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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.09.2008 38.2008.30

17. September 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,553 Wörter·~38 min·5

Zusammenfassung

Sosp.di 21 gg per avere rinunciato alla nomina quale tecnico comunale presso un comune dove era incaricato. Ass.avrebbe dovuto accettare impiego e poi discutere aspetto salariale(blocco aumenti rispetto a stipendio non di entità tale da rendere inesig.prosec.occup.).Problemi di salute non comprovati

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2008.30   DC/sc

Lugano 17 settembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 12 giugno 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 13 maggio 2008 emanata da

Cassa CO 1,     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 13 maggio 2008 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha ridotto da 31 a 21 giorni la durata della sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione precedentemente inflitta a RI 1, argomentando:

"  Il Sig. RI 1 si è annunciato in disoccupazione in data 1° gennaio 2008.

Dal formulario "Domanda di Indennità di disoccupazione" compilato dall'Assicurato, si rileva che lavorava presso il Comune di __________ dal 2005 ed ha concluso il rapporto di lavoro il 31 dicembre 2007 in seguito alla fine del contratto.

Dall'Attestato del datore di lavoro compilato dal Comune di __________ veniva confermato che il Sig. RI 1 ha lavorato dal 1. gennaio 2005 al 31 dicembre 2007 in qualità di tecnico comunale con un contratto di durata determinata. Il Comune evidenziava che l'impiego si è concluso in seguito alla rinuncia alla nomina da parte del dipendente.

Nell'incarto è presente ulteriore documentazione dove emerge che, in data 11 dicembre 2007, l'assicurato scriveva una lettera al Municipio evidenziando che non accettava la nomina a tecnico comunale in quanto le sue richieste, esposte in sede di concorso, non erano state accolte.

Su richiesta della Sezione, il Comune di __________, con lettera del 21 gennaio 2008, indicava che il Sig. RI 1 dopo aver partecipato al concorso indetto dal Municipio di __________ in data 12 novembre 2007, aveva di fatto ottenuto la nomina nella funzione di tecnico comunale. Essendo sopraggiunte incomprensioni circa le condizioni d'impiego e non avendo il Municipio completamente assecondato le rivendicazioni dell'assicurato, lo stesso ha spontaneamente deciso di rinunciare alla nomina.

La Sezione, con lettera del 22 gennaio 2008, invitava il Sig. RI 1 a precisare le sue argomentazioni in merito allo scritto del Municipio. L'assicurato, con lettera del 28 gennaio 2008, indicava che la decisione da lui presa è il risultato di un attento esame che considera il periodo trascorso presso l'amministrazione comunale e le prospettive di evoluzione del comune. Precisa che ha intrapreso l'attività di tecnico comunale con tanta buona volontà in un momento dove si portava avanti il processo di aggregazione, ma la sua positività si è affievolita in quanto il clima e l'attività di lavoro sono peggiorati. A novembre 2007 indica che è stato pubblicato il concorso dove ha presentato la sua candidatura richiedendo di poter lavorare al 90% per alleggerire e dilazionare l'attività. II Municipio convocò l'assicurato per spiegare la motivazione di tale richiesta e comunicando che aveva deciso un blocco dei salari per 4 anni escluso il carovita. Non essendo d'accordo l'assicurato chiese un aumento di 2 scatti nella classe mediana che le avrebbe permesso di compensare in parte la perdita dei prossimi 4 anni. Indica che il Municipio ha in seguito accolto la riduzione del 10% dell'orario lavorativo ma ha confermato il salario come nell'anno precedente fissandolo per l'intero quadriennio. Precisava infine che non aveva disdetto un contratto in quanto era incaricato con un contratto a termine scadente il 31 dicembre 2007.

La Sezione di __________ sottoponeva il caso alla Sezione del Lavoro di __________ che con decisione dell'11 febbraio 2008 riteneva l'assicurato idoneo al collocamento in quanto ha rinunciato a lavorare presso l'ultimo datore di lavoro essenzialmente per questioni salariali.

La Sezione di __________, con decisione del 18 febbraio 2008, decretava una sospensione di 31 giorni in quanto l'assicurato ha rinunciato alla nomina quale tecnico comunale presso il Comune di __________. Nell'atto di opposizione l'assicurato riprende integralmente le sue osservazioni inoltrate alla Sezione precisando che in sostanza il contratto proposto le creava un forte pregiudizio.

Precisa che l'aspetto principale riguarda il salario dove il Municipio gli avrebbe imposto il medesimo stipendio del precedente anno oltre ad un blocco per un quadriennio. L'assicurato evidenzia che ha ritenuto tale imposizione lesiva dei suoi diritti di dipendente. Inoltre indica che ha avuto la conferma che il Municipio non teneva minimamente conto della formazione dell'assicurato, dell'impegno profuso, dell'impegno assunto per il conseguimento del diploma di tecnico comunale e dei precedenti anni di pratica presso l'amministrazione comunale. Infine evidenzia che in caso di disdetta occorre presentarla con un preavviso di 6 mesi, condizione positiva per coloro che desiderano mantenere un lavoro fisso ma fortemente penalizzante qualora fosse alla ricerca di un nuovo posto di lavoro.

Secondo costante giurisprudenza si esige che un assicurato venga sospeso dal diritto alle indennità se è disoccupato per propria colpa.

In considerazione di quanto sopra emerge un grado di colpa dell'assicurato anche se non ascrivibile a grave. Infatti, in seguito alle argomentazioni evidenziate dall'Assicurato nell'atto di opposizione si ritiene che una sospensione di 21 giorni sia maggiormente commisurata al grado di colpa dell'assicurato in quanto le motivazioni addotte possono essere maggiormente considerate nella valutazione del caso. Si decide pertanto di ridurre il numero dei giorni di sospensione da 31 a 21 giorni controllati." (Doc. 23)

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l'annullamento della sanzione con le seguenti motivazioni:

"  (...)

Ritorno sul principio dell'accettabilità di un contratto di lavoro e dell'adeguatezza del posto di lavoro.

Purtroppo, devo constatare che la decisione oggetto del presente ricorso, si limita a citare gli argomenti del sottoscritto, ribadendo in conclusione che vi è comunque una colpa mediamente grave (visto che comunque vengo penalizzato con 21 g. secondo l'art. 45 OADI).

Finora, nessuno si è pronunciato sull'aspetto inerente la condizione comunicatami in fase di colloquio dal mio ex. datore (Municipio di __________) ed in seguito impostami, ossia la decisione di bloccare per 4 anni i salari dei dipendenti comunali.

Tale imposizione è assolutamente arbitraria essendo in contrasto con il Regolamento organico dei dipendenti del Comune di __________ (consultabile su __________). Il Municipio può se del caso decidere un blocco (cfr. ROD art. 37 cpv 6.) ...nell'ambito della presentazione del preventivo ...e se la situazione finanziaria lo richiede ...

Ora, questo significa valutare di anno in anno la situazione e non di sicuro stabilire a priori un blocco per 4 anni. Inoltre, come ha precisato recentemente sui giornali il Municipio di __________, si prevede un trend positivo per le finanze comunali ... quindi non ci sono particolari motivi per tali scelte.

Si tratta in conclusione di valutazioni a carattere politico, che hanno condizionato inevitabilmente la decisione del sottoscritto.

Tutto questo per dire che di fronte ad un'imposizione di questo tipo, l'impiego proposto risultava palesemente inadeguato, quindi inaccettabile.

Mi fa un po' specie che nell'ambito della disoccupazione si stabilisca facilmente ed in prima istanza, senza prendere in considerazione le motivazioni addotte, che esiste una colpa grave, obbligando l'assicurato a sostenere e precisare ulteriormente la situazione per sostenere la propria causa.

Non sono peraltro soddisfatto della riduzione concessami dopo la mia opposizione, in quanto ritengo tuttora di non avere avuto assolutamente una colpa, ma di essere stato vittima di imposizioni ingiuste.

Il contratto proposto creava un forte pregiudizio al sottoscritto, aspetti elencati e sollevati negli scritti allegati.

A termine di questa vicenda posso quindi concludere ed evidenziare che quale dipendente comunale non ho potuto contare della considerazione e tantomeno del sostegno del Municipio.

Per mia fortuna, con le ricerche di impiego che ho avviato, ho ricevuto, oltre ad altre buone possibilità di impiego, anche lettere incoraggianti e di stima.

In conclusione ritengo quindi che non mi si può imputare una colpa per quanto ha riguardato la mia situazione di disoccupato, in quanto il contratto di lavoro propostomi non poteva essere considerato adeguato, anzi l'eventuale accettazione di tale contratto mi avrebbe svantaggiato in modo importante nella ricerca di un nuovo posto.

Chiedo quindi di beneficiare interamente dell'indennità disoccupazione, senza sospensione, per il periodo in cui ho dovuto iscrivermi (4 mesi)." (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 4 luglio 2008 la Cassa chiede di respingere il ricorso e osserva in particolare:

"  (...)

A mente della Cassa risulta inconfutabile che l'assicurato, dopo aver lavorato per 3 anni presso il Comune di __________, aveva ricevuto la conferma della nomina per la funzione di tecnico comunale sempre presso lo stesso Municipio.

L'assicurato ha espressamente dichiarato, tramite 2 lettere indirizzate nel mese di dicembre 2007 al Municipio di __________, di non accettare la nomina in quanto le sue richieste non erano state accolte in sede di concorso.

La prima richiesta era quella di ottenere la riduzione dal 100 al 90% dell'impiego per alleggerire e dilazionare la sua attività. Il Municipio, come indicato dall'assicurato nella lettera indirizzata alla Cassa, ha accolto a suo favore la riduzione del 10% dell'orario lavorativo. La seconda richiesta non è stata accolta dal Municipio in quanto le veniva imposto, come indicato dal ricorrente, il medesimo salario del precedente anno più un blocco dello stesso per un quadriennio.

A tale proposito si precisa, come giustamente indicato dal ricorrente, che il carovita per il quadriennio 2008/2011 veniva completamente garantito dal Municipio e quindi ufficialmente il Comune aveva deciso unicamente di bloccare lo scatto salariale.

Inoltre si evidenzia che la decisione municipale di bloccare gli stipendi per il periodo di 4 anni era già nota ai dipendenti prima della pubblicazione dei concorsi. La decisione era da collegare nella volontà del Consiglio Comunale, manifestata in sede di approvazione del  preventivo 2007, di ridurre l'onere degli stipendi bloccando gli stessi salvo il pieno riconoscimento del carovita. Infine si evidenzia che l'assicurato avrebbe potuto procedere contro il Municipio, contestando formalmente in via amministrativa la risoluzione municipale per visionare se in effetti il contratto propostogli era considerato adeguato oppure da modificare.

Non accettando quindi la nomina a Tecnico Comunale l'assicurato si è quindi reso passibile di una colpa al cospetto dell'assicurazione disoccupazione per essere rimasto disoccupato per sua volontà. La riduzione da 31 a 21 giorni di sospensione a nostro avviso tiene pertanto già in valida considerazione le indicazioni poste dall'assicurato nei vari scritti indirizzati alla Cassa." (Doc. III)

                               1.4.   Il 14 luglio 2008 l'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

"  Confermo che quanto riassunto nella lettera del 4 luglio u.s. da parte dell'CO 1 corrisponde ai fatti, se non che la comunicazione al sottoscritto, da parte del municipio, relativa al previsto blocco salari, è stata comunicata ufficialmente durante il colloquio avvenuto in fase di concorso.

Tale decisione era verosimilmente legata alle indicazioni espresse dal Consiglio Comunale, relative al preventivo del prossimo anno, ma non del prossimo quadriennio !!

Il municipio ha facilmente adottato le suggestioni del C.C., senza approfondire minimamente eventuali dettagli con il sottoscritto e senza lasciarmi alternative .. prendere o lasciare.

Ho deciso di lasciare, in primo luogo per far comprendere a qualcuno che il rispetto delle persone è prioritario e tale principio non può essere offuscato da scelte politiche. Secondariamente, ma di maggiore importanza, ho considerato gli effetti sulla mia salute di quanto passato e quanto poteva ancora succedere, prospettive poco rosee.

Quindi, è vero che avrei potuto accettare la nomina e contestare in via amministrativa la famosa decisione sul blocco salari, ma a quale scopo ?

Vista la poca considerazione e visto il risultato delle recenti elezioni, non so proprio se sarei rimasto, anzi ora sono convinto che ho fatto la giusta scelta.

Completo, precisando che non sono rimasto disoccupato per mia volontà, ma perché costretto." (Doc. V)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'assicurato che è disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. a LADI).

                                         E' segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).

                                         Secondo costante giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 22/04 dell'8 ottobre 2004; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 170/02 del 24 febbraio 2003; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag. 95).

                                         La costante giurisprudenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni (TFA) esige invece che un assicurato mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. DLA 1953 N. 80, DLA 1954 N. 33; DLA 1968 N. 10, DLA 1976 N. 4; DLA 1976 N. 18; DLA 1977 N. 8; DLA 1986 N. 23).

                                         Analogamente, il TFA ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5 - tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi soggettivi").

                                         L'assicurato deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri ("in tempi di disoccupazione non è possibile realizzare tutti i propri ideali", cfr. DLA 1977 N. 6, N. 13, N. 14, N. 31; DLA 1980 N. 43; DLA 1987 N. 1 e art. 16 cpv. 1 lett. b LADI).

                                         Nella già citata sentenza C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a proposito dell'art. 44 lett. b OADI:

"  (...)

Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).

Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention, les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a quitté volontairement son emploi sans motif légitime.

Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive LACI qu'un travail qui  n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44). (...)"

                                         Va ancora precisato che la terza revisione della LADI  del 22 marzo 2002, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

                                         Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.

                               2.3.   La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).

                                         L’art 16 cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

                                         L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

"  non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.    non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.    non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.    non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.    compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.    è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.      necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.    implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.    è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.      procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

                                         (Per un commento cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, pag. 93-98; G. Gerhards, “Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts”, Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 113-114, n° 92f; KIGA des Kantons Aargau, "Arbeitslosenversicherung", Aarau, 1996, pag. 25-27, vedi pure: DLA 2000 pag. 48; DTF 124 V 62 consid. 3b pag. 63 e DTF 122 V 41).          

                               2.4.   Per costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).

                               2.5.   A proposito delle divergenze a livello salariale tra datore di lavoro e dipendente, in una sentenza C 185/04 del 12 aprile 2005  l'Alta Corte si è così espressa:

"  (...)

3.2 Le recourant prétend que la continuation des rapports de travail lui était devenu insupportable. Outre le refus de l'employeur d'augmenter son salaire, l'inobservation des conditions d'engagement et des promesses faites avait généré un climat que l'on pouvait qualifier de mobbing avec vexation, humiliation et souverain mépris des efforts entrepris; il reconnaissait néanmoins que son état de santé n'avait pas été altéré au point de devoir suivre un traitement médical.

Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi (Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, p. 41 ad art. 30 et les références; SVR 1997 AlV n° 105 p. 323 consid. 2a; DTA 1986 n° 23 p. 90 consid. 2b). Par contre, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures de crise cantonales, Procédure, Delémont 2005, p. 275; Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, Lausanne 1992, p. 182).

En l'espèce, les motifs invoqués par le recourant, qui relèvent pour l'essentiel de divergences d'opinion entre lui et son employeur, ne sont pas de nature à justifier qu'il fût mis fin aux rapports de travail sans garantie d'un nouvel emploi. On ne saurait en particulier voir dans les allégués du recourant un juste motif de résiliation. (...)"

                                         In una sentenza pubblicata in RDAT I - 1997 pag. 261 seg. e in SVR 1997 ALV N° 89 questo Tribunale ha sviluppato le seguenti considerazioni a proposito dell'art. 16 cpv. 2 lett. a LADI:

"  Dalle affermazioni del datore di lavoro emerge quindi che l' assicurata era in realtà tenuta a svolgere un numero di ore di lavoro settimanali ben superiore alle ore 42 previste dal CCNL. Del resto già nell' “attestato del datore di lavoro” venivano indicate 48 ore di lavoro settimanale (cfr. Doc. 2).

Questa circostanza non è comunque sufficiente per poter abbandonare un impiego , senza subire nessuna conseguenza dal profilo dell' assicurazione contro la disoccupazione. Infatti in una sentenza del 21 maggio 1996 nella causa A.R. , il Tribunale federale delle assicurazioni confermando una sanzione di 15 giorni inflitta da una Cassa ad un' assicurata che si era licenziata per disaccordi sull' orario di lavoro ha , in particolare sottolineato:

"                                     Secondo l' art. 321 cpv. 1 CO quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello convenuto o d' uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo , il lavoratore è tenuto a prestare ore suppletive nella misura in cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede.

La giurisprudenza ha al riguardo precisato che il rifiuto di un assicurato di compiere delle ore straordinarie nel senso suddetto , provocando in tal modo il proprio licenziamento , costituisce un comportamento colpevole ai sensi dell' assicurazione disoccupazione , il quale giustifica una sospensione del diritto alle indennità (DTF 112 V 246 consid. 2b).

Nel caso in esame risulta che la ricorrente , iniziando l' attività presso la SA , non era disposta ad accettare un orario di lavoro maggiore di quello convenuto contrattualmente , il che dopo un solo giorno di attività ha condotto il 4 maggio 1994 al suo licenziamento.

Ora dall' incarto non emerge che essa non fosse in grado di prestare le ore supplementari richieste o che il compimento delle medesime non fosse da lei ragionevolmente esigibile , pacifico essendo inoltre che l' interessata non ha negato avere il datore di lavoro offerto di compensare o retribuire le ore suppletive conformemente all' art. 321c cpv. 2 e 3 CO.

Né decisive sono le spiegazioni della ricorrente circa il luogo di lavoro; all' assicurata sarebbe spettato fare un tentativo , perlomeno nell' attesa di reperire un nuovo impiego.

In queste condizioni , legittimamente la Cassa disoccupazione ha pronunciato una sospensione del diritto a indennità per colpa dell' assicurata alla base del licenziamento."

Il problema relativo al numero di ore settimanali di lavoro non avrebbe dovuto dunque essere in concreto risolto abbandonando il posto di lavoro ma bensì discutendo con il datore di lavoro , tanto più che , dalle affermazioni di quest' ultimo sembrerebbe che , al momento dell' assunzione , la ricorrente si era dichiarata disposta a lavorare 6 giorni la settimana (cfr. Doc. 4).

                                         In un'altra sentenza pubblicata in RDAT II - 1996 pag. 262 seg. il TCA non ha invece ritenuta ragionevolmente esigibile una riduzione di salario del 12/13%, dopo avere ricordato che:

"  Ora, se è vero che tale criterio è stato espressamente fissato dalla giurisprudenza federale (cfr. DLAD 1986 pag. 92, vedi pure DLAD 1986 pag. 95), in una sentenza in cui il TFA ha stabilito che, nell'ottica del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione, si può pretendere che un assicurato accetti una modificazione dal contratto di lavoro connessa con una debole perdita di salario, è altrettanto vero che in quell'occasione la diminuzione di salario era effettivamente ridotta ed ammontava circa al 3%. (Il  TFA ha tra l'altro precisato, che anche se la riduzione fosse stata del 10% avrebbe dovuto essere accettata, cfr. DLAD 1986 pg. 92).

Nel caso presente invece la riduzione è molto più alta e si situa nell'ordine del 12-13% visto che il salario orario sarebbe passato da fr. 22.25 a fr. 19.50 (cfr. Doc. 8). Si può quindi legittimamente dubitare che si tratti di una "debole" riduzione di salario ai sensi della giurisprudenza federale."

                                         In una sentenza C 221/02 del 4 agosto 2003 l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  2.2  Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.).

2.3  Secondo giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid. 2b). Di conseguenza, una persona è suscettibile di andare soggetta a sospensione anche se provoca la propria disoccupazione per motivi onorevoli (Chopard, op. cit., pag. 47)."

                               2.6.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.                                      

                                         In una sentenza del 15 febbraio 1999 nella causa B., pubblicata in DLA 2000 N. 8, pag. 38, l'Alta Corte ha così riassunto la propria giurisprudenza sulla durata delle sospensioni inflitte agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI ,in relazione con l'art. 44 lett. b OADI:

"  c) Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV (eingefügt mit der auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 11. Dezember 1995, AS 1996 295) liegt ein schweres Verschulden vor, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat. Bei schwerem Verschulden dauert die Einstellung in der Anspruchsberechtigung 31 bis 60 Tage (Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV in der ab 1. Januar 1997 gültigen Fassung, AS 1996 3071).

In einem nicht veröffentlichten Urteil U. vom 9. November 1998, C 386/97, in dem es um die Ablehnung zumutbarer Arbeit ging, hat des Eidgenössische Versicherungsgericht die Bestimmung von Art. 45 Abs. 3 AVIV als gesetzmässig qualifiziert und einen kantonalen Entscheid aufgehoben, mit welchem die von der Verwaltung verfügte Einstellungsgrundes von 31 auf 28 Tage herabsetztet worden war. Der Begründung des Urteils ist zu entnehmen, dass eine Einstellungsdauer von weniger als 31 Tagen im Rahmen dieses Einstellungsgrundes generell unzulässig ist und sich das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Demgegenüber hat das Gericht im nicht veröffentlichten Urteil W. vom 16. September 1998, C 199/98, in einem Anwendungsfall von Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV (Kündigung ohne Zusicherung einer neuen Stelle) eine vom kantonalen Richter verfügte Herabsetzung der Einstellungsdauer von 39 auf 25 Tage geschützt mit der Feststellung, dass entschuldbare Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV vorlägen. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Kündigung des Arbeitsverhältnisses während der Probezeit erfolgte. In gleichem Sinn war bereits in dem in RJJ 1998 S. 213 publizierten Urteil B. vom 28. November 1997, C 282/97, entschieden worden. Das Urteil U. vom 9. November 1998 hat an dieser Rechtsprechung nichts geändert. Beim Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle kommt dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere Bedeutung zu als bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG) wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar feststehen. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann Art. 45 Abs. 3 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschrankt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu. Im übrigen fragt sich, ob ‑ unter dem Titel der entschuldbaren Gründe ‑ nicht auch bei der Ablehnung zumutbarer Arbeit Ausnahmen vorzubehalten sind, so wenn die Zumutbarkeit nach den gesamten Umständen (Art der Tätigkeit, Entlohnung, Arbeitszeit etc.) nur als Grenzfall zu bejahen ist. Dies kann im vorliegenden Fall indessen offen bleiben."

(cfr. DLA 2000 N. 8, consid. 2c, pag. 41-42)

                                         Nel caso che era chiamato a giudicare il TFA ha poi stabilito quanto segue:

"  d) Hier geht es nicht um den klassischen, nach der bisherigen Rechtsprechung in der Regel als schwer zu qualifizierenden Fall, wo der Versicherte zunächst das Arbeitsverhältnis auflöst und sich erst anschliessend um eine neue Stelle bemüht. Nach den glaubhaften und von der Verwaltung nicht bestrittenen Angaben des Beschwerdeführers hat er die bisherige Stelle auf den 11. Oktober 1997 gekündigt, nachdem ihm auf den 1. November 1997 eine andere Stelle mündlich zugesichert worden war. Nach den ebenfalls unbestritten gebliebenen Angaben des Beschwerdeführers ist das Arbeitsverhältnis in der Folge nur deshalb nicht zustande gekommen, weil er sich mit einer vom Arbeitgeber erst nachträglich verlangten Konkurrenzverbotsklausel nicht einverstanden erklären wollte. Indem der Beschwerdeführer das Arbeitsverhältnis auf eine bloss mündliche Zusicherung hin aufgelöst hat, verschuldete er die Arbeitslosigkeit nach dem Gesagten zwar selbst. Es liegt jedoch kein schweres Verschulden im Sinne von Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV vor. In vergleichbaren Fällen wurde bisher auf ein mittelschweres Verschulden erkannt (nicht veröffentlichtes Urteil B. vom 23. März 1983, C 16/82), was auch vorliegend als richtig erscheint. Es rechtfertigt sich daher, die verfügte Einstellungsdauer ermessensweise von 33 Tagen auf 20 Tage herabzusetzen."

(cfr. DLA 2000, N. 8, consid. 2d, pag. 42-42)

                                         In una sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il TFA ha inoltre confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che aveva lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla malattia di sua madre.

                                         In una sentenza dell'8 aprile 1999, pubblicata in DLA 2000 N. 9, pag. 45, la nostra Massima istanza ha ribadito che:

"  (…) Zwar hat das Eidgenössischen Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil U. vom 9. November 1998 (C 386/97), in welchem es um die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit von unbefristeter Dauer ging, ausgeführt, dass eine Einstellung von weniger als 31 Tagen im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV generell unzulässig ist und sich das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Dagegen hat das Eidgenössische Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil B. vom 15. febbraio 1999 (C 226/98) unter Hinweis auf die bisherige Rechtsprechung (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 16. September 1998 [C199/98] sowie in RJJ 1998 S. 213 publiziertes Urteil B. vom 28.November 1997 [C 282/97]), an welcher das erwähnte Urteil U. nichts geändert hat, entschieden, dass beim Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere Bedeutung zukommt als bei Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG)), wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar feststehen. Art. 45 Abs. 3 AVIV kann daher bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzellfall abgewichen werden kann. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu. Diese Überlegungen haben - unter dem Gesichtspunkt entschulbaren Gründe - auch ihre Gültigkeit, wenn es - wie Hier - um die Ablehnung einer (nicht amtlich zugewiesenen) zumutbaren Arbeit von bloss befristeter Dauer geht. (…)." (cfr. DLA 2000, N. 9, consid. 4 b)aa), pag. 50)

                                         Nonostante il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza federale appena citata ha dunque stabilito che,  trattandosi di un assicurato che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr. RtiD I- 2004 pag. 212 seg.;  DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA dell'11 novembre 2003 nella causa SECO c/ B.-D., C 288/02; STFA del 4 agosto 2003 nella causa SECO c/ S., C 221/02; STCA del 17 marzo 2003 nella causa SECO c/ J., C 278/01).

                                    Ciò vale peraltro anche per le sanzioni fondate sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. DTF 130 V 125 seg. e D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali : alcuni temi d’attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg.,in particolare pag. 237-239)

                                         In una sentenza C 153/06 del 12 marzo 2007 il Tribunale federale ha stabilito che, a torto, un Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva ridotto da 25 a 20 giorni la durata della sospensione inflitta dall'amministrazione a un assicurato che aveva sciolto il contratto di lavoro durante il periodo di prova.

                                         Al riguardo l'Alta Corte si è così espressa:

"  2.2 Hinsichtlich des Verschuldensgrades hat das kantonale Gericht überdies richtig erwogen, dass die nicht entschuldbare Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen gestützt auf Art. 45 Abs. 3 AVIV in der Regel als schweres Verschulden zu werten ist (zur möglichen Abweichung hievon bei Vorliegen besonderer Umstände: BGE 130 V 125 ff.; ARV 2000 Nr. 8 S. 42 E. 2c, C 226/98). Bei der Überprüfung der Angemessenheit (vgl. Art. 132 lit. a OG) der verfügten Einstellungsdauer ist sodann der Grundsatz zu beachten, dass das Sozialversicherungsgericht sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen darf; das Gericht muss sich auf Gegebenheiten stützen können, welche seine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen. Vermag das kantonale Gericht einen solchen triftigen Grund für den Eingriff in das Ermessen der Verwaltung darzutun, namentlich indem einem im Verwaltungsverfahren noch unbeachteten Umstand Rechnung getragen wird, weicht das Bundesgericht seinerseits nicht ohne triftigen Grund in das der Vorinstanz zustehende Ermessen ein (BGE 126 V 353 E. 5d S. 362, 123 V 150 E. 2 S. 152; Urteil C 43/06 vom 19. April 2006, E. 1.2).

3.

3.1 Aufgrund der Akten steht fest, dass die Beschwerdegegnerin am 26. April 2005 eine unbefristete Teilzeitstelle als kaufmännische Mitarbeiterin bei der Firma P.________ AG, von sich aus während der Probezeit auf den 6. Mai 2005 kündigte, da die Stelle offenbar nicht ihren Erwartungen entsprach. Der Streit dreht sich letztinstanzlich einzig um die verschuldensabhängige Dauer

der Einstellung. Dabei stellt sich insbesondere die Frage, ob das kantonale Gericht zu Recht ins Ermessen der Verwaltung eingegriffen hat.

3.2 Nach Auffassung des kantonalen Gerichts trägt die von der Kasse verfügte, im oberen Bereich des mittelschweren Verschuldens angesiedelte Einstellungsdauer von 25 Tagen den individuellen Umständen, namentlich den geltend gemachten Spannungen am Arbeitsplatz, nicht hinreichend Rechnung. Zu Gunsten der Versicherten habe die Verwaltung - gemäss Beschwerdeantwort im

vorinstanzlichen Verfahren - nur die laufende Probezeit berücksichtigt.

Deshalb sei eine Einstellungsdauer von 20 Tagen mithin im unteren Bereich des mittleren Verschuldens - angemessen.

3.3 Die beschwerdeführende Kasse hält letztinstanzlich daran fest, dass bei der Bemessung des Verschuldens sowohl die Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin in der Probezeit gekündigt habe, als auch die nicht einfache Situation am Arbeitsplatz berücksichtigt worden sei, weshalb man bei der individuellen Verschuldensbeurteilung auch nur von einem mittelschweren

Verschulden ausgegangen sei. Da an der vorinstanzlichen Hauptverhandlung keine neuen Gründe für die Unzumutbarkeit der Arbeitsstelle vorgebracht worden seien, stelle die vorgenommene Kürzung des kantonalen Gerichts einen unzulässigen Eingriff in das der Verwaltung zustehende Ermessen dar.

3.4 Rechtsprechungsgemäss vermögen weder gesundheitliche Beschwerden, solange sie nicht ärztlich attestiert worden sind (BGE 124 V 234 E. 4b/bb S. 238), noch ein schlechtes Arbeitsklima oder Meinungsverschiedenheiten mit Vorgesetzten oder Arbeitskollegen eine Unzumutbarkeit der Fortführung des Arbeitsverhältnisses zu begründen (ARV 1986 Nr. 23 S. 92 E. 2b, C 202/85).

Gründe, welche den Verbleib an der Arbeitsstelle unzumutbar gemacht hätten, liegen hier klarerweise nicht vor, weshalb die Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu Recht erfolgte. Indessen können die genannten Umstände das Verschulden, die Stelle ohne Zusicherung einer neuen gekündigt zu haben, in einem milderen Licht erscheinen lassen. Dabei gilt es zu beachten, dass eine sachgerechte Ermessensbetätigung erfordert, den gesamten

Ermessensspielraum nach oben und unten in einer dem jeweiligen Verschulden entsprechenden Weise zu nutzen (BGE 123 V 150 E. 3c S. 153).

3.5 Der Verfügung vom 28. Juli 2005 wie dem Einspracheentscheid vom 25. August 2005 ist zu entnehmen, dass die Kasse - wenn auch in knapp begründeter Form - sowohl die unbefriedigende Arbeitsplatzsituation aufgrund der Schwierigkeiten mit der direkten Vorgesetzten, als auch die erfolgte Kündigung während der Probezeit beachtet und das Verschulden ausdrücklich in "Berücksichtigung aller Umstände" als mittelschwer eingestuft hat. Mit dem Abweichen von der Regelsanktion im Bereich des schweren Verschuldens hat die

Kasse demnach besondere Umstände, welche eine mildere Sanktion rechtfertigen, anerkannt. Dass sie dabei Erhebliches unbeachtet gelassen hätte, ergibt sich aus den Unterlagen nicht. Mit einer in der oberen Hälfte des mittleren Verschuldens liegenden Einstellungsdauer hat sie vielmehr ihr Ermessen sachgerecht betätigt, zumal aus den Akten nicht hervorgeht, dass die

Versicherte Schritte zur Bereinigung der belastenden Situation mit der Vorgesetzten oder der aufgeführten arbeitsvertraglichen Differenzen unternommen hätte. Gemäss Angaben der Arbeitgeberin im vorinstanzlichen Verfahren vom 2. März 2006 schien sie vielmehr zu einer Klärung derselben gar nicht bereit. Die Beschwerdeführerin kündigte das Arbeitsverhältnis mithin bereits 24 Tage nach Stellenantritt, womit sie das Risiko einer erneuten Arbeitslosigkeit klarerweise in Kauf nahm. Ihr persönliches Verhalten hat zum

Entstehen des Schadens im Sinne einer vermeidbaren finanziellen Mehrbelastung der Arbeitslosenversicherung beigetragen, woran sie angemessen mitzubeteiligen ist (vgl. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, Rz 822 in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV:

Soziale Sicherheit, 2., aktualisierte und ergänzte Auflage, Basel 2007). Wenn die Arbeitslosenkasse bei dieser Sachlage eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung für die Dauer von 25 Tagen verfügte, kann dies nicht als unangemessene Sanktion angesehen werden, welche eine abweichende Ermessensausübung wie sie die Vorinstanz vornahm, als naheliegender oder zweckmässiger erscheinen lässt."

                               2.7.   Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurato ha rinunciato alla nomina quale tecnico comunale presso il Comune di __________, presso il quale era in precedenza incaricato (cfr. Doc. 4, Doc. 16, Doc. 14; vedi pure consid. 1.1 e 1.3).

                                         Egli ha così, di fatto, sciolto di propria iniziativa il contratto di lavoro senza essersi preventivamente procurato un altro impiego.

                                         L'assicurato deve dunque venire sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la prosecuzione del rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento di una nuova occupazione, non fosse più ragionevolmente esigibile.

                                         Secondo questo Tribunale, le motivazioni addotte dall'assicurato (cfr. Doc. 18), non sono tali da rendere inesigibile la prosecuzione almeno temporanea del rapporto di lavoro.

                                         Per quel che riguarda gli aspetti salariali il ricorrente ha contestato il fatto che il Municipio di __________ ha bloccato gli aumenti per tutto il quadriennio riconoscendo esclusivamente il rincaro in modo completo :

"  (...)

In pratica, con questa condizione, non avrei potuto beneficiare degli scatti previsti (equivalenti a circa 2000.-- fr. / anno) per la classe di salario mediana (definita secondo il regolamento comunale "di prestazione normale") nella quale si collocava già nel 2007 il mio stipendio.

Non essendo per niente d'accordo con tale imposizione, quale controproposta ho chiesto un aumento di 2 scatti nella classe mediana (classe stabilita dal regolamento comunale per la funzione specifica), che mi avrebbe permesso di compensare in parte la perdita per i prossimi 4 anni. Al riguardo, avevo eseguito alcune verifiche in merito ai salari di altri tecnici comunali, con situazioni simili, in modo da rivendicare un salario corretto x la funzione. (...)" (Doc. 18)

                                         Ora, tenuto conto di un salario annuo lordo percepito nel 2007 di fr. 97'904.10 lordi, cfr. Doc. 11,  la questione del blocco degli aumenti non è di entità tale da rendere inesigibile, almeno temporaneamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro dal profilo dell'art. 16 cpv. 1 lett. a LADI.

                                         In particolare non ci troviamo qui in presenza di una notevole riduzione di salario rispetto alla situazione precedente (cfr. consid. 2.5).

                                         Come giustamente sottolineato dalla Cassa (cfr. consid. 1.3), l'assicurato avrebbe invece dovuto accettare l'impiego, discutere con il Municipio l'aspetto salariale (cfr. STF C 153/06 del 12 marzo 2007 riprodotta al consid. 2.5) e, se del caso, contestare successivamente la risoluzione municipale per quel che riguarda la questione del blocco degli aumenti salariali (al riguardo cfr. Doc. 22. "Il Regolamento organico dei dipendenti art. 37 definisce le classi e gli scatti a cui i dipendenti hanno di principio diritto e lascia la facoltà al Municipio di valutare annualmente, in fase di preventivo la situazione, con la possibilità di porre dei correttivi ai salari, ma sicuramente non nella forma di un blocco generale dei salari prestabilito per 4 anni e tantomeno senza avere a disposizione dati finanziari chiari. Essendo il primo anno di gestione del nuovo comune, non è ancora stato esaminato il consuntivo del nuovo comune. A mio avviso vi è stato un abuso nell'applicazione di questa clausola."), peraltro applicato a tutti i dipendenti comunali (cfr. consid. 1.3).

                                         Tale soluzione si giustifica tanto più se si considera che il Municipio di __________ ha accolto l'altra richiesta dell'assicurato, che aveva chiesto di poter lavorare solo al 90% (cfr. doc. 18).

                                         Inoltre i problemi di salute ai quali ha fatto allusione nel suo scritto del 14 luglio 2008 (cfr. consid. 1.4), non sono stati comprovati da nessun certificato medico (cfr. consid. 2.4), per cui l'occupazione era anche conforme all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI).

                                         Alla luce di quanto appena esposto questo Tribunale ritiene che, a ragione, la Cassa ha inflitto all'assicurato una sanzione fondata sugli articoli 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI.

                                         Anche la durata della sospensione (21 giorni di penalità), tiene debitamente conto di tutte le circostanze del caso (cfr. consid. 2.6) e rispetta il principio di proporzionalità.

                                         Del resto, per costante giurisprudenza, il TCA non può senza validi motivi sostituire il suo apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. la STF C 153/06 del 12 marzo 2007).

                                         La decisione impugnata deve di conseguenza essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2008.30 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.09.2008 38.2008.30 — Swissrulings