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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.08.2008 38.2008.12

21. August 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,537 Wörter·~38 min·2

Zusammenfassung

Sospensione di 31 giorni per non avere iniziato un lavoro assegnato presso una ditta. Mentre a URC l'assicurata ha dichiarato di essere disposta a lasciare l'occupazione al 30%, al potenziale datore di lavoro ha indicato di non essere disposta. L'attività assegnata era adeguata

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2008.12   DC/sc

Lugano 21 agosto 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 29 febbraio 2008 di

 RI 1   rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 1° febbraio 2008 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 10 agosto 2007 l'Ufficio regionale di collocamento (in seguito:  URC) di __________ ha trasmesso alla Sezione del lavoro la seguente "Comunicazione relativa a una sanzione (rifiuto lavoro)" concernente RI 1.

Posto offerto:

Datore di lavoro:   __________

Descrizione

occupazione:        impiegata di commercio o impiegata d'ufficio possibilmente bilingue italiano-tedesco (eventualmente conoscenza della lingua inglese) esperienza nella vendita (gestione offerte-ordini) costituiscono titolo preferenziale.

Caratteristiche

impiego:                a tempo parziale mattino o pomeriggio grado occupazionale 50-70%

Retribuzione:        salario da convenire secondo la capacità.

Fattispecie:

In data 30.07.2007 ho consegnato alla signora RI 1 in sede di colloquio un'offerta di lavoro per un impiego quale impiegata di commercio (allegato 1) presso la ditta __________ di __________ posto vacante n° __________ (allegato 2).

La PCI ha rifiutato l'occupazione dichiarando di non essere disposta a lasciare l'occupazione attuale a tempo parziale e di non essere disposta a lavorare durante gli orari richiesti dall'azienda (ossia tutte le mattine) (allegato 3).

Il datore di lavoro ci informa che l'assicurata ha rifiutato il posto di lavoro perchè non disposta a lasciare l'impiego attuale a tempo parziale, posto sicuro (allegato 4).

In occasione dell'allestimento dell'intervista iniziale del 22.06.2007, l'assicurata ha dichiarato di essere disposta a lasciare l'impiego attuale a tempo parziale per un'occupazione adeguata al 60% (cfr. punto 4.3.1. allegato 5).

La formazione di base della signora RI 1 è quella di impiegata di commercio con AFC (allegato 6), possiede buone conoscenze della lingua tedesca parlata e scritta poiché ha frequentato le scuole in Svizzera tedesca fino alla seconda media (cfr. punto 5.1.1. e punto 5.2.1. allegato 5).

Il posto di lavoro corrispondeva in gran parte al suo profilo professionale come pure al suo grado occupazionale." (Doc. 15)

                               1.2.   Con decisione del 13 novembre 2007 la Sezione del lavoro ha sospeso l'assicurata per 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato l'offerta di lavoro presso la ditta __________ (cfr. Doc. 6).

                               1.3.   A seguito dell'opposizione dell'assicurata, la Sezione del lavoro, il 1° febbraio 2008, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato i 31 giorni di penalità ed ha in particolare sottolineato:

"  (...)

La signora RI 1 (__________) si è riscritta in disoccupazione in data 12 giugno 2007 (termine quadro per la riscossione: 01.10.2006 - 30.09.2008; guadagno assicurato: CHF 3'132.-), alla ricerca di un impiego a tempo parziale (60%) come impiegata di commercio, estetista, riflessologa. L'assicurata si è annunciata al collocamento in quanto l'impiego al 30% presso la Cassa di disoccupazione __________ di __________, aggiunto alla sua attività presso il salone __________ di __________ (a titolo di guadagno intermedio), non le fornisce una sufficiente entrata.

(...)

3. Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti emerge segnatamente quanto segue:

    -    in data 30 luglio 2007 I'URC ha assegnato alla signora RI 1 un'occupazione come impiegata di commercio o impiegata d'ufficio presso la ditta __________ di __________. L'impiego, libero da subito, prevedeva una percentuale lavorativa compresa tra il 50% e il 70% (in realtà, 50%; cfr. lettera 8 ottobre 2007 del potenziale datore di lavoro), con orario di lavoro e stipendio entrambi da concordare. Con scritto 29 ottobre 2007 la ditta ha precisato che la remunerazione sarebbe stata uguale a quella degli altri dipendenti (tra CHF 4'000.- e CHF 4'500.mensili lordi, a cui andava aggiunta la tredicesima mensilità). li potenziale datore di lavoro ha inoltre spiegato al servizio cantonale che sarebbero stati disposti ad assumere la signora RI 1 per un periodo di prova (cfr. scritto 26 ottobre 2007), che non sarebbe stato un problema concordare gli orari più confacenti ad entrambe le parti (cfr. scritto 8 ottobre 2007) e, inoltre, che con l'assicurata, durante il colloquio di lavoro, non è stato abbordato il tema della remunerazione in quanto la signora RI 1 ha chiaramente dichiarato di non voler assumere impegni lavorativi al 50% ma di preferire il suo lavoro al 30% (cfr. scritto 8 ottobre 2007);

    in occasione del suo colloquio di re-iscrizione presso I'URC (22 giugno 2007), l'assicurata ha dichiarato una disponibilità al collocamento nella misura del 60% (cfr. Intervista iniziale 22 giugno 2007 e colloquio di iscrizione di medesima data). Al riguardo, l'opponente sostiene di essere disponibile al collocamento soltanto nella misura di un 30%: ora, se così fosse, la stessa non avrebbe diritto alle indennità di disoccupazione, tenuto conto che, già per una percentuale del 30%, svolge attività conteggiata come guadagno intermedio. Inoltre, va ricordato che una persona che percepisce un guadagno intermedio deve essere disposta ad interromperlo il più rapidamente possibile in favore di un'attività salariata adeguata.

Ora, detto quanto sopra e alla luce della menzionata giurisprudenza, considerato come l'impiego assegnato fosse adeguato ai sensi dell'articolo 16 LADI, si ritiene che la signora RI 1 abbia rifiutato senza validi motivi un lavoro idoneo, per cui appare giustificata la sospensione decretata con decisione 13 novembre 2007. Le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere ad una conclusione diversa." (Doc. A)

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA, nel quale il suo patrocinatore si è così espresso:

"  (...)

A.   Contrariamente a quanto indicato al punto 3 della decisione su opposizione, la ricorrente è disponibile al 60% per un'attività adeguata, ma il rapporto all'attuale attività al 30%) l'attività proposta è inadeguata.

B.   La ricorrente contesta tale decisione dell'URC in quanto la Ditta __________ poteva offrire unicamente un posto di lavoro precario e non un lavoro adeguato (Art. 15 cpv. 1 LADI, doc. l) come sostiene I'URC. Determinante, inoltre, l'aspetto salariale che non è stato comunicato in modo preciso, ma la ditta __________ ha sempre discusso con la ricorrente che il salario stesso poteva oscillare tra i fr. 4'000.- e fr. 4'500.-, e che il salario definitivo poteva essere comunicato solo dopo averla vista all'opera! Va rilevato, inoltre, che la Ditta __________ ha chiesto alla ricorrente di lavorare il periodo di prova al 50%, tutte le mattine. Il lavoro proposto era in forte contrasto con lo svolgimento del lavoro attuale, che è un posto di lavoro adeguato è sicuro, presso la cassa di disoccupazione __________ di __________. Con questa decisione del tutto unilaterale, I'URC di __________, costringeva la ricorrente a perdere un posto di lavoro sicuro, e con la conseguente perdita di un guadagno assicurato di fr. 1'863. La ricorrente secondo I'URC doveva svolgere il periodo di prova presso la Ditta __________, senza neppure avere la garanzia una volta completato il periodo di prova di essere assunta in modo definitivo e senza la garanzia di un salario chiaro che andava a rispettare gli anni di servizio della stessa, con un aggravamento del danno aumentato alla Confederazione in quanto la ricorrente poteva verosimilmente perdere entrambi i posti di lavoro. A nostro modo di vedere I'URC, non ha valutato che per ogni singolo caso una tale rinuncia volta a un cambio di posto di lavoro è giustificata dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione, solo se l'impiego assegnato è effettivamente adeguato da poter condurre l'interessato a porre fine alla sua disoccupazione.

C. Secondo l'Art. 16 cpv. 2 LADI paragrafi b. d. g., l'occupazione proposta non è adeguata.

D. Non esiste il suo onere di interrompere l'attuale attività (al 30%) in quanto l'attività proposta non era adeguata per i motivi indicati." (Doc. I)

                               1.5.   Nella sua risposta del 10 aprile 2008 l'amministrazione ha chiesto di respingere il ricorso ed ha in particolare osservato:

"  (...)

Ora, detto quanto sopra e alla luce della menzionata giurisprudenza, l'impiego proposto dall'URC era adeguato ai sensi dell'articolo 16 LADI. In particolare, l'assicurata avrebbe potuto iniziare da subito a lavorare - svolgendo dapprima un periodo di prova - con una percentuale di lavoro corrispondente ad un 50%, secondo orari e stipendio da concordare con il datore di lavoro. Mal si comprende del resto l'affermazione del rappresentante della signora RI 1, secondo cui l'occupazione assegnata non sarebbe adeguata secondo l'articolo 16 cpv. 2 lett. b, d e g LADI; l'opportunità concreta di lavoro presso la ditta __________ di __________ avrebbe piuttosto permesso alla ricorrente di svolgere un'attività lavorativa regolare e di ridurre ragionevolmente il danno nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione. Di conseguenza, essendo immotivato il rifiuto dell'assicurata, appare giustificata la sospensione di 31 giorni dal diritto aIle indennità di disoccupazione confermata dalla decisione su opposizione qui contestata." (Doc. III)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per non avere iniziato una nuova attività presso la ditta __________ di __________.

                                         In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.

                                         Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".

                                         La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità.

                                     Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

                                         Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

"  (…)

1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza

La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…)

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.

La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento

dell’art. 15). (…)."

(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

                               2.3.   La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

                                         In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

"  (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

                                         Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

                                         Questo principio è stato ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005 nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

"  Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:  Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."

                                         In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata:

"  (...)

2.

Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der Beschwerdeführer aufgrund eigener Bemühungen bei der Firma A.________ vorstellen konnte. Das auf den 14. Februar 2005 vereinbarte dritte Gespräch sagte er unter Rückzug seiner Bewerbung ab. Die Arbeit bei der potentiellen Arbeitgeberin war nach den zutreffenden und zu Recht unwidersprochen gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz zumutbar.

Indem sich der Beschwerdeführer vorzeitig aus dem laufenden

Bewerbungsverfahren um die Stelle eines Aussendienstmitarbeiters zurückzog, erfüllt er den Einstellungstatbestand der Nichtannahme einer zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Darunter fällt grundsätzlich jedes das Zustandekommen eines Arbeitsvertrages (ver-)hindernde Verhalten eines Versicherten. Eine zumutbare Arbeit gilt als abgelehnt, wenn der Arbeitslose sich nicht ernsthaft um die Aufnahme von Vertragsverhandlungen, insbesondere ein Vorstel-lungsgespräch bemüht, bei den Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber eine nach den Umständen gebotene ausdrückliche Annahmeerklärung unterlässt (BGE 122 V 38 Erw. 3b mit Hinweisen; ARV 2002 S. 58 Erw. 1 [Urteil A. vom 8. Juni 2001, C 436/00]; SVR 2004 ALV Nr. 11 S. 31 Erw. 1 [Urteil D. vom 29. Oktober 2003, C 162/02]), oder wenn er, wie hier, vorzeitig seine Bewerbung zurückzieht (zum Ganzen vgl. Nussbaumer, Arbeitslosenversiche-rung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 257 f.). (...)"

                                         Su queste questioni, vedi in particolare:

                                         G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg.

                                         La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

                               2.4.   La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).

                                         L’art 16 cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

                                         L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

"  non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.    non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.    non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.    non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.    compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.    è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.      necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.    implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.    è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.      procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

                                         (Per un commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p. 93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

                                         Nella DTF 124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …, p. 60).

                                         Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03) in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

                                         Il TFA ha, al riguardo, rilevato:

"  (…)

Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen. Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten (BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik (abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG; BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)

                                         Per completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

                                         In una sentenza C 407/00 del 16 ottobre 2001 nella causa A.,  chiamato ad esprimersi a proposito dell'adeguatezza di un'occupazione nel settore della ristorazione, l'Alta Corte ha rilevato:

"  3.- a) Le fait que l'intimée est titulaire d'un certificat de cafetier-restaurateur et qu'elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise aussi bien comme tenancière indépendante d'une crêperie que comme gérante libre d'une buvette, ne permet pas de conclure que l'emploi qui lui était assigné ne tenait pas raisonnablement compte de ses aptitudes (art. 16 al. 2 let. b LACI). En effet, l'activité d'auxiliaire de gastronomie ne répond pas à une           définition précise. Il est notoire qu'elle dépend de l'importance de l'établissement hôtelier et de son personnel.

Elle peut ainsi comprendre aussi bien le travail de dame de          buffet que des nettoyages. On pouvait donc raisonnablement           attendre de l'intimée, sans que cela soit trop exiger d'elle compte tenu de son expérience, qu'elle travaille comme auxiliaire de gastronomie dans un restaurant où la dame de buffet doit accomplir également les nettoyages (Thomas Nussbaumer, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 95, ch. m. 239 et les notes n° 519 et 520). Sur ce point, le jugement           attaqué est erroné.

    b) Il est constant que l'intimée doit, en raison de           son état de santé, prendre une douche en cours de journée (attestation médicale du docteur C.________ du 11 janvier 2000).

    Pour autant, cela ne signifie pas que le travail de nettoyage inclus dans l'activité d'auxiliaire de gastronomie proposée à l'assurée ne convenait pas à son état de santé (art. 16 al. 2 let. c LACI). En effet, ceci ne ressort pas de l'attestation médicale précitée. Sur ce           point également, le jugement attaqué est erroné.

    c) Ainsi que le relève à juste titre la juridiction cantonale de dernière instance, le salaire que le restaurant X.________ a réellement proposé à l'intimée n'est pas clairement établi. D'une part, il ne figure pas sur l'assignation du 10 septembre 1999. D'autre part, le montant offert par l'établissement n'est pas indiqué dans la formule de candidature, datée du 22 septembre 1999.

    Si l'on s'en tient aux déclarations de l'intimée du 17 août 2000, le salaire proposé était de 2800 fr. environ.

Selon ses affirmations du 20 décembre 1999 (compte rendu de           l'entretien par téléphone avec D.________, conseiller du service de placement), le restaurant X.________ lui a offert un salaire mensuel brut de 2900 fr.

    Cela nécessite une instruction complémentaire. On ne           saurait retenir que les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis (art. 30 al. 1 let. d LACI et la jurisprudence déjà citée), aussi longtemps qu'on ignore si le restaurant X.________ a bel et bien offert à l'intimée, comme le prétend le recourant, un salaire mensuel brut de 2980 fr. Il est, en effet, décisif de savoir           si cet établissement lui a proposé le salaire minimum prévu par l'avenant genevois à la convention collective de travail CCNT 98, auquel a droit toute collaboratrice à plein temps sans apprentissage ni formation élémentaire, ce qui vaut pour une auxiliaire de gastronomie (art. 16 al. 2 let. a LACI; voir aussi Nussbaumer, op. cit., p. 95, ch. m. 238). Compte tenu des affirmations de l'assurée           (procès-verbal de l'audition du 17 août 2000), il s'agit dès lors de savoir si des pourparlers avec le restaurant X.________ ont eu lieu sur ce point. En revanche, la question des frais généraux, soit des frais de déplacement et de repas invoqués par l'intimée, n'est pas déterminante (arrêts non publiés B. du 11 avril 1988 [C 152/86] et J. du 7 décembre 1984 [C 124/84]).

    En conséquence, la cause doit être renvoyée à la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage pour qu'elle procède à cette instruction complémentaire."

                                         Nella successiva sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, il TFA ha rilevato:

"  4.2  Dans l'arrêt du 16 octobre 2001, la Cour de céans a considéré que le fait que la recourante est titulaire d'un certificat de cafetier-restaurateur et qu'elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise aussi bien comme tenancière indépendante d'une crêperie que comme gérante libre d'une buvette, ne permettait pas de conclure que l'emploi qui lui était assigné - soit auxiliaire de gastronomie, dans un restaurant où la dame de buffet doit accomplir également les nettoyages - ne tenait pas raisonnablement compte de  ses aptitudes au sens de l'art. 16 al. 2 let. b LACI. L'arrêt étant passé en force de chose jugée dès qu'il a été prononcé (art. 38 OJ), il n'y a pas lieu d'y revenir.

4.3  Après avoir procédé à l'instruction complémentaire requise dans l'arrêt de renvoi du 16 octobre 2001 en ce qui concerne le salaire qui avait été proposé à la recourante par le restaurant X.________, la juridiction cantonale s'en est tenue à la version des faits donnée par B.________ dans sa lettre du 5 janvier 2004.

La recourante, qui a eu la possibilité de s'exprimer au sujet des  renseignements contenus dans cette lettre, n'a pas contesté la véracité des faits qui y sont exposés. Dans la lettre en question, B.________ indique que la recourante s'était plainte à l'Office cantonal de l'emploi que le restaurant X.________ lui proposait un salaire dérisoire qui ne figurait pas dans le barème genevois. B.________ avait été vexée à l'époque que la candidate se permette d'entacher la réputation de son établissement auprès de l'office, car le salaire qui avait été proposé à la recourante correspondait au minimum genevois pour le poste à repourvoir. En fait, celle-ci refusait  une section nettoyage assez légère dans un restaurant coquet de 50 places.

Ces différents éléments permettent de tenir pour établi au degré de  vraisemblance prépondérante que, comme l'ont retenu les premiers juges, le salaire proposé pour une auxiliaire de gastronomie correspondait au salaire minimum prévu par l'avenant genevois à la convention collective de travail CCNT 98. L'emploi assigné satisfaisait  aux conditions des conventions collectives mentionnées à l'art. 16 al. 2 let. a LACI. Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis (art. 30 al. 1 let d LACI)."

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                               2.6.   Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza del 29 ottobre 2003 nella causa D. (C 162/02), pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

                                         Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

                                         In particolare, la nostra Massima Istanza ha rilevato:

"  (…)

3.1. Art. 45 Abs 3 AVIV …lautet in deutscher, französischer und italienischer Sprache wie folgt: "Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat." "Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable." "La colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo." In der Rechtsprechung wird der Vorbehalt des entschuldbaren Grundes (motif valable/valido motivo) in Übereinstimmung mit der deutschen und französischen, aber im Widerspruch zur italienischen Fassung im Zusammenhang mit beiden Tatbeständen, sowohl der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen (z. B. ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c; Urteil H. vom 8. November 2001, C 156/01, Erw. 3a) als auch der Ablehnung einer zumutbaren Arbeit (z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 48 Erw. 1; Urteil I. vom 23. August 2001, C 21/01, Erw. 1b) genannt.

3.2 Nach ständiger Rechtsprechung zu Art. 30 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 3bis AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 3 AVIV ist der Bemessung der Einstellungsdauer sowohl bei Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen (Einstellungsgrund gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV) als auch bei Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Einstellungsgrund gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 2 AVIV in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) nicht zwingend ein schweres Verschulden zugrunde zu legen. Dabei werden für die Unterschreitung des für schweres Verschulden vorgesehenen Sanktionsrahmens statt eines entschuldbaren Grundes (z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa; Urteile F. vom 20. September 2002, C 48/02, Erw. 5, G. vom 20. Juni 2001, C 32/01, Erw. 4, sowie T. vom 16. Februar 2001, C 15/00, Erw. 3b und 4b) oft - gleichbedeutend (vgl. insbesondere Urteile F. vom 20. September 2002, C 48/02, Erw. 5, und T. vom 16. Februar 2001, C 15/00, Erw. 3) - besondere Umstände des Einzelfalls verlangt, indem festgehalten wird, die Bestimmung von Art. 45 Abs. 3 AVIV bilde hier lediglich die Regel, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden dürfe, sodass insoweit das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsgericht nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt sei, sondern auch eine mildere Sanktion zulasse (z. B. ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c; RJJ 1999 S. 56 Erw. 3; Urteile J. vom 17. März 2003, C 278/01, Erw. 2.1, K. vom 8. Oktober 2002, C 392/00, Erw. 4.5, und D. vom 21. Mai 2001, C 424/00, Erw. 2b).

(…)

3.4

3.4.1  Zunächst ist festzustellen, dass der Wortlaut aller drei Sprachfassungen des Art. 45 Abs. 3 AVIV keinerlei Anhaltspunkt enthält, der dafür sprechen würde, hinsichtlich der Ablehnung einer zumutbaren Arbeit zwischen amtlich zugewiesenen auf der einen und nicht amtlich zugewiesenen Stellen auf der andern Seite zu differenzieren. Eine solche Unterscheidung wurde lediglich - teilweise - von der Rechtsprechung eingeführt bzw. offen gelassen. Das Urteil C 226/98 (Erw. 3.3.1 hievor) gab indessen das frühere, den Einstellungstatbestand der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit betreffende Urteil C 386/97 ungenau wieder. In Letzterem war nicht entschieden worden, im Falle der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit müsse immer ein schweres Verschulden angenommen werden. Vielmehr war darin erst nach Verneinung eines entschuldbaren Grundes auf ein nach Art. 45 Abs. 3 AVIV zwingend schweres Verschulden geschlossen worden (ARV 1999 Nr. 23 S. 137 Erw. 1b und S. 139 Erw. 2c). Damit sollte demnach entgegen ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c (sowie z. B. Urteil C. vom 10. Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b) nicht gesagt werden, im Rahmen des Einstellungsgrundes der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit sei eine Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgeschriebenen Einstellungsdauer generell unzulässig. Vielmehr sollte damit festgestellt werden, dass bei Vorliegen dieses Einstellungstatbestandes im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV, das heisst nur bei Fehlen eines entschuldbaren Grundes, zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen sei (vgl. Urteile I. vom 23. August 2001, C 21/01, Erw. 1b, S. vom 20. Juli 2001, C 74/01, Erw. 1b und 4a, sowie D. vom 19. Januar 2001, C 75/00). Art. 45 Abs. 3 AVIV schreibt nicht nur bei Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen, sondern auch bei Ablehnung einer zumutbaren Arbeit nur unter dem Vorbehalt eines entschuldbaren Grundes die Annahme eines schweren Verschuldens vor (Erw. 3.1 hievor). Wird ein solcher Grund bejaht, ist diese Bestimmung nicht anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der Regel des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG.

3.4.2 Abgesehen davon, dass schon der Wortlaut von Art. 45 Abs. 3 AVIV keine Handhabe dafür bietet, die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit anders zu behandeln als jene einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Tätigkeit, vermag auch das im Urteil C 226/98 angeführte Argument, bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit stünden Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar fest (ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c; ebenso z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa und Urteil C. vom 10. Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b), für diesen Einstellungsgrund einen Ausschluss einer die Einstellungsdauer bei schwerem Verschulden unterschreitenden Sanktion nicht zu begründen. Selbst wenn bei diesem Einstellungstatbestand Tatsache und Schwere des Verschuldens häufiger klar feststehen sollten als bei den Einstellungsgründen der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und der Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit, könnte dies nicht dazu führen, die Möglichkeit einer Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgesehenen Einstellungsdauer bei Einstellungen wegen Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit generell zu verneinen. Damit würden diejenigen, durchaus auch bei diesem Einstellungsgrund vorkommenden, Konstellationen vernachlässigt, in denen Tatsache und Schwere des Verschuldens gerade nicht klar feststehen.

3.4.3  Aufgrund dieser Erwägungen ist die Rechtsprechung im Sinne der in Erw. 3.3.2 hievor angeführten Urteile dahin zu klären, dass bei Vorliegen eines entschuldbaren Grundes, weil Art. 45 Abs. 3 AVIV diesfalls nicht anwendbar ist, auch bei Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit nicht zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen ist. Es verhält sich damit nicht anders als bei der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und bei der Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (vgl. auch Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz 712, der auch bei den in Art. 45 Abs. 3 AVIV genannten Gründen eine Verschuldensprüfung im Einzelfall postuliert, ohne zwischen den verschiedenen betroffenen Einstellungstatbeständen zu differenzieren)." (DTF 130 V 125 consid. 3.1.; 3.2.; 3.4.)

                                         Relativamente alla nozione di "validi motivi" il TFA ha precisato:

"  3.5 Zu prüfen bleibt, was unter entschuldbaren Gründen zu verstehen ist, deren Vorliegen dazu führt, dass anders als nach Art. 45 Abs. 3 AVIV nicht zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen ist. Dazu ist vorab festzuhalten, dass der deutsche Wortlaut dieser Bestimmung, der von einem "entschuldbaren Grund" spricht, nicht treffend ist, könnte er doch dazu verleiten, nach Gründen zu suchen, die ein Verschulden ausschliessen. Dies ist jedoch nicht gemeint, wie aus der Rechtsprechung folgt, die bei entschuldbaren Gründen bzw. unter besonderen Umständen des Einzelfalls nicht auf eine Einstellung verzichtet, sondern unter Umständen auch bei den in Art. 45 Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbeständen den für schweres Verschulden vorgesehenen Rahmen unterschreitet (Erw. 3.2 und 3.3 hievor). Es ist vielmehr gestützt auf die französische und die italienische Fassung, worin von einem "motif valable" bzw. "valido motivo" gesprochen wird, festzustellen, dass unter einem "entschuldbaren Grund" im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV ein Grund zu verstehen ist, der das Verschulden leichter als schwer erscheinen lassen kann. Dies steht auch in Übereinstimmung mit den Urteilen, in denen statt von entschuldbaren Gründen von besonderen Umständen des Einzelfalls die Rede ist (vgl. für die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie die Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Erw. 3.2 hievor und für die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Urteile G. vom 15. Februar 2002, C 93/01, Erw. 3, und U. vom 28. September 2001, C 119/01, Erw. 3).

Es handelt sich somit um Gründe, die - ohne zur Unzumutbarkeit zu führen, ansonsten es schon an der Erfüllung der in Art. 45 Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbestände fehlen würde (vgl. Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV, Art. 44 Abs. 2 AVIV in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung und Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) - das Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lassen können. Diese im konkreten Einzelfall liegenden Gründe können - wie etwa gesundheitliche Probleme (RJJ 1999 S. 57 Erw. 4) - die subjektive Situation der betroffenen Person oder - so die Befristung einer Stelle (ARV 2000 Nr. 9 S. 49 Erw. 4b/aa) - eine objektive Gegebenheit beschlagen. (…)"

(DTF 130 V 125-131 consid. 3.5.)

                                         In quel caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di lavoro. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

                                         In un'altra sentenza del 9 dicembre 2003 nella causa H. (C 58/03), la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

                                         In una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa H. (C 213/03) il TFA ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

                                         L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.

                                         Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva una  concolpa dell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

                                         Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

                                         Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. STFA del 12 dicembre 2003 nella causa K. (C 70/02); STFA 6 febbraio 2004 nella causa A. (C 130/03) e STFA del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03). Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

                               2.7.   Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che l'assicurata, nata nel 1962, domiciliata a __________, si è reiscritta in disoccupazione in data 12 giugno 2007 alla ricerca di un impiego al 60% quale impiegata di commercio, estetista, riflessologa (cfr. Doc. 16).

                                         A quel momento era già aperto un termine quadro per la riscossione dal 1° ottobre 2006 al 30 settembre 2008 con un guadagno assicurato di fr. 3'132.-- (cfr. Doc. 16)

                                         Nel formulario allestito presso l'URC di __________ l'assicurata ha dichiarato di essere parzialmente occupata nella misura del 30% e di essere disposta a lasciare l'occupazione a tempo parziale (cfr. Doc. 5: "sì per il mio grado occupazionale del 60%").

                                         Nel "Curriculum vitae" contenuto nell'incarto figura l'indicazione secondo cui l'attività ricercata era quella di "impiegata nella misura del 30% (ca. 12 ore settimanali)" (cfr. Doc. 9).

                                         Nel formulario "Esito dell'assegnazione" l'assicurata ha affermato di non essere disposta a lasciare l'occupazione attuale a tempo parziale e di non essere disposta a lavorare nei giorni richiesti dal datore di lavoro (cfr. Doc. 15.3, "tutte le mattine e anche di più al bisogno").

                                         Anche il potenziale datore di lavoro ha confermato che l'assicurata non è stata assunta in quanto "non è disposta a lasciare l'occupazione attuale a tempo parziale (posto sicuro) (cfr. Doc. 15.4).

                                         Le ragioni per cui ha rifiutato l'occupazione sono state riconfermate dall'assicurata in uno scritto del 28 agosto 2007 alla Sezione del lavoro (cfr. Doc. 13)

                                         Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che, a ragione, l'amministrazione ha sospeso l'assicurata sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

                                         L'occupazione presso la ditta __________ di __________, nella professione di impiegata di ufficio e nella misura del 50% di un impiego a tempo pieno (cfr. Doc. 12, lettera dell'8 ottobre 2007 del potenziale datore di lavoro alla Sezione del lavoro) era del tutto adeguata.

                                         In particolare essa era conforme alla situazione personale (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. a LADI) dell'assicurata (le due figlie hanno infatti 20 e 15 anni), era nella sua professione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. b e d LADI) ed era situata nel proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Anche dal profilo salariale l'occupazione era adeguata, benché,  come giustamente ha sottolineato l'amministrazione, tale questione non sia stata approfondita al momento del colloquio visto che comunque l'assicurata ha subito dichiarato al potenziale datore di lavoro la volontà di volere mantenere l'attuale altro impiego al 30% (cfr. Doc. 12).

                                         Quest'ultima motivazione non è di nessun beneficio per l'assicurata.

                                         Infatti, il Tribunale federale ha stabilito che un assicurato deve essere disposto a lasciare un impiego sicuro, a carattere stagionale, per un'altra occupazione adeguata di durata indeterminata. In caso contrario egli rischia di essere dichiarato inidoneo al collocamento (cfr. STF 8C_459/2007 dell'11 giugno 2008).

                                         Alla luce di quanto appena esposto la decisione su opposizione impugnata, con la quale l'amministrazione ha inflitto all'assicurata una sanzione che si rivela conforme al principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.5), deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2008.12 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.08.2008 38.2008.12 — Swissrulings