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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.11.2006 38.2006.63

30. November 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,956 Wörter·~25 min·6

Zusammenfassung

Sospensione per mancate ricerche prima della disoccupazione.Ricorso tempestivo (un nuovo termine è sorto alla fine dei 30 giorni quando l'assicurato che ha ricevuto la decisione su opposizione a esclusione del proprio avvocato).La sospensione di 5 giorni è stata ridotta a 3 a causa dell'età avanzata

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2006.63   rs/sc

Lugano 30 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 settembre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 21 giugno 2006 emanata da

Ufficio regionale di collocamento di CO 1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 21 giugno 2006 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 16 maggio 2006 (cfr. doc. A3) con cui aveva sospeso RI 1 per cinque giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche nel periodo dal 25 gennaio al 28 febbraio 2006 precedente l’annuncio per il collocamento (cfr. doc. A1).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 21 giugno 2006 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espresso:

"  (…)

L’assicurato di anni 54 è stato alle dipendenze della __________, società molto conosciuta per la produzione di __________ per circa 20 anni, raggiungendo la funzione di capofabbrica, in pratica quindi di responsabile della produzione.

Tre o quattro anni fa si è purtroppo lasciato tentare da un nipote a seguirlo in un’avventura da indipendente (gestione di uno snack-bar) che si è rivelata catastrofica costringendo l’assicurato a farsi carico di ingenti debiti, che non ha ancora finito di pagare e imponendogli già un periodo di disoccupazione.

Fortunatamente un anno fa la __________ lo ha richiamato in servizio  e tutto sembrava destinato  rimettersi al meglio. Nonostante il suo ottimo lavoro sono purtroppo insorte difficoltà con la nuova dirigenza, dovute probabilmente a dei personalismi, che hanno portato al suo licenziamento piovuto dal cielo come un fulmine a ciel sereno. L’assicurato ha accusato duramente il colpo, tuttavia fino all’ultimo giorno ha prestato la sua attività al 100%, anzi di più, sia per amore della ditta, sia perché, magari, le cose avrebbero potuto aggiustarsi. Così facendo ha forse tardato un attimo nel mettersi in moto anche formalmente con ricerche scritte di un nuovo lavoro. Occorre però anche considerare il suo stato psicofisico, che avrebbe potuto degenerare facilmente nella malattia.

Più nel dettaglio non si vede come possa venirgli rimproverato di non avere già svolto ricerche di lavoro nel mese di gennaio, quando il licenziamento è datato 25 gennaio 2006. La richiesta pare addirittura offensiva e poco rispettosa della dignità del lavoratore. Per quanto riguarda il mese di febbraio l’assicurato ha cominciato a guardarsi in giro, considerata la situazione nel suo insieme, sembra però comprensibile che abbia tardato un attimo, ma giusto un attimo, nel formalizzare anche per iscritto le ricerche, che aveva già iniziato oralmente.

Occorre anche considerare che l’assicurato è molto qualificato in un mercato del lavoro, quello della produzione dei __________ molto ristretto. Al punto che gli viene proposto di cercare lavoro come aiuto magazziniere, poiché è praticamente escluso che possa trovare lavoro analogo in Ticino.

In altre parole l’assicurato viene totalmente dequalificato. In realtà l’agire dell’assicurato volto a fare il possibile e l’impossibile per conservare o recuperare il posto che aveva sembra il modo più saggio e razionale di agire. E’ infatti pacifico che età e titoli di studio gli rendono assai difficile trovare un posto di lavoro con un reddito anche solo analogo. Infliggergli una sanzione per non avere immediatamente cercato un posto nettamente meno qualificato e pagato (da capofabbrica a aiuto magazziniere a 54 anni) pare decisamente eccessivo.” (Doc. I)

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.4.   Pendente causa questa Corte ha invitato l’Ufficio resistente ad accertare presso la Posta la data esatta in cui l’assicurato ha ricevuto la decisione su opposizione del 21 giugno 2006 (cfr. doc. V).

                                         Il 27 novembre 2006 l’URC ha trasmesso un estratto della pagina internet “Track & Trace” della Posta relativo alla raccomandata in questione (cfr. doc. VI2).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Ai sensi degli art. 56 e 57 LPGA le decisioni su opposizione possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

                                         Giusta l’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione su opposizione.

                                         L’art. 60 cpv. 2 LPGA prevede poi che gli art. 38-41 sono applicabili per analogia.

                                         L’art. 38 LPGA enuncia, in relazione al computo e alla sospensione dei termini, che:

"  1 Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

2 Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l’evento che lo ha provocato.

3 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

4 I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:

a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;

b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

c. dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.”

                                         Secondo l’art. 39 LPGA, relativo all’osservanza dei termini,

"  1 Le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.

2 Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.”

                                         In concreto la decisione su opposizione del 21 giugno 2006 è stata inviata per raccomandata all’assicurato il giorno stesso dell’emanazione.

                                         Dall’estratto “Track & Trace” attinente all’invio in questione (cfr.  doc. VI2) risulta che l’invito di ritiro è stato deposto nella bucalettere del ricorrente il 22 giugno 2006.

                                         Egli ha ritirato la raccomandata presso l’Ufficio postale lunedì 26 giugno 2006.

                                         Al riguardo occorre stigmatizzare l’operato dell’amministrazione che, pur sapendo che l’assicurato era patrocinato da un legale - in effetti l’opposizione contro la decisione formale del 16 maggio 2006 era stata allestita dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 18) - ha inviato la decisione su opposizione del 21 giugno 2006 direttamente all’insorgente e non al suo rappresentante.

                                         Il TFA, con sentenza del 13 febbraio 2001 nella causa E., C 168/00, in una fattispecie analoga alla presente, ha stabilito che un assicurato che riceve personalmente un provvedimento all’inizio del termine di ricorso può legittimamente pensare che il suo patrocinatore ne abbia ricevuta una copia. Verso la fine dello stesso, però, se non viene contattato dal rappresentante, deve informarsi presso quest’ultimo. Da quel momento inizia a decorrere un nuovo termine di 30 giorni.

                                         Questo principio è stato ribadito in una sentenza del 17 marzo 2005 nella causa K., U 156/04.

                                         Se, per contro, l’assicurato che ha ricevuto direttamente la decisione, resta inattivo, un nuovo termine non può essere accordato, benché l’amministrazione sia a conoscenza del rapporto di rappresentanza (cfr. RAMI 2006 U 577 pag. 168).

                                         Nel caso in esame il termine di trenta giorni è iniziato a decorrere il 27 giugno 2006 ed è scaduto, senza tenere conto delle ferie giudiziarie, analogamente a quanto stabilito dall’Alta Corte nella sentenza del 13 febbraio 2001 nella causa E., C 168/00 appena citata, il 26 luglio 2006.

                                         Entro questa data, dunque, ai sensi della giurisprudenza federale, l’insorgente, il quale ha ricevuto direttamente la decisione su opposizione contestata, deve avere contattato il proprio patrocinatore. Un nuovo termine è conseguentemente iniziato il 26 luglio 2006 ed è scaduto, in considerazione delle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto 2006, il 14 settembre 2006.

                                         In simili condizioni, l’impugnativa dell’assicurato, interposta al TCA tramite l’avv. RA 1, datata 4 settembre 2006 e pervenuta al TCA il 5 settembre 2006 è tempestiva.

                                         L’amministrazione, del resto, mai ha sostenuto il contrario.

                                         Questa Corte entra, pertanto, nel merito del ricorso.

                                         Nel merito

                               2.3.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato debba essere o meno sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione, e meglio dal 25 gennaio al 28 febbraio 2006.

                                         Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nell causa S., C 221/02).

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                               2.4.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                         Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

                                         Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

                               2.5.   Per quanto concerne i lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.

                                         Infatti secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993 nella causa W.E., C 167/93).

                                         L'art. 17 cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro (cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,

                                         pag. 28-29).

                                         Il TCA constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del lavoro.

                                         La stessa Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:

"  Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17).  Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,. N 14 zu Art. 17).  Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)

                                         Al riguardo cfr. pure STFA del 13 marzo 2006 nella causa S., C 347/05.

                                         Anche relativamente ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA (cfr. STFA del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; STFA del 24 novembre 1993 nella causa W.E., C 167/93).

                               2.6.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;

                               2.7.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato, nato il 2 febbraio 1952, si è iscritto in disoccupazione il 3 aprile 2006 dopo essere stato licenziato, il 25 gennaio 2006, dalla ditta __________ presso cui era stato attivo, in un primo tempo, per una ventina di anni e, successivamente a un’esperienza di attività indipendente, dalla metà circa del 2005 (cfr. doc. 7, 18, I).

                                         L’insorgente ha dichiarato di ricercare un’occupazione a tempo pieno quale capo fabbrica pasticciere-confettiere (cfr. doc. 7).

                                         Durante il primo colloquio del 18 aprile 2006 presso l’URC di __________ l’assicurato ha presentato le proprie ricerche di impiego compiute prima della disoccupazione.

                                         Dalla verifica effettuata dal consulente del personale è emerso che l’insorgente non ha intrapreso sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione nel lasso di tempo dal 25 gennaio 2006, quando è stato licenziato, alla fine del mese di febbraio 2006.

                                         Nel mese di marzo 2006 sono, per contro, state svolte otto ricerche di lavoro e nei primi giorni del mese di aprile 2006 due ricerche (cfr. doc. 6).

                                         Dopo avere dato al ricorrente la possibilità di giustificare le mancate ricerche del periodo dal 25 gennaio al 28 febbraio 2006, il collocatore, con decisione formale del 16 maggio 2006, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per cinque giorni (cfr. doc. A3; A2; 6).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 21 giugno 2006 (cfr. doc. A1).

                               2.8.   Come esposto precedentemente, gli assicurati devono compiere delle ricerche di lavoro prima di iscriversi in disoccupazione.

                                         In concreto, non è contestato che l’assicurato nel periodo in questione ha omesso di compiere delle ricerche di impiego (cfr. doc. I).

                                         Inoltre l’assicurato che già in passato aveva ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 22; 32, I) doveva essere ben al corrente del proprio obbligo di cercare un impiego prima di annunciarsi per il collocamento.

                                         L’insorgente fa piuttosto valere, a motivazione di tale mancanza, il fatto di aver prestato la propria attività per la __________ fino all’ultimo giorno in misura maggiore del 100% sia per amore della ditta, sia perché la disdetta avrebbe potuto, magari, essere ritrattata. Inoltre egli sostiene che debba essere tenuto conto del suo stato psicofisico che avrebbe potuto degenerare in malattia. L’assicurato ha pure asserito che, essendo molto qualificato in un mercato del lavoro, quello della produzione di __________ molto ristretto, è praticamente escluso poter reperire un impiego analogo in Ticino (cfr. doc. I).

                                         Riguardo alla prima censura va ricordato che, secondo l'art. 329 cpv. 3 CO, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore il tempo necessario per cercare un altro lavoro.

                                         Pertanto, pur lodando il comportamento dell’assicurato che ha tentato, con il proprio impegno, di fare ritirare il licenziamento, egli avrebbe dovuto comunque effettuare perlomeno qualche ricerca di impiego.

                                         Ciò a più forte ragione se si pone mente al fatto che, per stessa ammissione del ricorrente, la disdetta verosimilmente non era dovuta al suo rendimento professionale, quanto piuttosto a difficoltà personali sorte con la nuova dirigenza della __________ (cfr. doc. I).

                                         Per quanto concerne lo stato psicofisico del ricorrente, va osservato che è comprensibile che a seguito del licenziamento il medesimo abbia risentito una certa tensione fisica e mentale. Tuttavia agli atti non vi è documento alcuno atto a sostanziare che le sue condizioni psicofisiche fossero a una soglia di allarme tale da implicare l’impossibilità di gestire le sue pratiche correnti e quindi anche di ricercare un impiego.

                                         In proposito è utile segnalare che per costante giurisprudenza eventuali problemi di salute devono, in effetti, essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).

                               2.9.   L'art. 17 cpv. 1 LADI, come già esposto sopra, prevede, in particolare, che è compito dell'assicurato cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente.

                                         E' vero, dunque, che le ricerche devono essere svolte nelle professioni per le quali l'assicurato si è iscritto per il collocamento, tuttavia esse devono essere estese anche in altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

                                         Il TCA, per costante giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato durante alcuni mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione. Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della professione appresa (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27 e riferimenti ivi menzionati).

                                         L'obbligo di cercare al di fuori della propria professione si impone comunque già nel primo periodo di ricerca segnatamente in caso di bisogno, allorché la situazione sul mercato del lavoro è difficile, ovvero quando mancano offerte di impiego corrispondenti al proprio profilo professionale (cfr. STFA del 22 ottobre 2003 nella causa B., C 184/03).

                                         Del resto va segnalato che nell'ambito dei requisiti che possono fare concludere per l'inadeguatezza di un'occupazione, l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, che consacra una protezione relativa della professione (cfr. G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Vol. I, pag. 235-237, il quale parla di di "relativer Berufschutz"), enuncia che non è considerata adeguata un'occupazione che cumulativamente "compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione" sempre che "una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli" (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 63).

                                         Di conseguenza il ricorrente, in considerazione della difficoltà oggettiva di trovare un’occupazione quale capo fabbrica nel settore della produzione di __________, avrebbe dovuto intraprendere degli sforzi volti al reperimento di un impiego ampliando già da subito gli ambiti professionali di ricerca (per un caso analogo concernente un'assicurata sanzionata per insufficienti ricerche, poiché durante il periodo precedente l'iscrizione in disoccupazione aveva effettuato una sola ricerca quale docente di scuola dell'infanzia, a causa delle rare pubblicazioni di concorsi sul FU cfr. STCA del 5 ottobre 2001 nella causa C., 38.2001.46).

                                         Giova, altresì, ricordare che l’Alta Corte ha stabilito che l’età avanzata di un assicurato, benché diminuisca le probabilità di successo delle ricerche di lavoro, non impedisce di cercare in modo intenso un’occupazione (cfr. consid. 2.5.).

                             2.10.   Alla luce di quanto esposto, questa Corte deve concludere che l'assicurato, non avendo effettuato alcuna ricerca di lavoro dal 25 gennaio al 28 febbraio 2006 ha violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

                                         Ciò implica una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

                             2.11.   Per quanto concerne l'entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato cinque giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (1 giorno per mancate ricerche nell’arco di tempo dal 25 al 31 gennaio 2006 + 4 giorni per mancate ricerche nel mese di febbraio 2006).

                                         Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in disoccupazione ammonta a un minimo di 4 giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.6.).

                                         Da questo profilo, la penalità inflitta al ricorrente dall’URC appare corretta.

                                         Va, però, tenuto presente che nell'evenienza concreta trattasi di un lavoratore nato il __________ 1952 (cfr. consid. 7.).

                                         Di conseguenza, tutto ben considerato, la sospensione di cinque giorni irrogata dall’amministrazione va ridotta a tre giorni (cfr. STCA del 24 ottobre 2005 nella causa P., 38.2005.63; STCA del 27 maggio 2004 nella causa D., 38.2004.1; STCA dell'11 giugno 2003 nella causa D., 38.2002.269).

                             2.12.   Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell’URC resistente (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § La decisione su opposizione del 21 giugno 2006 dell’URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per tre giorni.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’URC di __________ verserà all’assicurato l’importo di fr. 400.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA compresa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2006.63 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.11.2006 38.2006.63 — Swissrulings