Raccomandata
Incarto n. 38.2007.46 DC/sc
Lugano 21 novembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 maggio 2007 emanata da
Cassa CO 1, in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza 38.2006.76 del 14 febbraio 2007 questo Tribunale ha accolto il ricorso dell'assicurato contro una decisione della Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) che gli aveva negato il diritto alle indennità per insolvenza ed ha rinviato gli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti con la seguente motivazione:
" 2.4. Nella presente fattispecie RI 1 ha lavorato per la __________ dal mese di gennaio 2001 al 28 febbraio 2002. Egli è stato licenziato nel corso del mese di gennaio 2002 (Doc. 30a).
L'assicurato ha rivendicato l'indennità per insolvenza per pretese salariali non pagate nel periodo gennaio-febbraio 2002 (cfr. Doc. 20 punto 15).
Nella decisione su opposizione la Cassa CO 1 ha respinto la domanda del ricorrente sostenendo che l'unico documento prodotto per dimostrare il suo impegno nel recuperare il credito salariale "consiste nella sentenza della Pretura di __________ del 13 settembre 2004" (cfr. consid. 1.1).
Nella risposta di causa l'amministrazione ha poi fatto accenno anche ad un precetto esecutivo no. __________ del 2 marzo 2004 (cfr. consid. 1.3).
Il TCA constata che dalla sentenza del 13 settembre 2004 della Pretura di __________ con la quale la ditta è stata condannata a versare al ricorrente fr. 11'334.70, si evince in particolare quanto segue:
" (...)
Stando agli atti di causa e, più precisamente, sulla base dei due solleciti di pagamento del 26 marzo e del 24 aprile 2002 (docc. L e M) e come riconosciuto dallo stesso direttore della convenuta __________ (doc. F), dopo il suo licenziamento all'istante non era stato onorato tutto il dovuto. (...)" (Doc. 30b)
Inoltre, in sede ricorsuale, l'assicurato ha affermato di essersi rivolto, dopo la conclusione del rapporto di lavoro, ad un avvocato (__________) per fare valere le proprie pretese salariali nei confronti dell'ex datore di lavoro (cfr. Doc. 1.2 e Doc. 30).
Alla luce di questi elementi il TCA ritiene che, visto soprattutto il lungo tempo trascorso tra la conclusione del rapporto di lavoro e l'invio del precetto esecutivo all'ex datore di lavoro è possibile che l'assicurato abbia, per colpa grave, violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 LADI, (su questi temi cfr. la STCA del 22 maggio 2006 nella causa K., 38.2006.9). Tuttavia, senza ulteriori accertamenti, non si può giungere a questa conclusione applicando l'abituale criterio della probabilità preponderante in vigore nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 15 dicembre 2006 nella causa S., I 930/05; DTF 131 V 472, DTF 130 V 396 consid. 3.3, DTF 126 V 360; STFA del 14 febbraio 2006 nella causa F., U 454/04).
Di conseguenza la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti sono rinviati all'amministrazione (sull'importanza che il legislatore ha voluto attribuire alla procedura di opposizione, cfr. STFA del 17 giugno 2005 nella causa D., I 3/05; STFA del 30 settembre 2005 nella causa B., C 279/03; STFA del 15 settembre 2005 nella causa A., C 119/05) affinché si faccia inviare ed esamini i documenti prodotti dal ricorrente davanti alla Pretura di __________.
La Cassa, dopo avere esaminato tale documentazione, dovrà inoltre verificare per quali motivi l'assicurato ha atteso due anni dalla fine del rapporto di lavoro prima di inoltrare il precetto esecutivo e che passi ha concretamente intrapreso dopo avere ricevuto la sentenza della Pretura di __________ del 13 settembre 2004.
1.2. Con decisione su opposizione del 18 maggio 2007 la Cassa ha nuovamente negato all'assicurato il diritto a beneficiare dell'indennità di disoccupazione per insolvenza, rilevando:
" (...)
Dalla fine del rapporto di lavoro non può comprovare di aver fatto il necessario a tutela dei suoi interessi salariali. Le prove attestanti ciò devono essere inequivocabili, tempestive e giustificabili.
Ribadiamo pertanto che non si è sufficientemente impegnato nel recuperare il suo credito.
Abbiamo esaminato la documentazione che le abbiamo richiesto dopo la sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 14 febbraio 2007 ma rileviamo che dalla sentenza della Lodevole Pretura del 13.09.2004 nulla è più stato fatto nei confronti della società.
Di conseguenza la sua opposizione è respinta e viene confermata la nostra decisione del 30.05.2006." (Doc. III)
1.3. Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede il versamento della prestazione richiesta ed allega uno scritto del 23 aprile 2007 alla Cassa di disoccupazione del seguente tenore:
" Nach Erhalt des Urteils vom Amtsgericht __________ vom 13.09 2004 habe ich die deutschen Sozialabgaben an Rechtsanwalt __________ CH-__________ übersandt. Am 10.01.2005 erhielt ich von Rechtsanwalt __________ die Mitteilung über den Konkurs der Firma __________. Danach habe ich einen Antrag auf Insolvenzgeld bei der Bundesanstalt für Arbeit in Cottbus gestellt. Danach erhielt ich im März 2005 die Mitteilung, dass die Anträge nach __________ weitergeleitet wurden. Nachdem seitens dieser Agentur keine Reaktion erfolgte ergab eine telefonische Nachfrage die Nichtzuständigkeit der Agentur in __________ und ich habe im Januar 2006 erfahren, dass Ihr Institut in __________ zuständig ist. Diese Unterlagen habe ich im April 2006 an ihr Institut gesandt. Leider kamen meine Unterlagen bei Ihnen in einer nicht zuständigen Abteilung an, so dass ich die Unterlagen im Mai 2006 nochmals zusandte. Darauf erhielt ich im Mai 2006 ihrerseits die Ablehnung meiner Forderungen, worauf ich im Juni 2006 einen Widerspruch einlegte.
Nach dem Erhalt des Urteils des Gerichts vom 14.Februar 2007 bin ich davon ausgegangen, dass Sie mir meine geforderten Zahlungen überweisen würden. Am 23.03.2007 hatte ich Ihnen die von Ihnen geforderten Unterlagen übersandt. Leider hatte ich Schwierigkeiten beim Übersetzen der von Ihnen erhaltenen Schreiben, da diese in italienischer Sprache waren und deshalb kam es immer zu zeitlichen Verzögerungen.
Leider weis ich nicht, welche Mühen ich noch hätte unternehmen können, um meine Forderungen durchzusetzen." (Doc. I/2)
1.4. Nella sua risposta del 18 settembre 2007 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (...)
Dalla documentazione agli atti sono evidenziabili i seguenti punti:
1) in data 26.02.2001 è stato sottoscritto tra il signor RI 1 e la __________ di __________ (all'epoca __________) un contratto di lavoro a far tempo dal 22.01.2001;
2) nel mese di gennaio 2002 il contratto è stato disdetto per il 28.02.2002;
3) al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro il signor RI 1 vantava pretese salariali per complessivi fr. 11'334.70 lordi;
4) in mancanza del versamento di quanto dovuto da parte del datore di lavoro, il signor RI 1 presentava istanza in Pretura volta a far condannare l'ex datore di lavoro al versamento di fr. 11'334.70, oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ del 02.03.2004;
5) con sentenza del 13.09.2004 l'istanza veniva accolta e l'ex datore di lavoro condannato a pagare quanto dovuto e parimenti rigettata in forma definitiva l'opposizione al precetto esecutivo.
A seguito della sentenza di questo lodevole TCA del 14.02.2007 la Cassa ha nuovamente interpellato il ricorrente per ottenere informazioni su quanto da lui intrapreso dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro e fino alla notifica del precetto esecutivo come pure dopo aver ricevuto la sentenza della Pretura del 13 settembre 2004.
Da quanto trasmessoci risulta una nutrita corrispondenza intercorsa negli anni 2002 e 2003 che testimonia i tentativi avviati dall'assicurato e dal suo patrocinatore contro l'ex datore di lavoro.
Tuttavia questi tentativi non ebbero l'effetto desiderato in quanto è stato accertato che il datore di lavoro non poteva essere escusso in __________ non essendo registrato come società.
Seguirono poi accertamenti in Svizzera dove solo nel mese di marzo 2004 fu notificato un precetto esecutivo alla __________ di __________.
Va rilevato che già la sentenza del 04.02.2003 dell'Arbeitsgerichts di __________ indicava l'incompetenza dei giudici germanici. Il lasso di tempo intercorso dal 04.02.2003 alla notifica del precetto esecutivo il 02.03.2004 contro il datore di lavoro pertanto non si giustifica.
A seguito della sentenza della Pretura di __________ del 13.09.2004 non risultano ulteriori passi intrapresi dall'assicurato o dal suo rappresentante che conducano alla domanda di proseguire l'esecuzione validamente avviata, anzi in data 17.11.2004 questa era allo stadio di rifiuto della domanda di proseguire l'esecuzione a causa di "importi imprecisi" come confermatoci dall'Ufficio fallimenti di __________ (v. messaggio del 11.09.2007).
Visto quanto precede la Cassa, pur considerando le difficoltà alle quali il signor RI 1 è andato incontro, ravvisa nel lasso di tempo intercorso dalla sentenza dell'Arbeitsgerichts di __________ alla notifica del precetto esecutivo e nella mancata azione dopo la sentenza della Pretura di __________, elementi sufficienti per non ritenere adempiuti i requisiti dell'art. 55 cpv. 1 LADI." (Doc. VI)
1.5. L'assicurato ha successivamente trasmesso un nuovo scritto al TCA (cfr. Doc. VIII), sul quale l'amministrazione ha preso posizione il 29 ottobre 2007 (cfr. Doc. X).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Secondo l'art. 51 cpv. 1 LADI:
" I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b, il fallimento non viene dichiarato soltanto perchè in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali."
L'art. 55 cpv. 2 LADI stabilisce invece che:
" Il lavoratore deve restituire l'indennità per insolvenza, se il credito salariale è respinto nella procedura di fallimento o di pignoramento, non è coperto per sua colpa intenzionale o sua grave negligenza oppure è successivamente soddisfatto dal datore di lavoro."
2.3. In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.
Il TFA in una sentenza C 323/02 del 17 aprile 2003 ha considerato violato l'obbligo di ridurre il danno nel caso di un assicurato che ha rivendicato per la prima volta le sue pretese salariali sei mesi dopo la conclusione del rapporto di lavoro.
In una sentenza C 133/02 del 17 aprile 2003 l'Alta Corte si è occupata del caso di un assicurato che aveva sciolto il contratto di lavoro con effetto immediato dopo avere messo in mora il datore di lavoro di versargli il salario. Il fallimento del datore di lavoro è poi stato dichiarato a seguito dell'iniziativa di un collega di lavoro.
In quel caso l'Alta Corte ha ritenuto che l'assicurato aveva rispettato l'obbligo di ridurre il danno ed ha rilevato:
" 3.3 Bei dieser Sachlage ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer seiner Schadenminderungspflicht während des Arbeitsverhältnisses nachgekommen ist (vgl. ARV 2002 Nr. 30 S. 190), indem er seinen Lohn samt Spesen sowie gestützt auf Art. 337a OR deren Bezahlung und Sicherstellung verlangt hatte.
Nach der fristlosen Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 8. Januar 2001 machte sein Rechtsvertreter am 23. Januar 2001 schriftlich die Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis geltend. Ferner hatte dieser am 22. Februar und am 19. März 2001 telefonisch mit der Arbeitgeberin Kontakt. Schliesslich stellte er am 31. August 2001 für den Beschwerdeführer das Betreibungsbegehren. Diese Vorgehensweise kann entgegen der Auffassung der Arbeitslosenkasse und der Vorinstanz nicht als zu langes Zuwarten und damit als Verletzung der Pflicht zur Geltendmachung der Lohnansprüche innert nützlicher Frist betrachtet werden. Zwar wurde in ARV 2002 Nr. 8 S. 62, auf welchen die Beschwerdegegnerin in der Vernehmlassung hinweist, eine Pflichtverletzung bejaht bei einem Versicherten, der drei Monate nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses seine Lohnforderungen immer noch nicht gestellt hatte und auf die Konkurseröffnung warten wollte. Im vorliegenden Fall verhält sich die Situation indessen anders. Der Beschwerdeführer liess zum Einen durch seinen Rechtsvertreter unmittelbar nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses seine Forderung schriftlich sowie telefonisch geltend machen und mit einer gewissen Verzögerung die Betreibung einleiten. Zum Andern versuchte sein Rechtsvertreter für einen seiner Arbeitskollegen bei derselben Arbeitgeberin Lohnansprüche gerichtlich sowie betreibungsrechtlich durchzusetzen und stellte für diese am 27. März und am 15. Juni 2001 jeweils das Konkursbegehren. Ferner wusste sein Rechtsvertreter im Anschluss an das zweite Konkursbegehren, dass der Arbeitgeberin die Betreibungshandlungen nicht mehr zugestellt werden konnten. Unter diesen Umständen bedeutet es keine Verletzung der Schadenminderungspflicht, wenn ein Rechtsvertreter, der zwei Arbeitnehmer der gleichen Firma vertritt, die gerichtlichen und betreibungsrechtlichen Handlungen nur für einen Arbeitnehmer bis zur Stellung des Konkursbegehrens durchführt. Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit diese nach Prüfung der übrigen Anspruchsvoraussetzungen in betraglicher Hinsicht über die Insolvenzentschädigung neu verfüge. (...)"
In una sentenza del 16 agosto 2005 nella causa H., C 111/05 il TFA ha deciso che un assicurato non aveva violato il suo obbligo di ridurre il danno ed ha in particolare sottolineato:
" 3.2 Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde reicht der - nunmehr anwaltlich vertretene - Versicherte Unterlagen ein, welche den nachfolgend geschilderten Ablauf belegen. Am 8. Mai 2002 kündigte er das Arbeitsverhältnis mit der X.________ AG per 11. Mai 2002. Bereits am 15. Mai 2002 leitete er für den ausstehenden Lohn Betreibung ein. Nachdem gegen den Zahlungsbefehl vom 31. Mai 2002 am 6. Juni 2002 Rechtsvorschlag erhoben, und die Lohnklage des Versicherten gegen die ehemalige Arbeitgeberin (vom 5. September 2002) vom Arbeitsgericht mit Entscheid vom 22. Oktober 2002 vollumfänglich gutgeheissen worden war, stellte er am 19. November 2002 das Rechtsöffnungsbegehren.
Dieses wurde jedoch mit Verfügung des Bezirksgerichtes vom 22. Januar 2003 abgewiesen, weil der Beschwerdeführer versäumt hatte, die Rechtskraftbescheinigung des arbeitsgerichtlichen Entscheides vom 22. Oktober 2002 zu den Akten zu reichen. Eine dagegen vom Versicherten am 17. Februar 2003 erhobene Nichtigkeitsbeschwerde wurde vom Obergericht abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde (Zirkularbeschluss vom 24. Februar 2003). Auf das zweite Rechtsöffnungsbegehren vom 7. März 2003 hin wurde ihm mit Verfügung des Bezirksgerichtes vom 8. Mai 2003 definitive Rechtsöffnung in der Höhe des ausstehenden Nettolohnes von Fr. 13'083.- (brutto Fr. 14'000.-) nebst Zins zu 5 % seit 31. Mai 2002 erteilt. Daraufhin stellte er am 1. Juli 2003 das Fortsetzungsbegehren und am 25. August 2003 das Begehren um Konkurseröffnung.
3.3 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat die erstmals im
letztinstanzlichen Prozess von der Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers vorgelegten Akten, aus welchen die im Zeitraum vom 22. Oktober 2002 bis 1. Juli 2003 unternommenen Schritte zur Durchsetzung der Lohnforderung zu ersehen sind, zu berücksichtigen, weil es nicht an die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts durch das kantonale Gericht gebunden ist (Erw. 1 hiervor).
3.4 In Kenntnis des vollständigen Sachverhalts kann keine Rede mehr davon sein, dass sich der Beschwerdeführer zu irgendeiner Zeit seit Entstehung des Lohnausstandes passiv verhalten hätte. Er hat seinen Lohnanspruch vielmehr konsequent und mit grosser Ausdauer geltend gemacht. Eine Verletzung der Schadenminderungspflicht ist demzufolge zu verneinen."
In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006 pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg. l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplata all'articolo 55 capoverso 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro li lui.
In quell'occasione il TFA ha in particolare rilevato:
" 3.1 Auf Grund der Akten ist davon auszugehen, dass der Lohn des Beschwerdegegners bis Ende Mai 2005 regelmässig und rechtzeitig beglichen wurde. Offen ist derjenige für den Monat Juni, als das Arbeitsverhältnis zwar schon - fristlos - aufgelöst war, der Versicherte aber noch auf Bitte der Arbeitgeberin hin gearbeitet hatte. Darüber hinaus wurden ausgewiesene Spesen, Ferienansprüche, ein Anteil 13. Monatslohn und geleistete Überzeit nicht bezahlt. Gemäss glaubhafter Darstellung des Beschwerdegegners wurde ihm im Juni versichert, durch die Bezahlung der im Juni noch fertiggestellten Arbeiten wäre die Gesellschaft in der Lage, seine offenen Forderungen zu begleichen. Unter Beachtung der für die Rechnungsstellung benötigten Zeit und der für deren Begleichung üblichen Frist von 30 Tagen durfte er bis Anfangs August objektiv mit einer baldigen Zahlung rechnen. Bis dahin musste er keinesfalls rechtliche Schritte gegen die Arbeitgeberin in Erwägung ziehen. Folgerichtig gelangte der Versicherte am 10. August 2005 wieder an die Arbeitgeberin und forderte schriftlich die Überweisung des offenen Betrages von Fr. 29'565.20. Ende September wandte er sich telefonisch und schriftlich an die Arbeitslosenkasse und das Betreibungsamt. Offenbar suchte der Beschwerdegegner bei diesen Institutionen Rat hinsichtlich des weiteren Vorgehens. Auch dies ist als Bemühung um Zahlungseingang und zur Vermeidung von Schaden zu werten (vgl. beispielsweise Urteil G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 Erwägung 3.2.2).
3.2 Wie die Vorinstanz richtig festgehalten hat, ist für eine Leistungsverweigerung wegen Verletzung der Schadenminderungspflicht ein schweres Verschulden vorausgesetzt, wobei im Einzelfall aufgrund der Umstände zu entscheiden ist, ob der Arbeitnehmer genügend und rechtzeitig reagiert hat (Urteil F. vom 6. Februar 2006, Erw. 3.1, C 270/05). Es kann dabei nicht verlangt werden, dass er sich juristisch fehlerlos verhält (Urteil F. vom 21.
Dezember 2005, Erw. 3.2, C 63/05). Geht die Beschwerde führende
Arbeitslosenkasse bereits von einer Verletzung der Schadenminderungspflicht aus, wenn ein Versicherter nach Ablauf einer dreissigtägigen Zahlungsfrist nicht mittels Betreibung oder Klage gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber vorgeht, verkennt sie die Realitäten im Arbeitsleben und geht über das hinaus, was in der Rechtsprechung in der Regel verlangt wird. So erfüllte ein Versicherter die Schadenminderungspflicht, als er nach einer ersten
schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er unzuständigenorts eine Lohnklage einreichte und nach dem Unzuständigkeitsentscheid nach weiteren ca. 50 Tagen beim zuständigen Gericht klagte (Urteil F. vom 21. Dezember 2005,
C 63/05). Im Urteil G. vom 19. Oktober 2006 (C 163/06) hat ein Versicherter nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses während rund 4 1/2 Monaten nichts Aktenkundiges unternommen, hingegen glaubhaft gemacht, dass er verschiedentlich telefonisch intervenierte. Im konkreten Einzelfall hat das Eidgenössische Versicherungsgericht die Schadenminderungspflicht als nicht verletzt erachtet. Würde jede Forderung, die nicht innert dreissig Tagen beglichen wird, eingeklagt, stünde das Justizsystem am Anschlag. Solches entspräche nicht einem Vorgehen, das jedem vernünftigen Menschen als selbstverständlich erscheint, was aber erforderlich ist, um bei Nichtbefolgen einer entsprechenden Verhaltensregel von einem groben Verschulden auszugehen.
3.3 Schliesslich wendet die Beschwerdeführerin ein, man habe dem Versicherten auf seine telefonische Anfrage am 30. September 2005 dringend empfohlen, seine Forderung mittels Betreibung geltend zu machen. Anstatt dies zu befolgen, habe er angegeben, vorerst die genauen Beträge der offenen Benzin- und Telefonrechnungen sowie die Lohnbeträge zusammenstellen zu müssen. Das schwere Verschulden des Beschwerdegegners sei anzunehmen, weil er der klaren Anweisung der Arbeitslosenkasse keine Folge geleistet habe. Diesbezüglich ist mit dem kantonalen Gericht indessen festzuhalten, dass eine Anfangs Oktober 2005 eingeleitete Betreibung auf den entstandenen Schaden keinen Einfluss mehr haben konnte, nachdem bereits mit Entscheid vom 18. Oktober 2005 über die Gesellschaft der Konkurs eröffnet wurde. Ob nach der telefonischen Erkundigung und Beratung am 30. September 2005 noch weitere Schritte hätten
unternommen werden müssen, ist damit für die Frage der Verletzung der Schadenminderungspflicht irrelevant.
Zusammenfassend steht fest, dass, soweit eine Verletzung der
Schadenminderungspflicht überhaupt anzunehmen wäre, eine solche nach den gesamten Umständen jedenfalls nicht derart schwer wiegt, dass sie mit einer Leistungsverweigerung zu sanktionieren ist."
2.4. Nella presente fattispecie va preliminarmente sottolineato (cfr. consid. 1.3) che nella precedente sentenza del 14 febbraio 2007 (cfr. consid. 1.1), questo Tribunale non ha stabilito che l'assicurato aveva diritto all'indennità per insolvenza ma ha soltanto annullato la decisione su opposizione impugnata e rinviato gli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti.
Dagli stessi è emerso in particolare che con sentenza del 28 aprile 2003 l'Arbeitsgericht di __________ si è dichiarato incompetente a trattare la causa inoltrata da RI 1 contro il suo ex datore di lavoro, la __________ (cfr. Doc. 45).
Soltanto il 2 marzo 2004 l'assicurato ha fatto spiccare un precetto esecutivo contro la ditta in questione (cfr. Doc. 30).
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ritiene che l'assicurato ha violato il suo obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI. La giurisprudenza esige infatti che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. consid. 2.3 in particolare STFA del 2 aprile 2003 nella causa M., C 297/02; STFA del 23 dicembre 2005 nella causa H., C 235/04 e STFA del 30 marzo 2006 nella causa M., C 271/05; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA del 17 aprile 2003 nella causa S., C 323/02; STFA del 13 dicembre 2005 nella causa E. N., C 25/05).
Infatti l'assicurato, dopo la citata sentenza, avrebbe dovuto fare immediatamente emettere un precetto esecutivo e non attendere quasi un anno (cfr. sentenza C 49/06 del 27 novembre 2006; sentenza C 295/05 del 17 ottobre 2006; sentenza C 163/06 del 19 ottobre 2006; DLA 2002 pag. 62), tanto più che le pretese salariali risalivano al periodo gennaio - febbraio 2002.
In simili condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti