Raccomandata
Incarto n. 38.2007.6 dc/td
Lugano 5 giugno 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 8 gennaio 2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione dell'8 gennaio 2007 la Sezione del lavoro ha confermato una precedente decisione del 15 novembre 2006 (cfr. Doc. A8) con la quale RI 1 è stata sospesa per 25 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per essersi rifiutata di partecipare ad un programma di occupazione:
" La signora RI 1 (__________) si è annunciata in disoccupazione in data 23 dicembre 2005 (termine quadro per la riscossione: 09.01.2006 - 08.01.2008; guadagno assicurato: CHF 2'306.-), alla ricerca di un impiego a tempo pieno come operaia di fabbrica, aiuto venditrice, cassiera.
In data 13 ottobre 2006 l'Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) di __________ ha sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG), per esame e decisione, il caso della signora RI 1 con Comunicazione relativa a una sanzione (rifiuto PML) del seguente tenore:
"(…)
Assicurata iscritta in disoccupazione a far tempo dal 9 gennaio 2006, alla ricerca di un impiego (generico) a tempo pieno. L'assicurata non è in possesso di un AFC. Proposto 1 ° Programma Occupazionale Temporaneo in data 21 agosto 2006 presso __________ di __________. L'assicurata, dopo aver tenuto colloquio con il responsabile della misura nella sede di __________ ci invia cert. Medico attestante sua inidoneità a lavorare in ambienti con presenza di polveri. Discussa la presunta presenza di polveri con il responsabile signor __________ il quale ci conferma la presenza di suddetta polvere. Si decide pertanto di annullare l'offerta di POT presso __________ di __________.
Proposto in data 4 ottobre 2006 2° Programma Occupazione Temporaneo presso __________ di __________. Verificata preventivamente con responsabile della misura signora __________ la presenza o meno di polvere, la quale mi informa non esserci particolare presenza di suddetta polvere.
L'assicurata in data 10 ottobre 2006 ci fa pervenire cert. Medico in cui attesta ancora una volta di non poter lavorare in ambienti polverosi (senza aver preso contatto alcuno con la responsabile della misura).
Convocata in data odierna per chiarire la questione del secondo rifiuto di POT. La stessa ribadisce la sua intenzione di non partecipare alla misura assegnata e di non voler nemmeno verificare in loco l'effettiva presenza di polvere.
In merito a quanto sopra indicato vi inoltriamo la pratica per verificare se sussistano gli estremi per ritenere il rifiuto della 2a misura occupazionale, proposta dallo scrivente ufficio, sanzionabile. (...)"
Nel caso in esame, in data 4 ottobre 2006 l'URC di __________ ha inviato alla signora RI 1 un'offerta per un posto nel POT organizzato dal __________, a __________ dal 16 ottobre 2006. L'opponente ha compilato il formulario Esito del colloquio in data 12 ottobre 2006; nello stesso l'assicurata dichiara di non aver mai preso contatto con l'organizzatore in ragione del fatto che il suo medico le ha "vietato per ragioni di salute di lavorare in ambienti con polvere" e, al riguardo, rimando all'attestazione medica stilata lo scorso 9 ottobre.
In data 13 ottobre 2006 è stato previsto un colloquio chiarificatore presso l'URC (colloquio "straordinario" di consulenza; cfr. verbale, sottoscritto dall'opponente). In occasione dello stesso, l'assicurata è stata informata dell'avvenuta verifica, da parte dell'URC, presso l'organizzatore, della presenza o meno di polvere nel luogo di svolgimento del POT e del risultato di questi accertamenti (assenza di particolare polvere dannosa alla salute); inoltre, è stata invitata ad effettuare un colloquio con il responsabile della misura a __________ e ad una personale verifica di quanto verificato dall'URC, ciò che la signora RI 1 ha tuttavia rifiutato di fare. Si rileva che il verbale, sufficientemente chiaro e preciso, è stato sottoscritto dall'assicurata, la quale, oltre che ad essere responsabile dei suoi atti, non ha sollevato immediata contestazione riguardo al contenuto del protocollo del colloquio, attendendo invece una quindicina di giorni dallo stesso.
Ora, in considerazione di quanto precede, constatato in particolare come, dalla verifica effettuata dall'URC presso l'organizzatore, non è emersa la presenza di particolare polvere dannosa alla salute, considerato inoltre come, in occasione del colloquio di controllo del 13 ottobre 2006, l'assicurata sia stata correttamente informata dal proprio consulente in merito ai risultati di queste verifiche e formalmente invitata a prendere contatto con l'organizzatore per prendere lei stessa visione del luogo e delle condizioni di svolgimento della misura e come l'opponente abbia tuttavia nuovamente opposto il suo rifiuto, il comportamento assunto dalla signora RI 1 è da ritenere ingiustificato. L'assicurata, infatti, perlomeno dopo avere ottenuto, il 13 ottobre 2006, tutte le necessarie informazioni e rassicurazioni da parte del proprio consulente, avrebbe potuto e dovuto prendere contatto con l'organizzatore del POT, per effettuare se del caso lei stessa una verifica delle condizioni lavorative in seno alla struttura. La signora RI 1 si è tuttavia rifiutata di dare seguito alle istruzioni dell'URC, rifiutando in tal modo, in maniera ingiustificata, la misura adeguata assegnatale." (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su opposizione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore chiede la revoca della sanzione, rilevando:
" II 21 agosto è stato proposto alla signora RI 1 un POT, presso il __________ con sede a __________.
L'assicurata si è recata puntualmente sul posto ed ha lavorato dalle ore 8.00 alle 15.00.
Questo fatto non é stato valutato attentamente dal consulente, il quale lascia intendere, dopo lettura della comunicazione relativa a una sanzione del 13.10.2006, che l'assicurata ha tenuto solamente un colloquio con il responsabile del POT.
Durante queste ore di lavoro, la stessa ha accusato dei problemi respiratori. Per questo motivo il responsabile del POT, dopo essersi accertato delle condizioni di salute, ha invitato l'assicurata a sospendere il lavoro.
L'assicurata si è recata presso il medico di fiducia dove è stata accertata un'allergia alla polvere (vedi certificato Dr. __________ - __________).
Per questo motivo con decisione del 12 settembre 2006, il POT è stato annullato per ragioni mediche.
In data 04.10.2006 è offerto all'assicurata un nuovo POT sempre al __________ ma con sede a __________.
L'assicurata con reazione istintiva, leggendo __________, spaventata da quanto era successo al primo POT, si é recata nuovamente presso il suo medico, il quale ha redatto un nuovo certificato.
Questo dimostra chiaramente che l'assicurata non è stata informata della presenza o meno di polvere.
La conferma di questo, è inoltre provata dalla risposta del consulente all'Ufficio Giuridico in data 20.12.2006.
Alla prima domanda (...) l'assicurata è stata informata che erano stati fatti dei controlli da parte dell'URC per quanto attiene alla presenza di polveri, lo stesso risponde di no.
Il signor __________ afferma di essersi premunito in precedenza, di verificare la presenza di polveri prima di inviare l'offerta di POT (04.10.2006), ma nella stessa non lo comunica all'assicurata.
Neppure nella convocazione al colloquio di consulenza con raccomandata del 10.10.2006, il consulente fa riferimento alla presenza o meno di polvere.
In data 13.10.2006, l'assicurata al contrario di quanto affermato dal signor __________, dichiara di essersi recata al colloquio di consulenza, ma di non essere stata informata di nulla, in merito al secondo POT.
La stessa è consapevole di aver firmato il verbale senza leggere, ma insiste nell'affermare quanto sopra.
II 13.10.2006, Il consulente invia all'Ufficio giuridico una comunicazione del seguente tenore:
(....) convocata in data odierna per chiarire la questione del secondo rifiuto di POT.
In data 20.12.2006 lo stesso con risposta alle domande dell'Ufficio giuridico della sezione del lavoro, si esprime testualmente:
(....) la quale c'informa anche in questo caso che intende rifiutare il POT a causa della sua allergia alle polveri.
Con queste affermazioni, si vuol far credere che l'assicurata abbia rifiutato di sua volontà il primo POT.
Dagli atti risulta invece chiaramente, che lo stesso é stato annullato per ragioni mediche con decisione del 12.10.2006 dell'URC di __________.
Sempre in data 13.10.2006, il consulente afferma di aver verificato preventivamente con il responsabile della misura signora __________, la presenza o meno di polvere.
(...) la quale m'informa non esserci "particolare presenza di polvere".
Con questa dichiarazione, l'organizzatrice non escludeva del tutto tale presenza, ma il consulente di questo non ha tenuto conto.
L'istante, fin dall'inizio, ha sostenuto con vigore il fatto di non essere stata informata, dal proprio consulente in merito all'assenza di polvere nella struttura della misura." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 22 febbraio 2007 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso, riconfermando le argomentazioni contenute nella decisione su opposizione (cfr. Doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972).
In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Al riguardo il TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:
" (...)
2.1 Nell'ambito della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a una riorganizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il periodo contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici regionali di collocamento e ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dei risparmi da contrapporre ai maggiori on derivanti dagli Accordi bilaterali (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."
La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).
L'art. 59 LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste misure.
L'art. 64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il tenore di questa disposizione è il seguente:
"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione;
c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione:
2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c."
Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA del 29 marzo 2005 nella causa D., C 274/04; STFA del 12 aprile 2005 nella causa B., C 269/04; STFA del 30 settembre 2005 nella causa B., C 279/03).
A questo proposito in una sentenza del 6 dicembre 1999 nella causa M., C 376/98, il TFA ha rilevato:
" In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art. 72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).
Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile (cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag. 78 seg.)."
In DTF 125 V 367 il TFA ha ricordato che:
" Zum andern gelten für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit, muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"
L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.
In una sentenza dell'11 ottobre 2005 nella causa W., (C 184/05) il TFA ha ricordato che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen in Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".
2.3. Per costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).
2.4. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa M. C 126/02; DTF 125 V 361).
La giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 9 febbraio 2006 nella causa T., C 301/05; STFA del 13 dicembre 2005 nella causa S., C 272/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).
Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Su queste questioni, vedi in particolare:
G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg..
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.6. Per quanto concerne l'entità della sanzione, il TFA in una sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa UCL c/ D.S. (C 262/01), si è pronunciato su un ricorso dell'Ufficio cantonale del lavoro (dal 1° gennaio 2002: Sezione del lavoro) del Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi.
L'Alta Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.
Il TFA ha accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.
Al riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:
" (…)
2.
2.1 La Corte cantonale si è distanziata dalla valutazione operata dall'UCL e ha qualificato solo come leggera - e non come mediamente grave - la colpa dell'assicurata. In particolare, non ha condiviso il provvedimento amministrativo poiché esso avrebbe riprodotto "meccanicamente (in funzione della durata della misura)", e quindi senza tenere conto dell'insieme delle circostanze, le tabelle emanate dal seco in materia (cfr. Prassi ML/AD 99/1 foglio A/1).
2.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente, dando per scontato che la durata della sospensione vada determinata a dipendenza della gravità della colpa nel singolo caso e debba pertanto tenere conto di tutte le circostanze concrete, censura nondimeno l'operato dei primi giudici e ritiene che la sanzione inflitta dall'amministrazione, fondata sulle direttive emanate dal seco al fine di eliminare le forti divergenze cantonali riscontrate in materia, sarebbe già rispettosa del principio di proporzionalità, mentre gli elementi soggettivi evocati dalla pronuncia impugnata non sarebbero tali da giustificarne una riduzione.
3.
3.1 In una recente sentenza pubblicata in DTF 125 V 197, resa nell'ambito applicativo dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 1995, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare una sospensione per 20 giorni, ossia per la durata massima prevista dalla normativa allora in vigore per i casi di colpa mediamente grave, decretata nei confronti di un assicurato che non aveva dato (tempestivamente) seguito all'ingiunzione dell'Ufficio di iscriversi a un (adeguato) programma occupazionale di 6 mesi
mancando di conseguenza di parteciparvi. Similmente, in una successiva sentenza 19 agosto 2002 in re K., C 355/01, questa Corte ha tutelato la decisione di sanzionare con 23 giorni di sospensione un tale rifiuto. In numerose altre occasioni, per contro, questo Tribunale ha ravvisato in casi analoghi un comportamento gravemente colposo (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c OADI).
Così, ha già avuto modo di convalidare la sospensione per 45 giorni di un assicurato che si era rifiutato, per la presenza di - peraltro effettivi - problemi di schiena, di intraprendere, nell'ambito di un programma occupazionale temporaneo, un'attività di custode presso una casa di cura, la molteplicità delle funzioni inerenti a questa occupazione non essendo stata ritenuta tale da causare un eccessivo e ripetuto carico della schiena (sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99, C 382/00). Parimenti, in una precedente sentenza, inedita, del 19 maggio 1999 in re S., C 54/98, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che l'abbandono, dopo pochi giorni e senza valido motivo, di un'occupazione temporanea assegnata all'assicurato nell'ambito di un programma occupazionale, giustificava una sospensione di (almeno) 31 giorni (cfr. pure sentenze 28 marzo 2001 in re Z., C 308/00, 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99).
II Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua giurisprudenza, qualifica infine, normalmente, come mediamente grave l'assenza ingiustificata a un corso e l'interruzione del medesimo (cfr. sentenza 9 ottobre 2002 in re M., C 136/01, e i riferimenti ivi citati).
3.2 Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999, no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr. Prassi -ML/AD 99/1 foglio A/1), consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti di D.S. non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.
3.3 Né sono ravvisabili circostanze particolari che giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.
In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la considerazione che
D.S. era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno e sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto, beneficiando di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa (cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il fatto che il programma occupazionale assegnato presso la Magistri Ticinesi avrebbe comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle esigenze del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito ed essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività proposta, l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità (cfr. sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00, consid. 2b, come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).
3.4 Considerato l'insieme delle circostanze come pure l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000 all'UCL, di. avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile D.S. mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.
4.
In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il comportamento di D.S. non configurasse un comportamento gravemente colposo passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata." (cfr. STFA 25.2.2003 nella causa UCL c/ D.S., C 262/01)
Relativamente alla sentenza del TFA del 12 febbraio 2001 nella causa B. (C 446/99, C448, C 382/00), menzionata nel giudizio appena citato, questo Tribunale constata che erroneamente l'Alta Corte ha indicato che la sospensione di 45 giorni inflitta a un assicurato per aver rifiutato, a causa di problemi alla schiena, un'attività di custode nell'ambito di un programma occupazionale è stata convalidata dalla stessa. In realtà, infatti, tale sanzione è stata ridotta dalla nostra Massima Istanza a 20 giorni, in considerazione proprio dei disturbi alla schiena che rendevano alcune mansioni concernenti l'occupazione assegnata all'assicurato non adeguate al suo stato di salute.
In una sentenza del 16 aprile 2003 nella causa M. (C 224/02), l'Alta Corte ha poi ritenuto incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover effettuare lavori pesanti.
2.7. Nell'evenienza concreta l'assicurata ha rifiutato di iniziare un programma occupazionale presso il __________ invocando motivi di salute.
Sul formulario "Esito del colloquio" la ricorrente ha affermato di non avere preso contatto con l'organizzatore in quanto "il mio medico mi ha vietato per ragioni di salute (vedi certificato) di lavorare in ambienti con polvere" (Cfr. Doc. 17.4).
Fra gli atti dell'incarto figura effettivamente un certificato della dottoressa __________, specialista FMH in medicina generale, attestante che "RI 1, __________, non è idonea a lavorare in ambienti con presenza di polveri" (cfr. Doc. 17/2).
In tale contesto va segnalato che il 21 agosto 2006 era stato assegnato all'assicurata un programma di occupazione temporanea a __________.
Questa offerta è stata in seguito annullata in quanto, dopo avere contattato il responsabile del corso ed avere appurato che nei locali vi era la presenza di polvere, l'URC di __________ ha ritenuto quel provvedimento inerente al mercato del lavoro non conforme alle condizioni di salute dell'assicurata (cfr. consid. 1.1 e 1.2).
A proposito del programma di occupazione oggetto della presente vertenza il 13 ottobre 2006 ha avuto un colloquio tra il consulente del personale URC __________ e l'assicurata.
In quell'occasione è stato allestito un verbale dal seguente tenore:
" Colloquio "straordinario" di consulenza: In data 4 ottobre 2006 è stata inviata offerta di POT presso __________ a __________ inerente ideazione, produzione e vendita di oggettistica varia. L'assicurata rifiuta di prendere contatto con l'organizzatore del POT in quanto riferisce di non poter lavorare in ambienti polverosi (vedi cert. medico). La informo che in tale programma occupazionale non vi è particolare presenza di polvere (al contrario del precedente POT __________ propostole a __________). L'assicurata non crede alle parole del sottoscritto e si rifiuta di contattare il responsabile della misura e verificare cosi la presenza o meno di polvere sul posto di lavoro. La informo che tale modo di agire non è conforme alla LADI e che verrà inviata una comunicazione in merito al nostro Ufficio giuridico che potrà scaturire in una sanzione. L'assicurata conferma che non parteciperà alla Programma occupazionale." (Doc. 17/5)
Questo documento è stato sottoscritto anche dall'assicurata.
Questo Tribunale rileva che il 19 dicembre 2006 l'avv. __________ della Sezione del lavoro ha posto i seguenti quesiti al consulente del personale:
" 1.Prima dell'assegnazione (avvenuta il 4 ottobre 2006) del secondo POT organizzato dal __________ a __________, l'assicurata è stata informata che erano stati fatti dei controlli da parte dell'URC per quanto attiene alla presenza di polveri e dei risultati di questi accertamenti? Se sì, voglia p.f. indicare quando è stata di preciso informata;
2. L'assegnazione del secondo POT è stata trasmessa all'assicurata per posta oppure le è stata consegnata a mano? Se consegnata a mano, in tale occasione all'assicurata sono state fornite particolari indicazioni/informazioni/raccomandazioni e sono state fatte particolari osservazioni da parte dell'una e dell'altra parte?
3. Quando e in che forma ha preso contatto con l'organizzatore del secondo POT per sincerarsi che non vi fossero presenti polveri? (se in forma scritta, voglia p.f. produrre la relativa documentazione)." (Doc. 5)
__________ ha così risposto:
" 1. No. Ho inviato la proposta di POT alla signora RI 1 il 4 ottobre u.s., ritenendo tale POT adeguato alle sue condizioni di salute, in quanto mi ero premunito in precedenza di verificare la presenza particolare di polveri nello stabile dove viene svolto lo stesso.
2. La proposta di POT è stata inviata per posta il 4 ottobre u.s.. II 12 ottobre riceviamo esito negativo da parte dell'assicurata, la quale ci informa anche in questo caso che intende rifiutare il POT a causa della sua allergia alle polveri. L'assicurata viene convocata il giorno seguente per un colloquio "chiarificatore". Durante tale colloquio viene dettagliatamente informata che è stata verificata la presenza di polveri sul posto dove viene svolto il POT. Inoltre è stata istruita dal sottoscritto effettuare un colloquio con il responsabile della misura a __________ sul posto di lavoro al fine di verificare lei stessa la presenza o meno di polveri dannose. La stessa ha rifiutato il colloquio preliminare con il responsabile di POT e la verifica personale della presenza di polveri (vedi verbale sottoscritto dall'assicurata del 13 ottobre u.s.).
3. Ho preso contatto telefonicamente con l'organizzatore prima di proporre la misura all'assicurata, ritenendo l'informazione verbale ampiamente sufficiente ! Inoltre, ribadisco, sapevo che avrei dato la possibilità all'assicurata di verificare se le condizioni di svolgimento del POT (vedi polveri) fossero adeguate alla sua allergia." (Doc. 5)
In una sentenza pubblicata in DTF 117 V 282, confermata con la DTF 119 V 208 (cfr., pure, RAMI 1999 U 328, p. 113, consid. 3c), l'Alta Corte - dopo avere ricordato che il diritto di essere sentito comprende anche il diritto di partecipare all'assunzione di prove importanti o perlomeno di esprimersi sugli esiti, quando appaiono suscettibili di influenzare la decisione, diritto che, nell'ambito della procedura amministrativa, vale in relazione segnatamente all'interrogatorio di testimoni (consid. 4a) -, ha stabilito che quando l'amministrazione interpella oralmente una persona informata su aspetti fattuali importanti, si deve procedere a un interrogatorio e ad allestire un verbale. All'interessato deve di regola essere accordata la possibilità di assistere all'interrogatorio, affinché possa formulare delle domande complementari e sollevare obiezioni (consid. 4c).
In una sentenza pubblicata in RDAT II-1994 pag. 193 seg. questo Tribunale ha stabilito che un'informazione telefonica assunta dalla Cassa presso il datore di lavoro non basta a suffragare l'eventuale colpa dell'assicurato e viola il suo diritto di essere sentito ed ha in particolare rilevato:
" D'altra parte, nella sua risposta di causa, la Cassa afferma di avere interpellato telefonicamente il responsabile della ditta e di essere giunta alla conclusione che il lavoratore ha perso il proprio impiego per colpa propria. Al proposito va rilevato che ancora recentemente il TFA ha confermato la sua giurisprudenza (cfr. DTF 117 V 282 seg.), secondo cui, di regola, le informazioni relative alla fattispecie giuridicamente rilevante vengono ammesse come mezzi di prova solo se sono state domandate e fornite in forma scritta. Se una persona viene interrogata oralmente o per telefono occorre procedere ad un'audizione con la stesura di un protocollo (cfr. DLAD 1992, pag. 51 seg.).
Nella fattispecie invece la Cassa si è limitata ad effettuare un accertamento telefonicamente senza procedere all'audizione con stesura del protocollo. Tale prova non è dunque valida."
Nella presente fattispecie il TCA constata che, fra gli atti dell'incarto, vi è una precisa e dettagliata descrizione del Progetto __________ (cfr. Doc. 5). Nella documentazione prodotta dall'amministrazione non figura invece nessuna precisazione della responsabile del progetto (__________) riguardo alla presenza o meno di polvere nei locali dove si tiene il programma di occupazione.
Ora, questo aspetto, essendo essenziale per valutare l'adeguatezza del provvedimento, andava accertato nella forma scritta. Contrariamente all'opinione del consulente del personale, in questo caso, visto anche e soprattutto l'esito della precedente recente assegnazione presso lo stesso organizzatore poche settimane prima, l'informazione verbale non era per nulla "ampiamente sufficiente".
Significative al riguardo e del tutto pertinenti sono le domande poste al consulente del personale dal Servizio cantonale, che implicitamente suggerisce peraltro quale strategia sarebbe stata opportuno adottare in questo caso.
In simili condizioni questo Tribunale non può che annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti e nuova decisione.
In tale contesto va ricordato che l'Alta Corte ha stabilito che l'amministrazione deve chiarire i fatti determinanti prima di rendere la sua decisione (cfr. art. 43 LPGA) e non può rinviare questo compito alla procedura di opposizione. Sono fatte salve le misure d'istruzione complementari che si rendono necessarie in seguito alle obiezioni sollevate con l'opposizione.
Occorre distinguere l'accertamento dei fatti e il rispetto del diritto di essere sentito. L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene questo proposito una regolamentazione esaustiva (cfr. DTF 132 V 368).
Il Servizio cantonale appurerà nella dovuta forma se il programma d'occupazione in questione era conforme o no alle condizioni di salute della ricorrente.
In caso di risposta positiva la sanzione di 21 giorni dovrà essere confermata in quanto essa rispetta il principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione dell'8 gennaio 2007 è annullata.
2. Gli atti sono rinviati al Servizio cantonale per nuovi accertamenti e nuova decisione.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Alla ricorrente vengono assegnati fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti