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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.04.2007 38.2007.11

19. April 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,628 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

Sospensione prestazioni di 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro. L'assicurato deve ricercare già dal momento della notifica del licenziamento. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza, non è importante solo la quantità, bensì anche la qualità delle richerche effettuate.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2007.11   DC/sc

Lugano 19 aprile 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 22 gennaio 2007 emanata da

Ufficio regionale di collocamento di __________,   in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 22 gennaio 2007 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito: URC) ha modificato la precedente decisione del 14 dicembre 2006 (cfr. doc. 6), riducendo da 9 a 5 giorni  la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a RI 1 per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo settembre-novembre 2006 (cfr. Doc. A1).

                               1.2.   Contro questa decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espresso:

"  Premetto che non voglio essere polemico, ma purtroppo il trattamento che mi è stato riservato mi ha lasciato molto amaro in bocca. Sono in disoccupazione dal 1 ° giugno 2005 e nel frattempo ho usufruito di soli 155,8 giorni delle indennità della disoccupazione, mentre per il rimanente ho sempre lavorato. Come ben sapete anche Voi, la situazione del mercato del lavoro è disastrosa, aggiungete la mia età, sono del 48, e i calcoli sono presto fatti. Ma nonostante tutto, data la mia voglia di lavorare e grazie alle mie svariate esperienze lavorative, me la sono cavata discretamente. Naturalmente ho dovuto accettare ogni tipo di lavoro, sovente mal pagato e inferiori ai minimi salariali dei contratti collettivi. Ma non mi lamento per questo, lavorare mi piace e mi fa sentire ancora utile.

Quello che non mi va, è il fatto che il personale dell'URC ragiona solo con il computer e il regolamento, al massimo, tengono conto solo della mia quasi veneranda età, tutto il resto non conta nulla e mi vedo costretto a riscrivere e fare fotocopie a iosa, tanto a loro non costano niente, e mi vedo di nuovo a ripetere le stesse cose.

Dal 13 marzo 06 al 31 ottobre 06 ho cumulato 1377,25 ore lavorative presso due ditte. Aggiungiamo due ore giornaliere di trasferta tra andata e ritorno che fanno altre 386 per un totale di 1763,25.

lo vivo solo, quindi oltre che lavorare, devo fare la spesa se voglio mangiare e devo anche cucinarlo, devo lavarmi i panni, stirarli, lavare le stoviglie, pulire la casa, non mi piace vivere in un porcile.

Aggiunga inoltre il fatto che l'ultimo stipendio di ottobre del __________ l'ho ricevuto solo al 22 novembre, che è tuttora in corso un precetto esecutivo da parte di tutti i dipendenti per il saldo di fine lavoro, ore straordinarie, vacanze, festivi, ecc. non sappiamo dove e se hanno versato i contributi di legge, le assicurazioni e tutto il resto. Nessuno è più reperibile dalla chiusura del  __________.

In ottobre ci avevano assicurato di aver bisogno degli uomini per i lavori di manutenzione e svuotamento delle canalizzazioni dell'acqua. Poi invece hanno assunto dei pensionati svizzeri tedeschi, chiaramente costano meno e sono esenti del pagamento dei contributi sociali.

Siccome non avevamo niente di scritto, non abbiamo potuto far niente. Come risultato ho già perso la disoccupazione del mese di settembre, ora mi hanno tolto anche nove giorni di disoccupazione.

A questo punto mi sorge un grosso dubbio, che cosa vuole l'URC,

disoccupati che girino a raccogliere timbri secondo il numero richiesto e basta? Se così fosse, basta rifiutare ogni eventuale lavoro perché pesante o mal pagato, e così posso continuare a cercare fino a quando troverò un posto che mi soddisfi pienamente.

lo non sono fatto di questa pasta, e perciò continuerò ad accettare qualsiasi lavoro che sono in grado di fare, ma vorrei anche che me ne diano la possibilità senza dover pagare lo scotto al termine del contratto.

Chiedo pertanto a questo tribunale di valutare se mai fosse possibile per me di soddisfare quanto pretende l'URC, o chi per lei, dopo tante ore lavorative e di trasferta, e con il poco tempo a mia disposizione per tutto il resto. Oltretutto non credo proprio che si possa andare a cercare lavoro dopo le otto di sera. Chiedo pertanto a questo tribunale di far annullare questa decisione che a mio avviso è ingiusta e lesiva nei miei confronti perché ho più che dimostrato che il lavoro, anche se a volte è pesante, non mi dà fastidio, e ho sempre accettato ogni posto che ho trovato.

Già ho perso il mese di novembre e questa ingiusta punizione mi metterà ancora più in difficoltà."(Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 13 dicembre 2006 l'URC propone  di respingere il ricorso e osserva:

"  (...)

1.   L'assicurato è al suo primo termine quadro. (doc. 1)

2.   Ho svolto il momento informativo dei Diritti e Doveri il 31.03.2005. (doc. 2)

3.   Il promemoria RICERCHE DI LAVORO viene consegnato e firmato sia in data 1° aprile 05 che in data 11.11.05 al momento della reiscrizione presso i nostri uffici. (doc. 3

4.   La problematica delle ricerche di lavoro prima dell'entrata in disoccupazione è già stata oggetto di sanzione nel dicembre 2005. (doc. 4)

5.   Durante il 1° colloquio di reiscrizione del 12.12.06 la collega segnala la mancanza di ricerche per i mesi di settembre/ottobre 2006 chiedendo giustificazioni di tale comportamento.

                                                                         Il signor RI 1 dichiara che lavorava tante ore al giorno, 6 giorni su 7. (doc. 5)

6.   In data 14.12.06 la collega emette decisione di sanzione no. 211143930 di 9 giorni per ricerche insufficienti. (doc. 6)

7.   RI 1 in data 15.01.06 invia opposizione alla sanzione del 14.12.06. (doc. 7)

8.   Il sottoscritto dopo attento esame della situazione emette decisione su opposizione in data 22 gennaio 2007 riducendo la sospensione di 9 giorni a 5 considerando sia l'età del signor RI 1 che le giustificazioni trasmesse in data 15.01.06. (doc. 8)"

(Doc. III)

                               1.4.   Il 29 marzo 2007 il Presidente del TCA ha invitato l'URC di __________ ad esporre più in dettaglio le ragioni che l'hanno portato ad infliggere all'assicurato una sanzione di 9 giorni poi ridotta a 5 (cfr. Doc. V).

                                         Il consulente capogruppo __________ il 30 marzo 2007 ha così risposto:

"  (...)

1.   considerato come già nel 2005 era stata decisa una sanzione per i medesimi motivi, in sede di decisione di sanzione la corretta applicazione delle disposizione avrebbe dovuto portare ad una sanzione di 12 giorni (settembre e ottobre nessuna ricerca 4 + 4 gg; novembre ricerche svolte a partire unicamente dal 23.11.07, 3 gg., totale 12 gg.)

2.   La consulente di riferimento, nel decidere la sanzione, considerate le argomentazioni addotte dal Signor RI 1 durante il colloquio del 12.12.06, decideva una sanzione di soli 09 giorni (4+4 per settembre ed ottobre, ed 1 solo gg. per novembre considerato che dal 23.11. al 28.11.06 aveva comunque svolto 11 ricerche spontanee (non veniva tenuta in considerazione l'età dell'assicurato).

3.   In sede di opposizione è stato deciso una riduzione della sanzione considerato che:

           ●   L'assicurato ha quasi 60 anni(vedi direttiva 463 "valutando la situazione di lavoratori anziani può essere applicata la seguente regola pratica: ......... riduzione della durata di ½ per assic. con più di 60 anni, riduzione di 1/3 per assicurati con più di 55 ani)

           ●   L'assicurato era comunque a conoscenza dei suoi obblighi, essendo già stato sanzionato nel 2005 per i medesimi motivi e avendo pure sottoscritto il promemoria sulle ricerche di lavoro già in novembre 2005.

           ●   Ne consegue una decisione di 4+4 50% 4 gg per settembre ed ottobre a cui è stato aggiunto un solo giorno per novembre.

4.   Considerato come l'attività presso il __________ (villaggio __________) è notoriamente di carattere stagionale, si poteva considerare tale aspetto e di conseguenza valutare la mancanza di ricerche di lavoro non solo per i tre mesi antecedenti la sua iscrizione, ma durante tutto l'anno conformemente alla disposizioni in vigore." (Doc. VI)

                                         Al riguardo l'assicurato il 12 aprile 2007 ha inoltrato le sue osservazioni, rilevando in particolare:

"  (...)

Certo che fa un certo effetto sapere che si è giudicati da chi ha un lavoro fisso, che emana leggi, in questo caso per i disoccupati, senza sapere che nei servizi, si va ben oltre alle quaranta ore settimanali, che non esistono il sabato e la domenica e i giorni festivi infrasettimanali. E forse non sanno nemmeno che cosa significhi lavorare sessanta o settanta ore la settimana saltando anche il giorno di libero. Probabilmente non sanno neanche che per queste persone c'è solo una soluzione, prendere o lasciare. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, per chi vuol vedere, stipendi bassi, nessuna tredicesima, niente cassa pensioni, e se reclami arriva subito la disdetta. E quando accetti queste condizioni pur di lavorare, ecco che arriva lo stato che pretende, nonostante tutte le ore che devi fare, che legga i giornali alla ricerca d'eventuali annunci di lavoro, che invii delle offerte di lavoro o che ci vada direttamente. Vorrei vedere queste persone a fare quello che chiedono, se ci riuscissero sarebbero dei veri maghi." (Doc. VIII)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato debba essere o meno sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro durante il periodo di disdetta.

                                         Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                               2.3.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                         Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

                                         Il Tribunale federale, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA del 6 febbraio 2007 nella causa W., C 258/06, consid. 2.2.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

                               2.4.   Per quanto concerne i lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.

                                         Infatti secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993 nella causa W.E., C 167/93).

                                         In una sentenza pubblicata in RDAT I-2003 pag. 327 seg. il TCA ha stabilito che i lavoratori anziani devono compiere ricerche di lavoro nel periodo di disdetta del contratto di lavoro, perlomeno fino ai 6 mesi precedenti il compimento dell'età regolamentare per avere diritto a una rendita AVS.

                                         Infatti la Circolare concernente l'indennità di disoccupazione emessa dal SECO, in vigore dal 1° gennaio 2002 e ritenuta conforme alla legge dal TCA, prevede che l'autorità competente rinuncia alla prova degli sforzi intrapresi per trovare un impiego relativi soltanto agli ultimi 6 mesi che precedono l'età regolamentare per beneficiare della rendita AVS.

                                         L'art. 17 cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro (cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit., pag. 28-29).

                                         Il TCA constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del lavoro.

                                         La stessa Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:

"  Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17).  Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,. N 14 zu Art. 17).  Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)

                                         Al riguardo cfr. pure STFA del 13 marzo 2006 nella causa S., C 347/05.

                                         Anche relativamente ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA (cfr. STFA del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; STFA del 24 novembre 1993 nella causa W.E., C 167/93).

                                         In una sentenza del 21 agosto 2006 nella causa A., C 179/04, l'Alta Corte ha ricordato, che il concetto di lavoratori anziani si applica agli assicurati che hanno compiuto __________:

"  3.1 Zu den genannten Zumutbarkeitskriterien Alter und Gesundheitszustand ist vorab anzumerken, dass die Beschwerdeführerin zur Zeit der vorgesehenen Änderung des Arbeitsverhältnisses 44-jährig war und damit in einem Lebensabschnitt, in welchem Arbeitnehmende nicht wegen ihrer Jugend oder auf Grund eines fortgeschrittenen Alters einer besonderen Schonung bedürfen; unter älteren Arbeitnehmenden sind solche zu verstehen, die 55 Jahre und älter sind, aber das AHV-Rentenalter noch nicht erreicht haben (Gerhards, Kommentar zum AVIG, Band 1, Rz 26 zu Art. 16)."

                                         In un'altra sentenza del 6 novembre 2006 nella causa C.,

                                         C 275/05, il TFA ha confermato la sospensione di 9 giorni inflitta ad un assicurato di __________, che aveva compiuto insufficienti ricerche di lavoro durante gli ultimi due mesi di disdetta del contratto di lavoro, ed ha rilevato:

"  Was die Dauer der Einstellung betrifft, haben das RAV und das kantonale Gericht ein leichtes Verschulden und im dafür geltenden Rahmen von 1 bis 15 Tagen (Art. 45 Abs. 2 lit. a AVIV) die Sanktion auf 9 Tage festgesetzt. Diese Bemessung der Einstellungsdauer ist unter Berücksichtigung des der Verwaltung und der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden. Die dagegen vorgebrachten Einwände des Beschwerdeführers, insbesondere dahingehend, in anderen Kantonen würden in vergleichbaren Fällen weniger oder gar keine Einstelltage verfügt, lassen die zulasten des Beschwerdeführeres verfügte und vorinstanzlichen bestätigte Entscheid von neun Tagen nicht als unangemessen erscheinen."

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01.

                               2.6.   Nella presente fattispecie dalla documentazione agli atti risulta che l'assicurato si è iscritto in disoccupazione dal 4 dicembre 2006 (cfr. doc. 10) dopo avere lavorato a tempo determinato, dal 4 luglio al 31 ottobre, presso il villaggio di vacanze __________ a __________ (cfr. Doc. 7, Doc. 9, Doc. 10).

                                         Per quel che riguarda il mese di novembre 2006 il ricorrente ha allegato 9 ricerche di lavoro (cfr. Doc. 21-26).

                                         Secondo il TCA questi sforzi per reperire un impiego devono essere ritenuti sufficienti. Si segnala comunque all'assicurato la necessità di effettuare delle ricerche di lavoro su tutto l'arco del mese (nel caso concreto esse sono invece state tutte svolte nel periodo dal 23 al 28 novembre 2006) e non di effettuare solo ricerche spontanee, bensì anche di rispondere a degli annunci per posti vacanti (cfr. la già citata sentenza del Tribunale federale del 6 febbraio 2007 nella causa W., C 258/06: "Tatsächlich hat sich eine Arbeit suchende Person in erster Linie auf offene und ausgeschriebene Stellen zu bewerben (Urteil vom 20. Mai 1993 [C 296/02] E. 3.2).)"

                                         Per i mesi di settembre e ottobre, mentre ancora esercitava un'attività lavorativa, RI 1 non ha invece saputo comprovare nessuna ricerca di lavoro.

                                         Ora, secondo la giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.3), l'assicurato deve cercare un impiego anche prima di diventare disoccupato.

                                         Quanto alle affermazioni dell'assicurato che sottolinea di essere stato molto impegnato con il suo lavoro (durante molte ore al giorno per 7 giorni la settimana, cfr. consid. 1.2. e 1.4) questo Tribunale ricorda che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro lavoro" (cfr. ad esempio STCA del 2 maggio 2000 nella causa Q., 38.2000.13).

                                         Il tempo necessario per cercare un altro lavoro deve essere concesso anche ai lavoratori legati da un contratto di lavoro di durata determinata che sta per scadere (cfr. G. Aubert, "Du contrat de travail" in Code des obligations I. Commentaire romand. Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad art. 329 n. 6 pag. 1734; Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez "Commentaire du contrat de travail". Ed Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag. 160).

                                         L'assicurato, non avendo cercato lavoro negli ultimi mesi del rapporto di lavoro di durata determinata, ha dunque violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone.

                                         Di conseguenza, a ragione l'URC di __________ l'ha sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

                                         Anche l'entità della sanzione (4 giorni di sospensione per i mesi di settembre e ottobre) risulta proporzionato alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.5), tenuto conto dell'età dell'assicurato (cfr. consid. 2.4) e del fatto che egli era già stato sanzionato in passato per il medesimo motivo (cfr. consid. 1.4).

                                         In conclusione, alla luce di quanto appena esposto, il ricorso deve essere parzialmente accolto e l'entità della sanzione ridotta a 4 giorni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 22 gennaio 2007 è modificata nel senso che RI 1 è sospeso per 4 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2007.11 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.04.2007 38.2007.11 — Swissrulings