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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.04.2013 38.2013.1

29. April 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,713 Wörter·~29 min·2

Zusammenfassung

URC,dopo aver esperito accert.a seguito STCA38.2012.32(se effettuato 2 ult.ric.),sosp.nuovam.ass.x11gg xinsuff.ric.a 12/11 e mancate ric. a 1+2/12.Ric.presso acquirente del prodotto su cui lavorava,benché svoltasi su+mesi,iniziata 11/11.Irrilev.Anche se l'ult.ric.comprovata x 12/11,insuff.3 ricerche

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2013.1   rs

Lugano 29 aprile 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2013 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 30 novembre 2012 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, _____________     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con sentenza 38.2012.32 del 24 settembre 2012 questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione su opposizione del 24 aprile 2012 con cui l’Ufficio regionale di collocamento di CO 1 (in seguito: URC) aveva confermato la sospensione di 11 giorni inflittagli con decisione del 23 marzo 2012 a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel mese di dicembre 2011 e mancate ricerche nei mesi di gennaio e febbraio 2012 corrispondenti ai tre mesi di disdetta.

                                         Il TCA ha rinviato gli atti all’amministrazione per esperire nuovi accertamenti in merito a due eventuali ulteriori ricerche compiute nei mesi in questione, e meglio presso il nuovo proprietario dell’attività seguita dal medesimo quando era attivo per il suo ultimo datore di lavoro e presso una società estera con cui aveva collaborato in passato al fine di creare una filiale in Svizzera.

                                         Questo Tribunale ha in ogni caso precisato che anche qualora vadano considerati gli ulteriori due sforzi menzionati, oltre alle due ricerche svolte nel mese di dicembre 2011 presso __________ e tramite un suo conoscente della __________, l’assicurato non potrà essere esentato da una penalità.

                                         In effetti, in primo luogo, il compimento di quattro ricerche complessive durante il termine di disdetta di tre mesi si rivela insufficiente.

                                         In secondo luogo, nel caso in cui le quattro ricerche siano state svolte tutte nel mese di dicembre 2011, per questo mese non andrà erogata alcuna sanzione, ma per i mesi di gennaio e febbraio 2012 si dovrà considerare che l’insorgente non ha effettuato alcuna ricerca di lavoro.

                                         Infine il TCA ha stabilito che non risultava alcuna violazione dell’art. 27 LPGA relativo all’informazione e consulenza.

                               1.2.   L’URC, dopo aver esperito ulteriori indagini come richiesto da questa Corte, con decisione del 19 ottobre 2012 ha nuovamente sospeso RI 1 per 11 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel mese di dicembre 2011 e mancate ricerche nei mesi di gennaio e febbraio 2012 (cfr. doc. 23).

                               1.3.   A seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurato contro il provvedimento del 19 ottobre 2012 (cfr. doc. 24), l’amministrazione, il 30 novembre 2012, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato la sanzione di 11 giorni, rilevando che:

"  (…)

Dagli ulteriori e approfonditi accertamenti dei fatti, non sono emersi nuovi elementi in grado di modificare la decisione di sanzione; specificatamente si è potuto innanzitutto comprovare, attraverso una richiesta scritta c/o il suo ultimo datore di lavoro (__________) che le negoziazioni con il nuovo proprietario del prodotto __________ (export __________, __________) si sono svolte nel corso del mese di novembre 2011 e non nel mese di dicembre 2011 e inoltre non si è potuto nemmeno comprovare che le trattative con la __________ hanno avuto luogo già nel mese di dicembre 2011 (risulta un’iscrizione in data 18.06.2012, nel registro di commercio del Cantone Ticino).

Dai riscontri oggettivi sopraelencati, non ci sono quindi i presupposti per annullare e modificare l’entità della sanzione, che è quindi confermata.

Per una chiara precisazione va comunque affermato che la ricerca di lavoro presso un DL anche se è perdurata nel tempo è considerata come unica nel mese del primo contatto, mentre dall’altra parte l’iscrizione al registro di commercio quale risultato non può essere considerato un obiettivo di ricerca di lavoro.” (Doc. A1)

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione del 30 novembre 2011 __________ ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo una riduzione della penalità corrispondente a quanto postulato nell’opposizione, e meglio che gli vengano inflitti, invece di 11 giorni di sospensione, 6 giorni (0 giorni per dicembre 2011 + 3 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel mese di gennaio 2012 + 3 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel mese di febbraio 2012; cfr. doc. I; 24).

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha segnatamente addotto:

"  (…)

A.      Il sig. __________ / __________ / __________, purtroppo si è sbagliato, scrivendo Novembre 2011 nel modulo dell’URC. Mi è stato presentato il nuovo proprietario della __________, __________, __________, __________, il giorno 28.11.11 in mattinata e poi nel pomeriggio la __________ mi ha disdetto il contratto di lavoro. Come fa il Responsabile Amministrativo a sapere se io stavo conducendo delle trattative di assunzione con il nuovo proprietario nel mese di Novembre 2011, quando la nuova situazione emerge il 28.11.11, rimangono due giorni, il 29 e 30… ovviamente l’URC da per buono solo quanto riportato dal sig. __________, che non è assolutamente partecipe / informato delle trattative mie con __________, ma un po’ di buon senso… le trattative sono iniziate la settimana dopo con __________, come potenziale datore di lavoro, mi creda.

Vedere anche una mia mail inviata il 21.12.11 già presentata (allegato nr. 2).

__________ dal 2008 fino al 28.11.11 era il mio distributore per la __________.

B.     Per quanto riguarda __________, la proposta mia è documentata da mail del 8.12.11 con richiesta di informazioni del 19.12.11, più Dicembre 2012 (recte: 2011) di così, visto che fu il primo contatto, vedere allegati nr. 3 già trasmessi in precedenza. Poi incontro a __________ il 14.1.12 con mail di conferma.

                                        (…)” (Doc. I)

                               1.5.   L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione del ricorso (cfr. doc. III).

                               1.6.   Il 26 gennaio 2013 l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione al fine di dimostrare che le trattative con la __________ fossero iniziate nel dicembre 2011 (cfr. doc. V; B1-3).

                               1.7.   L’amministrazione, il 31 gennaio 2013, ha comunicato di non avere altre osservazioni riguardo al caso di specie e di riconfermarsi nelle sue precedenti allegazioni (cfr. doc. VII).

                               1.8.   Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel mese di dicembre 2011 e per mancate ricerche nei mesi di gennaio e febbraio 2012 precedenti l’iscrizione in disoccupazione.

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"  L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                         La LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Tale principio non è stato, del resto, messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI - valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

                                         La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

                                         Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

                                         C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                               2.4.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

"  (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI - che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence.".

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/D D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

                               2.6.   Nella presente evenienza RI 1, dal 1° maggio 2008 al 29 febbraio 2012, è stato alle dipendenze della __________ SA di __________ in qualità di responsabile della business unit prodotti per la logistica e, nello specifico, con la funzione di direttore commerciale per la vendita del prodotto __________ (cfr. STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.6.).

                                         Il datore di lavoro ha disdetto il contratto di impiego il 28 novembre 2011 con effetto dal 29 febbraio 2012, in quanto l’attività connessa al prodotto __________ è stata venduta (cfr. STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.6.).

                                         Il 28 febbraio 2012 il ricorrente si è annunciato per il collocamento chiedendo il versamento di indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° marzo 2012 (cfr. doc. 1; STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.6.).

                                         Con decisione su opposizione del 24 aprile 2012 l’URC ha confermato la propria decisione del 23 marzo 2012 con cui aveva sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per 11 giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel mese di dicembre 2011 (è stato ritenuto compiuto unicamente uno sforzo l’11 dicembre 2011 presso la __________) e di mancate ricerche nei mesi di gennaio e febbraio 2012 (cfr. doc. 12; 14; STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.7.).

                                         A seguito della sentenza 38.2012.32 del 24 settembre 2012 con la quale il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso dell’assicurato contro la decisione su opposizione del 24 aprile 2012 e ha rinviato gli atti all’URC per complemento istruttorio (cfr. consid. 1.1.), l’amministrazione ha esperito nuovi accertamenti in merito a eventuali due ulteriori ricerche (oltre a quella presso __________ nel dicembre 2011 riconosciuta dall’URC e a quella tramite un conoscente attivo presso la __________ sempre nel dicembre 2011 stabilita da questa Corte con il giudizio citato; cfr. STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.7.) che l’insorgente, sin dalla risposta del 20 marzo 2012 alla Richiesta di giustificazione, ha indicato di aver effettuato nel periodo di disdetta presso il nuovo proprietario dell’attività venduta dalla sua ultima datrice di lavoro, la __________ e tramite la fondazione in Svizzera di una società estera con la quale aveva collaborato in passato (cfr. STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.10.; doc. 23).

                                         L’amministrazione, fondandosi sull’esito di tali indagini, non ha ritenuto comprovate le ulteriori due ricerche di lavoro fatte valere dall’insorgente.

                                         Il 19 ottobre 2012 l’URC ha, di conseguenza, emesso una decisione formale con cui ha nuovamente sospeso l’assicurato per 11 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel mese di dicembre 2011 e per mancate ricerche nei mesi di gennaio e febbraio 2012 (cfr. doc. 23; consid. 1.2.), in seguito confermata con decisione su opposizione del 30 novembre 2012 (cfr. doc. 25, consid. 1.3.).

                               2.7.   Dalla documentazione agli atti emerge, come visto sopra, che a seguito della sentenza 38.2012.32 del 24 settembre 2012 l’URC ha esperito degli accertamenti al fine di chiarire se effettivamente o meno l’assicurato nel periodo di disdetta avesse compiuto altre due ricerche di impiego presso il nuovo proprietario dell’attività venduta dalla sua ultima datrice di lavoro, la __________, rispettivamente tramite la fondazione in Svizzera di una società estera con la quale aveva collaborato in passato.

                                         Più specificatamente, per quanto attiene all’asserito sforzo presso il nuovo proprietario dell’attività connessa al prodotto “__________” di cui il ricorrente si occupava alle dipendenze della __________, l’amministrazione ha chiesto all’ex datore di lavoro se poteva confermare la trattativa con la nuova proprietaria del prodotto “__________” da parte dell’assicurato e se sì, in quale data (cfr. doc. 23).

                                         La __________, l’11 ottobre 2012, ha risposto affermativamente alla prima domanda e quale data della trattativa ha indicato: “11.2011” (cfr. doc. 23).

                                         Il 22 ottobre 2012 h 11:00 l’insorgente, dopo aver preso visione delle risposte fornite all’URC dall’ex datore di lavoro (cfr. doc. B1), ha inviato un messaggio di posta elettronica a quest’ultimo del seguente tenore:

"  (…)

URC dice che ho condotto trattative con __________ in Nov.2011 solo secondo il vostro scritto.

Siccome la disdetta è stata data il 28.11.11 ed ero totalmente all’oscuro della vendita fino al 28.11 mattina stesso giorno, potrebbe modificare la sua risposta in: durante il periodo di disdetta Dic. 2011, Gen. 2012, Feb. 2012?

(…)” (Doc. B1)

                                         Il 22 ottobre 2012 h 11:38 l’ex datore di lavoro ha, perciò, inviato un messaggio di posta elettronica a __________ dell’URC, rilevando:

"  (…) le comunico che le trattative con __________ per il __________ sono intercorse durante il periodo di disdetta, ossia dicembre 2011, gennaio e febbraio 2012. (…)” (Doc. B3)

                                         Dopo che __________ ha risposto di aver già ricevuto dall’azienda, in forma scritta, l’indicazione che le trattative si sono svolte nel corso del mese di novembre 2011 (cfr. doc. B2), l’ex datore di lavoro, sempre il 22 ottobre 2012 h 12:36, ha trasmesso all’URC un nuovo messaggio di posta elettronica, in cui ha precisato che:

"  sono a conoscenza del fatto che abbiamo già risposto tramite il vostro formulario e poiché la risposta sul modulo è incompleta vorrei chiederle se possibile modificarla in base alla mail che le ho trasmesso stamattina.

Il Signor  ha saputo della vendita del __________ solo alla fine di novembre, per questo motivo sul formulario abbiamo scritto novembre 2011. Tuttavia, come le ho già comunicato nella mail precedente, il Signor RI 1 ha condotto le trattative con __________ durante il mese di dicembre 2011, gennaio e febbraio 2012.

(…)” (Doc. B2; la sottolineatura è del redattore)

                                         Da quanto appena esposto si evince che l’ex datore di lavoro ha modificato la propria risposta fornita all’URC l’11 ottobre 2012 (cfr. doc. 23), in quanto invitato in tal senso dall’assicurato, il quale, da un lato ha contestato il fatto che l’amministrazione, sulla base del modulo compilato dall’ex datore di lavoro l’11 ottobre 2012, abbia ritenuto che le trattative con la __________ siano state condotte solo nel mese di novembre 2011, dall’altro, gli ha indicato espressamente il contenuto da comunicare all’URC (cfr. doc. B1).

                                         Al riguardo va, pure, osservato che l’ex datore di lavoro, nel messaggio di posta elettronica del 22 ottobre 2012 h 12:36, ha in ogni caso evidenziato che la risposta fornita per iscritto l’11 ottobre 2012 sul modulo prestampato inviatogli dall’amministrazione, ovvero che le trattative si sono svolte nel mese di novembre 2011, era incompleta (cfr. doc. B2).

                                         Non è per contro stato indicato che quanto attestato sul formulario l’11 ottobre 2012 fosse del tutto errato.

                                         Inoltre l’assicurato stesso, in uno scritto inviato al TCA pendente causa, al quale ha allegato la corrispondenza intercorsa tra l’ex datore di lavoro e l’URC (cfr. doc. B1-3), ha puntualizzato che __________, direttore amministrativo della __________, e __________ della contabilità hanno confermato che le trattative si sono svolte fra dicembre 2011 e febbraio 2012 e non solo a novembre 2011 come inizialmente scritto all’URC (cfr. doc. V).

                                         Ciò sembra significare che le negoziazioni hanno avuto luogo sia a novembre 2011 che nei mesi di gennaio e febbraio 2012.

                                         L’insorgente, del resto, il 20 marzo 2012, rispondendo alla Richiesta di giustificazione dell’URC circa il fatto di non avere compiuto delle valide ricerche di lavoro nel periodo di disdetta, aveva dichiarato:

"  La fine del rapporto di lavoro è dovuta alla vendita dell’attività a una società estera, la quale dal 29.11 esprimeva il desiderio di impiegarmi per continuare l’attività svolta, purtroppo le negoziazioni hanno avuto un esito negativo molto tardi (circa fine febbraio 2012) e mi sono principalmente occupato a mostrare la validità dell’operato in Svizzera (cifra d’affari, raggiungimento degli obbiettivi di fatturato 2011) con lo scopo/speranza di vedere la medesima trasferita ma sempre in Svizzera sotto un’altra struttura societaria (…)” (cfr. STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.6.)

                                         In simili condizioni, considerato in particolare, da una parte, che l’ex datore di lavoro ha, dapprima, indicato che le trattative con la __________, nuovo proprietario del prodotto “__________”, hanno avuto luogo nel novembre 2011 e in seguito, su richiesta dell’assicurato, ha completato tale asserzione specificando che le stesse si sono svolte nei mesi di dicembre 2011, gennaio e febbraio 2012, dall’altra, che l’insorgente medesimo ha in ogni caso fatto valere pendente causa che la __________ ha confermato che le negoziazioni si sono sviluppate fra dicembre 2011 e febbraio 2012 e non solo a novembre 2011 (cfr. doc. V), il TCA, in applicazione dell’usuale principio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che il ricorrente ha condotto con l’acquirente dell’attività “__________” da lui seguita presso l’ex datore di lavoro delle trattative al fine di essere reimpiegato in tale ambito in Svizzera tramite la costituzione di una nuova struttura societaria, iniziate alla fine di novembre 2011, quando ci sono stati i primi contatti con la __________ (cfr. doc. B1; STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.6.).

                                         Il fatto che le negoziazioni si siano svolte sull’arco di più mesi, fino a febbraio 2012 è irrilevante. In effetti esse corrispondono comunque a un’unica ricerca di lavoro presso un datore di lavoro specifico e per una funzione determinata e non a più ricerche di impiego suddivise su vari mesi.

                                         In proposito giova, peraltro, segnalare che la costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo periodo di controllo e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese (periodo di controllo), fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).

                                         Tale principio non risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).

                                         La ricerca svolta presso la __________ non si riferisce, pertanto, al periodo di disdetta, bensì deve essere attribuita al mese di novembre 2011 e non può, quindi, essere considerata ai fini della soluzione della presente vertenza.

                               2.8.   Relativamente alla ricerca di impiego che l’assicurato sostiene di aver effettuato, sempre nel periodo di disdetta, tramite la fondazione in Svizzera di una società estera (__________) con la quale aveva collaborato in passato, questo Tribunale rileva, in primo luogo, che dall’estratto del Registro di commercio della succursale svizzera __________ (__________) Limited di __________ (cfr. doc. 23) risulta che la stessa è stata iscritta a RC il 18 giugno 2012 e che da tale data l’insorgente ne è il direttore con diritto di firma individuale.

                                         Lo scopo della succursale svizzera ____________________ Limited è il seguente:

"  Distribuzione, ricerca e sviluppo dei prodotti della casa madre, ossia cerniere per abbigliamento e applicazioni tecniche varie.” (cfr. estratto RC; la sottolineatura è del redattore)

                                         In secondo luogo, da una lista di messaggi di posta elettronica in arrivo all’indirizzo dell’assicurato (__________) emergono due messaggi dell’8, rispettivamente del 29 dicembre 2011 provenienti da __________ con oggetto “__________ (= cerniere per abiti, cfr. www.sapere.it) __________t”.

                                         Inoltre in un messaggio di posta elettronica del 6 dicembre 2011 inviato da __________ sia all’indirizzo __________ che per conoscenza al ricorrente con oggetto “__________ject” sono stati esposti proprio alcuni dettagli del progetto di una succursale in Svizzera della __________ per conferire un’immagine di qualità svizzera alle cerniere commercializzate da quest’ultima (cfr. doc. 23).

                                         Ne discende che l’assicurato ha effettivamente partecipato a delle trattative per la costituzione in Svizzera di una succursale della __________ che si sono concluse con la creazione della stessa e l’assunzione del ricorrente quale direttore.

                                         Appare, altresì, probabile che le negoziazioni si siano svolte nel mese di dicembre 2011.

                                         La questione concernente la data di inizio di tali trattative, in casu, non merita tuttavia di ulteriori approfondimenti nella misura in cui, anche considerando questa ricerca di lavoro effettuata nel mese di dicembre 2011, oltre alle due già riconosciute per questo mese, ovvero la ricerca presso la __________ e lo sforzo tramite un conoscente attivo presso la __________ (cfr. consid. 2.6.; STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.7.), le tre ricerche di lavoro relative al mese di dicembre 2011 si rivelerebbero in ogni caso insufficienti dal profilo quantitativo.

                                         Al riguardo giova ricordare che la giurisprudenza cantonale ha stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005 consid. 2.12.).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 275/05 del 2 novembre 2006 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

                                         Come visto al considerando precedente, poi, benché le trattative si siano svolte sull’arco di più mesi, esse valgono quale unica ricerca da attribuire a un solo mese.

                                         In concreto per i mesi di gennaio e febbraio 2012 non è stata, di conseguenza, comprovata alcuna ricerca di impiego.

                               2.9.   In esito a tutto quanto precede, occorre concludere che il comportamento del ricorrente nel periodo di disdetta non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non risultando le ricerche di dicembre 2011 sufficienti quantitativamente e non avendo intrapreso alcuno sforzo al fine di reperire un’occupazione nei mesi di gennaio e febbraio 2012.

                                         L’assicurato ha, dunque, violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone e deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.), come del resto deciso dall’URC di Lugano.

                             2.10.   Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto al ricorrente 11 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (3 giorni per insufficienti ricerche nel mese di dicembre 2011 + 4 giorni per mancate ricerche nel mese di gennaio 2012 + 4 giorni per mancate ricerche nel mese di febbraio 2012; cfr. doc. 23).

                                         Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre in caso di insufficienti ricerche durante un mese precedente l’annuncio per il collocamento la sanzione corrisponde a un minimo di tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).

                                         Tutto ben considerato, la penalità di 11 giorni comminata all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve, perciò, essere confermata.

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

38.2013.1 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.04.2013 38.2013.1 — Swissrulings