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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.05.2008 38.2008.14

20. Mai 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,549 Wörter·~28 min·5

Zusammenfassung

Sanzione per mancate ricerche prima della disoccupaz.L'amministrazione non ha violato l'obbligo di informaz. e consulenza(assicurato già nel passato in AD e comunque non indicato di aver interpellato l'URC).Sosp.di 12 gg confermata(non riduz.per attesa prima di iscriz.,poiché non cercato assiduam.)

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2008.14   rs

Lugano 20 maggio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 marzo 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 14 marzo 2008 emanata da

Ufficio regionale di collocamento di ____________   in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 14 marzo 2008 l’Ufficio regionale di collocamento di  (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 10 marzo 2007 (cfr. doc. 35e) con cui aveva sospeso RI 1 per dodici giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A).

                               1.2.   L’assicurato ha contestato la decisione su opposizione del 14 marzo 2008 con un tempestivo ricorso interposto TCA, nel quale ha addotto, in particolare, che nel periodo da febbraio a giugno 2005 era in disoccupazione ma non ha percepito alcuna indennità. Per quanto attiene alla disoccupazione del 2008, egli ha asserito di non avere saputo di dovere effettuare ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l’annuncio per il collocamento.

                                         L’insorgente ha chiesto che gli siano pagate almeno le indennità del mese di febbraio 2008, anche perché al momento del ricorso lavorava già nuovamente. Egli ha pure precisato di essersi iscritto tardi, in quanto pensava di riprendere l’attività in febbraio - ma non è stato così per motivi meteorologici (cfr. doc. I).

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione del 13 febbraio 2008.

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                               2.4.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).

                                         Oltre al caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).

                                         Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

                                         Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha però precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).

                               2.6.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 dal marzo al dicembre 2007 ha lavorato quale operaio selvicoltore presso __________ (cfr. doc. 19).

                                         L’occupazione è terminata il 20 dicembre 2007 a causa della stagione invernale (cfr. doc. 15; I; 35a).

                                         Egli era stato impiegato presso questo datore di lavoro anche dal marzo al novembre 2006 (cfr. doc. 19).

                                         Il 13 febbraio 2008 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione dichiarando una disponibilità lavorativa del 70% (cfr. doc. 2).

                                         Al momento del suo annuncio al collocamento egli non ha comprovato alcuna ricerca di lavoro in relazione al periodo precedente la disoccupazione (cfr. doc. 14).

                                         Di conseguenza il consulente del personale, il 26 febbraio 2008, gli ha consegnato brevi manu una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 7 marzo 2008, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nei mesi precedenti la disoccupazione.

                                         Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 35g).

                                         Il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione.

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA

                                         L’URC, con decisione formale del 10 marzo 2008, ha sospeso l’insorgente dal diritto alle indennità di disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. 35e; consid. 1.1.).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 14 marzo 2008 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

                               2.7.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte, dapprima, rileva che l'URC nella decisione formale del 10 marzo 2007 e nella decisione su opposizione del 14 marzo 2008 ha puntualizzato di aver sanzionato l'assicurato per non avere compiuto alcuno sforzo volto al reperimento di un impiego nei tre mesi antecedenti l’iscrizione al collocamento (cfr. doc. 35e; A).

                                         Nel caso in esame il rapporto di impiego dell’assicurato, visto che questi, seppur non in possesso di alcun contratto di impiego scritto, da un lato, sia nel 2006, che nel 2007 ha lavorato per la ditta __________ per dei periodi di durata limitata, e meglio nel 2006 dal mese di marzo al mese di novembre e nel 2007 dal mese di marzo al mese di dicembre (cfr. doc. 19), dall’altro, ha ripreso l’attività presso il medesimo datore di lavoro anche nel mese di marzo 2008 (cfr. doc. 1), deve essere considerato di durata determinata.

                                         Inoltre l’insorgente, nonostante abbia terminato il lavoro il 20 dicembre 2007 (cfr. doc. 14), si è iscritto in disoccupazione solo il 13 febbraio 2008 (cfr. doc. 2).

                                         Pertanto, considerato che l'abituale prassi applicata dall’amministrazione esige che quest’ultima, nel caso di assicurati che ricorrono all'assicurazione contro la disoccupazione al termine di un contratto di lavoro di durata determinata oppure dopo un periodo di inattività lavorativa o comunque di occupazione non soggetta a contribuzione, verifichi le ricerche di impiego intraprese negli ultimi tre mesi precedenti l'annuncio per il collocamento (cfr. STFA C 200/03 del 15 dicembre 2003; STCA del 5 febbraio 2003 nella causa G.D.L., 38.2002.109; STCA del 2 maggio 2000 nella causa C., 38.1999.299), a ragione l’URC di , nel caso di RI 1, ha esaminato il lasso di tempo di tre mesi prima dell’iscrizione in disoccupazione.

                               2.8.   L’assicurato, nel periodo di tre mesi antecedente l’annuncio per il collocamento, non ha effettivamente intrapreso sforzi volti al reperimento di un’attività adeguata, come dallo stesso riconosciuto in occasione del colloquio di consulenza del 26 febbraio 2008 (cfr. doc. 14).

                                         Non avendo effettuato alcuna ricerca di lavoro, il ricorrente ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).

                                         Tale violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

                               2.9.   L’assicurato, nel ricorso, ha obiettato di non essere stato al corrente di dover cercare un impiego nei tre mesi precedenti la disoccupazione (cfr. doc. I).

                                         Si tratta, quindi, ora di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di ricercare un impiego antecedentemente all’iscrizione al collocamento asserita dall’insorgente possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’assicurato.

                                         L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

"  1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).   

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

                                         Questo Tribunale, in una sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., inc. 38.2003.55, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

                                         A quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.

                                         In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         In proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.

                                         Inoltre, in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.

                             2.10.   Nel caso concreto dalle carte processuali si evince che l’assicurato nel 2005 è stato iscritto nella lista relativa alle persone in cerca di impiego dell’URC di , anche se non aveva diritto di percepire indennità di disoccupazione, avendo svolto in precedenza, e meglio dal 2000 al 2005, l’attività di broker assicurativo a titolo indipendente (cfr. doc. 22c; 16, 18).

                                         Il 21 febbraio 2005 egli ha ricevuto brevi manu dall’amministrazione un “Promemoria Ricerche di lavoro”, nel quale è espressamente indicato che nel caso di impieghi di durata determinata una nuova occupazione deve essere cercata già prima della fine del lavoro e di regola almeno durante gli ultimi tre mesi (cfr. doc. 9).

                                         In simili condizioni, l’assicurato era, o perlomeno avrebbe dovuto essere, al corrente che già prima della disoccupazione andavano effettuati degli sforzi volti al reperimento di un impiego.

                                         L’assicurato, per contro, non ha compiuto alcuna ricerca nemmeno poco prima dell’iscrizione al collocamento.

                                         In ogni caso, poi, egli mai ha allegato di avere, prima del suo annuncio all'URC del 2008, contattato l'amministrazione per ricevere ragguagli relativamente alla sua condizione di disoccupato.

                                          In casu, dunque, non essendosi l’insorgente rivolto direttamente all’URC per ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri, non entra in considerazione un eventuale diritto alla consulenza e informazione ai sensi dell'art. 27 LPGA a favore dell'assicurato (cfr. STCA 38.2007.32 del 9 agosto 2007; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007).

                                          Giova, comunque, evidenziare che il TFA ha rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta, in ogni caso, una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione (cfr. STFA del 6 settembre 2006 nella causa C., C 14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006 nella causa W., C 50/06, consid. 2.1.; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa S., C 144/05; consid. 5.2.1.).

                                         Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

                                         Il TFA ha segnatamente stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza.

                                         Va, altresì, ribadito, che l’art. 27 cpv. 1 LPGA si riferisce esclusivamente agli assicuratori e agli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali. I datori di lavoro non possono, quindi, essere tenuti a informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi in ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STFA C 20/07 del 22 ottobre 2007 consid. 5.2.).

                                         Il ricorrente deve, pertanto, essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, anche nell’ipotesi in cui non fosse cognito dell'obbligo di cercare un impiego.

                             2.11.   Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato dodici giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. A; 35e).

                                         Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.5.).

                                         L’assicurato ha sottolineato di essersi iscritto in disoccupazione tardi, rispetto alla conclusione dell’impiego il 20 dicembre 2007, poiché credeva di riprendere il lavoro a febbraio, anche se poi non è stato così per motivi legati alla meteorologia (cfr. doc. I).

                                         Al riguardo va osservato che il TFA, con giudizio C 48/01 del 21 novembre 2001, commentato criticamente dalla Seco in Prassi ML/AD 2002/2 foglio 3, ha sì stabilito che deve essere ridotta l'entità di una sanzione da infliggere ad un assicurato che non si annuncia immediatamente in disoccupazione, in quanto non annunciandosi subito alla disoccupazione assume egli stesso una parte del danno (al riguardo cfr. pure DLA 2006 N. 11 pag. 144 segg.).

                                         Tuttavia ciò vale unicamente allorché l’assicurato in questione prima e durante il lasso di tempo in cui ha atteso prima di iscriversi in disoccupazione ricerca una nuova occupazione con la necessaria intensità (cfr. DLA 2006 N. 11 pag. 147).

                                         In casu, siccome l’assicurato non ha comunque svolto alcuna ricerca di impiego prima della disoccupazione, un’attenuazione della penalità è esclusa.

                                         Di conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di dodici giorni comminata all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

                                         La decisione su opposizione del 14 marzo 2008 contestata deve, perciò, essere confermata.

                             2.12.   A titolo abbondanziale è utile confermare all’insorgente quanto indicatogli durante il colloquio di consulenza del 26 febbraio 2008 (cfr. doc. 14), ossia che, qualora dovesse fare capo nuovamente all’assicurazione contro la disoccupazione, dovrà essere considerato quale assicurato che si annuncia regolarmente al collocamento al termine di un’attività stagionale e dovrà conseguentemente poter comprovare di aver compiuto ricerche di lavoro durante tutto il periodo lavorativo.

                                         In effetti nel caso di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

                                         Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190).

                                         Va, peraltro, segnalato che in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007 il Tribunale federale ha dichiarato inidoneo al collocamento (e quindi gli ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione) un assicurato che, dopo essere stato licenziato dalla ditta presso cui aveva lavorato 17 anni al beneficio di un contratto di lavoro di durata indeterminata, è stato riassunto dalla medesima azienda sulla base di un contratto di durata determinata da febbraio a novembre sia per il 2004, che per il 2005 e probabilmente sarebbe stato reimpiegato pure per il 2006. Egli ha compiuto le proprie ricerche di lavoro esclusivamente nel settore dell’edilizia, ramo in cui nei mesi invernali è improbabile un’assunzione. Non candidandosi anche in altri ambiti professionali, egli ha omesso di adottare tutte le misure al fine di evitare la disoccupazione e ha dimostrato, da un lato, di non cercare un’occupazione duratura, dall’altro, di accettare le brevi perdite di guadagno nei mesi da dicembre a gennaio/febbraio.

                                         L’Alta Corte, in proposito, ha rilevato:

"  (…)

Um festzustellen, ob der Versicherte bewusst diese Unterbrüche in Kauf nimmt, geben sodann sämtliche Arbeitsbemühungen, auch in den vorangegangenen Rahmenfristen, Aufschluss. Nicht stichhaltig sind die Ausführungen des Versicherten, frühere Arbeitsbemühungen dürften unter dem Hinweis auf die fehlende Aufklärungs- und Informationspflicht des RAVs nicht berücksichtigt werden. Denn der Wille, eine unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen."

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2008.14 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.05.2008 38.2008.14 — Swissrulings