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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.07.2008 38.2008.31

30. Juli 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,436 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Mancate e insuffic.ricerche prima della disoccup.L'assicurato non aveva la garanzia di continuare l'attività presso l'azienda dove lavorava in virtù a dei contratti di inserim.prof.conclusi con USSI.Era USSI che decideva.14 gg di sosp.ridotti a 11(sapere di dover cercare non è un fattore aggravante)

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2008.31   rs

Lugano 30 luglio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 giugno 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 16 maggio 2008 emanata da

Ufficio regionale di collocamento di __________, __________     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 16 maggio 2008 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 22 aprile 2008 (cfr. doc. 6) con cui aveva sospeso RI 1 per quattordici giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate e insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal mese di gennaio al mese di marzo 2008 antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 16 maggio 2008 l’assicurato ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto, in particolare, che presso l’Istituto __________ di __________ gli sarebbe stato promesso di prolungargli il periodo di occupazione di altri sei mesi, mentre poi l’ultimo giorno di lavoro presso l’Istituto gli è stato detto che un ulteriore periodo di impiego era da escludere.

                                         L’insorgente ha, inoltre, rilevato di avere cinquant’anni e di essere in grado di lavorare, ma che nessuno lo assume. Ciò è per lui umiliante (cfr. doc. I).

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate e insufficienti ricerche nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione del 7 aprile 2008.

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                               2.4.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).

                                         Oltre al caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).

                                         Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

                                         Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha però precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).

                               2.6.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti risulta che RI 1, dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008, ha lavorato a tempo pieno presso __________ in virtù di due contratti di inserimento professionale di durata determinata (ciascuno di sei mesi) conclusi con l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) il 10 aprile 2007, rispettivamente il 4 dicembre 2007 (cfr. doc. 2).

                                         Il 7 aprile 2008 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1).

                                         Al momento del suo annuncio al collocamento il ricorrente non ha comprovato alcuna ricerca di lavoro in relazione ai mesi di gennaio e febbraio 2008 precedenti la disoccupazione.

                                         Per quanto concerne il mese di marzo 2008, egli ha prodotto il formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” da cui emerge lo svolgimento di quattro sforzi volti all’ottenimento di un impiego (cfr. doc. 10), ritenuti insufficienti dalla consulente del personale.

                                         Quest’ultima, di conseguenza, l’11 aprile 2008, ha trasmesso all’assicurato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 21 aprile 2008, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nei mesi precedenti la disoccupazione.

                                         La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 9).

                                         Il ricorrente, il 15 aprile 2008, ha risposto che:

"  (…) alla fine di marzo avendo avuto colloquio con alcuni dirigenti dell’Istituto __________ di __________ quasi con certezza mi fu detto che sarei stasato riassunto ancora alla scadenza del mio mandato. Pertanto, ammettendo il mio mancato obbligo della raccolta di timbri, vi chiedo gentilmente di scusarmi per questa mia mancanza.” (Doc. 8).

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA

                                         L’URC, con decisione formale del 22 aprile 2008, ha sospeso l’insorgente dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattordici giorni (cfr. doc. 7; consid. 1.1.).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 16 maggio 2008 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

                               2.7.   L’assicurato, nei mesi di gennaio e febbraio 2008 antecedenti l’annuncio per il collocamento, contrariamente a quanto previsto dalla LADI e dalla giurisprudenza, non ha effettivamente intrapreso alcuno sforzo volto all’ottenimento di un’occupazione adeguata.

                                         Per quanto attiene al mese di marzo 2008 egli ha prodotto quattro ricerche di lavoro (cfr. doc. 10).

                                         A prescindere dalla questione di sapere se le stesse sono o meno valide dal profilo quantitativo (cfr. consid. 2.4.), esse risultano insufficienti qualitativamente.

                                         Infatti relativamente alle quattro ricerche del marzo 2008 menzionate sul modulo “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”, effettuate presso un ristorante/pizzeria/bar, un fornaio, una macelleria e un bar l’assicurato non ha menzionato per quale impiego si era proposto, né la data in cui ha postulato presso questi potenziali datori di lavoro (cfr. doc. 10).

                                         A tale proposito va ribadito (cfr. consid. 2.4.) che il TFA in una sentenza del 14 dicembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118, ha rilevato che occorre precisare la data completa in cui l'assicurato si è proposto a un potenziale datore di lavoro.

                                         Questo Tribunale, inoltre, ha sottolineato che bisogna indicare precisamente il giorno della richiesta, l'impiego che si cerca e il motivo della mancata assunzione (cfr. STCA del 17 agosto 2001 nella causa M.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa E.L.-O.; STFA del 30 dicembre 1993 nella causa A.M.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 35).

                                         Le ricerche del mese di marzo 2008 sono, poi, state compiute tutte a __________ (cfr. doc. 10).

                                         L’assicurato ha, di conseguenza, svolto le ricerche esclusivamente nella zona limitrofa al proprio domicilio.

                                         Il ricorrente avrebbe, invece, dovuto ampliare il suo campo di ricerca a livello territoriale, compiendo le ricerche di impiego non solo nelle vicinanze del suo domicilio, ma anche altrove, in modo da avere maggiori possibilità di reperire una nuova occupazione (cfr. STCA del 10 maggio 2005 nella causa D., 38.2005.18; STCA del 29 luglio 2002 nella causa W., inc. 38.01.270; STCA del 24 luglio 2002 nella causa D., inc. 38.01.251).

                                         Infine va osservato che l’insorgente ha compiuto tutte le ricerche presentandosi spontaneamente presso potenziali datori di lavoro. Egli, al contrario, avrebbe dovuto preferibilmente rispondere a concrete e reali offerte d’impiego pubblicate sui quotidiani (cfr. STCA del 19 gennaio 2004 nella causa Z., 38.2003.18, consid. 2.12).

                                         Al riguardo è utile sottolineare che questo Tribunale ha già avuto pure modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).

                                         L’assicurato, peraltro, era o comunque avrebbe dovuto essere ben al corrente dei suoi obblighi quale disoccupato, avendo già ricorso più volte all’assicurazione contro la disoccupazione nel passato (cfr. doc. III).

                                         In simili condizioni, va concluso che il ricorrente, non avendo svolto alcuna ricerca nei mesi di gennaio e febbraio 2008 e avendone compiute di insufficienti nel mese di marzo 2008, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).

                                         Tale violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

                               2.8.   Il TFA ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere -  alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

                                         Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

                                         In particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"  Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber  und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

                                         Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"  Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."

                                         Nel caso in esame l’insorgente, nell’opposizione e nel ricorso, ha asserito che presso l’Istituto __________ di __________ gli sarebbe stato promesso un prolungamento del periodo di occupazione di ulteriori sei mesi (cfr. doc. 6, I).

                                         Al riguardo va rilevato, come già evidenziato al consid. 2.6., che la conclusione dei contratti di lavoro concernenti l’attività dell’assicurato a __________ dall’aprile 2007 al marzo 2008 è avvenuta contestualmente a un progetto di inserimento professionale di cui è competente l’USSI (cfr. art. 31a segg. Las).

                                         Il ricorrente doveva perfettamente sapere che spettava all’USSI decidere un’eventuale continuazione dell’inserimento professionale.

                                         In effetti i contratti sottoscritti dall’assicurato nell’aprile e nel dicembre 2007 precisano chiaramente che l’altra parte contraente è l’USSI (cfr. doc. 2, 3 ).

                                         Il 7 dicembre 2007 il ricorrente ha, altresì, ricevuto una lettera da parte di tale Ufficio in cui è stato indicato che:

"  il programma di inserimento professionale al quale sta attualmente partecipando ha una durata limitata. Tale programma ha lo scopo molteplice di impegnarla in un’attività lavorativa, di offrirle una motivazione in più per la ricerca di un posto di lavoro e nel caso ciò non fosse possibile di riaprire il termine quadro per usufruire delle indennità di disoccupazione.

La finalità di questo programma presuppone l’iscrizione presso l’Ufficio regionale di collocamento e soprattutto la partecipazione assidua agli incontri previsto. La invitiamo pertanto, nel suo interesse, a prendere al più presto contatto con il signor __________, suo consulente URC,e in seguito a dar seguito alle convocazioni che riceverà. Rimaniamo in attesa di una conferma in tal senso entro la fine del mese di dicembre.” (Doc. 4)

                                         L’assicurato, dunque, piuttosto sperava di poter continuare, anche dopo il 31 marzo 2008, a lavorare presso __________ di __________.

                                         La mera speranza, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.

                                         Va del resto sottolineato che, in ogni caso, il 15 aprile 2008, rispondendo alla “Richiesta di giustificazione” della propria consulente del personale, l’assicurato ha affermato che alla fine di marzo 2008, durante un colloquio con alcuni dirigenti dell’__________ di __________, quasi con certezza gli sarebbe stato detto che sarebbe stato riassunto alla scadenza del contratto (cfr. doc. 8; consid. 2.6.).

                                         Pertanto, anche volendo ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che l’insorgente fosse legittimato a ritenere i dirigenti di __________ competenti a stabilire un prolungamento del contratto, l’incontro con gli stessi, avendo avuto luogo soltanto alla fine di marzo 2008 - ossia quasi al termine del contratto di sei mesi (dall’ottobre 2007 al marzo 2008) concluso nel dicembre 2007-, non lo esimeva dal compiere delle ricerche di lavoro quantitativamente e qualitativamente valide nei tre mesi - da gennaio a marzo 2008 - precedenti l’iscrizione in disoccupazione.

                                         Il ricorrente non può, di conseguenza, essere esentato da una sospensione dal diritto alle indennità per non avere compiuto delle ricerche di impiego nei mesi di gennaio e febbraio 2008 e per aver svolto delle ricerche insufficienti nel mese di marzo 2008 (cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88 del 7 gennaio 2008).

                               2.9.   Per quanto attiene all'entità della penalità, normalmente, in base alle direttive in vigore, l'amministrazione, in caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della disoccupazione, infligge una sanzione che ammonta a un minimo di quattro giorni al mese, mentre agli assicurati che compiono insufficienti ricerche in tale lasso di tempo irroga una sospensione minima di tre giorni al mese (cfr. consid. 2.5.).

                                         L’URC ha inflitto all’assicurato quattordici giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione con la motivazione che il ricorrente “… era chiaramente informato dei suoi doveri in merito alle ricerche avendo sottoscritto a più riprese documenti che glielo ricordavano” (Doc. A).

                                         Tuttavia il solo fatto di essere al corrente del proprio obbligo di cercare un impiego di per sé non risulta essere un elemento aggravante ai fini della pena da irrogare a un assicurato.

                                          In effetti, in caso contrario, l’inasprimento della sanzione dovrebbe allora applicarsi a tutti gli assicurati, visto che il Tribunale federale ha stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta, in ogni caso, una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche avvertimento da parte dell’amministrazione (cfr. STFA del 6 settembre 2006 nella causa C., C 14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006 nella causa W., C 50/06, consid. 2.1.; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa S., C 144/05; consid. 5.2.1.).

                                         A mente di questa Corte, quindi, nel caso concreto, tutto ben considerato, la sospensione di quattordici giorni inflitta all’insorgente dall’URC non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve essere ridotta a undici giorni (4 giorni per mancate ricerche nel mese di gennaio 2008 + 4 giorni per mancate ricerche nel mese di febbraio 2008 + 3 giorni per insufficienti ricerche nel mese di marzo 2008; cfr. STCA 38.2006.33 del 28 settembre 2006).

                                         Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto e la decisione su opposizione impugnata riformata nel senso che l'assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per undici giorni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § La decisione su opposizione del 16 maggio 2008 dell’URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per undici giorni.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2008.31 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.07.2008 38.2008.31 — Swissrulings