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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.08.2008 38.2008.15

7. August 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,763 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

Negato condono dell'obbligo di restituire ID percepite a torto. La Cassa ha versato le ID senza tenere conto di una sospensione di 35 giorni. L'assic.,quando ha ricevuto ID,era al corrente della sanzione.Doveva dubitare della correttezza del versam. e contattare la Cassa.Negligenza grave, esclusa BF

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2008.15   rs

Lugano 7 agosto 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 marzo 2008 di

Segreteria di Stato dell'economia SECO Mercato del lavoro / AD, 3003 Berna  

contro  

la decisione su opposizione del 3 marzo 2008 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione contro la disoccupazione

in relazione al caso:      PI 1, __________

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 4 gennaio 2008 la Sezione del lavoro ha accolto la domanda di condono dell’obbligo di rimborsare l’importo di fr. 1'960.40 inoltrata da PI 1 il 13 dicembre 2007 (cfr. doc. 9).

                                         La somma chiesta in restituzione dalla Cassa __________ il 19 novembre 2007 corrisponde a indennità di disoccupazione percepite a torto nel mese di agosto 2007, in quanto versate nonostante nei confronti dell’assicurato fosse stata emessa - il 21 agosto 2007 - una sospensione di 35 giorni con effetto dal 1° luglio 2007 per avere fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta (cfr. doc. 14, 15, 18).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dalla Segreteria di Stato dell’economia SECO (cfr. doc. 8), la Sezione del lavoro, il 3 marzo 2008, ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A).

                               1.3.   La decisione su opposizione è stata tempestivamente impugnata dalla SECO dinanzi al TCA.

                                         La ricorrente ha addotto, in buona sostanza, che l’assicurato ha percepito le indennità di disoccupazione di agosto 2007 allorché era al corrente di essere stato sospeso dal diritto in data 21 agosto 2007 e sapeva o perlomeno poteva aspettarsi di non percepire alcuna indennità per il periodo di controllo del mese di agosto. A mente dell’insorgente PI 1, constatando il versamento delle indennità per il mese di agosto, avrebbe quindi dovuto, dando prova della necessaria diligenza, segnalare il fatto alla Cassa, almeno per accertarsi della correttezza del bonifico.

                                         La SECO ritiene che non avendo proceduto in tal senso, l’assicurato si è reso colpevole come minimo di negligenza grave, ragione per cui il requisito della buona fede non può essere ammesso.

                                         La ricorrente ha, infine, asserito che i problemi finanziari fatti valere dall’assicurato per il periodo in questione non possono essere interpretati quale circostanza attenuante, bensì dimostrano come egli fosse intenzionato a tenersi la somma percepita a torto (cfr. doc. I).

                               1.4.   Il 3 aprile 2008 PI 1 ha chiesto di respingere il ricorso, precisando di essere stato in perfetta buona fede e di non avere indebitamente riscosso nulla. Egli ha, inoltre, rilevato che quando ha percepito le indennità per il mese di agosto 2007 ha pensato soltanto a saldare gli arretrati (cfr. doc. III).

                               1.5.   Nella sua risposta del 23 aprile 2008 la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

                               1.6.   Il 29 aprile 2008 la Sezione del lavoro, visionato lo scritto del 3 aprile 2008 dell’assicurato, si è riconfermata in quanto espresso nella risposta di causa (cfr. doc. VI).

                               1.7.   La SECO si è pronunciata in merito alla risposta di causa e alla presa di posizione dell’assicurato del 3 aprile 2008 con scritto del 30 aprile 2008 (cfr. doc. VII).

                               1.8.   Il doc. VI è stato trasmesso per conoscenza alla SECO (cfr. doc. VIII).

                                         Il doc. VII è stato inviato per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. IX).

                                         A PI 1 sono stati spediti, sempre per conoscenza, i doc. VI e VII (cfr. doc. X).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se la Sezione del lavoro a ragione o meno ha accolto la domanda interposta da __________ volta all’ottenimento del condono dell’obbligo di restituire la somma di fr. 1'960.40 percepita indebitamente a titolo di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione nel mese di agosto 2007.

                               2.3.   L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

                                         Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

                                         L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

                                         I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

                                         L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

                                         La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

                                         Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

                                         Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

                               2.4.   La giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27 aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n. 45).

                                         L'art. 4 OPGA regola il condono.

                                         Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

                                         Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

                                         Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

                                         Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

                                         L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

"  1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

    1.  quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC,

    2.  quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;

c. per tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

3 La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4 Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

                                         Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

                                         -     l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

                                         -     la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

                                         Quindi, qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.

                               2.5.   La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

                                         Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

                               2.6.   Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

                                         L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

                                         Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

                                                      Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

                                                      Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

                                         L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

                                         L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

                                                      Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

                                         Circa gli effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"  a) Die Mitwirkung beim Vollzug der Sozialversicherungsgesetze und

    insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zuge

    der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)

"  a  Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf verzichtet, von der

    allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

                                         La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.

                                         In merito all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

"  Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die nötigen Unterlagen").

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht "erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der Kasse (vgl. oben

N. 28) ist umfassend (vgl. "alles melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

-   Anspruchsberechtigung des Versicherten

    (s. Anspruchs- Voraussetzungen)

-   Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).

                                         Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

                                         Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

                                         Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

                               2.7.   Il Tribunale federale, in una sentenza del 2 luglio 2003 nella causa D, C 70/03, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

                                         L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza lieve.

                                         Il TFA ha in particolare sottolineato che:

"  (...)

4.2 Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung für die offen­sichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen. Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfal­les erwartet werden. Nachdem die von der Beschwer­deführerin empfangenen Leistungen annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie, würde sie eine Erwerbstä­tigkeit mit einem bloss 20%igen Pensum ausüben, kaum je ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezoge­nen Arbeitslosenentschädigung erreichen würde.

Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrech­nungen der Arbeitslosenversicherung oder gar be­sonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu nicht.

Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen dem anrechenbaren Arbeits­und damit verbundenen Verdienstausfall Und der ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskre­panz zwischen dem zufolge Arbeitslosigkeit mut­masslich entgangenen Verdienst und der deswegen bezogenen Versicherungsleistungen nicht gespro­chen werden. Vielmehr ist mit Vorinstanz und Ver­waltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszuge­hen, welche eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst."

                                         In un'altra sentenza del 25 gennaio 2006 nella causa B., C 264/05 l’Alta Corte ha deciso che un assicurato non poteva invocare il principio della buona fede per non dovere restituire delle indennità di disoccupazione indebitamente ricevute, argomentando:

"  (...)

Ungeachtet dessen weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass die Berufung auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz auch daran scheitert, dass die Beschwerdeführerin bei einem versicherten Verdienst von Fr. 1992.- und Gesamteinkommen (einschliesslich der bezogenen Taggelder) in den betreffenden Monaten, welche diesen um 50 % übersteigen, die Unrichtigkeit der Abrechnungen ohne weiteres erkennen konnte oder hätte erkennen können. (...)"

                               2.8.   Nell’evenienza concreta questa Corte rileva che effettivamente PI 1, nonostante il 21 agosto 2007 fosse stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 35 giorni per essere disoccupato per colpa propria (cfr. doc. 18), a seguito di un errore della Cassa di disoccupazione ha ricevuto le indennità di disoccupazione per il mese di agosto 2007 senza che la sanzione venisse considerata (cfr. doc. 15, 38).

                                         Dalle carte processuali si evince, poi, che l’assicurato era al corrente della sospensione di 35 giorni inflittagli già precedentemente al versamento delle indennità di disoccupazione per il mese di agosto 2007 effettuato il 31 agosto 2007 (cfr. doc. 39).

                                         E’ PI 1 stesso che nelle osservazioni dell’8 febbraio 2008 relative all’opposizione inoltrata dalla SECO contro la decisione della Sezione del lavoro di condonargli la somma di fr. 1'960.40 ha indicato che “… mai avrei pensato di ricevere una decisione di sospensione temporanea del diritto di sussidio dopo un mese dall’annuncio presso l’Ufficio di collocamento” (doc. 5) avvenuto il 23 luglio 2007 (cfr. doc. 39).

                                         Da ciò risulta che egli ha saputo della penalità di 35 giorni irrogatagli qualche giorno dopo il 21 agosto 2007, data di emanazione della medesima.

                                         La sanzione non risulta, del resto, essere stata contestata dall’assicurato.

                                         Pertanto PI 1, quando, al più presto nei primi giorni di settembre 2007, ha avuto conoscenza del versamento del 31 agosto 2007 afferente alle indennità per il mese di agosto 2007 (cfr. doc. 39), avrebbe dovuto, prestando l’attenzione da lui ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze e indipendentemente dalle sue difficoltà finanziarie, perlomeno dubitare della correttezza del bonifico.

                                         In particolare l'entità dell'importo in questione rapportata al numero di giorni di sospensione ricevuti (35) era tale da permettergli di riconoscere che si trattava di un errore.

                                         Egli, conseguentemente, avrebbe dovuto contattare la Cassa per chiederle ragguagli in merito.

                                         Non procedendo in tal senso, l’assicurato, alla luce della giurisprudenza esposta al consid. 2.7., ha commesso una negligenza grave.

                                         La circostanza che la Cassa non si sia immediatamente accorta dell’errore commesso è ininfluente. Il suo errore, infatti, non può rimediare al fatto che l’assicurato non ha percepito in buona fede le indennità di disoccupazione per il mese di agosto 2007, siccome l’assenza del diritto alle stesse, a seguito della sospensione di 35 giorni, era facilmente riconoscibile (cfr. DLA 2006 N. 29 pag. 312).

                                         In simili condizioni, questa Corte ritiene che debba essere esclusa la buona fede dell'assicurato intesa quale presupposto necessario per poter ottenere il condono delle prestazioni chiestegli in restituzione (cfr. consid. 2.3, 2.4, 2.5.).

                                         Contestualmente è utile evidenziare che il TF, in una sentenza C 103/06 del 2 ottobre 2006, ha ribadito che per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso, né fraudolento.

                                         La Sezione del lavoro ha, quindi, a torto accordato a PI 1 il condono dell’obbligo di rimborsare la somma di fr. 1'960.40.

                                         Ne discende che la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata.

                                         A titolo abbondanziale il TCA segnala che l’assicurato nello scritto del 3 aprile 2008 ha indicato di non poter restituire quanto richiestogli se non in rate di fr. 50.-- al mese (cfr. doc. III).

                                         Al riguardo è utile sottolineare che un’eventuale soluzione confacente alle esigenze dell’assicurato deve essere concordata con la Cassa.

                                         Questo tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene in maniera più approfondita (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione su opposizione del 3 marzo 2008 è annullata.

                                          §§ Il condono dell’obbligo di restituire la somma di fr. 1'960.40 postulato da PI 1 è negato.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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