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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.07.2006 38.2006.36

20. Juli 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,663 Wörter·~43 min·4

Zusammenfassung

Consulente finanziaria. Il guadagno intermedio corrisponde all'aliquota usuale per la professione e il luogo(in casu fr. 3'000)e non al reddito reale. Violazione del dovere di consulenza. Non va però tutelata la buona fede dell'assicurata(l'omessa informazione non è causale per il suo comportamento)

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2006.36   RS/sc

Lugano 20 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 3 aprile 2006 emanata da

Cassa Disoccupazione CO 1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 3 aprile 2006 la Cassa Disoccupazione CO 1, __________ (di seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 24 febbraio 2006 (cfr. doc. 23) con cui aveva computato, a far tempo dal mese di gennaio 2006, quale guadagno intermedio per l’attività svolta da RI 1 di consulente finanziaria retribuita su provvigione, l’importo di fr. 3'000.--, corrispondente al salario usuale per la professione e il luogo.

                                         La Cassa, al riguardo, ha rilevato:

"  (...)

Dal 2 luglio 2005 l'assicurata stipula con l'__________ un contratto di agenzia in qualità di agente. Durante i primi sei mesi del contratto l'agente è tenuto a seguire i seminari e i corsi obbligatori di formazione, che si svolgono prevalentemente la sera e durante i fine settimana.

Dal 1° gennaio 2006 l'assicurata è occupata con __________ a tempo pieno, come da sua dichiarazione del 21 febbraio 2006. Secondo il contratto di agenzia la retribuzione è su provvigione.

Per i mesi di gennaio e febbraio 2006 la Cassa computa come guadagno intermedio il salario usuale per la professione di consulente finanziario di Fr. 3'000.--, a fronte di un reddito effettivo soggetto a contribuzione di Fr. 1'362.- per gennaio e di Fr. 664.10 per febbraio.

Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), nella sua giurisprudenza (cfr. C 65/01), ha avuto occasione di rilevare che, quando un assicurato retribuito proporzionalmente alle vendite effettuate non può conseguire un salario corrispondente al minimo esistenziale nonostante il massimo impegno, tale retribuzione non può essere considerata conforme agli usi professionali o locali in caso di lavoro sostitutivo. Inoltre, con l'inserimento del criterio dell'uso professionale e locale giusta l'articolo 24 capoverso 3 LADI, il legislatore ha voluto impedire, che datore di lavoro e lavoratore disoccupato, esercitando del dumping salariale, pattuiscano stipendi inadeguati  a pregiudizio dell'assicurazione contro la disoccupazione, alla quale il lavoratore si rivolge per colmare la differenza salariale, e quindi a discapito della collettività.

Dopo un esame approfondito dei fatti determinanti e in applicazione delle disposizioni di legge menzionate, per il computo del guadagno intermedio per l'attività di consulente finanziario retribuito su provvigione vale il salario usuale per la professione ed il luogo di Fr. 3'000.--." (Doc. 25)

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa segue:

"  (...)

Vi informo che sono al beneficio di un'indennità di disoccupazione dal mese di giugno 2005 e che il mio salario assicurato è pari a CHF 5'600.--.

Fortunatamente, sin da subito, mi si è presentata l'opportunità di svolgere l'attività quale consulente finanziaria presso __________, che mi ha anche permesso di accedere ad una formazione interna, che sto tuttora seguendo e che si concluderà con gli esami finali che si terranno nel mese di dicembre 2006 (esami interni ed esterni presso __________ di __________ e __________ di __________). Questa formazione è molto richiesta sul mercato finanziario, e con il superamento di questi esami e l'ottima esperienza lavorativa __________ (consulenza finanziaria a 360 gradi) potrò operare quale consulente finanziaria, non soltanto in __________, che in ogni caso è il mio obiettivo principale, ma in qualsiasi istituto bancario, assicurativo, finanziario ecc. I miei colleghi, con formazione portata a termine, ricevono spesso delle ottime opportunità di lavoro presso altri istituti finanziari.

Si tratta quindi per me di un'ottima chance formativa e professionale, che mi aprirà in futuro, non solo in __________, ma in tutti gli istituti finanziari diverse opportunità professionali.

Con questa attività percepisco un guadagno intermedio variabile, fondato su provvigioni e che è destinato ad aumentare (sulla base di un piano di carriera). La mia richiesta è stata respinta per evitare dumping salariale, come da lettera del 3 aprile, in altre parole per evitare che datore di lavoro e lavoratore disoccupato pattuiscano stipendi inadeguati a pregiudizio dell'assicurazione contro la disoccupazione. Nel mio caso però non è stato pattuito nessun importo minimo o massimo per quanto riguarda il salario, quindi la possibilità di guadagno è illimitata. Vi è la concreta possibilità di anche oltrepassare i 3'000 CHF o i 5'600 CHF di guadagno assicurato. È nel mio, e nell'interesse di __________ percepire, rispettivamente pagare provvigioni alte (più guadagno io, più guadagna __________). Inoltre sia da parte di __________ che da parte mia vi è sempre stata la massima trasparenza nei confronti della Cassa Disoccupazione (nelle trasmissioni del contratto di agenzia, delucidazioni, guadagni intermedi etc. etc.).

D'altro canto, ribadisco che in tutti questi mesi, pur svolgendo costantemente e regolarmente le necessarie ricerche di impiego, non ho avuto alcuna risposta positiva da parte delle aziende a cui mi sono rivolta.

È in un tale contesto di assoluta mancanza di opportunità che la decisione del 3 aprile mi urta in modo inaccettabile. L'attività che svolgo e il reddito che percepisco, seppur ancora esiguo, mi permettono da una parte di occupare il mio tempo e di rimanere ancorata al mondo del lavoro e dall'altra, di sentirmi almeno in parte autosufficiente.

Sottolineo peraltro che la mia attività presso __________ non preclude in alcun modo l'adempimento dei miei obblighi di disoccupata, in quanto sto continuando ad effettuare le ricerche d'impiego.

In tal senso, la decisione della Cassa Disoccupazione mi lascia perplessa, in quanto non solo non vengono apprezzati gli sforzi profusi in vista di evitare di gravare sulla disoccupazione e sulla collettività in modo totale, ma addirittura vengono pesantemente penalizzata a livello economico.

Ribadisco che la scelta che mi ha imposto la Cassa Disoccupazione CO 1 - e cioè di abbandonare l'unico impiego che sono riuscita a reperire nell'arco di 11 mesi oppure di essere penalizzata economicamente - configura una violazione del principio di proporzionalità, sconfina nell'arbitrio e pertanto non deve essere tutelata.

A mio avviso sono passate in secondo piano o addirittura non sono state analizzate le conseguenze negative che porterebbe un'eventuale interruzione di collaborazione con __________. Qui di seguito riassumo nuovamente le conseguenze negative:

1.   Rinunciare all'unico impiego che sono riuscita a reperire finora che mi può garantire un futuro professionale e ottime possibilità di carriera.

2.   Rinunciare ad una formazione specialistica a 360 gradi molto ambita nel settore finanziario, riconosciuta a livello svizzero.

3.   Rinunciare ad un guadagno intermedio, a discapito della Cassa Disoccupazione e collettività.

4.   Rinunciare al risparmio previdenziale / Cassa pensione: a partire dal 01.01.2006 vengono versati i contributi della cassa pensione (50%, datore di lavoro - 50% lavoratore), sia prestazioni di rischio, che quota di risparmio - sulla base di uno stipendio stimato di 60'000 CHF annuo.

5.   Rinunciare alle varie prestazioni di rischio (rendite 2. pilastro / malattia ( LAINF).

Si ricorda inoltre che la mia occupazione presso __________ non deve essere considerata a tempo pieno, ma quale attività principale, in quanto non sono attiva presso l'azienda tutti i giorni secondo i regolari orari d'ufficio. In effetti, la mia attività può essere riassunta nel seguente modo:

-     2-3 lunedì al mese dalle 10.00 alle 16.30: seminario formazione specialistica

-     lunedì 17.30-20.00: telefonate a clienti per fissare appuntamenti

-     venerdì: mezz'ora di colloquio personale con il dirigente

-     una volta al mese: meeting dei consulenti (2 h)

-     il restante tempo può essere da me gestito liberamente, fermo restando che più lavoro più guadagno (sono infatti retribuita secondo le norme del contratto di agenzia - una particolare forma di contratto di mandato - e non in virtù delle norme relative al contratto di lavoro).

Alla luce di quanto sopra, ritengo insensato lasciare l'attività che attualmente sto svolgendo. D'altra parte non posso accettare di venire penalizzata con una decisione che mi imputa un guadagno intermedio ipotetico di CHF 3'000.-- mensili.

Vi chiedo pertanto di annullare la decisione del 3 aprile 2006 e di imputarmi il reddito intermedio da me concretamente percepito. (...)" (Doc. I)

                               1.3.   La Cassa, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se il guadagno intermedio, per il calcolo della perdita di guadagno determinante ai fini di stabilire il diritto di RI 1 all'indennità di disoccupazione a decorrere dal mese di gennaio 2006, debba corrispondere almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo in cui l'attività di consulente finanziaria è esercitata dall’assicurata, come deciso dalla Cassa, o se invece da prendere in considerazione a questo scopo possa essere il reale reddito percepito dalla ricorrente durante i periodi di controllo, come preteso dalla stessa.

                                         Il tenore dell’art. 24 LADI, relativo al computo del guadagno intermedio, entrato in vigore il 1° luglio 2003 in occasione della terza revisione della LADI (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.) non ha modificato il contenuto del disposto precedente.

                                         La giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene, quindi, tutta la sua validità.

                                         Al riguardo, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l’art. 24 LADI, ha rilevato che:

"  Art. 24 Computo del guadagno intermedio

Capoverso 1: i capoversi 1 e 2 sono riuniti in un unico capoverso.

Il capoverso 2 è abrogato.

I capoversi 3 e 4 sono ordinati in modo più preciso per motivi di sistematica e per tener conto della giurisprudenza, ma il loro contenuto, ad eccezione del capoverso 3, rimane invariato.

Capoverso 3bis (nuovo): secondo la formulazione attuale dell’articolo 24 capoverso 2 terzo periodo LADI, non può essere versato alcun pagamento compensativo dopo una disdetta a seguito di una modifica del contratto di lavoro o in caso di riassunzione nell’intervallo di un anno da parte dello stesso datore di lavoro a un tasso di occupazione inferiore, anche se il salario proposto è usuale per la professione e il luogo.

Il legislatore voleva semplicemente impedire il dumping salariale a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione dopo una disdetta dovuta a una modifica del contratto di lavoro. Non v’è invece il rischio di abusi se il datore di lavoro è costretto, per motivi legati all’impresa, a ridurre il tasso di occupazione con una riduzione proporzionale del salario e se il lavoro proposto è rimunerato a un’aliquota usuale per la professione e il luogo.

Il nostro Consiglio non rifiuterà di prendere in considerazione un eventuale guadagno intermedio, e quindi si opporrà alla concessione di pagamenti compensativi secondo la disposizione dell’attuale articolo 41a capoverso 3 OADI soltanto se il rapporto di lavoro è mantenuto o ripreso nell’intervallo di un anno fra le due parti a una delle condizioni seguenti:

a)                                   il tempo di lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è eccessiva;

b)   il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.

Con questa clausola contro gli abusi e con il criterio dell’aliquota usuale per la professione e il luogo, occorre evitare che i costi salariali siano trasferiti all’assicurazione contro la disoccupazione (dumping salariale). In particolare, il guadagno intermedio non deve portare a un degrado generale delle condizioni di lavoro e salariali né a una trasformazione dei posti di lavoro «normali» in posti di lavoro «con guadagno intermedio». A tal fine, da un lato l’importo dei pagamenti compensativi deve rispettare i salari usuali per la professione e il luogo (art. 24 cpv. 3 LADI) e, dall’altro, i guadagni intermedi presso il datore precedente sono ammessi o presi in considerazione solo se il salario non è stato ridotto in misura eccessiva. Con questa disposizione si vuole impedire di finanziare la riassunzione a un salario eccessivamente basso a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione (guadagno intermedio).

Questo disciplinamento tiene conto delle contingenze economiche, del principio delle assicurazioni sociali della diminuzione del danno, del principio dell’assicurazione contro la disoccupazione «lavorare è redditizio» e impedisce inoltre che gli assicurati accettino importanti sacrifici salariali a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Capoverso 4: la modifica del rinvio è necessaria in considerazione della fusione dei capoversi 1 e 2." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2005-2006)

                               2.3.   Secondo l’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato (cfr. DLA 2000 N. 40 consid. 3a pag. 211). Un guadagno accessorio (cfr. art. 23 cpv. 3 LADI) non è preso in considerazione (cfr. DTF 126 V 207 in merito al calcolo del guadagno assicurato quando accanto a un'attività principale a tempo parziale viene esercitata un'attività accessoria).

                                         In una decisione del 3 agosto 1999 nella causa S., C 134/99, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha confermato il precedente giudizio del TCA che, nel caso di un assicurato impiegato quale agente assicurativo, aveva rilevato che non si può tener conto del guadagno effettivamente conseguito se esso risulta inferiore al minimo d’esistenza, bensì si deve prendere in considerazione un guadagno ipotetico corrispondente al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta. Inoltre questo Tribunale aveva considerato quale guadagno ipotetico l’importo di fr. 2’750.--, pari al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta.

                                         La nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato che:

"  (...)

    1. - La presente lite verte sul tema di sapere se il guadagno intermedio, per il calcolo della perdita di guadagno determinante ai fini di stabilire il diritto all’indennità di disoccupazione, debba in ogni caso corrispondere almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo in cui l’attività è esercitata, o se invece da prendere in considerazione a questo scopo possa essere, secondo le circostanze, il reale reddito percepito dall’assicurato durante il periodo di controllo.

    2. - a) Nell’impugnato giudizio l’autorità di ricorso cantonale ha correttamente indicato che è considerato guadagno intermedio, ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 LADI, il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente ottenuto dal disoccupato entro un periodo di controllo. Giusta il cpv. 3 di questa norma, è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

    La precedente istanza ha pure illustrato in modo pertinente i principi di giurisprudenza sviluppati in questo contesto. Essa in particolare ha ricordato come non vi sia retribuzione conforme agli usi professionale o locali in caso di lavoro sostitutivo quando risulti inequivocabilmente che un assicurato retribuito proporzionalmente alle vendite effettuate non possa, per mesi, conseguire un guadagno corrispondente al minimo d’esistenza nonostante il massimo impegno (DLA 1986 no. 22 pag. 89 consid. 2; cfr. pure DTF 120 V 245 consid. 3c; SVR 1994 ALV no. 22 pag. 51 consid. 6b). In altri casi, il Tribunale federale delle assicurazioni, ha stabilito che si doveva prendere in considerazione, per il calcolo della perdita di guadagno del disoccupato, un salario ipotetico di fr. 2’750.-- corrispondente al salario minimo richiesto per il rilascio di un permesso di lavoro a manodopera estera non domiciliata per svolgere l’attività di rappresentante (sentenze inedite 31 dicembre 1998 in re C., C 53/98, e 18 dicembre 1995 in re G., C 213/95; cfr. DLA 1998 no. 33 pag. 181 consid. 2, pag. 182 consid. 3a, pag. 183 consid. 3c).

    b) La Corte cantonale si è fondata sulla summenzionata prassi per ritenere che nel caso di specie si doveva, ai fini del calcolo della perdita di guadagno determinante per il diritto all’indennità di disoccupazione, prendere in considerazione un guadagno intermedio ipotetico di fr. 2’750.--. (...)."

(cfr. STFA del 3 agosto 1999 nella causa S., C 134/99)

                                         Contestualmente il TFA ha pure ribadito che l’esigenza della conformità all’uso professionale e locale si riferisce tanto al guadagno proveniente da un’attività lucrativa dipendente quanto al reddito che il disoccupato ottiene esercitando un’attività lucrativa indipendente (cfr. pure RDAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV N. 10, pag. 31 consid. 3; DTF 122 V 367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998 N. 25, pag. 134 consid. 5 e DTF 120 V 518 consid. 4).

                                         Inoltre il TFA ha stabilito che per calcolare la compensazione della differenza che deve eventualmente essere versata a un lavoratore a tempo pieno rimunerato su provvigione - che svolge la sua attività nel servizio esterno - occorre computare il salario conforme agli usi professionali e locali a partire dall’inizio del rapporto di lavoro, anche se non ha conseguito alcun reddito durante i primi mesi. Non esiste alcuna disposizione legale né giurisprudenza su cui basare il computo della retribuzione soltanto al termine di un periodo transitorio di tre mesi (cfr. DLA 1998 N. 33, pag. 179).

                                         Dunque il salario conforme agli usi professionali e locali va applicato sin dal primo giorno d’inizio dell’attività.

                                         Sempre il TFA, in una decisione non pubblicata del 31 dicembre 1998 nella causa C., C 53/98, ha pure ricordato che deve essere presa in considerazione la circostanza che un’attività rimunerata a provvigioni venga esercitata a tempo parziale.

                                         Il TFA ha ribadito la propria giurisprudenza in una decisione del 21 giugno 2001 nella causa Q. (C 65/01), in cui, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

3.- a) I giudici di prime cure hanno osservato che determinante non può essere il guadagno effettivamente conseguito dalla ricorrente, che nell'evenienza concreta non raggiunge nemmeno il minimo d'esistenza, bensì quello ipotetico corrispondente al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione specifica, indipendentemente dal fatto che siffatto guadagno sia condizionato da fattori estrinseci alla volontà del lavoratore.

    b) A questo modo di giudicare il Tribunale federale delle assicurazioni non ha nulla da eccepire. Nella sua giurisprudenza esso ha infatti avuto occasione di rilevare che, quando un assicurato retribuito proporzionalmente alle vendite effettuate non può conseguire un salario corrispondente al minimo esistenziale nonostante il massimo impegno, tale retribuzione non può essere considerata conforme agli usi professionali o locali in caso di lavoro sostitutivo (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2 e riferimenti). Questa Corte ha ulteriormente precisato che, qualora non venga raggiunto quanto è usuale per la professione ed il luogo, occorre, procedendo al confronto tra guadagno intermedio e guadagno assicurato, fondarsi sul salario che corrisponde almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, anziché su quello effettivo. In siffatta evenienza, l'assicurato ha diritto alla compensazione della differenza tra il guadagno assicurato e il salario corrispondente agli usi professionali e locali (DTF 120 V 253 consid. 5e; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2 e riferimenti).

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per potere ritenere una retribuzione conforme agli usi professionali, è necessario che l'assicurato che consegue un guadagno intermedio nella professione appresa venga remunerato secondo i parametri validi per i rappresentanti - con relativa formazione - di tale mestiere. Per converso, nell'ambito di attività non apprese sono applicabili i salari medi nella branca in questione (DTF 120 V 245 consid. 3c, 252 consid. 5e, 513 consid. 8e; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2).

    c) Nel caso di specie è evidente che il guadagno realmente percepito dall'assicurata nel periodo in esame non può essere equiparato a quello ipotetico usuale nella professione specifica e che pertanto solo quest'ultimo debba essere preso in considerazione.

    Le censure mosse dalla ricorrente non sono in alcun modo tali da sovvertire la pronunzia querelata, atteso che, con l'inserimento del criterio dell'uso professionale e locale giusta l'art. 24 cpv. 3 LADI, si è voluto impedire che datore di lavoro e lavoratore disoccupato, esercitando del dumping salariale, pattuiscano stipendi inadeguati a pregiudizio dell'assicurazione di disoccupazione - alla quale il lavoratore si rivolge per colmare la differenza salariale -, e quindi a discapito della collettività (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag. 181 consid. 2). In questa ottica deve essere interpretato l'accordo che qui ci occupa, dove le parti hanno stabilito una retribuzione solo per il tempo effettivo di conversazione, senza prevedere alcun compenso per il tempo - 184 ore nel mese in questione - in cui l'assicurata doveva comunque restare a disposizione del datore di lavoro. In entrambi i casi, un manifesto squilibrio contrattuale non può - alla luce della predetta giurisprudenza - gravare sull'assicurazione contro la disoccupazione, ma deve eventualmente essere oggetto di particolare disamina nel contesto dei rapporti interni fra datrice di lavoro e lavoratrice, come correttamente indicato dall'autorità cantonale.

    d) Alla luce di quanto esposto, l'operato del Tribunale cantonale, che non si è basato sul guadagno realmente realizzato, merita di essere confermato.

(…)." (cfr. STFA del 21 giugno 2001 nella causa Q., C 65/01)

                               2.4.   Nella Circolare relativa alle indennità di disoccupazione (ID) (nella versione in francese del gennaio 2003: Circulaire IC, Janvier 2003), il Segretariato di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell'8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), in merito alle tematiche relative alla nozione di guadagno intermedio e al diritto alle indennità compensatorie ha, tra l'altro, rilevato che:

"  (…)

C95    La caisse examine si le salaire est conforme aux usages professionnels et locaux en se fondant sur les prescriptions légales, la statistique des salaires, l'échelle des salaires usuels de l'entreprise ou de la branche, les contrats types ou les conventions collectives de travail. Elle peut le cas échéant se procurer les directives émises par les associations professionnelles.

Un salaire conforme aux usages professionnels et locaux est pris en compte dès le début du gain intermédiaire, même si aucun revenu n’a été réalisé pendant les premiers mois.

Lorsque la rétribution à la commission ne correspond pas aux prestations de travail, on ne peut parler d'un salaire conforme aux usages professionnels et locaux.

Il arrive parfois qu'un assuré voulant remplir son obligation de diminuer le dommage accepte une activité tout à fait normale mais dont la rémunération ne correspond pas aux usages professionnels et locaux parce que cet emploi est dénommé "stage".

L'autorité compétente versera l'indemnité compensatoire pendant ce soi-disant "stage" que sur la différence entre le salaire conforme aux usages professionnels et locaux et le gain assuré.

Si elle doit recalculer le gain assuré dans un nouveau délai-cadre, elle tiendra compte en revanche du salaire effectivement versé.

(…)"

                                         (cfr. Circulaire IC, Janvier 2003, ch. marg. C95).

                               2.5.   Nella presente evenienza dagli atti di causa emerge che l’assicurata, a decorrere dal 1° febbraio 2003, ha lavorato presso la __________.

                                         Tale società ha disdetto il contratto di impiego nel mese di marzo 2005 per il 31 maggio 2005 (cfr. doc. 1, 3).

                                         Il 3 giugno 2005 la ricorrente si è iscritta in disoccupazione, dichiarando di cercare un’attività a tempo pieno quale assistente commerciale, assistente in organizzazioni, impiegata d’ufficio viaggi (cfr. doc. 2).

                                         A partire dal mese di luglio 2005 l’assicurata lavora su mandato dell’__________ come consulente finanziaria.

                                         L’__________ si occupa della mediazione indipendente di investimenti di capitale, assicurazioni e contratti similari di società terze. A tale fine si serve di un’organizzazione indipendente di servizio esterno, e meglio di agenti (cfr. contratto di agenzia del 13 giugno/27 luglio 2005 p.to 1, doc. 17).

                                         L’agente intermedia sempre a nome e per conto __________ gli affari delle società partner conformemente alle basi di valutazione vigenti di volta in volta, informa i clienti obiettivamente e coscienziosamente sugli affari delle società partner, ricerca la soluzione migliore per i clienti, redige completamente le proposte dal mandante e le inoltra __________. L’agente non ha però il diritto di stipulare contratti a nome e per conto __________ o delle società partner, di accettare pagamenti dal cliente per tali contratti o per l’accettazione di una proposta o per altri motivi, di modificare condizioni contrattuali o di pagamento, né di procacciare direttamente contratti a società partner e non partner.

                                         Per la sua attività l’agente riceve una provvigione di mediazione corrispondente alla sua posizione nel piano di carriera, nonché alle basi di valutazione vigenti. Le società partner sono libere di decidere in merito alla stipulazione dei contratti intermediati. La provvigione è dovuta soltanto per gli affari stipulati grazie alla mediazione dell’agente, ossia per i quali l’agente ha inoltrato i relativi moduli di proposta, firmati dal cliente e debitamente compilati. Il diritto alla provvigione nasce solo nel momento in cui l’affare intermediato viene stipulato fra la società partner e il mandante e quest’ultimo adempie effettivamente il contratto stipulato, ossia l’affare viene onorato (cfr. contratto di agenzia del 13 giugno/27 luglio 2005 p.ti 3 e 4, doc. 17; art. 418a e 418g CO).

                                         L’attività per l’__________ ha permesso all’assicurata di svolgere, parallelamente, alla sera o nei fine settimana, una formazione interna.

                                         Nei primi sei mesi l’assicurata è stata attiva per l’__________ a titolo accessorio, in seguito l’occupazione è divenuta principale. La ricorrente è rimunerata esclusivamente sulla base di provvigioni (cfr. doc. 19).

                                         Dai formulari “Indicazioni della persona assicurata” relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2006 risulta che la ricorrente ha conseguito un reddito effettivo soggetto a contribuzione pari alla somma di fr. 1'362.-- per il mese di gennaio 2006 e di fr. 664.10 per il mese di febbraio 2006 (cfr. doc. 15; 16; 25).

                                         Con provvedimento del 24 febbraio 2006, confermato dalla decisione su opposizione del 3 maggio 2006, la Cassa ha ritenuto che quale guadagno intermedio, da computare ai fini del calcolo della compensazione della perdita di guadagno, realizzato tramite l’attività di consulente finanziaria per l’__________ vada considerato l’ammontare di fr. 3'000.--, corrispondente al salario usuale per la professione di consulente finanziario e il luogo (cfr. doc. 23, 25).

                                         L’assicurata ha contestato l’importo del guadagno ipotetico stabilito dalla Cassa, osservando che tra lei e la __________ non è stato pattuito nessun importo minimo o massimo di retribuzione a scapito dell’assicurazione contro la disoccupazione. La possibilità di guadagno è invece illimitata e può superare la somma di fr. 3'000.--. Pertanto, a mente della ricorrente, in casu non vi sarebbe il rischio di dumping salariale (cfr. doc. I).

                               2.6.   Chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, ribadisce, come sopra visto, che il TFA ha confermato la giurisprudenza cantonale secondo la quale, nel caso di un assicurato impiegato quale agente assicurativo, non si può tener conto del guadagno effettivamente conseguito se esso risulta inferiore al minimo d’esistenza, ma si deve prendere in considerazione un guadagno ipotetico corrispondente al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta (cfr. consid. 2.3.).

                                         L’Alta Corte ha quindi ammesso che, quand'anche la retribuzione dipenda da fattori indipendenti dalla volontà del lavoratore (ciò che è il caso allorquando il salario è costituito unicamente o principalmente da provvigioni), l'assicurato deve lasciarsi imputare quale guadagno intermedio il salario ipotetico conforme alla professione, agli usi e al luogo.

                                         Nell'evenienza concreta la ricorrente, perlomeno dal mese di gennaio 2006, è attiva quale consulente finanziaria a tempo pieno.

                                         Ciò si evince, in primo luogo, espressamente dal contratto di agenzia concluso a tempo pieno dalla stessa con la __________ (cfr. p.to 2.1 doc. 17).      

                                         In secondo luogo, da quanto dichiarato dall’assicurata medesima alla Cassa il 25 ottobre 2005, e meglio che “…da gennaio 2006 entrerà in vigore il contratto di agenzia a tempo pieno” (cfr. doc. 12), e il 21 febbraio 2006, ovvero che “… a partire dal 1.1.2006 sono impiegata a tempo pieno presso __________” (cfr. doc. 21).

                                         E’ vero che l’Accordo complementare al contratto di agenzia, stipulato il 13 giugno/27 luglio 2005 con inizio il 2 luglio 2005, menziona l’attività di assistente di consulenza a tempo parziale (cfr. doc. 18, i particolare p.to 2), tuttavia è altrettanto vero che esso ha avuto una durata di cinque/sei mesi (cfr. doc. 18 p.to 3.2.; 19). In seguito, ossia al più tardi dal mese di gennaio 2006, è continuato solamente il contratto di agenzia principale, come peraltro attestato dalla ricorrente stessa nel suo scritto del 25 ottobre 2005 (cfr. doc. 12).

                                         Relativamente alla circostanza invocata per la prima volta dall’assicurata nell’opposizione del 23 marzo 2006 e ribadita nel ricorso che la sua attività presso __________ non va considerata a tempo pieno, in quanto essa non è attiva presso la ditta tutti i giorni secondo regolari orari d’ufficio (cfr. doc. 23, I), giova evidenziare, da un lato, che gli elementi addotti dalla ricorrente non sono tali da inficiare la conclusione secondo cui l’occupazione per la __________ è al 100%.

                                         Infatti se il contratto a provvigione non contiene limitazioni né di tempo né d’impegno, vi è solo da ritenere che il consulente possa svolgere l’attività a sua descrizione (cfr. STCA del 16 aprile 1999 nella causa M., 38.1998.396).

                                         Dall’altro che, in ogni caso, secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’interessato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

                                         In concreto, come appena esposto, precedentemente alla decisione formale è stato esplicitamente asserito dalla ricorrente che il contratto è a tempo pieno.

                                         Le provvigioni conseguite nei mesi di gennaio e febbraio 2006, corrispondenti a fr. 1'362.--, rispettivamente di fr. 664.10 (cfr. doc. 15; 16; 25), risultano inoltre inferiori al minimo d’esistenza.

                                         In simili condizioni, tenuto conto della descrizione dell’attività di agente svolta da RI 1 a tempo pieno per l’__________ e nonostante la retribuzione, pur essendo legata e dipendente da un determinato risultato, sia anche condizionata da fattori indipendenti dalla volontà della consulente finanziaria, la Cassa, analogamente alla giurisprudenza sopra citata, ha correttamente deciso che per il calcolo del guadagno intermedio dell'assicurata si deve considerare un reddito corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo ai sensi dell'art. 24 cpv. 3 LADI.

                                         Riguardo, poi, all’entità dell’ammontare di tale reddito, il TCA ha già avuto modo di stabilire che il salario di fr. 3'000.-- mensili o un importo annuo di fr. 36'000.-- (valido dopo il periodo di prova e raggiungibile in media annua o frazione) corrisponde alla retribuzione minima richiesta dall'Ufficio cantonale della manodopera estera per il rilascio di un permesso quale rappresentante alla manodopera estera non domiciliata (cfr. STCA dell’8 agosto 2005 nella causa P., 38.2004.91; STCA del 4 gennaio 2000 nella causa S., 38.1999.120; STCA del 28 luglio 1999 nella causa Z., 38.1999.174; STCA del 15 luglio 1999 nella causa C., 38.1999.126 e STCA del 16 aprile 1999 nella causa M., 38.1998.396).

                                         Di conseguenza, ritenuto che, anche se non quale consulente finanziaria, l’assicurata ha comunque una lunga esperienza lavorativa come assistente commerciale (vendita, fiduciario immobiliare) e dal luglio 2005 segue una formazione specifica di comunicazione e consulenza finanziaria che si concluderà nel dicembre 2006 (cfr. doc. 2, 12, I), a ragione quale guadagno conforme all’art. 24 cpv. 3 LADI è stato considerato l’importo di fr. 3'000.-- lordi mensili.

                               2.7.   Il 1° gennaio 2003 è entrato in vigore l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza”.

                                         Questa nuova importante disposizione legale ha il seguente tenore:

"  1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).   

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

                               2.8.   Riguardo, più specificatamente all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         In un’altra sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05 la nostra Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

                                         Il ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente, accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato, nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.

                                         Con sentenza del 27 marzo 2006 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse Baselland c/ B., C 141/05, il TFA ha confermato il giudizio di prima istanza secondo cui l’amministrazione aveva violato il dovere di consulenza non informando l’assicurata che il fatto di rimanere iscritta quale socia senza diritto di firma della Sagl per la quale aveva lavorato come dipendente le pregiudicava il diritto alle indennità di disoccupazione.

                                         In particolare la Massima Istanza ha rilevato che tramite opuscoli informativi, che l’assicurata avrebbe ricevuto al momento dell’iscrizione, viene ossequiato il dovere generale di informazione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, ma non il dovere di consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA, il quale va rispettato anche senza una formale richiesta di un assicurato circa una determinata problematica.

                                         Infine in una sentenza dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05 l’Alta Corte, pur stabilendo che nel caso di un’assicurata che si è iscritta in disoccupazione continuando a mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta in cui aveva lavorato come dipendente l’amministrazione, non rendendola attenta che l’iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva violato il proprio dovere di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, ha precisato che ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto alle prestazioni.

                                         Nella fattispecie esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l’assicurata, anche se fosse stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente dal CdA, in quanto essa sperava di poter riavviare l’attività. Di conseguenza alla stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al momento in cui l’assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue dimissioni.

                               2.9.   In concreto dalle carte processuali si evince che l’assicurata, già dal mese di settembre 2005, ha indicato alla Cassa, compilando i formulari “Attestato di guadagno intermedio” afferenti ai mesi di settembre, ottobre e dicembre 2005, poi sottoscritti dalla __________, di conseguire un reddito da provvigioni.

                                         In uno scritto del 4 ottobre 2005, indirizzato alla Cassa, la ricorrente ha altresì precisato di seguire anche una formazione che comunque si svolgeva esclusivamente durante i fine settimana e la sera (cfr. doc. 11, 12, 14).

                                         Il 25 ottobre 2005 essa, come si è già avuto modo di sottolineare, ha comunicato alla Cassa che dal mese di gennaio 2006 sarebbe entrato in vigore il contratto di agenzia a tempo pieno (cfr. doc. 12).

                                         La __________ ha, d’altronde, attestato con certificato del 26 ottobre 2005, poi trasmesso alla Cassa, che l’assicurata il 2 luglio 2005 aveva concluso con la stessa un contratto di agenzia con relativo Accordo complementare (cfr. consid. 2.5.) e che il mandato conferito agli agenti viene retribuito esclusivamente sulla base di provvigioni (cfr. doc. 19).

                                         La Cassa, pertanto, al più tardi dal mese di ottobre 2005, aveva una completa e corretta conoscenza della situazione professionale dell’assicurata.

                                         Tuttavia non emerge che la stessa si sia immediatamente espressa sul computo del guadagno intermedio effettivo.

                                         Alla luce della giurisprudenza federale menzionata al considerando precedente, occorre concludere che nel caso in esame, la Cassa avrebbe invece dovuto delucidare senza indugio la ricorrente circa il fatto che, visto che il contratto con la __________ implicava che fosse retribuita unicamente sulla base di provvigioni, vi era il rischio che se le stesse non avessero raggiunto un importo pari perlomeno al minimo di esistenza, sarebbe stato computato un guadagno intermedio corrispondente all’aliquota usuale per la professione e il luogo.

                                         L’omissione della Cassa è contraria a quanto contemplato dall’art. 27 cpv. 2 LPGA.

                                         A tale proposito è utile rilevare che in una sentenza del 5 gennaio 2006 emanata dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo, passata in giudicato e pubblicata in Plädoyer 3/2006 pag. 78 segg., è stato deciso che a torto la Cassa di disoccupazione ha tenuto conto di un guadagno intermedio ipotetico usuale per la professione e il luogo, invece di quello effettivo conseguito da un assicurato quale product-manager di una Sagl.

                                         La Corte cantonale ha rilevato che la Cassa, non avendo reso attento l’assicurato, nonostante fosse stata informata tempestivamente dell’entità della retribuzione percepita dallo stesso di circa fr. 15.-- all’ora, che gli sarebbe stato computato uno stipendio più elevato di quello reale, aveva violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA.

                                         In quel caso, inoltre, il Tribunale zurighese ha ritenuto adempiute le condizioni relative al diritto alla protezione della buona fede. In particolare, per quanto attiene al presupposto secondo cui l’informazione errata deve avere indotto l’assicurato ad adottare un comportamento o un’omissione che gli è pregiudizievole, è stato considerato che l’assicurato aveva continuato l’attività in questione, poiché dalla mancata comunicazione poteva dedurre di avere diritto a indennità compensative di importo pari alla differenza tra il suo guadagno assicurato e il guadagno intermedio effettivo. In effetti non appena messo al corrente, con decisione formale del 10 settembre 2004, che al contrario gli veniva imputato un reddito ipotetico, aveva disdetto il contratto di impiego alla fine di settembre 2004.

                             2.10.   La circostanza che la Cassa abbia contravvenuto al proprio dovere di consulenza, non implica ancora, automaticamente, che a RI 1 vada riconosciuto, ai fini di determinare il diritto alle indennità di disoccupazione dal mese di gennaio 2006, il guadagno intermedio realmente conseguito dalla stessa.

                                         La violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA va equiparata, secondo il TFA, al rilascio di un’informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

                                         Un’informazione sbagliata fornita da un’autorità permette, a determinate condizioni, la tutela della buona fede di un assicurato.

                                         Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

2.   l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.   l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.   l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

                                         (cfr. STFA del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

                                         La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio in una sentenza del 6 settembre 2001 nella causa M., C 344/00, è stata così precisata:

"  (…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob Dispositionen getroffen

wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“

                                         Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza del 29 agosto 2002 nella causa S., C 25/02, in cui, nell’ambito di una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare, è stata tutelata la buona fede dell’assicurato. Questi, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI.

                                         L’Alta Corte non ha invece considerato ossequiata questa condizione in una sentenza del 25 ottobre 2005 nella causa S., C 177/04. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata informazione da parte dell’autorità.

                                         Nel caso in esame questa Corte ritiene che non sia soddisfatto il presupposto secondo cui la mancata informazione deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.

                                         La ricorrente, infatti, da una parte, anche dopo aver saputo, al più tardi dal mese di febbraio 2006 (cfr. doc. 21, 22, 23), che le veniva computato un guadagno ipotetico corrispondente all’aliquota usuale per la professione e il luogo, non ha disdetto, perlomeno fino all’inoltro del ricorso al TCA nel mese di maggio 2006, il contratto concluso nel mese di luglio 2005 con la __________ (cfr. a contrario Plädoyer 3 /2006 pag. 80, citata al consid. 2.9.).

                                         Dall’altra, essa nell’atto ricorsuale ha indicato dei particolari vantaggi connessi all’attività di consulente finanziaria (impiego che può garantire un futuro professionale e ottime possibilità di carriera; attività che permette una formazione specialistica a 360 gradi molto ambita nel settore finanziario riconosciuta a livello svizzero; risparmio previdenziale/Cassa pensione dal 1° gennaio 2006; varie prestazioni di rischio – rendite secondo pilastro, malattia, LAINF; cfr. doc. I) che, in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), permettono di concludere che essa ha continuato il rapporto contrattuale con la __________ prevalentemente per ragioni di ordine differente rispetto al fatto di esclusivamente credere che quale guadagno intermedio sarebbe stata calcolata la propria retribuzione effettiva.

                                         Di conseguenza, in casu, non vi è nesso di causalità tra l’omessa informazione da parte della Cassa e il comportamento dell’assicurata, la quale ha in ogni caso proseguito la sua attività per la __________ fino almeno al mese di maggio 2006.

                             2.11.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, quale guadagno intermedio da computare ai fini della determinazione del diritto dell’assicurata alle indennità di disoccupazione a partire dal mese di gennaio 2006 non va considerata la retribuzione effettiva conseguita dalla stessa, bensì un ammontare di fr. 3'000.-- lordi mensili, corrispondenti al salario conforme all’art. 24 cpv. 3 LADI.

                                         La decisione su opposizione del 3 aprile 2006 emessa dalla Cassa deve conseguentemente essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2006.36 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.07.2006 38.2006.36 — Swissrulings