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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.03.2006 38.2005.85

22. März 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,708 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Non é possibile escludere l'esonero dall'adempimento del periodo di contribuzione per il solo fatto che l'ass. é iscritta al politecnico "in congedo". Rinvio per accertamenti e verifica se con l'attività accessoria l'ass. ha adempiuto al periodo di contribuzione.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.85   FS

Lugano 22 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 settembre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 24 agosto 2005 emanata da

Cassa CO 1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 20 luglio 2005 la Cassa CO 1(di seguito la Cassa) ha respinto la domanda d'indennità di disoccupazione inoltrata da RI 1 il 25 maggio 2005 (cfr. doc. 13).

                                         La Cassa ha così motivato la propria decisione:

"  (…)

Nel suo caso durante il periodo dal 15 maggio 2003 al 14 maggio 2005 non ha esercitato alcuna attività salariata sottoposta a contribuzione. Non può comprovare nessun motivo di esonero in quanto la sua iscrizione al __________ dal semestre invernale 2003/2004 è in congedo, pur rimanendo immatricolato, riteniamo quindi che non ha frequentato i corsi da oltre due anni.

Non può pertanto far valere alcun diritto all'indennità di disoccupazione.

(…)" (cfr. doc. 10-11)

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato (cfr. doc. 7) la Cassa, in data 24 agosto 2005, ha emanato una decisione su opposizione nella quale, in particolare, ha osservato che:

"  (…)

In data 17 agosto 2005 ha fatto opposizione alla nostra decisione 204/05. Dalla sua opposizione non abbiamo rilevato alcun elemento nuovo che possa modificare la nostra decisione.

La informiamo che, prima di negare il diritto alle indennità di disoccupazione, la nostra Cassa in data 11 luglio 2005 aveva già sottoposto il suo incarto al Segretariato di Stato a Berna che ha confermato la nostra decisione.

In considerazione di quanto sopra, la Cassa deve riconfermare la sua decisione emessa in data 20 luglio 2005.

(…).” (cfr. doc. A1)

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha rilevato che:

"  (…)

Come risulta dall’allegato 3 nel corso del semestre invernale 2003/04 e nel semestre estivo 2004 ero impegnato in un lavoro di ricerca presso la PD Dr __________.

Tale studio ha richiesto il mio impegno costante di fatto paragonabile alla frequenza dei corsi.

Come risulta dal documento 4 durante il semestre estivo 2004 ero altresì impegnato nella preparazione degli esami risultando a tutti gli effetti come uno studente.

Durante il periodo in questione ho svolto un’attività accessoria presso l’__________ per circa 4 ore a settimana.

Nella fattispecie la mia iscrizione in congedo era motivata dalle ristrettezze economiche che contraddistinguono un giovane in formazione universitaria.

Alla luce di questi fatti sostengo dunque il mio diritto ad accedere all’indennità di disoccupazione.

(…).” (cfr. doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 13 ottobre 2005 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e, tra l’altro, ha rilevato che:

"  (…)

Dagli atti all’incarto risulta la seguente situazione:

   a)  il signor RI 1 è immatricolato presso il __________ di __________ dal 25.10.1993;

   b)  per i primi 5 anni ha studiato __________ (1993-1998) cambiando in seguito per __________. Agli ultimi esami di novembre 2003 e ottobre 2004 è stato bocciato;

   c)  dal semestre invernale 2003/2004 è in congedo dal __________, pur rimanendo immatricolato;

   d)  egli non frequenta più i corsi dalla fine del semestre estivo 2003.

In tali condizioni non è data la condizione dell’esonero per motivi di studi.

In sede d’opposizione il signor RI 1 ha presentato la seguente dichiarazione datata 03.08.2005 della PD Dr. __________ del seguente tenore:

  “ Hiermit bestätigte ich, dass Herr RI 1 während des Wintersemesters 03/04 und während des Sommersemesters 04 unter meiner Betreuung in Studiengang __________ eine selbständige Arbeit für __________ “__________“ geschrieben hat. Die Arbeit wurde am 29. Juni 2005 eingereicht und am 6. Juli 2005 angenommen.“

Questa dichiarazione non modifica nella sostanza la posizione della Cassa in quanto la frequentazione dei corsi universitari non c’é più stata dal semestre estivo 2003.

(…).” (cfr. doc. III)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Poiché nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo posteriore l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 24 agosto 2005 con effetto dal 13 maggio 2005, data d’iscrizione al collocamento cfr. doc. 25-26), si applicano le norme valide dal 1° luglio 2003.

                               2.3.   L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

                                         Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

                                         L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che é tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

                                         L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

                               2.4.   L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro a seguito di una formazione scolastica, a condizione che durante almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a LADI).

                                         Chiamato a pronunciarsi circa l'esonero dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI nel caso di un assicurato che, dopo aver interrotto alla fine del primo anno scolastico una formazione in "Betriebsökonomie", si è sottoposto a dei test dai quali è emersa la sua idoneità ad una formazione quale insegnante, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni.

"  (…)

2.2 Nach Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG ist von der Erfüllung der Beitragszeit befreit, wer innerhalb der Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3 AVIG) während insgesamt mehr als zwölf Monaten wegen Schulausbildung, Umschulung oder Weiterbildung nicht in einem Arbeitsverhältnis stand und deshalb die Beitragszeit nicht erfüllen konnte. Nach der Rechtsprechung gilt als Ausbildung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG jede systematische, auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten (üblichen) Lehrganges beruhende Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche Tätigkeit (SVR 1995 ALV Nr. 46 S. 135 Erw. 2a; ARV 1991 Nr. 8 S. 85 Erw. 3a mit Hinweis). Als Abschluss der Ausbildung gilt jener Zeitpunkt, in welchem der Student oder die Studentin davon Kenntnis erhält, dass er die Schlussprüfung mit Erfolg bestanden hat (SVR 1995 ALV Nr. 46 S. 135 Erw. 3b; ARV 1977 Nr. 5 S. 26). Nachbesserungen von Diplomarbeiten oder Wiederholungen von Prüfungen zählen grundsätzlich ebenfalls zur Ausbildungsdauer. Vorausgesetzt ist, dass die entsprechenden Vorbereitungen und Arbeiten zeitlich intensiv sind und die versicherte Person von der Erfüllung der Kontrollvorschriften abhalten sowie dass diese zusätzliche Zeit - wie die Ausbildung selbst - genügend überprüfbar ist (ARV 2000 Nr. 28 S. 147 mit Hinweisen).

Es ist davon auszugehen, dass der Lehrgang an der Schule A.________ die erwähnten Anforderungen erfüllt, wobei offen bleiben kann, ob es sich dabei um eine Aus- oder einer Weiterbildung handelt. Das Schuljahr, welches vom 22. Oktober 2001 bis Ende September 2002 dauerte, hinderte jedoch für sich allein genommen den Beschwerdeführer nicht, wie es Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG verlangt, während mehr als zwölf Monaten daran, ein Arbeitsverhältnis einzugehen und die Beitragszeit zu erfüllen. Ob die anschliessende Phase der Information über berufliche Möglichkeiten allenfalls unter bestimmten Voraussetzungen einer Aus- oder Weiterbildung gleichzusetzen oder als Bestandteil einer solchen anzusehen wäre, muss vorliegend nicht geprüft werden. Vorauszusetzen wäre in jedem Fall - entsprechend der zitierten Praxis zu Nachbesserungen von Arbeiten und Wiederholungen von Prüfungen - eine hinreichend überprüfbare zeitliche Beanspruchung, deren Ausmass einer Erfüllung der Kontrollvorschriften (Art. 17 AVIG) entgegen steht. Der mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufgelegten Karte des aufgesuchten Berufs- und Laufbahnberaters ist aber lediglich zu entnehmen, dass am 29. Oktober 2002 von 14.00 bis ca. 17.30 Uhr Tests durchgeführt wurden und am 5. November 2002 ab 15.30 Uhr deren Auswertung (wohl im Rahmen einer Besprechung) stattfand. Eine zeitlich intensive Tätigkeit, welche den Beschwerdeführer von der Erfüllung der Kontrollvorschriften abgehalten hätte, liegt unter diesen Umständen nicht vor. Verwaltung und Vorinstanz sind daher mit Recht zum Ergebnis gelangt, die Voraussetzungen einer Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit seien nicht erfüllt, und haben deshalb einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint. (…)." (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa K., C 157/03)

                                         L’Alta Corte ha inoltre stabilito che la correzione di lavori di diploma o la ripetizione di esami contano come periodo di formazione se l’assicurato dedica un’ampia parte del suo tempo a tali lavori, che devono essere sufficientemente controllabili e distogliere l’assicurato dall’adempimento delle prescrizioni di controllo (cfr. DLA 2000 N. 28, pag. 144).

                                         Per quanto attiene la necessità di un nesso causale tra l'inadempimento del periodo di contribuzione e il motivo d'esonero, in un'altra decisione del 17 novembre 2003 nelle causa E. e G. (C 234/02 e 235/02), nel caso di due assicurati che, visti gli impegni di studio ("medizinische-therapeutische Grundausbildung" presso una ditta e "zusätzlichen Weiterbildungen"), chiedevano di essere esonerati dal periodo di contribuzione, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

4.3 Aus den Stundenplänen der Beschwerdeführer geht hervor, dass sie morgens am Montag und Samstag jeweils um 09.00 Uhr und an den übrigen Tagen jeweils um 10.00 Uhr zu lernen begannen. Am Nachmittag lernten sie nach einer zweistündigen Mittagspause (12.00 bis 14.00 Uhr) jeweils bis 17.00 Uhr (Ausnahmen: Schulbesuch montags von 13.00 bis 22.30 Uhr und jeweils dienstags von 11.30 bis 13.30 Uhr und 17.00 bis 19.00 Uhr). Der Sonntag war ihr freier Tag. Aus diesen Stundenplänen ergibt sich, dass sie im ersten Semester im Durchschnitt je ca. 36,5 Wochenstunden für den Schulbesuch, den Sprachkurs und das Lernen aufwendeten. Im zweiten Semester (Beginn am 27. August 2001) kam die Vorlesung mit zwei Wochenstunden hinzu, was einen Wochenaufwand von 38,5 Stunden ergibt.

Im Vergleich mit der betriebsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit von 41,7 Stunden im Jahre 2001 (Die Volkswirtschaft, Heft 10/2003, S. 98 Tabelle B9.2) hatten die Beschwerdeführer mithin pro Woche eine disponible Zeit von fünf Stunden im ersten und von drei Stunden im zweiten Semester, um einer beitragspflichtigen Arbeit nachzugehen. Zudem hätten sie die Möglichkeit gehabt, anstatt der Kurse, die sie regelmässig zwei bis drei Stunden pro Woche offenbar als Selbstständigerwerbende erteilten (ansonsten wären sie als Beitragszeit anzurechnen), eine beitragspflichtige Beschäftigung auszuüben. Um nötigenfalls einen zusammenhängenden mehrstündigen Freiraum für eine solche Arbeit zu schaffen, wäre es den Beschwerdeführern angesichts der relativ kurzen und überblickbaren Dauer der Ausbildung möglich und zumutbar gewesen, die Lernzeiten auch auf die Abende und den Sonntag zu verschieben. Nach dem Gesagten fehlt es an der erforderlichen Kausalität zwischen der Nichterfüllung der Beitragszeit und der Ausbildung, da eine Arbeit von wenigen Stunden pro Woche eine genügende Beitragszeit bildet (SVR 1999 ALV Nr. 7 S. 20 Erw. 2c). (…)." (cfr. STFA del 17 novembre 2003 nelle cause E. e C., C 234/02 e C 235/02)

                                         Al riguardo, in una decisione dell’8 luglio 2004 nella causa Seco contro Service de l’emploi du canton de Vaud (C 311/02), il TFA ha ribadito e precisato che:

"  (…)

Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b et la référence; SVR 1999 ALV no 7 p. 19 consid. 2a; DTA 1998 no 19 p. 96 s. consid. 3). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b). (…)" (cfr. STFA dell'8 luglio 2004 nella causa SECO contro Service de l'emploi du canton de Vaud, C 311/02)

                               2.5.   In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26, pag. 269 seg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

                                         L'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12 Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13 Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998 geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept (Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die 12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten rechtens.

(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2, pag. 270-271)

                                         Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero:

"  (…)

Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa). (…)." (cfr. cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)

                               2.6.   Nell’evenienza concreta dagli atti di causa risulta che l’assicurato si è iscritto al collocamento il 13 maggio 2005 (cfr. doc. 25-26).

                                         Alla domanda volta a sapere se non era vincolato da un rapporto di lavoro complessivamente per oltre 12 mesi a causa di formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento professionale, l’assicurato ha risposto affermativamente indicando quale motivo: “__________dal 1993 al 2005” (cfr. doc. 13 punto 32).

                                         La Cassa ha negato all’assicurato il diritto a indennità in quanto ha ritenuto che egli non ha frequentato i corsi da oltre due anni visto che dal semestre invernale 2003/2004, pur rimanendo immatricolato, è in congedo (cfr. doc. 10-11).

                                         Nella decisione su opposizione la Cassa ha precisato che il Segretariato di Stato dell’economia (SECO) ha confermato la loro decisione (cfr. doc. A1).

                                         Agli atti figura una lettera dell’11 luglio 2005 nella quale il SECO ha sostenuto che:

"  (…)

Nella fattispecie viene constatato che l’interessato è immatricolato presso il __________ di __________ dal 25 ottobre 1993. Per i primi cinque anni ha studiato __________ ed ha poi cambiato per __________. E’ stato bocciato agli ultimi esami del mese di novembre 2003 e ottobre 2004. Dal semestre invernale 2003/2004 è in congedo dal __________, pur rimanendo immatricolato. Appare quindi logico ritenere che egli non ha più frequentato i corsi da oltre due anni.

Nella misura in cui non è in grado di comprovare alcuna attività o altro motivo di esonero, l’interessato non può vedersi aprire un termine quadro.

(…).” (cfr. doc. 12)

                                         In sede di opposizione l’assicurato ha prodotto una dichiarazione datata 3 agosto 2005 nella quale la PD. Dr. __________ ha attestato che egli, sotto la sua assistenza, durante il semestre invernale 2003/2004 e quello estivo 2004, ha scritto un “__________” intitolato “__________”. Il lavoro è stato consegnato il 29 giugno 2005 e accettato il 6 luglio 2005 (cfr. doc. A3).

                                         __________, per il Rettorato del __________ di __________, con scritto 8 agosto 2005 (cfr. doc. A4) ha dichiarato che l’assicurato, dal 25 ottobre 1993, è stato iscritto ininterrottamente al __________ quale studente regolare.

                                         Da ottobre 1993 a ottobre 1998 egli è stato immatricolato quale studente in “__________” e, dopo aver cambiato la direzione dei propri studi (__________), attualmente (semestre estivo 2005) è iscritto al 9° semestre in congedo.

                                         Nell’autunno 2003 l’assicurato ha sostenuto, senza superarla, la parte A (__________) degli esami finali e, sempre iscritto in congedo, nel semestre invernale 2003/2004 si è preparato per gli esami di autunno 2004.

                                         Anche l’esame sostenuto nel mese di ottobre 2004 non è stato superato dall’assicurato (cfr. doc. 21).

                                         Dalle risultanze appena esposte e sulla sola base dei soli atti di causa questo Tribunale non può condividere le conclusioni a cui è giunta la Cassa.

                                         In effetti, conformemente alla giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.4), ritenuto il lavoro svolto sotto l’assistenza della PD. Dr. __________ e vista la preparazione per la parte dell’esame finale sostenuta nel mese di novembre 2003 e ripetuta in ottobre 2004, non è ancora possibile escludere a priori che l’assicurato, durante il termine quadro per il periodo di contribuzione qui rilevante (meglio dal 13 maggio 2003 al 12 maggio 2005; cfr. art. 9 cpv. 1 e 3 LADI), non possa essere esonerato dall’obbligo dell’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

                                         La decisione su opposizione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché si faccia spiegare e documentare esattamente dall’assicurato in cosa consisteva il lavoro svolto sotto l’assistenza della PD. Dr. __________.

                                         L’assicurato dovrà indicare e provare da quando a quando e quanto tempo durante il giorno egli è stato occupato nella preparazione di questo lavoro.

                                         Egli dovrà pure provare in quali periodi esatti si è dedicato alla preparazione e alla ripetizione della prima parte degli esami finali e quanto tempo durante il giorno ha dedicato a questa attività.

                                         Se necessario al fine della valutazione l’amministrazione potrà pure chiedere conferma alla PD. Dr. __________ circa il tempo necessario per il lavoro svolto dall’assicurato che lei ha assistito e al rettorato per il probabile tempo necessario per la preparazione e la ripetizione della prima parte degli esami finali nel caso particolare del ricorrente iscritto quale studente in congedo.

                                         La Cassa dovrà in particolare porre attenzione al fatto che, in sede di ricorso, l’assicurato ha dichiarato che “(…) Durante il periodo in questione ho svolto un’attività accessoria presso l’__________ per circa 4 ore a settimana. (…).” (cfr. doc. I).

                                         Se dovesse concludere che l’esercizio di detta attività prova che lo studio non impediva all’assicurato l’adempimento dell’obbligo del periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.4.), allora, onde poter stabilire se il ricorrente ha adempiuto o meno all’adempimento del periodo di contribuzione, l’amministrazione dovrà appurare in cosa consisteva e quale è stata la durata della stessa.

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché, effettuati gli accertamenti sopra indicati, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché proceda come indicato al consid. 2.6.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

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