Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.03.2006 38.2005.91

16. März 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,886 Wörter·~39 min·3

Zusammenfassung

Assicurato,impiegato di commercio,rifiutatosi di partecipare a programma occupazionale quale riparatore di biciclette,assegnatogli per poter partecipare anche ad un corso di tedesco,va sanzionato.Il programma infatti era conforme al suo stato personale e di salute.Sospensione di 25 giorni confermata

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.91   DC/sc

Lugano 16 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 3 novembre 2005 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 3 novembre 2005 la Sezione del lavoro ha confermato una precedente decisione del 19 agosto 2005 (cfr. Doc. A2) con la quale RI 1 è stato sospeso per 25 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per essersi rifiutato di partecipare ad un programma di occupazione:

"  (...)

1.   II signor RI 1 si è riscritto in disoccupazione in data 11 gennaio 2005 (termine quadro per la riscossione: 12.01.2004 - 11.01.2006; guadagno assicurato: 3'712), alla ricerca di un impiego a tempo pieno come impiegato di commercio.

A far tempo dal 18 agosto 2005 il signor RI 1 non figura più iscritto come persona in cerca di impiego.

(...)

In data 17 maggio 2005 I'URC ha offerto al signor RI 1 un posto nel POT organizzato presso l'Ufficio circondariale di tassazione di __________. Dai documenti agli atti risulta che la misura è stata offerta, segnatamente in quanto in attesa dell'esito del test di tedesco (cfr. decisione 11 maggio 2005 concernente la frequentazione di un corso di perfezionamento, più precisamente del corso __________ (__________) previsto in data 12 maggio 2005 a __________) e dell'effettiva partenza di un corso adeguato al livello delle conoscenze linguistiche dell'opponente e, inoltre, vista la lunga assenza dello stesso dal mondo del lavoro.

Informato dall'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) dell'imminente inizio di un corso di tedesco, l'URC ha emesso in data 14 giugno 2005 una decisione mediante la quale il signor RI 1 è stato inserito nel corso di lingue __________ (__________) (__________) previsto (il mattino) a __________ nel periodo dal 6 giugno al 2 agosto 2005. All'assicurato è stata data l'opportunità di frequentare il POT a __________ a tempo parziale (il pomeriggio) per tutta la durata della concomitanza con il corso. In tal modo si è voluto permettere all'assicurato di seguire il corso di lingue da lui richiesto e, nel contempo, dargli la possibilità di frequentare una misura utile per il suo percorso professionale e per il suo reinserimento nel mondo del lavoro.

Vista tuttavia, da una parte, la difficoltà di abbinare la frequentazione delle due misure (segnatamente per quanto attiene agli spostamenti), dall'altra, la volontà dell'assicurato di proseguire il corso di lingue a __________, l'URC ha in data 8 giugno 2005 offerto al signor RI 1 un posto nel POT organizzato a __________ presso __________. Il giorno seguente l'assicurato ha informato I'URC di aver ricevuto l'esito degli esami di ammissione alla __________ sostenuti lo scorso mese di maggio e della possibilità di iniziare la scuola in settembre. Con scritto 15 giugno 2005 all'URC il signor RI 1 ha informato I'URC di non essere intenzionato a partecipare al POT previsto a __________ (poco tempo a disposizione in ragione della frequentazione del corso a metà tempo e della preparazione che l'opponente vuole consacrare per iniziare al meglio il suo percorso formativo presso la __________). Per quanto riguarda invece il POT a __________, dalla documentazione agli atti emerge che il responsabile della misura e l'assicurato hanno convenuto il non inizio della stessa, considerata in particolare la limitata disponibilità del signor RI 1 (cfr. verbale di audizione 6 luglio 2005 davanti all'UG, come pure il verbale del colloquio di consulenza del 14 giugno 2005 e la nota interna UG del 18 luglio 2005).

Con scritto 6 luglio, rispettivamente 11 agosto 2005 l'assicurato ha comunicato al servizio cantonale di avere deciso di usufruire di dieci giorni esenti dall'obbligo di controllo e di rinunciare, in seguito, alla disoccupazione.

Ora, considerata l'adeguatezza sia del POT organizzato presso l'Ufficio circondariale di tassazione di __________, sia di quello previsto a __________ presso __________, rilevato in particolare come le misure proposte avrebbero permesso al signor RI 1 di ampliare le proprie conoscenze professionali e di riattivarsi dopo un periodo di assenza dal mondo del lavoro (al riguardo, si rileva che l'assicurato, precedentemente la sua re­iscrizione in disoccupazione, ha effettuato dal 10 agosto 2004 al 10 gennaio 2005 un soggiorno linguistico in __________), lo scrivente Ufficio ritiene ingiustificato il comportamento assunto dall'opponente. La sospensione di 25 giorni decretata con la prima delle due decisioni qui contestate non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza menzionata. Né sono ravvisabili circostanze particolari tali da rendere lieve la colpa dell'assicurato e da giustificare, dunque, una riduzione della sospensione.

Tenuto conto degli argomenti sollevati con l'opposizione in esame, non si ritiene di poter giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la prima decisione qui contestata (n. __________). (...)" (Doc. A1)

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede la revoca o una riduzione della sanzione, rilevando:

"  (...)

Infatti, continuo a ritenere eccessiva una sospensione di 25 giorni, decisione no. __________, per i seguenti motivi:

"                                     Secondo l'art. 16 cpv 2 lett. c LADI un programma occupazionale sarebbe escluso dall'obbligo di accettazione se non fosse adeguato all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurato."

In data 31 dicembre 2003, dopo cinque anni di lavoro presso l'Ufficio stima a __________, ho rassegnato le dimissione, in quanto era mia intenzione, dopo anni di poca gratifica e soddisfazione personale in quell'ambito professionale, mi ero posto l'obbiettivo di perfezionare le mie conoscenze linguistiche in modo mi permettesse di migliorare, una volta rientrato in Svizzera dal soggiorno linguistico, la mia posizione sociale e professionale. Per questo motivo il 10 agosto 2004 sono partito in __________. Il giorno seguente il mio ritorno in Ticino, l'11 gennaio 2005, mi sono iscritto in disoccupazione allo scopo di ottenere un aiuto, oltre che economico, per il quale diritto ho pagato i contributi dal mio diciottesimo compleanno, nella ricerca di una professione che potesse soddisfare e ripagare dei sacrifici, soprattutto finanziari, fatti per raggiungere il mio obbiettivo, prefisso l'anno prima, di una migliore posizione professionale. Tuttavia, con il passare del tempo, mi rendevo conto, che nonostante gli sforzi effettuati per perfezionare l'inglese, avevo difficoltà nel trovare un impiego soddisfacente e conseguentemente il mio morale andava peggiorando. Finalmente, nel mese di giugno, ricevo la notizia di aver superato l'esame d'ammissione presso la Scuola __________, cosa che finalmente mi ripagava degli impegni profusi nella ricerca di una sistemazione professionale migliore rispetto quella precedente e conseguentemente anche il mio morale migliorava, rendendomi conto che stavo per raggiungere il mio obiettivo. Nonostante fossi riuscito da solo a trovare un'occupazione adeguata alle mie aspettative, il signor __________ dell'Ufficio Regionale di collocamento, mi proponeva un programma occupazionale, in qualità di meccanico di biciclette che non solo non era adeguato alle mie conoscenze scolastiche (diploma d'impiegato di commercio) e professionali (solo attività come impiegato) ma addirittura inferiore all'impiego precedente che avevo lasciato, investendo tutti i miei risparmi, appositamente per migliorare la mia posizione, causando nuovamente una notevole perdita di autostima e fiducia nei miei mezzi.

A questo punto ho rifiutato tale proposta, in quanto l'ho ritenuta non idonea alla mia situazione personale, poiché mi precludeva un impegno totale, nei due mesi successivi, preparandomi adeguatamente all'opportunità che avevo trovato nel superamento degli esami alla __________ così da evitare di vedere nuovamente vanificati gli sforzi profusi per il raggiungimento del mio obbiettivo.

Per questi motivi continuo a ritenere eccessiva una sospensione di 25 giorni, decisione no. __________, che chiedo venga annullata o ridotta in quanto a mio modo di vedere la mia situazione personale mi permetteva, secondo l'art. 16 cpv 2 lett. c LADI, di rifiutare il programma occupazionale propostomi." (Doc. I

                               1.3.   Nella sua risposta del 20 dicembre 2005 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva riconfermando le argomentazioni contenute nella decisione su opposizione.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo".

                                         La terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

                                         Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972).

                                         In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

                                         Al riguardo il TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:

"  (...)

2.1 Nell'ambito della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a una ri­organizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., con­sid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il pe­riodo contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli  uffici regionali di collocamento e ai prov­vedimenti inerenti al mercato del lavoro, dei risparmi da contrapporre ai maggiori on derivanti dagli Accordi bilaterali (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."

                                         La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).

                                         L'art. 59 LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste misure.

                                         L'art. 64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il tenore di questa disposizione è il seguente:

"1   Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

    a.  programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

    b.  pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione;

    c.  semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione:

2  L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3  L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c."

                                         Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA del 29 marzo 2005 nella causa D., C 274/04; STFA del 12 aprile 2005 nella causa B., C 269/04; STFA del 30 settembre 2005 nella causa  B., C 279/03).

                                         A questo proposito in una sentenza del 6 dicembre 1999 nella causa M., C 376/98, il TFA ha rilevato:

"  In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art. 72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).

Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile (cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag. 78 seg.)."

                                         In DTF 125 V 367 il TFA ha ricordato che:

"  Zum andern gelten für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit, muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"

                                         L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato.

                                         In una sentenza dell'11 ottobre 2005 nella causa W., (C 184/05) il TFA ha ricordato che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen in Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".

                               2.3.   Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa M. C 126/02; DTF 125 V 361).

                                         La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 9 febbraio 2006 nella causa T., C 301/05; STFA del 13 dicembre 2005 nella causa S., C 272/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).

                                         Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

                                         Su queste questioni, vedi in particolare:

                                         G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg..

                               2.4.   In una sentenza del 29 dicembre 1997 nella causa V., pubblicata in RDAT II-1998 pag. 255 seg., il TCA, respingendo il ricorso di un assicurato che aveva rifiutato di partecipare ad un programma di occupazione, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  Nell'evenienza concreta, l'URC di Biasca, vista l'impossibilità di assegnare al ricorrente un'occupazione adeguata e non ritenendo opportuni altri provvedimenti inerenti il mercato del lavoro (cfr. art. 72 a cpv. 1 LADI), gli ha offerto un lavoro nell'ambito di un programma occupazionale per disoccupati (cfr. Doc. A3).

Il TCA è dunque chiamato a stabilire se l'impiego assegnato all'assicurato "è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato". Se così non fosse, l'occupazione sarebbe inadeguata e di conseguenza esclusa dall'obbligo di accettazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI).

L'assicurato, nato nel 1949, non fa valere che l'occupazione non era conforme alla sua età o alle sue condizioni di salute (cfr. pure Doc. 4). Egli sostiene invece che l'impiego non era conforme alla sua situazione personale, in quanto gli avrebbe precluso "ogni e qualsiasi possibilità di rapporti affettivi" con la sua convivente (da sei anni) e il figlio di quest'ultima.

Al proposito N.V. sottolinea di essere domiciliato a C. e di rientrare ogni fine settimana a T. in Provincia di B. Ora, visto che durante il programma d'occupazione a Pollegio avrebbe dovuto lavorare ogni sabato (cfr. Doc. 3 e Doc. VII) e qualche ora (una volta al mese) anche la domenica, gli sarebbe stato impossibile "per sei mesi partire di sabato - primo pomeriggio o sera - e rientrare la domenica sera (se non addirittura di domenica mattina) facendo 540 km di tragitto stradale" (cfr. Doc. A).

Come sottolinea Gerhards ("Kommentar zum Arbeitslosenversiche-runggesetz", Vol. I, ed. Paul Haupt, Berna e Stoccarda 1988, pag. 234 no. 27), con il concetto di "situazione personale" si intende soprattutto lo stato civile, il numero di figli bisognosi di cure, l'obbligo di assistenza verso genitori o parenti, l'esistenza di una casa propria (cfr. STCA del 15 aprile 1997 nella causa M.S.H., a proposito di una donna che doveva occuparsi dei suoi figli piccoli).

Nella presente fattispecie l'assicurato, celibe, vive tutta la settimana a C. e si reca ogni fine settimana in Provincia di B., dove risiedono la sua convivente e il figlio di quest'ultima per i quali, secondo quanto affermato dal suo patrocinatore, il ricorrente adempie "ad ogni onere di assistenza" (cfr. consid. 1.2).

Questo Tribunale ritiene che i motivi addotti dall'assicurato, seppure parzialmente comprensibili, non erano tali da rendere inadeguata l'occupazione assegnatagli.

Innanzitutto, va ricordato che è l'assicurato stesso ad avere scelto di vivere solo in Svizzera (e dunque separato dai suoi cari) (precisamente a C., dove è domiciliato) durante tutta la settimana.

Inoltre, l'obbligo di lavorare anche di sabato (fino a mezzogiorno) non gli avrebbe comunque impedito di recarsi a T. per una breve visita, mentre invece era da lui esigibile che una volta al mese non rientrasse in Italia quando doveva lavorare la domenica (in questa occasione, del resto, egli avrebbe potuto ricevere la visita della convivente e del figlio di quest'ultima).

Infine e soprattutto l'occupazione in questione aveva un carattere temporaneo e sarebbe durata solo sei mesi.

A ciò va aggiunto che, per costante giurisprudenza federale, il concetto di famiglia, vincolante anche per le assicurazioni sociali, è quello che presuppone il matrimonio (cfr. su questo aspetto RDAT II 1996, pag. 245).

Il concetto di "situazione personale" ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, deve dunque essere interpretato valutando se si è in presenza di una coppia sposata o, come nel caso concreto, di conviventi. Nel primo caso la "protezione" per l'assicurato è certamente superiore (vedi comunque a proposito del diritto al ricongiungimento famigliare, esteso pure ai conviventi, la STCA del 12 marzo 1997 nella causa D.K. relativa agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI).

E' anche utile precisare che la seconda revisione della LADI ha formulato in parte in modo più restrittivo il concetto di occupazione adeguata, per cui, come sottolinea Gerhards ("Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrecht", pag. 113) qualche occupazione che fino al 31 dicembre 1995 non era adeguata, lo è invece dal 1. gennaio 1996.

In conclusione, dunque, a mente del TCA, l'occupazione assegnata all'assicurato rispettava il presupposto dell'art. 16 capoverso 2 lettera c LADI, conformemente a quanto richiesto dall'art. 72 a cpv. 2 LADI. Nella presente fattispecie prevale pertanto l'aspetto di reinserimento nel mondo del lavoro, che è uno dei principali obiettivi dei programmi di occupazione, e che si giustifica tanto più nel caso dell'assicurato disoccupato da più di un anno (e cioè dal 21 dicembre 1995; cfr. Doc. 5) al momento in cui gli è stata assegnata l'occupazione temporanea (su questi aspetti cfr. DLAD 1987 pag. 39; D. Cattaneo, "Les mesures préventives ....", pag. 523 n. 891).

La decisione dell'UCL, che ha inflitto a N. V., la sanzione minima prevista dalla legge (cfr. consid. 2.5. e 2.6.) deve dunque essere confermata.

A titolo abbondanziale va rilevato che al medesimo risultato si dovrebbe pure giungere anche volendo applicare alla presente fattispecie tutti i criteri dell'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. al riguardo consid. 2.7.).

L'occupazione in questione, quanto alla durata del lavoro, rispettava infatti le condizioni previste dal "Contratto normale di lavoro per il personale dell'agricoltura": 40 ore di lavoro settimanali (cfr. Doc. VII) contro "le 50 ore nella media annuale, ma comunque al massimo 55 ore alla settimana" previste dal contratto normale (cfr. Doc. VIII). Essa non poteva dunque venire rifiutata sulla base dell'art. 16 cpv. 2 lett. a LADI.

Contrariamente al parere del rappresentante dell'assicurato, il ricorrente non può neppure invocare l'art. 16 cpv. 2 lett. b LADI ("non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato").

In effetti il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di precisare, nella già citata sentenza emessa prima della revisione della LADI, che, dopo un periodo prolungato di disoccupazione, anche un'attività in un programma di occupazione che non corrisponde alle qualifiche professionali e all'attività precedente dell'assicurato deve essere accettata. In quell'occasione il TFA, dopo aver affermato che l'obbligo di partecipare a lavori di pulizia del bosco e di costruzioni di sentieri escursionistici non costituisce una violazione della libertà personale del disoccupato ed avere ricordato che in un periodo di grave crisi economica un assicurato deve accettare anche un'occupazione che non corrisponde alle sue qualifiche e ai suoi desideri (e segnatamente non può rifiutare un'occupazione temporanea in un settore diverso da quello dove era attivo prima di rimanere disoccupato), si è così espresso nel caso concreto: "n'est dès lors pas déterminante l'allégation du recourant selon laquelle il a une formation de programmeur et est apte davantage à l'exercice d'un travail intellectuel que manuel" (cfr. DLAD 1987 pag. 38).

Analoghe considerazioni devono valere, nella presente fattispecie, per un carpentiere qualificato, in disoccupazione da più di un anno e chiamato a svolgere per un periodo di sei mesi un'attività di orticoltore (cfr. sui contenuti di questo programma d'occupazione cfr. "Disoccupazione e orticoltura" in Caritas Insieme, luglio-agosto 1997, pag. 10-12).

Infine, visto che l'assicurato è domiciliato a C. e l'occupazione gli è stata assegnata a P., il tragitto non dura certamente più di due ore per recarsi al lavoro e più di due ore per il rientro, e non può            dunque essere esclusa dall'obbligo di accettazione sulla base dell'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI (cfr. G. Gerhards, "Grundriss..." pag. 113)." (RDAT II-1998 pag. 258-262).

                                         In un'altra sentenza del 5 luglio 1999 nella causa G. (38.98.00410), il TCA ha invece stabilito quanto segue:

"  Nella presente fattispecie all'assicurato è stato proposto in data 31 luglio 1997 (cfr. Doc. B) un impiego quale artigiano, in un programma di occupazione temporanea, presso Caritas Ticino, in un lavoro dove non necessitano qualifiche professionali (cfr. Doc. A).

L'assicurato ha così giustificato la mancata partecipazione al colloquio d'assunzione con il responsabile del programma di occupazione:

"                                                                             In quanto mi avete assegnato in modo inadeguato, non confacente alle mie qualifiche.

Risulta dal vostro "colsta ... No. E1306910": qualificazione senza qualifica, nel merito tengo a precisarvi che non sono senza qualifica, ho frequentato il Centro scolastico industrie artistiche per cinque anni a tempo pieno dove ho conseguito la licenza in grafica ed il dipl.fed. di grafico e come professione / att. = artigiano, quando la mia professione non è quella di artigiano. Oltre a ciò, mi avete fatto firmare per una assegnazione a Cadenazzo e poi mi avete assegnato per: due Giubiasco, Cadenazzo e Pollegio." (Doc. C)

Alle luce della giurisprudenza federale e cantonale citata (cfr. consid. 2.7 e 2.8) le argomentazioni addotte dall'assicurato non sono tali da giustificare il rifiuto dell'occupazione assegnata. Le nuove disposizioni relative all'obbligo di partecipare ad un programma di occupazione non prevedono infatti più, come in passato, di tenere conto delle qualifiche professionali dell'assicurato per considerare adeguata questa misura inerente al mercato del lavoro. Va comunque sottolineato che, visto il lungo periodo di disoccupazione e considerata la durata limitata dell'occupazione assegnata, anche volendo applicare la precedente giurisprudenza federale, il lavoro di orticoltore sarebbe stato adeguato per un grafico (cfr. consid. 2.8 infine).

In simili condizioni la sospensione di 25 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, inflitta all'assicurato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, non può che essere confermata (cfr. consid. 2.6)."

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                               2.6.   Per quanto concerne l'entità della sospensione, occorre segnalare che il TFA in una sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa UCL c/ D.S. (C 262/01), si è pronunciato su un ricorso dell'Ufficio cantonale del lavoro (dal 1° gennaio 2002: Sezione del lavoro) del Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi.

                                         L'Alta Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.

                                         Il TFA ha accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

                                         Al riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:

"  (…)

2.

2.1 La Corte cantonale si è distanziata dalla valutazione operata dall'UCL e ha qualificato solo come leggera - e non come mediamente grave - la colpa dell'assicurata. In particolare, non ha condiviso il provvedimento amministrativo poiché esso avrebbe riprodotto "meccanicamente (in funzione della durata della misura)", e quindi senza tenere conto dell'insieme delle circostanze, le tabelle emanate dal seco in materia (cfr. Prassi ML/AD 99/1 foglio A/1).

2.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente, dando per scontato che la durata della sospensione vada determinata a dipendenza della gravità della colpa nel singolo caso e debba pertanto tenere conto di tutte le circostanze concrete, censura nondimeno l'operato dei primi giudici e ritiene che la sanzione inflitta dall'amministrazione, fondata sulle direttive emanate dal seco al fine di eliminare le forti divergenze cantonali riscontrate in materia, sarebbe già rispettosa del principio di proporzionalità, mentre gli elementi soggettivi evocati dalla pronuncia impugnata non sarebbero tali da giustificarne una riduzione.

3.

3.1 In una recente sentenza pubblicata in DTF 125 V 197, resa nell'ambito applicativo dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 1995, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare una sospensione per 20 giorni, ossia per la durata massima prevista dalla normativa allora in vigore per i casi di colpa mediamente grave, decretata nei confronti di un assicurato che non aveva dato (tempestivamente) seguito all'ingiunzione dell'Ufficio di iscriversi a un (adeguato) programma occupazionale di 6 mesi

mancando di conseguenza di parteciparvi. Similmente, in una successiva sentenza 19 agosto 2002 in re K., C 355/01, questa Corte ha tutelato la decisione di sanzionare con 23 giorni di sospensione un tale rifiuto. In numerose altre occasioni, per contro, questo Tribunale ha ravvisato in casi analoghi un comportamento gravemente colposo (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c OADI).

Così, ha già avuto modo di convalidare la sospensione per 45 giorni di un assicurato che si era rifiutato, per la presenza di - peraltro effettivi - problemi di schiena, di intraprendere, nell'ambito di un programma occupazionale temporaneo, un'attività di custode presso una casa di cura, la molteplicità delle funzioni inerenti a questa occupazione non essendo stata ritenuta tale da causare un eccessivo e ripetuto carico della schiena (sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99, C 382/00). Parimenti, in una precedente sentenza, inedita, del 19 maggio 1999 in re S., C 54/98, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che l'abbandono, dopo pochi giorni e senza valido motivo, di un'occupazione temporanea assegnata all'assicurato nell'ambito di un programma occupazionale, giustificava una sospensione di (almeno) 31 giorni (cfr. pure sentenze 28 marzo 2001 in re Z., C 308/00, 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99).

II Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua giurisprudenza, qualifica infine, normalmente, come mediamente grave l'assenza ingiustificata a un corso e l'interruzione del medesimo (cfr. sentenza 9 ottobre 2002 in re M., C 136/01, e i riferimenti ivi citati).

3.2 Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza citata del 21 maggio 2002  in re W. -,                                     il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999, no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr. Prassi -ML/AD 99/1 foglio A/1), consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di ­tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti di D.S. non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.         

3.3 Né sono ravvisabili circostanze particolari che giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la considerazione che

D.S. era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno e sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto, beneficiando di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa (cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il fatto che il programma occupazionale assegnato presso la Magistri Ticinesi avrebbe comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle esigenze del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito ed essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività proposta, l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità (cfr. sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00, consid. 2b, come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).

3.4 Considerato l'insieme delle circostanze come pure l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000 all'UCL, di. avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile D.S. mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.

4.

In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il comportamento di D.S. non configurasse un comportamento gravemente colposo passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata." (cfr. STFA 25.2.2003 nella causa UCL c/ D.S., C 262/01)

                                         Relativamente alla sentenza del TFA del 12 febbraio 2001 nella causa B. (C 446/99, C448, C 382/00), menzionata nel giudizio appena citato, questo Tribunale constata che erroneamente l'Alta Corte ha indicato che la sospensione di 45 giorni inflitta a un assicurato per aver rifiutato, a causa di problemi alla schiena, un'attività di custode nell'ambito di un programma occupazionale è stata convalidata dalla stessa. In realtà, infatti, tale sanzione è stata ridotta dalla nostra Massima Istanza a 20 giorni, in considerazione proprio dei disturbi alla schiena che rendevano alcune mansioni concernenti l'occupazione assegnata all'assicurato non adeguate al suo stato di salute.

                                         In una sentenza del 16 aprile 2003 nella causa M. (C 224/02), l'Alta Corte ha poi ritenuto incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover effettuare lavori pesanti.

                               2.7.   Nell'evenienza concreta all'assicurato, nato nel 1977 e domiciliato a __________, di professione impiegato di commercio (cfr. Doc. 22), il 14 giugno 2005 il consulente del personale ha  formalmente assegnato  un corso nella lingua tedesca, presso la Scuola __________ (__________di __________). Questo perfezionamento, della durata di due mesi (dal 6 giugno al 2 agosto 2005), si è svolto il mattino (dalle 8:30 alle 12:10, Doc. 21) ed è stato regolarmente frequentato dall'assicurato.

                                         Oltre a questo corso linguistico il consulente del personale ha assegnato all'assicurato un programma di occupazione professionale, da svolgersi il pomeriggio, presso __________ a __________ (cfr. allegato al Doc. 14).

                                         L'assicurato ha rifiutato di partecipare al programma di occupazione con la seguente motivazione:

"  In riferimento alla sua proposta di partecipare ad un programma occupazionale, più precisamente presso la __________ in qualità di riparatore di biciclette, dopo attenta valutazione ho deciso di non prendere in considerazione questa possibilità.

Infatti, ho reputato che, visto la mia disponibilità ridotta (fino al 2 agosto al 50% e successivamente 3 settimane al 100%), fosse più corretto proporre questa opportunità all'indirizzo di un altro assicurato che necessiti maggiormente, in riferimento al termine d'indennità giornaliera, di partecipare al sopracitato programma.

Inoltre, sempre dopo attenta riflessione, ho ritenuto che nonostante consideri questo lavoro una valida esperienza di vita, il tempo a disposizione da dedicare a tale attività, non mi permetterebbe di apprendere ed acquisire una conoscenza pratica rilevante che permetta di influenzare in maniera considerevole un percorso professionale futuro.

Inoltre, valuto più opportuno, tenendo in considerazione che la sera è occupata da altri impegni personali, utilizzare il tempo a mia disposizione (mezza giornata fino al 2 agosto e successivamente 3 settimane a tempo pieno), per prepararmi nel miglior modo possibile, visto che la mia assenza dagli studi da 5 anni, per il percorso formativo presso la __________, in modo da evitare che un'insufficiente preparazione mi metta in difficoltà durante l'anno scolastico, correndo conseguentemente il rischio di non superarlo e di dover di nuovo far fronte, l'anno successivo, all'assicurazione contro la disoccupazione.

Per questi motivi vorrei non dare seguito alla sua offerta per il programma d'occupazione temporanea. Vorrei comunque ringraziarla per il lavoro svolto allo scopo di facilitare il mio inserimento professionale." (cfr. lettera del 15 giugno 2005, Doc. 18a).

                                         In uno scritto del 3 agosto 2005 il consulente del personale ha precisato in particolare che l'assicurato avrebbe potuto partecipare a un programma di occupazione a tempo pieno a __________, presso l'Ufficio circondariale di tassazione, che il ricorrente ha comunque voluto partecipare ad un corso di perfezionamento linguistico, che l'assicurato è stato informato del fatto che il programma di occupazione era prioritario rispetto al corso di perfezionamento e che il programma di occupazione a __________ è stato assegnato al ricorrente per poter conciliare i due impegni.

                                         In particolare il consulente del personale __________ ha rilevato:

"  (...)

__________ è informato che il pot presso l'Amministrazione è prioritario rispetto alla partecipazione al corso di tedesco. Infatti al momento dell'assegnazione __________ ha usufruito di 266 i.d. ed ha diritto ad ancora a circa 6 mesi di indennità, inoltre __________ non aveva più lavorato dopo la fine del '03 (oltre 1,5 anni di inattività): è quindi importante ed utile per RI 1 partecipare ad una misura del mercato del lavoro dove è impegnato a lavorare. (...)" (Doc. 8)

                                         L'assicurato ha avuto l'occasione di prendere posizione su questo scritto (cfr. Doc. 6). Egli ha pure potuto formulare le sue giustificazioni sia per iscritto (cfr. Doc. 12) che in occasione di un audizione personale (cfr. Doc. 10), già prima che l'amministrazione emettesse la decisione formale.

                                         Dal profilo procedurale la Sezione del Lavoro ha dunque garantito all'assicurato il diritto di essere sentito (cfr. al riguardo la STFA del 30 settembre 2005 nella causa B., C 279/03).

                                         Chiamato ora a pronunciarsi sul ricorso dell'assicurato il TCA ribadisce innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 3 LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro che gli vengono ufficialmente assegnati (cfr. DTF 121 V58; D. Cattaneo, "Alcuni compiti…", pag. 86-87). Colui che non partecipa o che interrompe il corso o il programma di occupazione, senza validi motivi, deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.1 lett. d LADI (cfr. DTF 125 V 360; DLA 1999 pag. 45-47; consid. 2.4. e 2.5).

                                         Inoltre, riguardo all'eventuale desiderio di un assicurato di seguire altri tipi di corsi o di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle capacità e attitudini dell'assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA del 5 ottobre 2000 nella causa B., 38.2000.74 e STFA non pubblicata del 13 maggio 1993, nella causa B., C 121/92).

                                         Nella presente fattispecie il consulente del personale ha esposto in modo convincente le ragioni per cui si rendeva necessario per l'assicurato una misura che gli facilitasse il reinserimento nel processo lavorativo.

                                         L'assicurato non fa peraltro valere valide ragioni per cui il programma in questione non era conforme alla sua situazione personale. In particolare la sua scelta di iniziare una nuova formazione professionale dopo alcuni mesi non la esonerava dall'adempiere i suoi obblighi nel periodo per il quale pretendeva le indennità di disoccupazione. In caso contrario egli avrebbe peraltro potuto essere considerato inidoneo al collocamento (cfr. sul tema: STFA del 14 febbraio 2006 nella causa B., C 117/05).

                                         È vero che il programma di occupazione in qualità di riparatore di biciclette doveva avere luogo in un settore del tutto diverso rispetto a quello per il quale l'assicurato è formato.

                                         Al riguardo va tuttavia sottolineato il legislatore ha voluto esplicitamente (ed ancora riconfermato in occasione della terza revisione della LADI) che, nel contesto dei programmi di occupazione, non si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI ma soltanto di alcuni (in particolare quello dell'art. 16 cpv. 1 lett. c LADI).

                                         Certo, le perplessità sollevate dalla dottrina (cfr. Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zurigo 1998, pag. 88) riguardo alla conformità dell'art. 72a cpv. 2 LADI con la cifra 2 della Conv.OIL n° 168 ("nel valutare l'adeguatezza di un impiego si deve tener conto segnatamente, nelle condizioni prescritte e nella misura appropriata, dell'età del disoccupato, della sua anzianità nella professione anteriore, dell'esperienza acquisita, della durata della disoccupazione, dello stato del mercato del lavoro, delle ripercussioni di questo impiego sulla situazione personale e familiare dell'interessato e del fatto che l'impiego è disponibile per causa diretta di una sospensione del lavoro dovuta a un conflitto professionale in corso" (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 22; DLA 1999 pag. 46)), norma direttamente applicabile (cfr. DTF 124 V 236-237; Chopard, op.cit., pag. 74), sono condivise dal TCA (cfr. STCA del 26 gennaio 2004 nella causa A., 38.2003.44; STCA del 22 agosto 2001 nella causa L., 38.2001.13; STCA del 31 luglio 2001 nella causa B., 38.2001.10; STCA del 23 febbraio 2001 nella causa U., 38.2000.111 e STCA del 5 ottobre 2000 nella causa B., 38.2000.74).

                                         Questo Tribunale è comunque chiamato ad applicare le leggi federali (cfr. art. 191 Cost. fed.; STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., H 29/02: "trattandosi di norma contenuta in una legge federale, nè il Tribunale federale delle assicurazioni nè le altre autorità amministrative e giudiziarie possono esaminare la costituzionalità (art. 191 Cost.). Tuttavia è ammissibile interpretare la disposizione in esame in maniera conforme alla Costituzione, rispettando il tenore, rispettivamente il senso chiaro della norma (DTF 126 IV 248 consid. 4b)").

                                         Va comunque sottolineato che, nel caso concreto, quell'occupazione temporanea è stata assegnata all'assicurato in quanto egli non voleva rinunciare al corso di tedesco per frequentare il programma di occupazione prospettato dall'amministrazione (all'interno dell'amministrazione, e precisamente presso un ufficio circondariale di tassazione) ciò che sarebbe stato più opportuno in considerazione della formazione dell'assicurato e della sua precedente attività professionale di 4 anni presso l'Ufficio stima (cfr. Doc. 22).

                                         In conclusione l'attività proposta, peraltro di carattere sussidiario rispetto all'esercizio, anche solo a tempo parziale, di un lavoro retribuito (cfr. DTF 125 V 362 ) e che era oltretutto di durata limitata, non aveva niente di degradante (cfr. le sentenze citate al consid. 2.7. e DTF 125 V 367; STCA del 5 luglio 1999 nella causa G., per un programma quale orticoltore, 38.98.410; STCA del 5 ottobre 2000 nella causa B., per un programma denominato "Castello Visconteo", 38.2000.74; STCA del 23 febbraio 2001, nella causa U., per un programma relativo al riutilizzo di apparecchi elettrici ed elettronici, 38.2000.111; STCA del 5 luglio 2001 nella causa S., per un programma denominato "Magistri ticinesi", 38.2000.17; STCA del 31 luglio 2001 nella causa B., per un programma organizzato da SOS Soccorso Operaio Svizzero; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa A. 38.2003.44 per due programmi d'occupazione presso il Mercatino Caritas di Giubiasco e l'Atelier Ri-Taglio) e avrebbe permesso all'assicurato di rientrare in un ambiente lavorativo.

                                         Il TFA ha del resto ritenuto adeguata per un carpentiere la partecipazione ad un programma di occupazione denominato "Laboratorio di artigianato" con la seguente motivazione:

"  4.1 Der Beschwerdeführer macht zu Recht nicht mehr geltend, der Einsatz im Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier» sei grundsätzlich nicht zumutbar gewesen. Aufgrund der Akten umfasste seine Tätigkeit das Herstellen von Metallsachen. Neben dem Feilen, Löten und Kleben hatte er u.a. Schleifarbeiten auszuführen. Nach seinen eigenen Angaben musste er Figuren mit «Eisenstängeli» erstellen (Schreiben vom 22. Mai 2003). Weder die Tatsache, dass der Versicherte gelernter Zimmermann ist und während mehr als 25 Jahren beim selben Arbeitgeber in diesem Beruf tätig war, noch sein Alter (57 Jahre im Zeitpunkt der arbeitsmarktlichen Massnahme) lassen den Einsatz im Beschäftigungsprogramm als unzumutbar im Sinne des Gesetzes erscheinen.

Ebenso wenig genügt für die Annahme von Unzumutbarkeit, dass er

offensichtlich in der Arbeit wenig oder sogar keinen Sinn zu erblicken

vermochte und er es vorgezogen hätte, mit Holz zu arbeiten (Aufräumen im Wald, Bänke erstellen usw.). Indessen übt der Beschwerdeführer Kritik an der Leitung des Beschäftigungsprogrammes." (cfr. STFA del 30 settembre 2005 nella causa B., C 279/03)

                                         Il programma di occupazione assegnato all'assicurato rispettava il requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.5., 2.6., 2.7.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46). Di conseguenza egli  era tenuto ad accettarlo senza indugio.

                                         A ragione, dunque, il ricorrente è stata sanzionato sulla base  dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per avere rifiutato un programma occupazionale presso il __________.

                                         Anche l'entità della sanzione (25 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione) risulta conforme alla legge e alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.) per cui la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2005.91 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.03.2006 38.2005.91 — Swissrulings