/__________: fr. 284.80.

      -    Non entrano pure in considerazione i costi effettivi di vitto e alloggio, ma unicamente un contributo, importo fissato del DFE.

*Importi stabiliti dal Dipartimento Federale dell'Economia (art. 3 dell'Ordinanza DFE del 18 giugno 2003 concernente le tariffe di rimborso delle spese). (…)" (Doc. A)

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di beneficiare del sussidio richiesto sulla base del seguente calcolo:

"  (…)

Attività precedente (stato 2011):

Guadagno assicurato                                   Fr. 9'552.--

./. spese di viaggio

(abbonamento generale FFS)                                                Fr. 258.30

./. vitto esterno                                                                        Fr. 759.50

./. contributo alloggio                                                               Fr. 300.--

                                                                      Fr. 1'317.80

Guadagno verificato                                      Fr. 8'234.20

Attività attuale (stato 2013)

Guadagno assicurato                                   Fr. 7'041.65

./. spese di viaggio

(abbonamento generale FFS)                                                Fr. 291.70

./. vitto esterno                                                                        Fr. 759.50

./. contributo alloggio                                                               Fr. 300.--

                                                                      Fr. 1'351.20

Guadagno verificato                                      Fr. 5'690.45

Visto quanto sopra, ovvero la presa in considerazione di importi prestabiliti e l'utilizzo di mezzi pubblici, si tratta quindi di un calcolo basato su importi forfetari. Dal 2011 al 2013 vi sono stati degli adeguamenti alle tariffe per il prezzo di un abbonamento generale delle FFS, per cui risulta un importo maggiore." (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta dell’ 8 novembre 2013 (cfr. Doc. III) e in uno scritto del 12 novembre 2013 (cfr. doc. V) l'CO 1 propone di respingere il ricorso.

                               1.4.   Il 17 novembre 2013 l’ assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

"  … ritengo che le spese di pendolare, in particolare quelle di soggiornante settimanale, sono state definite dalla legge "spese necessarie e comprovate per un viaggio settimanale andata e ritorno fra luogo di domicilio e il luogo di lavoro". Visto che per tali spese entra in considerazione la variante tramite mezzo pubblico, in questo caso la via ferroviaria, le spese attuali per un abbonamento generale FFS si situano a CHF 3'550.- annui.

Ritengo soddisfare tutte le condizioni per poter usufruire del sussidio, dato che sussistono non solo una perdita finanziaria, ma anche costi maggiori.

Chiedo quindi che mi venga accordato il sussidio." (Doc. VII)

                                         L'CO 1 non ha formulato osservazioni (cfr. doc. VIII)

                               1.5.   Il 15 gennaio 2014 il presidente del TCA ha chiesto all’CO 1 di fornire il calcolo dettagliato delle spese di viaggio (cfr. doc. IX).

                                         L’CO 1 ha così risposto il 17 gennaio 2014:

"  (…)

Tragitto __________/__________                                         costo biglietto FFS a/r ½

                                                    prezzo per 4.33 settimane;

                                                    per sei mesi: 60.-- x 4.33

                                                    x 6 mesi                                     fr.  1'558.80

                                                    Costo abbonamento              

                                                    ½ prezzo                                    fr.     150.—

                                                                                                         fr.  1'708.80

                                                                                                         =========

                                                    Fr. 1'708.80: 6 mesi                                              fr. 284.80

                                                                                                                                      =======

Tragitto __________/__________                                         costo biglietto FFS a/r ½

                                                    prezzo per 4.33 settimane;

                                                    per sei mesi: 99.-- x 4.33

                                                    x 6                                               fr.  2'572.--

                                                    Costo abbonamento              

                                                    ½ prezzo                                    fr.     150.-fr.  2'722.--

                                                                                                         =========

                                                    Fr. 2'722.-- : 6 mesi                                               fr. 453.65

                                                                                                                                      ======= (Doc. X)

                                         Il 26 gennaio 2014 l’assicurata ha comunicato di ribadire quanto esposto nelle precedenti lettere. Ella ritiene di soddisfare tutte le condizioni per vedere accordato il sussidio (cfr. doc. XII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Questo Tribunale è chiamato a stabilire se  a ragione oppure no l’CO 1 ha negato a RI 1 il diritto ai sussidi per soggiornante settimanale.

                                         Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

                                         Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):

"  (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"

                                         Per quel che riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e pag. 486-511; A Leu, "Die Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schultess Juristische Medien AG. Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed Schultess Juristische Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 644 seg.), inseriti nella Sezione 4 ("Provvedimenti speciali") del Capitolo 6 (Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro") della LADI la terza revisione della legge ha modificato l'art. 68 LADI.

                                         Questa disposizione legale ha attualmente il seguente tenore:

"  Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto.

1L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:

    a.  non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e

    b.  hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.

2Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo

3Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività."

                                         Il Consiglio federale, nel Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001 (cfr. FF 2001 p. 1967 seg.), si è al riguardo così espresso:

"  Tutti i presupposti del diritto sono riuniti in un unico articolo. Per questo motivo gli articoli 68 e 71 sono fusi in un solo articolo.

La nuova lettera b del capoverso 1 sostituisce il capoverso 2. I sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale possono essere versati solo nella misura in cui, a cagione del lavoro esterno, l'assicurato subisca perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività. La definizione di «ultima attività» va quindi intesa ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1. Il guadagno assicurato di riferimento è pertanto quello conseguito grazie a una prestazione lavorativa prima di entrare in disoccupazione.

Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione non hanno quindi diritto a questi sussidi.

I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo 71" (p. 2014)

                                         La terza revisione della LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza di quanto accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e 372-385), le persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non hanno diritto a questa prestazione (cfr. STCA 38.2007.20 del 4 luglio 2007).

                                         L'art. 91 OADI, nella versione in vigore dal 1° aprile 2011, stabilisce che:

"  il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora:

a.   esista tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico, la cui tratta non superi 50 km; oppure

b.   l'assicurato può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un'ora, mediante un veicolo privato di cui può disporre."

                                         L'art. 94 OADI, emanato dall'esecutivo in applicazione dell'art. 68 cpv. 3 LADI, nella versione in vigore dal 1° aprile 2011 prevede che:

"  l'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività:

a.   il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e

b.   le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione."

                                         (sul tema cfr. DTF 111 V 278 e D. Cattaneo "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage. Prévention du chômage et aide à la formation en droit suisse, international et européen". Faculté de Droit de Genève. Helbing & Lichtenhahn. Basel/Frankfurt am Main 1992, pag. 496-501)

                                         In una sentenza C 246/02 e C 268/02 del 5 giugno 2003 pubblicata nella DLA 2004 pag. 60 seg. l'Alta Corte ha stabilito che, secondo l'articolo 68 capoverso 3 LADI (vecchio art. 71 cpv. 2 LADI), i sussidi per gli assicurati pendola­ri vengono versati soltanto nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, essi subiscano perdite finan­ziarie rispetto alla loro ultima attività. Tra il lavoro esterno, da un lato, e la perdita finanziaria subita dalla persona assicurata, dall'altro, deve esistere un nesso di causalità.

                                         Allorché la perdita finanziaria è dovuta ad una diminuzione di salario derivante da un abbassamento del tasso di disoccupazione, viene meno il nesso di causalità, ragione per cui le prestazioni secondo l'art. 68 LADI non possono essere versate.

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 139 V 532 il Tribunale federale ha ribadito che occorre che sia dato un rapporto causale tra la disoccupazione e l'assunzione di un posto esterno (consid. 3.2.2.1) ed ha stabilito che per il mantenimento del posto esterno, rispettivamente dello statuto di soggiornante settimanale, al di là del periodo di sei mesi non si possono riconoscere ulteriori sussidi nell'ambito di un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione, se simili sussidi erano già stati erogati durante sei mesi nell'ambito del precedente termine quadro (consid. 3.2.2.2.).

                               2.3.   Nella "Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato di lavoro (PML)", la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha in particolare stabilito che:

"  OBIETTIVO

L1    Questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione.

         PERDITE FINANZIARIE

L2    Conformemente all'articolo 68 capoverso 3 LADI, gli SPSS possono essere versati soltanto se gli assicurati, a causa del lavoro esterno, subiscono perdite finanziare rispetto alla loro ultima attività.

L3    Secondo l'articolo 94 OADI, l'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività, il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (nel limite stabilito dall'ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi organizzati nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.056.2), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (salario determinante ai sensi della legislazione sull'AVS; art. 23 cpv. 1 LADI). La perdita finanziaria non è calcolata mensilmente, ma soltanto all'inizio del lavoro esterno.

         Definizioni

L4    Il sussidio per le spese di pendolare copre, all'interno del Paese, le spese comprovate necessarie per lo spostamento giornaliero fra il luogo di domicilio e il nuovo luogo di lavoro (art. 69 LADI), per un periodo massimo di sei mesi. Le spese di vitto non sono computabili anche se sono prese in considerazione nel calcolo della perdita finanziaria subita.

L5    Il sussidio per le spese di soggiornante settimanale copre, per un periodo massimo di sei mesi, le spese dell'assicurato che non può rientrare quotidianamente al suo domicilio. Esso si compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, nonché del rimborso delle spese necessarie e comprovate per un viaggio settimanale andata e ritorno fra il luogo di domicilio e il luogo di lavoro (all'interno del Paese) (art. 70 LADI).

(…)

         DESTINATARI

L6    La nozione di "ultima attività" di cui all'articolo 68 capoverso 3 LADI va intesa ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 LADI. L'articolo 94 OADI si riferisce pertanto al guadagno assicurato conseguito mediante l'attività lucrativa (prima della disoccupazione).

Gli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione non hanno perciò diritto agli SPSS.

(…)

         PRESTAZIONI

         Importo

L12  L'importo mensile calcolato dal servizio competente vale per tutto il periodo durante il quale sono versati gli SPSS, a condizione che non intervengano modifiche sostanziali dei dati sui quali si basa il versamento di tali sussidi (ad esempio una modifica del contratto di lavoro ma nessun adeguamento del salario al rincaro o una modifica delle tariffe delle imprese di trasporto).

L13  Conformemente all'articolo 23 capoverso 1 LADI, il guadagno ottenuto prima della disoccupazione può essere preso in considerazione per il calcolo della perdita finanziaria soltanto fino a concorrenza di fr. 10'500.- al mese o di fr. 126'000.- all'anno.

         Spese computabili

L14  Di norma, il criterio determinante per la concessione di un sussidio per gli assicurati pendolari o per i soggiornanti settimanali è quello del costo, in altri termini si tratta di accordare il provvedimento più a buon mercato. Tuttavia, in virtù del principio di proporzionalità non va tenuto conto unicamente del costo del provvedimento; occorre invece valutare anche l'adeguatezza dell'attività in questione qualora l'assicurato sia costretto a fare viaggi lunghi di due ore per l'andata ed il rispettivo ritorno. Bisogna dunque prendere in considerazione l'insieme delle circostanze riguardanti l'assicurato per stabilire quale è la prestazione giusta per conseguire l'obiettivo prefissato.

L15  Viene concesso un sussidio per le spese relative all'uso di un mezzo di trasporto privato soltanto se, considerate tutte le circostanze, l'uso di un mezzo di trasporto pubblico non risulta ragionevole (nessun mezzo di trasporto pubblico a disposizione, incompatibilità degli orari di lavoro e di trasporto, ecc.). In caso contrario, verrà rimborsato soltanto il prezzo del biglietto o dell'abbonamento di 2a classe, anche se l'assicurato ricorre a un mezzo di trasporto privato. La cassa di disoccupazione rimborsa il prezzo di questi biglietti basandosi sulla decisione del servizio competente.

L16  I sussidi per le spese di pendolare o per le spese di soggiornante settimanale sono calcolati applicando per analogia le prescrizioni che disciplinano il rimborso delle spese per la frequentazione dei provvedimenti di formazione (cfr. art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b OADI e l'ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi).

         Spese di viaggio giornaliere e settimanali

L17  Il luogo di lavoro si trova al di fuori della regione di domicilio dell'assicurato se tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio esiste un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico (treno, bus, ecc.) per un tragitto superiore ai 30 km tariffali, oppure se l'assicurato non può raggiungerlo dal luogo di domicilio in mezz'ora mediante un veicolo privato (cfr. art. 91 OADI a contrario), a condizione che l'assicurato ne possegga uno.

L18  Se i chilometri tariffali non possono essere determinati, sebbene vi sia un mezzo di trasporto pubblico a disposizione, occorre basarsi sulla durata effettiva del tragitto, in analogia con l'articolo 91 lettera b OADI.

L19  In caso di utilizzazione di un veicolo privato, la durata del tragitto è calcolata stimando la durata media del percorso. La durata del percorso e la distanza possono essere determinate utilizzando un programma informatico come Twixroute.

L20  In applicazione dell'articolo 85 capoverso 3 lettera b OADI, il Dipartimento federale dell'economia ha fissato le seguenti tariffe per chilometro di viaggio in caso di utilizzazione di un veicolo privato (art. 3 dell'ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi):

         ·   50 centesimi/km per le autovetture;

         ·   25 centesimi/km per le motociclette;

         ·   10 centesimi/km per i ciclomotori.

         Sussidio per le spese di soggiornante settimanale.

L21  Il sussidio previsto all'articolo 70 LADI copre soltanto parzialmente le spese occasionate dal soggiorno settimanale dell'assicurato sul luogo di lavoro. Esso si compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto (art. 93 OADI) e copre le spese di viaggio effettive.

L22  In applicazione dell'articolo 93 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 85 capoverso 3 lettera a OADI, il DFE ha stabilito le seguenti tariffe per le spese di vitto e alloggio (art. 1 e 2 dell'ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi):

L23  Spese di vitto:

         ·   fr.   5.-    per la prima colazione consumata all'esterno;

         ·   fr. 15.-    per il pasto principale consumato all'esterno o;

         ·   fr. 10.-    per un pasto principale consumato al prezzo di costo

in una mensa aziendale o in uno stabilimento analogo.

L24  Spese di alloggio : fr. 300.- al mese.

L25  Dette tariffe sono ugualmente utilizzate per calcolare le eventuali spese di vitto e di alloggio sostenute dall'assicurato per la sua ultima attività.

(…)

     ESEMPI DI CALCOLO

L36  Questi due esempi si fondano sulle nuove funzioni COLSTA/SIPAD che fungono da base per le decisioni relative all'assegnazione dei sussidi per le spese di pendolare o di soggiornante settimanale.

         Þ  Spese di pendolare:

                  Calcolo della perdita finanziaria (tutti i dati sono mensili):

                  Guadagno assicurato                                                                   fr.   5'416.-

                  ./. Spese di viaggio                                            fr.

                  ./. Alloggio all'esterno                                        fr.

                  ./. Vitto all'esterno                                               fr.                         fr.

                                                                                                --------------          ------------------

                  Guadagno depurato dell'ultimo reddito                                     fr.   5'416.- (1)

                  Salario soggetto all'AVS (compresa

                  la tredicesima o la gratifica)                                                         fr.   6'200.-

                  ./. Spese di viaggio                                            fr.   976.- (2)

                  ./. Alloggio all'esterno                                        fr.

                  ./. Vitto all'esterno10                                            fr.   217.-            fr.   1'193.- (3)

                                                                                                ------------------    -------------------

                  Guadagno depurato del reddito esterno                                   fr.   5'007.- (4)

                  Perdita finanziaria (1) – (4)                                                           fr.     409.- (5)

                  Sussidio per le spese di pendolare:

                  importo meno elevato fra (2) e (5)                                              fr.     409.-

           Þ  Spese di soggiornante settimanale:

                  Calcolo della perdita finanziaria (tutti i dati sono mensili):

                  Guadagno assicurato                                       fr.                         fr.   8'100.-

                  ./. Spese di viaggio                                            fr.   248.-

                  ./. Alloggio all'esterno11                                     fr.

                  ./. Vitto all'esterno10                                            fr.                         fr.      248.- (6)

                                                                                                --------------          ------------------

                  Guadagno depurato dell'ultimo reddito                                     fr.   7'852.- (1)

                  Salario soggetto all'AVS (compresa la tredicesima, la gratifica

                  o eventuali indennità compensative in GI)                                fr.   7'000.-

                  ./. Spese di viaggio                                            fr.     332.- (2)

                  ./. Alloggio all'esterno                                        fr.     300.-

                  ./. Vitto all'esterno                                               fr.     542.50       fr. 1'174.50 (3)

                                                                                                ------------------    -------------------

                  Guadagno depurato del reddito esterno       fr.  5'825.50 (4)

                  Perdita finanziaria (1) – (4)                                                           fr. 2'026.50 (5)

                  Differenza nelle spese di viaggio (3) – (6)                                fr.    926.50 (7)

                  Sussidi per le spese di soggiornante settimanale:

                  importo meno elevato fra (7) e (5)                                              fr.    926.50 "

10 Non rimborsato.

11 Limite massimo secondo le tariffe di rimborso delle spese causate dalla

   frequentazione di corsi (RS 837.056.2)

                                         La Direttiva LADI 2011, prevede quanto segue a proposito dei nuovi art. 91 cpv. 3 OADI e 94 lett. b OADI:

"  1.   Regione di domicilio (art. 91 cpv. 3 OADI)

Per adattare questa disposizione tenendo conto della mobilità attuale dei lavoratori è stata aumentata la soglia per il diritto ai sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale (SPSS). All'art. 91 capoverso 3 OADI il numero di chilometri è stato pertanto portato da 30 a 50. Inoltre, la distanza tra il luogo di domicilio e il luogo di lavoro mediante un veicolo privato è stata fissata a un'ora. Per maggiore semplicità non si parla più di «chilometri tariffali» ma semplicemente di «chilometri».

Agli assicurati il cui contratto di lavoro è iniziato prima del 1° aprile 2011 si applica, per tutta la durata del provvedimento, il diritto in vigore fino alla revisione mentre per gli assicurati il cui rapporto di lavoro è iniziato dopo tale data vale il nuovo diritto.

2.   Perdite finanziarie (art. 94 lett. b OADI)

Per poter beneficiare di SPSS devono essere adempiute due condizioni di base, ovvero da un lato, il luogo di lavoro deve trovarsi al di fuori della regione di domicilio e, dall'altro, l'assicurato deve subire una perdita finanziaria. L'assicurato subisce una perdita finanziaria se il salario proveniente dalla nuova attività, dopo deduzione delle spese necessarie, non raggiunge il guadagno assicurato (dedotte le spese necessarie). Con il nuovo articolo 94 lettera b OADI i SPSS sono limitati all'importo della perdita finanziaria subita se e nella misura in cui le spese sostenute nel nuovo luogo di lavoro superano le spese corrispondenti del vecchio luogo di lavoro."

(cfr. Prassi LADI 2011 / R-49)

                               2.4.   In una sentenza 38.2012.50 del 13 marzo 2013 il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  Il 10 dicembre 2012 il Presidente del TCA ha inviato alla SECO uno scritto del seguente tenore:

"  Il TCA è chiamato a pronunciarsi su un caso che concerne il sussidio per spese di pendolare (art. 68 LADI).

Al riguardo rilevo in via preliminare che l’art. 94 OADI è stato modificato attraverso l’ordinanza dell’11 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.

Mi occorre in particolare sapere quale prassi adotta la SECO nel caso in cui un assicurato accetta un impiego fuori dalla regione di domicilio dopo averne perso un altro, pure situato fuori dalla regione di domicilio e per il quale le spese venivano totalmente o parzialmente rimborsate dal datore di lavoro.

Si tratta cioè di assicurati che, nell’attività precedente, non avevano spese o ne avevano di un importo modesto perché ricevevano un rimborso spese dall’ex datore di lavoro.

Nel caso che il TCA è chiamato a giudicare, l’__________ ha conteggiato e confrontato le due spese sulla base dell’art. 85 cpv. 3 lett. b OADI (_________-_________, precedente posto di lavoro fr. 866.-; _________-_________(recte: _________), nuovo posto di lavoro fr. 1'428.90).

L’assicurato chiede invece che, a titolo di spese per l’attività precedente, venga conteggiato l’importo di fr. 590.-, rimborsatogli ogni mese, quale spesa di trasferta, dal suo ex datore di lavoro.

Nel primo calcolo il sussidio ammonterebbe a fr. 569.90, nel secondo a fr. 838.90." (Doc. XX)

In data 19 dicembre 2012 il Presidente del TCA ha comunicato alla SECO che il guadagno assicurato del ricorrente è di fr. 6'127.-e il guadagno soggetto all'AVS nella nuova occupazione è di fr. 2'000.-- (cfr. Doc. XXII).

La SECO ha così risposto il 14 gennaio 2013:

"  (…)

Lei ci chiede nella Sua lettera quale prassi adotta la SECO nel caso in cui un assicurato accetta un impiego fuori dalla regione di domicilio dopo avere perso un altro, pure situato fuori dalla regione di domicilio e per il quale le spese venivano totalmente o parzialmente rimborsate dal datore di lavoro.

Ipotese 1: "il guadagno soggetto all'AVS nella nuova occupazione è inferiore o uguale al guadagno assicurato dell'occupazione precedente"

Quando il guadagno soggetto all'AVS nella nuova occupazione è inferiore o uguale al guadagno assicurato dell'occupazione precedente il sussidio di pendolare corrisponde alla differenza tra le spese di trasporto effettive dell'attività precedente ai costi della nuova attività.

Calcolando in quel modo, i sussidi per le spese di pendolare coprono una perdita finanziaria dovuta a delle spese di viaggio e non prendono a carico un abbassamento dello stipendio che può o che deve essere compensato con il guadagno intermedio.

Nella fattispecie, le spese di trasporto dell'attività precedente devono essere calcolate basandosi sull'art. 85 cpv. 3 let. b OADI. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha fissato le tariffe per chilometro di viaggio in caso di utilizzazione di un veicolo privato (art. 3 dell'ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione).

Ipotesi 2: "il guadagno assicurato dell'attività precedente è inferiore al salario soggetto all'AVS per la nuova occupazione"

Quando il guadagno assicurato dell'attività precedente è inferiore al salario soggetto all'AVS per la nuova occupazione, l'importo dei sussidi di pendolare corrisponde all'importo meno elevato tra la perdita finanziaria (calcolo illustrato nella cifra marginale L37 della circolare PML (1° esempio)), e la differenza tra le spese anteriori effettive e le nuove spese (vedi cifra marginale L37 circolare PML).

È importante precisare che l'importo versato dall'ex datore di lavoro per le spese di trasferta saranno prese in considerazione per il calcolo dei sussidi unicamente nell'ipotesi 2. Di conseguenza, se l'importo non è incluso già nel salario, sarà aggiunto al guadagno assicurato anteriore e le spese effettive di viaggio saranno dedotte.

Tuttavia, nel caso specifico, ci sono altri problemi, oltre che l'importo dei sussidi per le spese di pendolare che devono essere esaminati. Infatti, si tratta nella fattispecie di un guadagno intermedio con un contratto di lavoro di durata determinata che non permette all'assicurato di uscire dalla disoccupazione. Inoltre, La informiamo che abbiamo dei dubbi sull'idoneità al collocamento dell'assicurato, per questa ragione trasmettiamo questo dossier al settore competente della SECO.

È importante ricordare che i provvedimenti speciali hanno come obiettivo di uscire la persona direttamente e completamente dalla disoccupazione. E specialmente il caso in materia di sussidi per le spese di pendolare perché questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione. Di conseguenza, nel caso specifico lo scopo dei sussidi per le spese di pendolare non è raggiunto visto che in particolare l'assicurato rimane in guadagno intermedio.

Infine, ci domandiamo in caso di professione nell'ambito dello sport o artistico se i sussidi per le spese di pendolare sono una misura adeguata perché la scelta di una tale professione richiama naturalmente una grande mobilità." (Doc. XXIII)

Chiamato, ora a pronunciarsi, questo Tribunale, preso atto anche delle precisazioni fornite dalla SECO ritiene che il calcolo effettuato dall'_________ sia corretto.

Infatti, visto lo scopo dei provvedimenti a favore degli assicurati pendolari è giustificato porre a carico della LADI soltanto le spese di viaggio più elevate derivanti dalla maggiore distanza tra il vecchio e il nuovo posto di lavoro e non anche le perdite o i vantaggi che derivano agli assicurati dalle clausole stipulate con i diversi datori di lavoro. Ciò che vale per le differenze degli stipendi (intervento dell'assicurazione contro la disoccupazione solo in caso di perdita finanziaria e non anche in caso di maggiori spese senza perdita finanziaria), deve valere anche per le diverse modalità di rimborso delle spese, in particolare quelle di trasferta.

Per arrivare ad un risultato realmente paragonabile occorre dunque fissare le spese di trasferta per recarsi presso il vecchio, rispettivamente presso il nuovo datore di lavoro, applicando il medesimo criterio.

Nella presente fattispecie, si tratta dell'Ordinanza del DFE concernenti le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazioni di corsi e cioè di 50 centesimi al km per le autovetture (cfr. consid. 2.3, Circolare della SECO punto L 20).

Visto che le spese di viaggio così calcolate ammontavano a fr. 866.-- mensili allorché _________ lavora (recte: lavorava) a _________ e ammontano a fr. 1428.90 da quando lavora a _________, giustamente l'CO 1 gli ha riconosciuto il diritto a fr. 866.-- (cfr. Doc. XIV).

La decisione su opposizione del 22 agosto 2012 deve dunque essere confermata."

                               2.5.   Nella presente fattispecie dal calcolo dettagliato dell’amministrazione del 17 gennaio 2014, esposto al consid.1.5, emerge che le spese di viaggio mensili con il treno per recarsi presso l’ultimo datore di lavoro a __________ erano superiori rispetto a quelle per recarsi presso il nuovo datore di lavoro a __________ (fr. 453.65 contro fr. 284.80).

                                         Il contributo per il vitto esterno di fr. 759.50 e il contributo per le spese dell’alloggio esterno di fr. 300, calcolati secondo i parametri fissati dal Dipartimento federale dell’economia, sono identici nel vecchio e nel nuovo lavoro.

                                         Di conseguenza, perché nella nuova attività le spese sono inferiori rispetto a quelle nell’attività precedente, secondo il TCA non vi è la possibilità di accordare all’assicurata sussidi per le spese di soggiornante settimanale.

                                         La decisione su opposizione del 20 settembre 2013 deve così essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

38.2013.60 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.02.2014 38.2013.60 — Swissrulings