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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.03.2007 38.2007.3

21. März 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,447 Wörter·~27 min·2

Zusammenfassung

Indennità negate. Prolungando il TQ di contribuzione di 2 anni per la nascita del 2.figlio e di altri 2 anni per il 1.figlio(in realtà la proroga deve essere pari ai mesi che separano le 2 nascite)il periodo di contribuzione è di soli 6 mesi. Esonero escluso(non inabilità lavorativa per gravidanza).

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2007.3   rs

Lugano 21 marzo 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 7 dicembre 2006 emanata da

Cassa CO 1   in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in diritto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 7 dicembre 2006 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 20 ottobre 2006 (cfr. doc. 15) con cui aveva negato all’assicurata il diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 4 ottobre 2006, in quanto non aveva compiuto il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi (cfr. doc. A).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha, in particolare, rilevato che:

"  (…)

La sig.ra RI 1 ha lavorato e versato i contributi AD dal 1.05.1998 fino al 30.04.2001. A quanto ci risulta il periodo per il quale ha versato i contributi AD è di 36 mesi. Il diritto inerente il termine quadro per la riscossione della prestazione AD di 6 anni secondo l’art. 9b cpv. 1, 2 LADI e l’art. 3b cpv. 1 e cpv. 4 OADI è pienamente rispettato dal 30.04.2001 perciò ne deriva che il tempo massimo per iscriversi alla disoccupazione porta al 2007" (Doc. I)

                               1.3.   La Cassa, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.4.   L’assicurata, tramite il proprio rappresentante, il 24 gennaio 2007, ha comunicato di riconfermarsi nel proprio ricorso del 4 gennaio 2007 e ha ribadito di avere diritto a percepire l’indennità disoccupazione (cfr. doc. V).

                               1.5.   Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la ricorrente ha o meno diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 4 ottobre 2006.

                                         Più precisamente il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata al momento della sua iscrizione in disoccupazione adempiva o meno il presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

                               2.3.   L'assicurato ha, in effetti, diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

                                         Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

                                         L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

                                         L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

                               2.4.   L'art. 14 LADI (nella versione valida dal 1° giugno 2002; cfr. RU N. 18 del 7 maggio 2002, Legge federale concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, pag. 720 e 722), che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro a seguito di malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. b LADI).

                                         Chiamato a decidere circa il rapporto tra il principio della protezione assicurativa e quello dell'obbligo assicurativo, in una decisione pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 6 e massimata in RtiD I-2004 N. 69 pag. 208, il TFA ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha stabilito che il principio della protezione assicurativa deve avere la precedenza su quello dell'obbligo assicurativo. Nulla osta pertanto all'apertura di un nuovo termine quadro in virtù dell'esonero, in seguito a malattia, dall'adempimento del periodo di contribuzione, dopo che un precedente termine quadro era già stato aperto per gli stessi motivi.

                                         Contestualmente l'Alta Corte, in particolare circa l'esigenza di un legame di causalità tra il mancato adempimento dell'obbligo del periodo di contribuzione e il motivo dell'impedimento, ha rilevato che:

"  (…)

1.2.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, l'applicazione di questo disposto (ndr.: si riferisce all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI) presuppone che l'assicurato sia stato impedito, per almeno dodici mesi, di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per una delle ragioni enumerate dalla legge. In altri termini, deve esistere un legame di causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione da un lato, e i motivi elencati nel predetto disposto, in particolare l'esistenza di una malattia, dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per uno dei motivi indicati, non era possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (DTF 126 V 386 seg. consid. 2b, 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1995 no. 29 pag. 167 seg. consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Ne consegue che in presenza di un'incapacità lavorativa solo parziale, l'esistenza del necessario nesso causale è condizionata al fatto che si potesse o meno esigere l'esercizio di un'attività soggetta a contribuzione, svolta a tempo parziale (cfr. pure sentenza inedita del 12 ottobre 1999 in re R., C 202/99; Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 197).

(…)." (cfr. SVR 2004 ALV Nr. 6, consid. 1.2.3, pag. 17)

                                         In una decisione pubblicata in DLA 1998 N. 19 il TFA ha stabilito, tra l'altro, che un'incapacità lavorativa del 50% non impedisce di soddisfare l'adempimento del periodo di contribuzione nell'ambito di un'occupazione a tempo parziale.

                               2.5.   In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

                                         L'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12 Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13 Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998 geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept (Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die 12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten rechtens.

(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2., pag. 270-271)

                                         Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero:

"  (…)

Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa).

(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)

                               2.6.   Il nuovo art. 9b, entrato in vigore il 1° luglio 2003, regola i “Termini quadro in caso di periodo educativo” e prevede che:

"  Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di un assicurato che si è dedicato all’educazione dei figli è prolungato di due anni se:

a. un termine quadro correva all’inizio del periodo in cui l’assicurato si è dedicato all’educazione di un figlio di età inferiore ai dieci anni; e

b. al momento del riannuncio, l’assicurato non ha adempiuto i presupposti di un periodo di contribuzione sufficiente. (cpv. 1)

Se all’inizio del periodo in cui si è dedicato all’educazione di un figlio di età inferiore ai dieci anni non correva alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato che si è dedicato all’educazione dei figli è di quattro anni. (cpv. 2)

La nascita di un nuovo figlio comporta un prolungamento di due anni al massimo del termine quadro di cui al capoverso 2. (cpv. 3)

I capoversi 1–3 sono applicabili, per lo stesso periodo educativo, a uno solo dei due genitori e per un solo figlio. (cpv. 4)

Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell’articolo 27. (cpv. 5)

Il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali il prolungamento dei termini quadro di cui ai capoversi 1e2è applicabile anche in caso di collocamento di fanciulli in vista dell’adozione. (cpv. 6)"

                                         Secondo l’art. 3b OADI:

"  I termini quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione sono prolungati dopo un periodo educativo se, al momento del riannuncio (art. 9b cpv. 1 lett. a e b LADI) o dell’annuncio alla disoccupazione (art. 9b cpv. 2 LADI), il figlio dell’assicurato ha un’età inferiore ai 10 anni. (cpv. 1)

L’assicurato non può far valere più di una volta per lo stesso figlio il diritto al prolungamento dei termini quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione in caso di periodo educativo.(cpv. 2)

I periodi di contribuzione dell’assicurato presi in considerazione per l’apertura di un termine quadro per la riscossione della prestazione non possono essere computati una seconda volta dopo un periodo educativo. (cpv. 3)

Per la nascita di un nuovo figlio, il termine quadro per il periodo di contribuzione di quattro anni previsto all’articolo 9b capoverso 2 LADI è prolungato di un periodo equivalente alla durata intercorsa tra le due nascite, ma al massimo di due anni. (cpv. 4)

Il termine quadro prolungato secondo l’articolo 9a capoverso 1 LADI è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non appena l’assicurato che ha esaurito il suo diritto all’indennità adempie i presupposti per l’apertura del medesimo.(cpv. 5)

I capoversi 1–5 si applicano per analogia se il fanciullo è collocato in vista dell’adozione secondo l’articolo 264 del Codice civile11 o se il periodo educativo è dedicato al figlio del coniuge. (cpv. 6)"

                                         L’art. 9b LADI ha sostituito i disposti legali specifici che permettevano di computare il periodo educativo quale periodo di contribuzione, e meglio i cpv. 2bis e 2ter dell’art. 13 LADI, abrogati con effetto 1° luglio 2003, che contemplavano

"  2bis Il periodo durante il quale l'assicurato non ha svolto un'occupazione soggetta a contribuzione essendosi occupato dell'educazione di figli d'età inferiore ai 16 anni è computato come periodo di contribuzione, nella misura in cui, dopo il periodo educativo, l'assicurato è costretto, per ristrettezze economiche, a intraprendere un'attività lucrativa dipendente.

  2ter Vi sono ristrettezze economiche se il reddito computabile dell'assicurato e quello del suo coniuge non raggiungono il limite stabilito dal Consiglio federale. Il Consiglio federale stabilisce la parte computabile della sostanza."

                                         Pertanto dal 1° luglio 2003 i periodi educativi non possono più essere tenuti in considerazione quali periodi di contribuzione, bensì permettono di prolungare il termine quadro per la riscossione delle prestazioni (art. 9b cpv. 1 LADI) e per il periodo di contribuzione (art. 9b cpv. 2 LADI) da due a quattro anni.

                                         A differenza del vecchio regime legale non è inoltre più prevista quale condizione l’esistenza di ristrettezze economiche (cfr. DLA 2006 N. 2 pag. 56 consid. 2.2.2).

                               2.7.   Nel Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale ha sottolineato che:

"  Nel diritto attuale, i periodi educativi contano come periodi di contribuzione. Il diritto alle prestazioni dell’AD è tuttavia subordinato alle ristrettezze economiche.

L’ammontare delle indennità giornaliere è calcolato su base forfettaria; la durata è quella fissata per gli assicurati esonerati dalle condizioni relative al periodo di contribuzione.

Questa disposizione ha dato adito a più riprese a discussioni politiche aventi per oggetto gli abusi, dato che la maggior parte degli assicurati che ne beneficiavano non avevano mai lavorato in Svizzera.

L’idea iniziale del legislatore era di facilitare il reinserimento degli assicurati che avevano interrotto la loro attività professionale in seguito alla nascita di un figlio. La nuova disposizione è più conforme a questa idea. Il disciplinamento differenziato dei termini quadro permette all’assicurato, che interrompe temporaneamente la sua attività professionale alla nascita di un figlio, di conservare per un periodo limitato i diritti acquisiti prima della nascita del figlio. Si rinuncia inoltre alla condizione di ristrettezze economiche.

Il capoverso 1 riguarda gli assicurati che si sono dedicati all’educazione dei figli per tre anni al massimo e che hanno interrotto un termine quadro in corso per la riscossione delle prestazioni.

Il capoverso 2 dà agli assicurati che avevano diritto alle prestazioni al momento della nascita la possibilità di fare valere tali diritti nonostante l’interruzione dovuta alla nascita, se ricominciano a lavorare entro i due anni successivi alla nascita. Concretamente, in deroga al normale disciplinamento vigente, beneficiano di un termine quadro di contribuzione di quattro anni anziché di due.

Il capoverso 3 fa in modo che la possibilità di cui al capoverso 2 possa essere sfruttata anche se nascono altri figli durante il periodo quadro prolungato.

Il capoverso 4 stabilisce che i genitori hanno diritto insieme a un periodo educativo completo (per l’equivalente di un lavoro a tempo pieno) per ogni figlio.

Il capoverso 5 precisa che un prolungamento dei termini quadro non comporta un aumento del numero d’indennità giornaliere." (cfr. FF 2001 pag. 2000-2001)

                                         Nel corso dei dibattiti parlamentari il gruppo democratico-cristiano del Consiglio Nazionale, durante la sessione invernale del 12 dicembre 2001, ha proposto di modificare l’art. 9b LADI nel senso di considerare, non solo le persone che si sono occupate dei figli a partire dalla loro nascita, bensì anche quelle che si sono dedicate all’educazione della prole più tardi, ponendo come limite il compimento da parte del figlio del decimo anno di età (cfr. BU CN del 12.12.01 N. 1886).

                                         Al riguardo Jean-Michel Cina ha rilevato che:

"  (…)

Versicherten, die aufgrund von Erziehungszeiten aus dem Erwerbsleben ausscheiden, ist der Wiedereinstieg zu erleichtern. Durch die differenzierte Regelung der Rahmenfristen soll erreicht werden, dass während einer befristeten Zeitdauer erworbene Ansprüche trotz der durch die Erziehungsarbeit eingetretenen Unterbrechung der arbeitsmarktlichen Verfügbarkeit nicht verfallen. Es ist klar, dass es sich dabei um Personen handelt, die ihre Beitragspflicht erfüllt haben und die während der Unterbrechung der Arbeit keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung haben. Es wird lediglich die Anspruchsmöglichkeit gewahrt. Die Rahmenfrist wird verlängert. Was nun aber die Voraussetzungen für die Verlängerung der Rahmenfrist betrifft, so möchten wir von der CVP-Fraktion nicht auf den Zeitpunkt der Niederkunft abstellen. Hier schliessen wir uns der Stossrichtung der Minderheit Berberat an. In diesem Sinne bezieht sich unser Antrag auf die Minderheit Berberat, die wir jedoch derart abändern, dass auf die einem Kind unter 10 Jahren gewidmete Erziehung abgestellt wird. Sie werden sich fragen: Warum gerade 10 Jahre? Es ist statistisch erwiesen, dass 73 Prozent aller Mütter mit Kindern unter 10 Jahren bereits wieder erwerbstätig sind. Es entspricht der gelebten Realität, dass die Unterbrechung der Arbeit in der Regel in den frühen Lebensjahren der Kinder erfolgt. Die Gerichte gehen im Rahmen von Zuweisungen von Unterhaltsbeiträgen in der Regel davon aus, dass es einer Mutter zuzumuten ist, wiederum einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, wenn ihr jüngstes Kind mehr als 10 Jahre alt ist. Die CVP-Fraktion unterbreitet Ihnen mit diesem Antrag eine ausgewogene und kohärente Lösung. Wir wollen damit einem familienpolitischen Anliegen zum Durchbruch verhelfen, ohne dabei gleichzeitig die Arbeitslosenversicherung finanziell in arge Bedrängnis zu bringen. Familien- und finanzpolitische Überlegungen lassen sich durchaus in Einklang bringen. Den Beweis hiefür liefern wir mit unserem Antrag. Erziehenden, die aufgrund von Erziehungsarbeit ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen, soll daraus kein Nachteil entstehen." (cfr. BU CN del 12.12.01 N. 1886)

                                         La modifica appena menzionata è stata accettata dal Consiglio Nazionale durante la sessione invernale del 12 dicembre 2001 (cfr. BU CN del 12.12.01 N. 1889) e dal Consiglio agli Stati durante la sessione primaverile del 14 marzo 2002 (cfr. BU CS del 14.03.02 S 170).

                                         Il SECO, nel giugno 2003, ha emanato delle Direttive concernenti la revisione della LADI e dell’OADI, valide dal 1° luglio 2003.

                                         In relazione ai “Termini quadro in caso di periodo educativo” esse al p.to 2 prevedono:

"  ➣  Il termine quadro per la riscossione della prestazione o il termine

quadro per il periodo di contribuzione possono essere prolungati soltanto se, durante uno di questi termini, l'assicurato si è dedicato all'educazione di un figlio di età inferiore ai dieci anni.

➣  Il prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione o del termine quadro per il periodo di contribuzione non è subordinato a una durata minima del periodo educativo.

➣  I periodi durante i quali l'assicurato ha percepito l'ID non possono essere riconosciuti quali periodi educativi data l'assenza di un nesso di causalità. Questa regola vale anche per i periodi durante i quali l'assicurato beneficiava in prevalenza di un motivo di esenzione secondo l'articolo 14 capoverso 1 LADI o esercitava un'attività soggetta a contribuzione.

(…)

➣  Un motivo di esenzione ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 LADI, intervenuto durante il prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione, può ugualmente giustificare un diritto all'ID.

➣  Nel caso in cui durante il normale termine quadro per il periodo di contribuzione l'assicurato può far valere contemporaneamente un periodo educativo e un motivo di esenzione, occorre esaminare se, tenuto conto del prolungamento del termine quadro di contribuzione, egli ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione. In caso contrario, fa stato il motivo di esenzione.

➣  Per ogni nascita successiva, il termine quadro per il periodo di contribuzione di quattro anni è prolungato di un periodo equivalente alla durata intercorsa tra le due nascite, ma al massimo di due anni, a condizione che al momento in cui l'assicurato si annuncia alla disoccupazione il figlio più giovane abbia meno di dieci anni.

➣  Per il prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione o del termine quadro per il periodo di contribuzione possono essere presi in considerazione anche i periodi educativi compiuti all'estero."

                                         A tale proposito è utile segnalare che la Circolare relativa all’indennità di disoccupazione emanata dal SECO e valida decorrere dal 1° gennaio 2007, per quanto attiene ai termini quadro per il periodo di contribuzione in caso di nascita di un nuovo figlio, enuncia:

"  (…)

A la naissance d’un nouvel enfant, le délai-cadre de cotisation de quatre ans est prolongé jusqu’à la naissance de l’enfant suivant, mais au maximum de deux ans, si, au moment de l’inscription au chômage, le plus jeune enfant n’a pas encore dix ans.

􀃖 Exemple 2 :

S'il y a trois enfants de 9, 13 et 17 ans, le délai-cadre de cotisation est prolongé de six ans même si seul l'enfant le plus jeune n'a pas encore dix ans lors de l'inscription."

                                         In dottrina Rubin (cfr. B. Rubin, “Assurance chômage”, 2. edizione, Schulthess 2006, pag. 140-142, p.ti 3.4.4.2.1.-3.4.4.2.3.) in merito all’art. 9b LADI sottolinea:

"  (…)

Principe. - Selon la législation en vigueur la période éducative à elle seule ne suffit plus à fonder un droit à l'indemnité de chômage. Elle permet tout au plus de

-   prolonger de deux ans un délai-cadre d'indemnisation ouvert avant le début de la période éducative (ch. 3.4.4.2.2); ou de

-   prendre en compte une période de quatre ans pour le calcul de la période minimale de cotisation dans l'hypothèse où aucun délai-cadre n'est ouvert au début de la période éducative (ch. 3.4.4.2.3).

L'art. 9b LACI correspond dès lors à l'idée initiale du législateur, qui était de faciliter la réinsertion des personnes au chômage qui s'étaient retirées momentanément du marché du travail pour éduquer, leurs enfants, et qui, partant, ne pouvaient plus accumuler des périodes de cotisation.

Application analogique à d'autres situations. - En vertu de l'art. 3b al. 4 OACI, les droits conférés par l'art. 9b LACI s'appliquent par analogie

-   lorsque l'enfant est placé en vue de son adoption selon l'art. 264 CC; ou

-   lorsque la période éducative est consacrée à l'enfant du conjoint.

3.4.4.2.2                        Interruption d'un délai-cadre en cours

Selon l'art. 9b al. 1 LACI, le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant est prolongé de deux ans, aux conditions suivantes

-   un délai-cadre d'indemnisation courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans (let. a);

-   à sa reinscription, l'assuré ne justifie pas d'une période de cotisation suffisante (let. b).

(…)

Rapport de causalité. - Seule une période éducative effectivement exercée peut déclencher l'application de l'art. 9b LACI. On retrouve ainsi dans cette disposition, sous une forme certes très atténuée, le principe de causalité expressément prévu par l'art. 13 al. 2bis aLACI, en vertu duquel la période éducative devait être à l'origine de l'absence d'exercice d'une activité dépendante soumise à cotisation.

(…)

En vertu de l'art. 9b al. 2 LACI, le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant est de quatre ans si aucun délai-cadre d'indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans. Les personnes visées par cette disposition bénéficient donc d'un délai-cadre de cotisation prolongé (d'une suspension des périodes de cotisation). Cette disposition donne aux assurés qui avaient droit aux prestations au moment de la naissance la possibilité de faire valoir ce droit, malgré l'interruption due précisément à la naissance."

                               2.8.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurata è stata impiegata presso la __________ di __________ dal 1° maggio 1998 al 30 aprile 2001 (cfr. doc. 1).                                      

                                         La ricorrente ha terminato di lavorare già nel mese di febbraio 2001.

                                         La disdetta è stata data di comune accordo (cfr. doc. 1).

                                         Il 31 marzo 2001 è nata sua figlia __________ (cfr. doc. 8) e il 12 dicembre 2002 è nato il figlio __________ (cfr. doc. 7).

                                         Nel mese di ottobre 2006 l’insorgente si è iscritta in disoccupazione presso l’URC di __________, dichiarando di ricercare un’occupazione all’80% (cfr. doc. 2).

                                         La Cassa ha negato all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto anche prolungando, in considerazione della nascita dei due figli e del periodo educativo effettuato, il termine quadro di contribuzione fino al 21 dicembre 2000, rispettivamente fino al 4 ottobre 2000, ai sensi dell’art. 9b LADI, non si raggiungono i 12 mesi di contribuzione (cfr. doc. A, 15).

                                         L’assicurata, dal canto suo, contesta il diniego delle indennità di disoccupazione, asserendo che, avendo versato contributi dell’assicurazione contro la disoccupazione dal 1° maggio 1998 al 30 aprile 2001, il termine quadro per la riscossione di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione di 6 anni giusta l’art. 9b cpv. 1 e 2 LADI si estende fino al 2007 (cfr.     doc. I).

                               2.9.   Preliminarmente giova ricordare che per valutare se un assicurato ha adempiuto o meno il periodo di contribuzione va fatto riferimento al termine quadro per il periodo di contribuzione, che ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LADI decorre due anni prima del primo giorno in cui sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione, e non al termine quadro per la riscossione, il quale decorre per due anni a partire dal primo giorno nel quale sono ossequiate tutte le condizioni per il diritto alle prestazioni.

                                         Pertanto anche l’eventuale prolungamento del termine quadro di contribuzione giusta l’art. 9b LADI deve essere applicato al termine quadro di contribuzione che, come appena indicato, si estende sui due anni precedenti il giorno in cui un assicurato adempie tutti i presupposti per poter beneficiare delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. Esso non viene calcolato partendo dall’ultimo giorno del rapporto di impiego, come sembra invece sostenere la ricorrente (cfr. consid. 1.2.).

                                         L’assicurata, si è iscritta in disoccupazione il 5 ottobre 2006 e ha chiesto le indennità a fare tempo dal 4 ottobre 2006 (cfr. doc. 1, 2). Il termine quadro di contribuzione corrisponderebbe al lasso di tempo 4 ottobre 2004 al 3 ottobre 2006.

                                         In casu, tuttavia, l’insorgente nel dicembre 2002 ha dato alla luce il secondo figlio, __________.               

                                         Pertanto, sulla base di quanto esposto sopra (cfr. consid. 2.6. e 2.7.), nell’ipotesi in cui effettivamente l’assicurata non abbia esercitato un’attività lavorativa per dedicarsi alla cura del figlio, il termine quadro per il periodo di contribuzione potrebbe essere prolungato di due anni giusta l’art. 9b LADI, ovvero fino al 4 ottobre 2002.

                                         Inoltre, visto che il 31 marzo 2001 era nata la prima figlia, __________, e che quando l’assicurata si è annunciata alla disoccupazione il figlio più giovane, nato il 12 dicembre 2002, aveva meno di dieci anni, il termine quadro per il periodo di contribuzione, in concreto, potrebbe essere prolungato ulteriormente per un lasso di tempo pari alla durata intercorsa tra le due nascite, ma al massimo di due anni (cfr. consid. 2.7.).

                                         In proposito va evidenziato che quanto indicato dalla Cassa nella decisione su opposizione, ossia che in casu il termine quadro può essere ulteriormente prolungato per un arco di tempo corrispondente ai mesi che separano le due nascite inferiore ai due anni, risulta corretto e conforme alla normativa legale in vigore (cfr. doc. A).

                                         Nella fattispecie il TCA può comunque esimersi dal determinare il periodo intercorso fra le due nascite. Infatti, come rilevato dall’amministrazione, anche tenendo conto del prolungamento massimo di ulteriori due anni, ossia di un termine quadro di contribuzione di 6 anni - dal 4 ottobre 2000 al 3 ottobre 2006 -, come richiesto dall’assicurata, a quest’ultima va negato il diritto di beneficiare di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         In effetti l’assicurata, nel lasso di tempo dal 4 ottobre 2000 al 3 ottobre 2006, non ha compiuto il periodo minimo di contribuzione di dodici mesi di cui agli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI (cfr. consid. 2.3.).

                                         L’insorgente, come esposto sopra, ha indicato di essere stata impiegata presso la __________ fino al 30 aprile 2001.

                                         Di conseguenza, in questa ipotesi andrebbero al massimo considerato, quale periodo contributivo, 6 mesi e 28 giorni (cfr. art. 11 cpv. 1 e 2 OADI; in casu: 6 mesi da novembre 2000 ad aprile 2001 + 28 giorni a ottobre 2000).

                             2.10.   Per completezza va inoltre osservato che la ricorrente nemmeno può essere esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI, secondo cui possono essere esentate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro a seguito di malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera.

                                         L’art. 13 cpv. 1 OADI stabilisce che sono considerate maternità ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera b LADI la durata della gravidanza e le 16 settimane successive al parto.

                                         Per quanto riguarda la maternità dell’assicurata del 2003, va osservato che l’art. 5 LPGA prevede che la maternità comprende la gravidanza, il parto e la successiva convalescenza della madre.

                                         La Circolare relativa all’indennità di disoccupazione emessa dal SECO nel gennaio 2003, p.to B134, contempla:

"  La maladie, l'accident et la maternité ne sont pris en considération comme motifs de libération que s'ils ont empêché l'assuré d'être partie à un rapport de travail pendant ce laps de temps et, partant, de remplir les conditions relatives à la période de cotisa­tion. La notion de maternité englobe la grossesse et les 16 semaines qui suivent l'ac­couchement. Il n'y a un motif de libération que si l'incapacité de travail est attestée par un médecin.

Seules les personnes qui étaient domiciliées en Suisse pendant la période d'empêchement de cotiser bénéficient de cette libération. Il est sans importance qu'elles aient résidé continuellement en Suisse ou qu'elles se soient rendues tempo­rairement à l'étranger pour s'y faire soigner. Seul importe le fait que l'assuré ait son domicile en Suisse.

⇒                                  Une maternité qui se déroule normalement n'empêche pas une assurée d'exercer une acti­vité soumise à cotisation, même si elle lui rend la recherche d'un emploi approprié nettement plus difficile. Il n'y a un lien de causalité entre cet état de fait et l'absence totale ou partielle de période de cotisation que si l'assurée a fourni un certificat médical d'incapacité de travail."

                                         Il tenore del p.to B134 appena riportato è stato ripreso dalla Circolare relativa all’indennità di disoccupazione emanata dal SECO nel gennaio 2007, p.to B188.

                                         Al riguardo va segnalato che in una sentenza del 24 maggio 2006 nella causa G., C 40/06, il TFA ha ribadito la circostanza che affinché un’assicurata possa essere esonerata dal compimento del periodo di contribuzione durante la gravidanza e le 16 settimane dopo il parto, è necessario che l’inabilità al lavoro risulti da attestazioni mediche specifiche, in quanto di per sé in questi periodi l’esercizio di un’attività lavorativa non è impossibile. In effetti la Legge sul lavoro contempla il divieto di lavorare unicamente per otto settimane successive al parto e l’art. 5 LPGA definendo la maternità e il periodo di convalescenza non prevede un limite temporale.

                                         In concreto agli atti non risulta alcun certificato medico attestante un’inabilità lavorativa per gravidanza.

                                         L’assicurata, peraltro, non ha mai addotto un’incapacità al lavoro per ragioni legate alla maternità.

                                         In simili circostanze bisogna, perciò, escludere che l’assicurata non è stata vincolata da un rapporto di lavoro durante oltre dodici mesi a causa della maternità. Fra tale motivo di esenzione e il mancato adempimento del periodo di contribuzione non esiste un nesso di causalità (cfr. consid. 2.4.).

                             2.11.   Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata nel termine quadro del periodo di contribuzione in questione, che al massimo si è esteso dal 4 ottobre 2000 al 3 ottobre 2006 (cfr. consid. 2.9.), non ha adempiuto e neppure poteva essere esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione, il presupposto di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI al momento della sua iscrizione in disoccupazione dell’ottobre 2006 non era dato.

                                         A ragione, dunque, la Cassa le ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione.

                                         La decisione su opposizione impugnata va, conseguentemente, confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2007.3 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.03.2007 38.2007.3 — Swissrulings