Raccomandata
Incarto n. 38.2007.7 rs
Lugano 18 aprile 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 dicembre 2006 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 21 dicembre 2006 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 4 dicembre 2006 (cfr. doc. 4) con cui aveva sospeso l’assicurato per dodici giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche nel periodo di attività a carattere stagionale (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 21 dicembre 2006 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale ha addotto che:
" (…) mi permetto comunicare alla vostra attenzione il mio disaccordo con quanto scritto nella decisione dell’Ufficio di collocamento per i seguenti motivi:
· Ho lavorato all’Albergo __________ come aiuto cuoco per 3 stagioni. Quest’anno l’albergo è stato venduto e di conseguenza c’era una diversa organizzazione.
· La cuoca è partita già all’inizio di ottobre e così sono rimasto solo a dover portare avanti il lavoro della cucina compresa tutta la pulizia della stessa. Questo lavoro era troppo per me. Per questo motivo non ho potuto continuare nella ricerca sistematica dei timbri come da voi richiesto.
· Ero stanco e demoralizzato e anche a causa della distanza dell’albergo dal centro di __________ passavo le mie ore libere in camera troppo stanco per potermi muovere a cercare i timbri.
· Considerando il fatto che devo pagare alcune fatture arretrate (Cassa Malati, affitto) e devo pagare le spese vive per vivere a tutt’oggi non riesco a far fronte a tutto anche dovuto al fatto che mi è stato sospeso il diritto alle indennità.
Vi chiedo cortesemente di rivedere la vostra decisione, nel frattempo sono alla ricerca di un lavoro con contratto annuale al fine di non più trovarmi in una simile situazione” (Doc. I)
1.3. L’URC, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nei mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione.
Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.3. La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;
2.5. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato dal 2004 al 2006 ha svolto un’attività stagionale alle dipendenze della Hotel __________ quale ausiliario e aiuto manutenzione dapprima e aiuto cuoco in seguito (cfr. doc. 2; I).
Egli, nei mesi d’inattività successivi alla seconda stagione lavorativa, ha fatto capo alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 2).
Per completezza, in relazione al primo periodo interstagionale, ossia dalla fine del 2004 al marzo 2005, va segnalato che all’insorgente, con decisione del 13 gennaio 2005 emessa dalla Cassa __________ e passata in giudicato incontestata, non è stato riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, poiché non aveva adempiuto il periodo minino di contribuzione e non poteva comprovare nessun motivo di esonero (cfr. doc. 2, 4).
Per quanto riguarda il 2006, il ricorrente è stato impiegato dalla Hotel __________ dal 1° maggio al 31 ottobre 2006 (cfr. doc. 2).
L’assicurato si è riannunciato per il collocamento presso l’URC di __________ il 27 ottobre 2006 con effetto a decorrere dal 1° novembre 2006, dichiarando di ricercare un’occupazione al 100% (cfr. doc. 2).
Al momento della sua iscrizione in disoccupazione il ricorrente non ha presentato all’amministrazione alcuna ricerca di una nuova occupazione compiuta durante i mesi in cui ha lavorato presso la __________.
La consulente del personale, il 22 novembre 2006, gli ha così trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 2 dicembre 2006, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nel periodo in cui ha svolto l’attività stagionale.
La collocatrice ha pure precisato che oltre la data indicata l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4).
Dalle tavole processuali non risulta che l’assicurato abbia risposto alcunché alla consulente del personale.
Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC, con decisione formale del 4 dicembre 2006, ha poi sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. 4; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 21 dicembre 2006 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.6. Per quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va osservato che, per un certo periodo, l'UCL ha applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.
Il TFA considera queste persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline, generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien", pag. 56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2 maggio 1997 nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 19 segg.).
In una sentenza del 18 novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA 2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V 38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).
Tuttavia, alla luce della giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).
Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190).
2.7. Nel caso in esame dagli atti dell’incarto emerge che l’assicurato, durante tutto il periodo del 2006 in cui ha lavorato presso la __________, quindi nei mesi da maggio a ottobre 2006, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza per gli assicurati che ricorrono regolarmente all’assicurazione contro la disoccupazione al termine di un’attività stagionale (cfr. consid. 2.6.), non ha effettivamente compiuto delle ricerche di impiego.
Il ricorrente era peraltro ben al corrente del proprio obbligo di cercare un impiego durante l’intero periodo di lavoro.
Lo stesso, infatti, era stato informato espressamente al riguardo durante il colloquio di consulenza del 16 febbraio 2006 quando ha informato il proprio collocatore che era stato riassunto per la stagione 2006 dall’ex datore di lavoro (cfr. doc. 2).
All’insorgente, il 15 dicembre 2005, era altresì stato consegnato il “Promemoria Ricerche di lavoro”, da cui risulta che, se l’ultima attività è di carattere stagionale, l’assicurato deve essere disposto a cercare e accettare impieghi duraturi e in particolare deve cercare lavoro durante tutto l’anno (cfr. doc. 2).
La circostanza invocata dall’assicurato secondo cui in quel periodo doveva lavorare assiduamente, in quanto la cuoca era partita già all’inizio di ottobre (cfr. doc. I) non è poi di ausilio alcuno per il medesimo.
Infatti, da un lato, la partenza della cuoca si è verificata soltanto nel mese di ottobre 2006, ossia durante l’ultimo mese dell’attività stagionale secondo il contratto sottoscritto nel mese di maggio 2006 (cfr. doc. 2).
Dall’altro, nel mese di febbraio 2006 l’allora collocatore aveva indicato all’assicurato di continuare a effettuare le ricerche di impiego anche durante l’attività stagionale, precisando di compierne minimo quattro al mese (cfr. doc. 2).
In simili condizioni, vista l’esiguità del numero di ricerche richieste, occorre ritenere che l’insorgente non aveva validi motivi per non intraprendere almeno quattro sforzi al fine di reperire un’occupazione anche nei periodi in cui la mole di lavoro a cui era confrontato era notevole.
Nemmeno il fatto di avere asserito che __________ è distante dal centro di __________ giustifica le mancate ricerche da parte del ricorrente.
In effetti __________ è collegata a __________, segnatamente, da un servizio di autobus. Le corse si estendono sull’arco della giornata, in particolare al mattino e nel primo pomeriggio. Il tragitto da __________ a __________ __________, zona __________, dura circa dodici minuti (cfr. www.ffs.ch).
Inoltre l’insorgente, siccome abitava lungo il __________, quale giovane - è nato nel 1983 – assicurato, era senz’altro in grado di percorrere più o meno un quarto d’ora a piedi e raggiungere la linea __________ dell’autobus che collega __________ al centro di __________.
L'assicurato ha, dunque, contravvenuto all'obbligo di ridurre il danno nel periodo dal mese di maggio al mese di ottobre 2006 (cfr. consid. 2.2.).
Tale violazione implica la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).
2.8. Per quanto concerne la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38. 2001.201).
Essa indica che:
" (…)
1. Periodo di tempo da esaminare
L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).
(…)
3. Durata della sospensione
La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:
3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni." (Doc. 10, inc. 38.2001.201)
Nell'ambito della vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.6.; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).
La Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando irrogare 1 o 2 giorni.
Il TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2003 p.to D68 e dalla “Circulaire relative à l'indemnité de chômage” del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, p.to D72 (cfr. consid. 2.4.) -, la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.
Il medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).
Nel caso in esame l'URC ha inflitto all’assicurato dodici giorni di sospensione dal diritto alle indennità per mancate ricerche nel periodo di attività stagionale da maggio a ottobre 2006.
L'entità di questa sanzione corrisponde a un'applicazione generosa della prassi, secondo cui dodici giorni di sospensione vengono inflitti a un assicurato con attività stagionale che non effettua ricerche nei tre mesi precedenti l'annuncio per il collocamento (4 giorni di sospensione x i 3 ultimi mesi).
Inoltre la penalità da infliggere a un assicurato viene commisurata secondo la colpa di quest’ultimo (cfr. consid. 2.4.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg., consid. 2.3.).
La relativa durata non dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche.
Pertanto, in casu, l’entità della sanzione non può essere determinata in considerazione dei problemi di natura finanziaria fatti valere dal ricorrente (cfr. doc. I).
Di conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di dodici giorni è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).
La decisione su opposizione del 21 dicembre 2006 contestata deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti