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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.10.2007 38.2007.48

18. Oktober 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,455 Wörter·~22 min·6

Zusammenfassung

Negato condono dela restituzione di indennità di disoccupazione percepite a torto a seguito del versamento di assegni di formazione.L'assicurata non ha indicato sul FAUT per la Cassa né l'inizio del tirocinio,né la domanda di assegni di formaziome.L'aver informato la collocatrice non le è di ausilio

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2007.48   rs

Lugano 18 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 luglio 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 1 giugno 2007 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione formale del 13 dicembre 2006 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha respinto la domanda di condono, inoltrata da RI 1, della restituzione dell’importo di fr. 6'135.95 relativi a indennità di disoccupazione percepite a torto per i mesi di settembre e ottobre 2005 a seguito dell’erogazione di assegni di formazione (cfr. doc. 6; 19).

                               1.2.   L’assicurata ha interposto personalmente opposizione contro il provvedimento del 13 dicembre 2006 (cfr. doc. 5).

                               1.3.   Con decisione su opposizione del 1° giungo 2007 la Sezione del lavoro ha accolto parzialmente l’opposizione, nel senso che ha riconosciuto il condono per le prestazioni ricevute nel mese di ottobre 2005 (fr. 2'996.60). Per quel mese l’assicurata è stata ritenuta in buona fede, in quanto il versamento delle indennità di disoccupazione effettuato dalla Cassa di disoccupazione il 30 novembre 2005 è stato successivo alla prima decisione del 9 novembre 2005 dell’Ufficio misure attive (UMA) con cui le è stato negato il diritto agli assegni di formazione.

                                         Per quanto concerne il mese di settembre 2005, l’amministrazione ha, invece, confermato la propria decisione di diniego del condono (cfr. doc. A).

                               1.4.   La decisione su opposizione del 1° giugno 2007 è stata tempestivamente impugnata dalla RA 1, per conto dell’assicurata, davanti al TCA.

                                         __________ ha postulato l’accoglimento della domanda di condono anche per il mese di settembre 2005.

                                         A motivazione della propria richiesta essa ha, in particolare, addotto che alla fine del mese di ottobre 2005, non avendo ancora ricevuto risposta in merito alla domanda tendente all’ottenimento di assegni di formazione per un apprendistato presso la __________ inoltrata nel mese di settembre 2005, ha ricontattato l’ufficio disoccupazione per beneficiare di un aiuto finanziario. L’assicurata ha, poi, indicato che la collocatrice le avrebbe detto di spedire il formulario di controllo FAUT inserendo i giorni di vacanza dei mesi di settembre o ottobre 2005, al fine di ricevere alcune indennità di disoccupazione. Essa ha rilevato che il formulario in questione non prevede una domanda esplicita sull’inoltro o meno di una richiesta di assegni di formazione. Vi è unicamente il quesito “Il suo diritto agli assegni per i(il) figli(o) e/o di formazione ha subito delle modifiche?”. La ricorrente ha affermato di avere risposto negativamente a tale domanda, siccome la richiesta di assegni era ancora pendente.

                                         Inoltre essa ha evidenziato che il questionario citato contempla delle domande alle quale si deve rispondere con un “sì” o con un “no”. Non le era, quindi, chiaro quali informazioni complementari dovesse fornire.

                                         L’assicurata ha puntualizzato che la richiesta di assegni di formazione, in prima battuta, è stata rifiutata con decisione del 9 novembre 2005 (cfr. doc. I).

                               1.5.   La Sezione del lavoro, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

                               1.6.   Il 6 settembre 2007 la RA 1 ha informato di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare (cfr. doc. VI).

                               1.7.   Il doc. VI è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione o meno negato a RI 1 il diritto al condono dell’obbligo di restituire la somma di fr. 3'139.35 percepita indebitamente a titolo di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione per il mese di settembre 2005.

                               2.3.   L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

                                         Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

                                         L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

                                         I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

                                         L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

                                         La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

                                         Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

                                         Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

                               2.4.   La giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27 aprile 2005 nell causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n. 45).

                                         L'art. 4 OPGA regola il condono.

                                         Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

                                         Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

                                         Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

                                         Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

                                         L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

"  1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

1. quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC,

2. quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;

c. per tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

3 La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4 Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

                                         Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

                                         -     l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

                                         -     la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

                                         Quindi, qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.

                               2.5.   La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

                                         Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

                               2.6.   Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

                                         L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

                                         Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

                                                      Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

                                                      Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

                                         L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

                                         L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

                                                      Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

                                         Circa gli effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"  a) Die Mitwirkung beim Vollzug der Sozialversicherungsgesetze und

    insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zuge

    der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)

"  a  Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf verzichtet, von der

    allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

                                         La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.

                                         In merito all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

"  Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die nötigen Unterlagen").

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht "erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der Kasse (vgl. oben

N. 28) ist umfassend (vgl. "alles melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

-   Anspruchsberechtigung des Versicherten

    (s. Anspruchs- Voraussetzungen)

-   Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).

                                         Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

                                         Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

                                         Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

                               2.7.   Nella presente evenienza la Sezione del lavoro ha negato all’assicurata il condono della restituzione della somma di fr. 3'139.35 percepita a torto quale indennità di disoccupazione per il mese di settembre 2005.

                                         L’amministrazione ritiene che l’insorgente non adempia la condizione della buona fede, poiché ha omesso di indicare sul FAUT di settembre 2005, compilato il 5 novembre 2005, sia l’inizio di un apprendistato, che la presentazione di una richiesta per l’ottenimento dei relativi assegni di formazione (cfr. doc. A).

                                         La ricorrente, per contro, sostiene di essere stata in buona fede o comunque che le può essere rimproverata tutt’al più soltanto una negligenza lieve in relazione all’obbligo di annunciare o di informare, visto che essa ha compilato il formulario di auto-certificazione del mese di settembre 2005 in maniera veritiera e completa in virtù delle indicazioni fornitele dalla sua collocatrice. Essa ha ricordato che in prima battuta, con decisione del 9 novembre 2005, la domanda di assegni è stata respinta (cfr. doc. I).

                                         Questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che l’assicurata, il 1° settembre 2005, ha iniziato un apprendistato di laboratorista in biologia presso la __________ di __________. Al riguardo va precisato che durante il primo anno essa ha frequentato unicamente la scuola (cfr. doc. 24).

                                         Il 25 settembre 2005 la ricorrente ha interposto una domanda di assegni di formazione ai sensi degli art. 66a segg. LADI, la quale è stata respinta dall’UMA con decisione formale del 9 novembre 2005 (cfr. doc. 32).

                                         Con decisione su opposizione del 23 febbraio 2006 l’amministrazione ha, però, accolto l’opposizione inoltrata dalla RA 1, per conto dell’assicurata.

                                         All’insorgente, di conseguenza, è stato riconosciuto il diritto a un assegno di formazione di fr. 3'033.50 mensili a decorrere dal 1° settembre 2005 (cfr. doc. 29, 30).

                                         Gli assegni di formazione in questione sono stati corrisposti all’assicurata agli inizi del mese di giugno 2006 (cfr. doc. 21, 22, 69).

                                         Nel contempo, per quanto attiene ai mesi di settembre e ottobre 2005, la ricorrente è stata posta al beneficio di indennità di disoccupazione.

                                         Contrariamente alle allegazioni dell’assicurata, secondo cui queste ultime le sarebbero state versate nel corso del mese di maggio 2006 (cfr. doc. I pag. 3), dalle carte processuali si evince che le indennità giornaliere sono state bonificate all’insorgente l’8 novembre 2005 per il mese di settembre 2005 (fr. 3'139.35), rispettivamente il 30 novembre 2005 per il mese di ottobre 2005 (fr. 2'996.60; cfr. doc. 20; 69).

                               2.8.   Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha posto un principio secondo cui il condono di un rimborso non può essere preso in considerazione ove le prestazioni chieste in restituzione siano sostituite con delle prestazioni dello stesso valore, dovute a un altro titolo durante il medesimo periodo di tempo e ove i due importi possano essere l’oggetto di una compensazione. L'Alta Corte ha sottolineato che si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116 V 297; DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).                              

                                         In una decisione del 30 aprile 1996, pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996, pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo grave deve essere negato laddove i mezzi provenienti dal versamento degli arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo il rimborso.

                               2.9.   Nel caso in esame, come visto sopra (cfr. consid. 2.7.), gli assegni di formazione per i mesi di settembre e ottobre 2005, pari a complessivi fr. 6'067.-- (fr. 3'033.50 X 2 mesi), sono stati versati all’assicurata nel mese di giugno 2006.

                                         Una compensazione con le prestazioni precedentemente versate dalla Cassa di disoccupazione non è, dunque, più possibile.

                                         Dalla documentazione agli atti risulta, inoltre, altamente verosimile che la somma degli assegni di formazione retroattivi per i mesi di settembre e ottobre 2005 di fr. 6'067.-- non era più disponibile già al momento in cui avrebbe dovuto avere luogo il rimborso, ossia il 12 giugno 2006, corrispondente alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni indicato sull’ordine di restituzione emesso dalla Cassa di disoccupazione (cfr. doc. 19; STFA C 267/99 del 16 marzo 2000).

                                         In effetti nella domanda di condono del 30 ottobre 2006 l’assicurata ha indicato di avere accumulato dall’inizio 2006, nonostante i versamenti ricevuti, fatture scoperte e precetti esecutivi, nonché di essere in gravi condizioni finanziarie (cfr. doc. 10). Ciò risulta pure dal “Questionario concernente la domanda di condono” compilato nel novembre 2006 (cfr. doc. 8).

                                         Di conseguenza, in casu, applicando a contrario quanto precisato dall'Alta Corte federale in DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996, pag. 267, un onere troppo grave non può essere per principio negato.

                                         La possibilità di un condono, nell'evenienza concreta, non è quindi esclusa a priori (cfr. RDAT I-2002 N. 12; STCA del 16 dicembre 2004 nella causa T., 39.2004.9 e per un caso analogo in ambito LADI cfr. pure STCA del 4 gennaio 2000 nella causa S.P., inc. 38.99.00162).

                             2.10.   Per quanto attiene alla buona fede, va rilevato che dagli atti emerge che effettivamente la ricorrente non ha informato l’amministrazione né dell’inizio del proprio tirocinio, né della richiesta di assegni di formazione.

                                         Sul FAUT del mese di settembre 2005, compilato il 5 novembre 2005, non è, infatti, stato precisato alcunché al riguardo (cfr. doc. 49).

                                         E’ vero che il questionario “Indicazioni della persona assicurata” non prevede una domanda esplicita circa la frequentazione di una scuola, né in relazione all’inoltro di una domanda di assegni di formazione.

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che nel formulario al p.to 4 è contemplata la seguente domanda: “E’ stata impossibilitata a lavorare?”. Oltre ad alcuni motivi già menzionati (malattia, infortunio, maternità), vi è pure l’indicazione “per motivi diversi da quelli citati. Quali?” (cfr. doc. 49).

                                         Inoltre al p.to 10 risulta il quesito “E’ ancora disoccupata?” (cfr. doc. 49).

                                         L’assicurata, leggendo queste domande e riflettendo sulla relativa risposta con l’attenzione da lei ragionevolmente esigibile, non poteva non considerare che il fatto di avere intrapreso una formazione con frequentazione di una scuola a tempo pieno avesse delle ripercussioni sul diritto alle indennità di disoccupazione.

                                         Per di più va evidenziato che il formulario alla fine prevede pure la possibilità di esporre delle osservazioni personali riguardo alla propria situazione (cfr. Doc. 49).

                                         L’impostazione del FAUT e i relativi quesiti non costituiscono, pertanto, una valida giustificazione per non avere indicato né l’inizio del tirocinio quale laboratorista in biologia, né la presentazione della domanda di assegni di formazione.

                                         L’assicurata, di conseguenza, quando il 5 novembre 2005 ha compilato il formulario “Indicazioni della persona assicurata” del mese di settembre 2005, avrebbe dovuto dichiarare in modo dettagliato e completo la sua situazione scolastica e formativa di quel momento.

                                         Del resto neppure risulta che la Cassa sia stata avvertita in merito al tirocinio e alla domanda di assegni di formazione secondo qualche altra modalità.

                                         L’asserzione ricorsuale secondo cui l’assicurata avrebbe discusso della domanda per gli assegni di formazione con la propria collocatrice (cfr. doc. I) non le è di alcuna utilità.

                                         L’insorgente avrebbe dovuto, in effetti, informare la propria Cassa di disoccupazione, autorità competente in merito al versamento delle prestazioni (cfr. art. 81 LADI).

                                         In proposito va segnalato che il TFA, in una sentenza C 288/06 del 27 marzo 2007, pubblicata in DLA 2007 N. 13 pag. 210, ha stabilito, nel caso di un assicurato sospeso per 20 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere violato il proprio obbligo di informare e annunciare, che era irrilevante che lo stesso avesse informato il consulente del personale presso l’URC in merito al guadagno intermedio conseguito. In effetti la menzione dell’attività svolta a un organo incompetente non esonerava l’assicurato dal dovere di informare la competente cassa di disoccupazione.

                                         Al riguardo cfr. anche DLA 2006 N. 5 pag. 69.

                                         Risulta pure ininfluente l’avere affermato che è stata la collocatrice a consigliarle di spedire il FAUT inserendo i giorni di vacanza (cfr. doc. I).

                                         In effetti ciò non vale quale esenzione dal proprio dovere di comunque indicare in modo veritiero le proprie condizioni rispetto al mercato del lavoro di quel momento.

                                         La Cassa per esaminare il diritto dell’assicurata a indennità di disoccupazione doveva avere una conoscenza globale e precisa dello stato della stessa. L’amministrazione avrebbe dovuto, perciò, essere messa al corrente senza indugio della domanda di assegni di formazione e soprattutto dell’inizio dell’apprendistato.

                                         L’inizio di un tirocinio a tempo pieno ha, peraltro, inciso sull’idoneità al collocamento dell’assicurata.

                                         In una sentenza del 21 settembre 1994 nella causa J., pubblicata in DTF 120 V 385, il TFA ha stabilito che uno studente è considerato idoneo al collocamento se è in condizione di svolgere, accessoriamente agli studi, un'occupazione a tempo pieno o a tempo parziale in modo durevole. Deve essere negata per contro la disponibilità al collocamento dello studente che intende esercitare un'attività lucrativa solo durante periodi di breve durata o sporadicamente, in particolare durante le vacanze semestrali. Al riguardo vedi pure la STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M. (C 245/04).

                                         Al riguardo cfr. anche la STFA C 126/05 del 10 ottobre 2005 in cui l’Alta Corte ha confermato un giudizio del TCA con il quale un assicurato è stato ritenuto inidoneo al collocamento, poiché aveva intrapreso una formazione triennale di tecnico di radiologia a tempo pieno una scuola.

                                         In concreto, vista la frequentazione di un tirocinio a tempo pieno della durata di tre anni, verosimilmente l’assicurata non sarebbe stata disposta ad abbandonare la scuola in ogni tempo per accettare un’occupazione.

                                         E’ utile, altresì, sottolineare che un assicurato, nel periodo in cui percepisce gli assegni di formazione, non è più considerato disoccupato ai sensi dell’articolo 8 LADI. Egli non è idoneo al collocamento (cfr. Circolare relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ottobre 2004, p.to F42; Circolare relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, gennaio 2006, p.to F 33). Pertanto nemmeno ha diritto alle indennità di disoccupazione.

                                         Qualsiasi persona nella situazione della ricorrente avrebbe, dunque, potuto e dovuto rendersi conto che per l’amministrazione era determinante conoscere la sua effettiva disponibilità a essere impiegata.

                                         Di conseguenza l’inizio della formazione e la domanda dei relativi assegni avrebbero dovuto essere comunicati alla Cassa senza ritardo alcuno.

                                         L’omissione della ricorrente non costituisce unicamente una negligenza lieve, come dalla stessa preteso (cfr. doc. I), bensì, ritenute le dirette implicazioni con il diritto alle indennità di disoccupazione, una grave negligenza.

                                         La sua buona fede per quanto riguarda il mese di settembre 2005 deve, pertanto, essere negata.

                             2.11.   Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono (cfr. consid. 2.3., 2.4.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione delle indennità di disoccupazione percepite per il mese di settembre 2005.

                                         La decisione su reclamo del 1° giugno 2007 emanata dalla Sezione del lavoro va, conseguentemente, confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2007.48 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.10.2007 38.2007.48 — Swissrulings