Raccomandata
Incarto n. 38.2006.55 DC/sc
Lugano 28 settembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza del 10 luglio 2006 del TFA nella causa promossa con ricorso del 4 maggio 2004 (inc. n. 38.2004.35) da
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 aprile 2004 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. A seguito della sentenza di rinvio dell'Alta Corte (cfr. causa
C 250/04) il TCA ha compiuto alcuni accertamenti.
Innanzitutto questo Tribunale il 24 agosto 2006 ha comunicato alle parti di avere richiamato dall’URC l’incarto completo dell’assicurato ed ha assegnato loro un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte (DOC IV).
L’assicurato, il 30 agosto 2006, ha confermato di avere visionato l’incarto (cfr. doc VIII).
1.2. Sempre il 24 agosto 2006 il TCA ha invitato la Cassa di disoccupazione ad indicare:
" (...)
le precise circostanze che hanno spinto l'assicurato a non più controllare la disoccupazione del mese di agosto fino al mese di novembre 2002. In particolare se su questo tema vi è stato uno scambio di opinioni con l'assicurato o un'informazione specifica da parte nostra?" (Doc. V)
Il responsabile della Cassa ha così risposto il 1° settembre 2006:
" con riferimento alla sua lettera del 24 agosto e dopo aver visionato l'incarto completo URC, con la presente le comunichiamo quanto segue:
1) L'Assicurato, dopo aver ricevuto la risposta negativa da parte dell'Ufficio del Lavoro (ora Sezione del Lavoro) del 7 novembre 2001, contrariamente a quanto da lui indicato, non ha effettuato alcun ricorso al vostro lodevole Tribunale. Infatti anche la Sezione del Lavoro conferma telefonicamente che non ha mai ricevuto alcun scritto da parte del vostro lodevole Tribunale attestante un ricorso presentato dal Sig. RI 1 contro la loro prima decisione sopra indicata. La modifica intervenuta ad oltre un anno di distanza dalla prima decisione, precisamente in data 17 novembre 2002, era stata effettuata sulla base di una decisione della Cassa __________ del 31 ottobre 2002 che affiliava, retroattivamente al 1. novembre 1999, l'assicurato come persona il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS.
2) Non avendo l'assicurato effettuato ricorso, il caso poteva essere già chiuso dall'Ufficio Regionale di Collocamento a fine dicembre 2001 ma è stato invece regolarmente tenuto attivo in quanto l'assicurato aveva richiesto ed ottenuto le indennità straordinarie cantonali (i FAUT venivano spediti direttamente all'Ufficio Misure Attive di Bellinzona).
3) Dopo aver ricevuto le prestazioni da gennaio a luglio 2002, inerenti le 120 indennità straordinarie, in accordo con il suo consulente, usciva dalla disoccupazione in quanto si era concluso il periodo. Nulla è stato segnalato in merito alla continuazione del controllo della disoccupazione in quanto non vi erano sospesi o ricorsi tali da attendere una risposta differente rispetto alla decisione emanata dall'Ufficio del Lavoro di novembre 2001.
4) Anche le ricerche di lavoro consegnate dall'Assicurato, all'Ufficio Regionale di Collocamento, fino al 20 luglio 2002, non venivano più prodotte dal Sig. RI 1 a conferma che non vi era più un interessamento dell'assicurato all'utilizzo del servizio di collocamento pubblico.
5) Solo grazie alla nuova decisione della Cassa __________ e la susseguente decisione della Sezione del Lavoro del 17 novembre 2002, l'Assicurato ha riattivato il caso presso l'Ufficio Regionale di Collocamento il quale ha elaborato la conferma di iscrizione del Sig. RI 1 in data 13 dicembre 2002 con effetto 11 dicembre 2002." (Doc. IX)
1.3. Il 24 agosto 2006 il presidente del TCA ha posto i seguenti quesiti al consulente del personale dell’assicurato, __________ dell’URC di __________:
" fra gli atti del nostro incarto figura un documento del seguente tenore:
" Verbale del colloquio di consulenza con
RI 1 del 29.07.02
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Consulente / collocatore: __________
Stop assegnazione: No
Verbale:
Consegnato ricerche di lavoro e FAUT che verrà spedito per ottenere le IS le quali dovrebbero essere le ultime.
Non fissato nessun appuntamento per il mese di agosto in quanto non dovrebbe avere più diritto."
Al fine di evadere il ricorso citato mi occorre conoscere le precise circostanze che l'hanno portata a non più fissare un appuntamento con l'assicurato per il mese di agosto 2002.
In particolare è stato l'assicurato a non più volere controllare la disoccupazione oppure il ricorrente non è più stato autorizzato a controllarla?
L'assicurato è stato informato del suo obbligo di continuare a rispettare le prescrizioni di controllo anche se vi era ancora in corso una procedura per accertare se egli aveva realmente adempiuto il periodo di contribuzione?" (Doc. VI
Il consulente del personale ha così risposto il 31 agosto 2006:
" In riferimento alla pratica in oggetto e più precisamente a riguardo del mio verbale 29.07.02 posso dichiarare sicuramente che durante il colloquio si discusse sul fatto che sarebbe arrivato al termine della riscossione delle indennità speciali cantonali L - RILOCC per gli ex indipendenti.
Alla vostra domanda, perchè non fissai un nuovo appuntamento per il mese di agosto, posso rispondere che dal momento in cui non era più a beneficio delle indennità speciali egli non avrebbe più avuto la necessità di controllare il suo statuto di disoccupato, ritiro e consegna FAUT come pure consegna dei formulari per le ricerche di lavoro, e pertanto sarebbe uscito dalle liste della disoccupazione.
Per questo motivo ritenni di non fissargli nessun appuntamento per il mese successivo lasciando a lui l'eventuale possibilità di riprendere contatto con il sottoscritto.
Per ciò che concerne la seconda domanda non posso garantire il fatto di averlo informato, ma comunque è mia abitudine, quando la situazione è incerta, specialmente per i nuovi iscritti per i quali non è ancora stata presa una decisione da parte della cassa, di spiegargli il fatto di rimanere iscritti e continuare a controllare la disoccupazione nel caso in cui la decisione sia positiva.
In conclusione devo comunque ammettere che in questo caso avrei dovuto verbalizzare il tutto e fargli firmare un'ev. rinuncia a rimanere in disoccupazione visto anche la situazione poco chiara." (Doc. VII)
1.4. Invitato ad esprimersi sugli accertamenti compiuti dal TCA, il 6 settembre 2006 l’assicurato ha rilevato:
" (...)
Per 01.01.2002 wurde ich arbeitslos. Bereits im September 2001 meldete ich mich auf dem Arbeitslosenamt, sowie auf der Arbeitslosenkasse. Nachdem ich alle nötigen Papiere ordnungsgemäss ausfüllte, diese vom Arbeitsamt sowie von der Arbeitslosenkasse entgegengenommen wurden und an die Kasse nach __________ zur Abklärung der Bezugsberechtigung weitergeleitet wurden, erhielt ich am 12. Dezember 2001 einen abschlägigen Bescheid für den Bezug von Arbeitslosengeld.
Darauf hin legte ich Rekurs ein, mit der Begründung, dass ich auch bei der "sogenannten" selbständigen Tätigkeit immer AVS/AI/IPG eingezahlt habe, dies weil ich auf den Status „Arbeitnehmer, ohne Arbeitspflichtigen Arbeitgeber, __________ " gesetzt wurde. Darauf hin erhielt ich vom Amt in __________ die Mitteilung, dass meine Registrierung in __________ nicht auf der Basis __________ erfolgte, weshalb ein Bezug erneut abgelehnt wurde. Gleichzeitig wurde mir aber ein Status für einen Bezug von sechs (6) Monaten gewährt, dies für ein Taggeld von Fr. 12.30, als Ausnahmefall.
In der Zwischenzeit erkundigte ich mich weiter, wieso man mich im AHV-Amt nicht richtig eingetragen hatte, bei der Abmeldung des AHV Amtes des Kantons __________ an den Kanton Tessin, hat die zuständige Stelle in __________ nämlich per Stempel die Umänderung bestätigt, also meinen bisherigen Status als __________ angenommen. Aufgrund meines erneuten Schreibens erhielt ich dann einen Fragebogen, damit endlich eine Neueinschätzung der Sachlage vorgenommen werden sollte. Danach erhielt ich den Bericht, dass mein bisheriger Status tatsächlich __________ sei und ich rückwirkend per 31.11.2000 korrigierend wieder als __________ eingestuft werde.
Nun wurde ich am 29.07.2002 nach sechsmonatlicher Arbeitslosigkeit ausgemustert, dies, weil mein sogenannter Spezialbezug abgelaufen sei. Nach dem neuen Arbeitslosenversicherungsgesetz wäre ich für eine Zeit von 520 Tagen bezugsberechtigt. Nachdem aber die Arbeitslosenberechtigung nach zwei Jahren, also vom 01.01.2002 bis 31.12.2004 abgelaufen war, wird mir nun genau die Zeit August bis November, also die vier Monate, welche ich nicht auf dem Amt präsent war, rückwirkend nicht erweitert.
Genau gegen diese Ungerechtigkeit, welche notabene nicht ich verursacht habe, legte ich Rekurs ein, faktisch durfte ich nie ausgemustert werden, da mein Status rückwirkend (also nach dem 29.07.2002) anerkannt wurde, deshalb galt ich ab dem 01.01.2002 nach Gesetz und Recht als Arbeitsloser mit berechtigtem Bezug von Arbeitslosengeld von 520 Tagen.
Ich sehe nun effektiv nicht ein, dass nach rund vier Jahren mein Fall wieder von vorne anfangen soll, es gibt ja keine neuen Fakten, sondern immer noch die einfache Erkenntiss, dass kantonale Stellen einen Fehler gemacht haben ( falsche Eintragung in das Register beim Wohnortswechsel) und die Bearbeitung meines Rekurses so lange dauerte (ca. 3/4 Jahre). Ich hoffe, dass man diese Aspekte nun endlich zu einer für mich positiven Entscheidung einfliessen lassen wird und wünsche mir nun ein Ende dieser unleidigen Angelegenheit." (Doc. XIII)
Al riguardo l’8 settembre 2006 la Cassa di disoccupazione ha affermato:
" (...)
In particolare evidenziamo che anche il consulente del personale URC non si riferisce ad un eventuale ricorso presentato dall'Assicurato indicando che il Sig. RI 1 ha controllato la disoccupazione unicamente in quel periodo in cui ha percepito le indennità speciali cantonali per gli ex indipendenti.
Il consulente ribadisce inoltre che, "... quando la situazione è incerta ..." è suo impegno evidenziare agli assicurati di rimanere iscritti e continuare a controllare la disoccupazione.
In questo caso pare invece che non vi fosse, dopo il mese di luglio 2002, incertezza nella procedura in quanto agli atti non figurava alcun ricorso presentato, al vostro lodevole Tribunale, da parte dell'Assicurato." (Doc. XIV)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Nella sua sentenza di rinvio del 10 luglio 2006 il TFA ha ordinato al TCA di stabilire se l’assicurato ha o no diritto alle indennità di disoccupazione per il periodo agosto - novembre 2002, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" 6.
6.1 Secondo l'assicurato il mancato pagamento di alcune indennità di disoccupazione sarebbe riconducibile al fatto di essere stato stralciato dall'assicurazione disoccupazione, in quanto non era ancora stato riconosciuto lo statuto di dipendente e quindi l'adempimento del periodo contributivo, poi ammesso con decisione del 17 novembre 2002.
6.2 Al riguardo la Cassa dal canto suo, in sede di risposta cantonale, ha unicamente dichiarato che l'interessato non avrebbe, nel periodo contestato, controllato la disoccupazione, sicché farebbe difetto uno dei presupposti cumulativi per riconoscere il diritto all'indennità (art. 8 cpv. 1 lett. g e 17 LADI).
6.3 Malgrado agli atti non vi sia traccia di una decisione formale di
stralcio dell'iscrizione all'assicurazione disoccupazione dell'assicurato, di fatto un provvedimento in tal senso sembra essere stato emanato ritenuto che nel dicembre 2002, posteriormente alla decisione della Sezione del lavoro del 17 novembre 2002, l'Ufficio regionale di collocamento di X.________ ha provveduto ad iscrivere nuovamente l'interessato all'assicurazione disoccupazione con effetto da quella data.
6.4 Se è vero inoltre che agli atti non risultano documenti che indicano un controllo della disoccupazione nel periodo contestato (art. 23 OADI), è anche pur vero che alla luce delle circostanze concrete - si pensi all'errore commesso dall'Ufficio del lavoro, corretto solo un anno dopo, e alla successiva reiscrizione alla disoccupazione - così come delle dichiarazioni del ricorrente, tale omissione potrebbe essere riconducibile proprio ad una comunicazione - errata - della Cassa, stante la quale, essendo pendente un ricorso circa la sua qualifica di assicurato, quest'ultimo non sarebbe stato autorizzato a controllare né a percepire indennità di disoccupazione (si vedano in proposito ad es. DTF 124 V 222 consid. 2b/bb, 119 V 497 consid. 3d;
DLA 1993 no. 32 pag. 228; inoltre pure sentenze inedite del 10 dicembre 1996 in re W., C 31/96, e del 21 agosto 1995 in re Z., C 94/95). Oppure l'inosservanza potrebbe, se del caso, essere ascrivibile ad una mancata informazione ai sensi dell'art. 20 cpv. 4 OADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, in relazione con l'art. 17 LADI (DLA 2002 no. 15 pag. 113 [sentenza del 5 marzo 2001 in re K., C 239/99], 2000 no. 20 pag. 95), in presenza della quale, per non perdere i propri diritti nei confronti dell'assicurazione disoccupazione, l'assicurato avrebbe dovuto, in attesa dell'esito della contestazione, controllare cautelativamente la disoccupazione (DTF 124 V 215 segg.; cfr. pure la sentenza dell'11 ottobre 2005 in re L., C 122/05, consid. 4 seg. e la giurisprudenza ivi citata).
6.5 Ne consegue che per stabilire se l'assicurato può avvalersi pure delle indennità di disoccupazione per i mesi da agosto a novembre 2002, va accertato se egli ha omesso spontaneamente di controllare la disoccupazione, come sembra sostenere la Cassa, oppure se tale inosservanza sia dovuta ad un'informazione - errata - dell'amministra-zione competente o comunque a una mancata informazione della stessa in contrasto con i propri obblighi. Nella seconda ipotesi il diritto a indennità andrebbe riconosciuto per violazione del principio della buona fede da parte della Cassa (DTF 124 V 215).
7.
In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso di diritto amministra-tivo dev'essere accolto, il giudizio impugnato annullato e l'incarto rinviato al Tribunale cantonale delle assicurazioni affinché si pronunci, dopo aver esperito gli accertamenti indicati nei conside-randi, sul diritto dell'assicurato a percepire indennità di disoccupa-zione durante i mesi da agosto a novembre 2002 compresi."
2.3. Nella presente fattispecie il TCA constata che fra gli atti dell’incarto, figura uno scritto dell’assicurato del seguente tenore:
" Egregio Signor __________,
Faccio seguito a nostro colloquio telefonico del 7 dicembre 2001 in merito alla vostra decisione del 7 novembre 2001 (pervenutami in data 11 dicembre 2001) sulla domanda di indennità LADI da me inoltrata presso la Cassa disoccupazione __________ di __________.
Per confermare quanto esposto all'occasione del summenzionato colloquio la informo che sto ora chiedendo alla Cassa Compensazione AVS di rivalutare l'intera fattispecie in quanto è stato appurato che, a seguito di un disguido attribuibile ad un'errata interpretazione dell'iscrizione a Registro di Commercio, il sottoscritto è stato trattato, a torto, quale indipendente.
Rilevo, a titolo di completezza, che fino al periodo precedente il mio trasferimento in Ticino (ossia fino al 01.10.1999), e sempre con la stessa ragione sociale, ho regolarmente versato i miei contributi AD presso la Cassa di Compensazione del Canton __________ (vedi copia dell'ultimo conteggio in allegato). Benché titolare di una ditta individuale, infatti, svolgo un'attività di rappresentanza per conto di una società estera, ovvero la __________ di __________ (datore di lavoro non soggetto all'obbligo di contribuzione).
Alla luce di quanto sopra, vi chiedo di voler cortesemente soprassedere ad una decisione definitiva a mio riguardo, attenendo di raggiungere dapprima l'auspicata delucidazione o esito presso la Cassa di Compensazione AVS __________.
(...)
Allegato: menzionato.
c.p.c. alla Cassa disoccupazione __________."
(Doc. 5/10 dell'incarto richiamato dall'URC di __________)
Secondo questo Tribunale tale scritto (peraltro inviato in copia anche alla Cassa di disoccupazione) avrebbe dovuto essere considerato un ricorso contro la decisione formale del 7 novembre 2001, con la quale la Sezione del lavoro aveva deciso che l’assicurato non aveva adempiuto il periodo di contribuzione (cfr. Doc. 8 dell'incarto della Cassa di Disoccupazione, con l’indicazione __________) e trasmesso all’autorità competente. Del resto già in occasione del colloquio telefonico del 7 dicembre 2001 l'assicurato aveva manifestato il suo disaccordo con la decisione.
Inoltre in una lettera del 26 aprile 2002 inviata al SECO l’assicurato fa esplicito riferimento ad un ricorso ("Erstaunt war ich ob der Schnelligkeit des Entscheides, dieser passierte innerhalb eines Tages! Selbstverständlich reichte ich gegen diesen Entscheid Rekurs ein (7. Dezember 2001), erhielt aber bis heute noch keinen Bescheid, obwohl ich mindestens vier mal telefonisch insistierte und einmal per Fax darum bat, mir endlich einen Bescheid über meinen Rekurs zu geben!", Doc. 5/18 ).
Alla luce di questi fatti il TCA deve concludere che, a seguito di un errore dell’amministrazione, l’assicurato non è stato posto nella condizione di venire correttamente invitato, come abitualmente avviene (cfr. consid. 1.3), a continuare il controllo della disoccupazione in attesa di sapere (mediante una decisione definitiva) se nel suo caso il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI era rispettato oppure no.
Di questa circostanza egli non deve sopportarne le conseguenze (cfr. DLA 2005 pag. 135 seg., in particolare 140-141). Pertanto, non avendo voluto spontaneamente rinunciare a controllare la disoccupazione, la buona fede dell’assicurato deve essere protetta conformemente a quanto stabilito dal TFA (cfr. consid. 2.2).
Il ricorrente ha quindi il diritto di beneficiare delle indennità di disoccupazione maturate nel periodo agosto-novembre 2002.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione del 29 aprile 2004 è modificata nel senso che l’assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione nel periodo agosto - novembre 2002.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti