Raccomandata
Incarto n. 38.2006.65 rs
Lugano 8 gennaio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 agosto 2006 emanata da
Cassa CO 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza del 19 luglio 2005 questa Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto da RI 1 contro l’ordine di restituzione dell’importo di fr. 2'490.-relativo a prestazioni percepite in troppo nel mese di febbraio 2006. Contro la decisione formale del 3 luglio 2006 non avrebbe, infatti, dovuto essere interposto un ricorso al TCA, bensì un’opposizione alla Cassa. Gli atti sono stati conseguentemente rinviati a quest’ultima per esaminare l’opposizione dell’assicurato e rendere una decisione su opposizione (cfr. inc. 38.2006.49).
1.2. La Cassa con decisione su opposizione del 7 agosto 2006 ha confermato l’ordine di restituzione del luglio 2006, precisando che per il mese di febbraio 2006 l’assicurato ha percepito indennità di troppo, siccome la stessa non ha computato il guadagno intermedio regolarmente annunciato dal ricorrente (cfr. doc. A).
1.3. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è espresso come segue:
" Il ricorrente conferma per questo ricorso integralmente quanto indicato nel verbale di udienza del 18.07.2006 u.s. e quanto specificato nel ricorso per denegata giustizia del 5.07.2006.
Non avendo altro da aggiungere se non che la richiesta di condono motivata dal fatto che avendo due figli agli studi ed essendo al beneficio dell’assicurazione disoccupazione da diverso tempo, il rimborso di tale cifra comporterebbe per il beneficiario un aggravamento della situazione personale.” (Doc. I)
In particolare il ricorrente davanti alla vicecancelliera di questa Corte, il 18 luglio 2006, aveva puntualizzato:
" (…)
L’assicurato precisa in merito alla decisione del 3 luglio 2006 relativa alla restituzione delle prestazioni versate in troppo per il mese di febbraio 2006 allegata al ricorso al TCA del 5 luglio 2006 che ha inteso contestare la stessa, in quanto sostiene di aver inviato tempestivamente alla Cassa il certificato di guadagno intermedio del mese di gennaio 2006 dal quale emergeva l’ammontare di stipendio effettivamente percepito e che avrebbe permesso alla Cassa di versare le indennità di disoccupazione di importo corretto." (Doc. 32)
1.4. Il 12 settembre 2006 l’assicurato ha informato che la Cassa, senza attendere i termini del ricorso, ha deciso di trattenere la somma di fr. 2'490.--, compensandola con le indennità di agosto 2006 (cfr. doc. III).
La Cassa, il 15 settembre 2006, ha comunicato che si è trattato di un errore e che avrebbe versato all’assicurato l’importo in questione entro breve termine (cfr. doc. V).
1.5. L’assicurato ha inviato un ulteriore scritto il 20 settembre 2006, il quale è stato inviato alla parte resistente per conoscenza e ai fini della risposta di causa (cfr. doc. VIII).
1.6. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IX).
1.7. L’assicurato, il 12 ottobre 2006, ha presentato un atto di replica (cfr. doc. XI).
La Cassa si è pronunciata in merito con scritto del 25 ottobre 2006 (cfr. doc. XIII).
1.8. L’assicurato, il 2 novembre 2006, ha formulato alcune osservazioni (cfr. doc. XV).
Inoltre egli, il 14 novembre 2006, ha segnalato che la Cassa, per la seconda volta e senza attendere i termini di ricorso, ha trattenuto l’importo di fr. 2'490.-dalle indennità del mese di ottobre 2006 (cfr. doc. XVII).
La Cassa, il 20 novembre 2006, ha indicato che appena accortasi dell’errore ha dato ordine al servizio centrale contabile di versare quanto dovuto (cfr. doc. XIX).
1.9. Il 27 novembre 2006 l’assicurato, in buona sostanza, ha chiesto, tramite il TCA, che la Cassa trasmetta copia dell’ordine bancario attestante il bonifico sul proprio conto (cfr. doc. XXI).
La Cassa, il 5 dicembre 2006, ha comunicato di essere impossibilitata a inviare copia dell’ordine di pagamento, poiché i versamenti avvengono secondo il sistema di online banking e dopo tre giorni dalla registrazione i dati di dettaglio non sono più visibili su internet (cfr. doc. XXIII).
1.10. Il doc. XXIII è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XXV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Oggetto del presente ricorso è la questione di sapere se la decisione su opposizione che ha confermato la decisione con cui la Cassa ha chiesto all’assicurato la restituzione dell’importo di fr. 2'490.-- per prestazioni ricevute indebitamente è conforme o meno alla legislazione federale. Non può invece essere affrontata la questione di sapere se debba essere condonata la restituzione di tale somma, nel caso in cui l’interessato fosse in buona fede e il rimborso lo ponesse in gravi difficoltà.
E' infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del 9 marzo 2004 nella causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C 226/01 e C 245/01 consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).
In casu la decisione su opposizione contestata si limita unicamente a ordinare la restituzione di prestazioni.
Non è, invece, stato emesso un provvedimento formale concernente il condono.
Al riguardo va ribadito che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emessa dall’organo competente (cfr. SVR 2003 EL nr. 2; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella causa A., U 355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
In una sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, pubblicata in DTF 130 V 388, il TFA ha, inoltre, stabilito che, anche sotto l’egida della LPGA, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, l’emanazione di una decisione costituisce, nell’ambito della giurisdizione amministrativa contenziosa, un presupposto indispensabile per poter prolare un giudizio di merito nella susseguente procedura di ricorso amministrativo e di ricorso di diritto amministrativo.
Il TFA ha inoltre rilevato che in assenza di una concretizzazione più precisa all'art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione di decisione coincide con quella dell'art. 5 cpv. 1 PA.
Di conseguenza, relativamente alla richiesta di condono della restituzione di fr. 2'490.-di cui all’atto di ricorso (cfr. doc. I), l’impugnativa deve essere dichiarata irricevibile.
Pure irricevibili sono le richieste di verifica dell’operato della Cassa per altre questioni che esulano dal rimborso in relazione alle indennità di disoccupazione percepite nel mese di febbraio 2006 (cfr. doc. XI).
Nel merito
2.3. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L'art. 95 LADI, nella versione valida fino al 31 dicembre 2002, prevedeva che la cassa è tenuta ad esigere il rimborso delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione alle quali il beneficiario non aveva diritto e che il rimborso è condonato se la riscossione è avvenuta in buona fede e se esso cagionasse un grave rigore.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida della LPGA (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
In particolare la giurisprudenza federale ha stabilito che conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, pag. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti,).
Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
In questo caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, pag. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80). Tali sono quelle circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate, ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
I principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente, sono da restituire a norma dell’art. 95 LADI, e questo anche se le prestazioni oggetto di restituzione non sono state erogate tramite l’emissione di una decisione formale (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15 = DTF 129 V 110; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309-310 consid. 2a e riferimenti; DLA 2001 N. 37, pag. 247 = DTF 126 V 399; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80).
Per inciso va osservato che i principi appena enunciati validi per la riconsiderazione e la revisione di decisioni amministrative sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 Marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2.).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6 giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
In una sentenza del 26 ottobre 2004 nella causa B. (C 185/01) l'Alta Corte ha ricordato che:
" (...)
2.3 Nach Art. 95 Abs. 1 AVIG muss die Kasse Leistungen der Versicherung, auf die der Empfänger keinen Anspruch hatte, zurückfordern. Zu Unrecht bezogene Geldleistungen können jedoch nur dann zurückgefordert werden, wenn die Voraussetzungen einer prozessualen Revision oder Wiedererwägung gegeben sind (vgl. BGE 122 V 368 Erw. 3 und ARV 1998 Nr. 15 S. 79 Erw. 3b): Gemäss einem allgemeinen Grundsatz des Sozialversicherungsrechts kann die Verwaltung eine formell rechtskräftige Verfügung, welche nicht Gegenstand materieller richterlicher Beurteilung gebildet hat, in Wiedererwägung ziehen, wenn sie zweifellos unrichtig und ihre Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit Hinweisen). Von der Wiedererwägung ist die so genannte prozessuale Revision von Verwaltungsverfügungen zu unterscheiden. Danach ist die Verwaltung verpflichtet, auf eine formell rechtskräftige Verfügung zurückzukommen, wenn neue Tatsachen oder neue Beweismittel entdeckt werden, die geeignet sind, zu einer andern rechtlichen Beurteilung zu führen (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit Hinweisen)." (...)"
2.4. RI 1 si è annunciato nuovamente per il collocamento a far tempo dal 1° dicembre 2005, ricercando un impiego a tempo pieno quale direttore di azienda, gerente di succursale, direttore acquisti e distribuzione (cfr. doc. 1, 3).
La Cassa ha riconosciuto all’insorgente il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione dal mese di dicembre 2005 (cfr. doc. 3).
Per quanto concerne il mese di febbraio 2006, il ricorrente, compilando, il 1° marzo 2006, il formulario “Indicazioni della persona assicurata per il mese di febbraio 2006”, ha precisato di avere lavorato dal 1° al 28 febbraio 2006 presso la __________ e ha allegato il relativo ”Attestato di guadagno intermedio” da cui emerge che nel mese di riferimento ha percepito un salario lordo di fr. 3'150.--. Tali documenti sono pervenuti alla Cassa il 7 marzo 2006 (cfr. doc. 10).
Dal conteggio del 16 marzo 2006 risulta, tuttavia, che la Cassa ha comunque versato all’assicurato per il periodo di controllo in questione le indennità di disoccupazione senza tenere conto del guadagno intermedio conseguito (cfr. doc. 10).
La parte resistente, con decisione formale del 3 luglio 2006, ha poi ordinato la restituzione delle indennità giornaliere percepite in troppo nel mese di febbraio 2006 per complessivi fr. 2'490.-- (cfr. doc. 31).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 7 agosto 2006 (cfr. doc. A).
2.5. Nel caso di specie dalla documentazione agli atti non risulta che all’assicurato, prima dell’emanazione della decisione formale del 3 luglio 2006 sia stato ventilato l’ordine di restituzione, né che gli sia stata data la possibilità di prendere posizione in merito.
Nell’ambito della precedente vertenza di cui all’inc. 38. 2006.49 il ricorrente ha però potuto indicare i motivi per i quali non ritiene corretto il provvedimento di restituzione davanti al TCA (cfr. doc. 33), il quale gode di pieno potere cognitivo. Il relativo verbale è stato trascritto nella sentenza del 19 luglio 2006.
L’assicurato ha, pertanto, avuto l’opportunità di esprimersi riguardo all’ordine di rimborso precedentemente alla decisione su opposizione del 7 agosto 2006.
In simili condizioni, questa Corte, alla luce dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e dell’art. 42 LPGA, secondo cui il diritto di essere sentito deve essere garantito al più tardi durante la procedura di opposizione (cfr. STFA del 20 settembre 2006 nella causa IV-Stelle Bern c/ G., I 618/04; STFA del 30 settembre 2005 nella causa B., C 279/03; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03; STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02), deve concludere che tale diritto, in concreto, è stato ossequiato.
2.6. E’ tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA dell'8 marzo 2004 nella causa A. e B., P 91/02, consid. 3.2.; STFA del 2 dicembre 2002 nella causa B., P 17/02; STFA del 16 maggio 2001 nella causa S., P 40/99; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla cassa è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STFA del 12 marzo 2001 nella causa X., C 402/00, consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).
Nel caso in esame la Cassa, nonostante, come dalla stessa riconosciuto (cfr. doc. 31; A; IX), fosse stata correttamente informata dall’assicurato del guadagno intermedio conseguito, gli ha versato la somma di fr. 4'655.20, corrispondenti alle indennità giornaliere afferenti al mese di febbraio 2006 calcolate senza tenere conto del salario corrisposto dalla __________ (cfr. doc. 10).
Procedendo in tal senso la Cassa ha commesso un errore manifesto.
L’insorgente, inoltre, avendo già percepito la retribuzione da parte della ditta per la quale ha lavorato a tempo parziale nel mese in questione, ha ricevuto parte della somma di fr. 4'655.20 oggettivamente a torto.
La rettifica del versamento sbagliato di tale importo effettuato dalla Cassa riveste, del resto, un’importanza particolare.
L’assicurato non ha contestato l’importo chiesto in restituzione che da quanto si evince dalle carte processuali (cfr. doc. 10) risulta effettivamente corretto.
Pertanto l’ordine di restituzione va confermato in quanto sono dati i presupposti per una riconsiderazione della decisione informale (cfr. consid. 2.3.) con cui la Cassa ha versato all’assicurato le indennità di disoccupazione relative al mese di febbraio 2006 (cfr. doc. 10).
2.7. Il ricorrente, con scritto del 12 ottobre 2006, ha chiesto di assumere alcuni mezzi di prova, e meglio il proprio incarto dell’URC di __________, i propri incarti completi della Cassa CO 1 di __________ e di __________ a partire dal periodo 1° dicembre 2003, il tabulato della posta elettronica in entrata e uscita dai server della Cassa CO 1 di __________ e di __________, dell’URC di __________ dal mese di gennaio al mese di settembre 2006, l’audizione di alcuni funzionari dell’URC di __________, di alcuni dipendenti della Cassa e di un funzionario dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. doc. XI).
Con la risposta di causa la parte resistente ha prodotto il suo incarto completo (cfr. doc. IX; 1-37).
Ulteriori prove, visti i motivi che hanno portato alla reiezione del ricorso, appaiono superflue. Per cui questa Corte rinuncia alla loro assunzione.
Al riguardo va ricordato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04 consid. 3.2.; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.8. Alla luce di tutto quanto esposto, il TCA deve, dunque, confermare la decisione su opposizione impugnata.
2.9. Va, infine, evidenziato che, come visto precedentemente (cfr. consid. 2.2.), questa Corte non può chinarsi sulla richiesta di condono, in quanto non oggetto della decisione querelata.
Va, in ogni caso, ricordato che per costante giurisprudenza si giustifica pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente.
In simili circostanze gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per decisione, al Servizio cantonale (cfr. art. 95 LADI; 25 cpv. 1 LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per decisione, al Servizio cantonale.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti