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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.01.2007 38.2006.73

31. Januar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,558 Wörter·~28 min·2

Zusammenfassung

Negato il diritto a indennità per lavoro ridotto a una ditta di arredamenti.Il regresso dell'economia nel settore arredamenti aziendali,soprattutto quando dura da anni,rientra nel normale rischio aziendale.Nel termine quadro la ditta aveva poi già riscosso,per lo stesso motivo,delle indennità

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2006.73   DC/sc

Lugano 31 gennaio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 22 settembre 2006 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 5 luglio 2005 la ditta RI 1,  che si occupa di "commercio, posa mobili, arredamenti, tecnica di stoccaggio di qualsiasi genere" (cfr. Doc. 5 pto. 9), ha inoltrato un preannuncio di lavoro ridotto per 5 dei 10 dipendenti dell'azienda, con la seguente motivazione:

"  Regresso dell’economia nel settore arredamenti aziendali."

(Doc. 5, pto. 11a)

                               1.2.   Con decisione su opposizione del 22 settembre 2006 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione dell’ 11 luglio 2006 (cfr. Doc. 4) e si è opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto, rilevando in particolare:

"  (...)

In data 1. giugno 2006 la ditta RI 1 in __________, attiva nel ramo dell'arredamento aziendale, ha annunciato all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG) l'introduzione di un periodo di lavoro ridotto dal 1. agosto al 31 dicembre 2006, adducendo la seguente motivazione: "Difficoltà dovute alla congiuntura negativa globale che ha determinato una grossa flessione della cifra d'affari, come evincibile da quanto riportato al pto 10b)". L'introduzione del lavoro ridotto è prevista per tutta l'azienda e i lavoratori toccati sono cinque.

Nell'attuale secondo termine quadro per la riscossione (01.08.2004 - 31.07.2006), la stessa ditta ha già riscosso indennità per lavoro ridotto (in seguito: ILR) durante dodici periodi di conteggio (da agosto 2004 ad aprile 2005 e da settembre 2005 a novembre 2005).

Con decisione 11 luglio 2006 l'UG si è opposto al versamento delle ILR, ritenendo la continuazione del lavoro ridotto imputabile agli stessi motivi già esposti in occasione dei precedenti preannunci e la perdita di lavoro annunciata non presentante un carattere eccezionale o straordinario.

(...)

Nel caso in esame, anche ammettendo - come sostiene la ditta opponente - che la concreta perdita di lavoro non rientri più nel normale rischio aziendale ai sensi dell'articolo 33 LADI (dalle previsioni indicate dalla ditta in occasione del preannuncio emerge una riduzione della cifra d'affari superiore alla percentuale fissata dalla giurisprudenza, che è di 25%), la richiesta di indennità non può comunque essere accolta per il seguente motivo.

In data 1. giugno 2006 l'azienda in parola ha essenzialmente addotto gli stessi motivi già indicati in occasione dei precedenti preannunci di lavoro ridotto, ossia, in sostanza, delle difficoltà dovute alla congiuntura negativa. Ora, alla luce della menzionata giurisprudenza, la concreta perdita di lavoro non può dirsi imprevedibile ed eccezionale, oltretutto se si tiene conto del fatto che - come già detto periodicamente la ditta ha già annunciato periodi di lavoro ridotto e ottenuto le relative indennità. Non vi sono del resto concrete garanzie di una ripresa dell'attività entro breve/medio termine, per cui la perdita di lavoro non può essere ritenuta temporanea ai sensi dell'articolo 31 cpv. 1 lett. d LADI. (...)" (Doc. B)

                               1.3.   Contro questa decisione la  ditta RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore si è così espresso:

"  (...)

Alla ricorrente è ben noto quanto sancito all'art. 33 cpv. 1 LADI ovvero che non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale ed è pure noto il concetto di "normale rischio aziendale".

Essa è tuttavia dell'avviso che il calo della sua cifra d'affari non rientri nel normale rischio aziendale. Parimenti ritiene che tale flessione della cifra d'affari faccia scaturire il diritto a indennità per lavoro ridotto.

Ne viene che nonostante ogni ditta debba mettere in conto che il proprio risultato possa variare da un periodo all'altro, ciò non equivale ancora a dire che un'azienda debba essere pronta a sopportare qualsiasi riduzione del proprio risultato d'esercizio preventivato a titolo di normale rischio aziendale.

Nel caso di specie, la cifra d'affari media per il primo semestre del quadriennio 2002-2005 è stata di fr. 391'716.--.

Quella invece relativa al primo semestre del 2006 è stata di fr. 270'901.- (cfr. formulario preannuncio lavoro ridotto).

Sicché la flessione rispetto all'incassato medio afferente il quadriennio precedente, è stata di fr. 120'815.--, ossia pari a circa il 31%.

E vero che secondo la giurisprudenza del TCA, non ogni oscillazione della cifra d'affari giustifica la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Tuttavia, allorquando la riduzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente, come nel caso concreto (ca. 31%), essa non può essere considerata alla stregua di una normale fluttuazione dell'attività imprenditoriale, ragione per cui non rientra più nel normale rischio aziendale che una ditta deve assumersi.

Da ultimo, ma non per ordine di importanza, a comprova del fatto che la ricorrente sta cercando in tutto e per tutto di remare controcorrente, si vedano i recenti licenziamenti di due dipendenti non qualificati e l'assunzione in loro sostituzione di un solo dipendente, però qualificato (doc. A).

Questo ulteriore misura è stata adottata dall'azienda per garantire la continuazione dell'attività così da permettere di salvare ulteriori impieghi dal licenziamento quasi assicurato.

È proprio in quest'ottica che si giustifica a maggior ragione la concessione di indennità per lavoro ridotto.

4.

Orbene, alla luce delle motivazioni testé esposte, la richiesta di erogazione di prestazioni per lavoro ridotto avrebbe dovuto essere avallata, vista la considerevole diminuzione della cifra d'affari subita dalla qui opponente, che va ben oltre il 25% in meno.

A mente dell'opponente detta riduzione è stata causata da circostanze che esulano dal normale rischio aziendale che ogni impresa deve considerare, e di ciò l'Autorità opponente avrebbe dovuto tenerne debito conto. (...)" (Doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 9 novembre 2006 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso  e rileva in particolare:

"  (...)

Nella presente fattispecie, anche ammettendo come sostiene la ricorrente - che la concreta perdita di lavoro non rientri più nel normale rischio aziendale ai sensi dell'articolo 33 LADI (dalle previsioni indicate dalla ditta in occasione del preannuncio emerge una riduzione della cifra d'affari superiore alla percentuale fissata dalla giurisprudenza, che è di 25%), la richiesta di indennità non può comunque essere accolta per il seguente motivo.

In data 1. giugno 2006 l'azienda in parola ha essenzialmente addotto gli stessi motivi già indicati in occasione dei precedenti preannunci di lavoro ridotto, ossia, in sostanza, delle difficoltà dovute alla congiuntura negativa. Ora, alla luce della menzionata giurisprudenza, la concreta perdita di lavoro non può dirsi imprevedibile ed eccezionale, oltretutto se si tiene conto del fatto che - come già detto periodicamente la ditta ha già annunciato periodi di lavoro ridotto e ottenuto le relative indennità. Non vi sono del resto concrete garanzie di una ripresa dell'attività entro breve/medio termine, per cui la perdita di lavoro non può essere ritenuta temporanea ai sensi dell'articolo 31 cpv. 1 lett. d LADI.

Si constata infine che due dei cinque dipendenti toccati dal lavoro ridotto sono nel frattempo stati licenziati. Si tratta del signor __________ (disdetta intervenuta lo scorso 27 settembre per la fine del corrente anno) e del signor __________ (disdetta intervenuta lo scorso 27 settembre per la fine del corrente mese). Per questi due dipendenti la ricorrente non può essere, in nessun caso, posta a beneficio delle ILR (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. c LADI)." (Doc. III)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                         Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

                                         Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"  a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro           la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

  b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile           che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i   loro posti di lavoro."

                                         Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

                                         I surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

                                         Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

"  a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui      tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

  b.   il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di     quest'ultimo;

  c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o       possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di                                        lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

                               2.3.   Secondo l'art. 32 cpv. 1 LADI:

"  Una perdita di lavoro è computabile se:

  a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

  b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

      ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori        dell'azienda."

                                         Per l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

"  a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

    interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze  

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

  b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è           causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

  c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali           o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima        o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

  d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

  e. in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di              un'organizzazione per lavoro temporaneo oppure;

  f.  se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda            in cui lavora l'assicurato."

                                         Scopo delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).

                               2.4.   Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03; STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

                                         Infatti, la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05; STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

                                         Nella citata sentenza del 15 marzo 2004 nella causa F. SA (C 189/02), l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la disoccupazione."

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02)

                                         In un’altra sentenza del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA (C 264/03), il Tribunale federale delle assicurazioni sociali (TFA) ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato che:

"  (…)

Il concetto di normalità deve essere definito con riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117). (…)."

(cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03)

                                         Nel campo dell'edilizia la giurisprudenza ha avuto modo di precisare al riguardo che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6 settembre 1985 nella causa P.; STFA 12.10.88 nella causa O.C., inc. AD 214/87).

                                         In una decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA ha stabilito che è innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente, dall'altro, costituiscono rischi normali dell'azienda.

                                         Anche le variazioni del tasso di occupazione dovute ad una situazione concorrenziale tesa possono colpire qualsiasi datore di lavoro. Occorre infatti evitare che l’intervento dell’assicurazione contro la disoccupazione ostacoli la concorrenza mediante una ridistribuzione dei costi e dei redditi a carico delle aziende strutturalmente forti.

                                         In quell'occasione l'Alta Corte ha rilevato che:

"  (…)

2.- a) En l'espèce, la réduction de l'horaire de travail introduit par la recourante est motivée par trois causes essentielles. La première a trait au fait que la société a été contrainte de différer des travaux de construction portant sur cinq immeubles locatifs parce que le maître de l'ouvrage n'était pas en mesure de s'acquitter d'une dette échue d'un montant de 200'000 fr., somme à la quelle s'ajoutaient des factures non encore échues d'une valeur de 450 000 fr. La deuxième cause consiste dans le retard d'un projet de transformation d'un immeuble en raison d'une procédure d'opposition pendante. Quant à la troisième, elle réside dans le fait que des entreprises concurrentes ont pratiqué des manoeuvres de "dumping" afin d'obtenir l'adjudication d'importants travaux au détriment de la recourante.

b) Il est toutefois indéniable que les pertes de travail dues à la nécessité de différer des travaux en raison de l'insolvabilité du maître de l'ouvrage, d'une part, et au retard d'un projet en raison d'une procédure d'opposition pendante, d'autre part, constituent des risques normaux d'exploitation. Pour une entreprise de construction, de telles circostances ne sont en effet nullement exceptionelles et ne sauraient, pour ce motif, entraîner une perte de travail à prendre en considération.

En ce qui concerne les variations du taux d'occupation dues à une situation concurrentielle tendue, la Cour de céans a jugé que la perte de travail qui en résulte est susceptible de toucher chaque employeur d'une même branche économique (arrêt non publié M. du 29 juin 1989, C 25/89). Par ailleurs, il faut éviter que l'intervention de l'assurance-chômage entrave la concurrence par une redistribution des coûts et des revenus des entreprises structurellement fortes à celles qui le sont moins (sur ces questions, cf. Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigungen als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, th. Berne 1993, p. 70). Or, en l'espèce, la recourante produit un tableau comparatif de soumissions présentées par onze entreprises, rélatives à la consctruction d'un trottoir. Certes, en admettant que ce document soit représentatif de la situation régnant sur l'ensemble du marché de la construction dans la région concernée, on constate que l'offre la plus avantageuse est sensiblement inférieure à l'offre présentée par la recourante. Il n'en demeure pas moins que la proposition de cette dernière se situe parmi les quatre offres les plus élevées présentées en l'occurence, de sorte que la perte du marché en causa ne saurait être attribuée à d'éventuelles manoeuvres de "dumping" pratiquées par les entreprises concurrentes. On doit bien plutôt admettre que la diminution du taux d'occupation subie par la recourante est due à une situation concurrentielle tendue, d'ont l'assurance-chômage n'a pas à répondre. (…)."

(cfr. DLA 1995 N. 20, consid. 2a e 2b, pag. 120 e 121)

                                         In un'altra decisione, pubblicata in DLA 1998 N. 50, pag. 290, il TFA ha stabilito che la perdita di lavoro dovuta alla congiuntura molto sfavorevole, che obbliga un’impresa di costruzioni ad adeguarsi alla volontà dei diversi committenti senza avere la possibilità di esercitare un influsso sull’inizio dei lavori, rientra nella sfera normale del rischio aziendale. A causa delle difficoltà che attraversa notoriamente, già da parecchi anni, il settore edilizio, la perdita di lavoro invocata può colpire allo stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo economico. Tale perdita non assume pertanto un carattere eccezionale nella congiuntura attuale.

                                         Anche in questa occasione la nostra Massima Istanza ha ribadito la propria giurisprudenza secondo la quale:

                                         "(…)

                                               Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme des risques normaux d'exploitation, les pertes de travail habituelles,

                                          c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionels. Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circostances inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par un entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent droit à une indémnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Par ailleurs, la question du risque normal d'exploitation ne saurait être tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circostances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (DTA 1995 n° 20 p. 119 consid. 1b et les références citées).

                                               De manière générale, la jurisprudence considère que des délais d'éxecution reportés à la demande du maître de l'ouvrage ne représentent pas des circostances exceptionelles dans le domaine de la construction (DTA 1993/1994 no. 35 p. 244). Même les pertes de travail dues à l'annulation de travaux ensuite de l'insolvabilité du maître de l'ouvrage ou provoquées par le retard d'un projet en raison d'une procédure d'opposition constituent des risques normaux d'exploitation. Quant aux variations du taux d'occupation dans une entreprise en raison d'une situation concurrentielle tendue, elles sont susceptibles de toucher chaque employeur d'une même branche économique et sont donc, elles aussi, inhérentes à de tels risques (sur ces divers points, voir DTA 1995 no 20 p. 120 consid. 2b)

                                          (…)." (cfr. DLA 1998 N. 50, consid. 1, pag. 292)

                                         Nella citata sentenza pubblicata in DLA 1993/1994 N. 35 pag. 244 il TFA ha, in particolare, osservato che:

"  (…)

2.- b) Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht in zahlreichen Fällen erkannt hat, sind bei Bauunternehmungen Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein Rückgang der Aufträge im Winter, erfahrungsgemäss üblich. Demzufolge ist der darauf zurückzuführende Arbeitsausfall saisonal und betriebsüblich und darum gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG nicht anrechenbar (ARV 1985 Nr. 17 S. 109 Erw. 2b; unveröffentlichte Urteile F. vom 22. November 1989, C 50/89, M. vom 30. Dezember 1988, C 57/87, B. vom 16 Oktober 1985, C 85/85, und P. AG vom 6. September 1985, C 67/84). Ferner hat das Eidgenössische Versicherungsgericht im eben genannten Urteil P. AG (C 67/84) festgehalten, dass auch Verschiebungen von Terminen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls auch aus andern Gründen, die von dem mit der Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu verantworten sind, im Baugewerbe nichts Aussergewöhnliches darstelle, weshalb die Arbeitslosenversicherung für entsprechende Auswirkungen auf die Beschäftigung der Belegschaft nicht einzustehen hat (bestätigt im erwähneten Urteil B., C 84/85, und zuletzt im unveröffentlichten Urteil P. vom 10. März 1994, C 39/93). Mit andern Worten ist auch in diesem Fall auf Grund von Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalls zu verneinen.

(…)

5.- Soweit der hier zu beurteilende Arbeitsausfall mit der Verzögerung oder gar dem Ausbleiben der in der Voranmeldung vom 19. November 1992 - ebenso wie schon in derjenige vom 24. September 1992 angesprochenen Aufträge zusammenhängt, fällt seine Anrechenbarkeit rechtsprechungsgemäss (vgl Erw. 2b hievor) ausser Betracht. Ausfälle dieser Art sind für eine Hoch- und Tiefbau tätige Unternehmung keineswegs aussergewöhnlich, wobei letztlich offenbleiben kann, ob dadurch der Tatbestand des normalen Betriebsrisikos (Art. 33 Abs. 1 lit. a AVIG) oder derjenige der Branchen-, Berufs- oder Betriebsüblichkeit (Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG) erfüllt wird (vgl Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosen-versicherungsgesetz, Bd. 1, Bern 1987, N 73 zu Art. 32/33).

(…):" (cfr. DLA 1993/1994 N. 35, consid. 2b pag. 247-248 e consid. 5 pag. 249-250)

                                         Questa giurisprudenza è stata ancora confermata dal TFA in una decisione del 4 dicembre 2003 nella causa F. AG, (C 8/03).

                                         In quell'occasione l'Alta Corte ha, in particolare, ribadito che questa giurisprudenza vale analogamente anche per le imprese attive in un settore correlato con l'edilizia (Baunebengewerbe).

                                         In una decisione, pubblicata in DLA 1999 N. 10, pag. 48, il TFA ha poi stabilito che l'esperienza dimostra che le oscillazioni nel portafoglio ordini sono assolutamente usuali nelle imprese di costruzioni, sia in inverno che durante le altre stagioni.

                                         Secondo la giurisprudenza federale, le perdite dovute ad insolvenza del committente o a una procedura giudiziaria pendente fanno parte dei normali rischi aziendali nel settore edilizio, vale a dire sono usuali nel ramo, per cui non devono essere prese in considerazione dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 33 cpv. 1 lett. a e b LADI).

                                         È vero che la computabilità o la natura temporanea della perdita di lavoro non può essere negata semplicemente a causa della situazione del mercato in generale. E' nondimeno possibile, anzi necessario, per determinare il diritto all'indennità, tenere conto di tale situazione nel ramo in questione. Occorre in particolare esaminare la situazione concorrenziale, una diminuzione della cifra d'affari, un'eventuale evoluzione strutturale, ecc.

                                         Contestualmente il TFA ha, in particolare, rilevato che:

                                         "(…)

4. - a) Selbst wenn die Beschäftigungseinbrüche bei der Beschwerdeführerin - wie diese geltend macht - nicht nur in den Wintermonaten eingetreten sind, ist der kantonalen Rekurskommission darin beizupflichten, dass Schwankungen im Auftragsbestand von Bauunternehmungen im Jahresverlauf, so ein Rückgang der Beschäftigungslage im Winter, aber auch zu andern Jahreszeiten, erfahrungsgemäss durchaus üblich sind. Dementsprechend hat das Eidgenössisches Versicherungsgericht in zahlreichen Fällen den darauf zurückzuführenden Arbeitsausfall als saisonal und betriebsüblich bezeichnet (ARV 1993/94 Nr. 35 S. 247 Erw. 2b mit Hinweisen). Mit dem Hinweis auf ihren flexiblen Personalbestand, der jeweils dem Geschäftsgang angepasst werde, gesteht die Beschwerdeführerin selber ein, dass diesbezüglich eben keine Konstanz besteht. Sie bringt denn auch keine Gründe für das Vorliegen eines aussergewönlichen Arbeitsmangels vor. Ebenfalls zutreffend ist schliesslich der Hinweis der Vorinstanz, wonach gemäss Praxis des Eigenössischen Versicherungsgerichts Arbeitsausfälle aufgrund der Zahlungsunfähigkeit des Bauherrn oder hängiger Rechtsmittelverfahren zum normalen Betriebsrisiko in der Baubranche zählen bzw. als branchenüblich gelten, weshalb die Arbeitslosenversicherung für entsprechenden Auswirkungen auf die Beschäftigung der Belegschaft nicht einzustehen hat (vgl DTA 1995 Nr. 20 S. 117; ARV 1993/94 Nr. 35 S. 244 ff., insbesondere Erw. 2b mit Hinweisen). (…)" (cfr. DLA 1999 N. 10, consid. 4a, pag. 51-52)

                                         Confermandosi ulteriormente nella giurisprudenza appena citata la nostra Massima Istanza, in una decisione del 30 aprile 2001 nella causa W., C 244/99, ha puntualizzato che:

"  (…)

Diese Praxis (ndr.: rinvia alla DLA 1999 N. 10, consid. 4a, pag. 51) wurde zwar vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage entwickelt, die sich dadurch kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen entstehende Arbeitsausfälle durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen werden können. Doch allein die Tatsache einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und das damit verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, genügt indes nicht, um die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen. Vielmehr müssen unter dem Gesichtspunkten der fehlenden Betriebsüblichkeit und des fehlenden normalen Betriebsrisikos immer besondere Umstände hinzutreten, welche dann auch die Annahme eines voraussichtlich vorübergehenden Arbeitsausfalls (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG) begründen (ARV 1995 Nr. 20 S. 119 Erw. 1b; nicht veröffentlichte Urteile R. vom 14. Dezember 1998 [C 140/98] und M. vom 7 Mai 1997 [C 127/96]; Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosen-versicherungsgesetz [AVIG], Bd. 1, Bern 1988, N 70 zu Art. 32/33). (…)."

(cfr. STFA del 30 aprile 2001 in re W., C 244/99, consid. 3a)

                               2.5.   Nell'evenienza concreta la ditta RI 1 ha addotto quale motivo per l'introduzione del lavoro ridotto sostanzialmente l'assenza di ordinazioni a  seguito del “regresso dell’economia nel settore arredamenti aziendali” (cfr. consid. 1.1).

                                         Ora, come giustamente sottolineato dall'amministrazione, la costante giurisprudenza federale ha stabilito che questa circostanza, soprattutto quando perdura da anni, fa parte del normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.4). La perdita di lavoro non è  dunque computabile, indipendentemente dal fatto che la riduzione della cifra d’affari rispetto al quadriennio precedente é superiore al 25%

                                         Di conseguenza non essendo in concreto realizzato un fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto ad  indennità per lavoro ridotto, a ragione la Sezione del lavoro si è opposta al pagamento di queste prestazioni della LADI.

                                     Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, nel termine quadro per la riscossione che va dal 1° agosto 2004 al 31 luglio 2006, la ditta ha già riscosso, per il medesimo motivo qui indicato, indennità per lavoro ridotto durante 12 periodi di conteggio (cfr. consid1.2). Del resto anche in precedenza , in particolare nel 2002, la ricorrente aveva chiesto queste prestazioni della LADI (cfr. la STCA del 24 marzo 2003 nella causa A., 38.2002.183 nella quale la ditta aveva giustificato l’introduzione del lavoro ridotto ,in parte, con il “regresso dell’economia” dopo gli avvenimenti del mese di settembre 2001

                                         A questo proposito e con riferimento all’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, secondo cui la perdita di lavoro deve essere probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro, (cfr. la risposta di causa consid. 1.3) va inoltre  sottolineato che in una sentenza del 2 novembre 2006 nella causa B. (C 279/05), a proposito di una ditta che aveva beneficiato di  indennità per lavoro ridotto nel periodo aprile-settembre 2004 e novembre- dicembre 2004 (termine quadro per la riscossione dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2006), l’Alta Corte si è così espressa:

"  (...)

2.1  Die Rekurskommission hat mit einlässlicher und überzeugender Begründung erkannt, dass die für B.________ tätigen Arbeitnehmer für die Zeit vom 18. März bis 17. Juni 2005 keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung haben.

2.2  Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgebrachten Einwände vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Soweit darin die bereits im vorinstanzlichen Verfahren entkräfteten Rügen wiederholt werden, kann auf die zutreffenden Erwägungen im angefochtenen Entscheid der Rekurskommission verwiesen werden. Es ist dem Beschwerdeführer zwar beizustimmen, dass allein die Ausschöpfung des gesetzlichen Anspruchs auf Kurzarbeitsentschädi-gung - Anspruch besteht höchstens für zwölf Abrechnungsperioden innerhalb von zwei Jahren gemäss Art. 35 Abs. 1 AVIG - noch nicht gegen den vorübergehenden Charakter des Arbeitsausfalls spricht. Allerdings ist vorliegend zu berücksichtigen, dass der Betrieb von Dezember 2003 bis Februar 2005 - ausgenommen Oktober 2004 - für jede Abrechnungsperiode Kurzarbeit angemeldet hat. Während der laufenden Rahmenfrist (1. April 2004 bis 31. März 2006 ) registrierte der Betrieb somit zwar bis Februar 2005 lediglich während zehn

Abrechnungsperioden Kurzarbeit. Insgesamt war die Einzelfirma aber im Zeitpunkt des 7. März 2005 (Voranmeldung für die Dauer vom 18. März bis 17. Juni 2005), abgesehen vom Monat Oktober 2004, ununterbrochen während 14 Monaten auf Kurzarbeitsentschädigung angewiesen. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass der Betrieb zwar Aufträge für verschiedene Kunden ausführt, der Umsatz aber seit Jahren zu über 90 % aus den Zulieferungen an lediglich zwei Unternehmen stammt. Die Problematik der ungenügenden Auftragslage akzentuierte sich nach den Angaben in den Voranmeldungen für Kurzarbeit offenbar auf Grund der Tatsache, dass die mit den Auftraggebern vereinbarten Lieferfristen im Laufe der Zeit immer kürzer wurden (Beilagen zu den Voranmeldungen vom 15. März 2002, 20. November 2003, 2. März 2004, 16. Juni 2004,

2. September 2004, 24. November 2004 und 7. März 2005), so dass die Einzelfirma seit einigen Jahren nicht mehr in der Lage ist, Prognosen hinsichtlich der künftigen Auslastung abzugeben. Es fanden Bemühungen statt, den Kundenkreis auszubauen und das Angebot zu erweitern. Eine eigentliche Anpassung des Betriebes an die veränderten Rahmenbedingungen wurde aber nicht vorgenom-men. Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG setzt für die Anrechenbarkeit des

Arbeitsausfalls unter anderem "wirtschaftliche Gründe" voraus. Dieser Begriff wird, wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde unter Verweis auf das Urteil X. AG vom 11. Juni 2001, C 247/99, zu Recht vorgebracht wird, in der Praxis weit ausgelegt (Erw. 1 hiervor) und umfasst sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Gründe. Wie dem soeben zitierten Urteil ebenfalls zu entnehmen ist, kann strukturellen Mängeln im Bereich der Kurzarbeitsentschädigung jedoch nicht jede Bedeutung abgesprochen werden. Dem stünden nicht nur die Erfordernisse der vorübergehenden Dauer (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG) und der Unvermeidbarkeit des Arbeitsausfalles (Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG), sondern auch die Begrenzung der Anspruchsdauer (Art. 35 AVIG) entgegen. Vorliegend kann mit Blick auf die gesamten Umstände - insbesondere der (mit Ausnahme von Oktober 2004) ununterbrochenen Anmeldung von Kurzarbeit über eine Dauer von

14 Monaten wegen und auf Grund der Tatsache, dass die gebotene Reform des Betriebes bisher nicht durchgeführt worden ist - von einem bloss vorübergehenden Arbeitsausfall nicht ausgegangen werden, wie Verwaltung und Vorinstanz richtig erkannt haben. Zudem ist fraglich, ob der Arbeitsausfall vom 18. März bis 17. Juni 2005 als unvermeidbar qualifiziert werden kann, da sich der Betrieb bereits seit März 2002 mit der Forderung der Auftraggeber nach kürzeren Lieferfristen konfrontiert sieht. Selbst wenn deshalb mit dem

Beschwerdeführer angenommen wird, dass strukturelle Gründe zum Bezug von Kurzarbeitsentschädigung geführt haben, besteht für den vorliegend umstrittenen Zeitraum (18. März bis 17. Juni 2005) keine

Entschädigungsberechtigung mehr. Ob die Behauptung zutrifft, wonach die Auftragslage seit Juli 2005 deutlich besser sei, ist schliesslich nicht näher zu prüfen, da die Verhältnisse gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG prospektiv zu beurteilen sind."

                                         Anche in questo caso il presupposto dell'art. 31 cpv. 1 lett. d potrebbe non essere adempiuto. Inoltre neppure il presupposto dell'art. 31 cpv. 1 lett. c è adempiuto per gli assicurati per i quali il contratto di lavoro è stato disdetto.

                                         Queste questioni non meritano tuttavia ulteriori approfondimenti, visto che comunque non è realizzato il presupposto dell'art. 31 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 33 LADI.

                                         Alla luce di quanto appena esposto, la decisione su opposizione deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2006.73 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.01.2007 38.2006.73 — Swissrulings