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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.08.2007 38.2007.22

27. August 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,660 Wörter·~28 min·5

Zusammenfassung

Inidoneità al collocamento:disponibilità solo per 2 mesi e 10 giorni a impegnare la propria capacità lavorativa prima di un viaggio di 2 mesi. Limitato troppo la possibilità di trovare un impiego. Obbligo d'informare l'assicurato ossequiato.Inverosimile comunque che avrebbe posticipato il viaggio.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2007.22   rs

Lugano 27 agosto 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 aprile 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 28 marzo 2007 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6500 Bellinzona     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 28 marzo 2007 la Sezione del lavoro ha confermato la propria decisione del 10 gennaio 2007 (Doc. 3), con la quale ha stabilito che l’assicurata va ritenuta inidonea al collocamento a far tempo dal 1° novembre 2006 (cfr. doc. A).

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha, in particolare, sottolineato che, avendo spontaneamente segnalato la volontà di trascorrere un periodo al suo Paese di origine,si è comportata correttamente nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione. Inoltre essa ha indicato di aver specificato che se avesse trovato un posto di lavoro, sarebbe stata disposta a rinunciare alla trasferta a __________. La stessa ha puntualizzato che le è subito sembrato giusto non ricevere prestazione alcuna durante la trasferta, visto che appariva difficile cercare posti di lavoro in vacanza a __________. L’assicurata ha ancora rilevato che, mentre era in disoccupazione, ha cercato degli impieghi e che sarebbe stata contenta di trovare una migliore occupazione rispetto a quella presso __________, che si è comunque dichiarata disposta ad accettare al più presto, come ogni anno. Infine essa ha asserito di ritenere ragionevole non restituire quanto ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione fino a quel momento (cfr. doc. I).

                               1.3.   La Sezione del lavoro, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del ricorso con le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurata deve o no essere ritenuta inidonea al collocamento dal 1° novembre 2006.

                                         Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).

                                         Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

                                         Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:

"  Art. 15 Idoneità al collocamento

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002)

                                         L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.

                                         Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                         Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                         Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                         Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

                                         Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

                                         L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                         Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

                                         Il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

                                         O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

                                         E' dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03).

                               2.3.   In una sentenza del 29 aprile 1998 nella causa C. (C 215/97), confermando il precedente giudizio del TCA, il TFA ha negato l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che era disponibile per il mercato del lavoro per soli due mesi prima di partire per un perfezionamento linguistico all'estero ed ha sottolineato:

"  2.a) Nella presente fattispecie l'assicurato ha controllato la propria disoccupazione a partire dal 28 ottobre 1996 ed ha iniziato il soggiorno di perfezionamento linguistico a Colonia il 6 gennaio 1997. A suo avviso, questo periodo di poco più di due mesi sarebbe sufficientemente lungo perché si possa ammettere la sua idoneità al collocamento. In sostanza, il ricorrente si prevale segnatamente di una giurisprudenza in cui questa Corte aveva ammesso la collocabilità degli interessati, i quali esercitavano la professione di cameriere (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a e b). Nella sentenza in questione si trattava tuttavia di un periodo di controllo di comunque quattro mesi e mezzo, quindi sensibilmente superiore, praticamente di durata doppia rispetto a quella oggetto della presente lite. Peraltro, nel caso cui fa riferimento il ricorrente, gli assicurati svolgevano la propria attività nel ramo alberghiero, campo in cui la richiesta di lavoratori é in ogni caso grande e assunzioni per brevi periodi non sono inusuali.

  Nell'evenienza concreta, il requisito della collocabilità del ricorrente deve essere negato. In una vertenza quasi identica alla presente dal profilo della durata del controllo della disoccupazione, questa Corte ha infatti avuto modo di stabilire che il presupposto dell'idoneità al collocamento non era adempiuto in quanto l'assicurato avrebbe potuto impegnare la sua capacità lavorativa durante circa due mesi e mezzo soltanto, vale a dire, in quel caso, dal 9 novembre 1992 al 1° febbraio 1993, data in cui egli avrebbe poi iniziato un servizio militare d'avanzamento (sentenza inedita 3 novembre 1995 in re K., C 123/94). Detta soluzione é conforme anche alla giurisprudenza ricordata dai primi giudici, per cui gli studenti universitari non sono considerati collocabili durante le vacanze semestrali.

  Secondo tali prassi, applicabile in concreto, periodi di disponibilità e quindi di collocabilità di pochi mesi non possono giustificare il diritto a prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 120 V 389 consid. 4a-c).

  Discende da quanto precede che il requisito della collocabilità di C. deve in concreto essere negato.

  b) Contrariamente a quanto sembra ritenere l'insorgente, il fatto di non essere considerato collocabile dall'assicurazione contro la disoccupazione non deve essere in alcun modo ritenuto degradante. Si tratta in effetti solo di valutare quali sarebbero le sue reali possibilità di assunzione sul mercato del lavoro avuto riguardo al limitato tempo a disposizione nel periodo protrattosi in concreto dal 28 ottobre 1996 al 6 gennaio 1997. Né é messa in dubbio la serietà dell'istante, il quale ha effettuato un soggiorno di perfezionamento linguistico in previsione di poter quindi essere assunto dalla Società. Irrilevante in particolare é la circostanza che egli, se non si fosse recato in Germania per seguire corsi di lingua, avrebbe normalmente percepito indennità di disoccupazione: decisivo é infatti che egli non é stato collocabile per la durata dei corsi e per il periodo di due mesi che li hanno preceduti. A questo proposito deve essere ricordato che, in quanto non cada nel campo d'applicazione degli art. 59 segg. LADI, i quali disciplinano i provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione (cfr. DTF 122 V 266 consid. 4), la spontanea rinunzia momentanea a un'attività lavorativa per perfezionarsi professionalmente, indiscussa la volontà di reperire in tal modo più facilmente un'attività, comporta uno scapito economico che non può essere preso a carico dall'assicurazione contro la disoccupazione."

  (cfr. STFA del 29 aprile 1998 in re C., C 215/97, consid. 2a e 2b)

                                         In un'altra sentenza del 10 novembre 2005 nella causa M.

                                         (C 236/05) il TFA ha confermato una decisione del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che aveva seguito un corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo di circa un mese prima dell'inizio del corso. L'Alta ha in particolare rilevato:

"  Ad ogni modo si osserva che anche nel merito l'atto sottoposto a questo Tribunale risulta comunque sprovvisto di fondamento, questa Corte avendo già avuto modo di stabilire che una persona assicurata che a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5° e riferimento; cfr. inoltre DTF 126 V 520, nel cui ambito si è pure trattato di esaminare - e negare - la collocabilità di un assicurato annunciatosi al collocamento poco più di otto settimane prima di un periodo di formazione presso una scuola di lingue di tre mesi e mezzo)."

                                         Inoltre in una sentenza C 408/00 del 25 luglio 2001 la nostra Massima Istanza ha confermato l’inidoneità al collocamento di un’assicurata, attiva quale cameriera presso il medesimo caffè-ristorante per nove mesi all’anno suddivisi in due periodi (inverno-estate), la quale globalmente, tenuto conto anche delle vacanze spettantele, era disponibile per un potenziale datore di lavoro nell’interstagione per meno di tre mesi, e meglio per due mesi nel lasso di tempo di inattività più lungo.

                                         L’Alta Corte ha, altresì, precisato, da un lato, che oltre alla durata limitata in cui l’assicurata era disponibile per il mercato del lavoro, era determinante il fatto che si trattasse di un periodo di bassa stagione turistica implicante una minore necessità di manodopera nel settore della ristorazione. Dall’altro, che, accettando di anno in anno un impegno lavorativo di tale durata, l’assicurata si trovava in una situazione analoga a quella di assicurati che cercano sistematicamente e svolgono costantemente degli impieghi temporanei e che, quindi, non essendo disposti ad accettare un’occupazione duratura, sono ritenuti inidonei al collocamento.

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA si è infine così espresso:

"  Es steht fest und ist unbestritten, dass der Beschwerdegegner wegen des beabsichtigten fünfmonatigen Auslandaufenthalts (ab 6. Februar 2004) in den zweieinhalb Monaten, die ihm zwischen Antragstellung und Abreise zur Verfügung standen, nicht vermittlungsfähig (Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 AVIG; BGE 126 V 522 Erw. 3a mit Hinweisen)."

                               2.4.   La circolare relativa all’indennità di disoccupazione emessa dal SECO nel gennaio 2007 al punto B 227 prevede:

"  L'assuré qui, au début de son chômage, ne peut se mettre à la disposition du marché de l'emploi que pour une période relativement brève parce qu’il a pris des dispositions à partir d’une certaine date (par ex. avant un voyage à l'étranger, un retour définitif au pays pour un étranger, le service militaire, une formation ou lorsque l'assuré va se lancer dans une activité indépendante, etc.) est en règle générale inapte au placement, ses chances d'engagement étant trop minces.

Si l’assuré est disponible pendant au moins trois mois, il est réputé apte au placement. En cas de disponibilité inférieure à trois mois, l’aptitude au placement peut exceptionnellement être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la souplesse de l'assuré (par ex. s'il est disposé à exercer une activité en dehors de la profession qu'il a apprise et à accepter des emplois temporaires), il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi.

􀃖 Jurisprudence

Arrêt du TFA du 6 juin 2005 en la cause H, C 56/05“

                                         La sentenza C 56/05 del 6 luglio 2005, menzionata nella Circolare di cui sopra, riguarda un assicurato di professione falegname, che è stato ritenuto idoneo al collocamento, nonostante fosse disponibile per il mercato del lavoro unicamente per un breve periodo prima dell’inizio della scuola reclute. In effetti, da una parte, egli era comunque a disposizione di un datore di lavoro per una durata di tre mesi e non semplicemente per uno o due mesi. Dall’altra, grazie alla grande flessibilità dimostrata in relazione all’opportunità di essere impiegato sia in settori professionali differenti dal suo, che in attività temporanee, egli ha aumentato in modo rilevante la possibilità di essere assunto.

                               2.5.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata, dopo che il contratto di impiego stagionale - aprile-ottobre 2006 - con la __________ di __________ è giunto al termine, si è iscritta nuovamente in disoccupazione il 30 ottobre 2006 con effetto dal 1° novembre 2006 (cfr. doc. 13; 15).

                                         Essa ha dichiarato di ricercare un‘attività a tempo pieno quale aiuto cucina, lavapiatti, ausiliaria di pulizia e operaia di officina (cfr. doc. 15).

                                         Dal verbale del colloquio di orientamento del 21 novembre 2006 si evince che la ricorrente ha comunicato al proprio collocatore il suo desiderio di partire dal mese di gennaio 2007 al mese di marzo 2007, ma che la prenotazione non era ancora stata effettuata (cfr. doc. 12).

                                         Il 12 dicembre 2006 l’insorgente ha poi confermato al consulente del personale di recarsi nel suo Paese d’origine - __________ - dall’11 gennaio al 12 marzo 2007 (cfr. doc. 11).

                                         Il biglietto di andata, prevista per l’11 gennaio 2007, da __________ a __________ con cambio del volo a __________ e quello di ritorno per il 12 marzo 2007 sono stati emessi il 14 dicembre 2006 (cfr. doc. 7).

                                         Sempre il 14 dicembre 2006 l’Agenzia viaggi __________ di __________ ha fatturato il costo dei voli, ammontante a complessivi fr. 1'409.50, oltre a fr. 50.-- per le spese di dossier (cfr. doc. 5).

                                         Al riguardo va osservato che contestualmente al viaggio dell’assicurata sono stati prenotati a favore di suo marito un volo di andata a __________ per il 12 febbraio 2007 e uno di ritorno per il medesimo giorno, 12 marzo 2007, in cui sarebbe rientrata anche la ricorrente. Il costo era anch’esso pari a fr. 1'409.50.

                                         Il 18 dicembre 2006 la ricorrente è stata invitata a presentarsi presso la Sezione del lavoro il 4 gennaio 2007, a seguito di una richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento da parte dell’URC di __________, peraltro trasmessale con la citata convocazione (cfr. doc. 10, 13)

                                         Dal verbale relativo all’audizione del 4 gennaio 2007 risulta, in particolare, che l’assicurata presumibilmente il 31 marzo 2007 avrebbe chiuso il periodo di controllo della disoccupazione, in quanto aveva già sottoscritto un nuovo contratto stagionale con la __________ di __________. E’ dal 2001 che la stessa lavora per la __________ beneficiando di contratti stagionali da aprile a ottobre, dopo un periodo - dal 1999 al 2001 - in cui è stata impiegata dallo stesso datore di lavoro con contratti di durata annuale (cfr. doc. 4).

                                         La ricorrente ha, inoltre, dichiarato all’amministrazione quanto segue:

"  (…)

Siccome sono originaria di __________ e laggiù abitano ancora mia mamma, mio fratello, mio figlio, la ma nipotina di due anni ed altri famigliari, ho deciso di trascorrere un periodo di vacanza per far loro visita.

Già da circa un anno vi era l’intenzione di fare questo viaggio poiché sono due anni che non vado a __________.

Il 14 dicembre 2006 ho prenotato il volo d’andata previsto per l’11 gennaio 2007 e anche il volo di ritorno previsto per il 12 marzo 2007. Il 12 febbraio 2007 mi raggiungerà anche mio marito e rientreremo assieme.

Alloggerò presso un’abitazione di mia proprietà.

Non avevo previsto di effettuare ricerche di impiego durante l’assenza in quanto è piuttosto complicato organizzarsi da __________. Se necessario, quando arriva mio marito, potrebbe aiutarmi ad eseguire eventuali ricerche via internet. Sono cosciente che se al rientro non posso dimostrare di avere eseguito delle ricerche, potrei essere sanzionata.

Durante l’assenza sarò comunque reperibile telefonicamente ed una persona fidata si occuperà di ritirare la mia corrispondenza.

Se avessi saputo che iscrivermi avesse causato tutti questi inghippi burocratici, vi avrei rinunciato.

(…)

A precisa domanda, rispondo:

E’ disposta a cercare ed accettare senza indugio un’occupazione adeguata sia essa a tempo pieno e a tempo parziale?

Se sì, in quali professioni svolge le proprie ricerche di lavoro?

Sì, nelle professioni per le quali sono iscritta ed in tutte le attività che potrei eseguire (anche di pulizie ed altro).

E’ disposta rinunciare alle vacanze se reperisse un’occupazione adeguata nel periodo precedente la partenza?

Sì, se dovesse trattarsi di un lavoro annuale, sarei sicuramente disposta a rinunciarvi.

E’ disposta ad accettare e a partecipare a dei provvedimenti di formazione o di occupazione inerenti al mercato del lavoro quali ad esempio corsi o programmi occupazionali temporanei?

Sì, avevamo ventilato la possibilità di un corso di italiano, ma si attendeva di sapere se mi sarei assentata all’estero.” (Doc. 4)

                                         Con decisione formale del 10 gennaio 2007 la Sezione del lavoro ha ritenuto la ricorrente inidonea al collocamento a decorrere dal 1° novembre 2006 (cfr. doc. 3).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 28 marzo 2007 (cfr. doc. A).

                               2.6.   Chiamata ora a pronunciarsi questa Corte rammenta dapprima che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005 consid. 1; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).

                                         L’insorgente, quando si è iscritta in disoccupazione con effetto dal 1° novembre 2006, tenendo conto che l’11 gennaio 2007 è partita per __________ per un periodo di vacanza di due mesi già prospettato un anno prima (cfr. doc. 4), era disponibile per un potenziale datore di lavoro soltanto per due mesi e dieci giorni.

                                         Il TCA ritiene, quindi, che nella presente fattispecie, conformemente alla giurisprudenza federale e alla Circolare del SECO menzionate ai consid. 2.4. e 2.5., l’assicurata non possa essere considerata idonea al collocamento già alla luce della breve durata in cui avrebbe potuto impegnare la propria capacità lavorativa (cfr. pure STCA 38.2006.3 del 13 settembre 2006).

                                         Tale conclusione si giustifica pure ponendo mente alla circostanza che la ricorrente, dichiarando all’amministrazione di essere disposta a rinunciare alla vacanza se avesse reperito un lavoro annuale (cfr. doc. 4), ha eccessivamente limitato la possibilità di trovare un’occupazione rendendola alquanto incerta (cfr. STFA C 126/05 del 10 ottobre 2005; STCA 38.2005.65 del 14 novembre 2005).

                                         Essa non ha in effetti dimostrato alcuna flessibilità circa l’assunzione di impieghi temporanei.

                               2.7.   Resta da stabilire se l'assicurata ha eventualmente comunque diritto di beneficare delle indennità di disoccupazione, dal 1° novembre 2006 fino al momento della partenza per __________, sulla base dell'art. 27 cpv. 2 LPGA.

                                         L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), in vigore dal 1° gennaio 2003, regola la “Informazione e consulenza”.

                                         Questa importante disposizione legale ha il seguente tenore:

"  1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; STFA del      9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del   28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).   

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.; DLA 2002 pag. 194).

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

                                         Riguardo, più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         In proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.

                               2.8.   In concreto l'assicurata, quando durante il colloquio di orientamento del 21 novembre 2006 ha comunicato il desiderio di partire dal mese di gennaio fino al mese di marzo 2007 (cfr. doc. 12), non è stata immediatamente informata dal consulente del personale che il suo diritto all'indennità di disoccupazione fino alla partenza per __________ era pregiudicato dal breve periodo in cui essa era a disposizione del mercato del lavoro.

                                         Il 12 dicembre 2006, allorché l’insorgente ha confermato di recarsi nel suo Paese d’origine dall’11 gennaio al 12 marzo 2007, il collocatore l’ha però resa attenta del fatto che, a seguito della partenza, l’Ufficio giuridico avrebbe stabilito il diritto alle prestazioni dall’iscrizione fino al giorno della partenza (cfr. doc. 11).

                                         Il 15 dicembre 2006 l’URC ha così inviato alla Sezione del lavoro una Richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento della ricorrente (cfr. doc. 13).

                                         In realtà, secondo quanto stabilito dall'Alta Corte, il consulente del personale avrebbe dovuto, già il 21 novembre 2006, comunicare esplicitamente all'assicurata che la sua intenzione di recarsi, a decorrere dal gennaio 2007, per due mesi all’estero comprometteva il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. DTF 131 V 473 ("wenn es den Versicherten nicht bereits anlässlich des Erstgespräches vom 18. Dezember 2003 auf die möglicherweise fehlende Vermittlungsfähigkeit aufmerksam gemacht hat").

                                         L'amministrazione a quel momento è così venuta meno al suo obbligo di informazione ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LPGA.

                                         Il TCA constata comunque che l'informazione è stata fornita all'assicurata il 12 dicembre 2006 quando l’URC ha indicato che, vista la conferma del viaggio a __________ - peraltro non ancora definitivamente prenotato considerato che i biglietti e la relativa fattura portano la data del 14 dicembre 2006 (cfr. doc. 5, 7) -, l’Ufficio giuridico avrebbe dovuto decidere riguardo al diritto alle indennità nel periodo dall’iscrizione alla partenza (cfr. doc. 11).

                                         Essa è stata ribadita il 18 dicembre 2006 quando la Sezione del lavoro ha trasmesso alla ricorrente la convocazione all’audizione del 4 gennaio 2007, allegando copia della Richiesta di verifica dell’idoneità del 15 dicembre 2006, da cui emerge che l’esame dell’idoneità al collocamento si imponeva vista la decisione dipartire per un periodo di vacanza dall’11 gennaio al 12 marzo 2007 (cfr. doc. 13, 10).

                                         L'amministrazione ha, dunque, rispettato l'obbligo di informazione derivante dall'art. 27 cpv. 2 LPGA.

                                         Visto lo scopo dei colloqui di consulenza è comunque di fondamentale importanza che i consulenti del personale informino immediatamente e direttamente gli assicurati, come stabilito dal TFA, e non attraverso una comunicazione per caso dubbio - peraltro non trasmessa subito in copia all'interessata (cfr. STCA 38.2006.3 del 13 settembre 2006 consid. 2.9.).

                                         Va in ogni caso sottolineato che, anche volendo ritenere che l'amministrazione, non rendendo immediatamente attenta l'assicurata sulla possibilità di essere considerata inidonea al collocamento, ha violato l'obbligo di informazione, l'insorgente non ne ricaverebbe alcun vantaggio.

                                         Infatti, visto il legittimo desiderio della ricorrente di partire per __________, suo Paese d’origine da cui manca da due anni e dove abitano sua mamma, suo fratello, suo figlio e la sua nipotina (cfr. doc. 4), e considerato che quando all’assicurata, il 12 dicembre 2006 al pomeriggio, è stato segnalato che il suo caso, a seguito della conferma della partenza nel gennaio 2007, sarebbe stato sottoposto all’Ufficio giuridico per valutare il diritto o meno alle prestazioni (cfr. doc. 12), essa non ha richiesto ulteriori delucidazioni all’amministrazione, bensì ha proceduto senza indugio, il 14 dicembre 2006, a prenotare i voli per sé stessa e per il marito che l’avrebbe raggiunta a __________ nel mese di febbraio 2007 (cfr. doc. 5, 6, 7), il TCA ritiene inverosimile che la ricorrente avrebbe posticipato il viaggio se avesse, già il 21 novembre 2006, saputo che la sua intenzione di recarsi all’estero per due mesi a decorrere dal gennaio 2007 pregiudicava la sua idoneità al collocamento (cfr. sul tema: DTF 131 V 483; STCA 38.2006.3 del 13 settembre 2006).

                                         Del resto l’insorgente dinanzi alla Sezione del lavoro ha ventilato la possibilità di annullare la vacanza solamente nel caso in cui avesse reperito un’occupazione annuale (cfr. doc. 4) e non semplicemente per evitare di essere ritenuta inidonea al collocamento. La medesima ha, per di più, asserito che se avesse saputo che il suo annuncio per il collocamento sarebbe stato causa di tali problemi burocratici, avrebbe rinunciato ad iscriversi in disoccupazione (cfr. doc. 4).

                                         In altri termini la mancata informazione non le ha procurato concretamente uno svantaggio, per cui la sua buona fede (cfr. art. 9 Cost.; STFA C 344/00 del 6 settembre 2001) non può tessere tutelata.

                               2.9.   Alla luce di tutto quanto esposto la decisione su opposizione del 28 marzo 2007 emanata dalla Sezione del lavoro deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

38.2007.22 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.08.2007 38.2007.22 — Swissrulings