Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.03.2007 38.2006.84

28. März 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,787 Wörter·~34 min·1

Zusammenfassung

Sospensione del diritto all'indennità per la mancata informazione all'amministrazione dei problemi alla schiena fino all'assegnazione di un impiego.Lo stato di salute psichico dell'assicurato non influisce sulla sua capacità di gestirsi.Sanzione ridotta da 12 a 10 giorni(grave situazione familiare)

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2006.84   rs/td

Lugano 28 marzo 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 novembre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 6 novembre 2006 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione formale del 20 luglio 2006 la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 iscrittosi in disoccupazione nel mese di giugno 2005 - per 15 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto l’assicurato non ha informato l’amministrazione di soffrire di disturbi alla schiena fino al mese di maggio 2006 (cfr. doc. A8).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. A4), la Sezione del lavoro, il 6 novembre 2006, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha ridotto la sospensione inflitta all’assicurato a 12 giorni (cfr. doc. A1).

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:

"  (…)

A mio modo di vedere la Sezione del lavoro ha voluto penalizzarmi eccessivamente malgrado io abbia sempre agito in completa buona fede.

Non vi nascondo che effettivamente, e non riesco a capirne i motivi, non ho indicato, tramite uno scritto, il mio stato di salute riguardante il problema alla schiena.

Questa mia dimenticanza non è stata sicuramente fatta per cercare di approfittare o tentare di approfittare dell'assicurazione disoccupazione.

In effetti, in data 12.4.2006, con mia grande sorpresa il mio ex-datore di lavoro, __________ di __________, mi aveva intimato il licenziamento per il 31.8.2005. Tale modo di agire non è stato da me contestato, anche se dalle notizie di queste settimane, il mio ex-datore di lavoro  ha chiuso definitivamente la __________.

A suo tempo non avevo contestato il licenziamento in quanto ero in cura presso il Dr. Med. __________ per diversi problemi di salute ed in quel preciso momento il più grave era il mio stato depressivo.

Per rendervi attenti vi informo che da quando ho ricevuto il licenziamento vi è stata una serie ci circostanze che hanno influito sulla mia persona.

A mia moglie è stato diagnosticato un tumore maligno (stato terminale) ed è attualmente in cura presso il Dr. __________, Clinica __________.

Successivamente, in aprile 2006, ho subito pure la perdita di mio fratello __________.

Dopo questo fatto ho pure perso la mia nonna materna e questo è avvenuto in giugno 2006.

In seguito ho dovuto lottare non poco, e lo sto facendo attualmente tramite l'avv. __________, contro la ditta __________ di __________, per una vertenza di diverse centinaia di migliaia di franchi.

OItre a tutti questi problemi ho pure subito, come citato all'inizio, la perdita del posto di lavoro con la conseguente entrata in disoccupazione. Vi faccio notare come ero alle dipendenze della ditta citata dal 1978.

Tutto quanto avvenuto ed elencato sopra è stato da me esposto verbalmente alla mia collocatrice in occasione dei vari colloqui.

Visto quanto sopra vi chiedo di voler annullare la decisione su opposizione e la decisione di sanzione nei miei confronti in quanto ho sempre agito in buona fede e nel rispetto delle leggi." (Doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 18 dicembre 2006 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.5.   L’assicurato, il 28 dicembre 2006, ha presentato ulteriori osservazioni relative alla fattispecie (cfr. doc. V).

                               1.6.   L’amministrazione, l’8 gennaio 2007, si è riconfermata in quanto espresso nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

                               1.7.   Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VIII).

                               1.8.   Pendente causa questa Corte ha chiesto all’allora consulente del personale dell’assicurato quando precisamente è stato compilato da parte dell’assicurato il formulario “Intervista iniziale” relativo ai dati anagrafici, alla causa dell’entrata in disoccupazione, all’eventuale attività imprenditoriale, alla disponibilità/limiti al lavoro, ecc. (cfr. doc. IX; XI).

                                         La signora __________ ha risposto con scritti dell’8 e 12 marzo 2007, precisando che l’intervista iniziale è stata effettuata da parte dell’URC durante il primo colloquio, ossia il 13 giugno 2005 (cfr. doc. X; XII).

                               1.9.   I doc. IX, X, XI e XII sono stati inviati alle parti per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni entro il termine di cinque giorni (cfr. doc. XIII).

                                         La Sezione del lavoro, il 16 marzo 2007, ha confermato il contenuto della risposta di causa e dello scritto dell’8 gennaio 2007 (cfr. doc. XIV).

                                         L’assicurato è rimasto silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicurato debba o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione.

                               2.3.   L’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di informare o di annunciare (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).

                                         Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato (cfr. n. 16 dell’Allegato alla legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1).

                                         L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

                                         Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

                                                      Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

                                                      Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

                                         L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

                                         L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

                                                      Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

                                         Circa gli effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"a)   Die Mitwirkung beim Vollzug der Sozialversicherungsgesetze und insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

b)  Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zuge der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."(cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 28, n. 30 e 31)

    a Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf verzichtet, von der allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies

betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)." (cfr. Kieser, op. cit., ad art. 31, n. 23)

                                         La dottrina e la giurisprudenza sviluppate sotto l’egida del vecchio art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.

                                         In merito all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

"  Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im einzelnen “erforderlich” ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen Unterlagen”).

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder “nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

-   Anspruchsberechtigung des Versicherten

    (s. Anspruchs- vorausetzungen)

-   Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, p. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30)

                                         In una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80, il TFA ha stabilito che la sospensione del diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI, può aggiungersi alla restituzione di prestazioni. Secondo il vecchio art. 96 cpv. 2 LADI (oggi abrogato), la persona assicurata era tenuta ad annunciare alla cassa di aver conseguito un guadagno intermedio.

                                         Il TFA ha in particolare rilevato che:

"  (...)

c) qu’en l’espèce, les premiers juges ont estimé que l’omission reprochée a l’assuré par la caisse devait toutefois être considérée comme un oubli et non comme une dissimulation destinée à obtenir indûment des indemnités de chômage, de sorte que les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI ne seraient pas remplies selon eux;

qu’eu égard à la règle de l’art. 96 al. 2 LACI, l’assuré ne saurait toutefois se contenter d’attendre que son employeur annonce un éventuel gain intermédiaire à sa place à la caisse de chômage, mais il doit informer personnellement la caisse de ce fait (arrêts non publiés B.C. du 17 décembre 1991, C 33/91, et F du 19 mai 1988, C 49/87; GEHRARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, vol. I, nos 28 et 29 p. 312; STAUFFER, Die Arbeitslosen-versicherung, n° 2.3.1 p. 87);

qu’en l'occurrence, l’intimé devait en particulier se douter que l’annonce - émanant de sa part - de la perception d’un gain intermédiaire de 644 fr. 95 aurait probablement conduit la caisse de chômage à réduire le montant des indemnités journalières;

que selon la jurisprudence, la notion de faute en droit de l’assurance-chômage n’est pas la même qu’en droit pénal et civil, en ce sens qu’elle ne suppose pas un comportement attaquable en soi, à savoir un acte illégal (DTA 1982 n° 4 pp. 38-39 consid. 1a et les références; GEHRARDS, op. cit., vol. I, ch. 8 p. 364; voire aussi ATF 122 V 45 consid. 3c/bb);

qu’un assuré qui omet de déclarer a l’administration l’existence d’une occupation rémunérée durant la période de chômage commet une faute (arrêt non publié M. du 25 mai 1982, C 29/81), laquelle justifie donc en l’espèce une suspension du droit à l’indemnité prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI; (...).”(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 80, consid. c, p. 243)

                                         Ancora, circa l'obbligo di annunciare e informare, in un'altra sentenza, la nostra Massima istanza ha condiviso l'opinione del TCA e, in particolare, ha sottolineato che:

"  (…)

2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli, a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come correttamente apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e argomentazioni non possono essere prese in considerazione, essendo esse generiche e non comprovate. E' quindi del tutto incontestabile che il ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di disoccupazione. (…)"(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa B., C 89/00, consid. 2a)

                                         L'Alta Corte, confermando il precedente giudizio cantonale, in un' altra sentenza ha, in particolare, osservato che:

"  (…)

3.- b) Da quanto precede emerge in modo del tutto verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro nella misura del 100% e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23 settembre 1997). Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della documentazione agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in concreto il presupposto della buona fede, necessario per condonare all'assicurato l'obbligo di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite nella residua misura di fr. 9662.75. (…)"

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 3b)

                                         Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

                                         Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

                                         Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, p. 191; DTF 123 V 150 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, p. 21).

                                         Il TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 193, ha stabilito che una sospensione del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. f LADI può essere pronunciata solo qualora l'assicurato abbia agito intenzionalmente, vale a dire consapevolmente e volontariamente.

                                         Inoltre, nel caso di violazione unica dell’obbligo di informare, è in contrasto con il principio della proporzionalità infliggere la sanzione di cui all’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI a un assicurato che peraltro decade, per lo stesso motivo, dal diritto all’indennità giornaliera giusta l’art. 42 cpv. 2 OADI.

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2000 p. 169, la nostra Massima Istanza ha deciso che se un assicurato esercita a titolo benevolo o a titolo di favore un'attività che dovrebbe essere svolta soltanto dietro retribuzione (quindi analoga a un rapporto di lavoro) senza annunciarlo all'assicurazione contro la disoccupazione, il suo diritto all'indennità deve essere sospeso in base all'art. 30 cpv. 1 lett. b LADI e non dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) o f) LADI (cfr. DLA 2000 N. 32, consid. 1d, pag. 173).

                                         Infine, in una pronunzia del 13 aprile 2006 nella causa P., C 169/05, il TFA ha confermato una sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di 31 giorni comminata a un assicurato che, in violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, aveva omesso di notificare alla propria cassa l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente che in realtà perdurava già da circa due mesi:

"  Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. L'état de fait visé par cette disposition est toujours réalisé lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formulas destinées à la caisse, à l'office du travail ou à l'autorité cantonale. Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Quant à l'art. 31 al. 1 LPGA, il impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191 consid. 2.1.1).

2.1.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

2.2 Sur la base des pièces versées au dossier, il ressort que P.________ a travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA à raison respectivement de 4, 45,5 et 93 heures durant les mois de janvier, février et mars 2004. Selon les décomptes de la caisse, le recourant a réalisé à cette occasion des gains intermédiaires bruts de 91 fr. 40, 943 fr. 20 et 2'284 fr. Sur les cartes de contrôle qu'il a signées les 4 et 26 février, ainsi que le 18 mars 2004, le recourant a indiqué ne pas avoir exercé d'activité lucrative dépendante ou indépendante durant la période de contrôle indiquée sur la carte. De même, dans le questionnaire intitulé «Indications de la persone assurée» (questionnaire IPA) pour le mois d'avril 2002, qu'il a rempli le 5 avril 2004 dans le but d'obtenir une avance sur l'indemnité de chômage, il a indiqué ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Ce n'est que sur le duplicata du questionnaire IPA du mois d'avril 2004, daté du 26 avril 2004, qu'il a signalé pour la première fois avoir travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA. A la suite d'un téléphone auprès de cette société, la caisse a été informée que le recourant y occupait un emploi depuis la fin du mois de janvier 2004.

2.3 Il ressort de ce qui précède que P.________ a omis de signaler à la caisse durant près de deux mois l'existence de son engagement par la société X.________ SA. Malgré la formulation explicite des questions figurant sur les cartes de contrôle et, à partir du 1er avril 2004, sur les questionnaires IPA, le recourant a nié, dans les formules qu'il a remplis les 4 et 26 février, 18 mars et 5 avril 2004, avoir exercé une quelconque activité lucrative. Il importe peu que certains de ces formulaires aient été remplis dans le but unique d'obtenir une avance. Il n'y a en effet pas lieu de poser des exigences différentes en matière d'obligation de renseigner en fonction du but auquel est destiné le formulaire que l'assuré remplit. Dans tous les cas, les informations données doivent correspondre à la réalité.

Cela étant, le recourant a omis de déclarer immédiatement et spontanément à l'administration l'existence d'une occupation rémunérée et la réalisation d'un gain intermédiaire durant le délai-cadre d'indemnisation. C'est donc à juste titre que les instances précédentes ont qualifié la faute commise par le recourant de grave. Quant à la durée de la suspension (31 jours), elle n'apparaît pas qu'elle se situe à la limite inférieure prévue en cas de faute grave.” (STFA succitata, consid. 2.1.1ss)

                               2.4.   Il Segretariato di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell’8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella versione francese della Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 (Circulaire IC, Janvier 2003), in merito alla violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ha stabilito che:

                                         "D 34  L'assuré enfreint son obbligation d'aviser et de renseigner lorsqu'il répond de manière fausse ou incomplète aux questions figurant sur le formulaire à remettre à l'autorité compétente. Il y a aussi motif de suspension lorsqu'il ne fournit pas spontanément tous les renseignements importants pour déterminer son droit à l'indemnité ou calculer ses prestations.

                                          D 35  Le fait que des indications fausses ou incomplètes lui aient effectivement permis de toucher des prestations auxquelles il n'avait pas droit ne revêt pas une grande importance.

                                          D. 36 S'il est établi que l'assuré a enfreint sciemment son obligation de renseigner et d'aviser, l'organe d'éxecution concerné dépose de surcroît une plainte pénale conformément à l'art. 106 LACI.

                                          D 37  Si la violation de l'obligation de reinsegner et d'aviser entraîne une perte durable ou passegère du droit à l'indemnité, aucune suspension ne sera prononcé." (cfr. Circulaire IC, Janvier 2003, D34-D37)."

                                         Il tenore di questi punti è stato sostanzialmente ripreso dalla Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2007 (cfr. p.ti D37-D40).

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                               2.6.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato si è iscritto in disoccupazione il 13 giugno 2005 con effetto dal 1° agosto 2005. Egli ha dichiarato di ricercare un’occupazione a tempo pieno quale operaio di fabbrica, aiuto di magazzino (cfr. doc. 28).

                                         Durante il colloquio di consulenza del 13 giugno 2005 l’assicurato ha specificato di essere stato licenziato dalla __________, dove ha lavorato per 26 anni, in quanto non ha accettato, poiché impossibilitato per motivi di salute, di lavorare a turni (cfr. doc. 27).

                                         In effetti in occasione del colloquio del 13 giugno 2005 l’insorgente ha consegnato alla propria consulente del personale un certificato medico del 26 aprile 2005 in cui il Dr. med. __________, medicina generale FMH, ha attestato che l’assicurato era in cura medica per leggero stato depressivo e che doveva evitare i lavori a turni (cfr. allegato 1 a doc. A10).

                                         Per il resto dal formulario “Inchiesta iniziale” risulta che l’assicurato ha risposto “no“ al quesito “Ha problemi di salute che le limitano la possibilità di lavorare o di svolgere l’attività professionale?” (cfr. doc. 5).

                                         Dagli accertamenti esperiti dal TCA pendente causa è emerso che le domande afferenti all’intervista iniziale sono state poste al ricorrente durante il primo colloquio presso l’URC, ovvero il 13 giugno 2005 (cfr. doc. IX, X, XI, XII).

                                         L'assicurato nulla ha obiettato in merito agli esiti delle verifiche effettuate da questa Corte.

                                         Il 9 febbraio 2006, RI 1, allorché è stato sentito dalla Sezione del lavoro in merito alla segnalazione dell’URC secondo cui egli avrebbe lavorato presso la __________ quale intermediario nella compravendita di immobili (cfr. doc. 26), riguardo allo stato di salute, ha dichiarato di ritenersi a quel momento in buone condizioni di salute e abile al lavoro in misura del 100% (cfr. doc. 24).

                                         Nel mese di maggio 2006 al ricorrente è stato assegnato un impiego presso il __________ di __________ quale magazziniere (cfr. doc. A15).

                                         L’assicurato, il 9 maggio 2006, sul modulo “Esito della candidatura” ha indicato di avere limitazioni fisiche per svolgere questa attività, e meglio un problema di sciatica cronica (cfr. doc. Allegato 3 a doc. 13).

                                         Allo stesso ha fatto seguito un certificato del 16 maggio 2006 del Dr. med. __________, da cui risulta che l’assicurato era in cura medica da circa due anni per lombosciatalgia ed esiti di un intervento al ginocchio. Inoltre il sanitario ha precisato che l’insorgente deve svolgere lavori leggeri (cfr. doc. Allegato 4 a doc. 13).

                                         Il 19 maggio 2006 il Dr. med. __________, da un lato, ha nuovamente attestato che l’assicurato soffre di una sindrome lombo-sacrale su discopatie L4-L5, L5-S1, turbe statiche.

                                         Ciò risulta, peraltro, dalla TAC della colonna lombare effettuata il 17 maggio 2000 (cfr. doc. A13).

                                         Dall’altro, ha indicato che il paziente non è in grado di svolgere attività in posizioni statiche (né troppo in piedi, né troppo seduto) o lavori manuali pesanti (cfr. doc. A12).

                                         La Sezione del lavoro, a seguito di una segnalazione dell’URC di __________ del 17 maggio 2006 (cfr. doc. 13) e dopo aver dato la possibilità, il 9 giugno 2006, all’assicurato di formulare le proprie osservazioni in merito (cfr. doc. 11), ha sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere informato tempestivamente la consulente del personale in relazione alla sua malattia alla schiena (cfr. doc. A8, A1).

                                         Il ricorrente ha contestato la sospensione inflittagli. Egli ha riconosciuto di non avere indicato tramite uno scritto il suo stato di salute attinente alla schiena, tuttavia ha asserito che non è stata sua intenzione non informare gli uffici competenti sulle sue condizioni di salute e che non ha cercato di approfittare o tentato di approfittare dell’assicurazione disoccupazione. Inoltre l’assicurato ha evidenziato che allora il suo stato d’ansia - era in cura per depressione - non gli aveva permesso di rispondere con cognizione di causa a qualsiasi domanda e che è stato confrontato con molteplici problemi familiari (cfr. doc. I, V A9).

                               2.7.   Da quanto precede, occorre ritenere appurato, in primo luogo, che l’assicurato, soffre di disturbi alla colonna lombare che gli impediscono di svolgere attività che implichino un carico eccessivo della schiena come attestato dal Dr. med. __________, medico curante del ricorrente, (cfr. consid. 2.8.) e dal Dr. med. __________, medicina interna FMH, medico fiduciario della Sezione del lavoro, che ha visitato l’insorgente nel mese di luglio 2006 (cfr. doc. 5).

                                         In secondo luogo, che egli ha omesso di indicare tale circostanza all’URC fino al mese di maggio 2006 quando gli è stato assegnato un posto di lavoro.

                                         In proposito va ribadito che il ricorrente non ha menzionato i disturbi lombari né quando l’amministrazione, in occasione dell’”Intervista iniziale”, gli ha domandato esplicitamente se avesse problemi di salute che limitavano la possibilità di lavorare o di svolgere l’attività professionale, né allorché, al momento dell’annuncio per il collocamento, il medesimo ha precisato le professioni ricercate (cfr. doc. 5, 28).

                                         All’insorgente, infatti, contrariamente a quanto da lui addotto (cfr. doc. V), è stata data la possibilità di indicare quali attività stava cercando (cfr. doc. 28).

                                         Egli nemmeno ha annunciato la problematica lombare quando è stato interpellato espressamente in merito al proprio stato di salute dalla Sezione del lavoro nel febbraio 2006 (cfr. doc. 24).

                                         L'assicurato pretende innanzitutto di non avere voluto approfittare o tentare di approfittare dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. I).

                                         Al riguardo è utile ripetere che il dovere di informare deve essere sempre rispettato da parte di beneficiari di prestazioni. Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità.

                                         Secondo la giurisprudenza federale, è irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. consid. 2.3.).

                                         D’altro canto, egli fa valere che quando si è annunciato per il collocamento era in cura per depressione, per cui il suo stato d’ansia non gli ha permesso di rispondere con cognizione di causa a qualsiasi domanda (cfr. doc. A9).

                                         Per quanto concerne le argomentazioni dell'assicurato relative al suo stato di salute psichico, va osservato che il TCA con sentenza del 12 gennaio 1995 nella causa R. (inc. PC 81/93) ha accolto il ricorso di un assicurato, invalido e rimasto vedovo dopo aver vissuto di persona le sofferenze della moglie malata, inoltrato contro un provvedimento di rifiuto di condonare la restituzione di un importo di prestazioni complementari percepite a torto. E' infatti stato considerato che il ricorrente non aveva dichiarato determinati redditi in buona fede, visto che, a causa del suo stato depressivo, la sua capacità di discernimento era carente, anche se aveva continuato ad occuparsi di se stesso e del figlio dodicenne e a lavorare a tempo parziale presso il suo precedente datore di lavoro.

                                          In particolare questa Corte ha rilevato:

"  (…)

Nel caso di specie, l'istruttoria ha però permesso di accertare che il ricorrente, al momento della richiesta della prestazione complementare e del ricevimento delle relative decisioni, si trovava in una situazione sia fisica che psichica del tutto particolare. In effetti, non più in giovane età ed invalido per motivi fisici (problemi al cuore), si è trovato vedovo con un figlio di appena dodici anni, dopo aver vissuto di persona per diversi mesi le sofferenze della moglie malata di cancro (Doc. V). Lo stato depressivo in cui il ricorrente è caduto a seguito di tali avvenimenti è stato accertato dal Dottor G. nel primo certificato medico versato agli atti e riconfermato nel secondo (Doc. A).Malgrado i problemi psichici, il ricorrente, come da lui stesso ammesso in sede di verbale, ha continuato ad occuparsi personalmente di se stesso e del figlio anche dopo la morte della moglie. Posteriormente alla dichiarazione dell'invalidità ha parimenti svolto parzialmente attività lavorativa presso il suo precedente datore di lavoro.

Tali circostanze parrebbero lasciar intendere che il ricorrente era ed è in grado di badare a se stesso, malgrado la sua depressione.

A mente del TCA occorre invece giungere ad un'altra conclusione. Infatti, le mansioni che era chiamato a svolgere giornalmente vanno considerate elementari e ripetitive. Lo stesso vale per quel che concerne gli atti quotidiani. La richiesta della prestazione complementare e l'esame della decisione ad essa relativa comportava, invece, un'attenzione superiore, difficilmente esigibile dal ricorrente in quelle particolari circostanze. Ciò emerge pure più chiaramente dal secondo certificato medico del Dottor G., secondo cui egli non ha potuto escludere che i "disturbi di cui soffriva il ricorrente dopo la morte della moglie abbiano potuto ripercuotersi negativamente anche sul modo di essere e di agire di allora nella fattispecie".

In tali circostanze sulla base del principio del libero apprezzamento delle prove (art. 85 cpv. 2 lett. c LAVS e art. 9 cpv. 1 della legge cantonale) e di quello della verosimiglianza preponderante che vige in ambito delle assicurazioni sociali (RAMI 1994 p. 210), il TCA ritiene che è perlomeno probabile che lo stato depressivo del ricorrente abbia influito a tal punto sulla comprensione del formulario relativo alla domanda di prestazione complementare e della decisione, da escludere un suo comportamento colpevole. Come già suesposto, infatti, in caso di carenza nel discernimento non può esservi da un punto di vista soggettivo la violazione di un obbligo.

Vista l'assenza di colpa, la buona fede del ricorrente va così protetta. (...)" (STCA del 12 gennaio 1995 nella causa R., PC 81/93, pag. 9-11)

                                         Questa Corte, in una successiva sentenza del 26 novembre 2002 nella causa P., 39.2002.28, pubblicata in RDAT I-2003 N. 18, ha invece stabilito che lo stato di salute di un’assicurata a seguito del quale aveva anche seguito una terapia, benché le avesse indubbiamente provocato delle gravi sofferenze e dei seri disagi, non era tuttavia tale da influire sulla sua capacità generale di comprendere i suoi obblighi e di gestirsi a livello personale e amministrativo, visto che aveva iniziato nel frattempo una nuova attività lavorativa molto delicata, quale assistente presso un centro di cura per bambini con problemi fisici e mentali, e aveva sempre inviato le richieste di assegni familiari alla cassa allegando la necessaria documentazione.

                                         Nel caso in esame il ricorrente, ad eccezione del certificato medico del 26 aprile 2005 del Dr. med. __________ (cfr. allegato 1 a doc. A10), non ha prodotto nessuna attestazione medica circa la durata dei disturbi menzionati (circa la necessità di comprovare con adeguati attestati medici cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA del 7 giugno 2002 nella causa H., 38.01.289; STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).

                                         Al contrario l’insorgente in occasione dell’audizione dinanzi alla Sezione del lavoro del 9 febbraio 2006 ha indicato, da una parte, di “aver fatto una depressione”, dall’altra, che a quel momento si riteneva in buono stato di salute (cfr. doc. 24).

                                         Il TCA può, in ogni caso, esimersi dall'esperire ulteriori accertamenti al riguardo, visto che comunque l’asserito problema di salute riguardante lo stato psichico dell'insorgente è ininfluente ai fini del presente giudizio.

                                         In effetti già nel mese di aprile 2005 il Dr. med __________ ha attestato un leggero stato depressivo che non implicava la completa incapacità al lavoro, bensì unicamente la limitazione di svolgere lavori a turni (cfr. allegato 1 a doc. A10).

                                         Inoltre, come già menzionato, l’assicurato stesso, sentito dalla Sezione del lavoro nel febbraio 2006, ha precisato di essere in buono stato di salute e abile al lavoro al 100% (cfr. doc. 24).

                                         Il ricorrente, poi, nel mese di febbraio 2006, dopo un periodo di trattative nei mesi di dicembre 2005 e gennaio 2006, ha effettuato un mese di prova presso l’Impresa generale di costruzioni __________, quale intermediario nella compravendita di immobili (cfr. doc. 23, 24, 16, 15).

                                         Egli non è stato assunto definitivamente, a causa di un problema di orari e non di incapacità lavorativa per motivi di salute (cfr. doc. 23).

                                         Il ricorrente, del resto, nel periodo in cui è stato iscritto in disoccupazione è risultato un attento assicurato, segnatamente partecipando ai colloqui di consulenza in maniera attiva, svolgendo le proprie ricerche di impiego (cfr. doc. 27, 33).

                                         Nel mese di marzo 2006 ha pure chiesto alla propria collocatrice spiegazioni in merito agli aiuti per incentivare un’attività indipendente (cfr. doc. 27).

                                         In simili condizioni, occorre concludere che la patologia indicata dal ricorrente a livello psichico, anche volendo considerare che la stessa è rimasta invariata dal momento in cui si è annunciato al collocamento fino al mese di maggio 2006 quando ha avuto luogo l’assegnazione dell’occupazione presso __________, non era di una gravità tale da impedirgli di essere attivo quale intermediario immobiliare, professione che richiede particolare attenzione e capacità di interagire con i potenziali acquirenti, comprendendone le esigenze e necessità, o comunque da influire sulla sua capacità generale di comprendere i suoi obblighi di assicurato e di gestirsi a livello personale ed amministrativo.

                                         Alla medesima conclusione si deve giungere considerando la grave situazione familiare a cui è stato confrontato l’assicurato.

                                         Il ricorrente, infatti, pur essendo certamente molto turbato, preoccupato e angosciato, in particolare per la salute della moglie e per la perdita del fratello nel mese di aprile 2006 (cfr. doc. I, 24), non si trovava in uno stato mentale tale da giustificare la mancata indicazione durante quasi undici mesi ossia da quando si è annunciato in disoccupazione nel mese di giugno 2005 al mese di maggio 2006 allorché gli è stato assegnato l’impiego presso la __________ di __________ - dei suoi disturbi alla colonna lombare.

                                         Al riguardo va ricordato che lo stesso, dopo un periodo di trattative nei mesi di dicembre 2005 e gennaio 2006, ha svolto un periodo lavorativo di prova presso la __________ che non ha condotto a un contratto di impiego a seguito di incompatibilità relativamente agli orari di lavoro (cfr. doc. 24, 23).

                               2.8.   Alla luce di tutto quanto esposto, è a ragione che l’amministrazione ha sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di d disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI.

                                         Per quanto concerne l’entità della sanzione, la Sezione del lavoro, con decisione formale del 20 luglio 2006, ha inflitto all’assicurato una sospensione di 15 giorni (cfr. doc. A1), poi ridotta a 12 giorni con la decisione su opposizione del 6 novembre 2006, in considerazione delle circostanze del caso concreto, come pure del fatto che il ricorrente nel mese di ottobre 2006 ha reperito un impiego grazie al quale ha potuto rinunciare al controllo della disoccupazione (cfr. doc. A1).

                                         Come indicato al considerando 2.5., la durata della sospensione è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150; cfr., pure, la "Tabella delle sospensioni. All'attenzione degli URC e delle autorità cantonali", pubblicata in Prassi ML/AD 99/1 quale A1, che nel caso dell'art. 30 cpv. 1 lett. e non stabilisce il numero dei giorni di sospensione ma si limita a rinviare alla gravità della colpa da valutare secondo i casi; al riguardo cfr. pure Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 (Circulaire IC, Janvier 2003), p.to D68 e Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2007 (Circulaire IC, Janvier 2007), p.to D72).

                                         Tenendo conto della circostanza che dal giugno 2005 l’assicurato ha dovuto affrontare una situazione familiare molto difficile connessa alla grave malattia della moglie, questa Corte ritiene che la sanzione inflitta all’assicurato, peraltro corrispondente a un caso di colpa lieve (cfr. consid. 2.5.), debba essere ulteriormente ridotta.

                                         Va, però, pure considerato che nel mese di aprile 2006 nei confronti dell’insorgente era già stata emessa una decisione di sospensione di 10 giorni ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI per non avere avvisato la propria consulente del personale dell’attività svolta per la __________ nel mese di febbraio 2006, sospensione poi ridotta a 8 giorni con decisione su opposizione del 31 maggio 2006 (cfr. doc. 15, 20).

                                         Pertanto questa Corte, ritenendo di poter collocare la colpa del ricorrente nella fascia media all'interno della categoria della colpa lieve, stabilisce in 10 i giorni di sospensione da infliggergli.

                                         Il ricorso va, di conseguenza, parzialmente accolto e la decisione di opposizione impugnata riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 10 giorni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                          §    La decisione su opposizione del 6 novembre 2006 emessa dalla Sezione del lavoro è riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 10 giorni.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2006.84 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.03.2007 38.2006.84 — Swissrulings