Raccomandata
Incarto n. 38.2011.71 DC/sc
Lugano 26 gennaio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 luglio 2011 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 ha lavorato dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2011 alle dipendenze della ditta __________, presso la filiale di __________, con la funzione di incaricata/segretaria nella vendita e nel servizio interno ("Sachbearbeiterin/Sekretärin Verkaufs-Innendienst"; cfr. Doc. 3; Doc. 5 e Doc. 7).
L'assicurata è stata licenziata per la mancanza di capacità di lavorare in gruppo (cfr. Doc. 12).
1.2. Con decisione su opposizione del 6 luglio 2011 la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha ridotto da 31 a 16 giorni la durata della sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione, precedentemente inflitta il 5 maggio 2011 all'assicurata, per avere colpevolmente perso il proprio impiego (cfr. Doc. B).
1.3. Contro questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore chiede la revoca della sanzione e rileva in particolare:
" (…)
La ricorrente non può pertanto far altro che tornare a contestare l'applicazione di ogni e qualsiasi penalità riconducibile ad inesistenti violazioni contrattuali o colpe di altro genere, Durante gli oltre dieci anni di servizio la signora RI 1 non ha mai dato adito ad alcuna occasione di formale richiamo; né tanto meno qualcuno le ha mai contestato una qualsivoglia mancanza e men che meno una pretestuosa incapacità ad integrarsi nel gruppo di lavoro. Le vere ragioni che stanno alla base del licenziamento vanno invece ricercate nelle ristrutturazioni imposte al settore amministrativo della filiale ticinese dagli amministratori d'oltre Gottardo e nella promozione a capo-ufficio di un collaboratore che non disponeva assolutamente delle conoscenze necessarie. Non deve stupire che una capace e responsabile collaboratrice come la signora RI 1 abbia in tali circostanze potuto esprimere le proprie opinioni, comunque sempre rispettose di collaboratori e superiori ai quali non ha mai negato il suo fattivo contributo. La sua franchezza non deve essere chiaramente piaciuta nella "stanza dei bottoni"; da qui la decisione di interrompere il rapporto di lavoro comunicata dapprima oralmente nell'imminenza della cena di Natale." (…)" (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 28 settembre 2011 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva in particolare:
" (…)
Si ribadisce inoltre che la Cassa non ha imputato all'assicurata una generica violazione degli obblighi contrattuali ma ha esplicitamente indicato che viene sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione in quanto, malgrado gli avvertimenti, non si è integrata nel team dimostrando di non effettuare miglioramenti in questo ambito alfine di evitare una eventuale rottura del rapporto di lavoro. (…)" (Doc. III)
1.5. Il 14 ottobre 2001 il patrocinatore dell'assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…)
La signora RI 1 produce copia delle comunicazioni interne trasmessele dalla direzione il 24 maggio 2006 rispettivamente 5 luglio 2006 in un momento contraddistinto da particolari turbolenze.
Entrata alle dipendenze della __________ con un grado di occupazione del 70% nell'aprile del 2011 allorché capo filiale era il signor __________ la signora RI 1 è passata ad un grado di occupazione del 100% nel giugno del 2006 sotto la direzione del nuovo capo filiale __________ del quale è poi divenuta assistente un anno dopo.
Nel luglio del 2008, all'improvvisa partenza del capo filiale la signora RI 1 è stata designata sua sostituta ad interim posizione questa confermata nel luglio del 2009 con il preciso compito di assicurare la preparazione attiva del nuovo capo filiale signor __________ che aveva precedentemente ricoperto la funzione di venditore. A partire dal 1. gennaio 2010 la signora RI 1 è poi stata confermata assistente del nuovo capo filiale __________.
Il 22 settembre del 2010 vi è stato un incontro con il direttore __________ per la verifica di tensioni interne sorte a seguito del licenziamento in tronco di un magazziniere così come del suo sostituto rivelatosi persona non adatta. In nessuna occasione mai nè il capo filiale nè la direzione hanno mai espresso riserve nei confronti della signora __________.
La Cassa resistente è venuta completamente meno all'obbligo di fornire la benché minima prova, tale non potendo essere considerati i generici riferimenti a presunta mancata integrazione nel team espressi a posteriori da membri della direzione della ditta attivi nella Svizzera interna.
La signora RI 1 propone a completazione dei suoi mezzi di prova l'audizione in qualità di testi del signor __________ e __________ al contatto diretto dei quali ha operato per lunghi anni.
Vorrei per concludere censurare la ben poco elegante ipotesi formulata dall'estensore della risposta a proposito delle "abitudini" dello scrivente patrocinatore; essa costituisce ad ogni modo la miglior riprova del fatto che la Cassa convenuta sembra anteporre le proprie convinzioni al compimento di effettive elementari verifiche, atteggiamento questo improntato ad uno sterile formalismo dimentico dei diritti dei lavoratori disoccupati." (Doc. V)
Al riguardo il responsabile cantonale della Cassa si è così espresso il 25 ottobre 2011:
" (…)
Ribadisco unicamente che la sospensione comminata all'assicurata di 16 giorni è stata eseguita in quanto, malgrado i vari avvertimenti, non si è integrata nel team lavorativo dimostrando di non effettuare miglioramenti alfine di evitare una eventuale disdetta del rapporto di lavoro.
Si precisa inoltre che gli allegati trasmessi dal legale risalgono agli anni 2006 e 2007 mentre le problematiche intercorse tra la ditta e l'assicurata si sono verificate in periodi più recenti.
In caso di eventuale verifica testimoniale si ipotizza piuttosto l'audizione del Sig. __________, direttore commerciale, che ha testualmente indicato le motivazioni del licenziamento della Sig.ra __________ oggetto di contestazione da parte del legale.
Alfine replico con sorriso alle indicazioni dell'avv. __________ sul mio operato dove vengo tacciato di un atteggiamento improntato ad uno sterile formalismo dimentico dei diritti dei disoccupati.
Evidentemente il legale non conosce la realtà ticinese e soprattutto il sottoscritto che opera nel settore disoccupazione da 30 anni ed ha a cuore le problematiche vissute e subite dagli assicurati facendosi promotore, per il tramite di persone politiche, di iniziative concrete in favore dei "senza lavoro"." (Doc. VII)
1.6. Il 23 gennaio 2012 il Presidente del TCA ha sentito come teste __________, capo della filiale __________. In quell'occasione si è pure tenuto il dibattimento (cfr. Doc. XI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.
La disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).
Secondo giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).
La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007, sentenze del Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b pag. 236; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, pag. 2426-2427 N° 830-831; cfr. sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007).
La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
Neppure la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2010, accettata in votazione popolare il 26 settembre 2010 ed entrata globalmente in vigore il 1° aprile 2011, ha apportato modifiche a tale principio (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF 2008 N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.).
2.3. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore.
Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 281/02 del 24 settembre 2003, , consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.4. Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che l'assicurata, nel corso del 2007, è divenuta assistente del capo-filiale __________, nel luglio del 2008 è stata designata sostituta ad interim del capo-filiale, nel luglio del 2009 è stata confermata in questa funzione con il compito di assicurare la preparazione attiva del nuovo capo-filiale (__________, in precedenza venditore), il quale ha iniziato la sua attività il 1° gennaio 2010 (cfr. Doc. 10 e consid. 1.5).
Sentito dal Presidente del TCA __________ ha confermato che la ricorrente "lavorativamente parlando, svolgeva bene la sua attività" (cfr. Doc. XI, pag. 3).
Il teste ha poi affermato che l'assicurata aveva un'incompatibilità caratteriale con il responsabile del magazzino, signora __________ e dei disaccordi con la collega __________ (cfr. Doc. XI pag. 4).
Quest'ultima accusa è stata contestata dall'assicurata (cfr. Doc. 6). Il TCA constata che essa non risulta peraltro comprovata da nessun elemento.
Quanto alle divergenze con il magazziniere esse sono state credibilmente spiegate dall'assicurata nel corso del dibattimento con l'atteggiamento da lei assunto, e cioè favorevole al licenziamento del futuro genero del magazziniere, pure impiegato presso la ditta, che aveva commesso un furto (cfr. Doc. XI pag. 1, pag. 4 a pag. 6). Il TCA ritiene pertanto che le eventuali tensioni con il magazziniere non sono da ascrivere a colpa dell'assicurata.
RI 1 è stata licenziata con la motivazione di non avere dimostrato la volontà e la disponibilità a lavorare in gruppo.
Al riguardo il teste ha in particolare affermato quanto segue:
" (…)
La sig.ra è stata licenziata in quanto non si riusciva più ad avere una buona collaborazione all’interno della filiale.
Nella filiale lavorano:
- 2 persone nel reparto ponteggi (sig.ri __________ e __________)
- 2 persone nel segretariato (sig.re __________ e __________)
- 1 persona per la vendita e come responsabile (sig. __________)
- 2 persone in magazzino (sig.ri __________ e __________)
- 4 montatori (sig.ri __________ __________, __________ e __________.
Con il termine “mancanza di collaborazione” intendo dire che le era mancato lo stimolo, il piacere di svolgere quell’attività, cioè l’attività di responsabile del segretariato.
Le è stata contestata la mancanza di collaborazione. Quando le veniva assegnato un compito, non veniva semplicemente eseguito ma veniva sistematicamente discusso.
L’assicurata indicava i motivi per cui si opponeva.
Il presidente del TCA chiede al teste di fare degli esempi di questa mancata collaborazione. Il teste risponde che quando si facevano delle offerte in un modo ormai abituale, la sig.ra __________i chiedeva perché venivano fatte in un determinato modo anziché in un altro.
Vi era una mancanza di stimolo ad effettuare i lavori assegnati.
Prima di procedere al licenziamento, abbiamo segnalato il problema all’assicurata in settembre. Al colloquio, insieme a me, ha partecipato il sig. __________.
Il 7 dicembre il discorso è stato rifatto con i sig.ri __________ e __________.
L’assicurata è poi stata licenziata alla fine del mese di dicembre.
Dopo il colloquio del 7 dicembre, non c’è stata da parte della sig.ra RI 1 la volontà di rimettere le cose a posto, di lavorare senza conflitti ogni volta, di ricreare l’armonia. Non c’è stata una goccia che ha fatto traboccare il vaso, tutto è continuato come prima.
In dicembre è stato fatto con la sig.ra RI 1 un discorso relativo ad una riassunzione all’80% nella sua stessa funzione.
Il presidente del TCA chiede al teste per quale motivo, se esistevano questi problemi, è stata proposta alla sig.ra RI 1 una riassunzione all’80%. Il teste risponde innanzitutto perché secondo la direzione un’occupazione al 100% non era giustificata e poi perché avendo più tempo libero avrebbe avuto meno stress sul lavoro, sarebbe stata più rilassata e i collaboratori avrebbero subito meno conseguenze negative.
Il presidente del TCA chiede al teste di indicare come si concilia questo secondo punto con il fatto che la sig.ra RI 1 ha lavorato per 10 anni a tempo pieno e che per un certo periodo è stata pure responsabile ad interim della filiale. Il teste risponde che per i soli lavori di segretariato un lavoro al 100% è eccessivo. Infatti adesso al suo posto lavora una persona all’80%. (…)" (Doc. XI, pag. 3-4)
Invitata dal Presidente del TCA a prendere posizione su questi rimproveri l'assicurata si è così espressa:
" Quando è stato proposto il sig. __________ come capo filiale ho detto alla centrale che secondo me avrebbe dovuto seguire una formazione serale, ciò che non è stato fatto per motivi di costi. Per me era evidente che avrei svolto la funzione di responsabile solo ad interim, in quanto non avevo tutte le conoscenze tecniche necessarie.
Il sig. __________ in realtà svolgeva la funzione di venditore di materiale da cantiere e casseri e legname.
Riguardo all’accusa di non aver creato un buon clima di lavoro, precisa di avere segnalato alla direzione le lacune che ho riscontrato, anche in relazione al capo-filiale. Del resto lui è stato piazzato in una situazione non piacevole, nel senso che gli è stato affiancato il direttore della filiale di __________.
Riguardo al fatto che io discutessi gli ordini, preciso che mi limitavo a segnalare che non venivano sempre seguite le direttive imposte dalla centrale.
(…)
Rispondendo al presidente del TCA, la ricorrente rileva di non aver mai ricevuto rimproveri per le modalità con le quali gestiva la filiale.
(…)
Il presidente del TCA chiede all’assicurata quale reazione ha avuto la sede centrale quando ha fatto rilevare le lacune del sig. __________. L’assicurata premette di avere segnalato che al sig. __________ mancavano degli aspetti relativi alla contabilità, alla gestione del personale, ai contratti collettivi e precisa di averlo fatto nella seconda metà del 2009. La centrale ha detto che avrebbe valutato queste mie osservazioni.
Nel corso del 2010 non ho più fatto osservazioni, comunque penso che si siano resi conto anche alla centrale in quanto gli hanno subito affiancato il sig. __________.
Riguardo alle direttive della centrale che non rispettava, l’assicurata precisa di averlo segnalato al sig. __________ (pagamenti, debitori, difficoltà di incasso). E’ vero anche che nel Cantone Ticino siamo particolari in diversi settori. Lui rispondeva infatti che non potevamo fare diversamente in quanto viviamo in Ticino ed abbiamo dei clienti in Ticino." (Doc. XI, pag. 6-7)
Chiamato ora pronunciarsi questo Tribunale ritiene che, con il suo comportamento, l'assicurata ha contribuito a provocare il suo licenziamento (cfr. consid. 2.2).
È vero che RI 1 si è trovata confrontata con una situazione oggettivamente difficile visto che ha dovuto operare sotto gli ordini di un capo filiale del quale aveva riscontrato e segnalato a suo tempo alla sede centrale delle lacune. Comunque la ricorrente, anziché rispettare e semplicemente eseguire gli ordini ricevuti da quest'ultimo, li discuteva sistematicamente finendo così per contribuire a creare un cattivo ambiente di lavoro.
Non è escluso che alla base della disdetta del contratto di lavoro possono esserci state anche motivazioni di carattere economico (legate al salario e al grado d'occupazione dell'assicurata; cfr. Doc. XI, pag. 6-7; Doc. 14). D'altra parte è piuttosto inabituale che una ditta licenzi una persona che lavora da 10 anni in quanto non sa (o non sa più o non vuole più) lavorare in gruppo, ma nel contempo si dichiari disposta a riassumerla seppure solo all'80%.
È comunque altrettanto vero che il comportamento dell'assicurata ha giocato un ruolo nella decisione della ditta di sciogliere il contratto di lavoro (cfr. Doc. 18) e che la riassunzione all'80% era in ogni caso sottoposta alla condizione che RI 1 manifestasse la capacità di lavorare in gruppo (cfr. Doc. 18: "Frau RI 1 wurde am 7. Dezember 2010 eine 80% Anstellung in Aussicht gestellt, UNTER DER BEDINGUNG, FRAU RI 1 BEWEISE TEAMFÄHIGKEIT. DIESER BEWEIS NACH TEAMFÄHIGKEIT blieb aus.").
L'assicurata stessa il 2 maggio 2011 ha del resto riconosciuto che, nel corso del mese di settembre 2010, il direttore __________ l'aveva invitata a fare del suo meglio affinché l'ambiente di lavoro all'interno del team potesse migliorare (cfr. Doc. 14).
In conclusione il TCA ritiene pertanto che l'assicurata con il proprio comportamento, ha contribuito a provocare la perdita della sua occupazione. Di conseguenza RI 1 deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. a OADI (cfr. consid. 2.1 e 2.2).
Tutto ben considerato la durata della sanzione risulta tuttavia eccessiva, come riconosciuto dal responsabile della Cassa in occasione dell'udienza del 23 gennaio 2012 (cfr. Doc. XI, pag. 6).
Si giustifica quindi la riduzione della durata della sospensione da 16 a 7 giorni per colpa lieve. In questo senso la decisione su opposizione del 6 luglio 2011 deve essere modificata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 6 luglio 2011 è modificata nel senso che RI 1 è sospesa per 7 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti