Raccomandata
Incarto n. 38.2011.51 rs
Lugano 29 agosto 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 maggio 2011 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 23 febbraio 2011 la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 per 23 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa del suo rifiuto di prolungare di tre mesi il rapporto di lavoro con la __________ Sagl al termine del periodo - dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2010 - in cui aveva sostituito una dipendente in maternità (cfr. doc. 8).
1.2. Contro tale provvedimento RI 1 ha interposto opposizione datata 21 marzo 2011, pervenuta all’amministrazione il 23 marzo 2011. La stessa non è, però, stata firmata dall’assicurato (cfr. doc. 7).
1.3. Con scritto del 28 marzo 2011, inviato a RI 1 per raccomandata, la Sezione del lavoro, da un lato, ha attirato la sua attenzione sul fatto che conformemente all’art. 10 cpv. 4 OPGA l’opposizione scritta deve portare la firma originale dell’opponente o del suo patrocinatore e che ai sensi dell’art. 10 cpv. 5 LPGA se la stessa non è firmata, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.
Dall’altro, ha conseguentemente assegnato all’assicurato un termine di dieci giorni per produrre l’opposizione munita della sua firma originale, precisando che in difetto non sarebbe entrata nel merito della stessa.
L’amministrazione gli ha pure posto alcuni quesiti inerenti al merito della vertenza (cfr. doc. 6).
1.4. La raccomandata relativa allo scritto del 28 marzo 2011 non è stata ritirata dall’assicurato, per cui la medesima è stata rinviata alla Sezione del lavoro, pervenendole il 14 aprile 2011 (cfr. doc. 5).
1.5. L’amministrazione, il 18 aprile 2011, ha quindi ritrasmesso lo scritto del 28 marzo 2011 all’assicurato per conoscenza tramite posta A.
Contestualmente è stato, in particolare, precisato che tale comunicazione aveva un carattere esclusivamente informativo e rammentato che per il rispetto di eventuali termini faceva stato il primo scritto del 28 marzo 2011 (cfr. doc. 4).
1.6. Il 19 aprile 2011 RI 1 ha trasmesso alla Sezione del lavoro l’opposizione firmata (cfr. doc. 2; 3).
Al riguardo egli ha indicato di non aver potuto ritirare la raccomandata relativa allo scritto del 28 marzo 2011, in quanto si trovava fuori città e ha visto il cedolino postale di notifica due giorni dopo la scadenza di ritiro.
L’assicurato ha aggiunto che, non risultando chi fosse il mittente, era per lui impossibile sapere di che natura fosse la raccomandata.
Egli ha, inoltre, risposto alle domande postegli dall’amministrazione (cfr. doc. 2).
1.7. La Sezione del lavoro, il 18 maggio 2011, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha ritenuto l’opposizione introdotta dall’assicurato irricevibile e non è pertanto entrata nel merito della stessa.
A motivazione di questo provvedimento l’amministrazione ha, segnatamente, rilevato che l’interessato ha inviato l’opposizione firmata soltanto dopo la scadenza del termine assegnatogli per sanare il difetto dell’assenza di firma (cfr. doc. A6).
1.8. RI 1 ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA, chiedendo che il suo caso non venga archiviato senza esame.
Al riguardo egli ha addotto:
" (…)
il tempo di riconsegna da parte delle poste non può essere imputato a scapito del sottoscritto in quanto, se le poste avessero riconsegnato la lettera presso l’ufficio giuridico (come indicato sul bollo postale, documento 4 in allegato) il giorno seguente il 6 aprile, avrei avuto il tempo necessario per ricevere una notifica da parte dell’ufficio giuridico per poi inviare i dati mancanti (spiegando anche le motivazioni del non ritiro, come mostrato nella lettera del 19 aprile, documento 5 in allegato) entro il termine di dieci giorni.
- Il mancato ritiro da parte mia non è in alcun modo da essere attribuito a una mancanza di volontà di collaborare bensì a una pura fatalità dovuta alla mia assenza. La prova ne è che appena ricevuta la notifica di non ritiro (datata al 18 aprile 2011) ho seduta stante preso contatto telefonico con la signora __________ mostrando esplicitamente l’interesse da parte mia che la sanzione fosse rivalutata.
- Il termine di dieci giorni sembrerebbe notevolmente ristretto per dare la possibilità all’assicurato di poter fornire i dettagli mancanti in quanto un fattore esterno (vedi le poste in questo caso, le quali hanno recapitato la raccomandata presso l’ufficio giuridico solo il1 2 aprile) può influire in maniera rilevante sulla decisione da prendere. (…)” (Doc. I)
1.9. La Sezione del lavoro, nella sua risposta di causa del 5 luglio 2011 ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o a torto la Sezione del lavoro non sia entrata nel merito dell'opposizione interposta dall'assicurato il 21 marzo 2011 senza apporvi la propria firma, ritenendo tardivo l’invio, il 19 aprile 2011, di tale atto firmato.
2.3. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
L'opposizione, che in materia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve essere inoltrata nella forma scritta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a OPGA) ed essere firmata (cfr. art. 10 cpv. 4 OPGA) deve contenere una conclusione e una motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA).
L'art. 10 cpv. 5 OPGA stabilisce che se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.
In una sentenza I 25/06 del 27 marzo 2007 il Tribunale federale ha sviluppato al riguardo le seguenti considerazioni:
" (...)
Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).
4.2 Alors que l'art. 108 al. 3 OJ prévoit explicitement qu'un délai supplémentaire ne peut être imparti en procédure fédérale que lorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs du recours ne sont pas suffisamment clairs, sans que le recours soit manifestement irrecevable, on ne retrouve pas pareille limitation en procédure administrative (art. 10 al. 5 OPGA) ou en procédure judiciaire de première instance (art. 61 let. b 2ème phrase LPGA, dont le texte correspond à celui de l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS, abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003).
Selon la jurisprudence développée en relation avec l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS - qui s'applique également dans la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 61 let. b 2ème phrase LPGA; arrêt I 126/05 du 6 juin 2005, consid. 2) et dans la procédure d'opposition (art. 10 al. 5 OPGA; arrêt I 99/06 du 8 septembre 2006, consid. 2.2; voir également ATF 123 V 128 consid. 3a et b p. 130 et les références) -, un délai permettant à l'intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d'une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - de fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 107 V 244 consid. 2 in fine p. 245, 104 V 178). (...)"
In un'altra sentenza 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 l'Alta Corte ha ricordato che:
" (...)
5.5 Nella recente sentenza citata I 898/06, questo Tribunale ha avuto modo di affermare che il termine supplementare dell'art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare a un vizio dell'opposizione è un termine stabilito da un'autorità e, in quanto tale, è per principio prorogabile (consid. 3.4; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, no. 9 all'art. 40; del medesimo autore, Auswirkungen des ATSG - Erste Erfahrungen, in: Schaffhauser/Kieser, Praktische Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2004, pag. 19 seg.; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2a ed., Zurigo 1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, pag. 311). La concessione di una proroga presuppone tuttavia motivi sufficienti. La prassi amministrativa è a tal riguardo generosa e considera motivo sufficiente un sovraccarico di lavoro, un'assenza oppure l'impossibilità di entrare in relazione con la parte patrocinata (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 9). Questa prassi contrasta in un certo qual modo con l'obbligo di celerità della procedura. Nondimeno, sia l'approvazione di domande di proroga del termine formulate dal patrocinatore, sia lo svolgimento rapido della procedura sono nell'interesse della persona assicurata, motivo per cui l'assicuratore deve di principio concedere un breve termine supplementare se intende respingere una domanda di proroga del termine (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 10; Rhinow/Krähenmann, op. cit., pag. 311). Lo stesso principio vale per la procedura di opposizione come pure per quella di ricorso di prima istanza (sentenza citata, consid. 3.4). (...)"
2.4. L'art. 39 cpv. 1 LPGA, prevede poi che le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Il cpv. 3, inoltre, prevede che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
Giusta il cpv. 4, infine, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.
Il 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore alcune modifiche dell’art. 38 LPGA (cfr. RU del 13 giugno 2006 N. 23 pag. 2197 segg. (2276)). In primo luogo, è stato introdotto un ulteriore capoverso, ossia il cpv. 2bis, secondo cui una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
In secondo luogo, i cpv. 3 e 4 sono stati modificati come segue:
“(…)
3 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
4 I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:
a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla
Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”
2.5. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta.
Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine (cfr. art. 38 cpv. 2 bis LPGA), nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il principio della buona fede, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 34 consid. 2a/aa; DTF 134 V 49; STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006 consid. 3.4.; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa).
Chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001; STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
La giurisprudenza prevede che chi, pendente una procedura, potendo prevedere con una certa probabilità la notificazione di un atto dell’autorità, si assenta per una durata prolungata dal suo indirizzo abituale conosciuto da quest’ultima, senza preoccuparsi di far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare l’autorità del nuovo indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad agire a suo nome durante la sua assenza, deve considerare come valida la notificazione tentata all’indirizzo abituale (cfr. DTF 107 V 189 consid. 2; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; STFA U 95/03 del 1° settembre 2003; STFA K 125/00 del 13 settembre 2000).
Nel caso di assenza di breve durata – di qualche settimana – è usuale avvertire l’autorità dinanzi alla quale è pendente una procedura e pregarla di attendere il proprio rientro prima di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione, formulata tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dall’autorità secondo il principio della buona fede, a meno che l’assicurato non tenti tramite tale avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.
Questa prassi non è incompatibile con la massima ufficiale e l’obbligo dell’autorità di condurre la procedura diligentemente.
Se l’assicurato, che sta aspettando l’assegnazione di una prestazione, si allontana dal suo domicilio, mentre è pendente una procedura, informandone l’amministrazione, cosicché quest’ultima differisce l’emissione della decisione, egli è comunque responsabile del ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che l’amministrazione venga informata anche di un’assenza di lunga durata, per esempio di qualche mese (cfr. STFA K 128/00 del 14 settembre 2001 consid. 2a; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2004.13 del 8 luglio 2004 consid. 2.6., pubblicata in RtiD I-2005 . 45 pag. 172.
Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta «Servizi postali», cifra 2.3.7. dell’edizione del gennaio 2003 e dell’edizione del gennaio 2004).
Se, tuttavia, l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario, il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).
2.6. Nella presente evenienza, con decisione formale del 23 febbraio 2011, la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 per 23 giorni dall’indennità di disoccupazione per avere rifiutato di prolungare di tre mesi il rapporto di lavoro con la __________ Sagl (cfr. consid. 1.1.; doc. 8).
L'opposizione inoltrata dall'assicurato datata 21 marzo 2011 (cfr. doc. 7) è stata considerata irricevibile dalla Sezione del lavoro con decisione su opposizione del 18 maggio 2011 (cfr. consid. 1.7.; doc. A6), in quanto, da una parte, il medesimo non vi aveva apposto la propria firma, dall’altra, non ha provveduto a sanare tale difetto entro il termine di dieci giorni assegnatogli dall’amministrazione con raccomandata del 28 marzo 2011 (cfr. consid. 1.3.; doc. 6).
L’insorgente ha, infatti, prodotto l’opposizione debitamente firmata soltanto il 19 aprile 2011, allegando di non aver potuto ritirare la raccomandata relativa allo scritto del 28 marzo 2011, visto che era fuori città e di aver preso conoscenza dell’avviso di ritiro soltanto due giorni dopo la scadenza del termine di ritiro (cfr. consid. 1.6.; 2; 3).
2.7. Chiamata a esprimersi in merito alla fattispecie, questa Corte osserva, dapprima, che a ragione la Sezione del lavoro, conformemente all’art. 10 cpv. 5 OPGA (cfr. consid. 2.3.), il 28 marzo 2011 ha assegnato all’assicurato un termine di dieci giorni al fine di rimediare all’assenza di firma sull’opposizione del 21 marzo 2011 con l’avvertimento che in difetto non sarebbe entrata nel merito della stessa (cfr. consid. 1.3., doc. 6).
La notifica dello scritto del 28 marzo 2011, spedito per plico raccomandato il medesimo giorno ma non ritirato, si deve considerare avvenuta il 5 aprile 2011, ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni (cfr. consid. 2.5.) decorso dal 29 marzo 2011, quando è stato depositato nella bucalettere del ricorrente il relativo avviso di ritiro (cfr. doc. 5).
Il termine di dieci giorni per sanare l’opposizione del 21 marzo 2011 è quindi iniziato a decorrere il 6 aprile 2011 ed è spirato il 15 aprile 2011.
L’invio, il 19 aprile 2011, da parte dell’assicurato dell’opposizione da lui firmata (cfr. doc. 2; 3) risulta conseguentemente tardivo.
In proposito giova rilevare che il secondo invio dello scritto del 28 marzo 2011 con cui all’assicurato è stato assegnato un termine di dieci giorni per produrre l’opposizione munita della sua firma (cfr. doc. 6) - avvenuto il 18 aprile 2011 tramite posta A (cfr. doc. 4) non permette, in ogni caso, di calcolare il termine di dieci giorni impartito a partire dalla seconda notificazione.
In concreto non sono, in effetti, date le condizioni per applicare la giurisprudenza relativa alla decorrenza del termine dalla seconda notifica di un atto (cfr. consid. 2.5. in fine).
La lettera datata 28 marzo 2011 è stata rispedita all’assicurato il 18 aprile 2001, ossia dopo lo spirare, il 15 aprile 2011, del termine di dieci giorni.
Inoltre nello scritto accompagnatorio la Sezione del lavoro ha comunque evidenziato quanto segue:
" (…)
Attiriamo la sua attenzione sul fatto che la presente comunicazione ha un carattere esclusivamente informativo e le rammentiamo che, in particolare per il rispetto di eventuali termini, fa stato il nostro primo scritto (28 marzo 2011)” (Doc. 4)
2.8. Per quanto attiene alle censure sollevate nell’atto di ricorso, va osservato, in primo luogo, che il fatto che l’insorgente il 29 marzo 2011 al momento del deposito dell’avviso di ritiro e durante il termine di ritiro fosse assente dal proprio domicilio (cfr. doc. 2; I) non gli è di alcun ausilio.
Prima della sua assenza - di breve durata -, egli, siccome era pendente una procedura in ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione che lo riguardava, avendo lo stesso inoltrato opposizione contro la decisione del 23 febbraio 2011 con cui era stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 23 giorni (cfr. doc. 8), avrebbe dovuto avvertire la Sezione del lavoro, così che l’amministrazione, in virtù della giurisprudenza sviluppata al riguardo (cfr. consid. 2.5.), avrebbe inviato lo scritto con l’assegnazione di un congruo termine per sanare l’assenza della firma sull’opposizione al suo rientro.
In secondo luogo, il TCA ritiene che la circostanza che la Posta non abbia rinviato la raccomandata del 28 marzo 2011 al mittente immediatamente allo scadere del settimo giorno del termine di ritiro - nel cui caso l’assicurato è del parere che avrebbe avuto il tempo necessario per ricevere il secondo invio da parte della Sezione del lavoro e inviare l’opposizione firmata entro il termine di dieci giorni a decorrere dallo spirare dell’ultimo giorno del termine di ritiro (cfr. doc. I) -, non possa essere utilizzata a proprio vantaggio dal ricorrente.
Non è compito della Posta, che del resto non può essere a conoscenza del contenuto degli invii da recapitare, cercare di agevolare i destinatari di raccomandate nel rispettare eventuali termini assegnati dall’amministrazione tramite le stesse.
D’altronde l’insorgente, allorché ha preso conoscenza dell’avviso di ritiro afferente allo scritto del 28 marzo 2011 - con cui gli è stato assegnato un termine di dieci giorni per produrre l’opposizione firmata-, a suo dire due giorni dopo la scadenza del termine di ritiro (cfr. doc. 2), quindi il 7 o l’8 aprile 2011, avrebbe potuto e dovuto rivolgersi all’Ufficio postale di __________ per verificare dove si trovasse la raccomandata.
Siccome la raccomandata a quel momento, essendo stata notificata alla Sezione del lavoro il 14 aprile 2011 (cfr. doc. 5), era ancora depositata presso l’Ufficio postale del suo Comune di domicilio, egli avrebbe potuto ritirarla e rimediare così all’assenza di firma sull’opposizione del 21 marzo 2011 entro il termine impartitogli, scadente il 15 aprile 2011 (cfr. consid. 2.7.).
Inoltre se è vero quanto affermato dal ricorrente, e meglio che l’avviso di ritiro non permette di comprendere chi sia il mittente (cfr. doc. 2), è altrettanto vero che sull’avviso di ritiro viene comunque indicato il luogo di spedizione.
Nel caso di specie, quindi, risultando verosimilmente quale luogo di spedizione Bellinzona e avendo pendente una procedura con la Sezione del lavoro di Bellinzona, l’assicurato, non appena preso atto del fatto che gli era stata inviata una raccomandata, avrebbe anche potuto interpellare l’amministrazione per sapere se gli avevano spedito una raccomandata e di cosa si trattava.
In tal modo avrebbe avuto la possibilità di sanare tempestivamente il vizio presentato dalla propria opposizione.
Infine il termine di dieci giorni impartito dalla Sezione del lavoro con scritto del 28 marzo 2011 (cfr. doc. 6) non risulta inadeguato. Al contrario esso si rivela più che sufficiente per semplicemente dare seguito a una richiesta di invio di una copia dell’opposizione firmata dall’assicurato, precedentemente trasmessa all’amministrazione senza firma.
Al riguardo è utile sottolineare che da una sentenza 9C_89/2008 del 15 febbraio 2008, peraltro pertinentemente menzionata dall’amministrazione nella decisione su opposizione e nella risposta di causa (cfr. doc. A6; III), si evince che il Tribunale federale ha assegnato un termine di dieci giorni a un ricorrente per sanare la mancanza della firma sull’impugnativa interposta contro il rifiuto da parte di un tribunale cantonale di una domanda di assistenza giudiziaria. Non avendo l’insorgente rimediato al vizio entro tale termine, l’Alta Corte non è entrata nel merito del ricorso.
Per quanto concerne i quesiti postigli dall’amministrazione sempre con lettera del 28 marzo 2011 (cfr. doc. 6), va osservato che l’art. 40 cpv. 3 LPGA prevede che il termine stabilito dall’assicuratore può essere prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza.
2.9. In simili condizioni, ritenuto che l’opposizione del 21 marzo 2011 non apportava la firma dell’assicurato e che questi non ha provveduto a rimediare a tale mancanza entro il termine di dieci giorni impartitogli dall’amministrazione, occorre concludere che rettamente la Sezione del lavoro, in applicazione dell’art. 10 cpv. 5 OPGA, ha considerato l’opposizione irricevibile e non è entrata nel merito della stessa.
La decisione su opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti