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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.04.2005 38.2005.9

14. April 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,689 Wörter·~53 min·4

Zusammenfassung

insufficienti ricerche nei 3 mesi prima dell'iscrizione in disoccupazione da parte di un assicurato anziano. Il tentativo di creare un'attività indipendente non è stato provato.Irrilevante che non sapesse di dover cercare lavoro.La sanzione non ha carattere punitivo.Sospensione di 4 giorni corretta

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.9   rs/ss

Lugano 14 aprile 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 14 gennaio 2005 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________________   in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 21 dicembre 2004 l'Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha sospeso l'assicurato per 4 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, argomentando:

"  (…)

Le motivazioni da lei esposte, a giustificazione della mancata certificazione degli sforzi personali dedicati alla ricerca di un'occupazione adeguata prima della sua iscrizione in disoccupazione, non possono essere integralmente accolte.

Gli sforzi dedicati a tale impegno devono essere indirizzati ad impieghi in qualità di lavoratore dipendente. Il tentativo di intraprendere un'attività in proprio non è per legge considerato un impegno adeguato o per lo meno sufficiente.

Il diritto alle indennità di disoccupazione è fondato sulla disponibilità ad essere collocato come dipendente per la questione dei periodi contributivi, i quali non vengono considerati se derivati da attività dipendenti.

Tuttavia, sulla base della buona fede, ritengo di poter considerare almeno parzialmente le ricerche eseguite per telefono e quindi una considerevole riduzione della sospensione prevista per tale infrazione.

Per i motivi sopraccitati, viene quindi decisa la sospensione al diritto alle indennità di disoccupazione per il periodo determinato citato a margine.

Il periodo minimo di sospensione, corrispondente a 9 giorni è stato dimezzato come da disposizioni vigenti per assicurati con più di 60 anni di età." (Doc. 6)

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato (cfr. doc. 7), l'URC, il 14 gennaio 2005, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.

                                         In particolare l'amministrazione ha rilevato:

"  (…)

Nel caso concreto l'assicurato durante il periodo precedente l'iscrizione (3 mesi) non ha documentato alcuna ricerca di lavoro. L'opposizione si basa su due motivi:

1. dal momento dell'iscrizione e dell'attribuzione del diritto alle indennità di disoccupazione l'assicurato rispetta gli obblighi posti dalla LADI. Tale fatto non è mai stato messo in dubbio dall'URC e comunque è irrilevante ai fini della presente decisione;

2. l'assicurato ritiene che non possa essere applicata una sanzione "retroattiva", ossia relativa ad un periodo per il quale non era a conoscenza dell'obbligo di cercare lavoro e comprovare i relativi sforzi intrapresi. Secondo la giurisprudenza federale non è possibile invocare l'ignoranza della legge per ricavarne dei vantaggi (cfr. DTF 124 V 220; STFA del 29.1.92 nella causa E. R., C 77/91). Inoltre le disposizioni dell'OADI (cfr. art. 26 cpv. 2 e art. 45 cpv. 1 lett. a) e la costante giurisprudenza del TFA prevedono di sanzionare le mancate ricerche nel periodo precedente l'iscrizione alla disoccupazione.

La decisione dell'URC è stata fissata in conformità alle direttive emesse dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro nei casi di ricerche mancanti per il periodo di 3 mesi che prevedono una sanzione tra 12 e 18 giorni. Tenuto conto dell'età dell'assicurato la sanzione è stata ridotta a 4 giorni, ed appare pertanto particolarmente mite." (Doc. A)

                               1.3.   L'assicurato ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA, esprimendosi come segue:

"  (…)

○    sono venuto a conoscenza del mio diritto di percepire un'indennità di disoccupazione solo alla fine di Novembre dello scorso anno ed ho subito provveduto all'iscrizione presso l'URC, se l'avessi saputo prima non avrei avuto alcun motivo per ritardare il tutto. Il fatto che io non fossi informato su questo mio diritto è senza dubbio dovuto alla mia scarsa conoscenza di leggi e regolamenti sull'argomento, ma anche se fossi stato più informato avrei probabilmente avuto notevoli difficoltà dato che, chi mi ha fornito l'informazione, esercita la professione d'assistente sociale e senza alcun dubbio ne sa molto ma molto di più di me di queste cose. Malgrado ciò ha impiegato quasi 11 mesi prima di rendersi conto di questo mio diritto. Ciò significa che il caso non è proprio lampante anche per chi si occupa professionalmente di queste cose.

○    la sanzione ha essenzialmente un carattere punitivo/correttivo, se il sanzionato non sa di avere dei diritti/doveri è chiaro che non è nemmeno in grado di sapere che può incorrere in sanzioni, decade quindi lo scopo punitivo/correttivo e diventa solo una punizione ingiustificata. Io ho fatto delle ricerche di lavoro telefoniche nei primi mesi di disoccupazione parziale, resomi conto che era quasi impossibile trovarne per vari motivi (età, mia disponibilità solo ad una occupazione a tempo parziale per impegni assistenziali con altri familiari, situazione non proprio florida di mercato), ho preferito indirizzare i miei sforzi verso la possibilità di creare un'attività in proprio, cosa del resto prevista anche dai regolamenti dell'URC.

○    per analogia con altre leggi, so che in parecchi casi i termini di scadenza decorrono dal momento in cui si è venuti a conoscenza di un determinato evento, il fatto che io non sapessi di questo mio diritto è comprovato dalla mia ritardata iscrizione presso l'URC." (Doc. I)

                               1.4.   L'autorità amministrativa, nella sua risposta di causa del 2 febbraio 2005, ha postulato l'integrale reiezione dell'impugnativa e ha, segnatamente, osservato:

"  (…)

Ci preme in questa sede ribadire che l'assicurato si è rivolto al nostro ufficio la prima volta in data 1 dicembre 2004 per l'iscrizione alla disoccupazione. Si fosse rivolto all'URC (istanza competente in materia) oltre che all'assistente sociale subito dopo aver perso l'impiego, avrebbe ricevuto le informazioni del caso. In particolare, come per tutti gli altri casi in cui possono sussistere dei dubbi circa il diritto alle indennità di disoccupazione, sarebbe stato invitato ad iscriversi onde consentire alla Cassa disoccupazione di accertare il diritto alle indennità." (Doc. III)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurato deve essere o meno sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nei mesi precedenti l'iscrizione in disoccupazione.

                                         Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1, consid. 1.2., pag. 4; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 14 gennaio 2005).

                                         Nel caso in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per mancate ricerche di lavoro nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2004 precedenti l'iscrizione al collocamento. A quel momento la terza revisione della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in considerazione.

                               2.3.   Dapprima va rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio 2003. È stato, invece, parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza. Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.

                                         Come appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

                               2.4.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                         Anche gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).

                                         Oltre al caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).

                               2.5.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

                                         Il disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994 pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

                                         Secondo costante giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo, devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

"  (…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden."

(STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02)

                                         In una sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:

"  1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1 AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.

Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art. 17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn 1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,

Schul- und Berufsbildung der versicherten Person sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden Arbeitsmarkt. (…)"

Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M. (C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto, durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo pieno in un programma di occupazione temporanea.

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.

Infine, in una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha in particolare sottolineato:

"  (...)

Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V 231 Erw. 4a mit Hinweis).

Wenn jedoch dem Versicherten grössere Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)."

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella causa K., inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74), il TCA ha ricordato che:

"  Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

                               2.6.   Giusta l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         L'obbligo di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

                                         (C 280/01), nella quale ha osservato:

"  Selbst wenn sich der Versicherte sodann tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.P., AD 5/87).

                                         Inoltre il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato di stato dell'economia, SECO).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha avuto modo di rilevare:

"  (…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)"

(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

                               2.7.   Riguardo ai lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.

                                         Infatti secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993 nella causa W.E., C 167/93).

                                         L'art. 17 cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro (cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,

                                         pag. 28-29).

                                         Il TCA constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del lavoro.

                                         La stessa Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:

"  Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17).  Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,. N 14 zu Art. 17).  Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)

                                         Anche relativamente ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA (cfr. STFA del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; STFA del 24 novembre 1993 nella causa W.E., C 167/93).

                               2.8.   L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).

                                         In una sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della sospensione:

"  Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V 40 Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art. 30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im Taggeldrecht nicht zum Tragen.

  Wüsste nämlich eine arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227- 228)

                                         In questa sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                                         In una sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"

(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)

                               2.9.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                                         Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo).

                             2.10.   Nella già menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:

"  b) Die Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994 vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei der Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden; zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege unangefochtenerweise dieselbe Praxis.

  Demgegenüber macht die Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.

  c) Die Vorinstanz beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art. 35 BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse gleichermassen für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch bezüglich solcher Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den übrigen Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).

  d) Die im genannten Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45 Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde. Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1 1980 IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird, die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.

  e) Aus diesen Ausführungen folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss, der Regelung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen befreit." (DTF 124 V 231-233)

                                         Nella sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha sottolineato:

"  Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung. Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)

                                         La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

                                         Infine, sempre in questa sentenza citata, il TFA ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:

"  Eine der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl. BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat.  Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30) festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V 233)

                             2.11.   Nella presente evenienza risulta dagli atti all'incarto che l'assicurato, dal 2000 al 2004, ha lavorato alle dipendenze di familiari nell’ambito dell'assistenza domiciliare ad anziani e invalidi (cfr. doc. 3).

                                         Egli, il 1° dicembre 2004, si è poi iscritto in disoccupazione come tecnico di hardware e software, fotografo e aiuto domiciliare (cfr. doc. 2).

                                         Al momento del suo annuncio per il collocamento l'insorgente non ha consegnato all'amministrazione alcuna ricerca di lavoro relativa ai tre mesi precedenti l'iscrizione in disoccupazione, e ovvero ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2004.

                                         L'URC di __________, con decisione formale del 21 dicembre 2004, ha sospeso il ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione per 4 giorni (cfr. doc. 6).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 14 gennaio 2005 (cfr. doc. A).

                                         L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

                                         A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:

"  Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

                                         In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

"  (…) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

                                         Nella fattispecie in esame, prima di emanare la decisione di sanzione, il consulente del personale ha inviato all'assicurato una "Richiesta di giustificazione" con la quale gli ha richiesto di motivare le mancate ricerche entro il 24 dicembre 2004, precisando che oltre questa data l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso e menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 4).

                                         L'insorgente, con scritto del 14 dicembre 2004, ha indicato di avere effettuato degli sforzi volti al reperimento di un’attività dipendente principalmente nei primi mesi di disoccupazione, ossia circa un anno prima. Al riguardo l’assicurato ha precisato che visto che non era ancora al corrente di poter beneficiare del diritto alle indennità di disoccupazione e del dovere di documentare le ricerche, ha compiuto queste ultime telefonicamente presso ditte di cui non ricorda più i nomi. Constatate, poi, le difficoltà nel trovare un’occupazione dipendente, egli ha preferito indirizzare i suoi sforzi verso la possibilità di iniziare un’attività indipendente. A quel momento stava attendendo una risposta che, se positiva, gli avrebbe permesso, già dal gennaio 2005, di dedicarsi alla preparazione di un progetto tendente alla creazione di un’attività indipendente (cfr. doc. 5).

Nella presente fattispecie il TCA constata che l'amministrazione, trasmettendo all'assicurato la richiesta di giustificazione citata, gli ha dato l'opportunità di giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.

                                         Dunque il diritto di essere sentito del ricorrente è stato rispettato già prima dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54).

                             2.12.   Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.4.), gli assicurati devono effettuare delle ricerche di impiego prima di iscriversi in disoccupazione.

                                         Dalla documentazione agli atti emerge che l'assicurato quando si è annunciato per il collocamento non ha prodotto alcuna ricerca di lavoro per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2004

                                         (cfr. doc. 4).

                                         L'insorgente ha motivato tale circostanza asserendo di avere intrapreso degli sforzi volti al reperimento di un'occupazione dipendente nei primi mesi di inattività, e meglio all'inizio del 2004. Successivamente, per contro, egli, viste le difficoltà nella ricerca di un impiego quale dipendente, si è orientato verso la possibilità di creare un'attività in proprio (cfr. doc. 3, 5).

                                         L'URC, non potendo ritenere sufficiente il solo tentativo di intraprendere un'attività indipendente, ha sanzionato l'assicurato, indicando, tuttavia, di avere tenuto conto parzialmente, per commisurare la durata della sospensione, delle ricerche effettuate per telefono nei primi mesi del 2004 (cfr. doc. 6).

                                         Per quanto attiene all'asserito impegno profuso per accertare se era possibile creare un'attività indipendente, questa Corte osserva che gli sforzi compiuti da un assicurato per reperire un'occupazione indipendente non devono essere trattati diversamente dalle ricerche per ottenere un'attività salariata, nella misura in cui non ostacolano l'idoneità al collocamento (cfr. DLA 1999 pag. 24; SVR 1998 ALV N. 22; STFA del 26 novembre 1996 nella causa A., C 310/96; DTF 112 V 326; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 30).

                                         In proposito il TCA in una sentenza del 21 settembre 1999 nella causa D. (38.99.194), citata anche in D. Cattaneo, op. cit., pag. 30, ha precisato:

"  (…)

Nella presente fattispecie il rapporto di lavoro è stato sciolto il 12 febbraio per il 15 maggio 1999 (cfr. Doc. 4 ). L'assicurato si è iscritto per il collocamento il 14 giugno 1999. Durante questi quattro mesi, egli non ha compiuto ricerche di lavoro quale dipendente (cfr. dichiarazione del ricorrente, doc. 14).

Il ricorrente afferma di avere comunque cercato di svolgere un'attività indipendente.

A comprova di ciò egli ha allegato un volantino pubblicitario

(cfr. Doc. B1) ed alcuni preventivi, che non hanno dato esito positivo. Questi preventivi sono datati 26 aprile 1999 (cfr. Doc. B2); 7 giugno 1999 (cfr. Doc. B3) e 9 luglio 1999 (Doc. B4).

Il TCA, pur considerando positivamente il fatto che l'assicurato abbia stampato e distribuito il volantino pubblicitario, non può ritenere sufficienti gli sforzi compiuti dal ricorrente nel periodo in questione: da una parte, egli non comprova di alcun modo di avere effettuato una propaganda in modo mirato (indicando quando e a chi ha inviato il volantino pubblicitario), d'altra parte e soprattutto, metà dei preventivi prodotti si riferiscono a un periodo successivo all'inizio del controllo della disoccupazione.

Gli sforzi compiuti dall'assicurato per reperire un'attività indipendente non sono così sufficienti dal profilo quantitativo e qualitativo.

Su quest'ultimo aspetto, il TFA in una sentenza del 26 novembre 1996 nella causa A. (C 310/96) ha avuto modo di precisare che l'assicurato non può limitarsi a offrire genericamente le sue prestazioni quale indipendente senza tenere conto delle esigenze dei suoi potenziali clienti, argomentando:

"Indes gibt es keinen Zweifel, dass diese Bemühungen qualitativ nicht mit den in der Zeit zuvor erfolgten Bewerbungen verglichen werden können. Denn der Beschwerdeführer reagierte damit nicht auf ein vorhandenes Angebot auf dem Arbeitsmarkt, sondern trat seinerseits als Anbieter gegenüber ausgewählten Auftraggebern auf, ohne deren Bedürfnislage genau zu kennen."

In simili condizioni la decisione con la quale l'URC di Bellinzona ha sospeso D. per 6 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge non può che essere confermata.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, poiché l'assicurato ha sciolto il contratto di lavoro per mettersi in proprio (cfr. verbale del colloquio di consulenza, Doc. 12), potrebbero esserci giustificati dubbi riguardo alla sua idoneità al collocamento." (STCA del 21 settembre 1999 nella causa D., 38.99.194, consid. 2.7.)

                                         Alla luce della giurisprudenza menzionata, il tentativo di organizzare un'attività indipendente allegato dal ricorrente, non è a priori ininfluente. Esso, infatti, deve essere esaminato, come le ricerche di un impiego dipendente.

                                         In casu l’assicurato non ha minimamente sostanziato gli asseriti sforzi per mettersi in proprio.

                                         Questi ultimi, quindi, già solo in considerazione di questa circostanza, non vanno ritenuti validi né dal profilo quantitativo, né da quello qualitativo.

                                         Pertanto, anche volendo considerare, almeno parzialmente, le dichiarate, ma non documentate, ricerche compiute per telefono all'inizio del 2004, come fatto, in modo generoso, dall'URC, gli sforzi intrapresi nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2004 dall'insorgente - il quale ha peraltro espressamente riconosciuto di non aver compiuto ulteriori ricerche di lavoro, oltre al tentativo di organizzare un'attività indipendente

                                         (cfr. doc. I; 6) – sono, in ogni caso, perlomeno insufficienti.

                                         A tale proposito va rammentato che le eventuali ricerche di impiego svolte all’inizio del 2004 riguardano un periodo  antecedente ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2004 esaminati nella presente vertenza.

                             2.13.   L'assicurato sostiene di essere venuto a conoscenza del suo diritto di percepire le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione unicamente alla fine del mese di novembre 2004 e che, di conseguenza, fino a quella data nemmeno era al corrente degli obblighi che impone la LADI, come quello di documentare le ricerche di lavoro intraprese. Egli ha aggiunto che se avesse saputo prima del suo diritto alle indennità di disoccupazione, si sarebbe annunciato per il collocamento precedentemente al mese di dicembre 2004 (cfr. doc. I, 5, 7).

                                         Ora, quindi, si tratta di esaminare se la non conoscenza della LADI, e meglio del dovere di compiere delle ricerche di lavoro valide sia quantitativamente che qualitativamente già prima di iscriversi per il collocamento, rispettivamente di comprovarle, può costituire, nel caso di sepcie, un valido motivo per non sanzionare l'assicurato.

                                         Il 1° gennaio 2003 è entrato in vigore l'art. 27 LPGA (Informazione e consulenza).

                                         Questa nuova importante disposizione legale ha il seguente tenore:

"  Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi (cpv. 1).

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa (cpv. 2).

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente (cpv. 3)."

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli informativi; cfr. DLA 2002 pag. 194 - (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e

                                         pag. 318-321).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

                                         Così l'art. 20 cpv. 4 OADI ("avverte l'assicurato riguardo ai suoi obblighi secondo l'articolo 17 LADI, in particolare all'obbligo di adoperarsi per trovare lavoro". Per un caso di applicazione, cfr. STFA del 13 agosto 2003 nella causa A., C 133/02), valido fino al 31 dicembre 2002, è stato abrogato e sostituito dall'art. 19a OADI, il quale prevede che:

"  1 Gli organi esecutivi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a-d LADI informano gli assicurati sui loro diritti e obblighi, in particolare, sulla procedura di annuncio e sull'obbligo di evitare o abbreviare la disoccupazione.

2 Le casse informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai settori di competenza delle casse (art. 81LADI).

3 I servizi cantonali e gli uffici regionali di collocamento (URC) informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai rispettivi settori di competenza (art. 85 e 85b LADI)." (cfr. E. Imhof, art. cit in SZS pag. 317-318)

                                         L'entrata in vigore dell'art. 27 LPGA ha molto ridimensionato il principio, precedentemente in vigore, secondo cui non è possibile invocare l'ignoranza della legge per ricavarne dei vantaggi. Il giudice federale emerito R. Spira ("Du droit d'être renseigné …" in SZS 2001 pag. 524 seg., in particolare pag. 531) sottolinea che la presunzione della conoscenza della legge è stata rovesciata. (Al riguardo vedi pure U. Kieser, "ATSG - Kommentar" ad art. 27 pag. 319; sul principio appena citato cfr. invece Pratique VSI 2003 pag. 207 segg. (210); DLA 2002 pag. 113 (115); DLA 2000 pag. 99; DTF 124 V 220; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; DTF 124 V 220).

                                         Questo Tribunale, in una sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., inc. 38.2003.55, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri, argomentando:

"  (…).

Malgrado le importanti modifiche appena esposte, il TCA ritiene che comunque nulla sia mutato, dopo l'entrata in vigore della LPGA, circa la possibilità di sanzionare gli assicurati che non hanno effettuato ricerche di lavoro prima di iscriversi per il collocamento, anche in caso di ignoranza dalla legge.

Da una parte infatti il nuovo art. 19a OADI ha generalizzato l'obbligo di informazione che prima esisteva quasi esclusivamente per quel che riguarda le ricerche di lavoro.

Questa norma non ha tuttavia esteso temporalmente (e cioè anticipato) il momento a partire dal quale gli organi di esecuzione devono informare gli assicurati riguardo all'obbligo di cercare lavoro.

L'OADI contiene inoltre tuttora altre disposizioni: l'art. 26 cpv. 2 ("annunciatosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare il servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro. In seguito, deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo". Cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01 e l'art. 45 cpv. 1 lett. a ("la sospensione del diritto all'indennità ha effetto al primo giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato o se egli non si è sufficientemente adoperato per trovare un'occupazione adeguata prima della disoccupazione") che impongono di sanzionare anche coloro che non presentano ricerche di lavoro per il periodo che precede l'iscrizione per il collocamento.

Inoltre e soprattutto, il fondamentale principio dell'obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.6), valido per tutti i settori del diritto delle assicurazioni sociali (e consacrato esplicitamente su un aspetto particolare all'art. 21 cpv. 3 LPGA), a mente del TCA, resta attuale anche dopo l'entrata in vigore della legge sulla parte generale.

Infine non va ignorato che, nell'ambito del diritto civile l'art. 329 cpv. 3 CO stabilisce che se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore il tempo necessario per cerca un altro lavoro. Dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione, si può dunque ragionevolmente pretendere che l'assicurato inizi a cercare lavoro ancora prima di essere ufficialmente informato dai servizi addetti al collocamento" (STCA 20.11.2003 succitata, consid. 2.14.).

                                         Questa Corte ha confermato tale principio in una sentenza del 19 gennaio 2004 nella causa L. (inc. 38.2003.84), non cresciuta in giudicato, in cui a proposito, più specificatamente, del diritto di consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA ha stabilito:

"  (…) ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U, Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

In conclusione, come visto, se un assicurato contatta direttamente l'amministrazione per avere ragguagli sulla sua condizione di disoccupato, questa deve informarlo correttamente e in modo completo in merito ai suoi diritti e doveri.

Per quanto concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, rispetto al periodo precedente all'entrata in vigore della LPGA, in cui il diritto di consulenza era limitato, ai sensi dell'art. 20 cpv. 4 OADI, agli obblighi previsti all'art. 17 LADI, che dovevano essere comunicati dal servizio competente per l'annuncio in disoccupazione, dal 1° gennaio 2003 il dovere di prestare consulenza si impone anche alle casse, ai servizi cantonali, agli URC." (STCA  19.1.2003 succitata consid. 2.6.)

                                         Nel caso concreto il ricorrente mai ha allegato di avere, prima del suo annuncio all'URC, contattato l'amministrazione per ricevere ragguagli relativamente alla sua condizione di disoccupato.

                                         Egli ha, per contro, esplicitamente affermato di avere ricevuto informazioni al riguardo da una persona di professione assistente sociale (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

                                         Tuttavia, dato che un assistente sociale non è l’autorità competente a rilasciare indicazioni in ambito LADI, quanto comunicato da questa persona all’assicurato non vincola l’URC.

                                          In casu, dunque, siccome l’insorgente non si è rivolto direttamente all’URC per ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri quale disoccupato, non entra in considerazione un eventuale diritto alla consulenza ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LPGA a favore dell'assicurato.

                                         Pertanto, visto che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA l'assicurato che precedentemente alla sua iscrizione in disoccupazione ha intrapreso sforzi insufficienti al fine di reperire un'occupazione adeguata deve essere sanzionato, anche se ignorava quanto impone la LADI in questo ambito, nel caso in cui non si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri, RI 1 deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione, anche se egli non era cognito dell'obbligo di cercare un impiego.

                             2.14.   Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che l'assicurato, avendo compiuto delle ricerche di impiego insufficienti dal profilo quantitativo e qualitativo nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2004 precedenti l’annuncio per il collocamento (cfr. consid. 2.12.), ha violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge e deve dunque essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

                                         Contrariamente, poi, a quanto asserito dall'assicurato, secondo cui la sanzione avrebbe essenzialmente un carattere punitivo, correttivo (cfr. doc. I; consid.1.3.), la sospensione del diritto all'indennità in applicazione dell'art. 30 LADI, per costante giurisprudenza, non ha carattere di pena ai sensi del diritto penale, bensì di sanzione amministrativa destinata a limitare il rischio di sollecitare abusivamente l'assicurazione contro la disoccupazione. La sanzione contiene, infatti, un elemento educativo e presenta un carattere preventivo (cfr. consid. 2.8.; DLA 2003 pag. 118 consid. 3.1.; DLA 1999 pag. 198; DLA 1999 pag. 188; D. Cattaneo, op. cit., pag. 38).

                                         In casu, perciò, la sospensione non rappresenta una punizione ingiustificata, come invece affermato dal ricorrente (cfr. doc. I, consid. 1.3.). Si tratta piuttosto di far partecipare l'assicurato al danno da lui provocato violando l'obbligo di ridurre il danno (cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02, consid. 2.2.), e meglio omettendo di tentare, tramite ricerche di impiego, di non ricorrere all'assicurazione contro la disoccupazione o soltanto in modo parziale.

Per inciso è utile precisare che la LADI non prevede la possibilità di semplicemente ammonire gli assicurati nel caso di inosservanza delle disposizioni legali.

La giurisprudenza federale ha già stabilito che, in materia di assicurazione contro la disoccupazione, l'assicurato non deve essere invitato a modificare il proprio comportamento prima di poter infliggere una sanzione (cfr. consid. 2.10.).

Questa giurisprudenza resta valida anche dopo l'entrata in vigore della LPGA ed in particolare dell'art. 21 cpv. 4 LPGA ("le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d'integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.")

Infatti, l'art. 1 cpv. 2 della LADI prevede che l'art. 21 LPGA non è applicabile in materia di assicurazione contro la disoccupazione. Su questo tema cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess, Zurigo 2003, il quale nel capitolo dedicato al commento dell'art. 21 LPGA, capitolo II, rileva quanto segue:

"  (...)

d) Art. 21 ATSG findet in der Arbeitslosenversicherung keine Anwendung (vgl. Art. 1 Abs. AVIG sowie BBl 1999 4731). Der Grund liegt darin, dass die ALV ein nach gänzlich anderen Gesichtspunkten ausgestaltetes Kürzungs- bzw. Verweigerungssystem kennt. So reicht für die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bereits eine leichte Fahrlässigkeit aus (vgl. BGE 124 V 231 ff. sowie NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, Rz. 693), und in Art. 30 AVIG findet sich eine besondere, mit Art. 21 AVIG nicht in Übereinstimmung zu bringende Aufzählung von Sanktionstatbeständen; schliesslich kann das in Art. 21 Abs. 4 ATSG vorgesehene Mahn- und Bedenkzeitverfahren nicht Anwendung finden (vgl. BGE 124 V 233). (...)"

                             2.15.   Per quanto concerne l'entità della sanzione, va rilevato che normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese (cfr. consid. 2.9.).

                                         Nel caso di specie, dunque, all’assicurato, che ha compiuto insufficienti ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l’annuncio per il collocamento (cfr. consid. 2.12., 2.14.), andrebbe inflitta una sanzione di almeno 9 giorni (3 giorni per ogni mese da settembre a novembre 2004).

                                         Va, tuttavia, tenuto presente che nell'evenienza concreta trattasi di un lavoratore anziano, nato nel 1942 (cfr. consid. 2.7.), circostanza del resto ritenuta dall'URC nella commisurazione della penalità (cfr. doc. 6; I).   

                                         Di conseguenza, tutto ben considerato, la sospensione di 4 giorni inflitta all'assicurato dall'amministrazione risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.9.).

                                         La decisione su opposizione del 14 gennaio 2005 va, quindi, confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2005.9 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.04.2005 38.2005.9 — Swissrulings