Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.01.2007 38.2006.52

29. Januar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,805 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

1° termine quadro di riscossione scaduto.Negate ulteriori indennità(erogate per la 1/2dei giorni vista l'abilità al lavoro al 50%;TQ non può essere prorogato).Non può essere aperto 2° TQ.Difetta periodo di contribuzione ed esonero escluso(abile al 50%).Dovere di informazione e consulenza non violato

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2006.52   rs

Lugano 29 gennaio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 luglio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 28 giugno 2006 emanata da

Cassa CO 1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione formale del 26 maggio 2006 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha negato all’assicurato l’apertura di un nuovo termine quadro a decorrere dal 1° giugno 2006, in quanto non aveva compiuto il periodo di contribuzione e non poteva essere esonerato dall’adempimento dello stesso (cfr. doc. 30).

                               1.2.   RI 1, tramite l’avv. RA 1, ha interposto opposizione avverso il provvedimento citato, facendo valere che, visto che dopo la scadenza del precedente termine quadro al 31 maggio 2006 gli spettavano ancora delle indennità giornaliere - almeno 36 -, di fatto ha diritto all’apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione dell’indennità di disoccupazione dopo il 1° giugno 2006. Inoltre l’assicurato ha rilevato che, in ragione del suo stato di malattia, deve comunque essere considerato esonerato dall’obbligo di pagamento del periodo di contribuzione (cfr. doc. 31).

                               1.3.   Con decisione su opposizione del 28 giugno 2006 la Cassa ha sostanzialmente confermato il contenuto della decisione formale del 26 maggio 2006, precisando, da un lato, che una volta iniziato il termine quadro non può più essere spostato. Per questa ragione la scadenza del termine quadro per la riscossione non può essere prorogata per consentire all’assicurato di percepire le indennità giornaliere restanti.

                                         Dall’altro, che un nuovo termine quadro non può, in ogni caso, essere aperto, poiché l’incapacità lavorativa dell’assicurato nei due anni precedenti il 1° giugno 2006 è stata soltanto parziale e non può, quindi, essere riconosciuto un nesso di causalità tra il motivo di esonero e l’assenza di un periodo di contribuzione sufficiente (cfr. doc. A).

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA in cui ha chiesto di annullare il provvedimento del 28 giugno 2006 e di essere posto al beneficio delle 36 indennità giornaliere mancanti, come pure di aprire a suo favore un nuovo termine quadro di due anni a fare tempo dal 1° giugno 2006.

                                         A motivazione delle proprie pretese ricorsuali egli ha, in particolare, addotto:

"  (…)

2.

La CO 1 ha respinto l’opposizione, argomentando in sostanza che l’assicurato, a partire dal 1 giugno 2006, non adempie le condizioni per un nuovo termine quadro biennale. Essendo in effetti l’assicurato stato inabile al lavoro unicamente nella misura del 50%, egli avrebbe dovuto mettere a profitto la sua capacità lucrativa rimanente per acquisire un periodo di contribuzione sufficiente.

Prove: doc. testi, richiamo atti.

3.

L’assicurato conferma la propria posizione, e chiede quindi che la decisione della CO 1 sia annullata. In effetti, egli ritiene di dovere incassare le restanti 36 indennità giornaliere che ancora gli spettano in base all’art. 27 LADI.

Inoltre va detto che la Cassa CO 1 non aveva minimamente informato l’assicurato:

a)      né sul fatto che secondo loro, essendo egli sostanzialmente stato inabile al lavoro nella misura del 50%, avrebbe dovuto mettere a frutto questa sua capacità lavorativa pena una mancata apertura di un nuovo termine quadro;

b) né sul fatto che, non agendo in tal modo, i suoi diritti sarebbero venuti meno con la scadenza del termine quadro, e ciò anche se l’assicurato non aveva riscosso entro il termine quadro per la riscossione, il numero massimo di indennità previste dalla LADI – ciò che è accaduto.

      La CO 1 si ritiene quindi che abbia violato l’art. 27 LPGA.

      Il tutto a prescindere dal fatto che si ritiene che l’assicurato, essendo stato inabile al lavoro nella misura del 50% durante tutto il periodo quadro dal 1 giugno 2004 al 31 maggio 2006 (ad eccezione del periodo compreso fra il 17 febbraio e il 28 febbraio 2005, periodo in cui è stato inabile al lavoro in misura totale), egli deve essere ritenuto esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione.

Prove: doc. testi, richiamo atti.” (Doc. I)

                               1.5.   La Cassa, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.6.   Il 7 settembre 2006 l’avv. RA 1 ha comunicato di non avere ulteriori prove da richiedere (cfr. doc. VII).

                                         Il doc. VII è stato trasmesso alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. VIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere non è soltanto la questione di sapere se RI 1 ha diritto o meno all’apertura di un ulteriore termine quadro a decorrere dal 1° giugno 2006 - in questo contesto il TCA è chiamato a stabilire se il ricorrente, il 1° giugno 2006, adempiva oppure no il presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI -, bensì anche quella di sapere se l’assicurato ha diritto o meno di percepire, in relazione al termine quadro per la riscossione di prestazioni che si è esteso dal 1° giugno 2004 al 31 maggio 2006, eventuali indennità di disoccupazione restanti (al riguardo cfr. STFA del 10 luglio 2006 nella causa F., C 250/04).

                               2.3.   L’art. 9 cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

                                         In virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

                                         Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).

                                         Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.

                               2.4.   L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

                                         Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

                                         L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

                                         L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

                               2.5.   L'art. 14 LADI (nella versione valida dal 1° giugno 2002; cfr. RU N. 18 del 7 maggio 2002, Legge federale concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, pag. 720 e 722), che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro a seguito di malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. b LADI).

                                         Chiamato a decidere circa il rapporto tra il principio della protezione assicurativa e quello dell'obbligo assicurativo, in una decisione pubblicata in DTF 130 V 229 e SVR 2004 ALV Nr. 6 e massimata in RtiD I-2004 N. 69 pag. 208, il TFA ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha stabilito che il principio della protezione assicurativa deve avere la precedenza su quello dell'obbligo assicurativo. Nulla osta pertanto all'apertura di un nuovo termine quadro in virtù dell'esonero - in seguito a malattia che ha reso l’assicurato inabile al 100% per poco più di un anno - dall'adempimento del periodo di contribuzione, dopo che un precedente termine quadro era già stato aperto per gli stessi motivi.

                                         Contestualmente l'Alta Corte, in particolare circa l'esigenza di un legame di causalità tra il mancato adempimento dell'obbligo del periodo di contribuzione e il motivo dell'impedimento, ha rilevato che:

"  (…)

1.2.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, l'applicazione di questo disposto (ndr.: si riferisce all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI) presuppone che l'assicurato sia stato impedito, per almeno dodici mesi, di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per una delle ragioni enumerate dalla legge. In altri termini, deve esistere un legame di causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione da un lato, e i motivi elencati nel predetto disposto, in particolare l'esistenza di una malattia, dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per uno dei motivi indicati, non era possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (DTF 126 V 386 seg. consid. 2b, 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1995 no. 29 pag. 167 seg. consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Ne consegue che in presenza di un'incapacità lavorativa solo parziale, l'esistenza del necessario nesso causale è condizionata al fatto che si potesse o meno esigere l'esercizio di un'attività soggetta a contribuzione, svolta a tempo parziale (cfr. pure sentenza inedita del 12 ottobre 1999 in re R., C 202/99; Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 197). (…)"

(cfr. SVR 2004 ALV Nr. 6, consid. 1.2.3, pag. 17)

                                         In una decisione pubblicata in DLA 1998 N. 19 il TFA ha stabilito, tra l'altro, che un'incapacità lavorativa del 50% non impedisce di soddisfare l'adempimento del periodo di contribuzione nell'ambito di un'occupazione a tempo parziale.

                               2.6.   In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

                                         L'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12 Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13 Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998 geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept (Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die 12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten rechtens.

(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2., pag. 270-271)

                                         Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero:

"  (…)

Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa).

(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)

                               2.7.   RI 1 ha chiesto di beneficiare delle indennità giornaliere che non ha percepito durante il termine quadro per la riscossione di prestazioni che si è esteso dal 1° giugno 2004 al 31 maggio 2006.

                                         Al riguardo va rilevato, in primo luogo, che la Cassa, a motivazione del fatto che all’assicurato sono state versate entro tale termine quadro 484 indennità giornaliere, invece di 520, come previsto dall’art. 27 cpv. 2 lett. c LADI per gli assicurati che hanno inoltrato una domanda di rendita AI non priva di possibilità di successo e che possono comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi, ha spiegato in modo convincente che:

"  (…) durante i periodi di controllo da ottobre a dicembre 2004 (allegati 5-7) la cassa, anziché ridurre il guadagno assicurato in proporzione al grado di capacità lavorativa dell’assicurato, pari al 50%, ha indennizzato la metà dei giorni di disoccupazione controllati. Se la cassa avesse ridotto proporzionalmente il guadagno assicurato durante i periodi di controllo da ottobre a dicembre 2004, come d’altronde ha fatto a partire dal periodo di controllo di gennaio 2005, e indennizzato l’assicurato per tutti i giorni di disoccupazione controllati, l’assicurato avrebbe sì riscosso in totale 520 indennità giornaliere, ma l’importo dell’indennità di disoccupazione versata non sarebbe cambiata rispetto a quella effettivamente percepita dall’assicurato.”(Doc. III)

                                         In effetti dai conteggi afferenti alle indennità di disoccupazione versate al ricorrente per il periodo ottobre 2004-dicembre 2004, posti a confronto con quelli di settembre 2004 e gennaio 2005, si evince che nei mesi da ottobre a dicembre 2004, in cui l’assicurato era abile al lavoro al 50% (cfr. doc. 4, 5-7), è stato tenuto conto di 10.5, rispettivamente 11 e 11.5 giorni controllati rispetto ai 21.7 pari a un mese completo. Il guadagno assicurato è, però, rimasto quello ritenuto per il calcolo della indennità giornaliera corrispondente a una capacità lavorativa al 100%, ossia fr. 3'929.-- (cfr. doc. 4-8).

                                         Di conseguenza all’assicurato, leggendo i conteggi, doveva e poteva risultare chiaro che il minor numero di indennità ricevuto nel lasso di tempo ottobre-dicembre 2004 era attribuibile alla sua abilità al lavoro ridotta.

                                         Del resto non risulta che l’assicurato una volta ricevuti i conteggi in questione li abbia contestati, allegando di avere ricevuto un numero di indennità giornaliere inferiore a quello spettantegli.

                                         In secondo luogo, giova ricordare che i termini quadro sono fissati nella legge, più precisamente all’art. 9 LADI (cfr. consid. 2.3.).

                                         In particolare l'art. 9 cpv. 1 LADI stabilisce che il termine quadro biennale per la riscossione delle prestazioni decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

                                         Quando lo stesso scade e l’assicurato pretende nuovamente indennità sono di nuovo applicabili, ai sensi dell’art. 9 cpv. 4 LADI, termini biennali per il relativo periodo di contribuzione e per il periodo di riscossione.

                                         Pertanto nel caso concreto, essendosi il ricorrente iscritto in disoccupazione con effetto dal 1° giugno 2004 (cfr. doc. 26), giustamente il termine quadro per il periodo di contribuzione è stato fissato dal 1° giugno 2004 al 31 maggio 2006.

                                         Esso non può essere prorogato nemmeno quando un assicurato non ha eventualmente percepito tutte le indennità di disoccupazione che gli sarebbero spettate di principio ai sensi dell’art. 27 LADI.

                                         Infatti il termine quadro per la riscossione delimita, dal profilo temporale, il diritto di un assicurato di percepire indennità di disoccupazione e determina una volta per tutte il lasso di tempo determinante per la durata e l’entità delle prestazioni (cfr. STFA del 6 settembre 2001 nella causa B., C 319/00).

                                         In simili condizioni, il ricorrente non può pretendere ulteriori indennità di disoccupazione in relazione al termine quadro di riscossione che si è esteso dal 1° giugno 2004 al 31 maggio 2006.

                               2.8.   Per quanto attiene poi all’adempimento o meno delle condizioni di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI per poter aprire un ulteriore termine quadro per la riscossione di prestazioni a far tempo dal 1° giugno 2006, occorre evidenziare che l’assicurato non ha compiuto il periodo minimo di contribuzione di dodici mesi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.

                                         In effetti egli, nel termine quadro rilevante per il periodo di contribuzione che si estende dal 1° giugno 2004 al 31 maggio 2006, non ha svolto un’attività dipendente soggetta a contribuzione per una durata di almeno dodici mesi.

                                         Tale circostanza non è stata peraltro contestata.

                                         L’insorgente nemmeno può essere esonerato dal compimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI.

                                         In effetti nel periodo dal mese di giugno 2004 al mese di maggio 2006 il ricorrente ha presentato un’incapacità lavorativa al 50%, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto 2004 in cui è stato abile al 100% e del periodo dal 16 al 28 febbraio 2005 in cui è stato totalmente incapace al lavoro (cfr. doc. 1-23), come indicato dall’assicurato stesso, tramite il suo patrocinatore, nell’atto ricorsuale (cfr. doc. I).

                                         A tale proposito è utile ribadire che secondo la giurisprudenza federale un'incapacità lavorativa del 50% non impedisce di soddisfare l'adempimento del periodo di contribuzione nell'ambito di un'occupazione a tempo parziale (cfr. consid. 2.5.).

                                         Pertanto, vista l’abilità residua al lavoro del 50%, bisogna ritenere che nel lasso di tempo citato difetta un nesso di causalità tra il mancato adempimento dell’obbligo del periodo di contribuzione e il motivo dell’impedimento.

                                         L’assicurato, d’altronde, dal 1° giugno 2004 era iscritto in disoccupazione, percependo delle indennità giornaliere al 100% nei mesi da giugno a settembre 2004 e al 50% dal mese di ottobre 2004 (cfr. doc. 1-4, 26, 5-23).

                                         Il ricorrente, conseguentemente, nel termine quadro per il periodo di contribuzione pertinente (1° giugno 2004 – 31 maggio 2006), non ossequia il requisito di non essere vincolato da un rapporto di lavoro a seguito di infortunio e malattia, durante oltre dodici mesi, necessario per essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI.

                               2.9.   L’insorgente, con il ricorso, ha eccepito la mancanza di informazione da parte della Cassa in merito, da un lato, alla circostanza che, essendo stato inabile al 50%, avrebbe dovuto mettere a frutto la capacità lavorativa restante pena una mancata apertura di un nuovo termine quadro.

                                         Dall’altro, al fatto che, non agendo in tal modo, i suoi diritti sarebbero venuti meno con la scadenza del termine quadro, e ciò anche se non aveva riscosso entro il termine quadro per la riscossione il numero massimo di indennità previste dalla LADI (cfr. doc. I).

                                         Egli ha, di conseguenza, invocato implicitamente l’applicazione dell’art. 9 Cost., ossia la tutela della sua buona fede.

                                         Il TCA deve, quindi, esaminare se l’amministrazione ha o meno violato il proprio dovere di informazione e consulenza.

                                         L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), in vigore dal 1° gennaio 2003, regola la “Informazione e consulenza”.

                                         Questa importante disposizione legale ha il seguente tenore:

"  1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; STFA del      9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del   28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).   

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.; DLA 2002 pag. 194).

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

                                         Riguardo, più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         In proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.

                             2.10.   Da un esame delle carte processuali emerge che effettivamente la Cassa non ha dato all’assicurato le informazioni menzionate al considerando precedente.

                                         L’evenienza concreta si distingue, però, dalle fattispecie giudicate dal TFA e menzionate sopra (cfr. in particolare DTF 131 V 472), in cui l’amministrazione non ha reso attenti gli assicurati al momento della loro iscrizione in disoccupazione del fatto che il loro comportamento avrebbe potuto pregiudicare la realizzazione di una delle condizioni del diritto alle indennità.

                                         In concreto l’assicurato non pretende che nei suoi confronti sia stata omessa un’informazione che l’avrebbe indotto a cambiare comportamento o progetto così da poter beneficiare nell’immediato delle indennità di disoccupazione, che peraltro ha percepito dal giugno 2004 al maggio 2006.

                                         Egli fa valere piuttosto di non essere stato reso attento in merito alle modalità per potere ancora in futuro, successivamente alla scadenza del termine quadro per la riscossione aperto il 1° giugno 2004, ricorrere alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         L’art. 27 cpv. 2 LPGA non implica un dovere di consulenza relativo a eventuali diritti futuri, bensì unicamente in relazione a un caso specifico concreto (cfr. consid. 2.9.).

                                         In casu non si trattava di un caso specifico concreto, visto che l’assicurato nel termine quadro per la riscossione di prestazioni 1°.6.2004-31.5.2006 beneficiava delle relative indennità.

                                         Lo scopo dell’assicurazione contro la disoccupazione è, del resto, quello di garantire agli assicurati un’adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa, segnatamente, della disoccupazione attuale o imminente (cfr. art. 1a, 7, 8, 10 LADI) e non della disoccupazione che in un futuro mediamente lontano potrebbe verificarsi.

                                         Questa Corte ritiene, pertanto, che nel presento caso l’amministrazione, non avvertendo l’assicurato che, se non avesse svolto un’attività dipendente durante almeno dodici mesi, non avrebbe potuto aprire un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni nell’ipotesi in cui avesse dovuto ancora ricorrere all’assicurazione contro la disoccupazione e che i suoi diritti sarebbero venuti meno con la scadenza del termine quadro 1° giugno 2004-31 maggio 2006, non ha violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA.

                                         Nel caso in esame l'amministrazione non ha neppure violato l’art. 27 cpv. 1 LPGA afferente all’obbligo di informazione generale dell’amministrazione.

                                         In effetti, per motivi di praticabilità ed economicità al dovere di informare non può essere riconosciuta una estensione tale da implicare l’obbligo di informare in modo automatico e sistematico, tramite prospetti generali o altro, gli assicurati che hanno già in corso un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dell’assicurazione disoccupazione in merito al comportamento da assumere per poter in seguito beneficiare di un ulteriore termine quadro.

                                         Ciò vale a più forte ragione se si pone mente al fatto che attualmente una persona giovane, come è il caso per l’assicurato - nato nel __________ -, può far capo a ogni tipo di informazione tramite internet o comunque può rivolgersi in modo diretto alla propria cassa di disoccupazione o a una di sua scelta per ottenere i ragguagli di cui ritiene necessitare (al riguardo cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 7).

                                         La censura formulata dal ricorrente risulta, di conseguenza, infondata.

                             2.11.   Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che nel caso di specie rettamente la Cassa ha negato all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° giugno 2006.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2006.52 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.01.2007 38.2006.52 — Swissrulings