Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.03.2007 38.2007.2

21. März 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,718 Wörter·~39 min·2

Zusammenfassung

Ordine di rimborso passato in giudicato incontestato.Richiesta di esame della perenzione irricevibile. Condono negato.Buona fede esclusa.All'assicurato non poteva sfuggire che,vista la sua posizione analoga a un datore di lavoro,per gli organi LADI era importante conoscere il suo ruolo nella società

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2007.2   rs

Lugano 21 marzo 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 15 novembre 2006 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 15 novembre 2006 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha confermato la propria decisione dell’11 maggio 2006 (Doc. 16), con la quale ha respinto la domanda del 7 febbraio 2006 dell'assicurato (cfr. Doc. 22) volta ad ottenere il condono dell'importo di fr. 15’733.65 chiestogli in restituzione il 31 gennaio 2006 dalla Cassa __________, a seguito della sentenza del TFA del 10 novembre 2005 con cui è stato stabilito che l’assicurato non aveva diritto alle indennità di disoccupazione a fare tempo dal settembre 2003.

                                         L’Alta Corte ha, infatti, deciso, da una parte, che mal si vedeva come l’assicurato potesse essere dichiarato idoneo al collocamento, dall’altra, che lo stesso rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. Doc. 24).

                                         La Sezione del lavoro ha motivato la propria decisione su opposizione rilevando, da un lato, che all’assicurato non poteva essere riconosciuta la buona fede, dall’altro che, benché la richiesta di restituzione sia intervenuta oltre il termine di perenzione di un anno, il mancato rispetto di tale termine non comporta la nullità dell’atto viziato e quindi la decisione di rimborso, non impugnata, è valida (cfr. doc. A)

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo di dichiarare nulla la decisione di restituzione del 31 gennaio 2006.

                                         A motivazione della propria pretesa l’assicurato ha addotto:

"  (...)

1.

L’assicurato ha beneficiato di prestazioni dell’assicurazione disoccupazione dal 01.09.2003 al 31.12.2003, che sono state versate dalla Cassa __________ di __________.

L’idoneità o meno dell’assicurato ha generato una procedura amministrativa che si è conclusa con la decisione del TFA, datata 10.11.2005, che dichiarava l’assicurato non idoneo al collocamento. La sentenza ha così confermato la decisione del 22 dicembre 2003 dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro.

2.

A seguito della decisione del TFA, la Cassa __________ ha emanato, in data 31.01.2006, la decisione in restituzione delle prestazioni versate dal 01.09.2003 al 31.12.2003 all’assicurato per un ammontare di fr. 15'733.65.

3.

Il 07.02.2006, l’assicurato ha interposto opposizione alla decisione ma sostanzialmente proponendo una domanda di condono.

4.

L’11.05.2005 la Sezione del lavoro ha rigettato la domanda di condono, non ritenendo attesa a condizione della buona fede. In data 15.05.2006, l’assicurato ha subitamente interposto opposizione.

5.

La Sezione del lavoro ha, in data 15.11.2006, emesso la propria decisione su opposizione, oggetto del presente ricorso.

L’autorità ha – dapprima escluso la perenzione delle pretese finanziarie della Cassa e – successivamente – riconfermato l’inesistenza del presupposto per il condono, vale a dire la buona fede.

6.

Nella decisione su opposizione sono riprese le basi legali e le precisazioni giurisprudenziali ad esse riferite.

In particolare, per quanto riguarda il termine di 1 anno entro il quale far valere la restituzione (art. 25 cpv. 2 LPGA, che riprende l’art. 95 cpv. 4 LADI); la precisazione del TFA, secondo la quale contrariamente al tenore letterale della norma trattasi di perenzione e non di prescrizione (DTF 122 V 270); la precisazione del TFA che i principi applicati anteriormente all’entrata in vigore della LPGA restano validi anche successivamente (130 V 318).

E’ ammesso che il termine di un anno dalla conoscenza del fatto, per poter esigere la restituzione, decorre dalla decisione della Sezione del lavoro datata 22 dicembre 2003.

Essendo stato stabilito che il termine dell’art. 25 cpv. 2 LPGA è perentorio, ne consegue che il diritto alla restituzione si estingue definitivamente e, salvo disposizione contraria, il termine non può essere né interrotto, né prolungato (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, IV édition, pag. 164; DTF 111 V 136).

La fattispecie è posta al giudizio di codesto Tribunale, in quanto vi è da determinare se la perenzione dev’essere sollevata alla ricezione di una decisione richiedente la restituzione di prestazioni perente.

In base ai principi generali del diritto, la perenzione è rilevabile d’ufficio. Non essendo la controparte un’autorità giudicante, si ritiene questa la sede per l'entrata in materia.

La Sezione del lavoro ha ammesso la perenzione del diritto alla restituzione delle prestazioni versate al ricorrente nel periodo 1.9 -31.12.2003, ma ritiene che non avendo il ricorrente sollevato tale obiezione, la decisione è cresciuta in giudicato. Essendo quest’ultima non viziata, essa non è nulla.

E’ riconosciuto alla controparte l’impegno per aver coinvolto il ricorrente nella raccolta delle informazioni; per avergli dato la facoltà di accedere all’incarto; per un’applicazione esaustiva del diritto di essere sentito. In questa fase, la controparte ha richiesto una presa di posizione al ricorrente, il quale si è espresso con scritto 15.10.2006 indicando che “non è mia intenzione inoltrare ricorso per quanto riguarda il tema inerente i termini della vostra decisione (in riferimento alla decisione del 31 gennaio 2006)”.

La rilevanza di tale affermazione va relativizzata, in quanto l’assicurato è un disegnatore edile, quindi non cognito delle problematiche di diritto.

Qualora venisse accolta la tesi di controparte, significherebbe che in assenza di impugnazione innanzi all’autorità emittente della decisione, la stessa potrebbe procedere al recupero di prestazioni perente. Ciò che è in urto con il concetto medesimo della perenzione oltre che a trasformare la perenzione in prescrizione. Quest’ultima sollevabile solo dalla parte che ritiene decaduta l’obbligazione per il tempo trascorso.

La perenzione ha quale effetto la decadenza del diritto, pertanto la decisione che fonda la richiesta di restituzione è nulla.” (Doc. I)

                               1.3.   La Sezione del lavoro, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.4.   Il 19 febbraio 2006 la RA 1, per conto dell’assicurato, ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare (cfr. doc. V).

                               1.5.   Il doc. V è stato inviato per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

                                         Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

                                         L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

                                         L’art. 25 cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

                                         L’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.

                                         A quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997 nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 LADI, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.

                                         I termini di perenzione non possono poi essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; STFA del 2 settembre 2003 nella causa Ausgleichkasse des Kantons Solothurn c/ Oeffentliche Arbeitslosenkasse Baselland, C 17/03, consid. 4.1; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

                                         L’art. 25 cpv. 2 LPGA corrisponde all’art. 47 cpv. 2 v. LAVS. Si tratta, quindi, di un termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza elaborata sotto l’egida del vecchio diritto continui a trovare applicazione (U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 25, n. 26).

                               2.3.   Il TFA, con sentenza del 10 novembre 2005 (C 275/04), ha accolto il ricorso interposto dal SECO contro la sentenza cantonale del 10 dicembre 2004 che aveva dichiarato l’assicurato idoneo al collocamento a far tempo dalla sua iscrizione in disoccupazione, ossia dal 1° settembre 2003 (inc. 38.2004.31).

                                         In particolare l’Alta Corte ha ritenuto, in primo luogo, che già la valutazione di idoneità al collocamento dei primi giudici dava luogo a qualche perplessità, siccome il ricorrente era rimasto da subito a disposizione dell’ex datrice di lavoro, lasciando chiaramente intendere come la sua intenzione fosse quella di riuscire a riprendere quanto prima l’attività 100% presso lo __________. Inoltre l’assicurato, quale unica persona in grado di perseguire effettivamente lo scopo sociale, anche dopo il licenziamento si era attivamente impegnato per prendere i contatti con i potenziali clienti.

                                         In secondo luogo, che nel caso di specie si realizzava quantomeno il rischio di pagamento abusivo di indennità di disoccupazione in favore di una persona che riveste una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro. Al riguardo la nostra Massima Istanza ha stabilito che l’insorgente, pur non essendo formalmente organo esecutivo della società, godeva di un larga autonomia nell’organizzazione e impostazione del lavoro. In considerazione delle peculiarità della società in questione e delle competenze molto estese dell’interessato è stato ritenuto che quest’ultimo non fosse un semplice impiegato, bensì detenesse facoltà gestionali al più alto livello dell’azienda che gli consentivano di partecipare in prima persona alla formazione della volontà sociale. E’ stato così concluso che l’assicurato si trovava in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro.

                                         A seguito della sentenza federale, la Cassa __________ ha emesso un ordine di restituzione della somma di fr. 15'733.65 corrispondenti alle  indennità di disoccupazione percepite indebitamente dall’assicurato nel periodo settembre-dicembre 2003 (cfr. doc. 24).

                                         La Sezione del lavoro, con decisione formale dell’11 maggio 2006, confermata con decisione su opposizione del 15 novembre 2006, ha respinto la domanda del 7 febbraio 2006 dell’assicurato afferente al condono della restituzione dell’importo di fr. 15'733.65.

                                         L’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento allegando che all’assicurato non poteva essere riconosciuta la buona fede (cfr. doc. 24, A).

                                         Nella decisione su opposizione la Sezione del lavoro ha pure evidenziato che “sebbene la richiesta di restituzione, formulata dalla Cassa il 31 gennaio 2006, sia intervenuta oltre il termine di perenzione di un anno contemplato dall’art. 25 cpv. 2 LPGA - termine iniziato a decorrere, al più tardi, dalla data in cui la Cassa ha ricevuto la decisione dell’UG del 22 dicembre 2003 - alla luce della citata giurisprudenza il mancato rispetto, nel caso di specie, del termine di perenzione non comporta la nullità dell’atto viziato, per cui la decisione di restituzione, che non ha fatto oggetto di impugnazione, è valida” (cfr. doc. A).

                               2.4.   L’insorgente, nell’atto di ricorso, ha chiesto, che la decisione di restituzione del 31 gennaio 2006 venga dichiarata nulla, in quanto la perenzione intervenuta ha quale effetto la decadenza del diritto (cfr. doc. I).

                                         Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi, non può che confermare su questo punto l'operato dell'amministrazione.

                                         In primo luogo, va in effetti constatato che l’ordine di restituzione del 31 gennaio 2006 emesso dalla Cassa __________ è passato in giudicato incontestato. In effetti l’assicurato non ha interposto opposizione contro lo stesso, bensì, come visto, il 7 febbraio 2006, ha unicamente postulato il condono della restituzione (cfr. doc. 22).

                                         Qualsiasi richiesta che implichi il dover chinarsi, in questa sede, sull’ordine di rimborso del gennaio 2006 è, quindi, irricevibile.

                                         La perenzione di un diritto, benché la stessa debba essere constatata d’ufficio (cfr. consid. 2.2.), è una questione di merito (cfr. STFA del 15 marzo 2001 nella causa S., H 341/00, consid. 3).

                                         Pertanto, visto che il TCA, a seguito dell’irricevibilità delle domande inerenti all’ordine di rimborso, non entra in materia per quanto concerne l‘ordine di restituzione, nemmeno può pronunciarsi sulla relativa perenzione, né determinare se una tale perenzione costituisce o meno un motivo di nullità della decisione del gennaio 2006.

                                         Al riguardo nella sentenza del 15 marzo 2001 nella causa S., H 341/00, l’Alta Corte, confermando l’irricevibilità di un’azione di disconoscimento di debito, in quanto la decisione della cassa di compensazione con cui era stato richiesto il pagamento del danno subito ai sensi dell’art. 52 LAVS era passata in giudicato incontestata e costituiva così un titolo di rigetto definitivo, ha precisato:

"  (…)

3.- Le recourant soutient que les premiers juges devaient, sans égard à la recevabilité de sa demande, constater d'office la nullité de la décision de l'intimée du 20 janvier 1999, en raison de la péremption de son droit à demander la réparation du dommage (art. 82 RAVS). Toutefois, la péremption d'un droit, même si elle doit être constatée d'office, est une question de fond. Comme la juridiction cantonale ne devait pas entrer en matière sur l'action du recourant, elle n'avait pas à se prononcer sur la péremption invoquée ni à déterminer si une telle péremption aurait, cas échéant, constitué un motif de nullité de la décision de l'intimée du 20 janvier 1999. Sur ce point également, le recours doit être rejeté.”

                                         In proposito è, poi, utile ricordare che la nullità di una decisione amministrativa può essere ammessa solo eccezionalmente. Una decisione può in particolare essere dichiarata nulla solo se il difetto è specialmente grave ed evidente o perlomeno facilmente individuabile e, inoltre, se l'annullamento non ha per conseguenza di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto.

                                         D'altra parte la nullità di un atto amministrativo deve essere accertata in ogni tempo e d'ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il diritto (cfr. DTF 127 II 48 e riferimenti: STFA del 23.5.2002, C 236/00; DTF 122 I 97, consid. 3 pag. 98 e DTF 115 Ia 1, consid. 3, pag. 4).

                                         Come motivi di nullità entrano principalmente in considerazione gravi omissioni procedurali e l'incompetenza dell'autorità che ha pronunciato il giudizio. I difetti di merito non implicano, invece, che in rare eccezioni la nullità (cfr. DTF 114 V 327 consid. 4b; T. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Berna 1994, pag. 342; B. Knapp, "Grundlagen des Verwaltungsrechts", vol. l, Basilea - Francoforte sul Meno 1992, pag. 265-270).

                                         In DTF 127 II 47-48 il Tribunale federale ha sottolineato testualmente:

"  Nach der Praxis stellt die funktionelle und sachliche Unzuständigkeit einen schwerwie­genden Mangel und damit einen Nichtigkeitsgrund dar, es sei denn, der verfügenden Behörde komme auf dem betreffenden Gebiet all­gemeine Entscheidungsgewalt zu oder der Schluss auf Nichtigkeit vertrüge sich nicht mit der Rechtssicherheit (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6. Aufl., Basel 1986, Bd. 1, Nr. 40 B. Ziff. V, S. 242; RHINOW/KRÄHENMANN Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/Frank­furt a.M. 1990, Nr. 40 B. Ziff. V, S. 120; PETER SALADIN, Die sogenannte Nichtigkeit von Verfügungen, in Festschrift für Ulrich Häfelin zum 65. Geburtstag, Zürich 1989, S. 539 ff.). Die Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes ist jederzeit und von sämtlichen rechtsan­wendenden Behörden von Amtes wegen zu beachten (BGE 122 I 97 E. 3a; 115 Ia 1 E. 3 S. 4); sie kann auch im Rechtsmittelweg fest­gestellt werden (IMBODEN/RHINOW, a.a.O., Nr. 40 B. Ziff. V III. c, S. 240). Im vorliegenden Zusammenhang kommt der Wettbewerbs- kommission keine allgemeine Entscheidungsgewalt zu und ist die Annahme der Nichtigkeit wegen sachlicher und funktioneller Unzuständigkeit mit der Rechtssicherheit vereinbar. Die Verfügung der Wettbewerbskommission vermochte damit von Anfang an keine Rechtswirkungen zu entfalten."

                                         In secondo luogo, il TCA rileva che, in considerazione del fatto che l’ordine di restituzione del 31 gennaio 2006 è passato in giudicato incontestato, nemmeno è possibile ora, nel contesto del ricorso contro il diniego del condono, esaminare la fondatezza o meno dell’eccezione di perenzione.

                                         La nostra Massima Istanza, in una sentenza del 25 ottobre 2004 nella causa , N., R., P., P 67/03, ha deciso che in sede di ricorso contro il diniego di condonare l’obbligo di restituire delle prestazioni complementari percepite a torto, non era possibile, vista la crescita in giudicato incontestata della decisione di restituzione, entrare in materia sull’eccezione di perenzione del diritto di chiedere il rimborso.

                               2.5.   In simili condizioni resta da esaminare se in concreto l’obbligo di restituzione possa essere condonato o meno.

                                         Preliminarmente va rilevato che la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con kl’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27 aprile 2005 nell causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n. 45).

                                         L'art. 4 OPGA regola il condono.

                                         Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

                                         Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

                                         Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

                                         Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

                                         L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

"  1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

   a.   quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il rispettivo importo massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC;

   b.   quale pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

   c.   quale importo per le spese personali: 4800 franchi l’anno;

   d.   quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

3 La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4 Sono computati come spese supplementari:

   a.   per le persone sole, 8000 franchi;

   b.   per i coniugi, 12 000 franchi;

   c.   per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio."

                                         Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

                                         -     l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

                                         -     la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

                                         Quindi, anche se manca una sola delle due condizioni suelencate il condono non può essere concesso.

                               2.6.   La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

                                         Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

                               2.7.   Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

                                         L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

                                         Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

                                                      Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

                                                      Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

                                         L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

                                         L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

                                                      Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

                                         Circa gli effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"  a) Die Mitwirkung beim Vollzug der Sozialversicherungsgesetze und

    insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zuge

    der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)

"  a  Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf verzichtet, von der

    allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

                                         La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.

                                         In merito all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

"  Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die nötigen Unterlagen").

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht "erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der Kasse (vgl. oben

N. 28) ist umfassend (vgl. "alles melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

-   Anspruchsberechtigung des Versicherten

    (s. Anspruchs- Voraussetzungen)

-   Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).

                                         Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

                                         Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

                                         Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

                               2.8.   In una decisione del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02 – decisione resa dopo che il TFA aveva già confermato il giudizio con il quale questo Tribunale ha concluso che l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile al 50% e ha rinviato gli atti all’amministrazione per il nuovo computo dell’importo da restituire – l’Alta Corte ha confermato anche il giudizio con il quale il TCA ha negato all’assicurata il condono dell’importo chiestole in restituzione in quanto la stessa non era in buona fede.

                                         In quell’occasione il TFA ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:

"  (…)

2.3 Per quanto concerne la nozione di buona fede, giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito dell'art. 47 cpv. 1 LAVS - sempre nella versione determinante in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2002 - vale per analogia anche in materia di assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; SVR 1998 ALV no. 14 pag. 41 consid. 3 e sentenze ivi citate). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammetterne la buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no 14 pag. 73 consid. 4a, 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente. La consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto o dell'omissione è una questione di fatto, in merito alla quale il potere d'esame del Tribunale federale delle assicurazioni è limitato (art. 105 cpv. 2 OG). Per contro, il tema di sapere se una persona abbia fatto prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una questione di diritto, che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 223 consid. 3 e riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 consid. 3).

3.

Nell'ambito della precedente procedura, statuendo in maniera definitiva sull'idoneità al collocamento e sulla perdita di lavoro computabile di P.________, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che le considerazioni specifiche di diritto penale, segnatamente quelle fondate sul principio "in dubio pro reo", che nel caso di specie hanno dato luogo alla pronuncia di condanna dell'interessata limitatamente all'attività lavorativa svolta durante il mese di giugno 1997, non necessariamente sono vincolanti e tornano applicabili nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove il giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). Facendo quindi notare come la ricorrente fosse stata regolarmente presente in ditta per 6-7 ore al giorno ed avesse seguitato ad utilizzare la vettura aziendale anche dopo essere stata licenziata, il Tribunale federale delle assicurazioni - dopo avere parimenti evidenziato la continuata collaborazione tra la ditta Y.________, di cui si occupava l'interessata, e l'ex datrice di lavoro fino agli inizi del 1998 - ha in quella sede accertato che in realtà, dal profilo della probabilità preponderante valida in materia, l'assicurata aveva continuato a lavorare, come in precedenza, anche dopo il suo licenziamento. Questa Corte ha per contro definito speciose le motivazioni addotte dalla ricorrente, che, a giustificazione del proprio comportamento, aveva dichiarato di impiegare le (molte) ore trascorse in ditta per la preparazione e consumazione del pranzo nonché per la gestione della corrispondenza e della contabilità private.

4.

4.1 Non sussistendo - in assenza di nuovi elementi suscettibili di sovvertirne la valutazione - motivo per scostarsi dagli accertamenti così messi in atto dal Tribunale federale delle assicurazioni, si tratta ora di esaminare se la ricorrente, pur avendo continuato a lavorare presso la società dell'allora marito e ad avere sottaciuto tale circostanza all'amministrazione, possa avere riscosso in buona fede le indennità di disoccupazione di cui è chiesta la restituzione.

4.2 In una sentenza pubblicata in DLA 1998 no. 14 pag. 70, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che costituisce una grave negligenza - escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - il fatto di lavorare - seppur a titolo gratuito - regolarmente a metà tempo e per quasi un anno per conto della ditta del proprio figlio senza informare la cassa di disoccupazione.

4.3 La presente fattispecie - così come accertata da questo Tribunale - non si differenzia sostanzialmente da quella ivi giudicata. Ne consegue che il ricorso di P.________, volto ad ottenere il condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, già solo per questo motivo merita di essere disatteso.

(…)." (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.B., C 292/02)

                                         L’Alta Corte, in un'altra decisione del 23 settembre 1998 nella causa L. (C 162/98), ha confermato il precedente giudizio cantonale che aveva negato la buona fede nel caso di un'assicurata che, dopo aver lasciato la carica di membro del consiglio d'amministrazione, aveva assunto quella di direttrice con diritto di firma individuale e dichiarato di continuare a lavorare a tempo parziale per la medesima SA.

                                         Il TFA ha, in particolare, rilevato e concluso che:

"  (…)

3.-  a)  Alla pronunzia cantonale deve essere prestata adesione anche

           per quanto concerne l'applicazione dei menzionati principi (ndr.: i principi validi per stabilire sulla buona fede e sull'esistenza di un onere troppo grave nell'ambito di una domanda di condono) alla vertenza in oggetto. I giudici cantonali hanno innanzitutto posto in evidenza che questa Corte nella sentenza del 21 aprile 1997, aveva già constatato come L., presentando all'amministrazione la domanda d'indennità di disoccupazione del 31 agosto 1994, aveva voluto lasciare apparire una situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni assicurative in base ad uno statuto di persona idonea al collocamento. Detta conclusione deve essere confermata in concreto, nulla essendo stato posto in evidenza dalle precedenti istanze che potesse incidere sull'esito della presente vertenza dal profilo dell'esame della buona fede. In effetti, come emerge dagli atti all'inserto, l'interessata stessa aveva riempito, il 12 agosto 1994, l'attestato del datore di lavoro destinato all'assicurazione contro la disoccupazione. Dopo essersi annunciata parzialmente disoccupata, essa aveva continuato ad assumere la posizione di persona di riferimento dello studio di architettura L. SA, adoperandosi per evitare il fallimento della società nella speranza che i progetti sospesi fossero liberati. Considerati tali compiti, con l'assunzione dei quali L. a non far dubbio si distingueva da un qualsiasi architetto dipendente, essa di principio ben doveva saper di non essere idonea al collocamento.

      b)  Resta da esaminare se l'insorgente possa prevalersi della propria buona fede eccependo di essere stata indotta in errore, rispettivamente asserendo che l'atto o l'omissione colpevole era stato costitutivo solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare.

           In concreto, la precedente istanza ha chiesto all'addetto dell'Ufficio regionale di collocamento di Lugano se egli avesse confermato all'assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, ciò che il funzionario interrogato ha categoricamente negato, precisando che tale compito spettava principalmente alla Cassa disoccupazione. Il punto in discussione non è quindi di alcun soccorso per la ricorrente. Irrilevante ai fini decisionali è poi il fatto che detto collocatore abbia affermato essere probabilmente stato a conoscenza che L. fosse l'unica dipendente della L. SA e responsabile tecnica della stessa ditta. Né a esito diverso si può giungere tenendo conto degli sforzi personali intrapresi a suo tempo dall'insorgente per trovare lavoro.

      c)  Discende dalle suesposte considerazioni che la buona fede

           della ricorrente deve essere negata. (…)."

(cfr. STFA del 23 settembre 1998 nella causa L., C 162/98)

                                         Pronunciandosi nel caso di un assicurato che non aveva annunciato di avere ricevuto un salario durante alcuni giorni e al quale il Tribunale cantonale aveva riconosciuto la buona fede nella percezione delle indennità in un determinato periodo di controllo il TFA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

3.2 Der Vorinstanz kann insofern beigepflichtet werden, als dem Beschwerdegegner auf Grund der Tatsache, dass er in dem am 19. März 2002 ausgefüllten Kontrollausweis für den Monat März 2002 die erst ab 26. März 2002 in der Firma X.________ AG ausgeübte Tätigkeit noch nicht aufgeführt hat, keine Meldepflichtverletzung vorzuwerfen ist. Wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht ausgeführt wird, genügt dies für eine Bejahung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug indessen nicht. Eine Verletzung der Melde- oder Auskunftspficht ist eine zwar häufige, aber nicht die einzige Form eines fehlerhaften Verhaltens, das die Annahme von Gutgläubigkeit ausschliesst (ARV 1998 Nr. 41 S. 239 Erw. 4b). Als der Beschwerdegegner die Taggelder für den Monat März 2002 gemäss Abrechnung der Arbeitslosenkasse vom 16. April 2002 ausbezahlt erhielt, wusste er von der in diesem Monat in der Firma X.________ AG geleisteten Arbeit und der ihm deswegen zustehenden Entlöhnung. Bei zumutbarer Sorgfalt hätte ihm daher nicht entgehen können, dass ihm die ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung nicht oder zumindest nicht vollumfänglich zustand. Daran würde nichts ändern, wenn, wie im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, tatsächlich eine Mitarbeiterin des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums vom zusätzlich erzielten Verdienst in Kenntnis gesetzt worden wäre. Indem der Beschwerdegegner diesen Gegebenheiten nicht die nötige Beachtung schenkte, hat er nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Dass er nach Erhalt der Taggeldabrechnung für den Monat März 2002 nicht unverzüglich bei der Arbeitslosenkasse intervenierte und sie auf die offensichtlich zu hoch ausgefallene Zahlung aufmerksam machte, kann, entgegen der vorinstanzlichen Argumentation, nicht als bloss leichte Nachlässigkeit gewertet werden, sondern ist vielmehr als grobe Pflichtwidrigkeit zu qualifizieren, welche einer erfolgreichen Berufung auf den guten Glauben entgegensteht. Die nach Art. 95 Abs. 2 AVIG erforderliche Voraussetzung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug ist demnach nicht erfüllt, weshalb die Rückerstattung der für den Monat März 2002 zu Unrecht ausgerichteten Taggelder im Betrag von Fr. 841.25 nicht erlassen werden kann. (…)."

(cfr. STFA del 3 novembre 2003 nella causa L., C 172/03)

                                         In un altro caso il TFA ha negato la buona fede di un'assicurata che è stata chiamata a restituire delle indennità di disoccupazione, vista la sua disponibilità ad accettare un lavoro al 20% e non al 40% come erroneamente ritenuto.

                                         L'Alta Corte ha, tra l'altro, osservato che:

"  (…)

4.1 In dem am 20. März 2000 ausgefüllten Antrag auf Arbeitslosenentschädigung gab die Beschwerdeführerin noch an, bereit und in der Lage zu sein, eine Arbeit im Umfang von 40 % einer Vollzeitbeschäftigung anzunehmen. Wie sich in der Folge herausstellte, war sie im Hinblick auf die ihr zu Hause obliegende Kinderbetreuung indessen von Anfang an nur an einem 20 %igen Teilpensum interessiert. Die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin damit eine Melde- resp. Auskunftspflichtverletzung hat zu Schulden kommen lassen, kann dahingestellt bleiben. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass sie offenbar bereits am 7. April 2000 anlässlich eines Beratungsgesprächs auf dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum das Ausmass ihrer tatsächlichen Einsatzbereitschaft korrekt mit 20 % angegeben hat. Dass die Verwaltung die darauf gebotene rasche Reaktion vermissen liess und deshalb eine sofortige Reduktion der ausbezahlten Entschädigungen ausblieb, ist nicht mehr von der Leistungsbezügerin zu vertreten.

4.2 Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen. Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles erwartet werden. Nachdem die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie, würde sie eine Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20 %igen Pensum ausüben, kaum je ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung erreichen würde. Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu nicht. Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen dem anrechenbaren Arbeits- und damit verbundenen Verdienstausfall und der ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz zwischen dem zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und der deswegen bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden. Vielmehr ist mit Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszugehen, welche eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst. (…)"

(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D. C 70/03, consid. 4)

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2001 a pag. 160 l'Alta Corte aveva già ricordato che:

"  (…) Nach der Rechtsprechung ist grobe Fahrlässigkeit gegeben, wenn jemand das ausser Acht lässt, was jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als beachtlich hätte leuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. II, N. 41 zu Art. 95). (…)" (cfr. DLA 2001, N. 18, consid. 4b, pag. 163)

                               2.9.   L’assicurato ha motivato la propria domanda di condono asserendo di essere stato in buona fede quando ha richiesto le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 22).

                                         Il TFA, nella sentenza del 10 novembre 2005, (C 275/04), già menzionata in precedenza, ha stabilito, segnatamente che:

"  (…) le tavole processuali evidenziano come l'assicurato, cofondatore della società e per una decina di anni sedente nel suo consiglio di amministrazione - quale presidente prima e amministratore unico in seguito -, da alcuni anni risultasse esserne l'unico dipendente, l'unico responsabile tecnico e amministrativo come pure l'unica persona in grado di perseguire e realizzare lo scopo sociale. Dalle stesse emerge in particolare come le sue competenze spaziassero dalla progettazione all'allestimento dei capitolati, dalla direzione lavori alle liquidazioni, dalla conclusione e disdetta di contratti di lavoro alla presa di contatto con i clienti ecc. Per parte sua, l'amministratore unico __________, che l'assicurato ha indicato occuparsi "solamente della contabilità" e che per giunta amministra(va) già oltre 70 società, ha precisato di essere (stato) responsabile delle questioni finanziarie e della direzione insieme con RI 1 (cfr. verbale di audizione 25 novembre 2004 di __________ dinanzi al Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, pag. 2).

In tali circostanze, l'assicurato - che anche dopo il licenziamento ha continuato, senza troppo aspettare (cfr. verbale di audizione 25 novembre 2004 di __________, pag. 3), a svolgere importanti funzioni operative, a locare alla __________ i locali di sua proprietà e a utilizzare l'autovettura intestata alla società prima che questa venisse, per il 1° gennaio 2004, intestata a suo nome -, pur non essendo formalmente organo esecutivo della società, godeva di una larga autonomia nell'organizzazione e impostazione del lavoro. In considerazione delle peculiarità della società in questione - di modeste dimensioni e senza diversificazione strutturale interna - e delle competenze molto estese dell'interessato, si può pertanto ben ritenere che quest'ultimo non fosse un semplice impiegato, bensì detenesse facoltà gestionali al più alto livello dell'azienda che gli consentivano di partecipare in prima persona alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b). Di conseguenza, ben si può concludere, alla luce della giurisprudenza in materia e insieme al seco, che l'interessato si trovava in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro.

Per il resto, contrariamente a quanto intende dedurne RI 1, gli atti mostrano chiaramente come egli, in seguito alla disdetta del suo contratto, non abbia interrotto ogni legame con la società, ma abbia al contrario continuato a svolgere importanti attività per essa, quali ad es. l'esecuzione delle stime peritali per la __________ e l'__________ di __________ nonché i contatti con la clientela per l'assunzione dell'ampliamento della stazione di servizio di __________. Avendo egli mantenuto degli stretti legami con la __________, comprovati peraltro anche dal fatto che il numero di telefono dell'ufficio della società era deviato sul suo numero natel, anch'esso intestato alla __________, risultava impossibile controllarne la perdita di lavoro effettivamente subita (v. consid. 3.3). Motivo per il quale si giustifica di applicare la giurisprudenza in materia denegante il diritto alle indennità di disoccupazione (consid. 3.1).”

                                         Di conseguenza, a mente del TCA, all’assicurato non poteva sfuggire che, visto il mantenimento di una posizione analoga a quella di un datore di lavoro anche dopo essere stato licenziato, per gli organi chiamati ad applicare la LADI era importante conoscere il suo effettivo ruolo all’interno della società.

                                         Questo a maggiore ragione ritenuto che egli - dopo essere stato per una decina di anni, fino al 1997, membro del Consiglio di amministrazione della società, quale presidente prima e amministratore unico in seguito - era l’unico dipendente della ditta, l’unico responsabile tecnico e amministrativo come pure l’unica persona in grado di perseguire e realizzare lo scopo sociale.

                                         D’altra parte, il ricorrente, il 29 agosto 2003, ha risposto negativamente al quesito n. 29 del formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione”, il cui tenore è il seguente:

"  Lei o suo marito/Sua moglie partecipa o partecipava finanziariamente all’azienda oppure svolge o svolgeva una funzione direttiva (p.es. azionista, consigliere d’amministrazione in una SA o socio gerente in una Sagl, ecc)?” (Doc. 38)

                                         Inoltre in occasione del colloquio di consulenza iniziale del 9 settembre 2003 l’assicurato ha indicato al proprio consulente soltanto di essere stato impiegato dal 1987 presso la __________ di __________ in qualità di responsabile tecnico e amministrativo e di essere rimasto a disposizione della __________ e dell’__________ di __________ per dei lavori di stime peritali, dichiarando guadagno intermedio (cfr. doc. 32), senza precisare alcunché circa il fatto che dal 1987 al 1997 è stato membro del CdA della società e che da alcuni anni era l’unico dipendente.

                                         Conformemente, dunque, alla legge e alla giurisprudenza sopra citata, a mente di questo Tribunale, nel caso dell’assicurato,  deve essere esclusa la buona fede nella percezione delle indennità di disoccupazione per il fatto di avere costruito una situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni assicurative.

                                         Infatti, in tali condizioni, l’insorgente poteva e doveva riconoscere l'illegittimità della propria richiesta di indennità di disoccupazione.

                                         In ogni caso, qualsiasi persona nella situazione dell'assicurato avrebbe potuto e dovuto comunicare all'amministrazione la sua effettiva posizione di persona in grado di determinare la volontà del datore di lavoro all’interno della ditta sua ex datrice di lavoro.

                                         L'omissione di questa informazione configura, di conseguenza, una grave negligenza che esclude la buona fede dell'assicurato (cfr. consid. 2.6, 2.7. e 2.8.).

                                         Al riguardo cfr. STFA del 15 luglio 2003 nella causa O., C 217/02; STCA del 16 agosto 2005 nella causa O., 38.2005.3, confermata dalla STFA del 30 ottobre 2006 nella causa O., C 260/05; STCA del 27 ottobre 2006 nella causa M., 38.2006.58.

                                         Venendo a mancare il primo presupposto necessario al fine di poter ottenere il condono delle prestazioni è, quindi, a ragione che la Sezione del lavoro ha respinto la relativa istanza.

                                         La decisione su opposizione del 15 novembre 2006 va, conseguentemente, confermata.

                             2.10.   A titolo abbondanziale va osservato che l’assicurato, nell’opposizione del 15 maggio 2006 inoltrata contro il diniego di condono ha indicato, subordinatamente, “…di accettare il pagamento rateale di fr. 100.--/ mensili, senza interessi, fino a quando avrò un lavoro fisso” (cfr.doc. 15).

                                         A tale proposito giova segnalare, pur rilevando per completezza che nello scritto del 15 ottobre 2006 alla Sezione del lavoro l’insorgente ha indicato di escludere anche un pagamento rateale (cfr. doc. 6), che un’eventuale soluzione confacente alle esigenze del ricorrente deve essere concordata con l’amministrazione.

                                         Questo tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto a occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2007.2 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.03.2007 38.2007.2 — Swissrulings