Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.06.2006 38.2006.4

12. Juni 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,900 Wörter·~45 min·1

Zusammenfassung

Ricerche di lavoro compiute nei 7 mesi di impiego stagionale insuff. qualitativamente. Sforzi intrapresi solo mediante offerte spontanee (ricerche telefoniche secondo annunci pubblicati addotte soltanto con opposizione e ricorso e non sostanziate) e sempre nella medesima zona. Sosp. di 9 gg generosa

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2006.4   rs/sdm

Lugano 12 giugno 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 28 dicembre 2005 emanata da

Ufficio regionale di collocamento di __________

    in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 28 dicembre 2005 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 28 novembre 2005 (cfr. doc. 6) con cui aveva sospeso RI 1 per nove giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche nel periodo dal mese di aprile al mese di ottobre 2005 in cui svolgeva un’attività a carattere stagionale.

                                         L’amministrazione al riguardo ha, in particolare, rilevato:

"  (…)

Lei è iscritta al nostro ufficio per la richiesta di Indennità di disoccupazione a partire dal 5 novembre 2005, precedentemente ha lavorato dal 21 marzo 2005 al 4 novembre 2005 presso __________ di __________ in qualità di cuoca con contratto a tempo determinato stagionale.

In data 31 ottobre 2005 si è annunciata al nostro ufficio, il 17 novembre 2005 è stata effettuata la sua iscrizione in disoccupazione rispettivamente il primo colloquio con il suo consulente. Durante questo colloquio ha presentato le ricerche di lavoro effettuate nel corso della stagione lavorativa estiva (aprile - novembre 2005). Le direttive e disposizioni vigenti in merito alle ricerche di lavoro durante l'attività stagionale le erano state spiegate al colloquio di uscita svoltosi il 3 marzo 2005.

La documentazione da lei presentata è stata ritenuta insufficiente dal punto di vista qualitativo non essendosi attivata con risposte ad annunci di lavoro apparsi sui quotidiani.

Per questo motivo durante il colloquio in questione il consulente le ha consegnato personalmente una "Richiesta di giustificazione" per darle modo di presentare in forma scritta i motivi per i quali non ha effettuato le ricerche di lavoro secondo le disposizioni ricevute il 3 marzo 2005.

Le motivazioni da lei presentate non sono state accettate e pertanto è stata sospesa dal diritto alle indennità per 9 giorni.

(art. 30 cpv. 1 lett. c LADI).

Con opposizione del 5 dicembre 2005 lei ci comunica di ritenere la sanzione ingiusta e ne chiede l'annullamento, in quanto ritiene di essersi attivata in modo corretto. (…)

Come già citato in precedenza lei era stata regolarmente informata sulle disposizioni vigenti in materia di ricerche di lavoro durante l'attività lavorativa stagionale. Dalla documentazione in nostro possesso risulta che si è attivata unicamente tramite ricerche di persona, nessuna delle ricerche da lei effettuate corrisponde ad annunci apparsi sui quotidiani, su riviste specializzate o altro.

In fase di opposizione lei afferma di aver risposto telefonicamente a circa una trentina di offerte di lavoro, tuttavia constatiamo che fino a oggi non ha mai comprovato al nostro ufficio queste ricerche presentando spontaneamente il materiale in questione (vedi art. 26 cpv. 2 OADI). Il nostro ufficio ha perciò dovuto decidere sulla base del materiale in suo possesso.

Gli argomenti da lei sollevati con l'opposizione non permettono di giungere ad una conclusione differente rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata e pertanto gli sforzi da lei svolti per reperire un impiego non possono essere ritenuti sufficienti né per quantità, né per qualità. (…)(Doc. A1)

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 28 dicembre 2005 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale ha addotto che:

"  (…)

Già in sede d'opposizione avevo dettagliatamente informato l'ufficio del lavoro di __________ sulla mia posizione nei confronti della disoccupazione.

Malgrado queste mie delucidazioni, contenute nell'atto d'opposizione, devo purtroppo constatare che le affermazioni da me fatte non sono state tenute in considerazione.

Autorizzo codesto Tribunale a richiedere le informazioni ed il mio dossier all'Ufficio Regionale di Collocamento di __________.

Da quanto ho potuto capire sono stata sospesa perché avevo fatto e avevo indicato di aver risposto ad una trentina d'offerte di lavoro telefoniche e che tali mie risposte non sono state dimostrate.

Mi permetto contestare in modo risoluto quest'ultima affermazione.

In effetti, quest'affermazione è da me integralmente respinta in quanto, oltre aver risposto a queste offerte, purtroppo non sono riuscita ad ottenere dai datori di lavoro delle conferme scritte per vari motivi che lascio a voi immaginare (chi mi dà una cosa scritta per delle telefonate che io ho fatto in giugno 2005 per esempio), ho presentato al mio collocatore 45 ricerche personali, regolarmente comprovate.

Quello che non riesco a capire è perché le mie ricerche di lavoro fatte personalmente non sono state tenute in considerazione dall'ufficio regionale di collocamento. A comprova allego le copie delle ricerche fatte da aprile ad ottobre 2005.

Visto quanto sopra vi chiedo di accettare il presente ricorso e di voler annullare la decisione su opposizione emessa dall'Ufficio Regionale di Collocamento di __________ perché io mi sento di aver fatto tutto quanto indicatomi e in pieno rispetto delle leggi Svizzere in materia di disoccupazione.

Richiamo la documentazione già prodotta in sede d'osservazioni e/o in sede d'opposizione.

Nel caso la vostra decisione risultasse negativa nei miei confronti, chiedo già sin d'ora, a causa delle mie ristrettezze economiche di non addebitarmi eventuali spese e ripetibili. (Doc. I)

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.4.   L’assicurata si è ulteriormente espressa in merito alla fattispecie con scritto del 22 febbraio 2006 (cfr. doc. V).

                                         Il 3 marzo 2006 l’amministrazione ha comunicato, in sostanza, di non avere particolari osservazioni da aggiungere a quanto già rilevato nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

                               1.5.   Il doc. VII è stato trasmesso all’assicurata per conoscenza (cfr. doc. VIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurata deve essere o meno sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro compiute nei mesi da aprile a ottobre 2005 precedenti l’iscrizione in disoccupazione.

                                         Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

                                         L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).

                                         In una sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. pubblicata in  DTF 124 V 228- 230 il TFA ha sancito la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                                         In una sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"

                                         (cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)

                               2.3.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).

                                         Oltre al caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).

                               2.4.   Sul numero di ricerche mensili da svolgere va rilevato quanto segue.

                                         Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

                                         Il disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994 pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

                                         Secondo costante giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo, devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

"  (…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden." (STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02)

In una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese (al riguardo cfr. anche STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, consid. 2.3.1.).

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M. (C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto, durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo pieno in un programma di occupazione temporanea.

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.

In una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un periodo di controllo.

                                         In una sentenza del 12 luglio 2005 nella causa S. (C 106/04) il TFA ha rilevato:

"  (...)

2.1  Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts  suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 701 et note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). (...)"

                                         Infine, in una sentenza del 29 settembre 2005 nella causa H.

                                         (C 199/05) l'Alta Corte si è così espressa:

"  (...)

Richtig wiedergegeben hat die Vorinstanz ferner die Rechtsprechung zur Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (BGE 124 V 231 Erw. 4a; SVR 2004 ALV Nr. 18 S. 59 [in BGE 130 V 385 nicht  publizierte] Erw. 4.1) sowie die Verwaltungspraxis, wonach in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden, wobei indes die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind (Urteil E. vom 25. April 2005 Erw. 2.3.1, C 10/05). Darauf wird verwiesen.

2.2 Zu ergänzen ist, dass die versicherte Person auf Grund der  Schadenminderungspflicht selbst alles Zumutbare zu unternehmen hat, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Wie in den übrigen Zweigen der Sozialversicherung hat die versicherte Person auch bei der Arbeitslosenversicherung ihr Möglichstes zur Schadenminderung von sich aus, d.h. ohne besondere Aufforderung durch eine Amtsstelle oder Abgabe eines Merkblattes, vorzukehren (ARV 1980 Nr. 44 S. 109).

Für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen darf durchaus auf eine einzelne Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat abgestellt werden, und es geht rechtsprechungsgemäss nicht an, mit dem Hinweis auf intensivere Anstrengungen in anderen Monaten sich in einer andern Kontrollperiode ungenügend um Arbeit zu bemühen (erwähntes Urteil E. Erw. 2.3.2 mit Hinweis).

Vor der Einstellung ist keine Verwarnung auszusprechen (BGE 124 V 233 Erw. 5b; Urteil W. vom 13. April 2005 Erw. 4, C 4/05).

Das seit 1. Januar 2003 geltende Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit der zugehörigen Verordnung (ATSV) und die auf den 1. Juli 2003 erfolgte Teilrevision von AVIG und AVIV modifizieren die Rechtslage nicht, weshalb die zu den bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Bestimmungen ergangene Rechtsprechung weiterhin zu berücksichtigen ist (erwähntes Urteil E. Erw. 1.2). (...)"

                                         Al riguardo cfr. pure SFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella causa K., inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74), il TCA ha ricordato che:

"  Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

                               2.5.   Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         L'obbligo di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

                                         (C 280/01), nella quale ha osservato:

"  Selbst wenn sich der Versicherte sodann tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato di stato dell'economia, SECO).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha avuto modo di rilevare:

"  (…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)" (STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

                                         In una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa T. (C 78/05)  il TFA ha confermato una sospensione di 6 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro in un periodo di controllo, rilevando:

"  (...)

qu'il a reconnu n'avoir effectué qu'une démarche au mois de décembre 2003, en raison d'un profil de cadre assez spécifique;

qu'il ne peut être tenu compte des autres documents déposés dans le même temps, ceux-ci étant le résultat de trois démarches entreprises  antérieurement à la période de contrôle en question;

que dans la mesure où le profil du recourant est spécifique, ce dernier ne peut se contenter de répondre aux rares annonces paraissant dans la presse, mais doit avoir recours à d'autres méthodes ordinaires au sens de l'art. 26 al. 1 OACI (offre spontanée, par exemple) ou rechercher du travail en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment si besoin est;

que le comportement du recourant qui n'a effectué qu'une recherche d'emploi pour le mois de décembre 2003 constitue ainsi une violation claire de l'obligation de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, même si son conseiller ORP ne lui a pas encore fixé d'objectif précis; (...)"

                                         In un'altra sentenza del 29 settembre 2005 nella causa H.

                                         (C 199/05) l'Alta Corte si è così espressa:

"  (...)

4.2.3 Aber auch für die Zeit ab 17. bis 30. Juni 2004 kann die Versicherte aus den behaupteten Anweisungen der Frau S.________ nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie räumt selber ein, Frau S.________ habe sie aufgefordert, in erster Linie sämtliche möglichen Bewerbungen für Dauerstellen zu tätigen; telefonische Anfragen für Aushilfsjobs bzw. Blindbewerbungen (ohne  entsprechende Stellenausschreibung) seien erst in zweiter Linie vorzunehmen.

Diese Anweisung ist nicht zu beanstanden, da von einer arbeitslosen Person verlangt wird, dass sie sich vor allem schriftlich auf konkrete  Stellenangebote bewirbt (Urteile M. vom 24. Mai 2000 Erw. 2c, C 185/99, S. vom 11. Juni 1999 Erw. 2d, C 401/98, und S. vom 26. August 1996 Erw. 5b, C 134/96). Die Versicherte vermag lediglich das Vorstellungsgespräch vom 17. Juni 2004 im Pflegezentrum Y.________ auf Grund der einen Bewerbung vom 25. Mai 2004 (Erw. 3 hievor) zu belegen. Bewerbungen für Dauerstellen auf neue  Inserate hin weist sie keine nach. Unbehelflich ist ihr Vorbringen, in den Sommermonaten würden im Pflegebereich erfahrungsgemäss kaum Dauerarbeitsverträge abgeschlossen. Denn allfällige Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt erfordern um so intensivere Bemühungen der versicherten Person; es kommt nicht auf die Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche an (BGE 124 V 234 Erw. 6). Wenn nötig, ist auch ausserhalb des  bisherigen Berufs Arbeit zu suchen (BGE 120 V 76 Erw. 2; Urteil S. vom 16. Februar 2005 Erw. 2, C 6/04). Unter diesen Umständen könnten die Bemühungen der Versicherten in der Zeit vom 17. bis 30. Juni 2004 selbst dann nicht als rechtsgenüglich qualifiziert werden, wenn sie Blindbewerbungen unternommen hätte. (...)"

                               2.6.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                                         Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo. E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese).

                               2.7.   Nella già menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro.

                                         Il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti.

                                         La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

                                         Infine, l'Alta Corte ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro.

                               2.8.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurata dal 2002 svolge un’attività di carattere stagionale alle dipendenze dell’__________ di __________, in qualità dapprima di aiuto-cuoca e in seguito di cuoca (cfr. doc. III).

                                         Nei mesi di inattività essa fa capo alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 1, 2).

                                         Per quanto riguarda il 2005, la ricorrente è stata impiegata dall’__________ citato dal 21 marzo al 4 novembre (cfr. doc. III).

                                         L’assicurata si è riannunciata per il collocamento presso l’URC di __________ il 5 novembre 2005, dichiarando di ricercare un’occupazione al 60% (cfr. doc. 7, V).

                                         Al momento della sua iscrizione in disoccupazione, la ricorrente ha presentato all’amministrazione le proprie ricerche di una nuova occupazione compiute durante i mesi in cui ha lavorato presso l’__________. Esse sono attestate dai formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” relativi ai mesi da aprile a ottobre 2005 (cfr. doc. A2; 9; 10).

                                         Il consulente del personale, ritenendo qualitativamente insufficienti le ricerche effettuate dall’assicurata, il 17 novembre 2005, le ha consegnato brevi manu una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 28 novembre 2005, il fatto di non avere dato seguito a offerte di lavoro per posti duraturi portati a normale attenzione di ogni potenziale interessato tramite giornali o in altro modo.

                                         Il collocatore ha altresì precisato che oltre la data indicata l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4).

                                         L’assicurata, il 21 novembre 2005, ha risposto di aver fatto il massimo per reperire un posto di lavoro a carattere annuale e che ciò è confermato dalle ricerche consegnate al consulente del personale il 17 novembre 2005 (cfr. doc. 5).

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito della ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

                                         L’URC, non ritenendo valide le motivazioni addotte dall’assicurata, con decisione formale del 28 novembre 2005, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per nove giorni (cfr. doc. 6; consid. 1.1.).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 28 dicembre 2005 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

                               2.9.   Per quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va osservato che, per un certo periodo, l'UCL ha applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.

                                         Il TFA considera queste persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline, generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien", pag. 56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2 maggio 1997 nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 19 segg.).

                                         In una sentenza del 18 novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA 2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V 38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).

                                         Tuttavia, alla luce della giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

                                         Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190).

                             2.10.   Nel caso in esame l’assicurata, che, come già visto (cfr.consid. 2.8.), dal 2002 lavora alle dipendenze dell’__________ di __________, quale cuoca, in virtù di contratti di impiego di durata determinata, da alcuni anni ricorre periodicamente alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. III; 2).

                                         Per quanto qui di interesse, terminata la stagione 2005, la ricorrente, il 5 novembre 2005, si è riannunciata per il collocamento.

                                         Dagli atti risulta, inoltre, che durante tutto il periodo in cui ha lavorato presso l’__________, quindi nei mesi da aprile ad ottobre 2005, l’assicurata ha effettivamente compiuto delle ricerche di impiego, presentandosi di persona presso i potenziali datori di lavoro (cfr. doc. A2).

                                         Nel mese di aprile 2005 le ricerche sono state effettuate nei giorni del 5, 8, 15 e 25, candidandosi a __________ presso un negozio quale aiuto venditrice, una lavanderia come addetta alla medesima e due ristoranti quale ausiliaria di cucina e di pulizia.

                                         Per il mese di maggio gli sforzi sono stati intrapresi nei giorni del 2, 9, 18 e 28 a __________ presso __________, __________ e __________ quale ausiliaria di pulizia e presso un ristorante per la cucina.

                                         Le ricerche del mese di giugno sono state presentate a due hotel e a un ristorante di __________ e a un hotel di __________ il 3, 8, 14, 20 e 29 in qualità di addetta alla lavanderia, cameriera o aiuto cucina.

                                         Nel mese di luglio la ricorrente ha intrapreso le ricerche di lavoro nei giorni del 1, 8, 16, 22 e 28 a __________ in un hotel quale cameriera/aiuto cucina, in due chioschi come ausiliaria di pulizia, in una confiserie tea-room quale ausiliaria e ad __________ in un hotel come ausiliaria di pulizia.

                                         Per il mese di agosto gli sforzi sono stati compiuti a __________ nei giorni del 2, 6, 9, 13, 18, 20, 23, 27 e 30 presso tre ristoranti, due bar, una stazione di benzina, un’edicola e due negozi quale ausiliaria di pulizia o per la cucina.

                                         Le domande di impiego del mese di settembre sono state effettuate nei giorni del 1, 5, 9, 14, 17, 20, 24, 26 e 29, in qualità di addetta alla lavanderia, ausiliaria di pulizia e per la cucina a __________, presso un albergo, due ristoranti, tre bar e a __________ presso un albergo, un bar e una macelleria.

                                         Nel mese di ottobre l’assicurata ha compiuto le ricerche nei giorni del 3, 7, 11, 15, 18, 22, 25, 29 e 31, proponendosi quale ausiliaria di pulizie, addetta alle camere e alla lavanderia, per la cucina e operaia in due ristoranti, alla __________, in una ditta di pulizie di __________, in due hotel di __________, oltre che in due ristoranti e in una lavanderia di __________ (cfr. doc. A2).

                             2.11.   L’URC ha ritenuto le ricerche di impiego compiute dall’assicurata nel periodo da aprile a ottobre 2005, indipendentemente dall’aspetto quantitativo, non valide qualitativamente, dato che non ossequiavano le modalità spiegate in occasione del colloquio del 3 marzo 2005 e risultanti dalla circolare “Linea guida per ricerche di lavoro stagionali”, ovvero non costituivano delle risposte a offerte di lavoro per posti duraturi pubblicate su giornali o portate all’attenzione del pubblico in altro modo (cfr. doc. 6; A1).

                                         In effetti l’assicurata allorché si è iscritta in disoccupazione ha consegnato unicamente i moduli relativi alle prove degli sforzi intrapresi di persona da aprile a ottobre 2005 (cfr. doc. A1; III).

                                         Rispondendo alla “Richiesta di giustificazione” del 17 novembre 2005, essa ha inoltre indicato di avere fatto, nell’estate 2005, il possibile per trovare un impiego annuale e che ciò era attestato dalle ricerche consegnate il 17 novembre 2005 (cfr. doc. 5; consid. 2.8.).

                                         E’ vero che la ricorrente con l’opposizione avverso la decisione del 28 novembre 2005 e con il ricorso al TCA ha contestato i rimproveri mossile dall’amministrazione. In particolare nell’opposizione del 5 dicembre 2005 ha specificato, senza tuttavia fornire alcuna prova in merito, di avere proceduto a candidarsi telefonicamente per almeno una trentina di posti relativi a inserzioni apparse sui giornali e che le risposte sono sempre state negative (cfr. doc. 7).

                                         In sede di ricorso l’assicurata ha poi puntualizzato di non essere riuscita a ottenere delle conferme scritte dai potenziali datori di lavoro, in quanto le ricerche erano state svolte parecchi mesi prima. Essa, in proposito, ha allegato alcuni ritagli di giornali indicanti delle offerte di lavoro (cfr. doc. I; A6, A7).

                                         Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’interessato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

                                         In casu, tutto ben considerato, questa Corte considera più attendibile la versione fornita dall’assicurata prima che nei suoi confronti fosse emanata la decisione di sospensione del 28 novembre 2005.

                                         Del resto l’assicurata, come già sottolineato, non ha sostanziato quanto indicato nell’opposizione e nel ricorso. Gli stralci di giornale trasmessi al TCA (cfr. doc. A6, A7) non indicano né da quale quotidiano sono stati estrapolati, né la relativa data. Risultano solamente delle annotazioni di data scritte a mano.

                                         Difetta, altresì, la benché minima conferma da parte perlomeno di qualche potenziale datore di lavoro che sarebbe stato interpellato telefonicamente sulla base di inserzioni su giornali.

                                         La circostanza addotta dall’assicurata secondo cui non sarebbe riuscita a ottenere le risposte per iscritto da potenziali datori di lavoro a causa del lungo tempo trascorso da quando ha effettuato le telefonate (cfr. doc. I) non le è di alcun ausilio.

                                         La stessa era stata, infatti, correttamente ed esaustivamente informata dall’amministrazione, già nel 2004, che se le ricerche di lavoro erano svolte telefonicamente andavano seguite da uno scritto del datore di lavoro, poiché tutti gli sforzi andavano comprovati (cfr. doc. 2). Pertanto la ricorrente avrebbe dovuto richiedere una conferma degli sforzi intrapresi per telefono già al momento delle ricerche medesime.

                                         Di conseguenza occorre concludere che l’assicurata nell’arco di tempo dal mese di aprile al mese di ottobre 2005, ha effettuato le ricerche esclusivamente di persona, come si evince dai formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” consegnati all’amministrazione il 17 novembre 2005 (cfr. doc. A2).

                             2.12.   Il TCA ritiene poi che, effettivamente, le modalità secondo le quali la ricorrente ha ricercato una nuova occupazione non sono esenti da critica.

                                         Questo Tribunale ha, infatti, già indicato in più occasioni la necessità di compiere ricerche mirate rispondendo agli annunci apparsi sui giornali (cfr., ad esempio, STCA del 19 gennaio 2004 nella causa Z.B., inc. n. 38.2003.18, consid. 2.12.).

                                         L’assicurata era, peraltro perfettamente al corrente, di dovere in particolare postulare per un impiego presso datori di lavoro attivi tutto l’anno e che cercano concretamente nuovo personale, ad esempio con annunci sui giornali. Infatti ciò risulta dal “Promemoria Ricerche di lavoro” consegnato a mano all’assicurata l’11 novembre 2004 e dalla stessa sottoscritto (cfr. doc. 1).

                                         Le ricerche svolte di persona dall’assicurata sono state, inoltre, compiute quasi tutte nella zona limitrofa al suo domicilio di __________. Infatti delle totali 45 ricerche, 38 sono state effettuate a __________ e __________, 4 ad __________ e 3 a __________ (cfr. doc. A2).

                                         Per la ricerca svolta il 18 ottobre 2005 presso la ditta __________ di __________ l’assicurata nemmeno ha menzionato per quale impiego si fosse proposta. Per altre quattro ricerche, in due ristoranti, in un tea-room e nella stazione di benzina, essa ha, invece, semplicemente indicato “ausiliaria”, senza precisare per quale attività specifica si era candidata (cfr. doc. A2).

                                         A tale proposito va ribadito (cfr. consid. 2.5.) che il TFA in una sentenza del 14 dicembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118, ha rilevato che occorre precisare la data completa in cui l'assicurato si è proposto a un potenziale datore di lavoro.

                                         Questo Tribunale, inoltre, ha sottolineato che bisogna indicare precisamente il giorno della richiesta, l'impiego che si cerca e il motivo della mancata assunzione (cfr. STCA del 17 agosto 2001 nella causa M.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa E.L.-O.; STFA del 30 dicembre 1993 nella causa A.M.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 35).

                                         E’ altresì utile rilevare che quando si esaminano le ricerche degli assicurati che si ripresentano per il collocamento alla conclusione della stagione lavorativa deve comunque essere dato più peso all'aspetto qualitativo delle medesime rispetto a quello quantitativo (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.00.190).

                                         Il TCA ha già avuto pure modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).

                                         In simili condizioni, va concluso che il comportamento della ricorrente non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale.

                                         Di conseguenza le ricerche di lavoro compiute nei mesi da aprile a ottobre 2005, a prescindere dalla validità o meno delle stesse dal profilo quantitativo, risultano insufficienti qualitativamente.

                             2.13.   In esito a tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, la ricorrente, nell’arco di tempo da aprile a ottobre 2005, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.2.).

                                         Pertanto l’assicurata deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.

                                         Per quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38. 2001.201).

                                         Essa indica che:

"  (…)

1.   Periodo di tempo da esaminare

L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

(…)

3.  Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni." (Doc. 10, inc. 38.2001.201)

                                         Nell'ambito della vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.9.; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).

                                         La Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando irrogare 1 o 2 giorni.

                                         Il TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" del SECO, in vigore dal 1° gennaio 2003 (p.to D68; cfr. consid. 2.9.) -, la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

                                         Il medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).

                                         Nel caso in esame l'URC ha inflitto all’assicurata 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità.

                                         L'entità di questa sanzione, infatti, corrisponde a un'applicazione generosa della prassi secondo cui 9 giorni di sospensione vengono inflitti a un assicurato con attività stagionale che effettua insufficienti ricerche negli ultimi tre mesi precedenti l'annuncio per il collocamento.

                                         Tutto ben considerato, tale penalità è quindi da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).

                                         La decisione su opposizione del 28 dicembre 2005 contestata deve, dunque, essere confermata.

                             2.14.   L’assicurata, nel ricorso, ha chiesto di non addebitarle spese e ripetibili a causa delle sue ristrettezze economiche (cfr. doc. I).

                                         Per quanto riguarda le spese, il TCA ricorda che secondo l'art. 61 lett. a LPGA e 20 cpv. 1 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA) la procedura è per principio gratuita.

                                         Di conseguenza nella misura in cui concerne la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, la domanda dell’assicurata è in ogni caso priva di oggetto (cfr. STFA del 19 aprile 2006 nella causa L., U 364/04, consid. 5.1.;  STFA del 13 aprile 2006 nella causa G., B 45/05, consid. 7.1.; STFA 1° luglio 2003 nella causa T., U 176/02, consid. 6.1.).

                                         Relativamente alla protesta delle ripetibili, va osservato che gli assicuratori sociali, vincenti in causa nella procedura cantonale, hanno diritto alle ripetibili solo se sono patrocinati da un avvocato oppure, in altro modo, da una persona qualificata e se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o quest'ultima abbia agito con leggerezza. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni stabilite per l'assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (cfr. DTF 128 V 323; DTF 127 V 205 = Pratique VSI 2002 PAG. 57).

                                         In casu, non essendo realizzata alcuna di queste condizioni, l’amministrazione non ha diritto a ripetibili e conseguentemente all’assicurata nulla va addebitato a tale titolo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2006.4 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.06.2006 38.2006.4 — Swissrulings