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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.07.2007 38.2007.26

4. Juli 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,099 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Negato diritto a sussidi per assicurati pendolari: gli assegni di formazione ottenuti dall'assicurazione contro la disoccupazione non possono essere cumulati ai sussidi per gli assicuratori pendolari.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2007.26   DC/sc

Lugano 4 luglio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 21 marzo 2007 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona 1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 21 marzo 2007 la Sezione del lavoro, Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha confermato la precedente decisione del 29 gennaio 2007 (cfr. Doc. D), con la quale ha negato a RI 1 il diritto a sussidi per gli assicurati pendolari (cfr. Doc. B).

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede il versamento dei sussidi richiamando la sentenza del TCA 38.2006.1 del 21 agosto 2006 consid. 2.11 (cfr. Doc. I).

                               1.3.   Nella sua risposta del 25 maggio 2007 l'UMA propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. III).

                               1.4.   Il 6 giugno 2007 l'assicurato ha inviato un nuovo scritto al TCA (cfr. Doc. V).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 durante l'apprendistato di commercio, per il quale ha ottenuto gli assegni di formazione dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. art. 66a - 66c LADI, per maggior dettagli cfr. la STCA 38.2006.1 del 21 agosto 2006 concernente lo stesso assicurato) può pure beneficiare dei sussidi per gli assicurati pendolari.

                                         La Circolare della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) del gennaio 2006 relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (come del resto quella precedente dell'ottobre 2004) esclude il cumulo: "il ne peut y avoir cumul de ces deux mesures" (L31).

                               2.3.   Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25 gennaio 2007).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA      I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                         Il giudice deve invece scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

                                         Sul possibile cumulo tra i sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali e le indennità per guadagno intermedio cfr. RDAT I-2001 pag. 302 seg. e la Circolare del SECO citata punto L32.

                               2.4.   Nella già citata sentenza 38.2006.1 del 21 agosto 2006 questo Tribunale ha sviluppato, al consid. 2.11, le seguenti considerazioni:

"  A titolo abbondanziale, per quanto concerne le spese a cui l’assicurato deve far fronte per recarsi dal proprio domicilio al luogo dell’apprendistato, va osservato che la questione dei sussidi di pendolare esula dalla presente vertenza, per cui tale tema non può essere affrontato dal TCA.

In effetti non è stata emessa alcuna decisione in merito (cfr. DTF 130 V 388; STFA del 25 novembre 2004 nella causa M., G., E. H 53/04, pubblicata in SVR 2005 AHV Nr. 9), in quanto l’assicurato non ha presentato una domanda specifica attinente a questo provvedimento inerente al mercato del lavoro (cfr. art. 59c cpv. 1 LADI). In proposito è utile ricordare che ogni prestazione deve essere postulata con una richiesta autonoma e distinta.

Al riguardo questa Corte rileva soltanto che se è vero che le direttive del SECO escludono il cumulo tra i contributi per le spese di pendolare e per le spese di soggiornante settimanale e gli assegni di formazione (cfr. Circolare relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ottobre 2004, p.to L40; Circolare relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, gennaio 2006, p.to L 31), che, come indicato dall’UMA nella decisione su opposizione, quelle contemplate agli art. 66a segg. LADI sono delle prestazioni che implicano da parte degli assicurati lo svolgimento di una formazione di lunga durata e che il TCA in una sentenza del 29 gennaio 2001 nella causa P. (38.2000.225) ha rilevato abbondanzialmente che non era possibile il cumulo tra le spese di pendolare e gli assegni di formazione (in quella fattispecie l’importo dell’assegno di formazione era stato in ogni caso calcolato tenendo conto del fabbisogno dell’assicurata e dunque in parte delle spese effettive, come appunto i costi di viaggio), è altrettanto vero che, a differenza degli altri casi in cui le direttive del SECO negano il cumulo, durante la formazione che dà diritto agli assegni di cui agli art. 66a LADI l’assicurato non percepisce indennità giornaliere, bensì un salario (cfr. art. 66c LADI).

A tale proposito giova rilevare che in dottrina Agnes Leu (cfr. A. Leu, Die arbeitsmarktlichen Massnahmen, Ed. Schultess 2006, pag. 154, p.to 7.5.6.2.) sottolinea:

"                                     Eine Kumulation der Beschäftigungsmassnahmen (PvB, Berufspraktika und Motivationssemester) mit PuWB ist nicht möglich, weil in diesen Massnahmen Taggelder ausgerichtet werden. Damit ist die Ermittlung einer finanziellen Einbusse mangels eines Lohnes nicht möglich. Aus demselben Grund entfällt auch die Möglichkeit einer Kumulation von PuWB mit Eignungsabklärungen.“

In questo senso si potrebbe, quindi, ipotizzare di paragonare la situazione degli assicurati aventi diritto ad assegni di formazione con quella afferente ad assicurati beneficiari di assegni per il periodo di introduzione ai sensi degli art. 65 segg. LADI dove il SECO ammette il cumulo con i sussidi di pendolare (cfr. Circolare relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ottobre 2004, p.to L38; Circolare relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, gennaio 2006, p.to L29).

Nel caso di specie, per le ragioni illustrate qui sopra, la questione può comunque restare indecisa."

                                         Istruendo la presente causa l'UMA ha chiesto alla SECO le ragioni che stanno alla base del rifiuto di cumulare queste due prestazioni (assegni di formazione e sussidi per gli assicurati  pendolari o soggiornanti settimanali).

                                         La SECO ha così risposto il 15 gennaio 2007:

"  (...)

Secondo la cifra marginale L31 della circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) «non è possibile combinare gli SPSS con gli assegni di formazione (AFO)».

Infatti, l'obiettivo degli SPSS è di favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per evitare la disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione.

Nella fattispecie, il signor RI 1 beneficia già di AFO che intendono permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni di acquisire una formazione di base o adattare la loro formazione alle esigenze del mercato del lavoro. Non possono tuttavia essere concessi in correlazione con un altro PML.

Non condividiamo il parere del TCA di Lugano espresso nella sentenza del 21 agosto 2006 che rileva che «si potrebbe ipotizzare di paragonare la situazione degli assicurati aventi diritto ad assegni di formazione con quella afferente ad assicurati beneficiari di assegni per il periodo di introduzione (API) ai sensi dell'art. 65 segg. LADI dove ammettiamo il cumulo con i sussidi di pendolare».

Secondo la cifra L29 della circolare PML è possibile combinare gli SPSS con gli API. Questi due provvedimenti hanno uno scopo comune che è di incoraggiare con sussidi la concessione di un impiego definitivo.

Infatti, è possibile che alcuni assicurati si vedano proporre un'occupazione adeguata tramite gli API al di fuori della loro regione di domicilio. Per incoraggiarli ad accettare tale occupazione, diamo a loro la possibilità di beneficiare anche degli SPSS. Inoltre, il destinatario diretto degli API è il datore di lavoro e non l'assicurato, allorché con il pagamento degli AFO l'assicurato riceve un importo globale destinato a coprire i suoi bisogni durante la sua formazione.

Secondo la cifra L31 della circolare PML «non è possibile combinare gli AFO con gli SPSS». A nostro parere non è possibile combinare questi due provvedimenti perchè non perseguono lo stesso obiettivo. Infatti, l'obiettivo degli AFO è di acquisire una formazione di base o adattare la formazione alle esigenze del mercato del lavoro e non di trovare un'occupazione adeguata come per gli SPSS." (Doc. 7)

                                         Come appena esposto, nella precedente sertenza, questo Tribunale non si è pronunciato sul tema ma ha semplicemente attirato l'attenzione sul fatto che, durante l'apprendistato,  l'assicurato riceve un salario per cui si potrebbe ipotizzare di paragonare la sua situazione a quella di coloro che ottengono gli assegni per il periodo di introduzione.

                                         Secondo il TCA la risposta data dal SECO all'amministrazione ha evidenziato in modo convincente come, a differenza degli assegni per il periodo di introduzione, gli assegni di formazione perseguono uno scopo formativo, ciò che giustifica la differenza di trattamento (e cioè l'impossibilità del cumulo nella seconda ipotesi).

                                         La dottrina condivide questa impostazione.

                                         Infatti, Rubin ("L'assurance-chômage". Ed. Schultess 2006, pag. 650) sottolinea che:

"  Le remboursement des frais occasionnés par la participation à une mesure de formation et d'emploi exclut assurément un cumul (v. les art. 85 et 96a OADI.

On ajoutera que les art. 68 ss LACI ne s'appliquent que lorsqu'il y a conclusion d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO, à l'exclusion cependant des contrats d'apprentissage (ch. 7.5.3.1). Aucun cumul n'est dès lors possible en cas de versement de l'allocation de formation."

                                         Queste considerazioni possono essere fatte proprie dal TCA.

                                         La citata direttiva del SECO va pertanto ritenuta conforme alla legge.

                                         Di conseguenza la decisione su opposizione del 21 marzo 2007 (alla quale è stata puntualmente applicata l'istruzione del SECO) deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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