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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.05.2007 38.2007.23

31. Mai 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,629 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Sospensione 3 giorni da diritto a indennità per mancate ricerche. Revisione di uina sentenza con la quale il TCA ha confermato la sanzione. Un mezzo di prova producibile già nella vertenza su cui si basa l'istanza di revisione non è atto a rimetterne in discussione la sentenza.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2007.23   DC/sc

Lugano 31 maggio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sull'istanza di revisione del 10 aprile 2007 della sentenza del TCA del 22 gennaio 2007 nella causa promossa con ricorso 20 novembre 2006 da

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 26 ottobre 2006 emanata da

Ufficio regionale di collocamento di CO 1 (inc. 38.2006.87)     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con sentenza del 22 gennaio 2007 (38.2006.87) il TCA ha confermato una decisione su opposizione dell'URC di __________ con la quale RI 1 è stato sospeso per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro durante il mese di luglio 2006.

                                         Questo Tribunale ha in particolare sottolineato quanto segue:

"  Nella presente fattispecie il TCA rileva che la lettera di disdetta del 27 giugno contiene la chiara indicazione secondo cui il dipendente "terminerà definitivamente la sua attività per il 31 agosto 2006" (cfr. Doc. 9).

D'altra parte fra gli atti dell'incarto non figura nessun elemento atto a confermare che tra le parti è successivamente intervenuto un accordo per una riassunzione dal 1° settembre.

In simili condizioni, visto il chiaro tenore della lettera di disdetta l'assicurato avrebbe dovuto subito attivarsi per procurarsi una nuova occupazione." (Doc. B)

                               1.2.   Il 19 aprile 2007 l'URC di __________ (cfr. Doc. II) ha trasmesso per competenza al TCA uno scritto dell'assicurato del 10 aprile 2007 del seguente tenore:

"  nonostante la sentenza del TCA sia cresciuta in giudicato, confido che vorrete analizzare con la dovuta attenzione un ultimo documento che sono riuscito con fortuna ad ottenere e che spiega il motivo per il quale io non mi sia adoperato nella ricerca di un lavoro, durante il periodo di preavviso (luglio/agosto).

Il signor __________, Direttore amministrativo della __________, conferma di essere stato a conoscenza del fatto che a luglio 2006 il dott. __________, mi aveva garantito che il 22 agosto 2006 al rientro dalle ferie, il mio licenziamento sarebbe stato annullato, considerato che il trasferimento degli uffici era stato differito e quindi era necessario il mio servizio di portineria.

Io non sapevo dove contattarlo per avere una sua testimonianza e solo oggi, casualmente, ho avuto notizie riguardo il suo recapito.

Ritornando al merito della vicenda, a quel punto, per me era scontato che da fine agosto avrei continuato a lavorare, quindi in tutta buona fede non ho provveduto ad effettuare le ricerche di lavoro.

Non si trattava di mere promesse, ma avevo la certezza che era stato stabilito tacitamente che avrei continuato con il contratto di lavoro dopo il mese di agosto 2006.

Premesso quanto sopra, considerato quest'ultimo mezzo di prova prodotto, per me impossibile da ottenere a suo tempo, vi chiedo di valutare la fattispecie e di annullare quei tre giorni di sospensione, che a mio modo di vedere mi sono stati applicati ingiustamente.

Chiedo quindi una revisione della decisione su opposizione 26 ottobre 2006." (Doc. I)

                               1.3.   Invitata dal TCA a presentare osservazioni scritte (cfr. Doc. III) l'amministrazione il 30 aprile 2007 ha rilevato:

"  (...)

L'assicurato si è sempre espresso in modo coerente sul motivo per il quale non ha svolto ricerche di lavoro durante il mese di luglio 2006. Egli ritiene di avere agito in buona fede sulla base della parola datagli dall'ex datore di lavoro. Il RI 1 confidava nella riassunzione a partire dal mese di agosto, riassunzione che però non è mai stata formalizzata in forma scritta. Quale nuovo elemento egli produce ora la dichiarazione di un ex collega a testimonianza di quanto asserito. Da parte nostra ribadiamo la posizione espressa nella decisione su opposizione del 26.10.2006 e nella risposta di causa del 4.12.2006 e ci rimettiamo al vostro giudizio." (Doc. IV)

                               1.4.   Il 3 maggio 2007 RI 1 ha precisato che:

"  (...)

non si tratta di un semplice ex collega, ma che la funzione, in seno alla __________ di __________, del Sig. __________, era di Direttore amministrativo e facente parte pure della Direzione."

(Doc. VI)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

                                         Anche l'art. 14 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni é ammessa la revisione

                                         a) se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

                                         b) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.

                                         A norma dell'art 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b) dell'art. 14 (su quest'ultimo aspetto cfr. la sentenza del Tribunale federale

                                         U 120/06 del 13 marzo 2007).

                               2.3.   In una sentenza U 74/04 del 17 marzo 2006 il TFA ha così illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:

"  (...)

In caso di revisione processuale l'autorità è tenuta a rinvenire su decisioni cresciute in giudicato quando sono scoperti fatti o prove nuovi idonei a determinare un diverso apprezzamento giuridico (DTF 127 V 469 consid. 2c, 126 V 24 consid. 4b, 46 consid. 2b e i riferimenti ivi citati). In particolare, secondo la giurisprudenza sono da ritenere idonee a modificare le conseguenze giuridiche in senso favorevole all'istante le prove che servono a corroborare sia i fatti nuovi importanti che giustificherebbero una revisione, sia i fatti che, pur essendo stati conosciuti nella procedura precedente, non avevano potuto essere provati a discapito del richiedente. Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto l'autorità competente a statuire in modo diverso se ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che l'autorità potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può prefiggersi di correggere una decisione che

potrebbe sembrare erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b e i riferimenti ivi citati). Non sono così mezzi di prova nuovi rilevanti perizie che apprezzano in modo diverso fatti noti e non modificati (sentenze del 7 marzo 2003 in re D., C 354/01, consid. 3.1, e del 29 novembre 2002 in re B., I 339/01, consid. 2.2; RDAT 1993 I n. 86 pag. 196). (...)"

                                         In un'altra sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale si è invece così espresso:

"  4.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6 dicembre 2005 in re P., consid. 2.2).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti

all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono

destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale

procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una

nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358

consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205)."

                                         In una sentenza del 14 maggio 2007 nella causa X (30.2006.39) il TCA ha ricordato che:

"  (...)

Per costante giurisprudenza, un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).

Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).

Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).

Nel caso di specie, a prescindere dall’importanza di quanto riferito nel corso dell’udienza del 13 febbraio 2007 da X circa il lavoro svolto da Y, va comunque rilevato che la Cassa avrebbe potuto chiedere innanzi al TCA, nel corso della precedente procedura, di sentire X o lo stesso Y a proposito del ruolo svolto da quest’ultimo oppure avrebbe potuto impugnare la sentenza del TCA innanzi all’autorità superiore, facendo valere la mancata assunzione delle prove testé menzionate."

                               2.4.   Nella presente fattispecie l'assicurato ha prodotto una dichiarazione datata 12 marzo 2007 del signor __________ del seguente tenore:

"  Sollecitato dall'interessato, con la presente dichiaro di essere a conoscenza che il sig. RI 1, avente funzione di portinaio presso la società __________, è stato licenziato nel mese di luglio 2006 ed avrebbe dovuto terminare la sua attività a fine agosto '06, in conseguenza alla riduzione di attività e del trasloco previsto presso i precedenti uffici siti in __________, __________.

Durante il mese di luglio '06, il dott. __________ aveva riesaminato la situazione ed aveva deciso di restare per un ulteriore periodo presso gli uffici occupati fino ad allora, in __________, __________, dove vista l'ubicazione fisica al secondo piano, era necessario il servizio di portineria all'ingresso sito al piano terra.

Per questo, aveva comunicato al sig.RI 1 che al rientro dalle vacanze estive, previsto il 22 agosto, gli avrebbe annullato il licenziamento e lo avrebbe reintegrato nella precedente attività.

Purtroppo gli eventi successivi non hanno permesso tale reintegro.

Il mio ruolo nella fattispecie è stato di semplice testimone in quanto anche per me decorrevano i termini di cessazione dell'attività."

(Doc. A)

                                         Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che questa dichiarazione non è atta a rimettere in discussione la sentenza del 22 gennaio 2007 cresciuta in giudicato.

                                         Infatti, anche volendo ammettere che tale attestazione sia sufficiente per dimostrare che malgrado il tenore della lettera di disdetta il dottor __________ avrebbe riassunto l'assicurato, resta il fatto che tale mezzo di prova poteva essere prodotto già in occasione della precedente vertenza (cfr. al riguardo le considerazioni del Tribunale federale e del TCA riprodotte al consid. 2.1)

                                         In particolare l'assicurato, anche se non conosceva l'indirizzo preciso del signor __________ (cfr. consid. 1.2: "io non sapevo dove contattarlo per avere una sua testimonianza") avrebbe dovuto indicarlo esplicitamente a questo Tribunale come testimone tanto più che, come lui stesso afferma, si trattava del "direttore amministrativo e facente pure parte della Direzione" (cfr. consid. 1.4).

                                         Il TCA nota peraltro che questa dichiarazione è datata 12 marzo 2007 mentre l'assicurato, in uno scritto all'URC datato 10 aprile 2007 ha sostenuto che "solo oggi, casualmente, ho avuto notizie riguardo il suo recapito".

                                         In simili condizioni non sono date le condizioni per riesaminare la sentenza del 22 gennaio 2007.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   L'istanza di revisione è respinta.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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